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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 2 dicembre 2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 139/2025, promossa da rappresentata e difesa dall'avv.ssa Marina Ceccarelli in forza di procura Parte_1 speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado APPELLANTE contro
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Silvano Imbriaci in forza di procura generale del 23 gennaio 2023 per atto notaio i Fiumicino APPELLATO Per_1
Conclusioni per l'appellante: in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente la domanda avanzata CP_ da con condanna di alla corresponsione di euro 12.992,06 o di quella Parte_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
1) rigettare le domande tutte dell'appellante, in quanto infondate, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e compensi del grado.
Svolgimento del processo
CP_ Con ricorso del 17 marzo 2024, ha convenuto l' dinanzi al Parte_1
CP_ Tribunale di Pisa esponendo di aver chiesto al Fondo di garanzia presso l , in data 16 maggio 2010, il pagamento di complessivi euro 12.992,06 a titolo di t.f.r. e ultime tre mensilità relative ai rapporti di lavoro intrattenuti con due società, dichiarate fallite.
La domanda era stata accolta il 4 agosto 2010. La ricorrente ha esposto che solo nel CP_ 2022 essa era stata informata, dal curatore fallimentare, che l le aveva liquidato la somma, ma non essendo stata riscossa, l'Istituto l'aveva reincassata;
e che il 17 aprile 2015 aveva emesso un nuovo mandato di pagamento. Di tali circostanze non era mai Pt_1 venuta a conoscenza in precedenza, ed in particolare non le erano mai state comunicate le modalità di pagamento della prestazione. CP_ In data 3 aprile 2022 aveva presentato all' istanza di ri-emissione del Pt_1 mandato di pagamento, con indicazione della banca presso cui poteva essere riscossa la somma. Non avendo l provveduto su tale istanza, aveva presentato ricorso CP_1 Pt_1 amministrativo, che l aveva rigettato adducendo la prescrizione quinquennale ex art. CP_1
47 bis d.P.R. n. 639/1970.
ha sostenuto l'infondatezza di una simile motivazione, atteso che non poteva Pt_1
CP_ operare alcuna prescrizione: poiché l non le aveva mai comunicato le modalità di riscossione, non era stata messa in condizione di far valere il suo diritto. Anzi, proprio questa condotta omissiva dell' faceva sì che la prescrizione abbia iniziato a decorrere a CP_1 decorrere solo da quando la condotta è cessata. Ha sostenuto, inoltre, che il termine di prescrizione non è quinquennale, ma quello ordinario decennale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. CP_ Pertanto ha concluso chiedendo la condanna dell' a pagarle la suddetta somma.
Costituitosi, l si è opposto alla pretesa di , eccependo in primo luogo la CP_1 Pt_1 decadenza ex art 47 d.P.R. 639/1970, che ha durata annuale trattandosi di prestazione temporanea, e che decorre dal trecentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di intervento del Fondo.
Ha di nuovo eccepito anche la prescrizione, quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. n.
639/1970. Tale termine, ha osservato, inizia a decorrere da quando poteva far valere Pt_1 il suo diritto alla riscossione, cioè dalla data di accoglimento della domanda amministrativa
(14 agosto 2010), accoglimento che le era stato comunicato “mediante la procedura di postalizzazione automatica”; la missiva conteneva l'indicazione della banca incaricata del CP_ pagamento. non aveva riscosso la somma;
nel 2015 l l'aveva reincassata ed Pt_1 aveva riemesso un nuovo mandato di pagamento in favore dell'avente diritto presso la banca, ma anche questo non utilizzato. Ed anche se si applicasse la prescrizione CP_ decennale, ha soggiunto l' , si sarebbe compiuta ugualmente il 4 agosto 2020. La causa è stata istruita documentalmente
Con sentenza dell'8 gennaio 2025 n. 15 il Tribunale ha rigettato il ricorso di , Pt_1 ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ed anche quella di prescrizione quinquennale CP_ formulate dall' . CP_ Contro la sentenza propone appello , cui resiste l' . Pt_1
Motivi della decisione
Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto operante la Pt_1 decadenza, che invece non si applica a questo caso, in cui il diritto alla prestazione CP_ previdenziale è pacifico e riconosciuto dall' in via amministrativa.
In secondo luogo, si duole che il giudice abbia ritenuto maturata la prescrizione. In CP_ realtà essa non ha neppure iniziato a decorrere, perché l non ha mai comunicato a le modalità di riscossione della somma, quindi lei non poteva esercitare il suo diritto. Pt_1
Comunque, anche a voler ritenere che la prescrizione decorra dalla data di accoglimento CP_ della domanda, cioè dal 14 agosto 2010, il termine è stato interrotto dall' con il riconoscimento di debito costituito dalla riemissione del mandato di pagamento, il 17 aprile
2015, sia pure non comunicato a;
cosa che non ha rilevanza perché il riconoscimento Pt_1 di debito ex art. 2944 c.c. non ha carattere recettizio.
