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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 642.24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Parte_1 C.F._1
Correra e Pasquale Quatrano del Foro di Nola in virtù di “procura alle liti telematica” allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell'avvocato Correra, sito in Nola alla Via Giacomo Imbroda n° 62
Ricorrente
E
, Controparte_1 in persona del Direttore Generale, assistita e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione del 27 gennaio 2025
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento ferie non godute
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui alle note già depositate.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 5 febbraio 2024, la ricorrente esponeva di essere stata assunta presso l' Controparte_1
dall'11.04.2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time inquadrata nella
Categoria B livello BS con profilo di Operatore Socio Sanitario del CCNL del Comparto Sanità; precisava che il contratto di assunzione aveva durata annuale con scadenza in data 11.04.2021 ma che al momento della scadenza il Contratto veniva prorogato in virtù dell'emergenza Covid – 19; che in data 06.05.2021 tuttavia l' al fine di fronteggiare la grave Controparte_2
emergenza epidemiologica da COVID – 19, decideva di assumere nuovi Operatori Socio Sanitari con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato utilizzando una graduatoria già stilata e tra i candidati risultava convocata anche la ricorrente che, in data 07.05.2021 accettava l'incarico, con decorrenza del contratto di lavoro a far data dal 01.06.2021; in data 14.05.2021 di conseguenza la ricorrente provvedeva a rassegnare le dimissioni dall'incarico presso l'
[...]
, dandone preavviso e specificando che l'ultimo Controparte_1
giorno lavorativo sarebbe stato il 31.05.2021 al fine di essere immessa in servizio dal 01.06.2021 presso Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi di Napoli;
a seguito delle dimissioni, in data 16.05.2021 la richiedeva all' Pt_1 Controparte_1
i poter usufruire delle ferie maturate e non ancora godute, senza ricevere alcuna
[...] risposta;
la ricorrente lamentava quindi di non aver mai ricevuto l'indennità sostitutiva di ferie non godute per una somma pari a € 1.640,25; tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di
”Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla corresponsione delle somme Parte_1
dovute a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute negli anni 2020 e 2021; 2. Per
l'effetto di tale accertamento, condannare l Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 1.640,25 a titolo di indennità
[...]
sostitutiva di ferie maturate e non godute per gli anni 2020 e 2021 e/o alla somma maggiore o minore che vorrà esso Sig. Giudice Unico, in funzione di Giudice del
Lavoro, determinare anche secondo equità oltre interessi come per legge;
3. condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio , si costituiva in giudizio l'
[...]
Salerno, precisando innanzitutto Controparte_1
che nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe potuto organizzare le ferie della ricorrente fino all'11.12.21, cioè fino all'ultimazione del rapporto, cosa che non era stata possibile in quanto la ricorrente aveva cessato la sua attività prima di tale data, non usufruendo neanche della proroga dei contratti a causa dell'emergenza Covid: la ricorrente infatti in data 14.05.21, dopo aver comunicato le sue dimissioni specificava che il preavviso di quindici giorni avrebbe comportato la cessazione del rapporto in data 31.5.21, in quanto doveva essere immessa in servizio dal 01.06.2021 presso
L' la richiesta della ricorrente era quindi illegittima in quanto dopo Controparte_2
aver dichiarato che non avrebbe lavorato dopo il 31 maggio, per aver superato un altro concorso, non poteva assolutamente avanzare una richiesta di ferie nel medesimo periodo che aveva chiesto di utilizzare come preavviso;
parte resistente chiedeva quindi al giudice adito di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite.
Il giudice all'odierna udienza decideva la causa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione della sentenza.
*****
Il ricorso è fondato e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento .
Per quanto riguarda la monetizzazione delle ferie non godute , occorre innanzitutto chiarire che la monetizzazione delle ferie non godute è stata oggetto di intervento legislativo atto a vietare l'applicazione dell'istituto in avvenire per esigenze di carattere finanziario. L'art. 5, comma 8 del d.l.
95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre
a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie." La giurisprudenza ha, tuttavia, inteso la norma sopra citata nel senso che "Il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) matura ogni qualvolta il dipendente non ne abbia fruito (ovvero non abbia potuto disporre e di godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio e comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili. Quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 va interpretato nel senso che tale disciplina non pregiudica il diritto alle ferie ove prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, giacché correla il contestato divieto
a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo, sicché la norma in parola va interpretata come diretta a reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale
e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole" (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 10/02/2020, n. 1712) .
Il prefato divieto normativo è stato anche oggetto di una lettura costituzionalmente orientata del giudice delle leggi (sent. n. 95/2016 Corte Cost.), per cui, l'interpretazione corretta si impone, per quanto qui interessa, nei seguenti termini.
La norma non vieta "nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.... Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo.".
Ne deriva che non è sufficiente ad escludere il diritto azionato che la lavoratrice fosse consapevole di dover godere delle ferie prima della estinzione del rapporto, ma, per dichiarare che la mancata fruizione sia imputabile alla sua volontà, occorre un quid pluris, la cui prova è a carico del debitore, ossia che l' avesse programmato, non solo nel corso dell'ultimo periodo di Controparte_1
lavoro, ma anche negli anni precedenti, la fruizione delle ferie onde renderne compatibile il godimento con "l'assetto organizzativo dell'azienda". Con la recente ordinanza n. 14083 del 21 maggio 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
è tornata a ribadire che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022). In particolare, precisa la Suprema
Corte, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass. Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L,
n. 18140 del 6 giugno 2022). Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 giugno 2018, n.
15652, si è pronunciata su un ricorso in materia di retribuzione di ferie non godute da parte di un lavoratore dipendente. In particolare, la Suprema Corte ha sostenuto che spetta al datore di lavoro dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento delle ferie al lavoratore e che quest'ultimo abbia deciso di non aderire alla richiesta, al fine di potersi legittimamente sottrarre alla monetizzazione delle ferie non godute. Non può quindi ritenersi idoneo ad escludere il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie non godute il generico invito rivolto dall'amministrazione di appartenenza ad usufruirne interamente prima del collocamento a riposo «compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze». In questo caso non si tratta infatti di un'intimazione perentoria, ma di una dichiarazione che antepone l'interesse aziendale a quello del lavoratore, senza avvisarlo che, in caso di mancato godimento, le ferie saranno perdute e senza indicargli un termine univoco e definito, diverso da quello, ovvio, della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, sussiste il diritto di un pubblico dipendente a percepire l'indennità per ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nel caso in cui l'interessato sia privo di piena autonomia ed insindacabilità nello stabilire quando collocarsi in ferie, e di sussistenza della prova della impossibilità a fruire del diritto alle ferie per causa non imputabile al medesimo dipendente, e, per converso, addebitabile ad obiettive esigenze di servizio ostative al relativo godimento. Infatti, il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dal mancato godimento delle stesse, e dal fatto che quest'ultimo non sia stato determinato dalla volontà unilaterale del dipendente;
e ciò perché, in presenza di tali condizioni, il carattere indisponibile del diritto alle ferie, di cui all'art. 36 Costi., non esclude l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto. La Suprema Corte con sentenza n. 3476 del 12/02/2020, ha ribadito che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata);
b) il suddetto diritto non soltanto riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenza del 30 giugno 2016, C 178/15, punto 20 e giurisprudenza ivi citata);
c) l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C 350/06 e C
520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio
2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C 214/16, punto 65);
d) secondo costante giurisprudenza della CGUE, l'art. 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), rispondendo all'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione;
e) è altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo
è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C 131/04 e C 257/04, punto 49), per la duplice finalità sia di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro sia di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 34 e giurisprudenza ivi citata);
f) di conseguenza, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (vedi, in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, C-124/05, punto 32; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 39 e giurisprudenza ivi citata); g) l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo (sentenza del 20 gennaio 2009 C350/06 e C-520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata);
h) invece non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, infatti il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti;
i) benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (vedi, in tal senso, sentenza del 7 settembre
2006, C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 63);
I) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88
- ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
o) pertanto se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute;
p) ciò in quanto un'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riposo autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, è incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite;
t) per quanto riguarda l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia si desume che tale disposizione non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, C-118/13, punti 23 e 28, e del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 27);
u) pertanto tale disposizione soddisfa i criteri di incondizionalità e di sufficiente precisione e rispetta quindi le condizioni richieste per produrre un effetto diretto, aggiungendosi che, con orientamento consolidato, la Corte ha ammesso che simili disposizioni di una direttiva possano essere invocate dai privati, in particolare, nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua
Amministrazione, ivi comprese le autorità decentrate (vedi, in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018,
C-122/17, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
In base a tali condivisibili principi, ritiene il giudicante , quanto alla fattispecie in esame, che il diritto azionato dalla signora al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è Pt_1
parzialmente fondato e , più specificamente , la ricorrente ha diritto alla indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite nel corso primo contratto a termine.
