Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3942/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3942/2024
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato/a LB (SV) il 05/11/1958
E
Parte 2 nato/a MM DE BO (CN) il 21/06/1968
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MONTEMERLI MONICA
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1) Il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente mantiene la propria residenza a casa della madre;
2) La casa familiare sita a Sanfrè (CN) in via Delle Chiese n. 50/A di proprietà esclusiva della signora Pt 2 rimarrà nella disponibilità della stessa con tutto quanto l'arreda; 3)
La madre provvederà a farsi carico in via esclusiva del mantenimento del figlio;
4) La madre percepirà per intero l'assegno unico e universale" erogato a favore del figlio Per 1 ”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 1. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di "fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
' Parte 2 natoa aParte 1 nato a [...] il [...] e da
MM DE BO (CN) il 21/06/1968, celebrato in CAVALLERMAGGIORE in data
30/06/1996, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 9, Parte II,
Serie A, Anno 1996
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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