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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 902/23 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Parrilli ed elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico
Chelini n. 9, per procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Tiziana De
Angelis e Francesco De Benedetti che la difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Roma presso il di loro studio di Via Paisiello n. 49;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza cartolare del 31 maggio 2024
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
, premettendo di essere subentrata nei rapporti Parte_1 contrattuali della propria madre, sig.ra dopo il decesso di Parte_2 quest'ultima, e più nello specifico nel contratto di risparmio edilizio n.
32230971 (01/51) sottoscritto in data 23.7.2003 dalla de cuius con l'odierna Contr convenuta (d'ora in avanti ) per l'importo di € Controparte_2
110.000,00 e al contratto di mutuo fondiario collegato recante medesima numerazione e importo, sottoscritto in data 25.07.2003, agiva in giudizio per chiedere l'accertamento della nullità dei summenzionati negozi. Lamentava, più nel dettaglio, l'indeterminatezza sotto il profilo della durata, la mancanza di traditio del mutuo fondiario collegato, la carenza di causa del collegamento negoziale, la omessa indicazione del TAEG con violazione dell'obbligo di trasparenza, criticità tutte da porre in correlazione, a dire dell'attrice, con la natura atipica del contratto dai quali faceva derivare l'illiceità dello stesso, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza, e per i quali avanzava domanda restitutoria nei confronti del convenuto istituto per euro 94.800,00.
Chiedeva in via istruttoria l'ammissione di una CTU contabile.
Resisteva in giudizio la contestando l'avversa ricostruzione ed instando CP_3 per il rigetto della domanda che corredava da copiosa giurisprudenza che aveva analizzato il contratto commercializzato, ritenendolo lecito, meritevole e trasparente.
Si opponeva alla CTU richiesta per la genericità delle doglianze promosse e per la stessa carenza di interesse ad agire dell'attrice.
Alla prima udienza tenutasi in data 12.5.2023 questo giudice aveva invitato parte attrice “… tenuto conto della copiosa giurisprudenza che ha investito la materia sulla tipologia di mutuo in esame e anche alla luce della natura giuridica delle eccezioni formulate... “a ricercare una soluzione transattiva del contenzioso, rimasta infruttuosa.
Con successiva ordinanza del 15.12.2023 veniva rigettata la richiesta di CTU e sulle allegazioni documentali delle parti, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione
****
La domanda è infondata e va rigettata.
Oggetto del contenzioso è il contratto di risparmio edilizio e successivo mutuo di assegnazione per la somma complessiva di euro 110.000,00 con il quale si è concordato un iniziale piano di accumulo idoneo a costituire la provvista utile all'acquisto di un immobile, impianto contrattuale contestato da parte attrice che ne lamentava la illiceità genetica, l'immeritevolezza delle clausole necessarie al suo funzionamento, la indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o per lo squilibrio contrattuale dei tassi, ovvero un tasso di interesse attivo, pattuito nel contratto di risparmio edilizio, e uno passivo applicato al contratto di mutuo immediato non coincidenti.
2 Nessuna delle contestazioni avanzate a sostegno della tesi dell'incertezza della posizione giuridica del contraente e della immeritevolezza dello schema negoziale può, però, alla luce della giurisprudenza che si è affermata in materia, trovare accoglimento.
Non è revocabile in dubbio che lo scopo, chiaro, del negozio è fornire – attraverso un piano di accumulo - una provvista economica al contraente per l'acquisto di un immobile, con opzione alla concessione del mutuo condizionato al completamento del piano di accumulo.
Lo schema- le cui clausole contrattuali come risultanti dagli atti e dalle condizioni generali sono tutt'altro che incomprensibili - è assolutamente meritevole di tutela giuridica.
Sul punto la S.C. di Cassazione, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 611 del 23.2.2022 ha enunciato il seguente principio di diritto: “il giudizio di
“immeritevolezza” di cui all'art. 1322 c.c secondo comma va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza né alla sua aleatorietà”
La meritevolezza, continuano gli in funzione nomofilattica, “è un Parte_3 giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta …”
Le condizioni contrattuali, nella fattispecie in esame, sono chiare, così come chiaro è il funzionamento del mutuo, peraltro perfettamente descritto dalla stessa attrice nell'atto di citazione.
