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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
I Sezione Civile
N. R.G. 5240/2015
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Giudice on. Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, V.le Santa Panagia n.ro
136/N, presso lo studio dell'Avv. Christian Planeta (C.F. ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. , ivi Controparte_1 C.F._3 residente in C.da Puzzi s/n, elettivamente domiciliato in Catania, Via Trieste n. 19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BROCCIO PIERFRANCESCO (C.F. ) e GRAZIELLA C.F._4
COCO (C.F. ), giuste procure in atti;
C.F._5
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: All'udienza del 03.05.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni, come in atti precisate.
Al P. M. è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato il 05.11.2015, Parte_1 esponeva: - di aver contratto matrimonio civile in data 12.01.2009 con , Controparte_1 trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Avola, al n. 1, parte I, serie A, optando per il regime della separazione dei beni, dalla cui unione è nata a [...], il [...] la figlia
- che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa del carattere autoritario, litigioso e Per_1 violento del , che aveva imposto alla famiglia di vivere in un'isolata casa di campagna del CP_1 comune di Avola;
- che il , dalla separazione di fatto, non aveva più provveduto al CP_1 mantenimento della moglie e della figlia minore, disinteressandosi in toto delle esigenze familiari;
- che, infine, lo stesso non era in grado di occuparsi della figlia minore, anche a causa di problemi con la giustizia.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché l'affidamento condiviso della figlia minore alla madre con collocamento presso la stessa nella abitazione Per_1 dei nonni materni, in Avola, via San Gottardo n. 103; regolamentarsi il diritto di visita del padre, autorizzandolo a portare con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, il sabato e la Per_1 domenica, dalle 15:00 alle 18:00.
Chiedeva infine di porre a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di CP_1
€ 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia ed € 150,00 quale contributo per il mantenimento della moglie.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 21.04.2016, il Presidente Dott.ssa Veronica Milone, sentita la ricorrente, preso atto dell'assenza del resistente, sebbene regolarmente citato, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, ritenendo tale regime più confacente agli interessi della minore, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, con conseguente collocamento presso la stessa;
disponeva, altresì, che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore una volta a settimana presso i Servizi Sociali del Comune di Avola, onerati di relazionare semestralmente sugli incontri;
disponeva, infine, che il versasse entro il CP_1 cinque di ogni mese alla ricorrente la somma di € 200,00 per il mantenimento della figlia, ponendo a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno le spese straordinarie relative alla minore;
nulla disponeva in ordine all'assegno di mantenimento della moglie.
Rimetteva, quindi, le parti innanzi al giudice istruttore per la trattazione della causa. Con memorie di costituzione del 27.09.2016, si costituiva in giudizio , il quale non si Controparte_1 opponeva alla dichiarazione di separazione personale dei coniugi, chiedendo:- l'affidamento della figlia al padre, in subordine alla madre riconoscendo in favore del padre il diritto di visita;
- disporsi l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in misura equitativa da parte di entrambi i coniugi, ivi comprese, nella misura del 50% le spese mediche straordinarie;
- rigettarsi la domanda di addebito, perché inammissibile;
rigettarsi la domanda di corresponsione di un assegno per il mantenimento della moglie, siccome lavoratrice;
La causa è stata istruita mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti,
l'interrogatorio formale della ricorrente e le prove testimoniali.
Quindi, all'udienza del 26.01.2023, a seguito dell'audizione della figlia le parti precisavano Per_1 le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza depositata il 19.05.2023, il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo, atteso che, nelle more, il Tribunale per i minorenni di Catania, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1061/2022 V.G., con decreto del 27.10.2022 aveva disposto, la limitazione della responsabilità genitoriale di e nei riguardi della figlia Controparte_1 Parte_1
e l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Avola. Persona_2
Con successivo provvedimento del 05.04.2023, il Tribunale per i Minorenni di Catania, avuta notizia della pendenza tra le stesse parti in causa del presente giudizio di separazione, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario di Siracusa, competente ex art. 38 disp. att. c.c.
