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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12674/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12674/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
[...] [...]
CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 maggio 2025 ore 14,30 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per l'avv. MAGRI' FABIO Parte_1 Per 'avv. TITI MARCO CP_1 Per l'avv. SORBA ANGELO e l'avv. NENCETTI SIMONA CP_3
( ) VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A SIGNA C.F._1 Per l'avv. SORBA ANGELO e l'avv. NENCETTI SIMONA CP_2
( ) VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A SIGNA;
C.F._1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12674/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGRI' FABIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA E. VISCONTI VENOSTA, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. MAGRI' FABIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TITI MARCO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNESE 26 50018 FIRENZE presso il difensore avv. TITI
MARCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBA ANGELO e CP_3 C.F._3 dell'avv. NENCETTI SIMONA ( ) VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A C.F._1
SIGNA; elettivamente domiciliato in VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A SIGNA presso il difensore avv. SORBA ANGELO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBA ANGELO e CP_2 C.F._4 dell'avv. NENCETTI SIMONA ( ) VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A C.F._1
SIGNA; elettivamente domiciliato in VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A SIGNA presso il difensore avv. SORBA ANGELO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ha citato in giudizio i signori Parte_1 CP_1 CP_3
e onde ottenere una pronuncia di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della
[...] CP_2 medesima degli effetti dell'atto di compravendita stipulato in data 26/04/2023 a rogito notaio Pt_1
avente ad oggetto un terreno già in comproprietà dei signori e e Per_1 CP_3 CP_1
trasferito al sig. A fondamento della pretesa, adduceva i seguenti motivi: CP_2 Pt_1
I) è l'ultima società cessionaria di un credito sorto addirittura nel 2006 a favore di IT Pt_1
PA nei confronti di credito che sarebbe poi stato ceduto successivamente a TI CP_1
RA RL (nel 2012), da questa a Banca IS PA (nel 2014) e poi a sua volta a Controparte_4
(nel 2018) e poi a sua volta a tale Eclipse SA (nel 2022) e poi infine alla ricorrente in
[...] Pt_1
data 21/12/2023. II) Il credito ammonta, secondo la società ricorrente, ad € 11.399,51= a titolo di capitale ed € 6.490,01= a titolo di interessi per complessive € 17.929,00=. III) Secondo la ricorrente sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria:
a) consilium fraudis, in quanto la compravendita de qua è avvenuta successivamente al sorgere del credito con l'intento di diminuire la consistenza patrimoniale del debitore;
b) “eventus danni” e “scientia danni” in virtù del rapporto di parentela tra la signora madre di CP_3
a sua volta padre di L'esistenza di tale rapporto secondo la ricorrente CP_1 CP_2
farebbe presumere che il terzo acquirente fosse compartecipe dell'intento fraudolento del debitore di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori.
Si sono costituiti i convenuti eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, contestandola comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 4 marzo 2025, dopo un rinvio richiesto dalle parti per la ricerca di una definizione bonaria, la causa ritenuta matura per la decisione era stata rinviata all'udienza del 29 aprile 2025, poi rinviata all'udienza odierna, ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda in esame, diretta a ottenere ex art. 2901 c.c. la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita in data 26/04/2023 a rogito notaio deve essere dichiarata inammissibile per difetto di Per_1
interesse ad agire.
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
Va quindi preliminarmente affrontata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda.
L'eccezione è fondata.
pagina 3 di 6 La ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di vendita, e non della quota di Pt_1
proprietà del Risulta documentalmente provato che la parte venditrice dell'atto in oggetto non è CP_1
composta da tutti i debitori della stessa società.
Nonostante ciò, il medesimo attore non ha chiesto la dichiarazione di inefficacia (soltanto) della singola quota di proprietà del debitore ma dell'intera vendita.
Orbene, appare opportuno premettere che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito. (Cass. 23.9.2004, n. 19131). In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì
d'inefficacia dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solo che l'atto impugnato, ancorché valido in sé stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio del1'alienante ma resta soggetto al1'aggressione da parte del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001,
1804/2000).
