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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1377 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc Par
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GASPARI WALTER presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. GASPARI WALTER presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/01/2025 e Parte_2 Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 18/01/2016, dalla cui unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ a) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) i coniugi di comune accordo stabiliscono che la casa coniugale viene assegnata al sig. in quanto di sua Parte_2
esclusiva proprietà, acquistata prima del matrimonio;
c) Per quanto concerne il mantenimento della sig.ra , quest'ultima rinuncia in quanto autosufficiente economicamente, Controparte_1
pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Evidenzia il Collegio che, attesa l'insussistenza dei presupposti della assegnazione della casa coniugale -in assenza di prole - la disciplina riguardante l'abitazione familiare deve intendersi come comune volontà delle parti di lasciare la stessa nella disponibilità di . Parte_2
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_2
(atto n.2 ,parte I s., Sez. R , reg. Atti Matrimonio anno 2016 ) ; Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
2 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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