Con la medesima ordinanza del 19.05.2023, il Collegio, ritenuto la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi tra la minore e i genitori, ai sensi dell'art. 78, co. 2, c.p.c., Persona_2 nominava curatore speciale della minore l'Avv. Gianluca Consoli, il quale con memoria del
21.06.2023 si costituiva in giudizio, nell'interesse della minore, chiedendo confermarsi il collocamento della minore in comunità protetta, con affidamento al S.S. del Comune di Avola, confermando la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, nonché la presa in carico della minore da parte della di Avola, per valutarne la condizione di benessere CP_2 psicofisico.
Chiedeva, inoltre, disporsi la presa in carico da parte del Controparte_3 territorialmente competente dei genitori della minore, al fine di valutarne le capacità genitoriali e, all'esito, in caso di valutazione positiva dei Servizi Specialistici attivati, disporre gli incontri della minore con il padre in appositi spazi neutri ed attraverso video-chiamate monitorate, al fine di ricostituire il rapporto padre-figlia.
L'istruttoria è dunque proseguita con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Specialistici attivati al fine di valutare quale fosse il miglior regime di affidamento e collocamento della figlia minore Per_
all'udienza del 30.05.2025, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di Legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche
La domanda principale è fondata e va accolta, non sussistendo i presupposti per la riconciliazione dei coniugi essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per quanto concerne il regime di affidamento e collocamento della figlia minore, dalla lettura delle molteplici relazioni trasmesse dai Servizi Sociali territorialmente competenti, dagli operatori della casa-comunità ove è stata collocata e dagli specialisti del servizio di N.P.I. che ha preso in Per_1 carico la minore, emerge come quest'ultima abbia compiuto un percorso di recupero del proprio benessere psico-fisico che può considerarsi soddisfacente.
Emerge chiaramente dall'ultima relazione del 22.10.2025, a firma della responsabile della casa- comunità “La casa del Sorriso” nonché dell'assistente sociale e della consulente psicologa, depositate in atti, che la minore ha compiuto un importante percorso di recupero scolastico e della socialità, nonché di riscoperta del proprio benessere psico-fisico. Nell'ultima relazione infatti si evidenziano ulteriori “progressi sia sul piano dell'acquisizione di competenze relazionali” .
Significando inoltre che : La stessa mantiene relazioni stabili e positive con i coetanei sia in ambito scolastico che comunitario. Partecipa con coinvolgimento alle attività educative proposte, mostrando senso di responsabilità e rispetto delle regole condivise” Si evidenzia un miglioramento scolastico con rendimento “complessivamente buono” ed ha “ mostrato impegno, interesse e partecipazione alle attività didattiche, raggiungendo gli obiettivi previsti dal programma scolastico” Nella parte finale della relazione viene, rappresentato quanto segue: “Permane tuttavia una sofferenza emotiva legata alla condizione di permanenza in comunità, che rappresenta per la minore un elemento di fragilità. E' pur emerso “il desiderio di fare rientro definitivamente presso
l'abitazione materna, evidenziando un forte bisogno di stabilità affettiva e di ricongiungimento con il proprio contesto di origine”.
Per quanto concerne la valutazione circa la capacità genitoriale delle odierne parti in causa, la relazione redatta in data 12.12.2023, e firma della Dott.ssa – Dirigente Psicologo Persona_4 presso Servizio di Psicologia dell' e della Dott.ssa – Direttore Controparte_4 Persona_5
Cont UOC Servizio Psicologia dell' di Siracusa, risulta esaustiva e utile ai fini della determinazione del regime di affidamento e collocamento più confacente alle esigenze della minore. La relazione atteggiamento collaborativo della madre “ tranquilla ed equilibrata” nonostante la situazione di disaggio vissuta. Emerge ancora dalla relazione come la ricorrente” appare consapevole del ruolo genitoriale e ha espletato tutte le funzioni in autonomia rispetto al suo rapporto con la figlia, costruendo un legame affettivo importante” essendo “capace di fornire sostegno emotivo e sensibile verso i bisogni dell'altro” E' anche emerso atteggiamento empatico . Si sottolinea come si sia fatta carico, nell'assenza di ogni forma di contribuzione da parte del marito di tutte le necessità economiche e si sia resa disponibile a fare incontrare la figlia con il padre ove la stessa avesse cambiato idea.
Infine la relazione evidenzia il sano rapporto intercorrente con la nonna materna costituente un valido sostegno emotivo oltre che per la nipote anche per la figlia.
Conseguentemente la valutazione dei servizi è conclusivamente e prognosticamene favorevole alla donna ed al ruolo materno svolto.
Di contro per quanto riguarda, invece, il resistente, le specialiste hanno rassegnato conclusioni negative affermando che “Da quanto clinicamente osservato ed approfondito tramite colloqui psicologici, è possibile concludere che nel Sig si riscontrano incapacità di conformarsi CP_1 alle norme sociali, critica e disprezzo verso le persone che occupano una posizione di autorità, anticonformismo rispetto ai valori e ai modelli sociali. Potrebbe essere presente una configurazione di tratti e comportamenti che suggerirebbero una predisposizione verso un disturbo
Paranoide di personalità, con ipersensibilità alle critiche e al rifiuto, una tendenza al maltrattamento e uso di processi proiettivo-interpretativi nell'attribuzione all'esterno della responsabilità per il disagio e la sofferenza personale. Sono presenti sospettosità, ostilità, risentimento, tendenza a mettere in discussione ogni cosa ed eccessiva rigidità delle opinioni e difficoltà a stabilire relazioni interpersonali. Nel , si evidenziano dunque tratti che CP_1 incidono negativamente sulla valutazione della capacità genitoriale in termini di assenza di responsabilità, di sensibilità e di assistenza affettiva nei confronti dei figli di cui non si è mai preso cura. Inoltre si osserva una grave carenza sulle capacità di riflessività che compromette la capacità di comprendere i bisogni evolutivi della figlia. L'uomo appare, infatti, più interessato a vedere ogni tanto la figlia come lui stesso dice “solo per un gelato”piuttosto che impegnarsi per garantirle le giuste opportunità di crescita e di sviluppo psichico e sociale. Assente risulta anche l'impegno del sostentamento economico che non è mai stato corrisposto, dimostrando un forte disinteresse e una mancanza di responsabilità rispetto ai propri doveri di padre. Deficitarie risultano, in particolare
,le capacità genitoriali relative alla dimensione “Protezione”, in quanto l'uomo, come si evince dalla sua stessa narrazione, non si rende conto, non solo della gravità di convivere con una donna tossicodipendente ma, addirittura, del rendersi disponibile ad acquistarle la droga, con soldi suoi che così facendo, tra l'altro, sottrae alla figlia. Dunque si tratta di comportamenti che potrebbero potenzialmente esporre la minore a rischi e pericoli per la sua integrità fisica e psichica. Anche dal confronto col servizio Sociale di competenza, emerge l'idea di inadeguatezza dell'uomo, non solo in termini di personalità ma anche del ruolo genitoriale che comunque lui stesso rifiuta, limitando la sua presenza solo a degli incontri sporadici, privi quindi di alcun tipo di responsabilità”.
Dal quadro probatorio sopra descritto, emerge la necessità ed opportunità di disporre, a modifica del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania all'esito del giudizio iscritto al n. 1.061/22,
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Persona_2 Parte_1 collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, in Avola, via San Gottardo n. 103, e conseguente ripristino della potestà genitoriale in capo alla stessa. Si conferma, invece, il decreto limitativo della potestà genitoriale con riferimento a , in quanto, alla luce delle analitiche Controparte_1 valutazioni effettuate dal competente personale sanitario, lo stesso non risulta, allo stato, in grado di ricoprire il ruolo genitoriale, che, tuttavia, potrà essere recuperato a seguito di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Ed invero, secondo costante giurisprudenza, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (cfr. Cass. civ., ord. n. 28244/2019).
Orbene, è stato compiutamente dimostrato che, allo stato, il comportamento paterno non può assicurare un corretto sviluppo psico-fisico della figlia minore. Di contro il giudizio sulla madre non solo appare sin da ora positiva ma in grado di evolvere ulteriormente in tale direttrice.
Ciò non di meno, il recupero del rapporto padre figlia non va ostacolato, ma anzi incoraggiato, attraverso le strutture e le modalità più confacenti alle esigenze della minore, atteso che va finanche garantito il diritto di visita del padre, che non può essere sacrificato in virtù di mere difficoltà burocratiche nell'organizzazione degli incontri protetti.
Per quanto concerne le questioni economiche, vanno confermate le disposizioni di cui all'ordinanza resa dal Presidente di Sezione all'esito dell'udienza di comparizione del 21.06.2016, atteso che non risultano comprovate sopravvenienze modificative dello stato reddituale delle parti.
Non va, infine, vagliata la richiesta di rigetto della domanda di addebito, in quanto nessuna domanda in tal senso risulta essere stata proposta dalla ricorrente.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in ragione dell'esito del giudizio e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe emarginato, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre Persona_2 [...]
, collocandola presso l'abitazione materna, in Avola, via San Gottardo n. 103; Parte_1
3. Dispone che il padre, , incontri la figlia presso i Servizi Sociali del Controparte_1
Comune di Avola, onerati di adoperarsi per organizzare gratuitamente i suddetti incontri con cadenza almeno settimanale;
4. Pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia;
6. Compensa per intero le spese del giudizio;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera d Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Siracusa in data
12.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Dott.ssa Veronica Milone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
I Sezione Civile
N. R.G. 5240/2015
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Giudice on. Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, V.le Santa Panagia n.ro
136/N, presso lo studio dell'Avv. Christian Planeta (C.F. ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. , ivi Controparte_1 C.F._3 residente in C.da Puzzi s/n, elettivamente domiciliato in Catania, Via Trieste n. 19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BROCCIO PIERFRANCESCO (C.F. ) e GRAZIELLA C.F._4
COCO (C.F. ), giuste procure in atti;
C.F._5
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: All'udienza del 03.05.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni, come in atti precisate.
Al P. M. è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato il 05.11.2015, Parte_1 esponeva: - di aver contratto matrimonio civile in data 12.01.2009 con , Controparte_1 trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Avola, al n. 1, parte I, serie A, optando per il regime della separazione dei beni, dalla cui unione è nata a [...], il [...] la figlia
- che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa del carattere autoritario, litigioso e Per_1 violento del , che aveva imposto alla famiglia di vivere in un'isolata casa di campagna del CP_1 comune di Avola;
- che il , dalla separazione di fatto, non aveva più provveduto al CP_1 mantenimento della moglie e della figlia minore, disinteressandosi in toto delle esigenze familiari;
- che, infine, lo stesso non era in grado di occuparsi della figlia minore, anche a causa di problemi con la giustizia.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché l'affidamento condiviso della figlia minore alla madre con collocamento presso la stessa nella abitazione Per_1 dei nonni materni, in Avola, via San Gottardo n. 103; regolamentarsi il diritto di visita del padre, autorizzandolo a portare con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, il sabato e la Per_1 domenica, dalle 15:00 alle 18:00.
