CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 486/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5557/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19209/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00066839 86 000 TASSA AUTO 2018
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente con ricorso depositato in data 7 luglio 2024, (notifica alle convenute del 17 giugno 2024) aveva impugnato la cartella esattoriale n. 02820240006683986000, notificata in data 20 aprile 2024, relativa a omesso pagamento della tassa automobilistica, annualità 2018, emessa dalla AdER per la somma di €. 231,84. La ricorrente aveva preliminarmente eccepito di non aver mai ricevuto la notifica dei relativi atti prodromici;
inoltre, deduceva la mancata notifica ai sensi dell'art. 163, primo comma, della L. n. 296/2006, quindi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo e che la relativa pretesa si era prescritta per il decorso del termine triennale previsto per detto tributo.
L'atto introduttivo del giudizio aveva concluso chiedendo di accogliere il ricorso e per l'effetto disporre la nullità della cartella di pagamento opposta e di condannare gli Enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si erano costituiti nel giudizio resistendo allo stesso sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia la Regione Campania, che produceva l'avviso di accertamento n. 834047738389 sul quale si era fondata la cartella e che era stato notificato al ricorrente il 15/9/2021, divenendo definitivo in quanto non impugnato;
entrambe le parti convenute avevano concluso chiedendo di rigettare la domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
La ricorrente aveva depositato memoria in data 20 novembre 2024 con la quale insisteva nelle già dedotte motivazione riferite nel ricorso e nelle successive memorie illustrative, in particolare insistendo in ordine alla omessa, irregolare, inesistente notifica dell'avviso di accertamento presupposto e alla mancata indicazione e individuazione della qualifica del consegnatario e per non essere stata la relata correttamente compilata dall'agente postale privato. Con la stessa memoria il difensore si dichiarava antistatario. Con la sentenza n. 19209/1/24 del 5 dicembre 2024, depositata il 23 dicembre 2024, così la decisione impugnata esponeva i motivi del rigetto dell'opposizione avvero la cartella esattoriale in narrativa: «La documentazione prodotta, infatti, dimostra che l'avviso di accertamento n. 834047738389, sul quale la cartella è fondata, è stato notificato alla
Società_1ricorrente, mediante raccomandata spedita da 3/9/2021 presso la sua (dichiarata) Indirizzo_1residenza di ed ivi ricevuta, come da avviso in atti, in data
15/9/2021, con la conseguenza che dev'essere, evidentemente, esclusa tanto la sussistenza del fatto (impeditivo) della mancata notifica dell'atto prodromico, quanto la maturazione, al momento della notifica della cartella impugnata (20/4/2024), della relativa prescrizione triennale. Rileva, sul punto, la Corte che: - la notifica diretta dell'atto impositivo,
e cioè senza il tramite dell'ufficiale notificatore, con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, può essere eseguita, come quella in esame, anche a mezzo di operatore postale privato (cfr., di recente, Cass. n. 18541 del 2024, in motiv., lì dove ha rilevato che, come affermato dalle SU n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata dalla legge n. Nominativo_1, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, può procedere alla notifica “fidefacente”, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 cit. e succ. modif., di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari, come, appunto, “la notifica dell'avviso di accertamento”, ritenendo, pertanto, valida la notifica di un atto impositivo,
Nominativo_1effettuata successivamente all'entrata in vigore della l. , a mezzo del “servizio di posta privata Società_1”; conf. Cass. n. 25521 del 2020; Cass. n. 19369 del 2021); - il perfezionamento di tale forma di notifica richiede, peraltro, esclusivamente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la conseguenza che, ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcun norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido, perché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. n. 15746 del 2012, in motiv.; Cass. n. 6395 del 2014, secondo cui, in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato
e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto); - l'atto, una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315 del 2014, per cui, “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati”, con la conseguenza che “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”); - infine, i principi dettati nella ben diversa materia della notifica a mezzo posta affermano che “… la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come
30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata
… solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso” (Cass. n. 8500 del 2005): ciò che, nella specie, non è avvenuto».
Le spese erano liquidate a favore di ciascuna parte convenuta nella misura di euro 100,00, oltre accessori di legge.
Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello con il quale ha sostanzialmente riproposto le medesime eccezioni già formulate con il ricorso e la memoria illustrativa e insistendo sul fatto che «qualora non sia possibile consegnare il plico direttamente nelle mani del destinatario, in base al disposto dell'art. 7 l. n. 890/1982, l'agente postale privato può anche consegnarlo ad altro soggetto indicato tassativamente dalla legge», fermo restando l'invio della seconda raccomandata, adempimento posto a garanzia del destinatario. L'atto di appello conclude per l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate e la Regione Campania non hanno resistito all'impugnazione e sono rimaste intimate stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso e chiarito va detto che l'appello è infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento in contestazione, posto che va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo, invero anche diffuso oltre che chiaro e esaustivo, con il quale è pervenuta ad una corretta conclusione, avendo i giudici di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, come detto, riproposte anche in appello. Pertanto, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa
Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni dei primi giudici, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
Dunque, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni del primo grado che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem, cioè facendo riferimento alle argomentazioni della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937).
La sentenza appellata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali, cosi come nessun dubbio può sussistere in ordine legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a
Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (ex multis, cfr. Cass. ordinanza n. 18541 dell'8 luglio 2024). Ma v'è di più.
Dirimente risulta il rilievo che già in primo grado controparte ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione in data 15/9/2021 dell'atto prodromico alla cartella esattoriale opposta e che la contribuente nell'atto introduttivo del giudizio aveva assunto di non aver ricevuto.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza della notifica dell'avviso prodromico – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992, ma si è limitata a depositare memorie integrative ex art. 32 del medesimo decreto in data 20 novembre 2024 per l'udienza del 5 dicembre 2024.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326). Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio. Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo la ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto presupposto a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, comprovata dai documenti che la Regione
Campania aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs.
546/92. Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello.
Nulla per le spese per non essersi le parti convenute costituite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per spese. Napoli, 13 gennaio 2026 Il Presidente relatore
AU de UC
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5557/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19209/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00066839 86 000 TASSA AUTO 2018
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente con ricorso depositato in data 7 luglio 2024, (notifica alle convenute del 17 giugno 2024) aveva impugnato la cartella esattoriale n. 02820240006683986000, notificata in data 20 aprile 2024, relativa a omesso pagamento della tassa automobilistica, annualità 2018, emessa dalla AdER per la somma di €. 231,84. La ricorrente aveva preliminarmente eccepito di non aver mai ricevuto la notifica dei relativi atti prodromici;
inoltre, deduceva la mancata notifica ai sensi dell'art. 163, primo comma, della L. n. 296/2006, quindi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo e che la relativa pretesa si era prescritta per il decorso del termine triennale previsto per detto tributo.
L'atto introduttivo del giudizio aveva concluso chiedendo di accogliere il ricorso e per l'effetto disporre la nullità della cartella di pagamento opposta e di condannare gli Enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si erano costituiti nel giudizio resistendo allo stesso sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia la Regione Campania, che produceva l'avviso di accertamento n. 834047738389 sul quale si era fondata la cartella e che era stato notificato al ricorrente il 15/9/2021, divenendo definitivo in quanto non impugnato;
entrambe le parti convenute avevano concluso chiedendo di rigettare la domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
La ricorrente aveva depositato memoria in data 20 novembre 2024 con la quale insisteva nelle già dedotte motivazione riferite nel ricorso e nelle successive memorie illustrative, in particolare insistendo in ordine alla omessa, irregolare, inesistente notifica dell'avviso di accertamento presupposto e alla mancata indicazione e individuazione della qualifica del consegnatario e per non essere stata la relata correttamente compilata dall'agente postale privato. Con la stessa memoria il difensore si dichiarava antistatario. Con la sentenza n. 19209/1/24 del 5 dicembre 2024, depositata il 23 dicembre 2024, così la decisione impugnata esponeva i motivi del rigetto dell'opposizione avvero la cartella esattoriale in narrativa: «La documentazione prodotta, infatti, dimostra che l'avviso di accertamento n. 834047738389, sul quale la cartella è fondata, è stato notificato alla
Società_1ricorrente, mediante raccomandata spedita da 3/9/2021 presso la sua (dichiarata) Indirizzo_1residenza di ed ivi ricevuta, come da avviso in atti, in data
15/9/2021, con la conseguenza che dev'essere, evidentemente, esclusa tanto la sussistenza del fatto (impeditivo) della mancata notifica dell'atto prodromico, quanto la maturazione, al momento della notifica della cartella impugnata (20/4/2024), della relativa prescrizione triennale. Rileva, sul punto, la Corte che: - la notifica diretta dell'atto impositivo,
e cioè senza il tramite dell'ufficiale notificatore, con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, può essere eseguita, come quella in esame, anche a mezzo di operatore postale privato (cfr., di recente, Cass. n. 18541 del 2024, in motiv., lì dove ha rilevato che, come affermato dalle SU n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata dalla legge n. Nominativo_1, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, può procedere alla notifica “fidefacente”, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 cit. e succ. modif., di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari, come, appunto, “la notifica dell'avviso di accertamento”, ritenendo, pertanto, valida la notifica di un atto impositivo,
Nominativo_1effettuata successivamente all'entrata in vigore della l. , a mezzo del “servizio di posta privata Società_1”; conf. Cass. n. 25521 del 2020; Cass. n. 19369 del 2021); - il perfezionamento di tale forma di notifica richiede, peraltro, esclusivamente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la conseguenza che, ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcun norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido, perché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. n. 15746 del 2012, in motiv.; Cass. n. 6395 del 2014, secondo cui, in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato
e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto); - l'atto, una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315 del 2014, per cui, “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati”, con la conseguenza che “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”); - infine, i principi dettati nella ben diversa materia della notifica a mezzo posta affermano che “… la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come
30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata
… solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso” (Cass. n. 8500 del 2005): ciò che, nella specie, non è avvenuto».
Le spese erano liquidate a favore di ciascuna parte convenuta nella misura di euro 100,00, oltre accessori di legge.
Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello con il quale ha sostanzialmente riproposto le medesime eccezioni già formulate con il ricorso e la memoria illustrativa e insistendo sul fatto che «qualora non sia possibile consegnare il plico direttamente nelle mani del destinatario, in base al disposto dell'art. 7 l. n. 890/1982, l'agente postale privato può anche consegnarlo ad altro soggetto indicato tassativamente dalla legge», fermo restando l'invio della seconda raccomandata, adempimento posto a garanzia del destinatario. L'atto di appello conclude per l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate e la Regione Campania non hanno resistito all'impugnazione e sono rimaste intimate stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso e chiarito va detto che l'appello è infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento in contestazione, posto che va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo, invero anche diffuso oltre che chiaro e esaustivo, con il quale è pervenuta ad una corretta conclusione, avendo i giudici di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, come detto, riproposte anche in appello. Pertanto, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa
Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni dei primi giudici, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
Dunque, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni del primo grado che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem, cioè facendo riferimento alle argomentazioni della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937).
La sentenza appellata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali, cosi come nessun dubbio può sussistere in ordine legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a
Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (ex multis, cfr. Cass. ordinanza n. 18541 dell'8 luglio 2024). Ma v'è di più.
Dirimente risulta il rilievo che già in primo grado controparte ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione in data 15/9/2021 dell'atto prodromico alla cartella esattoriale opposta e che la contribuente nell'atto introduttivo del giudizio aveva assunto di non aver ricevuto.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza della notifica dell'avviso prodromico – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992, ma si è limitata a depositare memorie integrative ex art. 32 del medesimo decreto in data 20 novembre 2024 per l'udienza del 5 dicembre 2024.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326). Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio. Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo la ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto presupposto a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, comprovata dai documenti che la Regione
Campania aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs.
546/92. Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello.
Nulla per le spese per non essersi le parti convenute costituite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per spese. Napoli, 13 gennaio 2026 Il Presidente relatore
AU de UC