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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Vincenzo Cantelli Giudice
3) Dott.ssa Paola Rossi Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza nel procedimento n. 24-1/2025 anno r.g. p.u.
promosso da
Parte_1
nei confronti di
CP_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza CP_1
non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
la ricorrente deduce Pt_1 Parte_1
l'esistenza di debiti della società per mancato versamento di tributi per quasi 2.000.000 che l'ente non è riuscito a recuperare né bonariamente né coattivamente, essendo risultato negativo il pignoramento tentato. Osserva la ricorrente che tale indebitamento è stato oggetto, dal 2017 al 2023, di quattro istanze di definizione agevolata che, sebbene accolte,
la convenuta non è stata in grado di onorare, con conseguente decadenza dal beneficio per mancato pagamento delle rate. Dalle informazioni acquisite d'ufficio risulta inoltre un ulteriore indebitamente portato per la
2 riscossione ad pari ad euro Parte_1
2.000.000 oltre debiti nei confronti di INPS non portati all'agente per la riscossione di euro 105.000. Lo stato di insolvenza appare inoltre confermato dal mancato deposito di bilanci successivi all'esercizio 2019;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
con sede legale in Conselve (PD), Via Del Commercio nr. 10, cod. fisc. avente ad oggetto l'autotrasporto di P.IVA_1
merci in conto proprio e di terzi con veicoli propri o in disponibilità, legalmente rappresentata da nata CP_2
a TA (RO) il 20.11.1982, residente a [...]; nomina
la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura
nomina
3 la dott.ssa Elisa Zotti Curatore, cod. fisc. , C.F._1
con studio in VIA DUPRE', 1 - 35134 PADOVA (PD), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
4 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 06.06.2025 alle ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché
presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
5 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro
delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Rossi
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