Chiedeva infine di porre a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di CP_1
€ 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia ed € 150,00 quale contributo per il mantenimento della moglie.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 21.04.2016, il Presidente Dott.ssa Veronica Milone, sentita la ricorrente, preso atto dell'assenza del resistente, sebbene regolarmente citato, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, ritenendo tale regime più confacente agli interessi della minore, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, con conseguente collocamento presso la stessa;
disponeva, altresì, che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore una volta a settimana presso i Servizi Sociali del Comune di Avola, onerati di relazionare semestralmente sugli incontri;
disponeva, infine, che il versasse entro il CP_1 cinque di ogni mese alla ricorrente la somma di € 200,00 per il mantenimento della figlia, ponendo a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno le spese straordinarie relative alla minore;
nulla disponeva in ordine all'assegno di mantenimento della moglie.
Rimetteva, quindi, le parti innanzi al giudice istruttore per la trattazione della causa. Con memorie di costituzione del 27.09.2016, si costituiva in giudizio , il quale non si Controparte_1 opponeva alla dichiarazione di separazione personale dei coniugi, chiedendo:- l'affidamento della figlia al padre, in subordine alla madre riconoscendo in favore del padre il diritto di visita;
- disporsi l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in misura equitativa da parte di entrambi i coniugi, ivi comprese, nella misura del 50% le spese mediche straordinarie;
- rigettarsi la domanda di addebito, perché inammissibile;
rigettarsi la domanda di corresponsione di un assegno per il mantenimento della moglie, siccome lavoratrice;
La causa è stata istruita mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti,
l'interrogatorio formale della ricorrente e le prove testimoniali.
Quindi, all'udienza del 26.01.2023, a seguito dell'audizione della figlia le parti precisavano Per_1 le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza depositata il 19.05.2023, il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo, atteso che, nelle more, il Tribunale per i minorenni di Catania, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1061/2022 V.G., con decreto del 27.10.2022 aveva disposto, la limitazione della responsabilità genitoriale di e nei riguardi della figlia Controparte_1 Parte_1
e l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Avola. Persona_2
Con successivo provvedimento del 05.04.2023, il Tribunale per i Minorenni di Catania, avuta notizia della pendenza tra le stesse parti in causa del presente giudizio di separazione, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario di Siracusa, competente ex art. 38 disp. att. c.c.
Con la medesima ordinanza del 19.05.2023, il Collegio, ritenuto la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi tra la minore e i genitori, ai sensi dell'art. 78, co. 2, c.p.c., Persona_2 nominava curatore speciale della minore l'Avv. Gianluca Consoli, il quale con memoria del
21.06.2023 si costituiva in giudizio, nell'interesse della minore, chiedendo confermarsi il collocamento della minore in comunità protetta, con affidamento al S.S. del Comune di Avola, confermando la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, nonché la presa in carico della minore da parte della di Avola, per valutarne la condizione di benessere CP_2 psicofisico.
Chiedeva, inoltre, disporsi la presa in carico da parte del Controparte_3 territorialmente competente dei genitori della minore, al fine di valutarne le capacità genitoriali e, all'esito, in caso di valutazione positiva dei Servizi Specialistici attivati, disporre gli incontri della minore con il padre in appositi spazi neutri ed attraverso video-chiamate monitorate, al fine di ricostituire il rapporto padre-figlia.
L'istruttoria è dunque proseguita con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Specialistici attivati al fine di valutare quale fosse il miglior regime di affidamento e collocamento della figlia minore Per_
all'udienza del 30.05.2025, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di Legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche
La domanda principale è fondata e va accolta, non sussistendo i presupposti per la riconciliazione dei coniugi essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per quanto concerne il regime di affidamento e collocamento della figlia minore, dalla lettura delle molteplici relazioni trasmesse dai Servizi Sociali territorialmente competenti, dagli operatori della casa-comunità ove è stata collocata e dagli specialisti del servizio di N.P.I. che ha preso in Per_1 carico la minore, emerge come quest'ultima abbia compiuto un percorso di recupero del proprio benessere psico-fisico che può considerarsi soddisfacente.
Emerge chiaramente dall'ultima relazione del 22.10.2025, a firma della responsabile della casa- comunità “La casa del Sorriso” nonché dell'assistente sociale e della consulente psicologa, depositate in atti, che la minore ha compiuto un importante percorso di recupero scolastico e della socialità, nonché di riscoperta del proprio benessere psico-fisico. Nell'ultima relazione infatti si evidenziano ulteriori “progressi sia sul piano dell'acquisizione di competenze relazionali” .
Significando inoltre che : La stessa mantiene relazioni stabili e positive con i coetanei sia in ambito scolastico che comunitario. Partecipa con coinvolgimento alle attività educative proposte, mostrando senso di responsabilità e rispetto delle regole condivise” Si evidenzia un miglioramento scolastico con rendimento “complessivamente buono” ed ha “ mostrato impegno, interesse e partecipazione alle attività didattiche, raggiungendo gli obiettivi previsti dal programma scolastico” Nella parte finale della relazione viene, rappresentato quanto segue: “Permane tuttavia una sofferenza emotiva legata alla condizione di permanenza in comunità, che rappresenta per la minore un elemento di fragilità. E' pur emerso “il desiderio di fare rientro definitivamente presso
l'abitazione materna, evidenziando un forte bisogno di stabilità affettiva e di ricongiungimento con il proprio contesto di origine”.
Per quanto concerne la valutazione circa la capacità genitoriale delle odierne parti in causa, la relazione redatta in data 12.12.2023, e firma della Dott.ssa – Dirigente Psicologo Persona_4 presso Servizio di Psicologia dell' e della Dott.ssa – Direttore Controparte_4 Persona_5
Cont UOC Servizio Psicologia dell' di Siracusa, risulta esaustiva e utile ai fini della determinazione del regime di affidamento e collocamento più confacente alle esigenze della minore. La relazione atteggiamento collaborativo della madre “ tranquilla ed equilibrata” nonostante la situazione di disaggio vissuta. Emerge ancora dalla relazione come la ricorrente” appare consapevole del ruolo genitoriale e ha espletato tutte le funzioni in autonomia rispetto al suo rapporto con la figlia, costruendo un legame affettivo importante” essendo “capace di fornire sostegno emotivo e sensibile verso i bisogni dell'altro” E' anche emerso atteggiamento empatico . Si sottolinea come si sia fatta carico, nell'assenza di ogni forma di contribuzione da parte del marito di tutte le necessità economiche e si sia resa disponibile a fare incontrare la figlia con il padre ove la stessa avesse cambiato idea.
Infine la relazione evidenzia il sano rapporto intercorrente con la nonna materna costituente un valido sostegno emotivo oltre che per la nipote anche per la figlia.
Conseguentemente la valutazione dei servizi è conclusivamente e prognosticamene favorevole alla donna ed al ruolo materno svolto.
