Versione
23 agosto 1995
23 agosto 1995
Art. 14. 1. All' articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292 comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta previo interrogatorio dell'imputato".
Nota all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell' art. 301 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 301 (Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie). - 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'art. 292, comma 2, lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione e' disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308.
2-bis. Salvo il disposto dell'art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'art. 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato.".
"2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292 comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta previo interrogatorio dell'imputato".
Nota all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell' art. 301 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
"Art. 301 (Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie). - 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'art. 292, comma 2, lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione e' disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308.
2-bis. Salvo il disposto dell'art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'art. 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato.".
Commentari • 3
- 1. Cassazione penale n. 790/1999https://www.brocardi.it/ · 19.253212
[…] Non osta a una simile conclusione l'impiego del termine «proroga» adoperato dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto i commi 2 bis e 2 ter all'art. 301 c.p.p., dato che, malgrado tale improprio termine, le disposizioni aggiunte dalla novella attengono contenutisticamente sempre all'istituto della rinnovazione.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 790Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1/03/1999 1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA 2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N.790 3. Dott. US La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE 4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.31299/98 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento nei confronti di IT HE, n. il 21.6.1953 e di SI OL, n. il 12.3.1958 avverso l'ordinanza in data 29 maggio 1998 del Tribunale di Torino Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso; Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni …Leggi di più...
- presupposti·
- mera esigenza di trascrizione di intercettazioni già utilizzate a fini cautelari·
- ricorrenza del presupposto della proroga·
- esigenze cautelari·
- accertamenti che le legittimano·
- indicazione·
- esclusione·
- sono tutte quelle di cui all'art. 274 cod. proc. pen·
- personali·
- proroga·
- estinzione·
- termini di durata massima della custodia cautelare·
- misure cautelari (cod. proc. pen. 1988)