Nella peculiare fattispecie si riscontrano due fasi distinte ma funzionalmente collegate, caratterizzate l'una dal deposito, con versamenti rateali, di un capitale predeterminato presso l'istituto di credito, l'altra dall'erogazione da parte dell'istituto di una somma a titolo di mutuo fondiario. Nella prima fase, cd. di accumulo, il cliente si impegna ad effettuare per un periodo di tempo pattuito in contratto dei versamenti rateali, finalizzati ad accumulare risparmio per l'acquisto di un immobile, i quali vengono remunerati ad un interesse prefissato. Nella seconda fase, cd. di assegnazione, al raggiungimento di un determinato ammontare di risparmio accumulato, l'istituto di credito mette a disposizione del cliente una somma erogata a titolo di mutuo (cd. mutuo di assegnazione), per un importo pari alla differenza tra la somma pattuita al momento della sottoscrizione del contratto edilizio e la somma accumulata dal cliente nella fase cd. di accumulo. In tal modo, il cliente si assicura l'erogazione
3 della somma a titolo di mutuo ad un tasso fisso predeterminato al momento della stipulazione del contratto edilizio. Il collegamento negoziale tra le due fasi
è tale che all'esito dell'accumulo necessario per ottenere l'assegnazione si darà luogo all'erogazione del mutuo definitivo.
A norma della già citata sentenza, poi, “ …le parti di un contratto nell'esercizio del loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze che incidano o possano incidere sull'equilibrio delle prestazioni ed assumerne, reciprocamente, il rischio modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo, per tale aspetto aleatorio con l'effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali sopravvenienze, l'applicabilità dei meccanismi riequilibratorii previsti nell'ordinaria disciplina del contratto. “
Il contratto in esame è allora meritevole di tutela e non è aleatorio, circostanza, questa, peraltro, non idonea a renderlo immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., come chiarito dalla Corte di cassazione.
Né il contratto di risparmio edilizio in esame appare illecito sotto il profilo della violazione delle regole della trasparenza o del dovere di informativa riguardo all'oggetto del contratto, alla durata e agli interessi, dovere quest'ultimo, giova rilevare, che è in capo al contraente stesso al momento della stipula o precedentemente ad essa, senza che possa rilevare in questa sede una asserita
“abusiva condotta” solo genericamente lamentata ma in nessun modo provata.
Come affermato dalla Suprema Corte in funzione di nomofiliachia nella illuminante sentenza richiamata laddove precisa: “… l'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici.” E impone al giudice di intervenire sul contratto solo in “… casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale. “
Tanto basta per affermare la astratta meritevolezza dello schema negoziale prescelto e per affermare, nel caso in esame, che non è ad un giudizio sulla convenienza o meno di un contratto che questo giudice è chiamato, specie quando, sotto il profilo probatorio, l'attrice non ha in alcun modo provato alcuna condotta illecita né alcun danno.
Per tali motivi, alla luce delle prospettazioni e allegazioni attoree, del resto, la
CTU richiesta dall'attrice non è stata ammessa, atteso che tale strumento
4 processuale non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto allegato a sostegno della propria domanda, o per supplire ad eventuali sue deficienze probatorie, dando luogo ad indagini meramente esplorative di fatti non provati da parte del soggetto onerato della prova (cfr.
Cass., sez. III, n. 3191 del 14.02.2006) o per rimettere al Professionista
l'accertamento della natura giuridica del contratto o la risoluzione di questioni di puro diritto, temi di indagine al medesimo preclusi dalla natura squisitamente tecnica delle soluzioni che con detto strumento si vogliono sussumere nel processo.
La complessa operazione negoziale in esame è poi documentata dalla stessa parte attrice, che ha allegato il contratto di risparmio edilizio, il mutuo fondiario, il mutuo di assegnazione e l'atto di consenso all'iscrizione ipotecaria nel quale vengono riportate tutte le condizioni contrattuali, ivi comprese quelle relative alla durata, ai tassi di interesse, nonché al TAEG, atti che sia dal punto di vista contenutistico che sul piano cronologico, escludono la supposta inconsapevolezza che l'attrice - coobbligata e quindi parte dell'accordo- , indica a base della declaratoria di invalidità del mutuo sottoscritto.
Per quanto riguarda l'asserita nullità della clausola di determinazione del tasso, per indicazione di un TAEG difforme rispetto a quello effettivamente applicato, occorre chiarire, innanzitutto, che il TAEG (tasso annuo effettivo globale) non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia.
Di conseguenza, la difformità tra il TAEG indicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Dunque, il discostamento del TAEG effettivo da quello contrattualmente stabilito non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB, e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
5 Il rigetto delle domande volte a far valere la nullità del contratto, per le ragioni sopra dette, implica, altresì, il rigetto delle domande restitutorie formulate da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in merito al contratto di Parte_1 risparmio edilizio n. 32230971 (01/51) del 23.7.2003;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre spese Controparte_1 generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 902/23 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Parrilli ed elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico
Chelini n. 9, per procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Tiziana De
Angelis e Francesco De Benedetti che la difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Roma presso il di loro studio di Via Paisiello n. 49;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza cartolare del 31 maggio 2024
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
, premettendo di essere subentrata nei rapporti Parte_1 contrattuali della propria madre, sig.ra dopo il decesso di Parte_2 quest'ultima, e più nello specifico nel contratto di risparmio edilizio n.
32230971 (01/51) sottoscritto in data 23.7.2003 dalla de cuius con l'odierna Contr convenuta (d'ora in avanti ) per l'importo di € Controparte_2
110.000,00 e al contratto di mutuo fondiario collegato recante medesima numerazione e importo, sottoscritto in data 25.07.2003, agiva in giudizio per chiedere l'accertamento della nullità dei summenzionati negozi. Lamentava, più nel dettaglio, l'indeterminatezza sotto il profilo della durata, la mancanza di traditio del mutuo fondiario collegato, la carenza di causa del collegamento negoziale, la omessa indicazione del TAEG con violazione dell'obbligo di trasparenza, criticità tutte da porre in correlazione, a dire dell'attrice, con la natura atipica del contratto dai quali faceva derivare l'illiceità dello stesso, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza, e per i quali avanzava domanda restitutoria nei confronti del convenuto istituto per euro 94.800,00.
Chiedeva in via istruttoria l'ammissione di una CTU contabile.
Resisteva in giudizio la contestando l'avversa ricostruzione ed instando CP_3 per il rigetto della domanda che corredava da copiosa giurisprudenza che aveva analizzato il contratto commercializzato, ritenendolo lecito, meritevole e trasparente.
Si opponeva alla CTU richiesta per la genericità delle doglianze promosse e per la stessa carenza di interesse ad agire dell'attrice.
Alla prima udienza tenutasi in data 12.5.2023 questo giudice aveva invitato parte attrice “… tenuto conto della copiosa giurisprudenza che ha investito la materia sulla tipologia di mutuo in esame e anche alla luce della natura giuridica delle eccezioni formulate... “a ricercare una soluzione transattiva del contenzioso, rimasta infruttuosa.
Con successiva ordinanza del 15.12.2023 veniva rigettata la richiesta di CTU e sulle allegazioni documentali delle parti, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione
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La domanda è infondata e va rigettata.
Oggetto del contenzioso è il contratto di risparmio edilizio e successivo mutuo di assegnazione per la somma complessiva di euro 110.000,00 con il quale si è concordato un iniziale piano di accumulo idoneo a costituire la provvista utile all'acquisto di un immobile, impianto contrattuale contestato da parte attrice che ne lamentava la illiceità genetica, l'immeritevolezza delle clausole necessarie al suo funzionamento, la indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o per lo squilibrio contrattuale dei tassi, ovvero un tasso di interesse attivo, pattuito nel contratto di risparmio edilizio, e uno passivo applicato al contratto di mutuo immediato non coincidenti.
2 Nessuna delle contestazioni avanzate a sostegno della tesi dell'incertezza della posizione giuridica del contraente e della immeritevolezza dello schema negoziale può, però, alla luce della giurisprudenza che si è affermata in materia, trovare accoglimento.
Non è revocabile in dubbio che lo scopo, chiaro, del negozio è fornire – attraverso un piano di accumulo - una provvista economica al contraente per l'acquisto di un immobile, con opzione alla concessione del mutuo condizionato al completamento del piano di accumulo.
Lo schema- le cui clausole contrattuali come risultanti dagli atti e dalle condizioni generali sono tutt'altro che incomprensibili - è assolutamente meritevole di tutela giuridica.
Sul punto la S.C. di Cassazione, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 611 del 23.2.2022 ha enunciato il seguente principio di diritto: “il giudizio di
“immeritevolezza” di cui all'art. 1322 c.c secondo comma va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza né alla sua aleatorietà”
La meritevolezza, continuano gli in funzione nomofilattica, “è un Parte_3 giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta …”
Le condizioni contrattuali, nella fattispecie in esame, sono chiare, così come chiaro è il funzionamento del mutuo, peraltro perfettamente descritto dalla stessa attrice nell'atto di citazione.
Nella peculiare fattispecie si riscontrano due fasi distinte ma funzionalmente collegate, caratterizzate l'una dal deposito, con versamenti rateali, di un capitale predeterminato presso l'istituto di credito, l'altra dall'erogazione da parte dell'istituto di una somma a titolo di mutuo fondiario. Nella prima fase, cd. di accumulo, il cliente si impegna ad effettuare per un periodo di tempo pattuito in contratto dei versamenti rateali, finalizzati ad accumulare risparmio per l'acquisto di un immobile, i quali vengono remunerati ad un interesse prefissato. Nella seconda fase, cd. di assegnazione, al raggiungimento di un determinato ammontare di risparmio accumulato, l'istituto di credito mette a disposizione del cliente una somma erogata a titolo di mutuo (cd. mutuo di assegnazione), per un importo pari alla differenza tra la somma pattuita al momento della sottoscrizione del contratto edilizio e la somma accumulata dal cliente nella fase cd. di accumulo. In tal modo, il cliente si assicura l'erogazione
3 della somma a titolo di mutuo ad un tasso fisso predeterminato al momento della stipulazione del contratto edilizio. Il collegamento negoziale tra le due fasi
è tale che all'esito dell'accumulo necessario per ottenere l'assegnazione si darà luogo all'erogazione del mutuo definitivo.
A norma della già citata sentenza, poi, “ …le parti di un contratto nell'esercizio del loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze che incidano o possano incidere sull'equilibrio delle prestazioni ed assumerne, reciprocamente, il rischio modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo, per tale aspetto aleatorio con l'effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali sopravvenienze, l'applicabilità dei meccanismi riequilibratorii previsti nell'ordinaria disciplina del contratto. “
Il contratto in esame è allora meritevole di tutela e non è aleatorio, circostanza, questa, peraltro, non idonea a renderlo immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., come chiarito dalla Corte di cassazione.
Né il contratto di risparmio edilizio in esame appare illecito sotto il profilo della violazione delle regole della trasparenza o del dovere di informativa riguardo all'oggetto del contratto, alla durata e agli interessi, dovere quest'ultimo, giova rilevare, che è in capo al contraente stesso al momento della stipula o precedentemente ad essa, senza che possa rilevare in questa sede una asserita
“abusiva condotta” solo genericamente lamentata ma in nessun modo provata.
Come affermato dalla Suprema Corte in funzione di nomofiliachia nella illuminante sentenza richiamata laddove precisa: “… l'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici.” E impone al giudice di intervenire sul contratto solo in “… casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale. “
Tanto basta per affermare la astratta meritevolezza dello schema negoziale prescelto e per affermare, nel caso in esame, che non è ad un giudizio sulla convenienza o meno di un contratto che questo giudice è chiamato, specie quando, sotto il profilo probatorio, l'attrice non ha in alcun modo provato alcuna condotta illecita né alcun danno.
Per tali motivi, alla luce delle prospettazioni e allegazioni attoree, del resto, la
CTU richiesta dall'attrice non è stata ammessa, atteso che tale strumento
4 processuale non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto allegato a sostegno della propria domanda, o per supplire ad eventuali sue deficienze probatorie, dando luogo ad indagini meramente esplorative di fatti non provati da parte del soggetto onerato della prova (cfr.
Cass., sez. III, n. 3191 del 14.02.2006) o per rimettere al Professionista
l'accertamento della natura giuridica del contratto o la risoluzione di questioni di puro diritto, temi di indagine al medesimo preclusi dalla natura squisitamente tecnica delle soluzioni che con detto strumento si vogliono sussumere nel processo.
La complessa operazione negoziale in esame è poi documentata dalla stessa parte attrice, che ha allegato il contratto di risparmio edilizio, il mutuo fondiario, il mutuo di assegnazione e l'atto di consenso all'iscrizione ipotecaria nel quale vengono riportate tutte le condizioni contrattuali, ivi comprese quelle relative alla durata, ai tassi di interesse, nonché al TAEG, atti che sia dal punto di vista contenutistico che sul piano cronologico, escludono la supposta inconsapevolezza che l'attrice - coobbligata e quindi parte dell'accordo- , indica a base della declaratoria di invalidità del mutuo sottoscritto.
Per quanto riguarda l'asserita nullità della clausola di determinazione del tasso, per indicazione di un TAEG difforme rispetto a quello effettivamente applicato, occorre chiarire, innanzitutto, che il TAEG (tasso annuo effettivo globale) non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia.
Di conseguenza, la difformità tra il TAEG indicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Dunque, il discostamento del TAEG effettivo da quello contrattualmente stabilito non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB, e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
5 Il rigetto delle domande volte a far valere la nullità del contratto, per le ragioni sopra dette, implica, altresì, il rigetto delle domande restitutorie formulate da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in merito al contratto di Parte_1 risparmio edilizio n. 32230971 (01/51) del 23.7.2003;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre spese Controparte_1 generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
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