Di contro per quanto riguarda, invece, il resistente, le specialiste hanno rassegnato conclusioni negative affermando che “Da quanto clinicamente osservato ed approfondito tramite colloqui psicologici, è possibile concludere che nel Sig si riscontrano incapacità di conformarsi CP_1 alle norme sociali, critica e disprezzo verso le persone che occupano una posizione di autorità, anticonformismo rispetto ai valori e ai modelli sociali. Potrebbe essere presente una configurazione di tratti e comportamenti che suggerirebbero una predisposizione verso un disturbo
Paranoide di personalità, con ipersensibilità alle critiche e al rifiuto, una tendenza al maltrattamento e uso di processi proiettivo-interpretativi nell'attribuzione all'esterno della responsabilità per il disagio e la sofferenza personale. Sono presenti sospettosità, ostilità, risentimento, tendenza a mettere in discussione ogni cosa ed eccessiva rigidità delle opinioni e difficoltà a stabilire relazioni interpersonali. Nel , si evidenziano dunque tratti che CP_1 incidono negativamente sulla valutazione della capacità genitoriale in termini di assenza di responsabilità, di sensibilità e di assistenza affettiva nei confronti dei figli di cui non si è mai preso cura. Inoltre si osserva una grave carenza sulle capacità di riflessività che compromette la capacità di comprendere i bisogni evolutivi della figlia. L'uomo appare, infatti, più interessato a vedere ogni tanto la figlia come lui stesso dice “solo per un gelato”piuttosto che impegnarsi per garantirle le giuste opportunità di crescita e di sviluppo psichico e sociale. Assente risulta anche l'impegno del sostentamento economico che non è mai stato corrisposto, dimostrando un forte disinteresse e una mancanza di responsabilità rispetto ai propri doveri di padre. Deficitarie risultano, in particolare
,le capacità genitoriali relative alla dimensione “Protezione”, in quanto l'uomo, come si evince dalla sua stessa narrazione, non si rende conto, non solo della gravità di convivere con una donna tossicodipendente ma, addirittura, del rendersi disponibile ad acquistarle la droga, con soldi suoi che così facendo, tra l'altro, sottrae alla figlia. Dunque si tratta di comportamenti che potrebbero potenzialmente esporre la minore a rischi e pericoli per la sua integrità fisica e psichica. Anche dal confronto col servizio Sociale di competenza, emerge l'idea di inadeguatezza dell'uomo, non solo in termini di personalità ma anche del ruolo genitoriale che comunque lui stesso rifiuta, limitando la sua presenza solo a degli incontri sporadici, privi quindi di alcun tipo di responsabilità”.
Dal quadro probatorio sopra descritto, emerge la necessità ed opportunità di disporre, a modifica del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania all'esito del giudizio iscritto al n. 1.061/22,
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Persona_2 Parte_1 collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, in Avola, via San Gottardo n. 103, e conseguente ripristino della potestà genitoriale in capo alla stessa. Si conferma, invece, il decreto limitativo della potestà genitoriale con riferimento a , in quanto, alla luce delle analitiche Controparte_1 valutazioni effettuate dal competente personale sanitario, lo stesso non risulta, allo stato, in grado di ricoprire il ruolo genitoriale, che, tuttavia, potrà essere recuperato a seguito di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Ed invero, secondo costante giurisprudenza, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (cfr. Cass. civ., ord. n. 28244/2019).
Orbene, è stato compiutamente dimostrato che, allo stato, il comportamento paterno non può assicurare un corretto sviluppo psico-fisico della figlia minore. Di contro il giudizio sulla madre non solo appare sin da ora positiva ma in grado di evolvere ulteriormente in tale direttrice.
Ciò non di meno, il recupero del rapporto padre figlia non va ostacolato, ma anzi incoraggiato, attraverso le strutture e le modalità più confacenti alle esigenze della minore, atteso che va finanche garantito il diritto di visita del padre, che non può essere sacrificato in virtù di mere difficoltà burocratiche nell'organizzazione degli incontri protetti.
Per quanto concerne le questioni economiche, vanno confermate le disposizioni di cui all'ordinanza resa dal Presidente di Sezione all'esito dell'udienza di comparizione del 21.06.2016, atteso che non risultano comprovate sopravvenienze modificative dello stato reddituale delle parti.
Non va, infine, vagliata la richiesta di rigetto della domanda di addebito, in quanto nessuna domanda in tal senso risulta essere stata proposta dalla ricorrente.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in ragione dell'esito del giudizio e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe emarginato, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre Persona_2 [...]
, collocandola presso l'abitazione materna, in Avola, via San Gottardo n. 103; Parte_1
3. Dispone che il padre, , incontri la figlia presso i Servizi Sociali del Controparte_1
Comune di Avola, onerati di adoperarsi per organizzare gratuitamente i suddetti incontri con cadenza almeno settimanale;
4. Pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia;
6. Compensa per intero le spese del giudizio;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera d Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Siracusa in data
12.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli Dott.ssa Veronica Milone