Dobbiamo tener presente che , nella specie , la ricorrente aveva sottoscritto con l' Controparte_3
un contratto a termine per il periodo da aprile 2020 ad aprile 2021.
[...]
Con riferimento all'attività lavorativa prestata nell'anno 2020 , la ricorrente aveva maturato il diritto a godere delle ferie per 22 giorni , ferie che , tuttavia , venivano fruite nel predetto anno per soli 5 giorni ,sicchè residuavano ulteriori 17 giorni di ferie non goduti . Nel corso dell'anno 2021 , poi , la ricorrente fruiva unicamente di 6 dei 17 giorni di ferie residuati nell'anno precedente senza che venisse effettuata alcuna programmazione per lo smaltimento delle ferie residue nel semestre successivo a quello di avvenuta maturazione .
A ciò si aggiunga che , sempre con riferimento al medesimo contratto a termine , la ricorrente maturava ulteriori 7 giorni di ferie nell'anno 2021 , ferie di cui la ricorrente avrebbe dovuto fruite entro la data di scadenza del contratto a termine , vale a dire il 10 aprile 2021 .
Alla data di cessazione del primo contratto a termine , dunque , la ricorrente rimaneva creditrice della indennità sostitutiva di 11 giorni di ferie non goduti per l'anno 2020 e di 7 giorni di ferie non fruite nell'anno 2021 .
L' , infatti ,oltre a non dimostrare , non ha neppure dedotto di aver effettuato la Controparte_1 programmazione delle ferie in maniera tale che la ricorrente ne potesse fruire nell'anno di riferimento
. In definitiva manca in atti la prova che il datore di lavoro avesse organizzato le ferie dei propri dipendenti in maniera tale che gli stessi ne potessero fruire nell'anno di maturazione , e quindi non è possibile affermare che sia imputabile al lavoratore la mancata fruizione delle stesse .
Il datore di lavoro pubblico , infatti , proprio per effetto del divieto di monetizzazione , è obbligato cogentemente ad adempiere l'obbligazione di facere ( predisposizione del piano ferie ) , di talchè , in mancanza , il divieto di monetizzazione non può considerarsi operativo . Ed infatti, l'art. 2109 cod. civ., espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore dì lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. A ciò consegue che, in caso di mancata predisposizione da parte del lavoratore del piano ferie annuale, il datore di lavoro ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie, tenuto conto del carattere irrinunciabile del relativo diritto e del divieto di monetizzazione (cfr., Cass., n. 11016 del 2017). Ne consegue che , non potendo più la lavoratrice godere delle ferie residue entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato , avrà diritto alla monetizzazione delle stesse , per un importo che , stante la mancanza di una specifica contestazione da parte della convenuta , può essere corrispondente a quello indicato in ricorso .
Alle stesse conclusioni non può invece pervenirsi con riguardo alle ferie maturate a seguito della proroga del contratto a termine .
Con riferimento alle ferie maturate a decorrere da aprile 2021, vale a dire seguito della proroga del contratto a termine, infatti , è possibile condividere quanto asserito dall' in ordine Controparte_1
alla possibilità di far godere le ferie alla lavoratrice entro il mese dicembre 2021 , data di scadenza delle proroga , sicchè nessun comportamento inadempiente è imputabile alla datrice di lavoro .
La ricorrente , pertanto , ha diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per soli 18 giorni .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto , condanna l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. , a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente la indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni 2020 e 2021 nella misura di € 1.283,58
, oltre interessi i come per legge;
2.condanna l'azienda convenuta , in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 426,00 ,oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cap come per legge , con attribuzione ai procuratori che dichiarano averne fatto anticipo .
Salerno 29 gennaio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio