Art. 15.
I documenti probatori esibiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 saranno sottoposti alla Commissione prevista dall' art. 9 del decreto-legge 8 maggio 1946, numero 428 , la quale esprimera' il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova fornita.
Sono altresi' rimesse alla Commissione predetta:
le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro o riprodurre la documentazione medesima;
le domande gia' presentate dai beneficiari dei reintegri e che non siano corredate da taluni dei documenti previsti dalle norme regolamentari gia' stabilite per la liquidazione ed il pagamento dei reintegri medesimi.
I documenti probatori esibiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 saranno sottoposti alla Commissione prevista dall' art. 9 del decreto-legge 8 maggio 1946, numero 428 , la quale esprimera' il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova fornita.
Sono altresi' rimesse alla Commissione predetta:
le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro o riprodurre la documentazione medesima;
le domande gia' presentate dai beneficiari dei reintegri e che non siano corredate da taluni dei documenti previsti dalle norme regolamentari gia' stabilite per la liquidazione ed il pagamento dei reintegri medesimi.