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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1526 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 1-10-2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 13-09-2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 527/2021 pubblicata in data 20/07/2021 vertente
TRA
( rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Domenica Chiarello, presso lo studio della quale, in Vibo Valentia alla
Via Spogliatore, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE =
CONTRO
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Michele Pagnotta, nello studio del quale, in Vibo Valentia alla via L.
1 Razza, n.92, ha eletto domicilio;
- APPELLATO=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in persona del C.I. designando, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 527/2021 pub. Il 20.07.2021 (RG n. 801/2017) resa dal Tribunale
Civile di Vibo Valentia, in persona del G.O.T. dr Natalina Raffaelli, pubblicata telematicamente in pari data, notificata a mezzo pec del procuratore in data 20.07.2021 ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, così provvedere e giudicare,
In via preliminare e nel merito, in accoglimento dei motivi di appello sopra articolati,
- Dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza impugnata, totalmente o anche solo parzialmente e per l'effetto, previo accoglimento delle eccezioni preliminari:
- di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n.3 e 4; in via preliminare di rito,
- dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva, per le ragioni di cui in premessa e disporre l'estromissione dal giudizio
Nel merito accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attrice avanzata daò
nel giudizio di primo grado;
CP_1
con condanna di al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_1
grado di giudizio.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Ciò posto e argomentato si confida sulla statuizione di inammissibilità e / o rigetto dell'appello, con la conferma anticipata – in primis – della sentenza impugnata.
Dichiarare inammissibile l'appello proposto, in via principale per la tardività della proposizione, nonché rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con la
2 conferma integrale della sentenza.
Condannare parte appellante a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per il
doppio giudizio.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al CP_1
Tribunale di Vibo Valentia al fine di ottenere la condanna del Parte_1
convenuto alla rimozione di taluni picchetti e segni lapidei apposti lungo un ideale confine, arbitrariamente dal convenuto materializzato tra i fondi di rispettiva proprietà.
A fondamento della domanda, l'attore allegava che:
- egli era proprietario del fondo sito nel comune di Filadari, loc. “Oliveto”, identificato in catasto al foglio 17, p.lla 142, a destinazione agricola;
- pacificamente e da tempo immemore accedeva al fondo di sua proprietà per il tramite di una stradina interpoderale collegata alla strada comunale mediante una rampa di accesso;
- che tale rampa era l'unica via di accesso alla sua proprietà;
- che, in data 28/11/1998, il e il stipulavano, con scrittura privata, un atto di CP_1 Pt_1
vendita di una porzione dei fondi di pertinenza del secondo (identificati in catasto al foglio 17, p.lle 148, 125 e 12), al fine di ridefinire il confine tra le rispettive proprietà;
- che tale accordo non incideva sull'imbocco della strada interpoderale che consentiva l'accesso al proprio fondo;
- che a tale scrittura non seguiva la materializzazione del confine ideale indicato sulla planimetria allegata all'accordo, poiché l'unico tentativo esperito dal convenuto di fissare un incontro a tale scopo non era andato a buon fine;
- che, nel 2016, il convenuto provvedeva di sua iniziativa ad apporre all'imbocco della strada interpoderale segni lapidei e picchetti, con l'effetto di restringere l'ampiezza originaria della rampa di accesso alla stessa e di impedire, di fatto, il transito di mezzi agricoli di grandi dimensioni;
Si costituiva , il quale chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di Parte_1 nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163
c.p.c. e la conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda;
in secondo luogo,
3 accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di diritti reali.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che i segni di confine sarebbero stati posizionati su fondi diversi da quello di parte attrice, e, in particolare, sulle p.lle 141, di proprietà degli eredi estranei al presente giudizio, CP_2
e 147 nel possesso di esso convenuto.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e successive integrazioni.
All'esito, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 527/2021 pubblicata il
20.7.2021, qualificava la domanda di parte attrice siccome controversia riguardante una
“situazione di fatto su bene di terzo soggetto” e non diritti reali e, come tale, non soggetta all'obbligo di preventiva mediazione. Nel merito, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava il convenuto alla rimozione dei picchetti contrassegnati nella relazione peritale “H” coi numeri 101, 102 e 116 e al conseguente arretramento della linea di confine lungo la sacca indicata dal consulente con la lettera “g”, in modo da consentire il passaggio dei mezzi agricoli.
Compensava integralmente le spese di lite, ad eccezione di quelle di c.t.u., che poneva a carico di parte attrice.
Avverso tale sentenza proponeva appello , articolando i seguenti motivi: Parte_1
- nullità della sentenza per vizio di motivazione: l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione, sotto il profilo della qualificazione giuridica della domanda, risulterebbe carente e meramente apparente, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell'appellante in sede di gravame, nonché, a monte, mancato accertamento dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria ex lege, a pena di improcedibilità della domanda;
- erronea valutazione del materiale probatorio e violazione dell'art. 115 c.p.c.: parte appellante censurava la sentenza di primo grado partendo dall'asserito carattere esplorativo della c.t.u., che, peraltro, aveva ecceduto, a suo dire, i limiti fissati dai quesiti posti dal giudice, con l'effetto che la sentenza impugnata, fondandosi esclusivamente sulle risultanze della consulenza, sarebbe stata emessa in violazione del
4 principio dell'onere probatorio gravante sull'attore;
- violazione dell'art. 112 c.p.c.: l'appellante lamentava l'omessa pronuncia del giudice di prime cure rispetto all'intero oggetto della domanda attorea e alle eccezioni sollevate dal convenuto, in particolare censurando la decisione sotto il profilo della non corretta ricostruzione del fatto;
- violazione dell'art. 91 c.p.c.: l'appellante chiedeva disporsi la condanna di controparte alle spese del giudizio, in linea con il principio della soccombenza, previo accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva la tardività CP_1 dello spiegato appello;
sempre in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c.; in subordine e nel merito, ne domandava il rigetto. Proponeva, infine, appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alle spese, chiedendo la condanna di parte appellante al pagamento delle stesse, nonché la pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Ritenuti insussistenti i presupposti per una pronuncia immediata sulle eccezioni preliminari di tardività e genericità dell'appello ex art 342 c.p.c. e ritenuto il giudizio maturo per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello.
Nel formulare la relativa doglianza, parte appellata non tiene conto del periodo di sospensione feriale e della circostanza che il termine per proporre l'impugnazione
(trenta giorni dalla notificazione della sentenza, secondo il rito ordinario) cadeva di domenica 19/09/2021, con conseguente proroga dello stesso termine finale al giorno immediatamente successivo (20/09/2021). Pertanto, l'appello deve considerarsi tempestivo.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi
5 specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera puntuale e precisa il capo della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica.
Non possono residuare dubbi, dunque, in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni sottese ad essi.
Nel merito, il primo motivo di appello merita di essere accolto. Va rilevata, infatti, la nullità della sentenza di primo grado per aver omesso il giudice di primo grado di assegnare alla parte onerata il termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Invero, dopo aver dichiarato la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c. ed ordinato l'integrazione della stessa, infatti, il Tribunale ne individuava l'oggetto in una situazione di fatto su bene di terzo soggetto, ossia, in altri termini, in un possesso sostanzialmente corrispondente al diritto di servitù, così
6 apoditticamente motivando: “La controversia, pertanto, non riguardando diritti reali su beni di proprietà delle parti, ma una situazione di fatto su bene di terzo soggetto non appare soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria, che non è stata disposta alla prima udienza di trattazione”.
Come correttamente rilevato da parte appellante, la motivazione che sorregge il provvedimento impugnato, ancorché graficamente presente, è meramente apparente: il giudice non fornisce, alla luce delle allegazioni di parte attrice, un'esposizione chiara ed esaustiva delle ragioni di diritto a sostegno della ritenuta natura possessoria dell'azione esperita dal CP_1
L'appellante, dal canto suo, non propone una ricostruzione alternativa a quella del giudice, attraverso la prospettazione di una diversa qualificazione della domanda proposta da parte attrice in primo grado;
piuttosto, lamenta che la pressoché totale lacunosità della motivazione della sentenza – e, a monte, della domanda introduttiva del giudizio – sia tale da non consentirgli di svolgere censure puntuali e da conculcare, in definitiva, il proprio diritto di difesa, inibendo il suo pieno e libero esercizio.
I motivi di doglianza, da un lato, e l'assoluta carenza della sentenza in punto di motivazione, dall'altro, consentono - e al contempo impongono - a questa Corte, nel pieno rispetto del carattere devolutivo dell'appello e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di rinnovare il giudizio e di vagliare ex novo il profilo della qualificazione giuridica dell'azione, e ciò proprio al fine di stabilire se la controversia rientri fra quelle per cui il legislatore impone, a pena di improcedibilità della domanda,
l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
A tal fine, occorre anzitutto premettere che l'atto di citazione in primo grado, per come originariamente notificato e portato all'attenzione del giudice, non rassegna le conclusioni, ma si limita a chiedere di “[…] accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto […]”. La domanda risulta estremamente confusa e di difficile ricostruzione, non evidenziando essa, in maniera sufficientemente precisa, né la causa petendi né il petitum.
