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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 123/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10/01/2025 da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , entrambi assistiti e difesi dall'avv. PASINI AURORA , come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi, di nazionalità marocchina, hanno contratto matrimonio civile in data 16.12.2023 a Romano di Lombardina dalla cui unione non sono nati figli.
Entrambi i ricorrenti sono di cittadinanza marocchina, pertanto chiedono l'applicazione del diritto marocchino, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE
1259/2010, c.d. Roma III, che si applica anche all'Italia, relativamente allo scioglimento del matrimonio celebrato in Italia. Detto articolo, come noto, prevede la possibilità delle parti di poter scegliere alternativamente, la legge del luogo di cittadinanza o quella della residenza abituale, o l'applicazione della legge del foro. In caso di divorzio, la legge marocchina n. 70/2003 (di riforma del diritto di famiglia del marocco, c.d. , a differenza della legge italiana, prevede che le parti Per_1
possano procedere direttamente con il divorzio immediato, senza dover necessariamente passare dalla fase intermedia della separazione.
Si aggiunga che il diritto marocchino prevede, all'art. 144 del (c.d. legge Per_1
di famiglia marocchina) la possibilità per i coniugi di chiedere congiuntamente il divorzio per “mutuo consenso”, fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni purché le condizioni non contraddicano le disposizioni della (In tal senso anche Trib. BG n. 300/2019) . Per_1
La coppia , senza figli, di fatto con la richiesta odierna intendono porre fine al loro matrimonio, cosa che non appare contraria ai principi del nostro ordinamento
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Romano di Lombardia (BG) il 16.12.2023 (iscritto nei Parte_2
registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2023, atto n. 20, parte I); B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Romano di Lombardia (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 14/02/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10/01/2025 da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , entrambi assistiti e difesi dall'avv. PASINI AURORA , come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi, di nazionalità marocchina, hanno contratto matrimonio civile in data 16.12.2023 a Romano di Lombardina dalla cui unione non sono nati figli.
Entrambi i ricorrenti sono di cittadinanza marocchina, pertanto chiedono l'applicazione del diritto marocchino, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE
1259/2010, c.d. Roma III, che si applica anche all'Italia, relativamente allo scioglimento del matrimonio celebrato in Italia. Detto articolo, come noto, prevede la possibilità delle parti di poter scegliere alternativamente, la legge del luogo di cittadinanza o quella della residenza abituale, o l'applicazione della legge del foro. In caso di divorzio, la legge marocchina n. 70/2003 (di riforma del diritto di famiglia del marocco, c.d. , a differenza della legge italiana, prevede che le parti Per_1
possano procedere direttamente con il divorzio immediato, senza dover necessariamente passare dalla fase intermedia della separazione.
Si aggiunga che il diritto marocchino prevede, all'art. 144 del (c.d. legge Per_1
di famiglia marocchina) la possibilità per i coniugi di chiedere congiuntamente il divorzio per “mutuo consenso”, fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni purché le condizioni non contraddicano le disposizioni della (In tal senso anche Trib. BG n. 300/2019) . Per_1
La coppia , senza figli, di fatto con la richiesta odierna intendono porre fine al loro matrimonio, cosa che non appare contraria ai principi del nostro ordinamento
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Romano di Lombardia (BG) il 16.12.2023 (iscritto nei Parte_2
registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2023, atto n. 20, parte I); B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Romano di Lombardia (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 14/02/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino