Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
Decreto collegiale 21 aprile 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
Decreto collegiale 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Saporito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NC ZZ in Catanzaro, corso Giuseppe Mazzini 74;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura di Catanzaro in data 10.11.2021, e notificato in pari data, avente prot. uscita nr. -OMISSIS- del 10.11.2021, con il quale, il Prefetto di Catanzaro ha disposto il divieto di detenzione armi in capo al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IE SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte nel presente giudizio della legittimità del provvedimento notificato al ricorrente in data 10 novembre 2021, con il quale la Prefettura di Catanzaro ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. motivando tale decisione sul presupposto della “ frequentazione [da parte sua], rilevata a seguito di più controlli effettuati dalle varie Forze di Polizia, di soggetti gravati da pregiudizi e/o precedenti penali e/o di polizia ”, con conseguente incisione e compromissione del requisito della “ totale affidabilità ”.
2. – Il provvedimento prefettizio, secondo quanto dedotto in ricorso, sarebbe viziato, in estrema sintesi, da insufficiente motivazione e, soprattutto, si fonderebbe “ su un travisamento del concetto di frequentazione ”, posto che, per un verso, “ le frequentazioni dal 2011 al 2014 sono state già ritenute dal Questore - in seno al rinnovo del porto arma del 2014 - non ostative al maneggio delle armi ” e, per altro verso, atteso che “ la frequentazione del -OMISSIS- non sono frequentazioni così come intese dal R.d. 737/1931, in quanto il [ricorrente] si è trovato in compagnia di tali soggetti pregiudicati solo per esigenze lavorative ”, senza considerare che i predetti soggetti pregiudicati sono abitanti di un piccolo paese di circa 2.500 unità ”.
3. – Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’interno ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare (ordinanza della Sezione nr. -OMISSIS-), la controversia è stata introitata in decisione all’udienza pubblica straordinaria del 14/11/2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
5. – Il ricorso è infondato e va respinto.
6. – Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi - come concretato dalla giurisprudenza ripresa anche da questa Sezione (da ultimo, sentenze n. 948 del 14.6.2024 e n. 1036 del 27.6.2024), per quanto di rilevante in questa sede:
-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
7. – Quanto poi allo specifico tema della rilevanza dei controlli con soggetti controindicati, su cui si impernia l’odierno contenzioso, si osserva che “ Il potere di controllo esercitato dall'Autorità di P.S. in materia di armi, che si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi è interessato al rilascio o alla permanenza della licenza. Pertanto, il diniego di rinnovo del porto d'armi o il divieto di detenzione delle armi sono legittimi laddove motivati con la frequentazione di pregiudicati da parte del soggetto autorizzato ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29.4.2024, n. 701; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7.6.2016, n.2859).
7.1. – Nella fattispecie, dalla disamina della documentazione in atti emerge chiaramente, a carico del ricorrente, la sussistenza di molteplici controlli in compagnia di numerosi soggetti controindicati, che si concretizzano in un significativo arco temporale (coprendo il periodo dall’anno 2011 all’anno 2021) come pure in un contesto territoriale variegato (sia all’interno che al di fuori del territorio regionale, peraltro in pendenza del titolo concessorio di cui il ricorrente era titolare).
7.2. – Ancora, la maggior parte delle controindicazioni risultano adeguatamente contestualizzate sotto l’aspetto soggettivo, temporale e spaziale e consentono, in unità di sintesi, di ritenere che il ricorrente abbia l’attitudine ad accompagnarsi a soggetti controindicati e, alla luce della precitata giurisprudenza, rendono ragionevoli e immuni da mende le valutazioni rese dalla competente Questura.
8. – Né, da ultimo, quanto sinora osservato in ordine alla sussistenza dei presupposti motivazionali del provvedimento impugnato può essere revocato in dubbio dal rilievo che le “ frequentazioni dal 2011 al 2014 sono state già ritenute dal Questore - in seno al rinnovo del porto arma del 2014 - non ostative ” giacché, in disparte la considerazione che il giudizio di affidabilità compiuto dall’Autorità pubblica assume una connotazione globale e può essere oggetto di rimeditazione nel corso del tempo, nella specie risultano, a carico del ricorrente ulteriori controlli con soggetti controindicati successivi al 2014 (si v. il riscontro all’accesso agli atti – all. 2 al ricorso – nel quale si fa riferimento ai controlli del: 1) -OMISSIS-, in -OMISSIS- - Via-OMISSIS-, in cui l’interessato risulta identificato in compagnia di quattro persone, tutte gravate da pregiudizi e/o precedenti penali e/o di polizia; 2) -OMISSIS-, in -OMISSIS-, via-OMISSIS-, alle ore 14.00 circa, in cui l’interessato risulta identificato in compagnia di quattro soggetti con a carico pregiudizi e/o precedenti penali e/o di polizia; 3) -OMISSIS-, in -OMISSIS-, zona-OMISSIS-alle ore 11.00 circa, in cui l’interessato risulta identificato a bordo di veicolo in compagnia di due persone gravate da pregiudizi e/o precedenti penali e/o di polizia; 4) -OMISSIS-, in -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, alle ore 05.40 circa, in cui l’interessato risulta identificato a bordo di veicolo in compagnia di persona gravata da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia).
9 – Di qui la reiezione del ricorso, siccome infondato.
10. – Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione dei profili di specificità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE SO, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Elena AR, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.