Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
Con riguardo a contratto di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore può esercitare l'azione del rilascio, alle scadenze fissate per i rapporti soggetti o non soggetti a proroga nella previgente legislazione, rispettivamente, dagli artt. 67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione e senza essere sottoposto alla disciplina della rinnovazione o del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge citata, tenuto conto che tali norme, dettate per i contratti sorti nella vigenza della nuova disciplina, non sono applicabili nella regolamentazione transitoria delle locazioni in corso, in difetto di espresso richiamo; ne deriva che il suddetto rilascio resta regolato dal principio generale dell'art. 1596, primo comma, cod. civ., sulla fine della locazione a tempo determinato per lo spirare del termine e non richiede, pertanto, nemmeno una preventiva disdetta, indipendentemente dal fatto che nel contratto sia inserita una clausola di proroga convenzionale del rapporto in caso di mancata disdetta (essendo tale clausola diventata inoperante per effetto della protrazione coattiva del rapporto stesso in forza di legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC FF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO ROSAZZA N. 52, presso lo studio dell'avvocato RACHELE ROSA ROSARIA PRIMAVERA, difeso dall'Avvocato, ANGELANTONIO DILENGITE, con procura speciale del Dott. Notaio FERDINANDO SPAGNUOLO in Castellammare di Stabia (NA), 9/6/2000, Repertorio n. 30489;
- ricorrente -
contro
IA AN;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 12760/99 proposto da:
IA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, difesa dall'avvocato CASTELLANO BENEDETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IC FF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO ROSAZZA 52, presso lo studio dell'avvocato RACHELE ROSA ROSARIA PRIMAVERA, difeso dagli avvocati ANGELANTONIO DILENGITE, con procura speciale del Dott. Notaio Ferdinando Spagnuolo in Castellammare Di Stabia il 916/02, Repertorio N. 30489.
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 567/98 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, 1^ sezione civile emessa il 14/4/98, depositata il 30/04/98; RG. 2114/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato MASSIMO LAURO (per delega Avv. Benedetto Castellano);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4/8/95 FF IC proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Torre Annunziata, sez. distaccata di Sorrento, n. 288/94 con la quale era stata accolta la domanda proposta da AN IA e dichiarata cessata la locazione intercorsa tra le parti alla data del 28/2/93 e condannato esso appellante al rilascio dell'immobile entro il 31/12/94, con spese di giudizio compensate.
Assumeva l'appellante:
- la non corretta valutazione da parte del Pretore della scadenza del contratto di locazione inter partes, essendosi il contratto de quo prorogato per altri 15 anni non avendo il locatore esercitato il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza per uno dei motivi di cui all'art. 29 L. 392/78 con le modalità e nei termini ivi indicati;
infatti la disciplina transitoria prevista dall'art. 71 stessa legge era temporalmente circoscritta in quanto il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso diverso - in corso all'entrata in vigore della legge citata - decorsi i sei anni dalla sua stipula, avrebbe perso la sua natura di contratto sottoposto al regime transitorio per essere assoggettato al regime ordinario e quindi alla disciplina degli artt. 28 e 29 della stessa legge;
- la mancanza di una formale e tempestiva disdetta.
Chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata sentenza con la dichiarazione di rinnovazione della locazione per altri 15 anni. Resisteva la IA che eccepiva preliminarmente la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. atteso che il 16/11/94 era stato eseguito lo sfratto per morosità dell'immobile in oggetto;
nel merito, l'infondatezza dell'appello, avendo correttamente il Pretore ritenuto che il contratto era scaduto il 28/2/93 in quanto, come ammesso anche da controparte, disciplinato dall'art. 71 L. 392/78 ed in quanto tale risolto in virtù di disdetta del 26/2/92, tra l'altro tuzioristicamente inviata attesa l'automatica risoluzione dei contratti in regime transitorio alla scadenza contrattualmente prevista.
Con sentenza 30 aprile 1998 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il gravame e compensava le spese del grado, condividendo in toto le argomentazioni pretorili.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il IC, affidandolo a due motivi. Ha resistito la IA con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale in punto spese e depositando memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale. - Con i due motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 67, 69, 73 e 29, 3^ co., L. n. 392 del 1978, anche sotto il profilo del vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che i giudici del merito abbiano concordemente ritenuto che il contratto di locazione non abitativa inter partes, stipulato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 392/78 per 15 anni, fosse cessato automaticamente alla scadenza della minor durata di cui all'art. 67, 1^ co. lett. c L. cit., senza le condizioni di cui al precedente art. 29.
Il ricorso non è fondato. Statuendo nei termini sopradescritti, infatti, il giudice di appello si è uniformato al pacifico principio giuridico, alla cui stregua, con riguardo a contratto di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore può esercitare l'azione di rilascio, alle scadenze fissate, per rapporti soggetti o non soggetti a proroga nella previgente legislazione, rispettivamente dagli artt. 67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione, e senza essere sottoposto alla disciplina della rinnovazione e del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della citata legge, tenuto conto che tali norme, dettate per i contratti sorti nella vigenza della nuova disciplina, non sono applicabili nella regolamentazione transitoria delle locazioni in corso, in difetto di un espresso richiamo, non ravvisabile, in particolare, nelle disposizioni degli artt. 69 e 73, riguardanti i diversi istituti della prelazione e del recesso;
ne deriva che il suddetto rilascio resta regolato dal principio generale dell'art. 1596 primo comma c.c., sulla fine della locazione a tempo determinato per spirare del termine, e non richiede, pertanto, nemmeno una preventiva disdetta, indipendentemente dal fatto che nel contratto sia inserita una clausola di proroga convenzionale del rapporto in caso di mancata disdetta (clausola resa inoperante per effetto della protrazione coattiva del rapporto stesso in forza di legge) (per tutte, Cass. sez. un. 23 gennaio 1985 n. 265). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Ricorso incidentale. - Con l'unico motivo la IA, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole della compensazione delle spese del grado di appello.
La censura, ai limiti dell'ammissibilità, non coglie comunque nel segno.
È noto, infatti, che la compensazione delle spese giudiziali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, con i soli limiti che la parte totalmente vittoriosa non sia gravata, neppure parzialmente, da tale onere, ovvero che il provvedimento sia giustificato con ragioni erronee od illogiche. Nella specie, il Tribunale campano ha addotto "le vicende processuali e la complessità delle argomentazioni giuridiche discusse" e su tale congrua e soddisfacente motivazione si infrange la censura della IA.
Anche il ricorso incidentale viene rigettato.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione nella misura di un terzo, condannando il IC al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, condannando il IC al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio di cassazione (l'altro terzo compensato), che liquida in euro 77,30, oltre euro 1.000,00 (mille,00) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002