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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
AR ADELE, OR
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1423/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1049082024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1049082024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1049082024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, il Ricorrente_1 – impegnato nella propria professione sanitaria a supporto di quella della moglie Nominativo_1, chirurgo specializzato in chirurgia estetica - ha impugnato l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2018 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale II di Milano a seguito dell'individuazione di redditi per complessivi € 139.150,00, derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'art. 67 comma 1 lett i) TUIR, fiscalmente non dichiarati.
Tali proventi erano stati evidenziati dalla Guardia di Finanza di Milano (a ciò autorizzata dalla locale Procura della Repubblica) nell'ambito di un'indagine penale correlata all'imputazione del Ricorrente_1 – in concorso con la moglie – del reato di truffa ai danni di tale Nominativo_2, cui aveva fatto seguito la sentenza di condanna n. 4740/23 emessa dal Tribunale di Milano, confermata in grado di appello.
Le risultanze dell'operato della G.d.F. erano fatte proprie dall'Ufficio, che procedeva all'emissione di plurimi avvisi di accertamento nei confronti della Nominativo_1 e del Ricorrente_1 - per gli anni d'imposta dal 2013 fino al 2018 in questione - i quali hanno formato tutti oggetto di impugnazioni tutt'ora pendenti dinanzi autorità giudiziarie di diverso grado.
Le contestazioni mosse dal Ricorrente_1 con l'odierno ricorso si incentrano sulla natura dei redditi come sopra accertati dalla DP II di Milano - i quali, secondo il ricorrente, erano nella loro totalità riconducibili a prezzo della vendita di orologi da collezione, cui egli si era determinato in ragione della contrazione dei propri introiti dovuti alla vicenda penale che lo aveva coinvolto - nonché sulla relativa irrilevanza dal punto di vista fiscale, posto che conseguivano ad attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsivoglia organizzazione produttiva, e quindi in nessun modo rapportabile ad un'attività commerciale.
Per tutte tali ragioni il Ricorrente_1 instava pertanto per il conclusivo annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Si costituiva nel giudizio così radicato l'Agenzia convenuta depositando atto di articolate controdeduzioni con cui eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze, confermando la correttezza del proprio operato;
l'Ufficio concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Indi, respinta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, all'udienza del 15-10-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come il proposto ricorso non possa trovare accoglimento.
Deve invero rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni mosse dal Ricorrente_1, le cui allegazioni appaiono conclusivamente inidonee a contrastare l'accertamento a suo carico eseguito dalla DP II. Quest'ultimo scaturisce dall'imputazione a redditi del ricorrente della complessiva somma di € 139.500,00 pari al corrispettivo di 8 cessioni di orologi a terzi fra cui società operatrici nel settore, effettuate dal Ricorrente_1 nell'arco di circa nove mesi, dal 23-3-2018 al 27-12-2018.
Atteso che di tali proventi è incontestata la provenienza dalle vendite predette - cui il ricorrente, secondo quanto da egli sostenuto in giudizio, si sarebbe trovata costretto a seguito della diminuzione di entrate conseguita alla vicenda penale che l'aveva visto coinvolto insieme alla moglie – si osserva come sia controversa solo la relativa natura di redditi imponibili (accertata dall'Ufficio in forza dell'art. 67 comma 1 lett i) TUIR), avendone il Ricorrente_1 eccepito in contrario l'irrilevanza dal punto di vista fiscale, per conseguire ad un'attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsiasi supporto di carattere organizzativo.
Militano tuttavia, a contrasto delle deduzioni del contribuente, lo stesso numero e la frequenza delle transazioni in esame, la cui reRibadito pertanto l'avviso impugnato anche quanto all'IVA accertata come dovuta, si osserva infine b) quanto ai proventi per complessivi € 341.200,00 quel che segue.
L'importo in questione è costituito – quanto ad € 175.000,00 - dal prezzo di vendita dell'orologio Rolex acquistato dal Nominativo_3 di cui alla scrittura privata da questi sottoscritta, e quanto al residuo di € 166.200,00 dal corrispettivo di 13 cessioni di orologi e gioielli a terzi fra cui società operatrici nel settore, effettuate dalla
Nominativo_1 nell'arco di meno di tre mesi, dal 19-9-2018 all'11-12-2018.
Atteso che di tali proventi è incontestata la provenienza dalle vendite predette - cui la ricorrente, secondo quanto da essa sostenuto in giudizio, si sarebbe trovata costretta a seguito della diminuzione di entrate conseguita alla vicenda penale che l'aveva coinvolta – si osserva come sia controversa solo la relativa natura di redditi imponibili (accertata dall'Ufficio in forza dell'art. 67 comma 1 lett i) TUIR), avendone la Nominativo_1 eccepito in contrario l'irrilevanza dal punto di vista fiscale, per scaturire da un'attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsiasi supporto di carattere organizzativo.
Militano tuttavia, a contrasto delle deduzioni della contribuente, lo stesso numero e la frequenza delle transazioni in esame, la cui reiterazione in un arco temporale oggettivamente limitato imponeva peraltro la specifica prova della relativa riconducibilità ad esigenze economiche particolarmente pressanti, tanto da necessitare - pur nell'ambito della contrazione degli introiti professionali lamentata – una rilevante quantità di cessioni siffatta.
Nessuna prova ha però in proposito fornito la Nominativo_1 la quale – omettendo di allegare, anche in relazione ai beni oggetto delle vendite di specie, qualsivoglia elemento di riscontro circa il prezzo di acquisto da parte sua - non ha offerto alcun utile elemento per poter formulare valutazioni neppure circa la pretesa qualificazione di “svendita” in proposito sostenuta. Ne consegue la fondatezza del rilievo di imponibilità dei proventi conseguiti dalle transazioni di specie, da qualificarsi pertanto come redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett i) TUIR.
Alla luce di tutto quanto precede, l'accertamento eseguito dell'Ufficio deve conclusivamente confermarsi in questa sede, con susseguente rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della riserva, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 6.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
AR ADELE, OR
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1423/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1049082024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1049082024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F1049082024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, il Ricorrente_1 – impegnato nella propria professione sanitaria a supporto di quella della moglie Nominativo_1, chirurgo specializzato in chirurgia estetica - ha impugnato l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2018 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale II di Milano a seguito dell'individuazione di redditi per complessivi € 139.150,00, derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'art. 67 comma 1 lett i) TUIR, fiscalmente non dichiarati.
Tali proventi erano stati evidenziati dalla Guardia di Finanza di Milano (a ciò autorizzata dalla locale Procura della Repubblica) nell'ambito di un'indagine penale correlata all'imputazione del Ricorrente_1 – in concorso con la moglie – del reato di truffa ai danni di tale Nominativo_2, cui aveva fatto seguito la sentenza di condanna n. 4740/23 emessa dal Tribunale di Milano, confermata in grado di appello.
Le risultanze dell'operato della G.d.F. erano fatte proprie dall'Ufficio, che procedeva all'emissione di plurimi avvisi di accertamento nei confronti della Nominativo_1 e del Ricorrente_1 - per gli anni d'imposta dal 2013 fino al 2018 in questione - i quali hanno formato tutti oggetto di impugnazioni tutt'ora pendenti dinanzi autorità giudiziarie di diverso grado.
Le contestazioni mosse dal Ricorrente_1 con l'odierno ricorso si incentrano sulla natura dei redditi come sopra accertati dalla DP II di Milano - i quali, secondo il ricorrente, erano nella loro totalità riconducibili a prezzo della vendita di orologi da collezione, cui egli si era determinato in ragione della contrazione dei propri introiti dovuti alla vicenda penale che lo aveva coinvolto - nonché sulla relativa irrilevanza dal punto di vista fiscale, posto che conseguivano ad attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsivoglia organizzazione produttiva, e quindi in nessun modo rapportabile ad un'attività commerciale.
Per tutte tali ragioni il Ricorrente_1 instava pertanto per il conclusivo annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Si costituiva nel giudizio così radicato l'Agenzia convenuta depositando atto di articolate controdeduzioni con cui eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze, confermando la correttezza del proprio operato;
l'Ufficio concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Indi, respinta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, all'udienza del 15-10-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come il proposto ricorso non possa trovare accoglimento.
Deve invero rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni mosse dal Ricorrente_1, le cui allegazioni appaiono conclusivamente inidonee a contrastare l'accertamento a suo carico eseguito dalla DP II. Quest'ultimo scaturisce dall'imputazione a redditi del ricorrente della complessiva somma di € 139.500,00 pari al corrispettivo di 8 cessioni di orologi a terzi fra cui società operatrici nel settore, effettuate dal Ricorrente_1 nell'arco di circa nove mesi, dal 23-3-2018 al 27-12-2018.
Atteso che di tali proventi è incontestata la provenienza dalle vendite predette - cui il ricorrente, secondo quanto da egli sostenuto in giudizio, si sarebbe trovata costretto a seguito della diminuzione di entrate conseguita alla vicenda penale che l'aveva visto coinvolto insieme alla moglie – si osserva come sia controversa solo la relativa natura di redditi imponibili (accertata dall'Ufficio in forza dell'art. 67 comma 1 lett i) TUIR), avendone il Ricorrente_1 eccepito in contrario l'irrilevanza dal punto di vista fiscale, per conseguire ad un'attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsiasi supporto di carattere organizzativo.
Militano tuttavia, a contrasto delle deduzioni del contribuente, lo stesso numero e la frequenza delle transazioni in esame, la cui reRibadito pertanto l'avviso impugnato anche quanto all'IVA accertata come dovuta, si osserva infine b) quanto ai proventi per complessivi € 341.200,00 quel che segue.
L'importo in questione è costituito – quanto ad € 175.000,00 - dal prezzo di vendita dell'orologio Rolex acquistato dal Nominativo_3 di cui alla scrittura privata da questi sottoscritta, e quanto al residuo di € 166.200,00 dal corrispettivo di 13 cessioni di orologi e gioielli a terzi fra cui società operatrici nel settore, effettuate dalla
Nominativo_1 nell'arco di meno di tre mesi, dal 19-9-2018 all'11-12-2018.
Atteso che di tali proventi è incontestata la provenienza dalle vendite predette - cui la ricorrente, secondo quanto da essa sostenuto in giudizio, si sarebbe trovata costretta a seguito della diminuzione di entrate conseguita alla vicenda penale che l'aveva coinvolta – si osserva come sia controversa solo la relativa natura di redditi imponibili (accertata dall'Ufficio in forza dell'art. 67 comma 1 lett i) TUIR), avendone la Nominativo_1 eccepito in contrario l'irrilevanza dal punto di vista fiscale, per scaturire da un'attività del tutto occasionale, priva del requisito dell'abitualità oltre che di qualsiasi supporto di carattere organizzativo.
Militano tuttavia, a contrasto delle deduzioni della contribuente, lo stesso numero e la frequenza delle transazioni in esame, la cui reiterazione in un arco temporale oggettivamente limitato imponeva peraltro la specifica prova della relativa riconducibilità ad esigenze economiche particolarmente pressanti, tanto da necessitare - pur nell'ambito della contrazione degli introiti professionali lamentata – una rilevante quantità di cessioni siffatta.
Nessuna prova ha però in proposito fornito la Nominativo_1 la quale – omettendo di allegare, anche in relazione ai beni oggetto delle vendite di specie, qualsivoglia elemento di riscontro circa il prezzo di acquisto da parte sua - non ha offerto alcun utile elemento per poter formulare valutazioni neppure circa la pretesa qualificazione di “svendita” in proposito sostenuta. Ne consegue la fondatezza del rilievo di imponibilità dei proventi conseguiti dalle transazioni di specie, da qualificarsi pertanto come redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett i) TUIR.
Alla luce di tutto quanto precede, l'accertamento eseguito dell'Ufficio deve conclusivamente confermarsi in questa sede, con susseguente rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della riserva, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 6.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio