Articolo 8 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 gennaio 1991
Art. 8. (Esonero dal servizio militare di leva e dai
richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale
o parziale) 1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria e', a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991
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