Va, quindi, esaminato il contenuto dell'atto di citazione integrativo, il quale testualmente così recita:
“L'atto di citazione va chiarito ed interpretato - a Nostro giudizio - nel seguente modo:
-Art. 949 c.c., Il comportamento del Signor assume pregiudizio per il , e, Pt_1 CP_1
7 pertanto essendo titolare di un diritto di cui al rogito notarile chiede sia dichiarata
l'inesistenza di quanto indebitamente vanta il imponendo la restrizione Pt_1 dell'accesso ai fondi.
-Art. 950 / 951 c.c. Rilevato che l'accordo tra privati non ha sortito effetti ed il Signor
arbitrariamente ha collocato dei massi quali punti di confine impedendo Pt_1
l'accesso ai mezzi agricoli pesanti, si chiede che sia il Giudicante a disporre il regolamento di confine con il ripristino dei segni.
-Art. 1051 / 1052 c.c. Rileviamo l'ampiezza del fondo agricolo del Signor , CP_1
utilizzato dallo stesso per le culture di foraggio, quindi un continuo utilizzo dell'imbocco di accesso con mezzi agricoli di notevoli dimensioni che dall'epoca della collocazione dei massi ad opera del il per accedere al proprio fondo – con Pt_1 CP_1
grande disagio - ha dovuto attraversare fondi limitrofi per raggiungere altro sito stradale percorrendo un tortuoso e pericoloso sentiero senza avere alcun titolo ma solo con il consenso dei proprietari dei fondi, sul punto tale richiamo poiché il Signor Pt_1 nega il transito nella via di accesso al , nonostante quest'ultimo sia titolare di un CP_1
diritto rogitato.
-Art. 1058 c.c. Il Signor si è sempre servito dell'accesso di cui al rogito notarile, CP_1 nelle dimensioni di oltre sei metri dall'albero di ulivo secolare presente in sito, mai diversamente sin dalla data di acquisto del terreno;
con la collocazione dei massi il
impone al una ridimensione del diritto di transito da tempo Pt_1 CP_1
immemorabile, pacifico a tutti coloro che su detto tratto vi transitano, ininterrotto mai saltuario per via delle colture e delle estensioni dei terreni, sicché il sul sito di CP_1 accesso ha ampiamente maturato un diritto di usucapione”.
Nella parte narrativa dell'atto (sia della citazione originaria che di quella integrativa),
l'attore fa promiscuamente riferimento a situazioni di tipo possessorio – nella parte in cui adotta termini ed espressioni che paiono alludere ad una situazione di fatto, protrattasi per anni ed ormai consolidatasi (“ […] il Signor ha fatto sempre uso di CP_1 un passaggio […]”; “[…] Sulla identificata strada in terra battuta il Signor vi ha CP_1 sempre transitato […]”; “[…] Il punto del giudizio riguarda esclusivamente l'imbocco della strada poiché come spiegato nell'atto introduttivo del Giudizio, il Signor ha Pt_1 posto degli ostacoli restringendo di fatto il percorso in accesso ai fondi […]”) – e a situazioni di tipo petitorio, nella parte in cui deduce, anzitutto, la titolarità del diritto di cui
8 al rogito notarile, da cui, invero, prende le mosse l'intera domanda giudiziale: il riferimento è al rogito di vendita Dott. dell'anno 1975, con cui il ha Per_1 CP_1
acquistato, tra gli altri, il fondo indicato in catasto al foglio 17, p.lla 142.
Nel contesto di simili variegati richiami, tuttavia, nell'atto integrativo della citazione, esplicitamente, chiarisce, come si è visto, che la domanda andava interpretata attraverso il richiamo ad una serie di norme, tutte afferenti alla proprietà ed istituti affini, ed, in particolare:
- art. 949 c.c. (“azione negatoria”): l'attore chiedeva dichiararsi l'inesistenza dei
“diritti” vantati dal convenuto e tradottisi nel contegno atto a restringere l'accesso ai fondi;
- artt. 950 e 951 c.c. (“regolamento di confini ed apposizione di termini”): “il Signor
arbitrariamente ha collocato dei massi quali punti di confine impedendo Pt_1
l'accesso ai mezzi agricoli pesanti, si chiede che sia il Giudicante a disporre il regolamento di confine con il ripristino dei segni”;
- artt. 1051 e 1052 c.c. (“passaggio coattivo”): l'attore chiede di poter ottenere il passaggio coattivo, sul presupposto che il gli negherebbe il transito sulla via di Pt_1 accesso al proprio fondo;
- artt. 1058 c.c. (“servitù prediali”): l'attore deduce di aver sempre esercitato un
“diritto reale" di servitù sulla rampa di accesso che collega la strada comunale
“Oliveto” e la strada interpoderale che consente di raggiungere il fondo di sua proprietà;
- conclude affermando di aver maturato il “diritto di usucapione” fondato sul possesso ininterrotto, pacifico e pluriennale della rampa di accesso alla stradina interpoderale per cui è causa.
Nella generale lacunosità e scarsa chiarezza della domanda, il concreto provvedimento giudiziale che l'attore mira ad ottenere risulta, a ben vedere, piuttosto confuso.
In mancanza di conclusioni – mai rassegnate, se non per relationem – che indichino precisamente il bene della vita cui aspira l'odierno appellato, ossia la concreta utilità che egli intende conseguire, non può che farsi riferimento all'atto nel suo complesso, in una lettura combinata degli elementi di fatto e di diritto che integrano le ragioni della domanda (causa petendi) e di un petitum mai veramente esplicitato, ma certamente veicolato attraverso il richiamo alle norme in materia proprietaria.
L'integrazione dell'atto di citazione, così strutturato, ordinata dal giudice di primo
9 grado previa declaratoria di nullità dello stesso per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. ha senz'altro avuto il merito di meglio precisare il fatto posto a fondamento della domanda e, dunque, la causa petendi, alla luce della quale, in assenza di altri indici più chiari, va ricavato il petitum.
Orbene, ai fini della corretta qualificazione della domanda, occorre osservare quanto segue: i fatti, per come esposti da parte appellata negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, sono compatibili tanto con un'azione petitoria quanto con un'azione possessoria. La scelta, tuttavia, deve ritenersi ricaduta sulla prima delle due forme di tutela: a riprova di ciò sono, da un lato, il ripetuto richiamo al rogito notarile del 1975, che rappresenta il titolo della proprietà del fondo del e, dall'altro, il riferimento CP_1
alle già citate norme di legge (corredate dal collegamento ai fatti denunciati), alla luce delle quali deve essere inteso il petitum della domanda.
Del resto, se è vero che la veste giuridica che la parte attribuisce alla domanda non vincola il giudice, è, altresì, indubbio che, nel caso in esame, il chiaro riferimento alle norme afferenti alla tutela petitoria e la collocazione in essa dei fatti illustrati porta inevitabilmente alla qualificazione della stessa come domanda fondata sul titolo proprietario, piuttosto che sul possesso (cfr. Cass. n. 13062/2019: “Come enunciato da questa Corte, infatti, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata”).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene non potersi condividere l'inquadramento della controversia in esame, operato dal Tribunale, nell'area delle azioni a tutela del possesso (nelle quali non rientra alcuna delle norme di cui l'attore ha invocato l'applicazione), né la conseguente esclusione della stessa dal campo di applicazione dell'istituto della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n.28/2010.
Dalla qualificazione della domanda in termini petitori discende che il giudice di prime cure avrebbe dovuto assegnare alla parte onerata il termine di legge per esperire il
10 tentativo di mediazione obbligatoria, piuttosto che decidere nel merito: infatti, la controversia, così correttamente qualificata, rientra nella materia dei diritti reali, per la quale il legislatore impone – ai fini, appunto, della procedibilità della domanda – il preliminare tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.28/2010.
Risponde, infatti, ad un orientamento consolidato in giurisprudenza il principio per cui, nel caso in cui la parte convenuta eccepisca tempestivamente – non oltre la prima udienza - l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione, quando esso sia obbligatorio ex lege, ed il giudice di primo grado ometta di sospendere il processo e fissare il termine per il relativo adempimento, il giudice di appello è tenuto a rilevare la nullità della sentenza impugnata e ad assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione, sempre che la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di gravame (in questo senso, Cass. 16 ottobre 2023,
n. 28695 e Cass. n. 12896 del 13/05/2021).
Nel caso che ci occupa, ha eccepito tempestivamente (già in sede di Parte_1 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) l'improcedibilità della domanda ex adverso avanzata per omesso adempimento dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione. Quindi, l'eccezione è stata sempre reiterata e, successivamente, trasfusa in uno specifico motivo di impugnazione della sentenza di primo grado, di cui va, pertanto, dichiarata la nullità. La causa, pertanto, dev'essere rimessa sul ruolo per la rinnovazione degli atti nulli, previa assegnazione del termine per l'esperimento del tentativo di mediazione (“ […] il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale”,
Cass. 16 ottobre 2023, n. 28695).
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, non definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 527/2021 Parte_1
del Tribunale di Vibo Valentia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
11 - accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- rimette parti e causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 28.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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