In terzo luogo, sostiene che il Tribunale non si è pronunciato sull'assunto della ricorrente secondo cui il termine di prescrizione è decennale, come del resto affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità proprio in relazione alle prestazioni del Fondo di garanzia.
L'appello è infondato, sebbene sia da condividere il primo motivo di impugnazione: la decadenza dall'azione giudiziale, prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 539/1970, si applica solo quando la domanda di prestazione è stata rigettata. Solo in quel caso, evidentemente, il privato deve reagire tempestivamente con il ricorso amministrativo e, appunto, con l'azione giudiziale, pena l'improponibilità della domanda. Ma nel caso in esame la domanda di intervento del Fondo è stata pacificamente accolta, quindi la questione si riduce al diritto alla riscossione della somma.
Tale diritto poteva evidentemente far valere fin dall'accoglimento della Pt_1 domanda amministrativa, anche se per ipotesi l non le avesse comunicato le CP_1 modalità di pagamento: omissione che integra, casomai, una mancanza di collaborazione del debitore, ma non ha riflesso sulla decorrenza della prescrizione. Il relativo termine non è di dieci anni come sostiene l'appellante; la giurisprudenza di legittimità da essa citata si riferisce, in realtà, al diritto alla prestazione in sè, non alla sua riscossione una volta liquidata (Cass. 26 maggio 2015 n. 10824); peraltro riguarda solo il t.f.r., mentre per le ultime tre mensilità la prescrizione è di un anno, ai sensi dell'art. 2 comma
5 d.P.R .n. 80/1992
Si applica invece al caso in esame il termine di cinque anni previsto dall'art 47 bis d.P.R n. 639/1970, dettato per “i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo1989 n. 88 (…)”; la gestione citata è quella delle c.d. “prestazioni temporanee”, tra cui la norma inserisce anche il Fondo di garanzia. Pertanto, anche se le prestazioni di quest'ultimo non sono suddivise in ratei ma consistono in un'unica soluzione, sono soggette a tale nuovo termine di prescrizione.
Vero è che l'art. 47 bis in questione non esisteva all'epoca dell'accoglimento della domanda di intervento di , essendo stato introdotto successivamente, cioè dall'art. 38 Pt_1 decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111/2011. Ma si applica anche alle prestazioni liquidate in precedenza, però il quinquennio dovrà essere fatto decorrere non dalla data di accoglimento della domanda, ma da quella di entrata in vigore del suddetto decreto legge. Si applica infatti la regola desunta dall'art. 252 delle disposizioni transitorie del codice civile, (“Quando per l'esercizio di un diritto, ovvero per la prescrizione o per
l'usucapione, il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni
e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal
I^ libro del codice, dal 1°aprile 1940 se è stabilito dal II^ libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III^ libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purchè a norma della legge precedente non rimanga a decorrere un termine minore”); regola che ha carattere generale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 14 marzo 2024 n. 6912; Cass. 7 febbraio 2018 n. 2965).
Il quinquennio pertanto decorreva dal 7 luglio 2011. Esso è stato interrotto dalla nuova emissione di un mandato di pagamento verso la banca in favore di in data in Pt_1 data 17 aprile 2015, che integra effettivamente un riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. CP_ da parte dell' , come sostiene correttamente l'appellante. Non occorre infatti, per aversi l'effetto interruttivo, che l'atto sia pervenuto al creditore, ma è sufficiente che esprima con certezza la consapevolezza del debitore di essere ancora obbligato (anche sul punto vi è giurisprudenza di legittimità costante, cfr. Cass. 12 aprile 2018 n. 9097; Cass. 27 ottobre
2005 n. 20878; Cass. 15 aprile 2004 n. 7143). E non vi è dubbio che tale consapevolezza sia manifestata dall'emissione di un mandato di pagamento.
Senonchè, il nuovo quinquennio iniziato a decorrere con la riemissione del mandato di pagamento è scaduto il 17 aprile 2010. La prescrizione si era pertanto già compiuta CP_ quanto si è risolta a chiedere all' un nuovo mandato. Pt_1
La sentenza va pertanto confermata.
Data la soccombenza, l'appellante è tenuta al rimborso delle spese di questo grado in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività svolta.
Il rigetto dell'appello, infine, integra il presupposto processuale previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pisa in Parte_1 funzione di giudice del lavoro dell'8 gennaio 2025 n. 15; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dellappellato, che liquida in euro 2.500, oltre al 15% per spese forfettarie.
