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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,1/2022 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
i RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Sensini del foro di Viterbo RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili in Vasanello (VT) in data Controparte_1
06.09.2008 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vasanello (VT) Atto n. 14, p. II serie A, anno 2008, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'adito Tribunale, sussistendone i presupposti di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 06.09.2008 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vasanello (VT) Atto n. 14, p. II serie A, anno 2008, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, disporre inoltre quanto segue: a. la figlia minor viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata presso Per_1 la madre nell'abi e sita in Amelia (TR) in Via Ortana nr. 127/C con cui manterrà la residenza. b. Il sig. verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1 [...]
sul conto corrente avente iban [...] un contributo Parte_1 al mantenimento della figlia di euro 320,00 rivalutabile secondo gli indici Istat. c. I signori e concorreranno alle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo n. 1961 dell'11.09.2018, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, nella misura del 50% ciascuno. d. Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra
[...]
che provvederà a farne richiesta in via diretta all'Inps. Il sig. si Parte_1 CP_1 impegnerà ove necessario a fornire ogni documentazione affinché tale assegno venga versato in favore della Sig.r . Parte_1
e. Il sig. in considerazione delle modalità di visita già in essere e come già organizzate dal CP_1
Servizio Sociale competente territorialmente rispetto alla residenza (in Amelia) della minore, a conferma di quanto già disposto nella ordinanza del 25.9.2023 ( “per il primo mese almeno un incontro ogni 15 giorni e, successivamente, un incontro settimanale con progressivo aumento, ove possibile rispetto alle risorse del Servizio, a due a settimana...”) potrà vedere la figlia mediante incontri protetti/neutri alla presenza di personale qualificato che sia in grado di valutare e orientare la qualità del rapporto padre-figlia con l'assistenza e collaborazione di psicologa con relazioni semestrali da inviare al Tribunale di Viterbo da parte dei Servizi coinvolti (Amelia-Terni e Vasanello- Civita Castellana). f. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore e diversa domanda che sia stata proposta nel giudizio di divorzio rispetto alle conclusioni ivi rassegnate. g. Le parti concordano e si danno atto che le spese della causa giudiziale di divorzio devono intendersi compensate. h. Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'appello avverso la sentenza che recepirà i sopra stesi accordi. i. Le parti chiarano di aver regolato, ad oggi, ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Controparte_1
(VT) il 07/07/1971, matrimonio celebrato in Vasanello (VT) in data 06.09.2008 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vasanello Atto n. 14, p. II serie A, anno 2008, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,1/2022 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
i RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Sensini del foro di Viterbo RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili in Vasanello (VT) in data Controparte_1
06.09.2008 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vasanello (VT) Atto n. 14, p. II serie A, anno 2008, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'adito Tribunale, sussistendone i presupposti di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 06.09.2008 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vasanello (VT) Atto n. 14, p. II serie A, anno 2008, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, disporre inoltre quanto segue: a. la figlia minor viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata presso Per_1 la madre nell'abi e sita in Amelia (TR) in Via Ortana nr. 127/C con cui manterrà la residenza. b. Il sig. verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1 [...]
sul conto corrente avente iban [...] un contributo Parte_1 al mantenimento della figlia di euro 320,00 rivalutabile secondo gli indici Istat. c. I signori e concorreranno alle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo n. 1961 dell'11.09.2018, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, nella misura del 50% ciascuno. d. Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra
[...]
che provvederà a farne richiesta in via diretta all'Inps. Il sig. si Parte_1 CP_1 impegnerà ove necessario a fornire ogni documentazione affinché tale assegno venga versato in favore della Sig.r . Parte_1
e. Il sig. in considerazione delle modalità di visita già in essere e come già organizzate dal CP_1
Servizio Sociale competente territorialmente rispetto alla residenza (in Amelia) della minore, a conferma di quanto già disposto nella ordinanza del 25.9.2023 ( “per il primo mese almeno un incontro ogni 15 giorni e, successivamente, un incontro settimanale con progressivo aumento, ove possibile rispetto alle risorse del Servizio, a due a settimana...”) potrà vedere la figlia mediante incontri protetti/neutri alla presenza di personale qualificato che sia in grado di valutare e orientare la qualità del rapporto padre-figlia con l'assistenza e collaborazione di psicologa con relazioni semestrali da inviare al Tribunale di Viterbo da parte dei Servizi coinvolti (Amelia-Terni e Vasanello- Civita Castellana). f. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore e diversa domanda che sia stata proposta nel giudizio di divorzio rispetto alle conclusioni ivi rassegnate. g. Le parti concordano e si danno atto che le spese della causa giudiziale di divorzio devono intendersi compensate. h. Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'appello avverso la sentenza che recepirà i sopra stesi accordi. i. Le parti chiarano di aver regolato, ad oggi, ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Controparte_1
(VT) il 07/07/1971, matrimonio celebrato in Vasanello (VT) in data 06.09.2008 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vasanello Atto n. 14, p. II serie A, anno 2008, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco