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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/08/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N.1292 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1292 2023 R.G. promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
, ( ) rappresentati e difesi come da mandato in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. CALLIPARI NATALE, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Leone Pancaldo n. 70
APPELLANTI
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti STORARI ENRICO
e Verga Giulia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sartori Enrico sito in di quest'ultimo in Verona, Via Giuseppe Garibaldi, n. 17
APPELLATA
1 Oggetto: Altri contratti atipici appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 21/2023 del 3.1.2023;
Conclusioni parte appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in accoglimento del proposto appello, ad integrale riforma della sentenza n. 21/2023, resa in data
03/01/2023 dal Tribunale di Verona, terza sezione civile, nella persona del Giudice Dott.
Francesco Fontana, pubblicata e comunicata il successivo 04/01/2023, nell'ambito del giudizio avente r.g. 1727/2018, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2023, resa in data 03/01/2023 dal Tribunale di Verona, terza sezione civile, nella persona del Giudice Dott. Francesco Fontana, pubblicata e comunicata il successivo
04/01/2023, nell'ambito del giudizio avente r.g. 1727/2018, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata:
Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere da Controparte_1 tutte ampiamente illustrate nel presente atto, costituiscono illecito abuso della dipendenza economica di in violazione dell'art. 9 della Legge n.192/1998, nonché Pt_1 Parte_1 violazione dei canoni della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.
1175, 1337 e 1375 c.c.; Ulteriormente accertare e dichiarare che la Controparte_1
è responsabile per aver interrotto arbitrariamente le relazioni commerciali con
[...] la nella misura in cui ha imposto arbitrariamente a quest'ultima Parte_1 dapprima la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 01.03.2013 e successivamente interrotto il rapporto contrattuale di concessione di vendita in data 30.06.2014; In conseguenza e per l'effetto, condannare la per inadempienze, scorrettezze Controparte_1 ed atti illeciti compiuti successivamente al 01.03.2013, quale conseguenza dell'abusivo sfruttamento della dipendenza economica operata nei confronti della Parte_1 nonché per interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e violazione di correttezza e buona fede contrattuale, a risarcire alla tutti i danni subiti, Parte_1 prudenzialmente quantificati in €1.855.000,00 e/o nella diversa maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. o che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
In ragione delle medesime condotte di cui
2 ai punti precedenti, condannare la per il grave Controparte_1 nocumento arrecato per inadempienze, scorrettezze ed atti illeciti, compiuti successivamente al
01.03.2013, a pagare al sig. , la somma complessiva di € 185.000,00, a Parte_2 titolo di danno non patrimoniale, danno biologico e danno esistenziale, e/o nella misura che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. o che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Accertare e dichiarare che la
[...] ha venduto n. 40 veicoli al cliente Controparte_1 Parte_3 di TO LI (AQ) grazie all'intercessione della società attrice
[...] Parte_1
e del suo legale rappresentante sig. . Per l'effetto condannare la
[...] Parte_2 al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €36.000,00 oltre iva e/o nella diversa maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo,
a titolo di provvigioni spettanti per l'intercessione nella vendita veicoli al cliente
[...]
IN SUBORDINE Parte_3
1. Nella denegata e non temuta ipotesi in cui non fossero ravvisate nelle descritte condotte della convenuta le fattispecie indicate ai punti precedenti, accertare e dichiarare, in subordine, il ricorrere di un'ipotesi di esercizio abusivo del diritto ex artt.1175, 1337, 1375 e 2043 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta risarcire alla società Controparte_1 tutti i danni subiti nella diversa maggiore o minore misura che sarà Parte_1 quantificata in corso di causa o che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
1. Nella denegata e remota ipotesi di mancato accoglimento dei punti che precedono, in estrema subordine, verificati i presupposti di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui al presente atto nonché quelle che emergeranno in corso di causa,
l'arricchimento senza causa della nella qualità di soggetto Controparte_1 arricchito, nei confronti della nella veste di soggetto impoverito e, per Parte_1
l'effetto, condannare la a rifondere all'attore Controparte_1 [...]
tutti i danni subiti nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che sarà Parte_1 liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
IN OGNI CASO
1. Disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quotidiani “Il Sole24Ore” ed “Il Corriere della Sera” con caratteri doppi a cura dell'attrice ed a spese della convenuta;
3 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi allo scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e nello specifico: si chiede disporsi CTU contabile tesa a stabilire, esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita in copia la documentazione contabile e contrattuale/commerciale utile all'espletamento dell'incarico e compiuta ogni ulteriore indagine necessaria, le conseguenze sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario patite da derivanti dalle condotte tenute da , Parte_1 Controparte_1 nel periodo intercorrente da marzo 2013 sino ad oggi, con specifico riferimento: a) alla perdita di fatturato e margini relativi alle vendite;
b) alla perdita di fatturato e -vendita; c) al mancato ammortamento sugli investimenti immobiliari;
d) ai costi per interessi ed oneri accessori non più sostenibili;
e) alla perdita di valore degli investimenti tecnologici e commerciali.
si chiede disporsi C.T.U. medica, affidata ad un esperto in psicologia, affinchè, esaminati gli atti ed i documenti della causa, condotti i colloqui clinici con ed eventualmente con i Parte_2 membri della famiglia;
effettuato un approfondito esame psicodiagnostico;
acquisita, da e da Pt_2 altre figure significative, ogni notizia opportuna alla successiva richiesta di descrizione dello stato di salute e di benessere attuale e pregresso;
consultati, ove necessario, eventuali curanti che detengano informazioni significative su;
sentiti i consulenti delle parti, ai fini di una valutazione Pt_2 integrale e personalizzata del danno;
accerti, valuti e dica se il sig. sia affetto da Parte_2 sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale, nonché dica quale sia stata, secondo giudizio di compatibilità, la causa della suddetta psicopatologia;
se sussistano eventuali postumi temporanei e/o permanenti ed eventuali valutazioni prognostiche. Quantifichi, il C.T.U., il danno psichico, accertando la congruità delle spese sopportate per eventuali cure ed individuando l'entità di quelle necessarie per il futuro;
fornisca motivate indicazioni aggiuntive sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato;
valuti se ed in che modo i fatti dedotti nel presente contenzioso abbiano prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano l'assetto psicologico e la personalità, le relazioni familiari ed affettive, le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali), valutando lo stato di tali pregiudizi.
si chiede altresì di emettere a carico di l'ordine di esibizione e Controparte_1
Contro produzione ex art. 210 c.p.c. in relazione ai contratti conclusi dai venditori diretti nel territorio contrattuale/area di influenza Province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso ed Pt_1
Isernia), nel periodo dal marzo 2013 ad oggi”.
4 Conclusioni parte appellata:
1. IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO DELL'APPELLO
Per quanto dedotto in comparsa di costituzione in appello, respingersi perché infondata in fatto ed in diritto ogni domanda di riforma della sentenza n. 21/2023 emessa il 03.01.2023 e pubblicata il
04.01.2023 dal Tribunale Ordinario di Verona – Giudice Dott. Francesco Fontana – all'esito del giudizio civile R.G.N. 1727/2018, così come proposta e formulata con atto di citazione d'appello notificato il 03.07.2023 da e dal Sig. . Parte_1 Parte_2
2. IN OGNI CASO Con condanna degli appellanti alla rifusione delle competenze di lite per l'assistenza legale del secondo grado di giudizio”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi e , in proprio, convenivano in giudizio Parte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
Contro
(d'ora in poi al fine di accertare e dichiarare che le condotte Controparte_1
Contro poste in essere da costituivano illecito abuso della dipendenza economica di in Pt_1 violazione dell'art. 9 della Legge n.192/1998, nonché violazione dei canoni della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. Contro
1.2.Gli attori chiedevano altresì accertarsi e dichiarare che fosse ritenuta responsabile per aver interrotto arbitrariamente le relazioni commerciali con nella misura in cui aveva imposto Pt_1 arbitrariamente a quest'ultima dapprima la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 01.03.2013 e successivamente interrotto il rapporto contrattuale di concessione di vendita in data 30.06.2014 e per Contro l'effetto chiedevano la condanna di al risarcimento di tutti i danni subiti, prudenzialmente quantificati in €1.855.000,00 e/o nella misura che quantificata in corso di causa anche a mezzo di
C.T.U. o liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Contro
1.3. Gli attori chiedevano altresì condannarsi a pagare al sig. , la somma Parte_2 complessiva di € 185.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, danno biologico e danno esistenziale,
e/o nella misura che quantificata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. medico legale o liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Contro
1.4.Infine chiedevano accertarsi e dichiarare che aveva venduto n. 40 veicoli al cliente
[...]
i TO LI (AQ) grazie all'intercessione della società attrice Parte_3 Pt_1
e del suo legale rappresentante sig. e per l'effetto chiedevano al tribunale di Parte_2
Contro condannare al pagamento in favore di dell'importo di €36.000,00 e/o nella misura Pt_1
5 quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di provvigioni spettanti per l'intercessione nella vendita veicoli al cliente Parte_4
[...]
