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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43891/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOVOLENTA MAURO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ELEMBARDO, 7
20126 presso il difensore avv. BOVOLENTA MAURO ALBERTO Pt_1
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 8/11/2024 e allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il condominio , evocava in Parte_2 giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 27.09.2021 CP_1
L'attore espone che in quella data un autocarro con betoniera TG. FV800DG, di proprietà della Alba Leasing s.p.a. e concesso in leasing alla parcheggiato avanti al condominio di CP_1 [...]
, , durante le operazioni di trasferimento del cemento liquido dalla betoniera Parte_1 Pt_1 dell'autocarro al luogo di destinazione, provocava una fuoriuscita di cemento liquido che, schizzando in maniera incontrollata, aveva imbrattato il cancello automatico, la facciata, l'androne e il citofono del condominio di , . Parte_1 Pt_1
Invoca pertanto la responsabilità della convenuta, utilizzatrice dell'automezzo, ai sensi dell'art. 2054
c.c. o, in via di esclusivo e gradato subordine, ai sensi degli artt. 2050, 2051 o 2043 c.c..
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in caso di danno provocato dalla circolazione di veicolo concessi in locazione finanziaria, il soggetto corresponsabile con il conducente, ai sensi dell'art. 2054 c.c., sia l'utilizzatore (locatario) del veicolo e non il concedente- proprietario (così ex plurimis Cass. n. 10424 dell'08.05.2007).
Nell'ampio concetto di circolazione stradale, ex art. 2054 c.c., è pacificamente compresa anche la posizione di arresto del veicolo in relazione a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere (Così Cass. Sezione Unite 8620/15).
Pertanto, nell'ambito della circolazione stradale deve anche farsi rientrare l'operazione di trasferimento del cemento liquido dalla betoniera dell'autocarro al luogo di sua destinazione, operazione per la quale il veicolo era appositamente predisposto ed operazione alla quale, ab origine, era destinato.
Il fatto storico, così come riportato da parte attrice è risultato adeguatamente provato.
Il teste all'udienza del 19/12/2023 ha riferito: “Ricordo di aver visto l'autocarro fermo e lo Tes_1 riconosco nelle foto che mi vengono rammostrate sub doc. 2 e 3 fascicolo attoreo. Aggiungo che mentre ero lì, ad un certo punto ho sentito un botto e uscendo ho visto uno spruzzo di cemento liquido che fuoriuscendo dall'autocarro è andato ad imbrattare la facciata del palazzo e il cancello…… Ho proprio visto il getto imbrattare la facciata, il cancello e il citofono”. Il teste
, altresì ha riportato: “Posso riferire che mi trovavo dentro il negozio Testimone_2 di mia moglie e ho sentito un rumore. Sono uscito e ho visto questo autocarro con il cemento che stava lavorando e portando con un tubo il cemento in un locale nel civico 59 e ho visto che dal Parte_1 camion usciva cemento che aveva sporcato la vetrina del negozio, la facciata del condominio e il cancello a.d.r. riconosco il cancello nelle foto sub doc. 6 e 7 che mi vengono rammostrati e confermo che si era sporcato anche l'androne all'interno perché il cancello era a rete”.
La circostanza del danneggiamento di facciata, cancello e citofono risulta provata. Le deposizioni dei testi sono supportate anche dall'assenza del legale rappresentante della convenuta all'udienza del
19/12/2023 ai fini dell'interrogatorio formale, con gli effetti di cui all'art. 232 c.pc.
Relativamente al quantum del risarcimento, l'attore ha documentato le spese che ha sostenuto per la pulizia e il ripristino dei luoghi. In particolare:
a) Preventivo per spese di ripristino della imbrattata facciata del condominio: € 5.978,00 iva compresa (doc. 13);
b) Spesa per la pulizia dell'imbrattato cancello d'ingresso: € 305,00 iva compresa (doc. 14).
Per un importo totale di spesa da sostenersi per la pulizia e il ripristino dei luoghi pari ad € pagina 2 di 3 6.283,00 (iva compresa).
L'iva è dovuta, giacché il condominio è soggetto che non la può compensare e/o portare in detrazione.
Gli importi si ritengono congrui e in linea con i prezzi di mercato. Il danno viene pertanto liquidato in € 6.283,00. Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto
(27.09.2021) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95).
In ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. consegue alla soccombenza la condanna di parte convenuta a rifondere all'attore le spese processuali. Le stesse vengono liquidate al valore medio in base al DM 55/2014 sullo scaglione da Euro 5.201,00 a 26.000,00, in base a quanto liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità di per il sinistro de quo, per le causali di cui in CP_1 motivazione, condanna la società convenuta al pagamento a favore di parte attrice di Euro 6.283,00 a titolo di risarcimento del danno, somma da devalutarsi alla data del 27.09.2021 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo .
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio di parte attrice che liquida in
Euro 277,60 per spese e Euro 5.077,00, oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato. Ai compensi andrà sommato il 15% per le spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43891/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOVOLENTA MAURO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ELEMBARDO, 7
20126 presso il difensore avv. BOVOLENTA MAURO ALBERTO Pt_1
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 8/11/2024 e allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il condominio , evocava in Parte_2 giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 27.09.2021 CP_1
L'attore espone che in quella data un autocarro con betoniera TG. FV800DG, di proprietà della Alba Leasing s.p.a. e concesso in leasing alla parcheggiato avanti al condominio di CP_1 [...]
, , durante le operazioni di trasferimento del cemento liquido dalla betoniera Parte_1 Pt_1 dell'autocarro al luogo di destinazione, provocava una fuoriuscita di cemento liquido che, schizzando in maniera incontrollata, aveva imbrattato il cancello automatico, la facciata, l'androne e il citofono del condominio di , . Parte_1 Pt_1
Invoca pertanto la responsabilità della convenuta, utilizzatrice dell'automezzo, ai sensi dell'art. 2054
c.c. o, in via di esclusivo e gradato subordine, ai sensi degli artt. 2050, 2051 o 2043 c.c..
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in caso di danno provocato dalla circolazione di veicolo concessi in locazione finanziaria, il soggetto corresponsabile con il conducente, ai sensi dell'art. 2054 c.c., sia l'utilizzatore (locatario) del veicolo e non il concedente- proprietario (così ex plurimis Cass. n. 10424 dell'08.05.2007).
Nell'ampio concetto di circolazione stradale, ex art. 2054 c.c., è pacificamente compresa anche la posizione di arresto del veicolo in relazione a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere (Così Cass. Sezione Unite 8620/15).
Pertanto, nell'ambito della circolazione stradale deve anche farsi rientrare l'operazione di trasferimento del cemento liquido dalla betoniera dell'autocarro al luogo di sua destinazione, operazione per la quale il veicolo era appositamente predisposto ed operazione alla quale, ab origine, era destinato.
Il fatto storico, così come riportato da parte attrice è risultato adeguatamente provato.
Il teste all'udienza del 19/12/2023 ha riferito: “Ricordo di aver visto l'autocarro fermo e lo Tes_1 riconosco nelle foto che mi vengono rammostrate sub doc. 2 e 3 fascicolo attoreo. Aggiungo che mentre ero lì, ad un certo punto ho sentito un botto e uscendo ho visto uno spruzzo di cemento liquido che fuoriuscendo dall'autocarro è andato ad imbrattare la facciata del palazzo e il cancello…… Ho proprio visto il getto imbrattare la facciata, il cancello e il citofono”. Il teste
, altresì ha riportato: “Posso riferire che mi trovavo dentro il negozio Testimone_2 di mia moglie e ho sentito un rumore. Sono uscito e ho visto questo autocarro con il cemento che stava lavorando e portando con un tubo il cemento in un locale nel civico 59 e ho visto che dal Parte_1 camion usciva cemento che aveva sporcato la vetrina del negozio, la facciata del condominio e il cancello a.d.r. riconosco il cancello nelle foto sub doc. 6 e 7 che mi vengono rammostrati e confermo che si era sporcato anche l'androne all'interno perché il cancello era a rete”.
La circostanza del danneggiamento di facciata, cancello e citofono risulta provata. Le deposizioni dei testi sono supportate anche dall'assenza del legale rappresentante della convenuta all'udienza del
19/12/2023 ai fini dell'interrogatorio formale, con gli effetti di cui all'art. 232 c.pc.
Relativamente al quantum del risarcimento, l'attore ha documentato le spese che ha sostenuto per la pulizia e il ripristino dei luoghi. In particolare:
a) Preventivo per spese di ripristino della imbrattata facciata del condominio: € 5.978,00 iva compresa (doc. 13);
b) Spesa per la pulizia dell'imbrattato cancello d'ingresso: € 305,00 iva compresa (doc. 14).
Per un importo totale di spesa da sostenersi per la pulizia e il ripristino dei luoghi pari ad € pagina 2 di 3 6.283,00 (iva compresa).
L'iva è dovuta, giacché il condominio è soggetto che non la può compensare e/o portare in detrazione.
Gli importi si ritengono congrui e in linea con i prezzi di mercato. Il danno viene pertanto liquidato in € 6.283,00. Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto
(27.09.2021) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95).
In ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. consegue alla soccombenza la condanna di parte convenuta a rifondere all'attore le spese processuali. Le stesse vengono liquidate al valore medio in base al DM 55/2014 sullo scaglione da Euro 5.201,00 a 26.000,00, in base a quanto liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità di per il sinistro de quo, per le causali di cui in CP_1 motivazione, condanna la società convenuta al pagamento a favore di parte attrice di Euro 6.283,00 a titolo di risarcimento del danno, somma da devalutarsi alla data del 27.09.2021 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo .
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio di parte attrice che liquida in
Euro 277,60 per spese e Euro 5.077,00, oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato. Ai compensi andrà sommato il 15% per le spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 3 di 3