Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10419
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Sentenza 18 luglio 2002

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Con riguardo a contratto di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore può esercitare l'azione del rilascio, alle scadenze fissate per i rapporti soggetti o non soggetti a proroga nella previgente legislazione, rispettivamente, dagli artt. 67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione e senza essere sottoposto alla disciplina della rinnovazione o del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge citata, tenuto conto che tali norme, dettate per i contratti sorti nella vigenza della nuova disciplina, non sono applicabili nella regolamentazione transitoria delle locazioni in corso, in difetto di espresso richiamo; ne deriva che il suddetto rilascio resta regolato dal principio generale dell'art. 1596, primo comma, cod. civ., sulla fine della locazione a tempo determinato per lo spirare del termine e non richiede, pertanto, nemmeno una preventiva disdetta, indipendentemente dal fatto che nel contratto sia inserita una clausola di proroga convenzionale del rapporto in caso di mancata disdetta (essendo tale clausola diventata inoperante per effetto della protrazione coattiva del rapporto stesso in forza di legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10419
    Data del deposito : 18 luglio 2002

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