I Tribunale, previo espletamento della prova orale, rigettava tutte le domande degli attori.
[...]
2.Il giudizio di secondo grado. Primo motivo di appello.
2.1. Quale primo motivo di appello rileva l'omessa, insufficiente ed errata valutazione delle Pt_1 risultanze processuali, vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine al Contro legittimo affidamento di ulla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con in Pt_1 virtù della sottoscrizione dell'accordo transattivo del 21/02/2013 ex artt. 115 - 116 - 132 n. 4 c.p.c in relazione agli artt. 1173 - 1175 - 1375 c.c. e art. 2 Cost.
2.2. Deduce che, dopo gli importanti investimenti (mezzi, beni immobili, risorse umane e macchinari), e, soprattutto, dopo aver sottoscritto l'accordo transattivo del 21.2.2013-1.3.2013, volto Contro alla prosecuzione dei rapporti negoziali, in data 16.12.2013 veniva comunicata da a a Pt_1 risoluzione del rapporto contrattuale di concessione di vendita, a seguito di iniziativa arbitraria, unilaterale e priva di causa e che le pattuizioni contenute nell'accordo del 21/02/13 erano evidentemente incompatibili con l'immediata cessazione del rapporto contrattuale: si Pt_1 impegnava, iscrivendo anche ipoteca volontaria di primo grado a garanzia dell'adempimento, a Contro restituire l'importo concesso da nell'arco di cinque anni.
Deduce che l'accordo transattivo del 21/02/2023 richiamava integralmente il contenuto della corrispondenza tra i legali – “corrispondenza facente parte integrante del presente accordo (v. lettera avv. Primavera 23.05.2012, lettera avv. 20.06.2012, lettera avv. Sartori 12.07.2012, lettera CP_2
Contro avv. 30.07.2012 e lettera avv. Sartori 06.09.2012)” (doc. 2 , corrispondenza che CP_2 svelava la reale motivazione che aveva condotto le parti al raggiungimento della transazione, vale a dire mantenere in essere il mandato di concessionario e ristabilire la corretta esecuzione del contratto e la piena operatività della per la lunga e proficua prosecuzione del rapporto commerciale in Pt_1 corso.
Contro Sostiene che le concrete modalità utilizzate da – consistenti nella sottoscrizione dell'accordo transattivo e comunicazione, a distanza di dieci mesi dalla predetta sottoscrizione, della risoluzione contrattuale – avevano messo a repentaglio l'attività svolta da er l'esercizio dell'impresa Pt_1 nonché gli investimenti effettuati per la conservazione del complesso produttivo e lo svolgimento delle trattative per la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 21/02/2013, erano state, per serietà e concludenza, tali da determinare un affidamento nella prosecuzione del contratto.
6 2.1. Secondo motivo di appello
2.2. Quale secondo motivo di appello educe: Omesso e/o errato inquadramento giuridico della Pt_1 fattispecie di abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192 del 18/06/1998 con specifico riferimento allo squilibrio economico in essere tra le parti in causa, carenza di motivazione, insufficiente ed errata valutazione delle risultanze processuali ex artt. 115 – 116 – 132 c.p.c.
L'appellante ribadisce che fino ai primi mesi del 2012 – ossia quando ha formalmente Pt_1
Contro contestato a le inadempienze – l'odierna appellante non aveva debiti nei confronti della convenuta e poteva ancora beneficiare di una importante linea di credito con il sistema bancario.
2.4.Sin dall'atto di nomina a concessionario, infatti, veva effettuato ingenti investimenti, tutti Pt_1
Contro richiesti da per adeguare l'azienda agli standard imposti dalla casa madre, sostenendo spese per € 2.396.000,00 di cui € 1.150.000,00 per acquistare il terreno e costruire la nuova sede, €
600.000,00 per impianti d'officina e attrezzature, € 575.000,00 per il personale, € 71.000,00 per interessi finanziari (docc.ti 6 e 62 Pt_1
2.5.Allega che successivamente alla stipula del primo accordo transattivo, aveva posto in Pt_1 essere condotte inadempienti, in particolare aveva pagato l'indennizzo in favore di on un Pt_1 giorno di ritardo, cagionando la revoca delle linee di credito da parte dell'istituto bancario, non aveva inviato i veicoli nel piazzale espositivo, in violazione del contratto di rimessaggio stipulato dalle parti, Contro in omaggio al quale come espressamente previsto al punto 1.1., consegnava a veicoli Pt_1
Contr nuovi e usati anche al fine della riparazione e manutenzione dei veicoli usati in generale, e veicoli usati TopUsed, in particolare” (doc. 20 aveva inviato venditori diretti anche con gravi Pt_1 danni economici e patrimoniali per la che non era nella condizione di poter applicare gli stessi Pt_1 prezzi e scontistiche della casa madre, infine aveva imposto il piano di rientro sottoscritto in data
11.3.2015.
3.Terzo motivo di appello.
3.1. Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 – 116 – 132 c.p.c., carenza di motivazione, non adeguata valutazione delle acquisizioni istruttorie Contro in ordine al mancato pagamento da parte di delle provvigioni spettanti a per Pt_1
l'intermediazione nella vendita dei veicoli al cliente Parte_5
[... Contr
. Rileva come non avesse riconosciuto a il pagamento delle provvigioni spettanti Pt_1 all'appellante per l'attività di intermediazione effettivamente espletata in relazione all'acquisto di 40
7 Pa Contro autoveicoli da parte della società la quale data 23/01/2015 acquistava da Parte_3
Contro 30 veicoli al prezzo di € 2.960.330,00 (doc. 12 ed in data 18/06/2015 ulteriori 10 veicoli al Contro prezzo di € 982.100,00 (doc. 13 , per come disciplinato dal doc n. 34 in cui “Nel caso di vendita, riconoscerà, al concessionario che ha supportato la vendita, un pari al 1% del CP_3 CP_4 valore di fattura, nonché la preparazione e consegna dei veicoli al cliente”.
3.3. Avendo avorito la vendita, all'appellante spettava l'1% del valore delle vetture vendute, Pt_1 per un totale di € 3.942.430,00, pari ad € 39.424,30, ridotto ad €36.000 (€900 per autovettura).
4.Quarto motivo di appello.
4.1. Quale quarto motivo di doglianza COVI deduce: Omessa pronuncia sulle altre domande formulate da parte attrice e mancato accoglimento delle richieste istruttorie con specifico riferimento alla C.T.U. tecnico-contabile ed all'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. in violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 – 116 – 132 c.p.c. da leggersi in combinato disposto degli artt. 117 – 118 – 177 – 183 – 184 – 188 – 191 ss. – 202 – 210 – 213 – 230 ss. – 244 ss c.p.c., nonché degli artt. 1223 – 1226 – 2056 – 2041 – 2042 – 2059 c.c.
4.2.Richiamando le risultante della consulenza di parte depositata quale doc. 56, nsiste per Pt_1
l'ammissione della CTU tecnico-contabile, per confermare il danno da perdita delle occasioni di Contro guadagno se avesse dato seguito agli accordi del 2013 implicanti il rinnovo del rapporto contrattuale, con la conseguente possibilità per la società attrice di continuare la vendita dei veicoli, danno stimato in €844.000,00, oltre al danno derivante dalla perdita di fatturato relativa ai servizi di officina e post-vendita per un importo par ad € 157.000,00, oltre €453.684 quale minusvalenza da mancato ammortamento degli investimenti immobiliari, €28.316,00 quale danno nel settore attivazione tachigrafo e prova freni e fumi, €19.100,00 da ridotto utilizzo degli impianti, €47.416,00 quale perdita di valore degli investimenti tecnologici e commerciali.
5.Quinto motivo di appello.
Quale quinto motivo di impugnazione deduce: omessa pronuncia sulle altre domande Pt_1 formulate da , personalmente, e mancato accoglimento delle richieste istruttorie con Parte_2 specifico riferimento alla C.T.U. medica in violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 – 2056 –
2697 c.c. e degli artt.112 – 115 – 116 – 132 c.p.c.
Contro Secondo l'assunto di parte appellante, le illegittime condotte di avrebbero hanno avuto anche pesanti ripercussioni sulla salute del sig. , legale rappresentante della società attrice, Parte_2 il quale, immediatamente dopo l'inaspettata ed illegittima risoluzione del contratto di vendita di giugno 2014, iniziava ad assumere antidepressivi per stato ansioso-depressivo ed attacchi di panico
8 ricorrenti (doc. 23 parte attrice fascicolo primo grado) e come confermato dal certificato medico del
11/10/2018 a firma del Dott. , psichiatra, il sig. soffre di una Persona_1 Pt_2 sintomatologia riferibile ad una “condizione di disturbo depressivo-ansioso con insonnia resistente e fenomeni di allarmismo-panico, conseguenti ad una situazione contrastata insorta in ambito lavorativo” (doc. 50 parte attrice fascicolo di primo grado).
6. Sesto motivo di appello
Con il sesto motivo di appello viene dedotta l'erroneità della pronuncia sulle spese di lite in ragione della fondatezza dei motivi di gravame.