Più in particolare, ai fini di ciò che nel caso di specie interessa nella presente sede, si rileva che l'azione revocatoria, avente (come sopra si è chiarito) finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, consiste ne1 potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore medesimo e fino a concorrenza di tali ragioni. L'azione de qua non è un'azione di nullità, ma di inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta solo soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni;
e l'azione giova unicamente al ci editore che l'ha esercitata
L'art. 2901 c.c., comma 1°, nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti), non prescrive che tali a debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore. Anche un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, qualora oggetto di un atto di disposizione possa dar luogo a11'esperimento di un'azione revocatoria. E se solo alcuni degli (ex) comproprietari erano debitori, è evidente che questa potrà essere esperita soltanto per la quota parte già spettante al debitore, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo (in caso di accoglimento della revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti, che non erano debitori dell'istante. Infatti, sarebbe pagina 4 di 6 restato valido l'effetto traslativo del diritto sul bene, salva la inefficacia relativa nei confronti del creditore procedente.
In secondo luogo, non è vero che, qualora l'azione fosse proposta soltanto contro alcuni dei precedenti comproprietari, essa andrebbe dichiarata inammissibile. Proprio per i principi regolatori della revocatoria, di cui sopra si è fatto cenno, non sussiste alcun litisconsorzio necessario in questi sensi e l'azione legittimamente esperibile soltanto contro i debitori, per la quota parte di loro spettanza. Si è tratta, dunque, di un effetto fisiologico dell'accoglimento della revocatoria, che consentirà ai creditori procedenti di realizzare le proprie pretese sul bene, limitatamente alla quota parte già di pertinenza del debitore (Cassazione civile, sez. I, sentenza 18/02/2000, n. 1804).
Nel caso di specie, si rileva che oggetto di causa è l'unica domanda di revocatoria dell'intera compravendita – posta quindi anche nei confronti di un comproprietario, che non è CP_3
debitore della ricorrente (secondo quanto la stessa società ammette) – è perciò inammissibile.
Peraltro, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile una domanda implicita (revocatoria della sola quota di proprietà del debitore), compresa in quella formalmente espressa (revocatoria dell'intero atto di vendita.
In definitiva, dovendo procedere all'esame della sola ed unica domanda formulata dall'attore come sopra identificata e diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di vendita, deve ritenersi in capo all'attore il difetto di interesse ad agire per i motivi sopra esposti, in quanto la parte venditrice dell'atto in oggetto non è composta da tutti asseriti debitori dell'attore. In altri termini, la parte attrice non può nel caso di specie chiedere la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di vendita, in quanto non può ottenere un titolo giudiziale che gli consentirebbe di sottoporre ad esecuzione forzata anche quote riferibili a soggetti che non sono neanche asseritamente suoi debitori.
È noto che l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass.2721/2002). L'interesse ad agire va, in particolare, identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Da ciò consegue che l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e pagina 5 di 6 strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/19). Ed ancora
L'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. (cass. civ. n.21 ottobre
2021, n. 29474)
L'accoglimento della sollevata eccezione di carenza di interesse ad agire determina l'inammissibilità della domanda e preclude al Giudice di procedere all'esame del merito della causa.
La domanda promossa dalle parti convenute in merito alla condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta difettandone i presupposti di legge. Invero, nonostante l'accoglimento dell'eccezione proposta, le stesse non hanno provveduto a fornire la prova dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo richiesti dall'art. 96 c.p.c. Neppure è stata fornita la prova del preteso danno patito, al riguardo non potendo sopperire la liquidazione equitativa del giudice
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al dm 55/2014, in relazione al valore della causa ed all'attività professionale svolta tenuto conto altresì
della natura documentale della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza eccezione e deduzione
[...] CP_3 CP_2
respinta così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuno dei convenuti che vengono liquidate in euro 3.397 per compenso al difensore, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2025 Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12674/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
[...] [...]
CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 maggio 2025 ore 14,30 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per l'avv. MAGRI' FABIO Parte_1 Per 'avv. TITI MARCO CP_1 Per l'avv. SORBA ANGELO e l'avv. NENCETTI SIMONA CP_3
( ) VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A SIGNA C.F._1 Per l'avv. SORBA ANGELO e l'avv. NENCETTI SIMONA CP_2
( ) VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A SIGNA;
C.F._1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12674/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGRI' FABIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA E. VISCONTI VENOSTA, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. MAGRI' FABIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TITI MARCO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNESE 26 50018 FIRENZE presso il difensore avv. TITI
MARCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBA ANGELO e CP_3 C.F._3 dell'avv. NENCETTI SIMONA ( ) VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A C.F._1
SIGNA; elettivamente domiciliato in VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A SIGNA presso il difensore avv. SORBA ANGELO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBA ANGELO e CP_2 C.F._4 dell'avv. NENCETTI SIMONA ( ) VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A C.F._1
SIGNA; elettivamente domiciliato in VIA LIVORNESE 255 50055 LASTRA A SIGNA presso il difensore avv. SORBA ANGELO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ha citato in giudizio i signori Parte_1 CP_1 CP_3
e onde ottenere una pronuncia di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della
[...] CP_2 medesima degli effetti dell'atto di compravendita stipulato in data 26/04/2023 a rogito notaio Pt_1
avente ad oggetto un terreno già in comproprietà dei signori e e Per_1 CP_3 CP_1
trasferito al sig. A fondamento della pretesa, adduceva i seguenti motivi: CP_2 Pt_1
I) è l'ultima società cessionaria di un credito sorto addirittura nel 2006 a favore di IT Pt_1
PA nei confronti di credito che sarebbe poi stato ceduto successivamente a TI CP_1
RA RL (nel 2012), da questa a Banca IS PA (nel 2014) e poi a sua volta a Controparte_4
(nel 2018) e poi a sua volta a tale Eclipse SA (nel 2022) e poi infine alla ricorrente in
[...] Pt_1
data 21/12/2023. II) Il credito ammonta, secondo la società ricorrente, ad € 11.399,51= a titolo di capitale ed € 6.490,01= a titolo di interessi per complessive € 17.929,00=. III) Secondo la ricorrente sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria:
a) consilium fraudis, in quanto la compravendita de qua è avvenuta successivamente al sorgere del credito con l'intento di diminuire la consistenza patrimoniale del debitore;
b) “eventus danni” e “scientia danni” in virtù del rapporto di parentela tra la signora madre di CP_3
a sua volta padre di L'esistenza di tale rapporto secondo la ricorrente CP_1 CP_2
farebbe presumere che il terzo acquirente fosse compartecipe dell'intento fraudolento del debitore di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori.
Si sono costituiti i convenuti eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, contestandola comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 4 marzo 2025, dopo un rinvio richiesto dalle parti per la ricerca di una definizione bonaria, la causa ritenuta matura per la decisione era stata rinviata all'udienza del 29 aprile 2025, poi rinviata all'udienza odierna, ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda in esame, diretta a ottenere ex art. 2901 c.c. la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita in data 26/04/2023 a rogito notaio deve essere dichiarata inammissibile per difetto di Per_1
interesse ad agire.
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
Va quindi preliminarmente affrontata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda.
L'eccezione è fondata.
pagina 3 di 6 La ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di vendita, e non della quota di Pt_1
proprietà del Risulta documentalmente provato che la parte venditrice dell'atto in oggetto non è CP_1
composta da tutti i debitori della stessa società.
Nonostante ciò, il medesimo attore non ha chiesto la dichiarazione di inefficacia (soltanto) della singola quota di proprietà del debitore ma dell'intera vendita.
Orbene, appare opportuno premettere che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito. (Cass. 23.9.2004, n. 19131). In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì
d'inefficacia dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solo che l'atto impugnato, ancorché valido in sé stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio del1'alienante ma resta soggetto al1'aggressione da parte del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001,
1804/2000).
