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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Lavoro
Il Consigliere Delegato nel procedimento camerale n. 223 /2025 R.G. promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Ennio Abrusci e Federico Bordogna CONTRO
Controparte_1 ha pronunciato il seguente DECRETO Letto il ricorso depositato il giorno 25.05.2025 con il quale la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto la condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare della
“CE.DI.REALE S.r.l.”, nella quale è stata coinvolta quale creditore ammesso al passivo, iscritta al n. 127/2010 Reg. Fall. del Tribunale di Palermo e tuttora pendente come da attestazione in atti (v. doc. nn. 5 e 6); vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26 aprile 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 24 marzo 2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
considerato che
, a norma dell'art. 2 bis c.3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del D.L. 22.06.2012 n. 83 conv. in L.
7.08.2012 n. 134, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice e che, pertanto, l'importo riconoscibile al creditore per l'intera durata del ritardo (cfr. Cass. n. 25804/15) non potrà superare il valore del credito ammesso al passivo, così come indicato in ricorso (doc. n. 3 – posizione creditoria n. 80); ritenuto che la complessità della procedura nella quale risultano coinvolti diversi creditori e la posizione di sostanziale attesa dei creditori ammessi al passivo giustificano la liquidazione dell'indenizzo nella misura minima di euro 400,00 per ogni anno di ritardo;
rilevato che, nella specie, parte ricorrente ha documentato la partecipazione alla procedura dalla domanda di ammissione al passivo del 01.03.2011 (doc. n.2), con la
Pag. 1 conseguenza che la procedura fallimentare si è protratta fino al 25.05.2025, data di deposito del presente ricorso, per 14 anni, 2 mesi e 24 giorni (cfr. Cass. 324/2024 e Cass. 2041/2024); considerato che per parte ricorrente il procedimento ha avuto un'eccedenza del termine ragionevole di durata del processo stabilito dall'art.2 della L.n.89/2001, come modificato dall'art.55 del D.L. 22/06/2012 n.83 conv. in L. 7/08/2012 n.134 (cfr. Cass. n.18839/2015) di 8 anni (14-6); valutata la complessità del giudizio, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
ritenuto, pertanto, che debba essere riconosciuto, nel limite del credito ammesso, alla in persona del legale rappresentante pro tempore, titolo di Parte_1 indennizzo per danno non patrimoniale, l'importo complessivo di €3.200,00 per gli anni di ritardo eccedenti la durata ragionevole del processo, oltre gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso al pagamento;
ritenuto quanto al regolamento delle spese che debba farsi riferimento ai criteri di cui al DM n. 147/22, tenendo conto del fatto che:
- il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiarato ispirato) e con il quale il giudizio ex lege TO condivide la prima fase monitoria (cfr. Cass. n. 26851/16);
- la Cassazione ha, sul punto, stabilito che: “si ha riguardo, infatti, alla liquidazione del compenso per la fase monitoria ex art. 3 della legge n. 89/2001 del procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di durata ragionevole. A tale fase del giudizio, che culmina nel decreto del presidente della Corte d'appello o di un magistrato della Corte a tal fine designato (a differenza dell'opposizione di cui all'art. 5 ter della medesima legge, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione la Tabella 12 allegata al DM n. 55/2014, da regolare in base agli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da Cass. n. 26851/2016) si applica la Tabella 8 dello stesso DM per i procedimenti monitori” (Cass. Civ. 16327/2020);
- considerata che nella specie va riconosciuto l'aumento del 30% del compenso (art. 1 bis art. 4 DM 55/2014 come modificato dal DM n. 37/18) essendo stato il ricorso redatto con la tecnica del c.d. collegamento ipertestuale;
- che, infine, vanno rimborsate le spese vive e necessarie per come documentate e richieste;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt.1 bis e ss. della legge n.89/2001 INGIUNGE al il pagamento, senza dilazione autorizzando in mancanza la Controparte_1 provvisoria esecuzione, in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma complessiva di €3.200,00 (eurotremiladuecento/00), oltre gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso sino al pagamento;
e
Pag. 2 delle spese legali liquidate in €308,10 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, €27,00 per spese, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari. Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Palermo, 5 giugno 2025.
Il Consigliere delegato Carmelo Ioppolo
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