Contro
7. Si è costituita la quale ha instato per il rigetto dell'appello.
7.1. Primo motivo di appello.
L'appellata ribadisce che le ragioni della stipula dell'accordo transattivo del 2013 riguardavano, da un lato, l'esposizione debitoria nel frattempo maturata dalla Concessionaria e, dall'altro, asserite pretese risarcitorie formulate da quest'ultima per ipotizzate condotte abusanti poste in essere da
[...]
nel corso del rapporto di concessione. CP_1
Inoltre, evidenzia che l'accordo del marzo 2013 (doc. n. 2 convenuta 1° grado) non contemplava affatto un'intesa tra le parti per la prosecuzione del contratto di concessione, né che la corrispondenza tra i legali ivi allegata potesse indurre a ritenere che tra e fosse stata pattuita CP_1 Parte_1 una “necessaria” prosecuzione dei rapporti al tempo in essere.
7.2. Secondo motivo di appello.
L'appellata deduce l'inammissibilità della censura quale mutatio libelli introdotta tardivamente in appello, avendo gli appellanti illegittimamente modificato la contestazione svolta sul punto in primo grado;
avanti il Giudice di prime cure, gli attori affermano che il mancato puntuale pagamento dell'indennizzo aveva determinato una riduzione generalizzata del credito bancario di Parte_1 dovuta al declassamento del rating dell'azienda e conseguente peggioramento del grado di solvibilità con il sistema bancario, causando un danno di oltre 100 mila euro (v. pag. 5 Atto di Citazione in 1° grado sub punti 22., 23. e 24.); mentre in appello deducono la sostituzione di linee di credito senza scadenza con quelle “a scadenza”.
In ogni caso evidenzia che il ritardato pagamento dell'indennizzo da parte di – di uno/due CP_1 giorni al massimo – non causò conseguenze pratiche in danno a e che la scadenza di Parte_1 pagamento dell'indennizzi a 10 giorni “…dalla sottoscrizione del presente accordo …” (v. Accodo
2013) non fu dalle parti definita come «termine essenziale».
9 Analoga eccezione di novità svolge con riferimento al pagamento dell'indennizzo su conto corrente sbagliato, mai svolta in primo grado.
Quanto al contratto di rimessaggio, l'appellata ribadisce il puntuale adempimento degli obblighi da Contr parte di avendo quest'ultima versato il corrispettivo concordato a forfait (€24.000,00) per la locazione dell'area scoperta e cercato, compatibilmente con i principi di libera concorrenza del mercato (v. Accordo 2013), di convogliare in quella sede lo stoccaggio di veicoli usati TopUsed per la loro riparazione e manutenzione (v. Contratto di rimessaggio 12.03.2013 – v. doc. n. 20 attori in
1° grado).
Purtroppo, la flessione nelle vendite di usati registratasi tra il 2013 e il 2014 non offrì a CP_1 occasioni utili per dislocare i mezzi nella suddetta area.
Contro Quanto ai venditori diretti deduce che secondo quanto previsto dall'art.
3.3 dei Contratti di
Vendita 2004 e 2009, aveva pieno diritto di procedere con forniture dirette a specifiche CP_1 categorie di clienti finali (le flotte).
Contesta l'avvenuta imposizione del piano di rientro posto che la ristrutturazione del nuovo debito fu lungamente discussa con il sig. nel pieno rispetto della libertà contrattuale di quest'ultimo; Pt_2 senza tale ristrutturazione non avrebbe avuto le risorse finanziarie per proseguire i Parte_1 rapporti con la quale, ancora una volta, invece di mettere mano ai “decreti ingiuntivi” si CP_1 sedette ad un tavolo per elaborare un piano di rientro sostenibile per il proprio Partner.
7.3. Terzo motivo di appello.
Man rileva che il documento n. 34 menzionato dagli appellanti farebbe riferimento alla procedura
“Grandi flotte” ovvero a vendite superiore alle 50 unità; la vendita alla non superò Parte_3 invece le 40 unità; il documento sarebbe comunque ininfluente ai fini del decidere.
Precisa che per tale operazione venne coinvolta nella vicenda solo per la pre-consegna Parte_1 dei veicoli in commento (v. Accordo 2015 pag. 1 sub punto a): per tale per l'attività all'attrice venne riconosciuto un corrispettivo di €600,00 a veicolo.
7.4. Quarto motivo.
Parte appellata evidenzia come, quanto alla dedotta perdita di fatturato dal 2013, controparte non accenni ai volumi dell'attività di vendita e di riparazione per altre Case Costruttrici concorrenti a Contro (DAF, ISUZU, ITALCAR, PIAGGIO, ecc.), attività che avrebbe per anni svolto Pt_1 utilizzando i medesimi impianti, attrezzature, personale ed immobile già dalla metà degli anni 2000.
La causa, previo rigetto dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.2.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
10 DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è infondato.
1.1. Il perimetro fattuale da cui muovere è costituito dalla stipula da parte di i un contratto di Pt_1 concessione di vendita (il primo del 10.6.2004 rinnovato il 10.7.2009 docc. 4 e 7) e di un contratto di Contro assistenza del 5.11.2010 (doc. n. 10), quale concessionaria per le Province di Chieti, L'Aquila,
Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia (cfr. doc. 1). Contro
1.2. In data 25.2.2023 intima la risoluzione del contratto di vendita con decorrenza dal
30.6.2014, risoluzione ribadita in data 16.12.2023, e del contratto di assistenza con efficacia dal
31.3.2015.
1.3. Le parti stipulavano in data 1.3.2013 un accordo transattivo (doc. n. 15 attoreo primo grado) ed un successivo piano di rientro in data 11.3.2015 (doc. 28), con contestuale rinnovo del solo contratto di assistenza dell'11.3.2015. (doc. n 27).
1.4.L'accordo transattivo veniva raggiunto, sulla base di alcune premesse, vale a dire, in primis dei sopra citati contratti di vendita e di assistenza (per l'esecuzione di servizi di riparazione e manutenzione per veicoli industriali ed autobus man nonché per la vendita e commercializzazione di Contro pezzi di ricambio utilizzati per le riparazioni manutenzioni dei veicoli e/o telai , in secondo luogo dell'intervenuta formale contestazione da parte di quale concessionaria, di Pt_1
Contr inadempienze, scorrettezze ed atti illeciti asseritamente posti in essere da con conseguente richiesta di risarcimento danni, per danno emergente perdita di chance - con specifico riferimento a: pretese in posizioni alla concessionaria di obiettivi di vendita e assistenza vincolanti e non suscettibili Contr di negoziazione;
asserite violazioni contrattuali da parte di integranti a detta della concessionaria veri e propri atti di abuso di dipendenza economica e/o di abuso di diritto di concorrenza sleale, atti posti in essere in spregio alla correttezza professionale con specifico riferimento: all'impossibilità, per la concessionaria, di operare nella pienezza delle prerogative Contro proprie di un partner di assistenza allo sfruttamento della concessionaria nell'assistenza a favore dei bus teamsa dell' ; alla nomina di un'officina autorizzata in zona limitrofa quindi opera Pt_6 la concessionaria;
al trattamento economico discriminatorio e dannoso asseritamente riservato alla Contro concessionaria per il pagamento dei prodotti contrattuali (pagamenti dilazionati e franchigie)
– in terzo luogo della condizione di illiquidità della concessionaria per pretese illegittime condotte Contr realizzate da nell'esecuzione dei contratti oltre ad altre minori contestazioni recepite nella corrispondenza intercorsa direttamente tra i legali delle parti, corrispondenza facente parte integrante dell'accordo, (lettera avvocato Primavera 23 maggio 2012, lettera avvocato 20 giugno 2012, CP_2 lettera avvocato Sartori 12 luglio 2012, lettera avvocato 30 luglio 2012 e lettera avvocato CP_2
Sartori 6 settembre 2012, allegati 1,2, 3, 4 e 5).
11 Contr
1.5.Nel corpo dell'accordo si dava altresì atto che era creditrice nei confronti della concessionaria per complessivi €201.317,69 di cui €71.890 per residua fornitura di 10 veicoli destinati al cliente di , oltre €129.427,69 per residue forniture di ricambi originali per fatture Pt_3 emesse dal mese di marzo 2012 al mese di dicembre 2012.
1.6. Le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo “per comporre definitivamente ogni reciproca pendenza….al fine di comporre in via stragiudiziale ogni reciproca ragione nel richiedere convengono e stipulano anche in via transattiva quanto segue con la sottoscrizione del presente accordo, ora di rinunciare ad ogni domanda, pretesa contestazione e richiesta di risarcimento danni Contr formalizzata nei confronti di il tutto come precisato in premessa a condizione che quest'ultima provveda ad adempiere a quanto di seguito illustrato”. Contr
1.5. In particolare, si obbligava a:
a), corrispondere a a complessiva somma di €200.000 oltre iva, se dovuta, a titolo di equo, Pt_1 integrale ed esaustivo ristoro e/o indennizzo del danno emergente e della perdita di chance con Contr riferimento a tutte le domande e/o censure e/o contestazioni formalizzate nei confronti di per le causali di cui alle lettere richiamate in premessa;
b) corrispondere a 14.884,21 iva inclusa, a fronte della fattura 29/2012 per il Service 24 h;
Pt_1
c) corrispondere a 3.025,00 iva inclusa, a fronte di emittenda fattura per allestimento mezzo Pt_1
Service 24 h;
d) corrispondere a 6.898,60, iva inclusa, a fronte di emittenda fattura per provvigioni e su Pt_1 vendita ex Ratenni.
Le somme di cui alle lettere a, B, c, d che precedono, “verranno corrisposte entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo”.
1.6. Inoltre, per la ristrutturazione dell'esposizione debitoria accumulata da al 31/12/2012 Pt_1
Contr si obbligava a concedere una ristrutturazione del debito per complessivi €200.000,00 tramite una dilazione sui pagamenti per 5 anni al tasso fisso del 4%, con rimborso da effettuare mediante rate trimestrali posticipate comprensive di interessi.
1.7. A garanzia di tale ristrutturazione del debito, i obbligava a fare rilasciare in favore di Pt_1
Contr un'ipoteca di primo grado su un bene immobile di proprietà del sig. e del coniuge. Pt_2
Contr Inoltre si obbligava a concludere con n contratto di 12 mesi a decorrere dal 1.4.2013 Pt_1
Contro per il rimessaggio di veicoli nuovi ed usati in un piazzale dedicato e contestuale utilizzo non esclusivo dei locali ad uso ufficio annessi, per il canone complessivo di € 24.000 oltre iva da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell' accordo, Contr fermo l'impegno per di indirizzare a compatibilmente con i principi di libera concorrenza Pt_1
12 del mercato, la manutenzione e la riparazione dei veicoli usati e conseguente relativo impiego degli spazi riservati al rimessaggio dei veicoli nel piazzale sopraindicato.
Con riguardo alla vendita di veicoli nuovi, le parti convenivano che per il futuro, salvo eventuali Contr successive condivise deroghe scritte, avrebbe dato corso alle forniture richieste da Pt_1 secondo le modalità “per cassa”, ovvero con obbligo per la concessionaria di saldare la fattura di Contr entro 5 giorni lavorativi dalla loro emissione. Contro
1.8.Per quanto concerne i pagamenti delle forniture di ricambi del 2013, i impegnava a Pt_1 rispettare puntualmente le scadenze eseguendo i bonifici a favore della stessa, restando convenuto che il mancato rispetto delle scadenze, avrebbe comportato, in assenza di garanzia fideiussoria bancaria, il passaggio alla modalità per cassa anticipata rispetto alla consegna.
Con la sottoscrizione dell'accordo descritto le parti dichiaravano “di non aver più nulla pretendere
l'una dall'altra per qualunque titolo o ragione anche indirettamente riconducibile ai fatti, alle contestazioni ed alle domande, anche risarcitorie nessuna esclusa formulate dagli avvocati di
e primavera nella corrispondenza citata in premesse prendete, le spese di assistenza legale CP_2 stragiudiziale integralmente compensate tra le parti”.
1.9.Rileva la Corte come dalla lettura dell'accordo del 1.3.2013 e della corrispondenza via mail Contro richiamata, non si fosse assunta alcun obbligo di prorogare la vigenza del contratto di vendita né creato alcun affidamento e/o aspettativa in capo alla concessionaria la quale era Pt_1 consapevole della prossima risoluzione del contratto in quanto comunicata il 25.2.2013, vale a dire prima della data di sottoscrizione dell'accordo transattivo la cui finalità principale era quella di consentire a i ripianare la propria posizione debitoria. Pt_1
2.Secondo motivo di appello
2.1. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.2. Ritiene il Collegio che non sia stata fornita la prova da parte degli appellanti delle condotte illecite Contr e di abuso di posizione di dipendenza economica asseritamente perpetrate da parte di
2.3.Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché
l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. n.n.
27435/2024;1184/2020).
13 2.4.La nozione di abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, che vieta detta condotta nel del contratto di subfornitura, è concetto oramai di ampia portata e di generale applicazione in quanto, pur essendo stata dettata per tale singolo contratto, può applicarsi anche ad altri rapporti fra imprenditori in cui possa ravvisarsi la medesima ratio, che è quella di impedire che un'impresa approfitti della condizione “dipendenza economica” di un'altra. Deve ritenersi quindi che il divieto di abuso di dipendenza economica costituisca un corollario del principio di buona fede e del divieto di abuso del diritto e che l'art. 9 sopra citato non sia norma di carattere speciale, ma rappresenti l'espressione dei principi di buona fede, solidarietà contrattuale, correttezza nei rapporti tra imprenditori nonché di tutela del principio costituzionale della libera iniziativa economica.
2.5.Tale condotta presuppone necessariamente: 1) quanto alla sussistenza della situazione di
"dipendenza economica", la necessità di indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato
(p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", la necessità di accertare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. 1184/2020 già citata). Contro
2.6. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, aveva adempiuto all'obbligo di pagamento dell'indennizzo con un solo giorno di ritardo, condotta di alcun rilievo sia rispetto al termine, non essenziale, pattuito nell'accordo del 1.3.2013 (10 giorni dalla sottoscrizione), sia in considerazione delle linee di credito ancora in essere presso gli istituti bancari.
2.7. Il contratto di rimessaggio inoltre non prevedeva un obbligo specifico di consegna e deposito Contro veicoli sul piazzale per un numero predeterminato di mezzi, ma un obbligo generico di compatibilmente con i principi di libera concorrenza del mercato, “di indirizzare a la Pt_1 manutenzione e la riparazione dei veicoli usati e conseguente relativo impiego degli spazi riservati al rimessaggio dei veicoli nel piazzale sopraindicato”.
2.8. Ed ancora, l'artt.
3.3. dei contratti di vendita, essendo un mandato non in via esclusiva, prevedeva Contro la possibilità per di riservarsi il diritto di vendita diretta, tra le altre ipotesi, nel caso di veicoli usati e di grandi flotte, vale a dire di aziende con un numero minimo di 30 veicoli.
2.9.Osserva altresì il Collegio come le parti avessero consensualmente stipulato “dopo ampia e proficua discussione” il successivo piano di rientro dell'11.3.2015, alla luce di un debito scaduto a
14 quella data di per €159.822,00, piano che prevedeva il rilascio da parte di i fideiussione Pt_1 Pt_1 bancaria per €55.000,00 per il rinnovo del mandato di assistenza, nuova ristrutturazione del debito scaduto, ridotto di €30.260 (per consegna veicoli di Nino), per €129.562,00, con dilazione di pagamenti di circa 5400,00 al mese per 24 mesi da marzo 2015, oltre alle rate residue del piano di rientro del 1.3.2013 (dalla 9 alla 20) ed applicazione di un tasso di interesse del 4%.
2.10.La procedura di riscossione delle fatture per cassa era stata applicata un anno dopo l'Accordo
2015 e come extrema ratio per scaduti che ormai si attestavano in modo ordinario ad oltre 100 mila euro.
2.11. L'esistenza di una “dipendenza economica” – ammesso e concesso che abbia Parte_1 davvero sofferto di tale condizione – non è in sé sufficiente per configurare un abuso da parte dell'azienda dominante;
occorre infatti che dallo squilibrio economico tra i contrenti l'abusante abbia potuto beneficiare oltre il limite del lecito, circostanza che non ricorre affatto nel caso de quo.
2.12.Al riguardo la teste confermò che era una “normalissima prassi” (le forniture per cassa – Tes_1 ndr) in presenza di scaduti (v. deposizione 08/07/2021).
2.13.Non si rinvengono pertanto nel caso di specie né abuso di dipendenza economica ex art. 9 legge n. né violazioni dei canoni generali di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. non essendo la posizione debitoria di sia originaria che sopravvenuta eziologicamente connessa né alla Pt_1
Contro condotta contrattuale di né agli accordi sopra citati.
3.Terzo motivo.- provvigione vendita . Pt_3
3.1. Anche il terzo motivo non merita accoglimento in quanto, dalla lettura dell'accordo dell'11.3.2015, emerge che ra stata già riconosciuta creditrice per la somma di €21.960,00 Pt_1 iva inclusa a titolo di compenso per attività di pre-consegna di n. 30 veicoli dell'acquirente Pt_3
(€600,00 a veicolo), oltre ad altro ordine per 10 veicoli, credito portato in compensazione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti scaduti a marzo 2015.
3.2.Non risulta inoltre dimostrata l'allegata attività di vendita diretta né il diritto alla provvigione nella misura dell'1% sul prezzo dell'intero ordine, essendo il doc. n. 34 relativo a vendite di grandi flotte, vale a dire superiori a 50 veicoli.
4.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
4.1. L'appello pertanto deve essere integralmente rigettato.
4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 155/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona, n. 21/2023 del
3.1.2023;
condanna le parti appellanti in persona del legale rappresentante, e , Parte_1 Parte_2 in solido, al pagamento in favore di parte appellata in persona del Controparte_1 legale rappresentante, delle spese di lite liquidate in € 24.064,00, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
16
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1292 2023 R.G. promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
, ( ) rappresentati e difesi come da mandato in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. CALLIPARI NATALE, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Leone Pancaldo n. 70
APPELLANTI
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti STORARI ENRICO
e Verga Giulia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sartori Enrico sito in di quest'ultimo in Verona, Via Giuseppe Garibaldi, n. 17
APPELLATA
1 Oggetto: Altri contratti atipici appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 21/2023 del 3.1.2023;
Conclusioni parte appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in accoglimento del proposto appello, ad integrale riforma della sentenza n. 21/2023, resa in data
03/01/2023 dal Tribunale di Verona, terza sezione civile, nella persona del Giudice Dott.
Francesco Fontana, pubblicata e comunicata il successivo 04/01/2023, nell'ambito del giudizio avente r.g. 1727/2018, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2023, resa in data 03/01/2023 dal Tribunale di Verona, terza sezione civile, nella persona del Giudice Dott. Francesco Fontana, pubblicata e comunicata il successivo
04/01/2023, nell'ambito del giudizio avente r.g. 1727/2018, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata:
Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere da Controparte_1 tutte ampiamente illustrate nel presente atto, costituiscono illecito abuso della dipendenza economica di in violazione dell'art. 9 della Legge n.192/1998, nonché Pt_1 Parte_1 violazione dei canoni della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.
1175, 1337 e 1375 c.c.; Ulteriormente accertare e dichiarare che la Controparte_1
è responsabile per aver interrotto arbitrariamente le relazioni commerciali con
[...] la nella misura in cui ha imposto arbitrariamente a quest'ultima Parte_1 dapprima la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 01.03.2013 e successivamente interrotto il rapporto contrattuale di concessione di vendita in data 30.06.2014; In conseguenza e per l'effetto, condannare la per inadempienze, scorrettezze Controparte_1 ed atti illeciti compiuti successivamente al 01.03.2013, quale conseguenza dell'abusivo sfruttamento della dipendenza economica operata nei confronti della Parte_1 nonché per interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e violazione di correttezza e buona fede contrattuale, a risarcire alla tutti i danni subiti, Parte_1 prudenzialmente quantificati in €1.855.000,00 e/o nella diversa maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. o che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
In ragione delle medesime condotte di cui
2 ai punti precedenti, condannare la per il grave Controparte_1 nocumento arrecato per inadempienze, scorrettezze ed atti illeciti, compiuti successivamente al
01.03.2013, a pagare al sig. , la somma complessiva di € 185.000,00, a Parte_2 titolo di danno non patrimoniale, danno biologico e danno esistenziale, e/o nella misura che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. o che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Accertare e dichiarare che la
[...] ha venduto n. 40 veicoli al cliente Controparte_1 Parte_3 di TO LI (AQ) grazie all'intercessione della società attrice
[...] Parte_1
e del suo legale rappresentante sig. . Per l'effetto condannare la
[...] Parte_2 al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €36.000,00 oltre iva e/o nella diversa maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo,
a titolo di provvigioni spettanti per l'intercessione nella vendita veicoli al cliente
[...]
IN SUBORDINE Parte_3
1. Nella denegata e non temuta ipotesi in cui non fossero ravvisate nelle descritte condotte della convenuta le fattispecie indicate ai punti precedenti, accertare e dichiarare, in subordine, il ricorrere di un'ipotesi di esercizio abusivo del diritto ex artt.1175, 1337, 1375 e 2043 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta risarcire alla società Controparte_1 tutti i danni subiti nella diversa maggiore o minore misura che sarà Parte_1 quantificata in corso di causa o che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
1. Nella denegata e remota ipotesi di mancato accoglimento dei punti che precedono, in estrema subordine, verificati i presupposti di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui al presente atto nonché quelle che emergeranno in corso di causa,
l'arricchimento senza causa della nella qualità di soggetto Controparte_1 arricchito, nei confronti della nella veste di soggetto impoverito e, per Parte_1
l'effetto, condannare la a rifondere all'attore Controparte_1 [...]
tutti i danni subiti nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che sarà Parte_1 liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
IN OGNI CASO
1. Disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quotidiani “Il Sole24Ore” ed “Il Corriere della Sera” con caratteri doppi a cura dell'attrice ed a spese della convenuta;
3 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi allo scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e nello specifico: si chiede disporsi CTU contabile tesa a stabilire, esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita in copia la documentazione contabile e contrattuale/commerciale utile all'espletamento dell'incarico e compiuta ogni ulteriore indagine necessaria, le conseguenze sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario patite da derivanti dalle condotte tenute da , Parte_1 Controparte_1 nel periodo intercorrente da marzo 2013 sino ad oggi, con specifico riferimento: a) alla perdita di fatturato e margini relativi alle vendite;
b) alla perdita di fatturato e -vendita; c) al mancato ammortamento sugli investimenti immobiliari;
d) ai costi per interessi ed oneri accessori non più sostenibili;
e) alla perdita di valore degli investimenti tecnologici e commerciali.
si chiede disporsi C.T.U. medica, affidata ad un esperto in psicologia, affinchè, esaminati gli atti ed i documenti della causa, condotti i colloqui clinici con ed eventualmente con i Parte_2 membri della famiglia;
effettuato un approfondito esame psicodiagnostico;
acquisita, da e da Pt_2 altre figure significative, ogni notizia opportuna alla successiva richiesta di descrizione dello stato di salute e di benessere attuale e pregresso;
consultati, ove necessario, eventuali curanti che detengano informazioni significative su;
sentiti i consulenti delle parti, ai fini di una valutazione Pt_2 integrale e personalizzata del danno;
accerti, valuti e dica se il sig. sia affetto da Parte_2 sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale, nonché dica quale sia stata, secondo giudizio di compatibilità, la causa della suddetta psicopatologia;
se sussistano eventuali postumi temporanei e/o permanenti ed eventuali valutazioni prognostiche. Quantifichi, il C.T.U., il danno psichico, accertando la congruità delle spese sopportate per eventuali cure ed individuando l'entità di quelle necessarie per il futuro;
fornisca motivate indicazioni aggiuntive sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato;
valuti se ed in che modo i fatti dedotti nel presente contenzioso abbiano prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano l'assetto psicologico e la personalità, le relazioni familiari ed affettive, le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali), valutando lo stato di tali pregiudizi.
si chiede altresì di emettere a carico di l'ordine di esibizione e Controparte_1
Contro produzione ex art. 210 c.p.c. in relazione ai contratti conclusi dai venditori diretti nel territorio contrattuale/area di influenza Province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso ed Pt_1
Isernia), nel periodo dal marzo 2013 ad oggi”.
4 Conclusioni parte appellata:
1. IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO DELL'APPELLO
Per quanto dedotto in comparsa di costituzione in appello, respingersi perché infondata in fatto ed in diritto ogni domanda di riforma della sentenza n. 21/2023 emessa il 03.01.2023 e pubblicata il
04.01.2023 dal Tribunale Ordinario di Verona – Giudice Dott. Francesco Fontana – all'esito del giudizio civile R.G.N. 1727/2018, così come proposta e formulata con atto di citazione d'appello notificato il 03.07.2023 da e dal Sig. . Parte_1 Parte_2
2. IN OGNI CASO Con condanna degli appellanti alla rifusione delle competenze di lite per l'assistenza legale del secondo grado di giudizio”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi e , in proprio, convenivano in giudizio Parte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
Contro
(d'ora in poi al fine di accertare e dichiarare che le condotte Controparte_1
Contro poste in essere da costituivano illecito abuso della dipendenza economica di in Pt_1 violazione dell'art. 9 della Legge n.192/1998, nonché violazione dei canoni della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. Contro
1.2.Gli attori chiedevano altresì accertarsi e dichiarare che fosse ritenuta responsabile per aver interrotto arbitrariamente le relazioni commerciali con nella misura in cui aveva imposto Pt_1 arbitrariamente a quest'ultima dapprima la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 01.03.2013 e successivamente interrotto il rapporto contrattuale di concessione di vendita in data 30.06.2014 e per Contro l'effetto chiedevano la condanna di al risarcimento di tutti i danni subiti, prudenzialmente quantificati in €1.855.000,00 e/o nella misura che quantificata in corso di causa anche a mezzo di
C.T.U. o liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Contro
1.3. Gli attori chiedevano altresì condannarsi a pagare al sig. , la somma Parte_2 complessiva di € 185.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, danno biologico e danno esistenziale,
e/o nella misura che quantificata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. medico legale o liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Contro
1.4.Infine chiedevano accertarsi e dichiarare che aveva venduto n. 40 veicoli al cliente
[...]
i TO LI (AQ) grazie all'intercessione della società attrice Parte_3 Pt_1
e del suo legale rappresentante sig. e per l'effetto chiedevano al tribunale di Parte_2
Contro condannare al pagamento in favore di dell'importo di €36.000,00 e/o nella misura Pt_1
5 quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di provvigioni spettanti per l'intercessione nella vendita veicoli al cliente Parte_4
[...]
I Tribunale, previo espletamento della prova orale, rigettava tutte le domande degli attori.
[...]
2.Il giudizio di secondo grado. Primo motivo di appello.
2.1. Quale primo motivo di appello rileva l'omessa, insufficiente ed errata valutazione delle Pt_1 risultanze processuali, vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine al Contro legittimo affidamento di ulla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con in Pt_1 virtù della sottoscrizione dell'accordo transattivo del 21/02/2013 ex artt. 115 - 116 - 132 n. 4 c.p.c in relazione agli artt. 1173 - 1175 - 1375 c.c. e art. 2 Cost.
2.2. Deduce che, dopo gli importanti investimenti (mezzi, beni immobili, risorse umane e macchinari), e, soprattutto, dopo aver sottoscritto l'accordo transattivo del 21.2.2013-1.3.2013, volto Contro alla prosecuzione dei rapporti negoziali, in data 16.12.2013 veniva comunicata da a a Pt_1 risoluzione del rapporto contrattuale di concessione di vendita, a seguito di iniziativa arbitraria, unilaterale e priva di causa e che le pattuizioni contenute nell'accordo del 21/02/13 erano evidentemente incompatibili con l'immediata cessazione del rapporto contrattuale: si Pt_1 impegnava, iscrivendo anche ipoteca volontaria di primo grado a garanzia dell'adempimento, a Contro restituire l'importo concesso da nell'arco di cinque anni.
Deduce che l'accordo transattivo del 21/02/2023 richiamava integralmente il contenuto della corrispondenza tra i legali – “corrispondenza facente parte integrante del presente accordo (v. lettera avv. Primavera 23.05.2012, lettera avv. 20.06.2012, lettera avv. Sartori 12.07.2012, lettera CP_2
Contro avv. 30.07.2012 e lettera avv. Sartori 06.09.2012)” (doc. 2 , corrispondenza che CP_2 svelava la reale motivazione che aveva condotto le parti al raggiungimento della transazione, vale a dire mantenere in essere il mandato di concessionario e ristabilire la corretta esecuzione del contratto e la piena operatività della per la lunga e proficua prosecuzione del rapporto commerciale in Pt_1 corso.
Contro Sostiene che le concrete modalità utilizzate da – consistenti nella sottoscrizione dell'accordo transattivo e comunicazione, a distanza di dieci mesi dalla predetta sottoscrizione, della risoluzione contrattuale – avevano messo a repentaglio l'attività svolta da er l'esercizio dell'impresa Pt_1 nonché gli investimenti effettuati per la conservazione del complesso produttivo e lo svolgimento delle trattative per la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 21/02/2013, erano state, per serietà e concludenza, tali da determinare un affidamento nella prosecuzione del contratto.
6 2.1. Secondo motivo di appello
2.2. Quale secondo motivo di appello educe: Omesso e/o errato inquadramento giuridico della Pt_1 fattispecie di abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192 del 18/06/1998 con specifico riferimento allo squilibrio economico in essere tra le parti in causa, carenza di motivazione, insufficiente ed errata valutazione delle risultanze processuali ex artt. 115 – 116 – 132 c.p.c.
L'appellante ribadisce che fino ai primi mesi del 2012 – ossia quando ha formalmente Pt_1
Contro contestato a le inadempienze – l'odierna appellante non aveva debiti nei confronti della convenuta e poteva ancora beneficiare di una importante linea di credito con il sistema bancario.
2.4.Sin dall'atto di nomina a concessionario, infatti, veva effettuato ingenti investimenti, tutti Pt_1
Contro richiesti da per adeguare l'azienda agli standard imposti dalla casa madre, sostenendo spese per € 2.396.000,00 di cui € 1.150.000,00 per acquistare il terreno e costruire la nuova sede, €
600.000,00 per impianti d'officina e attrezzature, € 575.000,00 per il personale, € 71.000,00 per interessi finanziari (docc.ti 6 e 62 Pt_1
2.5.Allega che successivamente alla stipula del primo accordo transattivo, aveva posto in Pt_1 essere condotte inadempienti, in particolare aveva pagato l'indennizzo in favore di on un Pt_1 giorno di ritardo, cagionando la revoca delle linee di credito da parte dell'istituto bancario, non aveva inviato i veicoli nel piazzale espositivo, in violazione del contratto di rimessaggio stipulato dalle parti, Contro in omaggio al quale come espressamente previsto al punto 1.1., consegnava a veicoli Pt_1
Contr nuovi e usati anche al fine della riparazione e manutenzione dei veicoli usati in generale, e veicoli usati TopUsed, in particolare” (doc. 20 aveva inviato venditori diretti anche con gravi Pt_1 danni economici e patrimoniali per la che non era nella condizione di poter applicare gli stessi Pt_1 prezzi e scontistiche della casa madre, infine aveva imposto il piano di rientro sottoscritto in data
11.3.2015.
3.Terzo motivo di appello.
3.1. Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 – 116 – 132 c.p.c., carenza di motivazione, non adeguata valutazione delle acquisizioni istruttorie Contro in ordine al mancato pagamento da parte di delle provvigioni spettanti a per Pt_1
l'intermediazione nella vendita dei veicoli al cliente Parte_5
[... Contr
. Rileva come non avesse riconosciuto a il pagamento delle provvigioni spettanti Pt_1 all'appellante per l'attività di intermediazione effettivamente espletata in relazione all'acquisto di 40
7 Pa Contro autoveicoli da parte della società la quale data 23/01/2015 acquistava da Parte_3
Contro 30 veicoli al prezzo di € 2.960.330,00 (doc. 12 ed in data 18/06/2015 ulteriori 10 veicoli al Contro prezzo di € 982.100,00 (doc. 13 , per come disciplinato dal doc n. 34 in cui “Nel caso di vendita, riconoscerà, al concessionario che ha supportato la vendita, un pari al 1% del CP_3 CP_4 valore di fattura, nonché la preparazione e consegna dei veicoli al cliente”.
3.3. Avendo avorito la vendita, all'appellante spettava l'1% del valore delle vetture vendute, Pt_1 per un totale di € 3.942.430,00, pari ad € 39.424,30, ridotto ad €36.000 (€900 per autovettura).
4.Quarto motivo di appello.
4.1. Quale quarto motivo di doglianza COVI deduce: Omessa pronuncia sulle altre domande formulate da parte attrice e mancato accoglimento delle richieste istruttorie con specifico riferimento alla C.T.U. tecnico-contabile ed all'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. in violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 – 116 – 132 c.p.c. da leggersi in combinato disposto degli artt. 117 – 118 – 177 – 183 – 184 – 188 – 191 ss. – 202 – 210 – 213 – 230 ss. – 244 ss c.p.c., nonché degli artt. 1223 – 1226 – 2056 – 2041 – 2042 – 2059 c.c.
4.2.Richiamando le risultante della consulenza di parte depositata quale doc. 56, nsiste per Pt_1
l'ammissione della CTU tecnico-contabile, per confermare il danno da perdita delle occasioni di Contro guadagno se avesse dato seguito agli accordi del 2013 implicanti il rinnovo del rapporto contrattuale, con la conseguente possibilità per la società attrice di continuare la vendita dei veicoli, danno stimato in €844.000,00, oltre al danno derivante dalla perdita di fatturato relativa ai servizi di officina e post-vendita per un importo par ad € 157.000,00, oltre €453.684 quale minusvalenza da mancato ammortamento degli investimenti immobiliari, €28.316,00 quale danno nel settore attivazione tachigrafo e prova freni e fumi, €19.100,00 da ridotto utilizzo degli impianti, €47.416,00 quale perdita di valore degli investimenti tecnologici e commerciali.
5.Quinto motivo di appello.
Quale quinto motivo di impugnazione deduce: omessa pronuncia sulle altre domande Pt_1 formulate da , personalmente, e mancato accoglimento delle richieste istruttorie con Parte_2 specifico riferimento alla C.T.U. medica in violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 – 2056 –
2697 c.c. e degli artt.112 – 115 – 116 – 132 c.p.c.
Contro Secondo l'assunto di parte appellante, le illegittime condotte di avrebbero hanno avuto anche pesanti ripercussioni sulla salute del sig. , legale rappresentante della società attrice, Parte_2 il quale, immediatamente dopo l'inaspettata ed illegittima risoluzione del contratto di vendita di giugno 2014, iniziava ad assumere antidepressivi per stato ansioso-depressivo ed attacchi di panico
8 ricorrenti (doc. 23 parte attrice fascicolo primo grado) e come confermato dal certificato medico del
11/10/2018 a firma del Dott. , psichiatra, il sig. soffre di una Persona_1 Pt_2 sintomatologia riferibile ad una “condizione di disturbo depressivo-ansioso con insonnia resistente e fenomeni di allarmismo-panico, conseguenti ad una situazione contrastata insorta in ambito lavorativo” (doc. 50 parte attrice fascicolo di primo grado).
6. Sesto motivo di appello
Con il sesto motivo di appello viene dedotta l'erroneità della pronuncia sulle spese di lite in ragione della fondatezza dei motivi di gravame.
Contro
7. Si è costituita la quale ha instato per il rigetto dell'appello.
7.1. Primo motivo di appello.
L'appellata ribadisce che le ragioni della stipula dell'accordo transattivo del 2013 riguardavano, da un lato, l'esposizione debitoria nel frattempo maturata dalla Concessionaria e, dall'altro, asserite pretese risarcitorie formulate da quest'ultima per ipotizzate condotte abusanti poste in essere da
[...]
nel corso del rapporto di concessione. CP_1
Inoltre, evidenzia che l'accordo del marzo 2013 (doc. n. 2 convenuta 1° grado) non contemplava affatto un'intesa tra le parti per la prosecuzione del contratto di concessione, né che la corrispondenza tra i legali ivi allegata potesse indurre a ritenere che tra e fosse stata pattuita CP_1 Parte_1 una “necessaria” prosecuzione dei rapporti al tempo in essere.
7.2. Secondo motivo di appello.
L'appellata deduce l'inammissibilità della censura quale mutatio libelli introdotta tardivamente in appello, avendo gli appellanti illegittimamente modificato la contestazione svolta sul punto in primo grado;
avanti il Giudice di prime cure, gli attori affermano che il mancato puntuale pagamento dell'indennizzo aveva determinato una riduzione generalizzata del credito bancario di Parte_1 dovuta al declassamento del rating dell'azienda e conseguente peggioramento del grado di solvibilità con il sistema bancario, causando un danno di oltre 100 mila euro (v. pag. 5 Atto di Citazione in 1° grado sub punti 22., 23. e 24.); mentre in appello deducono la sostituzione di linee di credito senza scadenza con quelle “a scadenza”.
In ogni caso evidenzia che il ritardato pagamento dell'indennizzo da parte di – di uno/due CP_1 giorni al massimo – non causò conseguenze pratiche in danno a e che la scadenza di Parte_1 pagamento dell'indennizzi a 10 giorni “…dalla sottoscrizione del presente accordo …” (v. Accodo
2013) non fu dalle parti definita come «termine essenziale».
9 Analoga eccezione di novità svolge con riferimento al pagamento dell'indennizzo su conto corrente sbagliato, mai svolta in primo grado.
Quanto al contratto di rimessaggio, l'appellata ribadisce il puntuale adempimento degli obblighi da Contr parte di avendo quest'ultima versato il corrispettivo concordato a forfait (€24.000,00) per la locazione dell'area scoperta e cercato, compatibilmente con i principi di libera concorrenza del mercato (v. Accordo 2013), di convogliare in quella sede lo stoccaggio di veicoli usati TopUsed per la loro riparazione e manutenzione (v. Contratto di rimessaggio 12.03.2013 – v. doc. n. 20 attori in
1° grado).
Purtroppo, la flessione nelle vendite di usati registratasi tra il 2013 e il 2014 non offrì a CP_1 occasioni utili per dislocare i mezzi nella suddetta area.
Contro Quanto ai venditori diretti deduce che secondo quanto previsto dall'art.
3.3 dei Contratti di
Vendita 2004 e 2009, aveva pieno diritto di procedere con forniture dirette a specifiche CP_1 categorie di clienti finali (le flotte).
Contesta l'avvenuta imposizione del piano di rientro posto che la ristrutturazione del nuovo debito fu lungamente discussa con il sig. nel pieno rispetto della libertà contrattuale di quest'ultimo; Pt_2 senza tale ristrutturazione non avrebbe avuto le risorse finanziarie per proseguire i Parte_1 rapporti con la quale, ancora una volta, invece di mettere mano ai “decreti ingiuntivi” si CP_1 sedette ad un tavolo per elaborare un piano di rientro sostenibile per il proprio Partner.
7.3. Terzo motivo di appello.
Man rileva che il documento n. 34 menzionato dagli appellanti farebbe riferimento alla procedura
“Grandi flotte” ovvero a vendite superiore alle 50 unità; la vendita alla non superò Parte_3 invece le 40 unità; il documento sarebbe comunque ininfluente ai fini del decidere.
Precisa che per tale operazione venne coinvolta nella vicenda solo per la pre-consegna Parte_1 dei veicoli in commento (v. Accordo 2015 pag. 1 sub punto a): per tale per l'attività all'attrice venne riconosciuto un corrispettivo di €600,00 a veicolo.
7.4. Quarto motivo.
Parte appellata evidenzia come, quanto alla dedotta perdita di fatturato dal 2013, controparte non accenni ai volumi dell'attività di vendita e di riparazione per altre Case Costruttrici concorrenti a Contro (DAF, ISUZU, ITALCAR, PIAGGIO, ecc.), attività che avrebbe per anni svolto Pt_1 utilizzando i medesimi impianti, attrezzature, personale ed immobile già dalla metà degli anni 2000.
La causa, previo rigetto dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.2.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
10 DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è infondato.
1.1. Il perimetro fattuale da cui muovere è costituito dalla stipula da parte di i un contratto di Pt_1 concessione di vendita (il primo del 10.6.2004 rinnovato il 10.7.2009 docc. 4 e 7) e di un contratto di Contro assistenza del 5.11.2010 (doc. n. 10), quale concessionaria per le Province di Chieti, L'Aquila,
Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia (cfr. doc. 1). Contro
1.2. In data 25.2.2023 intima la risoluzione del contratto di vendita con decorrenza dal
30.6.2014, risoluzione ribadita in data 16.12.2023, e del contratto di assistenza con efficacia dal
31.3.2015.
1.3. Le parti stipulavano in data 1.3.2013 un accordo transattivo (doc. n. 15 attoreo primo grado) ed un successivo piano di rientro in data 11.3.2015 (doc. 28), con contestuale rinnovo del solo contratto di assistenza dell'11.3.2015. (doc. n 27).
1.4.L'accordo transattivo veniva raggiunto, sulla base di alcune premesse, vale a dire, in primis dei sopra citati contratti di vendita e di assistenza (per l'esecuzione di servizi di riparazione e manutenzione per veicoli industriali ed autobus man nonché per la vendita e commercializzazione di Contro pezzi di ricambio utilizzati per le riparazioni manutenzioni dei veicoli e/o telai , in secondo luogo dell'intervenuta formale contestazione da parte di quale concessionaria, di Pt_1
Contr inadempienze, scorrettezze ed atti illeciti asseritamente posti in essere da con conseguente richiesta di risarcimento danni, per danno emergente perdita di chance - con specifico riferimento a: pretese in posizioni alla concessionaria di obiettivi di vendita e assistenza vincolanti e non suscettibili Contr di negoziazione;
asserite violazioni contrattuali da parte di integranti a detta della concessionaria veri e propri atti di abuso di dipendenza economica e/o di abuso di diritto di concorrenza sleale, atti posti in essere in spregio alla correttezza professionale con specifico riferimento: all'impossibilità, per la concessionaria, di operare nella pienezza delle prerogative Contro proprie di un partner di assistenza allo sfruttamento della concessionaria nell'assistenza a favore dei bus teamsa dell' ; alla nomina di un'officina autorizzata in zona limitrofa quindi opera Pt_6 la concessionaria;
al trattamento economico discriminatorio e dannoso asseritamente riservato alla Contro concessionaria per il pagamento dei prodotti contrattuali (pagamenti dilazionati e franchigie)
– in terzo luogo della condizione di illiquidità della concessionaria per pretese illegittime condotte Contr realizzate da nell'esecuzione dei contratti oltre ad altre minori contestazioni recepite nella corrispondenza intercorsa direttamente tra i legali delle parti, corrispondenza facente parte integrante dell'accordo, (lettera avvocato Primavera 23 maggio 2012, lettera avvocato 20 giugno 2012, CP_2 lettera avvocato Sartori 12 luglio 2012, lettera avvocato 30 luglio 2012 e lettera avvocato CP_2
Sartori 6 settembre 2012, allegati 1,2, 3, 4 e 5).
11 Contr
1.5.Nel corpo dell'accordo si dava altresì atto che era creditrice nei confronti della concessionaria per complessivi €201.317,69 di cui €71.890 per residua fornitura di 10 veicoli destinati al cliente di , oltre €129.427,69 per residue forniture di ricambi originali per fatture Pt_3 emesse dal mese di marzo 2012 al mese di dicembre 2012.
1.6. Le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo “per comporre definitivamente ogni reciproca pendenza….al fine di comporre in via stragiudiziale ogni reciproca ragione nel richiedere convengono e stipulano anche in via transattiva quanto segue con la sottoscrizione del presente accordo, ora di rinunciare ad ogni domanda, pretesa contestazione e richiesta di risarcimento danni Contr formalizzata nei confronti di il tutto come precisato in premessa a condizione che quest'ultima provveda ad adempiere a quanto di seguito illustrato”. Contr
1.5. In particolare, si obbligava a:
a), corrispondere a a complessiva somma di €200.000 oltre iva, se dovuta, a titolo di equo, Pt_1 integrale ed esaustivo ristoro e/o indennizzo del danno emergente e della perdita di chance con Contr riferimento a tutte le domande e/o censure e/o contestazioni formalizzate nei confronti di per le causali di cui alle lettere richiamate in premessa;
b) corrispondere a 14.884,21 iva inclusa, a fronte della fattura 29/2012 per il Service 24 h;
Pt_1
c) corrispondere a 3.025,00 iva inclusa, a fronte di emittenda fattura per allestimento mezzo Pt_1
Service 24 h;
d) corrispondere a 6.898,60, iva inclusa, a fronte di emittenda fattura per provvigioni e su Pt_1 vendita ex Ratenni.
