Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15262/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/04/2024 da
(BARI, 06/05/1943) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. ALIPERTA ALFONSO
ATTORE
e
(MAROCCO, 21/06/1970) CP 1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in
CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27.5.2024 e 12.3.2025
OGGETTO: Parte_2
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
OSSERVATO IN FATTO CHE
R. 01 parte I serie );
Dal matrimonio non sono nati figli
I coniugi sono comparsi all'udienza ex art 708 c.p.c. in data 18.11.2022 e si sono separati con sentenza n. 5775/2023 del Tribunale di Tribunale Ordinario di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/04/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione lo scioglimento del matrimonio
Parte convenuta a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano notificati ex art. 143
c.p.c. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'8.4.2025 l'attore ha confermato la sua volontà di divorziare
La difesa dell'attore ha insito nelle conclusioni di cui al ricorso e ha discusso oralmente la causa
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ed ha rimesso la causa in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:
Sulla giurisdizione e la legge applicabile CO.,lett.Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1°,
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità
giurisdizionale
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio è fondata. Ed invero l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 18.11.2022 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n.5775/2023 del 28.6.2023 pubblicata il 10.7.2023 passata in giudicato ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 22/04/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge,
ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione dell'irreperibilità della convenuta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Non vi sono ulteriori domande sulle quali il Collegio sia chiamato a statuire dovendosi ritenere che i coniugo siano entrambi economicamente autosufficienti e in ogni caso ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio, considerata la contumacia della convenuta e la necessarietà del giudizio le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15262 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Parte 1 e CP_1 a Liano il 01/04/2021, atto iscritto nei registri dello stati civile del
Comune di Milano all'anno 2021, R 01, n. 294, parte I;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché
provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge e alla trasmissione dell'Ufficiale
dello stato civile del Comune di TORINO ove il matrimonio è altresì trascritto ( atto n. 204,
Uff 4, parte 2, serie C, anno 2021) Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2024
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai