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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 163/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GEROSA ALBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(c.f. ), con l'avv. TIMPANO EUGENIO e l'avv. COZZA MARCO CP_1 P.IVA_2
FRANCESCO LUIGI
CONVENUTA
e contro
, in proprio e quale legale rappresentante di (già CP_2 CP_3 Controparte_4
(c.f. ), con l'avv. LUCIANO MATTINO e avv. CLAUDIA
[...] C.F._1
RONCORONI
CONVENUTO
e contro
CP_5
CONVENUTO CONTUMACE
e
, in persona dell'amministratore pro-tempore (c.f. ), con Controparte_6 P.IVA_3
l'avv. CARRARA GIULIO
TERZO CHIAMATO da CP_2
Oggetto: Appalto di opere pubbliche pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Sondrio:
I
QUANTO ALLA CONVENUTA CP_1
- per le ragioni esposte ai punti 1.1, 1.2 e 2.1.2 della memoria ex art. 183, 6°comma n. 1 c.p.c. in data
23.12.2022 condannare a restituire all'attrice le somme tutte percepite, pari ad € 90.120,00 ovvero, CP_1 subordinatamente, quelle da costei percepite a dichiarato titolo di “opere extra contratto”, pari ad € 42.120,00 di cui alla fattura n. 112;
- in ulteriore subordine: disporre la riduzione del corrispettivo contrattuale originario sino a misura non superiore al 40% del pattuito;
- respingerne comunque la domanda riconvenzionale proposta, siccome infondata, subordinatamente rideterminando in riduzione la debenza, sino a misura non superiore al 40% della pretesa.
II
QUANTO AI CONVENUTI CORTI ED ( ) CP_2 CP_7 Controparte_8 per le ragioni esposte ai punti 1.1, 1.2 e 2.1.1 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. in data 23.12.2022 accertare e dichiarare che nulla è dovuto a costoro dal Attore, altresì respingendo la riconvenzionale Parte_1 proposta in causa, subordinatamente rideterminando in riduzione la debenza, sino a misura non superiore al
40% della pretesa.
III
QUANTO AL CONVENUTO NI TT
Condannarlo al risarcimento del danno patito dall'attore a seguito delle condotte illecite da costui serbate, così come descritte in citazione, pari ad € 7.260,00.
Anticipazioni, spese e compensi professionali rifusi, oltre il contributo previdenziale ed oltre I.V.A. come per legge.”
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice unico, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare:
- ritenuta la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per la prova del credito, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 186-ter c.p.c. emettere nei confronti di ordinanza ingiuntiva di Parte_1 pagamento della somma di €. 59.324,16 dovuta quale saldo del corrispettivo per le prestazioni effettuate, di cui alle fatture prodotte in atti (fattura 114/21 – doc. 7 fasc. attore e fattura 56/22- doc. 12 fasc. ; CP_1
pagina 2 di 21 In via principale e nel merito:
- respingere le domande tutte proposte dal nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte del delle fatture n. 114/21 Parte_1
e n. 56/22, pari a complessivi € 59.324,16, emesse da in relazione ai lavori svolti nel cantiere “ CP_1 [...]
” e, per l'effetto, condannare, a qualunque titolo e quindi, in subordine, anche ex art. 2041 cc, il CP_6
o chi riterrà il Giudice, al pagamento delle succitate fatture oppure alla diversa Parte_1 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
- Si chiede, fin d'ora, senza alcuna inversione dell'onere della prova ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto di cui alla suesposta narrativa in fatto, con riserva di formulazione dei relativi capitoli di prova e di indicare i testimoni nei termini e nelle forme di legge;
con riserva in particolare di richiedere l'espletamento di idonea CTU volta ad accertare e confermare, mediante indagini approfondite, la regolarità delle opere eseguite da nel sito “ ”. CP_1 CP_6
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Per parte convenuta : CP_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via principale:
- accertata e dichiarata la decadenza del dalla garanzia per vizi e difetti ai sensi e per gli Parte_1 effetti previsti dall'art. 1667, II co., c.c., rigettare la domanda proposta dall'attore al riguardo;
- rigettare l'eccezione di nullità del rapporto contrattuale intercorso tra ed formulata Parte_1 CP_7 da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, accertata la situazione in fatto e diritto come sopra esposta, rigettare integralmente le domande attoree in quanto totalmente infondate;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave inadempimento del alle Parte_1 obbligazioni contrattuali assunte con , nonché accertare e dichiarare che il Controparte_9 [...]
è tenuto ex lege al pagamento dei compensi del subappaltatore convenuto, e, per tale Controparte_10 effetto, condannare, in via solidale o alternativa, il attore, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, ed il chiamato, in persona dell'Amministratore pro-tempore, geom. , al CP_6 CP_11 pagamento in favore dell'odierno convenuto, in proprio e nella sua qualità ut supra, della complessiva somma di 71.693,00, dovuta quale saldo del corrispettivo per le prestazioni effettuate, di cui alle fatture prodotte in atti, ovvero in quella diversa che risulterà congrua e di giustizia a seguito dell'istruttoria processuale, oltre interessi ex D. Lgs n. 231/2002 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
ovvero,
pagina 3 di 21 in subordine: condannare il attore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Parte_1
chiamato, in persona dell'Amministratore pro-tempore, geom. , a titolo di CP_6 CP_11 indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore dell'odierno convenuto, in proprio e nella sua qualità ut supra, della somma di €. 71.693,00, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo saldo o di quella diversa somma che risulterà congrua e di giustizia a seguito dell'istruttoria processuale;
in punto spese: con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri di legge, maggiorati di un'ulteriore somma a favore dell'odierno convenuto, da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., in considerazione del dolo o colpa grave con cui l'odierno attore ha agito in giudizio;
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
7) Vero che, alla fine di giugno 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel mese, CP_7 Parte_1 emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
8) Vero che, alla fine di luglio 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel mese, CP_7 Parte_1 emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
9) Vero che, alla fine di agosto 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel mese, CP_7 Parte_1 emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
10) Vero che, alla fine di settembre 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel CP_7 Parte_1 mese, emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
11) Vero che, alla fine di ottobre 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel mese, CP_7 Parte_1 emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
Si indicano a testi: Ing. con studio in , Largo Sindelfingen n. 9; Geom. Tes_1 CP_10 Testimone_2 con studio in , Frazione Ponchiera n. 164/a; sig. c/o impresa Stema Teglio (SO), Via CP_10 CP_12
Gianoli n. 9; sig. residente in [...]; sig. residente in [...]
Castelmarte Via Roma n. 34; sig. residente in Località Ca Bianca n. 30; sig. CP_13 CP_10 CP_14 esidente in Via Maffei n. 80; signora residente in [...], Via De Gasperi
[...] CP_10 Testimone_5
n. 2, geom. , residente in [...]; Persona_1
- si chiede, altresì, l'emissione dell'ordine di esibizione nei confronti del dell'originale del Parte_1
“verbale di coordinamento n. 8 del 4.5.2021 a firma del geom. (v. doc. 15 fascicolo . Tes_2 CP_2
Per il terzo chiamato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni diversa e contraria istanza, in via preliminare: dichiarare legittima la sospensione cautelativa dei pagamenti che il , Controparte_6 in persona dell'amministratore p.t., deve ancora effettuare a favore del sino Parte_1 all'importo di euro 71.693,00, o del diverso importo che verrà accertato;
pagina 4 di 21 nel merito: respingere tutte le domande formulate nei confronti del , in persona Controparte_6 dell'amministratore p.t.
Con vittoria di spese, spese generali, i.v.a e 4% e c.a. del presente procedimento. in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare testi. Si indicano sino ad ora a teste sulle circostanze di cui in narrativa, che verranno capitolate nelle memorie istruttorie l'ing. Tes_1 Con direttore dei lavori ed il Geom. .” Testimone_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito, per brevità, Parte_1 anche ”) conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_4 CP_5
chiedendo che il Tribunale di Sondrio dichiarasse che il nulla doveva ai convenuti, ovvero in Parte_1
subordine dichiarasse legittima la sospensione dei pagamenti degli importi eventualmente dovuti ai convenuti, disponendo la riduzione del prezzo del subappalto e condannando i convenuti alla restituzione delle somme già incassate, nonché al risarcimento del danno contrattuale, extra contrattuale e d'immagine subito e subendo.
In particolare, l'attore esponeva che:
- a luglio del 2020 si era aggiudicato, a seguito di una gara indetta dal Controparte_16
l'appalto per la realizzazione dei lavori del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie “La : sicurezza e qualità della vita CP_6 nel verde” Intervento di adeguamento edificio ”, per un importo complessivo di euro CP_6
739.550,20 (IVA al 10% esclusa), oltre euro 48.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza del cantiere;
- aveva subappaltato la realizzazione di parte delle opere necessarie alla realizzazione dei lavori a stipulando un contratto per l'esecuzione dei lavori di demolizione e rimozioni, CP_1
risanamento del calcestruzzo e opere di tinteggiature, per l'importo complessivo di euro
100.000,00 oltre IVA;
- si era rivelata superficiale nell'esecuzione dei lavori, rendendosi inadempiente alle CP_1
obbligazioni assunte;
- aveva comunque inviato tre fatture per interventi di cui non vi era evidenza;
CP_1
- erano state pagate a la fattura n. 51 (euro 30.000,00), la fattura n. 112/21 oltre ad euro CP_1
60.120,00, e così per un totale di euro 90.120,00;
- le problematiche inerenti alle lavorazioni da eseguirsi nel cantiere di nel rispetto degli CP_10
obblighi assuntisi con il erano dipese anche dal comportamento illegittimo di un'altra CP_16 pagina 5 di 21 impresa che, parimenti a aveva esposto al del tutto arbitrariamente CP_1 Parte_1
fatture per un ammontare esorbitante e mai concordato e ciò per prestazioni mai eseguite e quelle eseguite presentano vizi e difetti, così come più volte prontamente contestato dal alla subappaltatrice, ovvero la ditta individuale;
Parte_1 Controparte_4
- non aveva sottoscritto alcun contratto di sub-appalto ma aveva emesso fatture per un CP_4 totale di € 71.693,00, che erano state respinte;
- infine, il sig. era entrato, senza alcun permesso, nel cantiere di e aveva CP_5 CP_10
smontato, sempre senza alcuna autorizzazione, il collegamento delle parabole installate sul tetto del rompendo, altresì, un tubo del condizionamento;
Controparte_6
- a ciò era seguita una contestazione formale anche da parte della sala scommesse danneggiata, con conseguente richiesta di risarcimento del danno da parte del di euro 7.260,00. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in CP_1
fatto e in diritto, nonché proponendo domanda riconvenzionale per ottenere dal il pagamento Parte_1
delle fatture n. 114/21 e n. 56/22 per complessivi € 59.324,16.
In particolare, la convenuta esponeva che:
- in data 22.02.21 veniva stipulato con il , che si era aggiudicato l'appalto Parte_1
indetto dal Comune di per la realizzazione di lavori volti alla riqualificazione del centro CP_10 commerciale “ ”, un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di CP_6
lavori di demolizione e rimozione, risanamento del calcestruzzo e opere di tinteggiatura presso il suddetto edificio;
- iniziati nel mese di marzo i lavori, veniva emessa la prima fattura (la n. 51) dell'importo di €
30.000,00 per “avanzamento lavori”, che veniva saldata dal in data 30.4.2021 senza Parte_1
sollevare alcuna contestazione;
- venivano commissionati dal , in particolare dal Geom. , membro del Parte_1 Persona_1
Consiglio di Amministrazione dell'ente, nonché responsabile, con pieni poteri, della “Gestione operativa e amministrativa dei lavori e dei cantieri, anche lavori extra-contratto;
- in data 30.6.2021 il sig. titolare di , consegnava nelle mani del Geom. i Pt_2 CP_1 _1
prospetti riepilogativi delle ore impiegate alla data del 30.6.2021, per lo svolgimento dei lavori extra-contratto commissionati da che ammontavano ad un totale di 1404 ore;
Pt_1
pagina 6 di 21 - veniva emessa la fattura n. 112 per un importo di € 60.120,00, di cui € 18.000,00 per
“avanzamento lavori” ed € 42.120,00, corrispondenti a n. 1404 ore X € 30,00/h per “lavori extra-contratto” sulla base dei prospetti di cui sopra;
- tale fattura veniva regolarmente pagata dal;
Parte_1
- era stato preso in locazione un appartamento in località Albosaggia (SO) per dare la disponibilità ai propri operai di un immobile vicino al cantiere al fine di potersi recare quotidianamente e con comodità presso il cantiere;
- veniva emessa la fattura n. 114 dell'importo di € 40.000,00 - di cui € 4.000,00 per
“avanzamento lavori” ed € 36.000,00 per “lavori extra contratto” (comprensivo di ore n. 1029
X30€/h, lavorate nel mese di luglio ed ore n. 183X30€/h, lavorate nella prima settimana di agosto), regolarmente ricevuta dal e mai contestata, che non veniva pagata;
Parte_1
Contr
- in data 30.08.2021 il aveva accettato la cessione di tale fattura a senza sollevare Parte_1
contestazioni;
- nel mese di novembre 2021, atteso il mancato pagamento dell'ultima fattura da parte del
, venivano nuovamente inoltrati al Geom. i prospetti delle ore di lavoro “extra- Parte_1 _1 contratto” già precedentemente trasmessi, che venivano da quest'ultimo confermati con alcune piccole rettifiche segnate in rosso;
- vi era un riconoscimento da parte del di un ulteriore debito di € 19.324,16; Parte_1
- il credito vantato nei confronti del ammontava quindi ad € 59.324,16. Parte_1
Si costituiva in giudizio anche , in proprio e quale legale rappresentante di CP_2 CP_3
(già ), chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in Controparte_4 diritto, proponendo domanda riconvenzionale per la somma di € 71.693,00 nei confronti del Parte_1
e del nonché chiamando in causa il Controparte_6 Controparte_6
In particolare, il convenuto esponeva che:
- nel mese di maggio 2021, veniva proposto dall'odierno attore, in persona del signor _1
, l'affidamento dell'esecuzione di talune opere e lavori relativi ad un cantiere in :
[...] CP_10 si trattava di un appalto per i lavori di “Riqualificazione , finanziato da Controparte_6
Fondi Europei, nell'ambito del quale l'ente condominiale assumeva le vesti di committente, mentre il Comune di svolgeva la funzione di individuare l'impresa appaltatrice e di co- CP_10 finanziare l'opera;
pagina 7 di 21 - l'incarico proposto dal menzionato appaltatore veniva accettato, convenendo con quest'ultimo il compenso orario di €. 25,00 per operaio (uno per l'altro), da conteggiare secondo fatturazioni mensili;
- dal mese di maggio 2021 veniva dato corso al sub-appalto conferito, eseguendo di volta in volta una serie di opere e lavori espressamente richiesti dal signor , Parte_3
secondo le specifiche istruzioni del medesimo;
- il Comune di era a conoscenza delle lavorazioni eseguite, per il tramite del R.U.P. CP_10 nominato, l'Ing. Persona_2
- ogni mese venivano inviati al i conteggi delle ore lavorate ed era emessa la relativa Parte_1
fattura, senza alcuna contestazione da parte del;
Parte_1
- nelle medesime fatture era indicato il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il CIG (Codice
Identificativo Gara) relativo all'appalto in questione;
- con P.E.C. del 02.03.22, la Direzione dei Lavori, in persona dell'Ing. faceva presente Tes_1 di essere a conoscenza di un contratto di prestazione di mano d'opera, seppure per l'inferiore importo di €. 5.000,00;
- il era decaduto dalla garanzia per i pretesi vizi e difetti, non avendo formulato alcuna Parte_1 denuncia degli stessi entro il termine di sessanta giorni dall'eventuale scoperta, come richiesto e previsto dall'art. 1667, secondo comma, c.c.;
- la stazione appaltante, ovvero il doveva provvedere a corrispondere Controparte_6 direttamente al subappaltatore il corrispettivo delle prestazioni da quest'ultimo effettuate, in applicazione dell'articolo 105, comma 12, d.lgs. 50/2016.
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato chiedendo il rigetto delle Controparte_6
domande formulate dal convenuto in proprio e quale l.r. di AU s.r.l., in quanto CP_2
infondate in fatto e in diritto.
In particolare, il terzo chiamato esponeva che:
- (già ) non poteva qualificarsi come sub-appaltatore, in forza CP_2 Controparte_4 dell'articolo 105, comma terzo, d.lgs. 50/2016;
- si era già proceduto, in base alla contabilità di cantiere, al completo pagamento delle opere sino ad oggi effettuate all'unico soggetto titolato a ricevere i relativi pagamenti, ovvero il
[...]
; Parte_1
- non aveva rispettato la rigorosa disciplina in materia di appalto;
CP_4
pagina 8 di 21 - il doc. 10 prodotto da non era un contratto scritto;
CP_4
- alla data del 02.03.2022, quando, tardivamente e già in corso di causa, la chiedeva il CP_4
“pagamento diretto”, la D.L. aveva già provveduto a liquidare nel SAL n. 2 anche le opere eseguite dalla e il Condominio le aveva già pagate all'appaltatore, CP_4 Parte_1
;
[...]
- in data 3 maggio 2021 il , qualificando il rapporto con la Parte_1 CP_7 quale “subaffidamento”, comunicava che intendeva “affidare alla ditta di CP_7 CP_4 lavori di assistenza edile per un importo stimato di € 5.000,00 nell'ambito dell'appalto
[...] relativo alla RIQUALIFICAZIONE DEL CONDOMINIO LA ”; CP_6
- gli importi di cui alle fatture emesse dalla di cui la stessa lamentava il mancato CP_4
pagamento, si riferivano a lavorazioni eseguite sino alla data del 27.10.2021;
- tali lavorazioni risultavano già state computate e contabilizzate dal D.L., Ing. nel Tes_1
S.A.L. n. 2 (che comprendeva tutti i lavori svolti nel II semestre 2021), fatturate dal
[...]
nella fattura n. 87/2021 e pagate dal Condominio in data 19.10.2021. Parte_1
Il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_5
Concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c., in data 05.04.2023 veniva dichiarata la contumacia del convenuto . CP_5
Veniva quindi ammesso, in via preliminare, l'interrogatorio formale del l.r. pro tempore del , Parte_1 che veniva assunto all'udienza del 13.07.2023.
Successivamente, con ordinanza del 01.08.2023, venivano ammesse alcune delle prove orali formulate dalle parti, che venivano assunte all'udienza del 15.11.2023 e all'udienza del 05.03.2024. All'udienza del 05.03.2024 veniva altresì escusso come testimone, ai sensi dell'articolo 281 ter c.p.c., il sig. _1
, sui capitoli ammessi indicati dalle parti convenute.
[...]
Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, con ordinanza del 06.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
***
Vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze istruttorie, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita.
1. Inquadramento della vicenda.
pagina 9 di 21 Nella memoria 183, comma sesto, c.p.c. parte attrice ha dedotto che il rapporto contrattuale intercorso tra il , il ed il aveva natura pubblicistica e pertanto Parte_1 Parte_4 Controparte_16
risultava regolamentato dal compendio normativo complessivamente vigente in tema di appalti pubblici. Perciò, secondo la prospettazione dell'attore, la validità dei rapporti di subappalto era condizionata alla autorizzazione della Stazione Appaltante, in assenza della quale il rapporto contrattuale era insanabilmente affetto da nullità per violazione di norma imperativa;
in ogni caso, il corretto adempimento della prestazione pattuita poteva essere ritenuto tale solo se posto in essere da soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 104 D.lgs. 50/2016, in assenza dei quali la prestazione, anche ove mai eseguita, non avrebbe avuto i requisiti di esattezza necessari a far sorgere, in capo al committente (o al subappaltante), obbligo alcuno alla controprestazione;
inoltre, dovevano essere rispettate, a pena di nullità, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n.
136. Parte attrice ha quindi eccepito, in via preliminare, che non esisteva alcun valido contratto di sub- appalto con e pertanto nulla era dovuto, estendendo tale considerazione anche alle pretese CP_4
creditorie avanzate da in ordine alle lavorazioni extra-contratto, con conseguente obbligo in CP_1
capo a di restituire i pagamenti ricevuti. CP_1
Orbene, risulta dagli atti di causa (cfr. doc. 3 fascicolo convenuto che, con deliberazione n. 154 CP_2
del 2018, il Comune di approvava una bozza di Convenzione tra il medesimo e il CP_10 [...]
, contenente le modalità attuative per l'erogazione del finanziamento relativo alla CP_6 realizzazione del progetto denominato “ : sicurezza e qualità della vita nel verde”, progetto CP_6
che, con D.P.C.M. in data 6.12.2016, pubblicato sulla G.U. n°4 del 5.01.2017, era stato approvato nell'ambito del “Bando per la presentazione dei progetti per la predisposizione del Programma
Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, di cui al D.P.C.M. 25.05.2016”.
Tale bozza di convenzione prevedeva che il Comune di si impegnasse ad individuare, per CP_10
conto del gli aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture, in Controparte_6 conformità al d.lgs. 50/2016, erogando in favore del le risorse assegnate per l'attuazione CP_6 dell'iniziativa (di cui lo stesso Condominio era responsabile) avente ad oggetto una serie di interventi di riqualificazione, volti a ridare alla struttura commerciale e di servizi denominata ” CP_6
l'originario ruolo di centro della vita sociale dell'intero quartiere (cfr. articolo 2 doc. 2 fascicolo convenuto . CP_2
pagina 10 di 21 Risulta altresì ammesso da tutte le parti del presente giudizio che il , per conto del Controparte_16
in adempimento dell'obbligo assunto mediante la sopra citata convenzione, Controparte_6
aveva effettivamente espletato una procedura negoziata, individuando quale contraente il , Parte_1
attore del presente giudizio (cfr. premesse del contratto di appalto stipulato tra il CP_6
e il sub.doc. 2 fascicolo attore).
[...] Parte_1
Successivamente, il aveva stipulato contratto di appalto con il contraente Controparte_6
individuato dal Comune di a seguito di procedura negoziata, ovvero il . CP_10 Parte_1
Pertanto, è evidente che l'individuazione del soggetto appaltatore era avvenuta a seguito di una procedura di evidenza pubblica, attuata dal;
successivamente, il Controparte_16 CP_6
, per conto del quale il aveva indetto la procedura di evidenza pubblica,
[...] Controparte_16
aveva stipulato, in qualità di committente, il contratto di appalto con il , in qualità di Parte_1
appaltatore.
Ebbene, si ritiene che il successivo contratto di sub-appalto stipulato dal con Parte_1 CP_1
abbia natura privatistica.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha infatti affermato che “il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche” (Cass. Civ. n.
19296/2018; nello stesso senso,anche Cass. Civ. n. 7401/2020).
Occorre a questo punto esaminare singolarmente, per ragioni di chiarezza espositiva, le posizioni dei singoli convenuti.
1. I rapporti tra il e Parte_1 CP_1
Con contratto di sub-appalto stipulato in data 22.02.2021, veniva incaricata da parte attrice CP_1 di svolgere interventi di “demolizioni e rimozioni, risanamento del calcestruzzo e opere da tinteggiatore” presso l'edificio (cfr. contratto sub. doc. 1 fascicolo . CP_6 CP_1
Iniziati i lavori, emetteva la fattura n. 51 del 2021 dell'importo di € 30.000,00, che veniva CP_1
saldata dal in data 30.4.2021; successivamente, in data 01/07/2021, emetteva la Parte_1 CP_1 fattura n. 112 per un importo di € 60.120,00 (cfr. doc. 6 parte attrice), di cui € 18.000,00 per
“avanzamento lavori” ed € 42.120,00 per “lavori extra-contratto” e anche tale fattura veniva regolarmente pagata dal in data 15.07.21. Parte_1
pagina 11 di 21 Il ha chiesto la restituzione degli importi pagati a deducendo che si era visto Parte_1 CP_1 costretto a pagare le fatture n. 51 e n. 112 del 2021 in quanto la convenuta, “minacciava l'abbandono del cantiere”, nonché a causa “di rimostranze varie che avrebbero messo incattiva luce il Parte_1 con il Comune di ” (cfr. atto di citazione). CP_10
Ebbene, tali asserzioni di parte attrice risultano del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, e pertanto la domanda di restituzione avanzata dal nei confronti di Parte_1 CP_1
deve essere rigettata.
1.1. Sulla domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del . CP_1 Parte_1
Nel presente giudizio, ha svolto domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento della CP_1 somma di € 59.324,16, in forza delle fatture n. 114/21 e n. 56/22.
A questo proposito, la convenuta ha dedotto che la fattura n. 114/21 dell'importo complessivo di €
40.000,00 comprendeva € 4.000,00 per “avanzamento lavori”, nonché € 36.000,00 (n. ore 1212 X
30€/h) per “lavori extra-contratto” svolti nei mesi di luglio e agosto 2021, specificatamente dettagliati nel prospetto riepilogativo prodotto sub. doc. 7 allegato alla comparsa di risposta.
Ebbene, occorre evidenziare che il ha formulato eccezione di inadempimento nei confronti Parte_1 di contestando di essere “esposto ad ulteriori richieste economiche da parte della CP_1 CP_1
a lavori non effettuati ovvero pretesamente effettuati dalla stessa senza alcuna giustificazione
[...]
economica, assolutamente incompleti ed errati, che anzi le hanno addirittura cagionato ingenti danni subiti e subendi di cui lo stesso ha diritto ad essere risarcito”. (cfr. atto di citazione). Parte_1
Parte attrice ha espressamente qualificato tale eccezione come eccezione di inadempimento e non come denuncia di vizi e difetti ex articolo 1667 c.c.
A questo proposito, preme evidenziare che, in materia di appalto, la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha evidenziato che la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex articolo 1453 c.c. è invocabile nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito. “In base a tale ricostruzione, nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli articoli 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n.
pagina 12 di 21 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 02/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del
14/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 22/01/2015; Sez. 2,
Sentenza n. 13983 del 24/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 15/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 19/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9863 del 27/07/2000; Sez.
3, Sentenza n. 14239 del 17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 446 del 19/01/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 16/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 09/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10772 del 16/10/1995;
Sez. 2, Sentenza n. 11950 del 15/12/1990; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; Sez. 2, Sentenza n.
2573 del 12/04/1983).” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 22/02/2024) 05/03/2024, n. 5934).
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato che le opere appaltate non erano state concluse, e pertanto l'eccezione di inadempimento è infondata e deve essere rigettata.
In ogni caso, si osserva che, anche qualificando in ipotesi le doglianze di parte attrice come “denuncia di vizi e difetti”, tali doglianze risulterebbero del tutto generiche e parimenti infondate.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale svolta da essa risulta fondata e pertanto CP_1
merita accoglimento soltanto in relazione all'importo di € 40.000,00, portato dalla fattura n. 114 del
2021.
A questo proposito, si evidenzia che ha prodotto in giudizio il contratto di sub-appalto CP_1 sottoscritto dalle parti, contente la previsione di cui all'articolo 15, rubricata “variazioni del contratto di appalto”, con cui veniva stabilito che le variazioni del contratto dovevano essere concordate dalle parti e il sub-appaltatore aveva l'onere di adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate per iscritto dall'appaltatore.
Ebbene, la consistenza delle lavorazioni “extra contratto” eseguite dalla convenuta, di cui alla fattura n.114/2021, risulta dal raffronto del doc. 2 del fascicolo di da cui si evince che le opere CP_1
“contrattuali” erano “rimozione pavimentazione esterna, rimozione lattonerie, rimozione ghiaia sulle coperture, rimozione controsoffitto in doghe, demolizione varie di massetti e murature, bonifica e pitturazione cementi armati e facciate esterne, posa controsoffitto in lamiera” con i docc. 3 e 7 prodotti sempre dalla convenuta, relativi alle ulteriori lavorazioni effettuate in corso d'opera su richiesta del
(cfr. docc. 3 e 7 fascicolo convenuta). Parte_1
A questo proposito, si noti che il Geom. , l.r. del all'epoca dei fatti per cui è causa, _1 Parte_1 sentito come teste all'udienza del 05.03.2024, ha confermato di aver affidato a lavori extra CP_1 contratto che si erano resi necessari in corso d'opera, identificandoli con la tipologia di interventi indicati nei docc. 3 e 7 di parte convenuta.
pagina 13 di 21 Occorre altresì valorizzare, per quanto riguarda l'importo orario dei lavori extra contratto, la circostanza per cui il aveva pagato la fattura n. 112/21 emessa da (cfr. doc. 6 Parte_1 CP_1
fascicolo attrice), che riportava quale costo orario € 30/h, senza sollevare alcuna contestazione. Inoltre,
Contr come risulta dall'accettazione della cessione del credito effettuata da a (cfr. doc. 5 CP_1
fascicolo convenuta), il aveva riconosciuto l'esistenza del credito di cui alla fattura n. Parte_1
114/2021, azionato nel presente giudizio in via riconvenzionale.
Per quanto riguarda, invece, il credito di € 8.412,86 azionato dalla convenuta in via riconvenzionale, relativo alla fattura n. 56/2022, esso non risulta fornito di adeguato supporto probatorio, in quanto il prospetto di cui doc. 11 prodotto dalla convenuta, inviato a mezzo whatsapp dal Geom. , per conto _1
del , a contiene un elenco di lavorazioni, tra cui viene menzionato l'intervento Parte_1 CP_1 extra contratto di “posa polistirolo in facciata”, ma non dimostra che l'appaltatore avesse ordinato al sub-appaltatore di eseguire tale intervento supplementare (a questo proposito, il Geom. , sentito _1
come teste, ha precisato che il prospetto era uno stato di avanzamento dei lavori nel cantiere).
Parimenti, la fattura n. 56/2022 emessa da in quanto documento di formazione unilaterale, CP_1
non prova la sussistenza del credito.
Si osserva che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato la propria domanda, CP_1 chiedendo che al Tribunale di “accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte del
[...] delle fatture n. 114/21 e n. 56/22, pari a complessivi € 59.324,16, emesse da Parte_1 CP_1 in relazione ai lavori svolti nel cantiere ” e, per l'effetto, condannare, a qualunque
[...] CP_6
titolo e quindi, in subordine, anche ex art. 2041 cc, il o chi riterrà il Parte_1
Giudice, al pagamento delle succitate fatture oppure alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”, formulando un'ulteriore domanda subordinata ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
Tale domanda, in quanto domanda nuova, risulta inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, tutte le domande svolte dal nei confronti di devono essere Parte_1 CP_1 rigettate, mentre il deve essere condannato a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
40.000,00 oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo.
2. I rapporti tra il (già ) e la domanda Controparte_18 Controparte_4
riconvenzionale svolta da CP_3
Rispetto al convenuto in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. (già , parte attrice ha CP_2 CP_4
dedotto che non aveva sottoscritto con il Consorzio alcun contratto di subappalto e, nonostante CP_4
pagina 14 di 21 ciò, aveva emesso le seguenti fatture: n. 51 del 25/08/2021 per l'importo di euro 6.680,00 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di Via Maffei” (cfr. doc. 9 fascicolo CP_10 attrice), n. 58 del 02/09/2021 per l'importo di euro 12.528,00 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di Via Maffei”(cfr. doc. 10 parte attrice); n. 61 del 03/09/2021 per CP_10
l'importo di euro 18.285,00 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di
Via Maffei” (cfr. doc. 11 parte attrice); n. 81 del 05/10/2021 per l'importo di euro 26.850,00 CP_10 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di Via Maffei” (cfr. doc. 12 CP_10 fascicolo attrice); n. 101 del 27/10/2021 per l'importo di euro 7.350,00 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di Via Maffei” (cfr. doc. 13 fascicolo attrice) per un totale di CP_10
Euro 71.693,00.
Parte attrice deduceva altresì che fatture erano state tutte emesse illegittimamente dalla ed erano CP_4
state respinte sia perché gli importi non risultavano dovuti, sia perché le prestazioni non erano mai state concordate e mai effettuate, sia perché le lavorazioni poste in essere da presentavano gravi vizi CP_4
e difetti. Parte attrice chiedeva quindi una riduzione del prezzo del preteso subappalto, la sospensione cautelativa di qualsivoglia pagamento in favore della ditta nonché il risarcimento di tutti i CP_4
danni subiti e subendi sia contrattuali che extracontrattuali.
Con la memoria 183, comma sesto, n. 1) c.p.c., la domanda attorea nei confronti di , in CP_2
proprio e quale legale rappresentante di (già ) veniva così CP_3 Controparte_4 precisata: “accertare e dichiarare che nulla è dovuto a costoro dal Attore, altresì Parte_1
respingendo la riconvenzionale proposta in causa, subordinatamente rideterminando in riduzione la debenza, sino a misura non superiore al 40% della pretesa”.
Ebbene, occorre in primo luogo evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha chiarito che "il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche" (Cass. 7401/2020, Cass. 19296/2018, 8384/2020, 9791/2000,
5237/1999) (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/02/2024) 19/03/2024, n. 7323). Nel recente arresto del 2024, la Corte di Cassazione, in punto di forma che deve avere il contratto di subappalto derivato, ha tuttavia affermato che “in caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia
pagina 15 di 21 richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, il contratto di appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, il contratto di subappalto privatistico), "è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo;
sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto" (Cass. 26693/2020) (…) Sul tema che esso solleva è appena il caso di aggiungere, a chiusura del ragionamento, che solo al di fuori dell'ambito di un collegamento negoziale simile a quello qui considerato può valere la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme, con la conseguenza che per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia, senza che vi osti la necessità, imposta dall'art. 1656 c.c., dell'autorizzazione - o della successiva adesione - del committente, la quale non deve essere espressa e può risultare anch'essa da facta concludentia”.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, stante l'esistenza di un collegamento negoziale con il contratto di appalto pubblico stipulato dal con il , contraente Controparte_6 Parte_1
individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica svolta dal , non può Controparte_16 ritenersi provata in giudizio, per mancanza di forma scritta, l'esistenza del contratto di sub-appalto tra il e . Parte_1 Controparte_4
Infatti, non solo non risulta agli atti un contratto di sub-appalto avente forma scritta stipulato in un unico contesto tra il e , ma neppure risultano documentate per iscritto Parte_1 Controparte_4
ed espresse in documenti e negozi aventi forma scritta le obbligazioni delle parti costituenti il sinallagma contrattuale.
A questo proposito, si evidenzia che la mail proveniente dal e indirizzata al Parte_1 CP_16
e all'Ing. direttore dei lavori del cantiere presso l'edificio , in cui parte CP_10 Tes_1 CP_6 attrice comunicava l'intenzione di affidare ad lavori di assistenza edile per Controparte_4
l'importo di € 5.000,00, non contiene alcuna manifestazione della volontà negoziale delle parti (il e la ditta formulata per iscritto, né documenta le obbligazioni facenti parte del Parte_1 CP_4
sinallagma contrattuale, ma contiene soltanto una manifestazione di intenti del (cfr. doc. 1 Parte_1
fascicolo terzo chiamato), pertanto inidonea ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per il contratto derivato.
pagina 16 di 21 Occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda ex art. 2041 svolta in via subordinata da CP_2
in proprio e quale l.r. di AU s.r.l., che ha chiesto la condanna del al pagamento
[...] Parte_1
di un indennizzo di € 71.693,00 (pari alla somma portata dalle fatture emesse nei confronti del
) o della diversa somma ritenuta di giustizia. Parte_1
Orbene, l'azione di ingiustificato arricchimento si configura quale tutela sussidiaria ai sensi dell'articolo 2042 c.c., in quanto non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
A questo proposito, si condivide quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 20/01/2025, n. 1284) in tema di nullità del contratto (o comunque, di contratto improduttivo di effetti) e della conseguente proponibilità dell'azione ex 2041
c.c., ovvero che “come è noto, a seguito della dichiarazione della nullità del contratto già eseguito, anche parzialmente, sorgono a carico delle parti le obbligazioni restitutorie, regolate dalla disciplina sulla ripetizione d'indebito (da ultimo, e per tutte, Cass. n. 27390/2023), salvi i casi, individuati dal legislatore, di irripetibilità delle prestazioni (v., ad es., la previsione dell'art. 2035 c.c.). Già in astratto, dunque, appare problematica - e non agevolmente condivisibile - l'affermazione per cui, proposta in via principale una domanda ex contractu e dichiarata la nullità del titolo, la parte attrice non abbia a disposizione nessun altro rimedio per ottenere il ristoro del proprio depauperamento
(consistente nel valore delle prestazioni già rese), senza aver (in ipotesi) ottenuto il pagamento del corrispettivo (come esattamente avvenuto nel caso che occupa). Insomma, considerazioni sistematiche pressoché scontate inducono a ritenere che chi agisca in forza di titolo contrattuale per l'adempimento ex art.1453 c.c., ove il contratto si riveli nullo e, dunque, improduttivo di effetti, per ottenere il riallineamento della propria posizione patrimoniale e la neutralizzazione degli effetti del contratto nullo ha di regola a disposizione l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 ss. c.c., che relega
(anzi, mantiene) il rimedio di cui all'art.2041 c.c. in posizione sussidiaria, appunto come previsto dall'art.2042 c.c. dal che dovrebbe de plano inferirsene l'inammissibilità.”.
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la domanda ex articolo 2041 c.c. proposta da
, in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. si appalesi inammissibile, non sussistendo il CP_2 presupposto di cui all'articolo 2042 c.c., in quanto parte convenuta, a fronte dell'eccezioni attoree in ordine alla validità del contratto, nonché dell'accertata carenza di forma scritta del contratto di sub- appalto e dunque della mancanza di un titolo su cui fondare le pretese creditorie azionate in via riconvenzionale, aveva a disposizione l'azione di ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 ss c.c.. al pagina 17 di 21 fine di ottenere il ristoro del proprio depauperamento e il riallineamento della propria posizione patrimoniale.
In ogni caso, si evidenzia che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa grava sul soggetto che agisce ex art. 2041 c.c. e tale onere probatorio non è stato soddisfatto da , in proprio e CP_2
quale l.r. di AU s.r.l., che si è limitato a quantificare l'indennizzo richiesto ex articolo 2041 c.c. nella stessa somma asseritamente spettante quale corrispettivo della prestazione resa in forza del contratto di sub-appalto, azzerando così ogni differenza rispetto all'azione contrattuale.
3. Il terzo chiamato . Controparte_6
, in proprio e quale l.r. di (già ) ha chiamato in CP_2 CP_3 Controparte_4 giudizio il quale committente del contratto di appalto tra quest'ultimo e il Controparte_6
, chiedendo al Tribunale di accertare che il Condominio era tenuto ex lege al pagamento dei Parte_1
compensi spettanti ad e di condannare il terzo chiamato, in solido con il , al CP_4 Parte_1 pagamento di € 71.693,00; in subordine, ha esperito anche nei confronti del domanda ex CP_6 articolo 2041 c.c. di pagamento di un indennizzo di € 71.693,00 (pari alla somma portata dalle fatture emesse nei confronti del ) o della diversa somma ritenuta di giustizia. Parte_1
In particolare, , in proprio e quale l.r. fondava le domande proposte nei CP_2 CP_3 confronti del sul disposto dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, che Controparte_6
stabilisce i casi in cui la stazione appaltante deve provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore il corrispettivo delle prestazioni da quest'ultimo effettuate.
Ebbene, si richiama in questa sede la giurisprudenza citata al paragrafo 3, secondo cui "il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche" (Cass.
7401/2020, Cass. 19296/2018, 8384/2020, 9791/2000, 5237/1999).
Pertanto, facendo applicazione del principio della ragione più liquida e condividendo le conclusioni della giurisprudenza di legittimità sopra citata, si ritiene che nel caso di specie non possa trovare applicazione nei confronti del l'articolo 105, comma 13, d.lgs. 50/2016, stante Controparte_6
la natura privatistica del contratto di sub appalto.
pagina 18 di 21 In considerazione della natura privatistica di tale contratto, si osserva che il subappalto è un rapporto obbligatorio che intercorre tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando egli diritti, né assumendo obblighi verso il secondo (cfr. Cass. Civile n. 8202/1990), di talché tutte le domande proposte nei confronti del sono infondate e pertanto non Controparte_6
meritano accoglimento.
In ogni caso, si richiamano altresì integralmente tutte le considerazioni espresse al paragrafo 3 in punto di forma scritta necessaria per il contratto di sub-appalto derivato, nonché in punto di inammissibilità dell'azione ex articolo 2041 c.c.
4. Sulla domanda del nei confronti di Parte_1 CP_5
Il ha chiesto che rimasto contumace nel presente giudizio, venisse Parte_1 CP_5 condannato al pagamento di € 7.260,00, corrispondente al pregiudizio subito dall'attore in forza della condotta illecita tenuta dal convenuto.
Ebbene, tale domanda risulta infondata e pertanto non merita accoglimento, essendo del tutto generica e priva di supporto probatorio, non essendo rilevante la contestazione dei danni asseritamente cagionati dal convenuto pervenuta al (cfr. doc. 16 fascicolo attore), in quanto priva di qualsivoglia Parte_1
riferimento al sig. quale autore del presunto danno, di talché la condotta illecita CP_5
addebitata al convenuto è rimasta del tutto indimostrata.
5. Conclusioni
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande formulate da Parte_1
nei confronti di devono essere rigettate, mentre, in parziale accoglimento della
[...] CP_1
domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di CP_1 Parte_1
l'attore deve essere condannato a corrispondere a la somma di € 40.000,00 oltre interessi CP_1
come per legge dal dovuto sino al saldo. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda ex art. 2041
c.c. formulata da nei confronti del . CP_1 Parte_1
In accoglimento della domanda del Consorzio nei confronti di , in proprio e quale l.r. di CP_2
AU s.r.l. (già ), va accertato e dichiarato che nulla risulta dovuto dal Controparte_4
a , in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. (già ), mentre Parte_1 CP_2 Controparte_4
deve essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta in via principale da , in proprio e CP_2
quale l.r. di sia nei confronti di sia nei confronti del CP_3 Parte_1
e deve essere dichiarata inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. Controparte_6
pagina 19 di 21 proposta da , in proprio e quale l.r. (già ) sia nei CP_2 CP_3 Controparte_4
confronti del sia nei confronti del Parte_1 Controparte_6
Infine, deve essere rigettata la domanda proposta dal nei confronti di . Parte_1 CP_5
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, deve essere condannato a rifondere delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore accertato € 40.000,00) in € 7.616,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 759,00 per esborsi.
, in proprio e quale l.r. di deve essere condannato a rifondere CP_2 CP_3 [...]
e di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 Parte_1 Controparte_19
(valore della domanda € 71.693,00), per ciascuno, in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Stante la contumacia di , le spese di lite in favore del convenuto devono essere dichiarate CP_5
irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
40.000,00 oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. formulata da nei confronti CP_1
di Parte_1
- accerta e dichiara che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 CP_2
in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. (già );
[...] Controparte_4
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta in via principale da , in proprio e quale CP_2
l.r. (già ) sia nei confronti di CP_3 Controparte_4 Parte_1
sia nei confronti del
[...] Controparte_6
- dichiara inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. proposta in via riconvenzionale da
, in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. (già ), sia nei CP_2 Controparte_4
confronti di sia nei confronti del Parte_1 Controparte_6
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_5
pagina 20 di 21 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 759,00 per esborsi;
- condanna , in proprio e quale l.r. di (già ) alla CP_2 CP_3 Controparte_4
rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_6
, liquidate in motivazione, per ciascuno, in € 14.103,00 per compensi, oltre 15%
[...]
rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite del convenuto contumace . CP_5
Sondrio, 27 marzo 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 163/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GEROSA ALBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(c.f. ), con l'avv. TIMPANO EUGENIO e l'avv. COZZA MARCO CP_1 P.IVA_2
FRANCESCO LUIGI
CONVENUTA
e contro
, in proprio e quale legale rappresentante di (già CP_2 CP_3 Controparte_4
(c.f. ), con l'avv. LUCIANO MATTINO e avv. CLAUDIA
[...] C.F._1
RONCORONI
CONVENUTO
e contro
CP_5
CONVENUTO CONTUMACE
e
, in persona dell'amministratore pro-tempore (c.f. ), con Controparte_6 P.IVA_3
l'avv. CARRARA GIULIO
TERZO CHIAMATO da CP_2
Oggetto: Appalto di opere pubbliche pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Sondrio:
I
QUANTO ALLA CONVENUTA CP_1
- per le ragioni esposte ai punti 1.1, 1.2 e 2.1.2 della memoria ex art. 183, 6°comma n. 1 c.p.c. in data
23.12.2022 condannare a restituire all'attrice le somme tutte percepite, pari ad € 90.120,00 ovvero, CP_1 subordinatamente, quelle da costei percepite a dichiarato titolo di “opere extra contratto”, pari ad € 42.120,00 di cui alla fattura n. 112;
- in ulteriore subordine: disporre la riduzione del corrispettivo contrattuale originario sino a misura non superiore al 40% del pattuito;
- respingerne comunque la domanda riconvenzionale proposta, siccome infondata, subordinatamente rideterminando in riduzione la debenza, sino a misura non superiore al 40% della pretesa.
II
QUANTO AI CONVENUTI CORTI ED ( ) CP_2 CP_7 Controparte_8 per le ragioni esposte ai punti 1.1, 1.2 e 2.1.1 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. in data 23.12.2022 accertare e dichiarare che nulla è dovuto a costoro dal Attore, altresì respingendo la riconvenzionale Parte_1 proposta in causa, subordinatamente rideterminando in riduzione la debenza, sino a misura non superiore al
40% della pretesa.
III
QUANTO AL CONVENUTO NI TT
Condannarlo al risarcimento del danno patito dall'attore a seguito delle condotte illecite da costui serbate, così come descritte in citazione, pari ad € 7.260,00.
Anticipazioni, spese e compensi professionali rifusi, oltre il contributo previdenziale ed oltre I.V.A. come per legge.”
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice unico, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare:
- ritenuta la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per la prova del credito, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 186-ter c.p.c. emettere nei confronti di ordinanza ingiuntiva di Parte_1 pagamento della somma di €. 59.324,16 dovuta quale saldo del corrispettivo per le prestazioni effettuate, di cui alle fatture prodotte in atti (fattura 114/21 – doc. 7 fasc. attore e fattura 56/22- doc. 12 fasc. ; CP_1
pagina 2 di 21 In via principale e nel merito:
- respingere le domande tutte proposte dal nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte del delle fatture n. 114/21 Parte_1
e n. 56/22, pari a complessivi € 59.324,16, emesse da in relazione ai lavori svolti nel cantiere “ CP_1 [...]
” e, per l'effetto, condannare, a qualunque titolo e quindi, in subordine, anche ex art. 2041 cc, il CP_6
o chi riterrà il Giudice, al pagamento delle succitate fatture oppure alla diversa Parte_1 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
- Si chiede, fin d'ora, senza alcuna inversione dell'onere della prova ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto di cui alla suesposta narrativa in fatto, con riserva di formulazione dei relativi capitoli di prova e di indicare i testimoni nei termini e nelle forme di legge;
con riserva in particolare di richiedere l'espletamento di idonea CTU volta ad accertare e confermare, mediante indagini approfondite, la regolarità delle opere eseguite da nel sito “ ”. CP_1 CP_6
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Per parte convenuta : CP_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via principale:
- accertata e dichiarata la decadenza del dalla garanzia per vizi e difetti ai sensi e per gli Parte_1 effetti previsti dall'art. 1667, II co., c.c., rigettare la domanda proposta dall'attore al riguardo;
- rigettare l'eccezione di nullità del rapporto contrattuale intercorso tra ed formulata Parte_1 CP_7 da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, accertata la situazione in fatto e diritto come sopra esposta, rigettare integralmente le domande attoree in quanto totalmente infondate;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave inadempimento del alle Parte_1 obbligazioni contrattuali assunte con , nonché accertare e dichiarare che il Controparte_9 [...]
è tenuto ex lege al pagamento dei compensi del subappaltatore convenuto, e, per tale Controparte_10 effetto, condannare, in via solidale o alternativa, il attore, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, ed il chiamato, in persona dell'Amministratore pro-tempore, geom. , al CP_6 CP_11 pagamento in favore dell'odierno convenuto, in proprio e nella sua qualità ut supra, della complessiva somma di 71.693,00, dovuta quale saldo del corrispettivo per le prestazioni effettuate, di cui alle fatture prodotte in atti, ovvero in quella diversa che risulterà congrua e di giustizia a seguito dell'istruttoria processuale, oltre interessi ex D. Lgs n. 231/2002 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
ovvero,
pagina 3 di 21 in subordine: condannare il attore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Parte_1
chiamato, in persona dell'Amministratore pro-tempore, geom. , a titolo di CP_6 CP_11 indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore dell'odierno convenuto, in proprio e nella sua qualità ut supra, della somma di €. 71.693,00, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo saldo o di quella diversa somma che risulterà congrua e di giustizia a seguito dell'istruttoria processuale;
in punto spese: con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri di legge, maggiorati di un'ulteriore somma a favore dell'odierno convenuto, da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., in considerazione del dolo o colpa grave con cui l'odierno attore ha agito in giudizio;
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
7) Vero che, alla fine di giugno 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel mese, CP_7 Parte_1 emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
8) Vero che, alla fine di luglio 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel mese, CP_7 Parte_1 emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
9) Vero che, alla fine di agosto 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel mese, CP_7 Parte_1 emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
10) Vero che, alla fine di settembre 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel CP_7 Parte_1 mese, emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
11) Vero che, alla fine di ottobre 2021, inviava al i conteggi delle ore lavorate in quel mese, CP_7 Parte_1 emettendo poi la relativa fattura che rimaneva impagata.
Si indicano a testi: Ing. con studio in , Largo Sindelfingen n. 9; Geom. Tes_1 CP_10 Testimone_2 con studio in , Frazione Ponchiera n. 164/a; sig. c/o impresa Stema Teglio (SO), Via CP_10 CP_12
Gianoli n. 9; sig. residente in [...]; sig. residente in [...]
Castelmarte Via Roma n. 34; sig. residente in Località Ca Bianca n. 30; sig. CP_13 CP_10 CP_14 esidente in Via Maffei n. 80; signora residente in [...], Via De Gasperi
[...] CP_10 Testimone_5
n. 2, geom. , residente in [...]; Persona_1
- si chiede, altresì, l'emissione dell'ordine di esibizione nei confronti del dell'originale del Parte_1
“verbale di coordinamento n. 8 del 4.5.2021 a firma del geom. (v. doc. 15 fascicolo . Tes_2 CP_2
Per il terzo chiamato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni diversa e contraria istanza, in via preliminare: dichiarare legittima la sospensione cautelativa dei pagamenti che il , Controparte_6 in persona dell'amministratore p.t., deve ancora effettuare a favore del sino Parte_1 all'importo di euro 71.693,00, o del diverso importo che verrà accertato;
pagina 4 di 21 nel merito: respingere tutte le domande formulate nei confronti del , in persona Controparte_6 dell'amministratore p.t.
Con vittoria di spese, spese generali, i.v.a e 4% e c.a. del presente procedimento. in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare testi. Si indicano sino ad ora a teste sulle circostanze di cui in narrativa, che verranno capitolate nelle memorie istruttorie l'ing. Tes_1 Con direttore dei lavori ed il Geom. .” Testimone_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito, per brevità, Parte_1 anche ”) conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_4 CP_5
chiedendo che il Tribunale di Sondrio dichiarasse che il nulla doveva ai convenuti, ovvero in Parte_1
subordine dichiarasse legittima la sospensione dei pagamenti degli importi eventualmente dovuti ai convenuti, disponendo la riduzione del prezzo del subappalto e condannando i convenuti alla restituzione delle somme già incassate, nonché al risarcimento del danno contrattuale, extra contrattuale e d'immagine subito e subendo.
In particolare, l'attore esponeva che:
- a luglio del 2020 si era aggiudicato, a seguito di una gara indetta dal Controparte_16
l'appalto per la realizzazione dei lavori del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie “La : sicurezza e qualità della vita CP_6 nel verde” Intervento di adeguamento edificio ”, per un importo complessivo di euro CP_6
739.550,20 (IVA al 10% esclusa), oltre euro 48.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza del cantiere;
- aveva subappaltato la realizzazione di parte delle opere necessarie alla realizzazione dei lavori a stipulando un contratto per l'esecuzione dei lavori di demolizione e rimozioni, CP_1
risanamento del calcestruzzo e opere di tinteggiature, per l'importo complessivo di euro
100.000,00 oltre IVA;
- si era rivelata superficiale nell'esecuzione dei lavori, rendendosi inadempiente alle CP_1
obbligazioni assunte;
- aveva comunque inviato tre fatture per interventi di cui non vi era evidenza;
CP_1
- erano state pagate a la fattura n. 51 (euro 30.000,00), la fattura n. 112/21 oltre ad euro CP_1
60.120,00, e così per un totale di euro 90.120,00;
- le problematiche inerenti alle lavorazioni da eseguirsi nel cantiere di nel rispetto degli CP_10
obblighi assuntisi con il erano dipese anche dal comportamento illegittimo di un'altra CP_16 pagina 5 di 21 impresa che, parimenti a aveva esposto al del tutto arbitrariamente CP_1 Parte_1
fatture per un ammontare esorbitante e mai concordato e ciò per prestazioni mai eseguite e quelle eseguite presentano vizi e difetti, così come più volte prontamente contestato dal alla subappaltatrice, ovvero la ditta individuale;
Parte_1 Controparte_4
- non aveva sottoscritto alcun contratto di sub-appalto ma aveva emesso fatture per un CP_4 totale di € 71.693,00, che erano state respinte;
- infine, il sig. era entrato, senza alcun permesso, nel cantiere di e aveva CP_5 CP_10
smontato, sempre senza alcuna autorizzazione, il collegamento delle parabole installate sul tetto del rompendo, altresì, un tubo del condizionamento;
Controparte_6
- a ciò era seguita una contestazione formale anche da parte della sala scommesse danneggiata, con conseguente richiesta di risarcimento del danno da parte del di euro 7.260,00. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in CP_1
fatto e in diritto, nonché proponendo domanda riconvenzionale per ottenere dal il pagamento Parte_1
delle fatture n. 114/21 e n. 56/22 per complessivi € 59.324,16.
In particolare, la convenuta esponeva che:
- in data 22.02.21 veniva stipulato con il , che si era aggiudicato l'appalto Parte_1
indetto dal Comune di per la realizzazione di lavori volti alla riqualificazione del centro CP_10 commerciale “ ”, un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di CP_6
lavori di demolizione e rimozione, risanamento del calcestruzzo e opere di tinteggiatura presso il suddetto edificio;
- iniziati nel mese di marzo i lavori, veniva emessa la prima fattura (la n. 51) dell'importo di €
30.000,00 per “avanzamento lavori”, che veniva saldata dal in data 30.4.2021 senza Parte_1
sollevare alcuna contestazione;
- venivano commissionati dal , in particolare dal Geom. , membro del Parte_1 Persona_1
Consiglio di Amministrazione dell'ente, nonché responsabile, con pieni poteri, della “Gestione operativa e amministrativa dei lavori e dei cantieri, anche lavori extra-contratto;
- in data 30.6.2021 il sig. titolare di , consegnava nelle mani del Geom. i Pt_2 CP_1 _1
prospetti riepilogativi delle ore impiegate alla data del 30.6.2021, per lo svolgimento dei lavori extra-contratto commissionati da che ammontavano ad un totale di 1404 ore;
Pt_1
pagina 6 di 21 - veniva emessa la fattura n. 112 per un importo di € 60.120,00, di cui € 18.000,00 per
“avanzamento lavori” ed € 42.120,00, corrispondenti a n. 1404 ore X € 30,00/h per “lavori extra-contratto” sulla base dei prospetti di cui sopra;
- tale fattura veniva regolarmente pagata dal;
Parte_1
- era stato preso in locazione un appartamento in località Albosaggia (SO) per dare la disponibilità ai propri operai di un immobile vicino al cantiere al fine di potersi recare quotidianamente e con comodità presso il cantiere;
- veniva emessa la fattura n. 114 dell'importo di € 40.000,00 - di cui € 4.000,00 per
“avanzamento lavori” ed € 36.000,00 per “lavori extra contratto” (comprensivo di ore n. 1029
X30€/h, lavorate nel mese di luglio ed ore n. 183X30€/h, lavorate nella prima settimana di agosto), regolarmente ricevuta dal e mai contestata, che non veniva pagata;
Parte_1
Contr
- in data 30.08.2021 il aveva accettato la cessione di tale fattura a senza sollevare Parte_1
contestazioni;
- nel mese di novembre 2021, atteso il mancato pagamento dell'ultima fattura da parte del
, venivano nuovamente inoltrati al Geom. i prospetti delle ore di lavoro “extra- Parte_1 _1 contratto” già precedentemente trasmessi, che venivano da quest'ultimo confermati con alcune piccole rettifiche segnate in rosso;
- vi era un riconoscimento da parte del di un ulteriore debito di € 19.324,16; Parte_1
- il credito vantato nei confronti del ammontava quindi ad € 59.324,16. Parte_1
Si costituiva in giudizio anche , in proprio e quale legale rappresentante di CP_2 CP_3
(già ), chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in Controparte_4 diritto, proponendo domanda riconvenzionale per la somma di € 71.693,00 nei confronti del Parte_1
e del nonché chiamando in causa il Controparte_6 Controparte_6
In particolare, il convenuto esponeva che:
- nel mese di maggio 2021, veniva proposto dall'odierno attore, in persona del signor _1
, l'affidamento dell'esecuzione di talune opere e lavori relativi ad un cantiere in :
[...] CP_10 si trattava di un appalto per i lavori di “Riqualificazione , finanziato da Controparte_6
Fondi Europei, nell'ambito del quale l'ente condominiale assumeva le vesti di committente, mentre il Comune di svolgeva la funzione di individuare l'impresa appaltatrice e di co- CP_10 finanziare l'opera;
pagina 7 di 21 - l'incarico proposto dal menzionato appaltatore veniva accettato, convenendo con quest'ultimo il compenso orario di €. 25,00 per operaio (uno per l'altro), da conteggiare secondo fatturazioni mensili;
- dal mese di maggio 2021 veniva dato corso al sub-appalto conferito, eseguendo di volta in volta una serie di opere e lavori espressamente richiesti dal signor , Parte_3
secondo le specifiche istruzioni del medesimo;
- il Comune di era a conoscenza delle lavorazioni eseguite, per il tramite del R.U.P. CP_10 nominato, l'Ing. Persona_2
- ogni mese venivano inviati al i conteggi delle ore lavorate ed era emessa la relativa Parte_1
fattura, senza alcuna contestazione da parte del;
Parte_1
- nelle medesime fatture era indicato il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il CIG (Codice
Identificativo Gara) relativo all'appalto in questione;
- con P.E.C. del 02.03.22, la Direzione dei Lavori, in persona dell'Ing. faceva presente Tes_1 di essere a conoscenza di un contratto di prestazione di mano d'opera, seppure per l'inferiore importo di €. 5.000,00;
- il era decaduto dalla garanzia per i pretesi vizi e difetti, non avendo formulato alcuna Parte_1 denuncia degli stessi entro il termine di sessanta giorni dall'eventuale scoperta, come richiesto e previsto dall'art. 1667, secondo comma, c.c.;
- la stazione appaltante, ovvero il doveva provvedere a corrispondere Controparte_6 direttamente al subappaltatore il corrispettivo delle prestazioni da quest'ultimo effettuate, in applicazione dell'articolo 105, comma 12, d.lgs. 50/2016.
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato chiedendo il rigetto delle Controparte_6
domande formulate dal convenuto in proprio e quale l.r. di AU s.r.l., in quanto CP_2
infondate in fatto e in diritto.
In particolare, il terzo chiamato esponeva che:
- (già ) non poteva qualificarsi come sub-appaltatore, in forza CP_2 Controparte_4 dell'articolo 105, comma terzo, d.lgs. 50/2016;
- si era già proceduto, in base alla contabilità di cantiere, al completo pagamento delle opere sino ad oggi effettuate all'unico soggetto titolato a ricevere i relativi pagamenti, ovvero il
[...]
; Parte_1
- non aveva rispettato la rigorosa disciplina in materia di appalto;
CP_4
pagina 8 di 21 - il doc. 10 prodotto da non era un contratto scritto;
CP_4
- alla data del 02.03.2022, quando, tardivamente e già in corso di causa, la chiedeva il CP_4
“pagamento diretto”, la D.L. aveva già provveduto a liquidare nel SAL n. 2 anche le opere eseguite dalla e il Condominio le aveva già pagate all'appaltatore, CP_4 Parte_1
;
[...]
- in data 3 maggio 2021 il , qualificando il rapporto con la Parte_1 CP_7 quale “subaffidamento”, comunicava che intendeva “affidare alla ditta di CP_7 CP_4 lavori di assistenza edile per un importo stimato di € 5.000,00 nell'ambito dell'appalto
[...] relativo alla RIQUALIFICAZIONE DEL CONDOMINIO LA ”; CP_6
- gli importi di cui alle fatture emesse dalla di cui la stessa lamentava il mancato CP_4
pagamento, si riferivano a lavorazioni eseguite sino alla data del 27.10.2021;
- tali lavorazioni risultavano già state computate e contabilizzate dal D.L., Ing. nel Tes_1
S.A.L. n. 2 (che comprendeva tutti i lavori svolti nel II semestre 2021), fatturate dal
[...]
nella fattura n. 87/2021 e pagate dal Condominio in data 19.10.2021. Parte_1
Il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_5
Concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c., in data 05.04.2023 veniva dichiarata la contumacia del convenuto . CP_5
Veniva quindi ammesso, in via preliminare, l'interrogatorio formale del l.r. pro tempore del , Parte_1 che veniva assunto all'udienza del 13.07.2023.
Successivamente, con ordinanza del 01.08.2023, venivano ammesse alcune delle prove orali formulate dalle parti, che venivano assunte all'udienza del 15.11.2023 e all'udienza del 05.03.2024. All'udienza del 05.03.2024 veniva altresì escusso come testimone, ai sensi dell'articolo 281 ter c.p.c., il sig. _1
, sui capitoli ammessi indicati dalle parti convenute.
[...]
Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, con ordinanza del 06.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
***
Vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze istruttorie, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita.
1. Inquadramento della vicenda.
pagina 9 di 21 Nella memoria 183, comma sesto, c.p.c. parte attrice ha dedotto che il rapporto contrattuale intercorso tra il , il ed il aveva natura pubblicistica e pertanto Parte_1 Parte_4 Controparte_16
risultava regolamentato dal compendio normativo complessivamente vigente in tema di appalti pubblici. Perciò, secondo la prospettazione dell'attore, la validità dei rapporti di subappalto era condizionata alla autorizzazione della Stazione Appaltante, in assenza della quale il rapporto contrattuale era insanabilmente affetto da nullità per violazione di norma imperativa;
in ogni caso, il corretto adempimento della prestazione pattuita poteva essere ritenuto tale solo se posto in essere da soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 104 D.lgs. 50/2016, in assenza dei quali la prestazione, anche ove mai eseguita, non avrebbe avuto i requisiti di esattezza necessari a far sorgere, in capo al committente (o al subappaltante), obbligo alcuno alla controprestazione;
inoltre, dovevano essere rispettate, a pena di nullità, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n.
136. Parte attrice ha quindi eccepito, in via preliminare, che non esisteva alcun valido contratto di sub- appalto con e pertanto nulla era dovuto, estendendo tale considerazione anche alle pretese CP_4
creditorie avanzate da in ordine alle lavorazioni extra-contratto, con conseguente obbligo in CP_1
capo a di restituire i pagamenti ricevuti. CP_1
Orbene, risulta dagli atti di causa (cfr. doc. 3 fascicolo convenuto che, con deliberazione n. 154 CP_2
del 2018, il Comune di approvava una bozza di Convenzione tra il medesimo e il CP_10 [...]
, contenente le modalità attuative per l'erogazione del finanziamento relativo alla CP_6 realizzazione del progetto denominato “ : sicurezza e qualità della vita nel verde”, progetto CP_6
che, con D.P.C.M. in data 6.12.2016, pubblicato sulla G.U. n°4 del 5.01.2017, era stato approvato nell'ambito del “Bando per la presentazione dei progetti per la predisposizione del Programma
Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, di cui al D.P.C.M. 25.05.2016”.
Tale bozza di convenzione prevedeva che il Comune di si impegnasse ad individuare, per CP_10
conto del gli aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture, in Controparte_6 conformità al d.lgs. 50/2016, erogando in favore del le risorse assegnate per l'attuazione CP_6 dell'iniziativa (di cui lo stesso Condominio era responsabile) avente ad oggetto una serie di interventi di riqualificazione, volti a ridare alla struttura commerciale e di servizi denominata ” CP_6
l'originario ruolo di centro della vita sociale dell'intero quartiere (cfr. articolo 2 doc. 2 fascicolo convenuto . CP_2
pagina 10 di 21 Risulta altresì ammesso da tutte le parti del presente giudizio che il , per conto del Controparte_16
in adempimento dell'obbligo assunto mediante la sopra citata convenzione, Controparte_6
aveva effettivamente espletato una procedura negoziata, individuando quale contraente il , Parte_1
attore del presente giudizio (cfr. premesse del contratto di appalto stipulato tra il CP_6
e il sub.doc. 2 fascicolo attore).
[...] Parte_1
Successivamente, il aveva stipulato contratto di appalto con il contraente Controparte_6
individuato dal Comune di a seguito di procedura negoziata, ovvero il . CP_10 Parte_1
Pertanto, è evidente che l'individuazione del soggetto appaltatore era avvenuta a seguito di una procedura di evidenza pubblica, attuata dal;
successivamente, il Controparte_16 CP_6
, per conto del quale il aveva indetto la procedura di evidenza pubblica,
[...] Controparte_16
aveva stipulato, in qualità di committente, il contratto di appalto con il , in qualità di Parte_1
appaltatore.
Ebbene, si ritiene che il successivo contratto di sub-appalto stipulato dal con Parte_1 CP_1
abbia natura privatistica.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha infatti affermato che “il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche” (Cass. Civ. n.
19296/2018; nello stesso senso,anche Cass. Civ. n. 7401/2020).
Occorre a questo punto esaminare singolarmente, per ragioni di chiarezza espositiva, le posizioni dei singoli convenuti.
1. I rapporti tra il e Parte_1 CP_1
Con contratto di sub-appalto stipulato in data 22.02.2021, veniva incaricata da parte attrice CP_1 di svolgere interventi di “demolizioni e rimozioni, risanamento del calcestruzzo e opere da tinteggiatore” presso l'edificio (cfr. contratto sub. doc. 1 fascicolo . CP_6 CP_1
Iniziati i lavori, emetteva la fattura n. 51 del 2021 dell'importo di € 30.000,00, che veniva CP_1
saldata dal in data 30.4.2021; successivamente, in data 01/07/2021, emetteva la Parte_1 CP_1 fattura n. 112 per un importo di € 60.120,00 (cfr. doc. 6 parte attrice), di cui € 18.000,00 per
“avanzamento lavori” ed € 42.120,00 per “lavori extra-contratto” e anche tale fattura veniva regolarmente pagata dal in data 15.07.21. Parte_1
pagina 11 di 21 Il ha chiesto la restituzione degli importi pagati a deducendo che si era visto Parte_1 CP_1 costretto a pagare le fatture n. 51 e n. 112 del 2021 in quanto la convenuta, “minacciava l'abbandono del cantiere”, nonché a causa “di rimostranze varie che avrebbero messo incattiva luce il Parte_1 con il Comune di ” (cfr. atto di citazione). CP_10
Ebbene, tali asserzioni di parte attrice risultano del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, e pertanto la domanda di restituzione avanzata dal nei confronti di Parte_1 CP_1
deve essere rigettata.
1.1. Sulla domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del . CP_1 Parte_1
Nel presente giudizio, ha svolto domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento della CP_1 somma di € 59.324,16, in forza delle fatture n. 114/21 e n. 56/22.
A questo proposito, la convenuta ha dedotto che la fattura n. 114/21 dell'importo complessivo di €
40.000,00 comprendeva € 4.000,00 per “avanzamento lavori”, nonché € 36.000,00 (n. ore 1212 X
30€/h) per “lavori extra-contratto” svolti nei mesi di luglio e agosto 2021, specificatamente dettagliati nel prospetto riepilogativo prodotto sub. doc. 7 allegato alla comparsa di risposta.
Ebbene, occorre evidenziare che il ha formulato eccezione di inadempimento nei confronti Parte_1 di contestando di essere “esposto ad ulteriori richieste economiche da parte della CP_1 CP_1
a lavori non effettuati ovvero pretesamente effettuati dalla stessa senza alcuna giustificazione
[...]
economica, assolutamente incompleti ed errati, che anzi le hanno addirittura cagionato ingenti danni subiti e subendi di cui lo stesso ha diritto ad essere risarcito”. (cfr. atto di citazione). Parte_1
Parte attrice ha espressamente qualificato tale eccezione come eccezione di inadempimento e non come denuncia di vizi e difetti ex articolo 1667 c.c.
A questo proposito, preme evidenziare che, in materia di appalto, la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha evidenziato che la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex articolo 1453 c.c. è invocabile nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito. “In base a tale ricostruzione, nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli articoli 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n.
pagina 12 di 21 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 02/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del
14/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 22/01/2015; Sez. 2,
Sentenza n. 13983 del 24/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 15/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 19/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9863 del 27/07/2000; Sez.
3, Sentenza n. 14239 del 17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 446 del 19/01/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 16/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 09/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10772 del 16/10/1995;
Sez. 2, Sentenza n. 11950 del 15/12/1990; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; Sez. 2, Sentenza n.
2573 del 12/04/1983).” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 22/02/2024) 05/03/2024, n. 5934).
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato che le opere appaltate non erano state concluse, e pertanto l'eccezione di inadempimento è infondata e deve essere rigettata.
In ogni caso, si osserva che, anche qualificando in ipotesi le doglianze di parte attrice come “denuncia di vizi e difetti”, tali doglianze risulterebbero del tutto generiche e parimenti infondate.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale svolta da essa risulta fondata e pertanto CP_1
merita accoglimento soltanto in relazione all'importo di € 40.000,00, portato dalla fattura n. 114 del
2021.
A questo proposito, si evidenzia che ha prodotto in giudizio il contratto di sub-appalto CP_1 sottoscritto dalle parti, contente la previsione di cui all'articolo 15, rubricata “variazioni del contratto di appalto”, con cui veniva stabilito che le variazioni del contratto dovevano essere concordate dalle parti e il sub-appaltatore aveva l'onere di adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate per iscritto dall'appaltatore.
Ebbene, la consistenza delle lavorazioni “extra contratto” eseguite dalla convenuta, di cui alla fattura n.114/2021, risulta dal raffronto del doc. 2 del fascicolo di da cui si evince che le opere CP_1
“contrattuali” erano “rimozione pavimentazione esterna, rimozione lattonerie, rimozione ghiaia sulle coperture, rimozione controsoffitto in doghe, demolizione varie di massetti e murature, bonifica e pitturazione cementi armati e facciate esterne, posa controsoffitto in lamiera” con i docc. 3 e 7 prodotti sempre dalla convenuta, relativi alle ulteriori lavorazioni effettuate in corso d'opera su richiesta del
(cfr. docc. 3 e 7 fascicolo convenuta). Parte_1
A questo proposito, si noti che il Geom. , l.r. del all'epoca dei fatti per cui è causa, _1 Parte_1 sentito come teste all'udienza del 05.03.2024, ha confermato di aver affidato a lavori extra CP_1 contratto che si erano resi necessari in corso d'opera, identificandoli con la tipologia di interventi indicati nei docc. 3 e 7 di parte convenuta.
pagina 13 di 21 Occorre altresì valorizzare, per quanto riguarda l'importo orario dei lavori extra contratto, la circostanza per cui il aveva pagato la fattura n. 112/21 emessa da (cfr. doc. 6 Parte_1 CP_1
fascicolo attrice), che riportava quale costo orario € 30/h, senza sollevare alcuna contestazione. Inoltre,
Contr come risulta dall'accettazione della cessione del credito effettuata da a (cfr. doc. 5 CP_1
fascicolo convenuta), il aveva riconosciuto l'esistenza del credito di cui alla fattura n. Parte_1
114/2021, azionato nel presente giudizio in via riconvenzionale.
Per quanto riguarda, invece, il credito di € 8.412,86 azionato dalla convenuta in via riconvenzionale, relativo alla fattura n. 56/2022, esso non risulta fornito di adeguato supporto probatorio, in quanto il prospetto di cui doc. 11 prodotto dalla convenuta, inviato a mezzo whatsapp dal Geom. , per conto _1
del , a contiene un elenco di lavorazioni, tra cui viene menzionato l'intervento Parte_1 CP_1 extra contratto di “posa polistirolo in facciata”, ma non dimostra che l'appaltatore avesse ordinato al sub-appaltatore di eseguire tale intervento supplementare (a questo proposito, il Geom. , sentito _1
come teste, ha precisato che il prospetto era uno stato di avanzamento dei lavori nel cantiere).
Parimenti, la fattura n. 56/2022 emessa da in quanto documento di formazione unilaterale, CP_1
non prova la sussistenza del credito.
Si osserva che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato la propria domanda, CP_1 chiedendo che al Tribunale di “accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte del
[...] delle fatture n. 114/21 e n. 56/22, pari a complessivi € 59.324,16, emesse da Parte_1 CP_1 in relazione ai lavori svolti nel cantiere ” e, per l'effetto, condannare, a qualunque
[...] CP_6
titolo e quindi, in subordine, anche ex art. 2041 cc, il o chi riterrà il Parte_1
Giudice, al pagamento delle succitate fatture oppure alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”, formulando un'ulteriore domanda subordinata ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
Tale domanda, in quanto domanda nuova, risulta inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, tutte le domande svolte dal nei confronti di devono essere Parte_1 CP_1 rigettate, mentre il deve essere condannato a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
40.000,00 oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo.
2. I rapporti tra il (già ) e la domanda Controparte_18 Controparte_4
riconvenzionale svolta da CP_3
Rispetto al convenuto in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. (già , parte attrice ha CP_2 CP_4
dedotto che non aveva sottoscritto con il Consorzio alcun contratto di subappalto e, nonostante CP_4
pagina 14 di 21 ciò, aveva emesso le seguenti fatture: n. 51 del 25/08/2021 per l'importo di euro 6.680,00 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di Via Maffei” (cfr. doc. 9 fascicolo CP_10 attrice), n. 58 del 02/09/2021 per l'importo di euro 12.528,00 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di Via Maffei”(cfr. doc. 10 parte attrice); n. 61 del 03/09/2021 per CP_10
l'importo di euro 18.285,00 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di
Via Maffei” (cfr. doc. 11 parte attrice); n. 81 del 05/10/2021 per l'importo di euro 26.850,00 CP_10 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di Via Maffei” (cfr. doc. 12 CP_10 fascicolo attrice); n. 101 del 27/10/2021 per l'importo di euro 7.350,00 con la seguente causale “Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di Via Maffei” (cfr. doc. 13 fascicolo attrice) per un totale di CP_10
Euro 71.693,00.
Parte attrice deduceva altresì che fatture erano state tutte emesse illegittimamente dalla ed erano CP_4
state respinte sia perché gli importi non risultavano dovuti, sia perché le prestazioni non erano mai state concordate e mai effettuate, sia perché le lavorazioni poste in essere da presentavano gravi vizi CP_4
e difetti. Parte attrice chiedeva quindi una riduzione del prezzo del preteso subappalto, la sospensione cautelativa di qualsivoglia pagamento in favore della ditta nonché il risarcimento di tutti i CP_4
danni subiti e subendi sia contrattuali che extracontrattuali.
Con la memoria 183, comma sesto, n. 1) c.p.c., la domanda attorea nei confronti di , in CP_2
proprio e quale legale rappresentante di (già ) veniva così CP_3 Controparte_4 precisata: “accertare e dichiarare che nulla è dovuto a costoro dal Attore, altresì Parte_1
respingendo la riconvenzionale proposta in causa, subordinatamente rideterminando in riduzione la debenza, sino a misura non superiore al 40% della pretesa”.
Ebbene, occorre in primo luogo evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha chiarito che "il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche" (Cass. 7401/2020, Cass. 19296/2018, 8384/2020, 9791/2000,
5237/1999) (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/02/2024) 19/03/2024, n. 7323). Nel recente arresto del 2024, la Corte di Cassazione, in punto di forma che deve avere il contratto di subappalto derivato, ha tuttavia affermato che “in caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia
pagina 15 di 21 richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, il contratto di appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, il contratto di subappalto privatistico), "è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo;
sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto" (Cass. 26693/2020) (…) Sul tema che esso solleva è appena il caso di aggiungere, a chiusura del ragionamento, che solo al di fuori dell'ambito di un collegamento negoziale simile a quello qui considerato può valere la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme, con la conseguenza che per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia, senza che vi osti la necessità, imposta dall'art. 1656 c.c., dell'autorizzazione - o della successiva adesione - del committente, la quale non deve essere espressa e può risultare anch'essa da facta concludentia”.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, stante l'esistenza di un collegamento negoziale con il contratto di appalto pubblico stipulato dal con il , contraente Controparte_6 Parte_1
individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica svolta dal , non può Controparte_16 ritenersi provata in giudizio, per mancanza di forma scritta, l'esistenza del contratto di sub-appalto tra il e . Parte_1 Controparte_4
Infatti, non solo non risulta agli atti un contratto di sub-appalto avente forma scritta stipulato in un unico contesto tra il e , ma neppure risultano documentate per iscritto Parte_1 Controparte_4
ed espresse in documenti e negozi aventi forma scritta le obbligazioni delle parti costituenti il sinallagma contrattuale.
A questo proposito, si evidenzia che la mail proveniente dal e indirizzata al Parte_1 CP_16
e all'Ing. direttore dei lavori del cantiere presso l'edificio , in cui parte CP_10 Tes_1 CP_6 attrice comunicava l'intenzione di affidare ad lavori di assistenza edile per Controparte_4
l'importo di € 5.000,00, non contiene alcuna manifestazione della volontà negoziale delle parti (il e la ditta formulata per iscritto, né documenta le obbligazioni facenti parte del Parte_1 CP_4
sinallagma contrattuale, ma contiene soltanto una manifestazione di intenti del (cfr. doc. 1 Parte_1
fascicolo terzo chiamato), pertanto inidonea ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per il contratto derivato.
pagina 16 di 21 Occorre a questo punto soffermarsi sulla domanda ex art. 2041 svolta in via subordinata da CP_2
in proprio e quale l.r. di AU s.r.l., che ha chiesto la condanna del al pagamento
[...] Parte_1
di un indennizzo di € 71.693,00 (pari alla somma portata dalle fatture emesse nei confronti del
) o della diversa somma ritenuta di giustizia. Parte_1
Orbene, l'azione di ingiustificato arricchimento si configura quale tutela sussidiaria ai sensi dell'articolo 2042 c.c., in quanto non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
A questo proposito, si condivide quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 20/01/2025, n. 1284) in tema di nullità del contratto (o comunque, di contratto improduttivo di effetti) e della conseguente proponibilità dell'azione ex 2041
c.c., ovvero che “come è noto, a seguito della dichiarazione della nullità del contratto già eseguito, anche parzialmente, sorgono a carico delle parti le obbligazioni restitutorie, regolate dalla disciplina sulla ripetizione d'indebito (da ultimo, e per tutte, Cass. n. 27390/2023), salvi i casi, individuati dal legislatore, di irripetibilità delle prestazioni (v., ad es., la previsione dell'art. 2035 c.c.). Già in astratto, dunque, appare problematica - e non agevolmente condivisibile - l'affermazione per cui, proposta in via principale una domanda ex contractu e dichiarata la nullità del titolo, la parte attrice non abbia a disposizione nessun altro rimedio per ottenere il ristoro del proprio depauperamento
(consistente nel valore delle prestazioni già rese), senza aver (in ipotesi) ottenuto il pagamento del corrispettivo (come esattamente avvenuto nel caso che occupa). Insomma, considerazioni sistematiche pressoché scontate inducono a ritenere che chi agisca in forza di titolo contrattuale per l'adempimento ex art.1453 c.c., ove il contratto si riveli nullo e, dunque, improduttivo di effetti, per ottenere il riallineamento della propria posizione patrimoniale e la neutralizzazione degli effetti del contratto nullo ha di regola a disposizione l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 ss. c.c., che relega
(anzi, mantiene) il rimedio di cui all'art.2041 c.c. in posizione sussidiaria, appunto come previsto dall'art.2042 c.c. dal che dovrebbe de plano inferirsene l'inammissibilità.”.
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la domanda ex articolo 2041 c.c. proposta da
, in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. si appalesi inammissibile, non sussistendo il CP_2 presupposto di cui all'articolo 2042 c.c., in quanto parte convenuta, a fronte dell'eccezioni attoree in ordine alla validità del contratto, nonché dell'accertata carenza di forma scritta del contratto di sub- appalto e dunque della mancanza di un titolo su cui fondare le pretese creditorie azionate in via riconvenzionale, aveva a disposizione l'azione di ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 ss c.c.. al pagina 17 di 21 fine di ottenere il ristoro del proprio depauperamento e il riallineamento della propria posizione patrimoniale.
In ogni caso, si evidenzia che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa grava sul soggetto che agisce ex art. 2041 c.c. e tale onere probatorio non è stato soddisfatto da , in proprio e CP_2
quale l.r. di AU s.r.l., che si è limitato a quantificare l'indennizzo richiesto ex articolo 2041 c.c. nella stessa somma asseritamente spettante quale corrispettivo della prestazione resa in forza del contratto di sub-appalto, azzerando così ogni differenza rispetto all'azione contrattuale.
3. Il terzo chiamato . Controparte_6
, in proprio e quale l.r. di (già ) ha chiamato in CP_2 CP_3 Controparte_4 giudizio il quale committente del contratto di appalto tra quest'ultimo e il Controparte_6
, chiedendo al Tribunale di accertare che il Condominio era tenuto ex lege al pagamento dei Parte_1
compensi spettanti ad e di condannare il terzo chiamato, in solido con il , al CP_4 Parte_1 pagamento di € 71.693,00; in subordine, ha esperito anche nei confronti del domanda ex CP_6 articolo 2041 c.c. di pagamento di un indennizzo di € 71.693,00 (pari alla somma portata dalle fatture emesse nei confronti del ) o della diversa somma ritenuta di giustizia. Parte_1
In particolare, , in proprio e quale l.r. fondava le domande proposte nei CP_2 CP_3 confronti del sul disposto dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, che Controparte_6
stabilisce i casi in cui la stazione appaltante deve provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore il corrispettivo delle prestazioni da quest'ultimo effettuate.
Ebbene, si richiama in questa sede la giurisprudenza citata al paragrafo 3, secondo cui "il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche" (Cass.
7401/2020, Cass. 19296/2018, 8384/2020, 9791/2000, 5237/1999).
Pertanto, facendo applicazione del principio della ragione più liquida e condividendo le conclusioni della giurisprudenza di legittimità sopra citata, si ritiene che nel caso di specie non possa trovare applicazione nei confronti del l'articolo 105, comma 13, d.lgs. 50/2016, stante Controparte_6
la natura privatistica del contratto di sub appalto.
pagina 18 di 21 In considerazione della natura privatistica di tale contratto, si osserva che il subappalto è un rapporto obbligatorio che intercorre tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando egli diritti, né assumendo obblighi verso il secondo (cfr. Cass. Civile n. 8202/1990), di talché tutte le domande proposte nei confronti del sono infondate e pertanto non Controparte_6
meritano accoglimento.
In ogni caso, si richiamano altresì integralmente tutte le considerazioni espresse al paragrafo 3 in punto di forma scritta necessaria per il contratto di sub-appalto derivato, nonché in punto di inammissibilità dell'azione ex articolo 2041 c.c.
4. Sulla domanda del nei confronti di Parte_1 CP_5
Il ha chiesto che rimasto contumace nel presente giudizio, venisse Parte_1 CP_5 condannato al pagamento di € 7.260,00, corrispondente al pregiudizio subito dall'attore in forza della condotta illecita tenuta dal convenuto.
Ebbene, tale domanda risulta infondata e pertanto non merita accoglimento, essendo del tutto generica e priva di supporto probatorio, non essendo rilevante la contestazione dei danni asseritamente cagionati dal convenuto pervenuta al (cfr. doc. 16 fascicolo attore), in quanto priva di qualsivoglia Parte_1
riferimento al sig. quale autore del presunto danno, di talché la condotta illecita CP_5
addebitata al convenuto è rimasta del tutto indimostrata.
5. Conclusioni
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande formulate da Parte_1
nei confronti di devono essere rigettate, mentre, in parziale accoglimento della
[...] CP_1
domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di CP_1 Parte_1
l'attore deve essere condannato a corrispondere a la somma di € 40.000,00 oltre interessi CP_1
come per legge dal dovuto sino al saldo. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda ex art. 2041
c.c. formulata da nei confronti del . CP_1 Parte_1
In accoglimento della domanda del Consorzio nei confronti di , in proprio e quale l.r. di CP_2
AU s.r.l. (già ), va accertato e dichiarato che nulla risulta dovuto dal Controparte_4
a , in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. (già ), mentre Parte_1 CP_2 Controparte_4
deve essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta in via principale da , in proprio e CP_2
quale l.r. di sia nei confronti di sia nei confronti del CP_3 Parte_1
e deve essere dichiarata inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. Controparte_6
pagina 19 di 21 proposta da , in proprio e quale l.r. (già ) sia nei CP_2 CP_3 Controparte_4
confronti del sia nei confronti del Parte_1 Controparte_6
Infine, deve essere rigettata la domanda proposta dal nei confronti di . Parte_1 CP_5
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, deve essere condannato a rifondere delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore accertato € 40.000,00) in € 7.616,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 759,00 per esborsi.
, in proprio e quale l.r. di deve essere condannato a rifondere CP_2 CP_3 [...]
e di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 Parte_1 Controparte_19
(valore della domanda € 71.693,00), per ciascuno, in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Stante la contumacia di , le spese di lite in favore del convenuto devono essere dichiarate CP_5
irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
40.000,00 oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. formulata da nei confronti CP_1
di Parte_1
- accerta e dichiara che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 CP_2
in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. (già );
[...] Controparte_4
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta in via principale da , in proprio e quale CP_2
l.r. (già ) sia nei confronti di CP_3 Controparte_4 Parte_1
sia nei confronti del
[...] Controparte_6
- dichiara inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. proposta in via riconvenzionale da
, in proprio e quale l.r. di AU s.r.l. (già ), sia nei CP_2 Controparte_4
confronti di sia nei confronti del Parte_1 Controparte_6
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_5
pagina 20 di 21 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 759,00 per esborsi;
- condanna , in proprio e quale l.r. di (già ) alla CP_2 CP_3 Controparte_4
rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_6
, liquidate in motivazione, per ciascuno, in € 14.103,00 per compensi, oltre 15%
[...]
rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite del convenuto contumace . CP_5
Sondrio, 27 marzo 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 21 di 21