Le somme di cui alle lettere a, B, c, d che precedono, “verranno corrisposte entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo”.
1.6. Inoltre, per la ristrutturazione dell'esposizione debitoria accumulata da al 31/12/2012 Pt_1
Contr si obbligava a concedere una ristrutturazione del debito per complessivi €200.000,00 tramite una dilazione sui pagamenti per 5 anni al tasso fisso del 4%, con rimborso da effettuare mediante rate trimestrali posticipate comprensive di interessi.
1.7. A garanzia di tale ristrutturazione del debito, i obbligava a fare rilasciare in favore di Pt_1
Contr un'ipoteca di primo grado su un bene immobile di proprietà del sig. e del coniuge. Pt_2
Contr Inoltre si obbligava a concludere con n contratto di 12 mesi a decorrere dal 1.4.2013 Pt_1
Contro per il rimessaggio di veicoli nuovi ed usati in un piazzale dedicato e contestuale utilizzo non esclusivo dei locali ad uso ufficio annessi, per il canone complessivo di € 24.000 oltre iva da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell' accordo, Contr fermo l'impegno per di indirizzare a compatibilmente con i principi di libera concorrenza Pt_1
12 del mercato, la manutenzione e la riparazione dei veicoli usati e conseguente relativo impiego degli spazi riservati al rimessaggio dei veicoli nel piazzale sopraindicato.
Con riguardo alla vendita di veicoli nuovi, le parti convenivano che per il futuro, salvo eventuali Contr successive condivise deroghe scritte, avrebbe dato corso alle forniture richieste da Pt_1 secondo le modalità “per cassa”, ovvero con obbligo per la concessionaria di saldare la fattura di Contr entro 5 giorni lavorativi dalla loro emissione. Contro
1.8.Per quanto concerne i pagamenti delle forniture di ricambi del 2013, i impegnava a Pt_1 rispettare puntualmente le scadenze eseguendo i bonifici a favore della stessa, restando convenuto che il mancato rispetto delle scadenze, avrebbe comportato, in assenza di garanzia fideiussoria bancaria, il passaggio alla modalità per cassa anticipata rispetto alla consegna.
Con la sottoscrizione dell'accordo descritto le parti dichiaravano “di non aver più nulla pretendere
l'una dall'altra per qualunque titolo o ragione anche indirettamente riconducibile ai fatti, alle contestazioni ed alle domande, anche risarcitorie nessuna esclusa formulate dagli avvocati di
e primavera nella corrispondenza citata in premesse prendete, le spese di assistenza legale CP_2 stragiudiziale integralmente compensate tra le parti”.
1.9.Rileva la Corte come dalla lettura dell'accordo del 1.3.2013 e della corrispondenza via mail Contro richiamata, non si fosse assunta alcun obbligo di prorogare la vigenza del contratto di vendita né creato alcun affidamento e/o aspettativa in capo alla concessionaria la quale era Pt_1 consapevole della prossima risoluzione del contratto in quanto comunicata il 25.2.2013, vale a dire prima della data di sottoscrizione dell'accordo transattivo la cui finalità principale era quella di consentire a i ripianare la propria posizione debitoria. Pt_1
2.Secondo motivo di appello
2.1. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.2. Ritiene il Collegio che non sia stata fornita la prova da parte degli appellanti delle condotte illecite Contr e di abuso di posizione di dipendenza economica asseritamente perpetrate da parte di
2.3.Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché
l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. n.n.
27435/2024;1184/2020).
13 2.4.La nozione di abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, che vieta detta condotta nel del contratto di subfornitura, è concetto oramai di ampia portata e di generale applicazione in quanto, pur essendo stata dettata per tale singolo contratto, può applicarsi anche ad altri rapporti fra imprenditori in cui possa ravvisarsi la medesima ratio, che è quella di impedire che un'impresa approfitti della condizione “dipendenza economica” di un'altra. Deve ritenersi quindi che il divieto di abuso di dipendenza economica costituisca un corollario del principio di buona fede e del divieto di abuso del diritto e che l'art. 9 sopra citato non sia norma di carattere speciale, ma rappresenti l'espressione dei principi di buona fede, solidarietà contrattuale, correttezza nei rapporti tra imprenditori nonché di tutela del principio costituzionale della libera iniziativa economica.
2.5.Tale condotta presuppone necessariamente: 1) quanto alla sussistenza della situazione di
"dipendenza economica", la necessità di indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato
(p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", la necessità di accertare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. 1184/2020 già citata). Contro
2.6. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, aveva adempiuto all'obbligo di pagamento dell'indennizzo con un solo giorno di ritardo, condotta di alcun rilievo sia rispetto al termine, non essenziale, pattuito nell'accordo del 1.3.2013 (10 giorni dalla sottoscrizione), sia in considerazione delle linee di credito ancora in essere presso gli istituti bancari.
2.7. Il contratto di rimessaggio inoltre non prevedeva un obbligo specifico di consegna e deposito Contro veicoli sul piazzale per un numero predeterminato di mezzi, ma un obbligo generico di compatibilmente con i principi di libera concorrenza del mercato, “di indirizzare a la Pt_1 manutenzione e la riparazione dei veicoli usati e conseguente relativo impiego degli spazi riservati al rimessaggio dei veicoli nel piazzale sopraindicato”.
2.8. Ed ancora, l'artt.
3.3. dei contratti di vendita, essendo un mandato non in via esclusiva, prevedeva Contro la possibilità per di riservarsi il diritto di vendita diretta, tra le altre ipotesi, nel caso di veicoli usati e di grandi flotte, vale a dire di aziende con un numero minimo di 30 veicoli.
2.9.Osserva altresì il Collegio come le parti avessero consensualmente stipulato “dopo ampia e proficua discussione” il successivo piano di rientro dell'11.3.2015, alla luce di un debito scaduto a
14 quella data di per €159.822,00, piano che prevedeva il rilascio da parte di i fideiussione Pt_1 Pt_1 bancaria per €55.000,00 per il rinnovo del mandato di assistenza, nuova ristrutturazione del debito scaduto, ridotto di €30.260 (per consegna veicoli di Nino), per €129.562,00, con dilazione di pagamenti di circa 5400,00 al mese per 24 mesi da marzo 2015, oltre alle rate residue del piano di rientro del 1.3.2013 (dalla 9 alla 20) ed applicazione di un tasso di interesse del 4%.
2.10.La procedura di riscossione delle fatture per cassa era stata applicata un anno dopo l'Accordo
2015 e come extrema ratio per scaduti che ormai si attestavano in modo ordinario ad oltre 100 mila euro.
2.11. L'esistenza di una “dipendenza economica” – ammesso e concesso che abbia Parte_1 davvero sofferto di tale condizione – non è in sé sufficiente per configurare un abuso da parte dell'azienda dominante;
occorre infatti che dallo squilibrio economico tra i contrenti l'abusante abbia potuto beneficiare oltre il limite del lecito, circostanza che non ricorre affatto nel caso de quo.
2.12.Al riguardo la teste confermò che era una “normalissima prassi” (le forniture per cassa – Tes_1 ndr) in presenza di scaduti (v. deposizione 08/07/2021).
2.13.Non si rinvengono pertanto nel caso di specie né abuso di dipendenza economica ex art. 9 legge n. né violazioni dei canoni generali di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. non essendo la posizione debitoria di sia originaria che sopravvenuta eziologicamente connessa né alla Pt_1
Contro condotta contrattuale di né agli accordi sopra citati.
3.Terzo motivo.- provvigione vendita . Pt_3
3.1. Anche il terzo motivo non merita accoglimento in quanto, dalla lettura dell'accordo dell'11.3.2015, emerge che ra stata già riconosciuta creditrice per la somma di €21.960,00 Pt_1 iva inclusa a titolo di compenso per attività di pre-consegna di n. 30 veicoli dell'acquirente Pt_3
(€600,00 a veicolo), oltre ad altro ordine per 10 veicoli, credito portato in compensazione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti scaduti a marzo 2015.
3.2.Non risulta inoltre dimostrata l'allegata attività di vendita diretta né il diritto alla provvigione nella misura dell'1% sul prezzo dell'intero ordine, essendo il doc. n. 34 relativo a vendite di grandi flotte, vale a dire superiori a 50 veicoli.
4.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
4.1. L'appello pertanto deve essere integralmente rigettato.
4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 155/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona, n. 21/2023 del
3.1.2023;
condanna le parti appellanti in persona del legale rappresentante, e , Parte_1 Parte_2 in solido, al pagamento in favore di parte appellata in persona del Controparte_1 legale rappresentante, delle spese di lite liquidate in € 24.064,00, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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