Dichiara che sussiste in capo all'appellante il presupposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 2 dicembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 2 dicembre 2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 139/2025, promossa da rappresentata e difesa dall'avv.ssa Marina Ceccarelli in forza di procura Parte_1 speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado APPELLANTE contro
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Silvano Imbriaci in forza di procura generale del 23 gennaio 2023 per atto notaio i Fiumicino APPELLATO Per_1
Conclusioni per l'appellante: in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente la domanda avanzata CP_ da con condanna di alla corresponsione di euro 12.992,06 o di quella Parte_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
1) rigettare le domande tutte dell'appellante, in quanto infondate, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e compensi del grado.
Svolgimento del processo
CP_ Con ricorso del 17 marzo 2024, ha convenuto l' dinanzi al Parte_1
CP_ Tribunale di Pisa esponendo di aver chiesto al Fondo di garanzia presso l , in data 16 maggio 2010, il pagamento di complessivi euro 12.992,06 a titolo di t.f.r. e ultime tre mensilità relative ai rapporti di lavoro intrattenuti con due società, dichiarate fallite.
La domanda era stata accolta il 4 agosto 2010. La ricorrente ha esposto che solo nel CP_ 2022 essa era stata informata, dal curatore fallimentare, che l le aveva liquidato la somma, ma non essendo stata riscossa, l'Istituto l'aveva reincassata;
e che il 17 aprile 2015 aveva emesso un nuovo mandato di pagamento. Di tali circostanze non era mai Pt_1 venuta a conoscenza in precedenza, ed in particolare non le erano mai state comunicate le modalità di pagamento della prestazione. CP_ In data 3 aprile 2022 aveva presentato all' istanza di ri-emissione del Pt_1 mandato di pagamento, con indicazione della banca presso cui poteva essere riscossa la somma. Non avendo l provveduto su tale istanza, aveva presentato ricorso CP_1 Pt_1 amministrativo, che l aveva rigettato adducendo la prescrizione quinquennale ex art. CP_1
47 bis d.P.R. n. 639/1970.
ha sostenuto l'infondatezza di una simile motivazione, atteso che non poteva Pt_1
CP_ operare alcuna prescrizione: poiché l non le aveva mai comunicato le modalità di riscossione, non era stata messa in condizione di far valere il suo diritto. Anzi, proprio questa condotta omissiva dell' faceva sì che la prescrizione abbia iniziato a decorrere a CP_1 decorrere solo da quando la condotta è cessata. Ha sostenuto, inoltre, che il termine di prescrizione non è quinquennale, ma quello ordinario decennale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. CP_ Pertanto ha concluso chiedendo la condanna dell' a pagarle la suddetta somma.
Costituitosi, l si è opposto alla pretesa di , eccependo in primo luogo la CP_1 Pt_1 decadenza ex art 47 d.P.R. 639/1970, che ha durata annuale trattandosi di prestazione temporanea, e che decorre dal trecentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di intervento del Fondo.
Ha di nuovo eccepito anche la prescrizione, quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. n.
639/1970. Tale termine, ha osservato, inizia a decorrere da quando poteva far valere Pt_1 il suo diritto alla riscossione, cioè dalla data di accoglimento della domanda amministrativa
(14 agosto 2010), accoglimento che le era stato comunicato “mediante la procedura di postalizzazione automatica”; la missiva conteneva l'indicazione della banca incaricata del CP_ pagamento. non aveva riscosso la somma;
nel 2015 l l'aveva reincassata ed Pt_1 aveva riemesso un nuovo mandato di pagamento in favore dell'avente diritto presso la banca, ma anche questo non utilizzato. Ed anche se si applicasse la prescrizione CP_ decennale, ha soggiunto l' , si sarebbe compiuta ugualmente il 4 agosto 2020. La causa è stata istruita documentalmente
Con sentenza dell'8 gennaio 2025 n. 15 il Tribunale ha rigettato il ricorso di , Pt_1 ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ed anche quella di prescrizione quinquennale CP_ formulate dall' . CP_ Contro la sentenza propone appello , cui resiste l' . Pt_1
Motivi della decisione
Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto operante la Pt_1 decadenza, che invece non si applica a questo caso, in cui il diritto alla prestazione CP_ previdenziale è pacifico e riconosciuto dall' in via amministrativa.
In secondo luogo, si duole che il giudice abbia ritenuto maturata la prescrizione. In CP_ realtà essa non ha neppure iniziato a decorrere, perché l non ha mai comunicato a le modalità di riscossione della somma, quindi lei non poteva esercitare il suo diritto. Pt_1
Comunque, anche a voler ritenere che la prescrizione decorra dalla data di accoglimento CP_ della domanda, cioè dal 14 agosto 2010, il termine è stato interrotto dall' con il riconoscimento di debito costituito dalla riemissione del mandato di pagamento, il 17 aprile
2015, sia pure non comunicato a;
cosa che non ha rilevanza perché il riconoscimento Pt_1 di debito ex art. 2944 c.c. non ha carattere recettizio.