Più in particolare, ai fini di ciò che nel caso di specie interessa nella presente sede, si rileva che l'azione revocatoria, avente (come sopra si è chiarito) finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, consiste ne1 potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore medesimo e fino a concorrenza di tali ragioni. L'azione de qua non è un'azione di nullità, ma di inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta solo soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni;
e l'azione giova unicamente al ci editore che l'ha esercitata
L'art. 2901 c.c., comma 1°, nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti), non prescrive che tali a debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore. Anche un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, qualora oggetto di un atto di disposizione possa dar luogo a11'esperimento di un'azione revocatoria. E se solo alcuni degli (ex) comproprietari erano debitori, è evidente che questa potrà essere esperita soltanto per la quota parte già spettante al debitore, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo (in caso di accoglimento della revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti, che non erano debitori dell'istante. Infatti, sarebbe pagina 4 di 6 restato valido l'effetto traslativo del diritto sul bene, salva la inefficacia relativa nei confronti del creditore procedente.
In secondo luogo, non è vero che, qualora l'azione fosse proposta soltanto contro alcuni dei precedenti comproprietari, essa andrebbe dichiarata inammissibile. Proprio per i principi regolatori della revocatoria, di cui sopra si è fatto cenno, non sussiste alcun litisconsorzio necessario in questi sensi e l'azione legittimamente esperibile soltanto contro i debitori, per la quota parte di loro spettanza. Si è tratta, dunque, di un effetto fisiologico dell'accoglimento della revocatoria, che consentirà ai creditori procedenti di realizzare le proprie pretese sul bene, limitatamente alla quota parte già di pertinenza del debitore (Cassazione civile, sez. I, sentenza 18/02/2000, n. 1804).
Nel caso di specie, si rileva che oggetto di causa è l'unica domanda di revocatoria dell'intera compravendita – posta quindi anche nei confronti di un comproprietario, che non è CP_3
debitore della ricorrente (secondo quanto la stessa società ammette) – è perciò inammissibile.
Peraltro, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile una domanda implicita (revocatoria della sola quota di proprietà del debitore), compresa in quella formalmente espressa (revocatoria dell'intero atto di vendita.
In definitiva, dovendo procedere all'esame della sola ed unica domanda formulata dall'attore come sopra identificata e diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di vendita, deve ritenersi in capo all'attore il difetto di interesse ad agire per i motivi sopra esposti, in quanto la parte venditrice dell'atto in oggetto non è composta da tutti asseriti debitori dell'attore. In altri termini, la parte attrice non può nel caso di specie chiedere la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di vendita, in quanto non può ottenere un titolo giudiziale che gli consentirebbe di sottoporre ad esecuzione forzata anche quote riferibili a soggetti che non sono neanche asseritamente suoi debitori.
È noto che l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass.2721/2002). L'interesse ad agire va, in particolare, identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Da ciò consegue che l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e pagina 5 di 6 strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/19). Ed ancora
L'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. (cass. civ. n.21 ottobre
2021, n. 29474)
L'accoglimento della sollevata eccezione di carenza di interesse ad agire determina l'inammissibilità della domanda e preclude al Giudice di procedere all'esame del merito della causa.
La domanda promossa dalle parti convenute in merito alla condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta difettandone i presupposti di legge. Invero, nonostante l'accoglimento dell'eccezione proposta, le stesse non hanno provveduto a fornire la prova dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo richiesti dall'art. 96 c.p.c. Neppure è stata fornita la prova del preteso danno patito, al riguardo non potendo sopperire la liquidazione equitativa del giudice
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al dm 55/2014, in relazione al valore della causa ed all'attività professionale svolta tenuto conto altresì
della natura documentale della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza eccezione e deduzione
[...] CP_3 CP_2
respinta così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuno dei convenuti che vengono liquidate in euro 3.397 per compenso al difensore, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2025 Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6