In terzo luogo, sostiene che il Tribunale non si è pronunciato sull'assunto della ricorrente secondo cui il termine di prescrizione è decennale, come del resto affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità proprio in relazione alle prestazioni del Fondo di garanzia.
L'appello è infondato, sebbene sia da condividere il primo motivo di impugnazione: la decadenza dall'azione giudiziale, prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 539/1970, si applica solo quando la domanda di prestazione è stata rigettata. Solo in quel caso, evidentemente, il privato deve reagire tempestivamente con il ricorso amministrativo e, appunto, con l'azione giudiziale, pena l'improponibilità della domanda. Ma nel caso in esame la domanda di intervento del Fondo è stata pacificamente accolta, quindi la questione si riduce al diritto alla riscossione della somma.
Tale diritto poteva evidentemente far valere fin dall'accoglimento della Pt_1 domanda amministrativa, anche se per ipotesi l non le avesse comunicato le CP_1 modalità di pagamento: omissione che integra, casomai, una mancanza di collaborazione del debitore, ma non ha riflesso sulla decorrenza della prescrizione. Il relativo termine non è di dieci anni come sostiene l'appellante; la giurisprudenza di legittimità da essa citata si riferisce, in realtà, al diritto alla prestazione in sè, non alla sua riscossione una volta liquidata (Cass. 26 maggio 2015 n. 10824); peraltro riguarda solo il t.f.r., mentre per le ultime tre mensilità la prescrizione è di un anno, ai sensi dell'art. 2 comma
5 d.P.R .n. 80/1992
Si applica invece al caso in esame il termine di cinque anni previsto dall'art 47 bis d.P.R n. 639/1970, dettato per “i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo1989 n. 88 (…)”; la gestione citata è quella delle c.d. “prestazioni temporanee”, tra cui la norma inserisce anche il Fondo di garanzia. Pertanto, anche se le prestazioni di quest'ultimo non sono suddivise in ratei ma consistono in un'unica soluzione, sono soggette a tale nuovo termine di prescrizione.
Vero è che l'art. 47 bis in questione non esisteva all'epoca dell'accoglimento della domanda di intervento di , essendo stato introdotto successivamente, cioè dall'art. 38 Pt_1 decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111/2011. Ma si applica anche alle prestazioni liquidate in precedenza, però il quinquennio dovrà essere fatto decorrere non dalla data di accoglimento della domanda, ma da quella di entrata in vigore del suddetto decreto legge. Si applica infatti la regola desunta dall'art. 252 delle disposizioni transitorie del codice civile, (“Quando per l'esercizio di un diritto, ovvero per la prescrizione o per
l'usucapione, il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni
e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal
I^ libro del codice, dal 1°aprile 1940 se è stabilito dal II^ libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III^ libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purchè a norma della legge precedente non rimanga a decorrere un termine minore”); regola che ha carattere generale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 14 marzo 2024 n. 6912; Cass. 7 febbraio 2018 n. 2965).
Il quinquennio pertanto decorreva dal 7 luglio 2011. Esso è stato interrotto dalla nuova emissione di un mandato di pagamento verso la banca in favore di in data in Pt_1 data 17 aprile 2015, che integra effettivamente un riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. CP_ da parte dell' , come sostiene correttamente l'appellante. Non occorre infatti, per aversi l'effetto interruttivo, che l'atto sia pervenuto al creditore, ma è sufficiente che esprima con certezza la consapevolezza del debitore di essere ancora obbligato (anche sul punto vi è giurisprudenza di legittimità costante, cfr. Cass. 12 aprile 2018 n. 9097; Cass. 27 ottobre
2005 n. 20878; Cass. 15 aprile 2004 n. 7143). E non vi è dubbio che tale consapevolezza sia manifestata dall'emissione di un mandato di pagamento.
Senonchè, il nuovo quinquennio iniziato a decorrere con la riemissione del mandato di pagamento è scaduto il 17 aprile 2010. La prescrizione si era pertanto già compiuta CP_ quanto si è risolta a chiedere all' un nuovo mandato. Pt_1
La sentenza va pertanto confermata.
Data la soccombenza, l'appellante è tenuta al rimborso delle spese di questo grado in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività svolta.
Il rigetto dell'appello, infine, integra il presupposto processuale previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pisa in Parte_1 funzione di giudice del lavoro dell'8 gennaio 2025 n. 15; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dellappellato, che liquida in euro 2.500, oltre al 15% per spese forfettarie.
Dichiara che sussiste in capo all'appellante il presupposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 2 dicembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait