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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1224/2021
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1224/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio 2025
d a
OGGETTO:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Pt_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAZZARINI MARIO e PERLI MARINA
CODICE: del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. FACCHINETTI LUCIO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIOSCIOLI MASSIMO del Foro di
Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 26 aprile 2021,
1 n. 1160/2021.
CONCLUSIONI
Controparte_2
“Contrariis reiectis,
In via principale: In riforma della sentenza impugnata, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in quanto infondata in fatto e in diritto, condannarsi la signora a rimborsare e a pagare a favore Controparte_1
del signor l'importo di € 243.705,99, o la diversa anche Parte_1
maggior somma che risulterà in corso di causa o che verrà determinata anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale rivalutato dal dovuto al saldo.
In via istruttoria si insiste, in parziale riforma dell'ordinanza istruttoria, per
l'ammissione del capitolo 7) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2, non ammesso.
Si ripropongono ai sensi dell'art. 346 cpc tutte le domande, eccezioni, deduzioni e/o produzioni del I grado di giudizio, nessuna esclusa.
In ogni caso: Spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”.
Controparte_3
“In sede di appello principale:
- in via preliminare: nel caso in cui venga accertata la sussistenza di una società di fatto tra il sig. e la signora Parte_1 Controparte_1 nella gestione dell'impresa individuale “Linee” di , Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione processuale in capo alla stessa essendo la società di fatto dotata di soggettività Controparte_1
giuridica come da narrativa della comparsa di costituzione;
- in via principale: rigettarsi l'appello principale e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado nella parte di merito che riguarda la posizione del sig. ; Parte_1
in via subordinata: accertarsi la sussistenza di una società di fatto tra il sig.
e la signora nella gestione, a tutti gli Parte_1 Controparte_1
effetti, dell'impresa individuale “Linee” di per i motivi di Controparte_1
2 cui in narrativa della comparsa di costituzione, con ogni consequenziale effetto, in particolare, nei rapporti tra i suddetti soci di fatto, segnatamente nei loro rapporti di finanziamento e/o conferimento di risorse nella comune attività d'impresa; in via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle prove orali dedotte dalla appellata nella memoria ex art. 183, 6° c. n. 2 c.p.c. e non ammesse in primo grado dal Giudice con ordinanza del 13/3/2017;
- in accoglimento dell'appello incidentale nei confronti dell'appellante
, condannarsi quest'ultimo alla rifusione alla signora Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado;
Controparte_1
- spese del grado rifuse.
In sede di appello incidentale tardivo:
- in via preliminare: nel caso in cui venga accertata la sussistenza di una società di fatto tra il sig. e la signora Parte_1 Controparte_1 nella gestione dell'impresa individuale “Linee” di , Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione processuale in capo alla stessa essendo la società di fatto dotata di soggettività Controparte_1 giuridica come da narrativa dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio;
- in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale tardivo nei confronti del sig. , proposto a' sensi dell'art. 334 c.p.c., Parte_3 in considerazione della posizione di dipendenza a' sensi dell'art. 331 c.p.c. fra le posizioni dei due attori iniziali e Parte_1 Parte_3
, riformarsi in toto la sentenza di primo grado nella parte che riguarda
[...]
la posizione del sig. , conseguentemente disponendo Parte_3
che il provveda senza indugio alla restituzione delle Parte_3
somme che sono state versate in esecuzione della impugnata sentenza, maggiorate degli interessi legali di cui all'art.1284, c.4° cc, dalla domanda al saldo, in quanto interessi già versati in tal misura;
in via subordinata: accertarsi la sussistenza di una società di fatto tra il sig.
e la signora nella gestione, a tutti gli Parte_1 Controparte_1
3 effetti, dell'impresa individuale “Linee” di , con ogni Controparte_1
consequenziale effetto, in particolare, nei rapporti tra i suddetti soci di fatto, segnatamente nei loro rapporti di finanziamento e/o conferimento di risorse nella comune attività d'impresa e con ogni consequenziale effetto nei confronti della posizione in causa dello stesso;
Pt_1 Parte_3
- spese rifuse di primo e secondo grado.”.
Parte_4
“In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di perché tardivo e perché recante domande Parte_5
nuove, per i motivi di cui in comparsa di risposta;
In via preliminare subordinata: rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in comparsa;
In via principale subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto nei confronti di venga dichiarato Parte_3
ammissibile, rigettarsi l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in comparsa.
In ogni caso: spese legali rifuse.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, Parte_3
al fine di ottenerne la condanna a rimborsare l'importo di € Controparte_1
243.705,99 a favore di e l'importo di € 46.000,00 a favore Parte_1
di , versati a titolo di mutuo. Parte_3
A sostegno della pretesa azionata, gli attori allegavano:
- che aveva versato, a favore della convenuta, il suddetto Parte_1
importo di € 243.705,99, per mezzo dei seguenti versamenti: € 10.000,00, in data 16 settembre 2005, mediante assegno Banco di Brescia n.
1.618.411.346-06; € 10.000,00, in data 16 settembre 2005, mediante assegno
Banco di Brescia n. 1.618.411.347-07; € 40.000,00, in data 23 maggio 2006, mediante bonifico munito di causale "prestito"; € 70.000,00, in data 12
4 settembre 2006, mediante bonifico munito di causale "prestito"; € 10.000,00, in data 9 ottobre 2006, mediante bonifico munito di causale "prestito"; €
7.000,00, in data 18 dicembre 2006, mediante bonifico munito di causale
"prestito"; € 4.000,00, in data 12 gennaio 2007, mediante bonifico munito di causale "prestito"; € 10.000,00, in data 31 gennaio 2007; € 4.000,00, in data
16 febbraio 2007, mediante bonifico munito di causale "prestito"; €
30.000,00, in data 28 febbraio 2007, mediante bonifico munito di causale
"prestito"; € 10.000,00, in data 11 maggio 2007; € 5.000,00, in data 21 maggio 2009, mediante bonifico;
€ 7.500,00, in data 25 settembre 2009, mediante bonifico munito di causale "prestito"; € 14.316,93, in data 14 maggio 2009, mediante bonifico munito di causale "bonifico in qualità di garante"; € 11.889,06, in data 8 ottobre 2010, mediante bonifico munito di causale "estinzione conto corrente Linee NA";
- che aveva versato, a favore della convenuta, l'importo Parte_3 di € 46.000,00, in data 5 marzo 2009, mediante bonifico munito di causale
"prestito";
- che non aveva provveduto a restituire le somme mutuate Controparte_1
a suo favore.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda di controparte.
Rappresentava, infatti, di aver ricevuto le somme azionate non a titolo di prestito personale, bensì quale titolare formale della ditta “Linee di NA
LE”. In particolare, deduceva l'esistenza di una società di fatto con il
“factotum” il quale aveva versato la somma di € Parte_1
243.705,99 quale finanziamento e/o conferimento di risorse nella comune attività d'impresa; quanto alla somma pari ad € 46.000,00, versata da
[...]
, rappresentava che, in realtà, si trattava di un prestito effettuato Parte_3
in via esclusiva nei confronti del fratello, Negando, Parte_1
comunque, di essersi obbligata a restituire alcunché, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita documentalmente, con l'escussione di testimoni e per
5 mezzo dell'interpello di . Parte_1
Con sentenza n. 1160/2021, pubblicata il 26 aprile 2021, il Tribunale di
Brescia rigettava la domanda proposta da accogliendo, Parte_1 invece, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_3
condannava a corrispondere a favore di quest'ultimo Controparte_1
l'importo di € 46.000,00, con interessi dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, premetteva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, senza che la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, valga ad invertire l'onere della prova, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale.
Nel caso di specie, riteneva che all'esito dell'espletata Parte_1
istruttoria, non avesse provato la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto di mutuo.
Invero, evidenziava che, oltre all'assenza di prova scritta del rapporto negoziale dedotto in giudizio, nessuno dei testi introdotti dall'attore era stato in grado di riferire che, tra le parti, fosse intercorso un accordo circa la restituzione delle somme. Rilevava, in particolare, che le deposizioni di
[...]
e in quanto de relato ex parte actoris, fossero Tes_1 Testimone_2 inidonee a provare il prestito dedotto in giudizio dall'attore. Sottolineava, inoltre, che il fatto che avesse sconsigliato a Testimone_2 Parte_1
di corrispondere somme di denaro a favore di e della ditta Controparte_1
“Linee” non risultasse, comunque, incompatibile con la tesi della convenuta circa l'esistenza di una società di fatto.
Quanto alla causale “prestito”, apposta ad alcuni dei bonifici effettuati, riteneva che la stessa non fosse idonea, di per sé, a provare il mutuo, tenuto conto della qualificazione unilaterale e del contesto in cui si erano svolti i fatti, caratterizzato da legami affettivi.
Valorizzava, quindi, che, anche a prescindere dall'accertamento
6 dell'esistenza di una società di fatto tra e Parte_1 Controparte_1
i testi escussi avevano offerto ampia prova della collaborazione di a favore dell'impresa (trattava con alcuni clienti e Parte_1
fornitori, senza che risultasse delegato da trattava con le Controparte_1
banche; si consultava con l'amico contabile circa l'andamento Testimone_2
e i progetti per la ditta Linee), sicché non poteva escludersi che i versamenti fossero stati effettuati a fondo perduto per aiutare l'azienda di famiglia in difficoltà, oppure che lo stesso “avesse un tornaconto Parte_1
diverso, irrilevante ai fini del decidere.”.
Accoglieva, invece, la domanda proposta da . Parte_3
Riteneva, infatti, che la prospettazione della convenuta non fosse convincente, atteso che, se avesse effettivamente Parte_3
voluto beneficiare il fratello, avrebbe disposto direttamente a suo favore, mentre risultava provato documentalmente che la somma era stata erogata direttamente a favore di la quale risultava, quindi, la Controparte_1
legittimata passiva della richiesta. Pertanto condannava la convenuta alla restituzione a favore di della somma da questi mutuata, Parte_3
con interessi legali dalla domanda al saldo.
Proponeva appello affidandosi a sei motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello avversario e, Controparte_1
in via incidentale, la condanna di alla rifusione delle spese Parte_1
di lite del primo grado. Formulava, inoltre, appello incidentale tardivo nei confronti di . Parte_3
Con ordinanza del 23 marzo 2022, la Corte disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Parte_3
Si costituiva eccependo, in via preliminare, Parte_3
l'inammissibilità dell'appello incidentale avversario perché tardivo e recante domande nuove e nel merito domandandone il rigetto.
All'udienza del 28 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 febbraio 2025.
7 A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con decreto dell'8 maggio 2025, la Corte, rilevato che parte appellante, con nota depositata il 5 maggio 2025, aveva rappresentato che il dott. CP_4
era stato giudice istruttore della causa di primo grado dal 30
[...]
settembre 2015 al 3 gennaio 2018 e che tale circostanza era già stata segnalata, stabiliva che, pur non versandosi in ipotesi di incompatibilità, fosse opportuno che il Presidente non facesse parte del collegio. La CP_4
Corte, quindi, rimetteva la causa in istruttoria, rinviando per nuova precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura il capo della sentenza Parte_1
appellata con cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore non fosse riuscito a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto di mutuo.
Rappresenta, infatti, che la causale “prestito”, apposta ai bonifici, era indicativa della natura di mutuo e che, comunque, ad essa si sarebbe dovuto attribuire valore di proposta contrattuale: a seguito dell'accreditamento dei bonifici in questione sul conto corrente e dell'utilizzo delle relative somme, avrebbe manifestato la volontà di accettare la proposta di Controparte_1
così concludendo un contratto di mutuo, pur senza Parte_1
individuazione della data di restituzione dell'importo, come consentito dall'art. 1817 cod. civ..
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per contraddittorietà laddove, pur affermando che “la circostanza che siano trascorsi oltre nove anni dall'erogazione di importanti somme senza richiesta di restituzione fa deporre nel senso che vi fossero precisi accordi circa la restituzione in sé della somma: cioè che si trattava di somme che dovevano essere anzitutto restituite, al di là dell'accordo circa i tempi e i
8 modi di restituzione”, ha ritenuto che le somme in questione potessero essere state versate a fondo perduto.
Con il terzo motivo lamenta che, a fronte dell'esplicita Parte_1
imputazione dei versamenti come “prestito” e ferma la mancata tempestiva contestazione dell'imputazione suddetta, sarebbe stato onere di CP_1
fornire la prova che il pagamento in questione avesse una causale
[...]
differente da quella espressamente indicata nei vari bonifici.
Con il quarto motivo parte appellante rappresenta che anche i versamenti effettuati a mezzo assegno, pur non sorretti formalmente da causale o da altro documento scritto che attestino il “prestito”, vanno ricondotti all'istituto del mutuo, perché tale carenza formale trova la sua giustificazione nel particolare rapporto affettivo tra gli interessati.
Con il quinto motivo contesta, anche in questa sede, la Parte_1
ricostruzione avversaria per cui tra le parti sarebbe esistita una società di fatto, evidenziando, in ogni caso, che tale circostanza sarebbe comunque ininfluente stante la prova dei versamenti effettuati a favore dell'appellata a titolo di mutuo.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta che le deposizioni rese dai testi e pur de relato ex parte actoris, avrebbero Testimone_1 Testimone_2
dovuto essere valorizzate dal Tribunale, perché suffragate dalla causale
“prestito” apposta ai bonifici e, pertanto, credibili.
Con l'appello incidentale chiede la condanna di Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite del primo grado, in ragione Parte_1
del rigetto della domanda attorea quanto al rimborso della somma pari ad
€243.705,99.
Con l'appello incidentale tardivo censura il capo della Controparte_1
sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di un contratto di mutuo tra la convenuta e . Rappresenta, invero, che Parte_3 anche tale versamento andrebbe ricondotto all'esercizio, di fatto, di attività
d'impresa da parte di in “Linee di NA LE”: Parte_1
sarebbe stato proprio quest'ultimo a convincere il fratello (dietro
9 prospettazione di compensazione in sede ereditaria) a effettuare il prestito in questione a favore dell'impresa, sicché non sussisterebbe la legittimazione passiva di Controparte_1
La Corte, ritenuta la connessione dei motivi di appello formulati da reputa necessario effettuare una trattazione congiunta Parte_1
degli stessi.
L'appello è infondato e va respinto.
Per ragioni di ordine logico-giuridico deve, preliminarmente, esaminarsi la tesi dedotta da per cui sarebbe esistita una società di fatto Controparte_1
tra lei e Parte_1
Tale prospettazione, come emerso nel corso dell'istruttoria documentale e testimoniale in prime cure, è fondata.
Rileva la Corte che, per costante giurisprudenza, la società di fatto può sorgere in base ad una intesa verbale oppure ad un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l'intento delle parti di stipulare un accordo per l'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Al fine del riconoscimento di una società di fatto, deve verificarsi la sussistenza di un fondo patrimoniale comune, dell'alea comune nei guadagni e nelle perdite, di un fine sociale, dell'affectio societatis. La società di fatto, inoltre, come ogni altra società, è dotata di soggettività giuridica, da ciò conseguendo che alla medesima sono riconducibili posizioni giuridiche attive e passive, crediti e debiti, diritti ed obblighi. Tuttavia, non essendo prevista per questo tipo di società l'iscrizione – avente natura costitutiva – nel registro delle imprese, ad essa non è attribuibile il carattere della personalità giuridica. (cfr. Cass. 16 febbraio 1970, n. 361; Cass. 26 marzo 1994, n. 2985; Cass. 29 dicembre
2009, n. 27564).
Nel caso in esame, il relativo contratto si è perfezionato per fatti concludenti.
Va, in primo luogo, valorizzato l'incontro tenutosi presso la sede della ditta
“Linee di NA LE” in data 17/09/2005, come riportato dalle testimonianze di e rese nel corso delle udienze Testimone_3 Tes_4
del 14 giugno 2017 e del 25 ottobre 2017.
10 È stato accertato che in tale occasione il sig. si presentava Parte_1
in ufficio e, in presenza di e , Controparte_1 Tes_4 Testimone_3
affermava: “oggi ci dobbiamo parlare, per recuperare i soldi che ho messo in azienda da oggi la “Linee” la porto avanti io, da oggi decido tutto io, tu
abbassi la testa, stai fuori da qui e vai a cercare i clienti e non Tes_4
azzardarti a guardare il registro dei conti. Tu da oggi fai quello CP_1
che ti dico io perché qui ci sono progetti importanti da portare avanti e ci penso io.” (ciò risulta dalle dichiarazioni rese da e Testimone_3 Tes_4
che hanno confermato il capitolo di prova n. 15 di parte convenuta).
[...]
Nello specifico, il teste (sentito sui capitoli 15 e 20 di parte Tes_4
convenuta1, nonché sui capitoli di prova formulati ex art. 281 ter c.p.c.2) dichiarava: “Preciso che mia sorella disse al sig. se voleva accettare Pt_1
di prendere la società esclusivamente e lui rispose che si sarebbe occupato al 90% e per un 10% e che lui si sarebbe assunto in tale CP_1
percentuale la responsabilità di crediti e debiti e che io avrei dovuto occuparmi solo della rappresentanza come procacciatore di clienti.”; “Come ho già detto gli accordi sono stati definiti inizialmente e quando si CP_1 lamentava perché vedeva l'indicazione prestito sui bonifici lui rispondeva: non preoccuparti perché gli accordi sono quelli presi inizialmente. I soldi che metto sono quelli per completare la quota capitale. Ho assistito a queste discussioni tra mia sorella e il .”. Pt_1 La teste (sentita sul capitolo 13 di parte convenuta3, nonché Testimone_3
sui capitoli di prova formulati ex art. 281 c.p.c.) dichiarava: “Aggiungo che quando il sig. si è offerto di aiutare con i due assegni di cui Pt_1 CP_1 sopra aveva detto che da quel momento si sarebbe occupato lui dell'azienda al 90% e per il 10% se ne sarebbe occupata . si voleva CP_1 CP_1
ritirare, ma lui le disse di no e di non preoccuparsi perché avrebbe pensato
a tutto lui e disse a che avrebbe dovuto occuparsi dei clienti”; “E' vero Tes_4
difatti il sig. aveva dichiarato che lui avrebbe avuto il Parte_1
90% e la il 10% anche perché la serviva in ufficio e lui CP_1 CP_1
dava disposizioni come andare in banca e altro. Ricordo che un giorno
ha chiesto al come mai c'erano tanti movimenti bancari e CP_1 Pt_1
lui rispose di non preoccuparsi che pensava a tutto lui. Preciso che Pt_1 dava disposizioni a tutti”; “E' vero, la partecipazione era del 90% a
[...]
e del 10% a ; “Tale circostanza è avvenuta Parte_1 Controparte_1 nell'occasione in cui il sig. ha messo a disposizione i Parte_1
20.000,00 euro e in tale occasione aveva detto penso a tutto io e faccio tutto io e voi fate tutto quello che dico io… Mi ricordo che il diceva spesso Pt_1 comando io e fate quello che dico io e che nell'occasione in cui CP_1
aveva chiesto che cosa erano tutti quei movimenti bancari di cui ho parlato sopra, lui aveva risposto di non preoccuparsi che ci pensava lui.”.
A partire da tale data e nei cinque anni successivi, risulta Parte_1
aver rappresentato in via autonoma la ditta “Linee di LE NA”, come comprovato dalle prove documentali e testimoniali assunte.
In particolare:
- il teste (conoscente di sentito, nel corso Testimone_2 Parte_1
dell'udienza del 14 giugno 2017, sui capitoli 16 e 18 di parte convenuta4) dichiarava: “… posso dire che (il ndr) mi chiamava e mi Parte_1
Testimone_ 3 13) vero che la sig.ra ha prestato la propria attività lavorativa presso la ditta Linee di NA LE fino alla fine dell'anno 2005 quando il sig. decise che non doveva più andare lì a lavorare “perché costava Parte_1Testimone_ troppo” (testi: , ); Tes_4 4 16) vero che dalla data del 17/9/2005 e fino al marzo 2010 il sig. occupò l'ufficio della ditta Linee di Parte_1 NA LE quotidianamente per 5 o 6 ore al giorno seduto alla scrivania, incontrando clienti e fornitori e rispondendo Testimone_ al telefono (testi: , , ); Tes_4 Testimone_5 18) vero che nel mese di dicembre 2005 il sig. iniziò un rapporto di collaborazione, per le competenze Parte_1 Testimone contabili e amministrative relative alla ditta Linee di NA LE, con il sig. che incontrava una sera alla Testimone settimana o il sabato mattina presso l'ufficio della stessa azienda (testi: e ); Tes_4 12 diceva di andare in azienda. In tali occasioni mi informava dell'andamento
e dei progetti che aveva lui per la ditta Linee. Preciso che ero titubante sui progetti. Pensava che così facendo avrebbe risolto o mitigato i problemi economici della ditta Linee. Io ero un po' titubante e gli dicevo che i prezzi erano bassi e che non sarebbero riusciti a coprire i costi. Gli dissi che dubitavo che sarebbe riuscito ad ottenere utili sufficienti per coprire le perdite.”; “ […] Io guardavo gli acquisti e i costi in modo grossolano. Il sig.
mi aveva detto se potevo dargli una mano per controllare Parte_1
la redditività. Ogni tanto mi recavo spontaneamente presso la Linee, verso sera, quando avevo finito il lavoro, ero a circa 50 metri e a volte mi chiamava il sig. .”; Parte_1
- la teste (dipendente della ditta Linee, sentita, nel corso Testimone_6 dell'udienza del 18 aprile 2018, sul capitolo 25 di parte convenuta5) dichiarava: “E' vero la persona che mi ha ricevuto si è presentata come
e si è presentato come il titolare dell'azienda”; Parte_1
- il teste (dipendente della ditta Linee, sentito, nel corso Testimone_5
dell'udienza del 18 aprile 2018, sui capitoli 16, 22 e 23 di parte convenuta6) dichiarava: “E' vero io lavoravo come consulente tecnico commerciale, ogni tanto andavo di sopra e quindi vedevo il sig. in ufficio Parte_1 seduto alla scrivania”; “Con il sig. ho avuto un colloquio Parte_1
verbale, il quale mi chiese se ero disponibile ad andare a lavorare da lui come consulente tecnico commerciale, mentre il contratto che ho firmato era stato stipulato a nome di Linee di NA LE”; “E' vero si trattava di una collaborazione e ricevevo delle indicazioni su quello che dovevo fare sia da che da sia dal fratello della signora Parte_1 Controparte_1 Preciso che mi veniva detto qual era la consistenza dell'ordine e io CP_1
sapevo cosa fare”;
- quanto ai rapporti con gli istituti di credito presso cui erano aperti i conti correnti della ditta “Linee di NA LE” (Banco di Brescia - Agenzia di Manerba del Garda;
Banca Popolare di Cremona - Agenzia di Lumezzane;
Banca di Credito Cooperativo (BCC) - Agenzia di Sarezzo), lo stesso
(rispondendo all'interrogatorio formale, nel corso Parte_1 dell'udienza del 24 maggio 2017, sui capitoli 27 e 29 di parte convenuta7) dichiarava: “E' vero … preciso che i conti c/o Banco di Brescia e BCC li ho fatti aprire io garantendo personalmente”; “Avevo la firma sui conti correnti……”;
- sul punto, il teste (già direttore della filiale di Lumezzane della Tes_8
Banca Popolare di Cremona, sentito, nel corso dell'udienza del 26 luglio
2017, sul capitolo 8 di parte attrice8) dichiarava: “ricordo di avere parlato di una eventuale fideiussione con il sig. per la ditta Linee di Parte_1
NA, non ricordo se , non ricordo se poi sia stato concesso il CP_1
fido con la garanzia fideiussoria, ricordo che la concessione era subordinata alla garanzia fideiussoria del sig. ”; Pt_1
- sempre sul punto, il teste (responsabile dell'agenzia di Tes_9
Manerba del Garda del Banco di Brescia dal 2002 al 2010, sentito, nel corso dell'udienza del 26 luglio 2017, sul capitolo 8 di parte attrice) dichiarava: “è vero, ricordo che il sig. era venuto in banca per chiedere una Pt_1
concessione di fido per la ditta Linee di NA LE, ditta che aveva detto di conoscere e che avrebbe garantito. Ricordo che il fido era stato concesso, dietro garanzia di titoli e denaro di che era già cliente della Pt_1
banca. Poi il sig. ci ha presentato la alla quale Pt_1 Controparte_1
abbiamo aperto il conto corrente con la linea di credito e la garanzia di
Controparte 7 27) vero che il sig. , in nome e per conto della ditta Linee di , dal settembre 2005 al marzo Parte_1 2010 ha intrattenuto direttamente rapporti settimanali con gli istituti bancari presso cui erano aperti conti correnti della stessa impresa: Banco di Brescia agenzia di Manerba d/G, Banca Popolare di Cremona Agenzia di Lumezzane, Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Brescia Agenzia di Sarezzo (testi: , , ); Tes_4 Tes_9 Tes_8 29) vero che il sig. ha sottoscritto in mia presenza la documentazione prodotta sub doc. 15-19 (parte Parte_1 convenuta) che testè mi viene mostrata (teste: ); Tes_8 8 8) La Banca di Credito Cooperativo (BCC) Agenzia di Sarezzo, la Banca Popolare di Cremona agenzia di Lumezzane e il Banco di Brescia agenzia di Manerba del Garda subordinarono la concessione di linee di credito in favore della Linee di NA LE alla pattuizione di idonee garanzie.
14 ”; Pt_1
- quanto ai rapporti con consulenti, agenzie del lavoro e spedizionieri, sono stati prodotti: documenti comprovanti rapporti tra - per Parte_1 conto della ditta “Linee di NA LE” - e due diverse agenzie del lavoro (vd. docc. 22 e 23 del fascicolo di parte allora convenuta); bolla di consegna UPS del 14/10/2008 e documenti doganali UPS del 14/7/2008 e del
5/3/2008, tutti apparentemente sottoscritti da e non Parte_1
disconosciuti (docc. 24-26 del fascicolo di parte allora convenuta);
- quanto ai rapporti con i clienti, il teste (sentito, nel corso Testimone_2
dell'udienza del 14 giugno 2017, sul cap. 42 di parte convenuta9) dichiarava:
“E' vero, ho visto il sig. che preparava gli ordini e strutturava i prezzi Pt_1
di vendita, ho visto quando tornavo la sera in azienda.”;
- quanto ai rapporti con i fornitori, il teste (sentito, Testimone_10
nel corso dell'udienza del 26 luglio 2018, sul capitolo 39 di parte convenuta10) dichiarava: “conosco il sig. , posso dire che Parte_1
ho avuto dei rapporti con lui, con la mia ditta Inox Botti per la ditta Linee di
NA LE nel periodo a partire dal 2009 al 2012, preciso che la Inox
Botti era un fornitore della Linee di NA, i rapporti riguardavano trattative commerciali relativamente al prezzo della fornitura, non so che rapporti o cariche avesse il sig. con la ditta Linee di NA, so che Pt_1
lui viveva con la mamma di . Preciso di non aver avuto Controparte_1 rapporti di lavoro con che neppure conoscevo”; Controparte_1
- sul punto, il teste (sentito, nel corso dell'udienza del 26 luglio Tes_11
2018, sul capitolo 39 di parte convenuta) dichiarava: “Abbiamo avuto rapporti di lavoro nel 2009, ricordo di aver parlato con il sig.
[...]
, per conto della ditta Linee di NA, telefonate, visite presso la Parte_1
nostra azienda, per verificare la realizzazione di un progetto che si chiamava
“progetto goccia della posata”, si trattava del rivestimento plastico della posata. Preciso di avere sempre parlato con il e con il suo Parte_1
tecnico.”;
- sempre sul punto, il teste (sentito, nel corso dell'udienza del CP_6
18 aprile 2018, sui capitoli 39 e 41 di parte convenuta11) dichiarava: “trattavo con il sig. e fatturavamo a Linee di . Non Parte_1 Controparte_1 conoscevo , in quel periodo, il periodo è 2005-2006”; Controparte_1
“Vero, ricordo che il era venuto da noi e mi disse che da Parte_1
quel momento avrei dovuto parlare solo con lui perché avrebbe gestito tutto lui per la Linee di . Mi disse anche di non parlare con Controparte_1
era circa ottobre 2005, da quel momento abbiamo iniziato a Persona_1
fatturare. Preciso che il sig. in realtà si chiama . Il sig. Persona_1 Tes_4
disse anche che da quel momento garantiva lui per la ditta Linee di Pt_1
NA LE.”.
Da ultimo, deve valorizzarsi come le stesse causali dei bonifici del 14/5/2009
e del 8/10/2010, rispettivamente "bonifico in qualità di garante" e "estinzione conto corrente Linee NA", sono coerenti con il ruolo gestorio assunto dal all'interno della Linee NA. Pt_1
Per tutte queste ragioni, è provata la sussistenza di una società di fatto tra e Controparte_1 Parte_1
Su queste basi la domanda di condanna formulata da nnei Parte_1
confronti di in relazione al rimborso dell'asserito prestito Controparte_1
per cui è causa, non merita accoglimento.
Invero, per tutti i pagamenti azionati riportanti la causale “prestito”, proprio in ragione della dimostrata esistenza di una società di fatto tra le parti, va evidenziato come l'indicazione “prestito” abbia natura “ibrida”, sicché, anche ammettendo che tali importi - e solo essi - siano stati versati a titolo di mutuo, parte appellante non ha provato che il prestito fosse effettivamente a favore di personalmente e non a favore della società di Controparte_1 fatto.
A ulteriore dimostrazione dell'assunto, va valorizzata la testimonianza di che dichiarava: “il Sig. mi aveva detto che Testimone_2 Parte_1 prestava dei soldi alla ditta Linee, non ricordo quanti fossero” (verbale - redatto a mano - per l'udienza del 14 giugno 2017, capitolo 20 di parte convenuta), dal che risulterebbe, appunto, che, se un prestito vi è stato, a beneficiarne era l'impresa.
Pertanto, avendo nel resistere all'avversa pretesa, eccepito Controparte_1
e dimostrato la qualità di socio occulto di nella sua ditta Parte_1
individuale, stante la natura “ibrida” della causale “prestito”, non avendo dimostrato che il mutuo fosse a favore di Parte_1 Controparte_1
personalmente ed, anzi, apparendo - quanto meno - probabile che beneficiaria fosse la società di fatto, risulta il difetto di titolarità passiva in capo a del credito restituorio, per essere la società di fatto soggetto Controparte_1
giuridico diverso e distinto rispetto ai soci.
Il rigetto della domanda di restituzione proposta contro è, a Controparte_1
maggior ragione, fondato, per tutti i versamenti non sorretti dalla causale
“prestito” potendosi, anzi, presumere l'assenza di un obbligo restitutorio, non essendo nemmeno stato indicato nella causale. Non risulta, quindi, provata la ragione concreta alla base della dazione.
Per tutte queste ragioni, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
L'appello incidentale proposto da volto a ottenere la di Controparte_1
condanna di alla rifusione delle spese di lite del primo Parte_1
grado è infondato.
Ritiene la Corte pienamente condivisibile la decisione del Tribunale che, sul punto, nel respingere la domanda di e nell'accogliere Parte_1
quella di , ha compensato integralmente le spese di lite Parte_3
tra le parti.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente valutato in maniera complessiva e unitaria la pretesa azionata dai fratelli che, in primo Pt_1
grado, hanno promosso insieme l'azione, assistiti dal medesimo difensore,
17 risultando, così, coerente col bilanciamento complessivo degli interessi, la compensazione integrale delle spese di lite.
L'appello incidentale tardivo formulato da nei confronti di Controparte_1
è inammissibile. Parte_3
Tale gravame è, infatti, tardivo, in quanto, per mezzo dello stesso, l'appellata
/ appellante incidentale non censura i capi di sentenza relativi all'appellante principale, bensì la propria condanna a corrispondere a Parte_3
l'importo di € 46.000,00, statuizione che, non essendo oggetto dell'appello principale, è coperta da giudicato.
Rileva, in ogni caso, la Corte che tale appello incidentale risulta, altresì, inammissibile perché fondato su fatti nuovi, dal momento che, in primo grado, la convenuta eccepiva semplicemente che l'importo di € 46.000,00, azionato da costituisse un prestito effettuato in via Parte_3
esclusiva nei confronti del fratello , mentre in questa sede Parte_1
riconduce anche tale versamento all'esercizio, di fatto, di attività d'impresa da parte di in “Linee di NA ”. Parte_1 CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00 quanto a in ragione della pretesa azionata con appello principale, Parte_1
scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00 quanto a in Controparte_1
ragione della pretesa azionata con appello incidentale) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da avverso la sentenza del Parte_1
18 Tribunale di Brescia, n. 1160/2021, pubblicata il 26 aprile 2021;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 2.977,00 Controparte_1 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale, proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1160/2021, pubblicata
[...]
il 26 aprile 2021;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore di , che si liquidano in € Parte_3
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di Parte_1
e
[...] Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Cesare Massetti
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 15) vero che in data 17/9/2005 il sig. si presentava in ufficio presso la sede della ditta Linee di Parte_1 [...] Controparte Testimone_
in Lumezzane, Via Zanagnolo, 10/L e in presenza di , e diceva “Oggi CP_1 Tes_4 ci dobbiamo parlare, per recuperare i soldi che ho messo in azienda da oggi la “Linee” la porto avanti io, da oggi decido tutto Tes io, tu abbassi la testa, stai fuori da qui e vai a cercare i clienti e non azzardarti a guardare il registro dei conti. Tu
da oggi fai quello che ti dico io perché qui ci sono progetti importanti da portare avanti e ci penso io”(testi: CP_1 Tes_4 Testimone_
e );
[...] Controparte Testimone 20) vero che nelle circostanze di cui al capitolo n. 1 la sig.ra chiese al sig. perché nei bonifici bancari effettuati dal sig. venisse utilizzata la dicitura “prestiti” e lo stesso sig. sempre ha spiegato Parte_1 Tes_2 che “era l'unico modo per acquisire, nel rispetto formale, finanziamenti esterni alla ditta Linee di NA LE da parte Testimone del sig. , perchè quest'ultimo non figurava ufficialmente in azienda (testi: e ); Parte_1 Tes_4 2 A) < Controparte_ signor e la convenuta signora si accordarono nel senso che, in caso di impossibilità o di Parte_1 grave difficoltà di restituzione delle somme poste a disposizione dal signor tra quest'ultimo e la Parte_1Controparte_ beneficiaria signora si sarebbe venuta a costituire di fatto una società commerciale, pur formalmente permanendo l'iscrizione alla camera di commercio dell'impresa individuale della convenuta>>; B) << vero che le somme in tal modo erogate avrebbero costituito, secondo gli accordi tra le parti, il conferimento in capitale apportato dal signor Controparte_ ; C) < Parte_1 Controparte_ avrebbe partecipato ad utili e perdite dell'attività di impresa in precedenza svolta dalla sola signora secondo la percentuale di partecipazione concordemente definita tra le parti in funzione dell'entità dei singoli conferimenti>>; D)
<>; E) < ragioni della sua personale conoscenza di detti accordi>>
11 5 25) vero che la sig.ra nel mese di febbraio 2010 si è presentata presso la ditta Linee di NA LE Testimone_6 per sostenere un collo ne ricevuta dal sig. che le fece alcune domande e si presentò Parte_1 come “titolare dell'azienda” Linee di NA LE (teste: ); Testimone_6 6 16) vero che dalla data del 17/9/2005 e fino al marzo 2010 il sig. occupò l'ufficio della ditta Linee di Parte_1 NA LE quotidianamente per 5 o 6 ore al giorno seduto alla scrivania, incontrando clienti e fornitori e rispondendo Testimone_ al telefono (testi: , , ); Tes_4 Testimone_5 22) vero che nel mese di luglio 2006 il sig. stipulò un contratto di collaborazione professionale con il sig. Parte_1
che prestò la sua attività operando quotidianamente presso l'azienda Linee di NA LE fino Testimone_5 all'ottobre 2008 con la qualifica di responsabile del reparto magazzino e imballaggio (testi: , e Testimone_5 Tes_4
); Tes_7 23) vero che nel periodo dal luglio 2006 all'ottobre 2008 il sig. ha lavorato all'interno della ditta Linee di Testimone_5 NA LE ricevendo dal sig. le disposizioni e le “consegne” scritte dei pezzi che bisognava Parte_1 assemblare, imballare e consegnare ai clienti (testi: , , ); Testimone_5 Tes_4 Tes_7 13 9 42) vero che nel periodo dal settembre 2005 al marzo 2010 il sig. nel rapporto con i fornitori della ditta Parte_1 Linee di NA LE predisponeva di suo pugno anche gli ordini relativi alle forniture che poi passava al sig.
[...]
(testi: , ); Tes_5 Testimone_5 Tes_4
39) vero che nel periodo dal settembre 2005 al marzo 2010 il sig. ha intrattenuto rapporti telefonici e Parte_1 personali quotidianamente con i fornitori della ditta Linee di NA LE (testi: della ditta Inox Botti, Tes_10 [...] Co della srl MAC. ; della srl Coltellerie Nember;
Tes_11 CP_6 15 11 39) vero che nel periodo dal settembre 2005 al marzo 2010 il sig. ha intrattenuto rapporti telefonici e Parte_1 personali quotidianamente con i fornitori della ditta Linee di NA LE (testi: della ditta Inox Botti, Tes_10 [...] della srl MAC.PRO; della srl Coltellerie Nember;
Tes_11 CP_6 41) vero che nel mese di ottobre 2005 il sig. si recò presso la sede della srl Coltellerie Nember in Parte_1 Lumezzane e disse al titolare sig. che da quel momento gestiva tutto lui per la ditta Linee di NA LE CP_6 e bisognava fare riferimento soltanto a lui che gestiva e rispondeva per tale impresa (teste: della srl Coltellerie CP_6 Nember);
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1224/2021
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1224/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio 2025
d a
OGGETTO:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Pt_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAZZARINI MARIO e PERLI MARINA
CODICE: del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. FACCHINETTI LUCIO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIOSCIOLI MASSIMO del Foro di
Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 26 aprile 2021,
1 n. 1160/2021.
CONCLUSIONI
Controparte_2
“Contrariis reiectis,
In via principale: In riforma della sentenza impugnata, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in quanto infondata in fatto e in diritto, condannarsi la signora a rimborsare e a pagare a favore Controparte_1
del signor l'importo di € 243.705,99, o la diversa anche Parte_1
maggior somma che risulterà in corso di causa o che verrà determinata anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale rivalutato dal dovuto al saldo.
In via istruttoria si insiste, in parziale riforma dell'ordinanza istruttoria, per
l'ammissione del capitolo 7) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2, non ammesso.
Si ripropongono ai sensi dell'art. 346 cpc tutte le domande, eccezioni, deduzioni e/o produzioni del I grado di giudizio, nessuna esclusa.
In ogni caso: Spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”.
Controparte_3
“In sede di appello principale:
- in via preliminare: nel caso in cui venga accertata la sussistenza di una società di fatto tra il sig. e la signora Parte_1 Controparte_1 nella gestione dell'impresa individuale “Linee” di , Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione processuale in capo alla stessa essendo la società di fatto dotata di soggettività Controparte_1
giuridica come da narrativa della comparsa di costituzione;
- in via principale: rigettarsi l'appello principale e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado nella parte di merito che riguarda la posizione del sig. ; Parte_1
in via subordinata: accertarsi la sussistenza di una società di fatto tra il sig.
e la signora nella gestione, a tutti gli Parte_1 Controparte_1
effetti, dell'impresa individuale “Linee” di per i motivi di Controparte_1
2 cui in narrativa della comparsa di costituzione, con ogni consequenziale effetto, in particolare, nei rapporti tra i suddetti soci di fatto, segnatamente nei loro rapporti di finanziamento e/o conferimento di risorse nella comune attività d'impresa; in via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle prove orali dedotte dalla appellata nella memoria ex art. 183, 6° c. n. 2 c.p.c. e non ammesse in primo grado dal Giudice con ordinanza del 13/3/2017;
- in accoglimento dell'appello incidentale nei confronti dell'appellante
, condannarsi quest'ultimo alla rifusione alla signora Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado;
Controparte_1
- spese del grado rifuse.
In sede di appello incidentale tardivo:
- in via preliminare: nel caso in cui venga accertata la sussistenza di una società di fatto tra il sig. e la signora Parte_1 Controparte_1 nella gestione dell'impresa individuale “Linee” di , Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione processuale in capo alla stessa essendo la società di fatto dotata di soggettività Controparte_1 giuridica come da narrativa dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio;
- in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale tardivo nei confronti del sig. , proposto a' sensi dell'art. 334 c.p.c., Parte_3 in considerazione della posizione di dipendenza a' sensi dell'art. 331 c.p.c. fra le posizioni dei due attori iniziali e Parte_1 Parte_3
, riformarsi in toto la sentenza di primo grado nella parte che riguarda
[...]
la posizione del sig. , conseguentemente disponendo Parte_3
che il provveda senza indugio alla restituzione delle Parte_3
somme che sono state versate in esecuzione della impugnata sentenza, maggiorate degli interessi legali di cui all'art.1284, c.4° cc, dalla domanda al saldo, in quanto interessi già versati in tal misura;
in via subordinata: accertarsi la sussistenza di una società di fatto tra il sig.
e la signora nella gestione, a tutti gli Parte_1 Controparte_1
3 effetti, dell'impresa individuale “Linee” di , con ogni Controparte_1
consequenziale effetto, in particolare, nei rapporti tra i suddetti soci di fatto, segnatamente nei loro rapporti di finanziamento e/o conferimento di risorse nella comune attività d'impresa e con ogni consequenziale effetto nei confronti della posizione in causa dello stesso;
Pt_1 Parte_3
- spese rifuse di primo e secondo grado.”.
Parte_4
“In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di perché tardivo e perché recante domande Parte_5
nuove, per i motivi di cui in comparsa di risposta;
In via preliminare subordinata: rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in comparsa;
In via principale subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto nei confronti di venga dichiarato Parte_3
ammissibile, rigettarsi l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in comparsa.
In ogni caso: spese legali rifuse.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, Parte_3
al fine di ottenerne la condanna a rimborsare l'importo di € Controparte_1
243.705,99 a favore di e l'importo di € 46.000,00 a favore Parte_1
di , versati a titolo di mutuo. Parte_3
A sostegno della pretesa azionata, gli attori allegavano:
- che aveva versato, a favore della convenuta, il suddetto Parte_1
importo di € 243.705,99, per mezzo dei seguenti versamenti: € 10.000,00, in data 16 settembre 2005, mediante assegno Banco di Brescia n.
1.618.411.346-06; € 10.000,00, in data 16 settembre 2005, mediante assegno
Banco di Brescia n. 1.618.411.347-07; € 40.000,00, in data 23 maggio 2006, mediante bonifico munito di causale "prestito"; € 70.000,00, in data 12
4 settembre 2006, mediante bonifico munito di causale "prestito"; € 10.000,00, in data 9 ottobre 2006, mediante bonifico munito di causale "prestito"; €
7.000,00, in data 18 dicembre 2006, mediante bonifico munito di causale
"prestito"; € 4.000,00, in data 12 gennaio 2007, mediante bonifico munito di causale "prestito"; € 10.000,00, in data 31 gennaio 2007; € 4.000,00, in data
16 febbraio 2007, mediante bonifico munito di causale "prestito"; €
30.000,00, in data 28 febbraio 2007, mediante bonifico munito di causale
"prestito"; € 10.000,00, in data 11 maggio 2007; € 5.000,00, in data 21 maggio 2009, mediante bonifico;
€ 7.500,00, in data 25 settembre 2009, mediante bonifico munito di causale "prestito"; € 14.316,93, in data 14 maggio 2009, mediante bonifico munito di causale "bonifico in qualità di garante"; € 11.889,06, in data 8 ottobre 2010, mediante bonifico munito di causale "estinzione conto corrente Linee NA";
- che aveva versato, a favore della convenuta, l'importo Parte_3 di € 46.000,00, in data 5 marzo 2009, mediante bonifico munito di causale
"prestito";
- che non aveva provveduto a restituire le somme mutuate Controparte_1
a suo favore.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda di controparte.
Rappresentava, infatti, di aver ricevuto le somme azionate non a titolo di prestito personale, bensì quale titolare formale della ditta “Linee di NA
LE”. In particolare, deduceva l'esistenza di una società di fatto con il
“factotum” il quale aveva versato la somma di € Parte_1
243.705,99 quale finanziamento e/o conferimento di risorse nella comune attività d'impresa; quanto alla somma pari ad € 46.000,00, versata da
[...]
, rappresentava che, in realtà, si trattava di un prestito effettuato Parte_3
in via esclusiva nei confronti del fratello, Negando, Parte_1
comunque, di essersi obbligata a restituire alcunché, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita documentalmente, con l'escussione di testimoni e per
5 mezzo dell'interpello di . Parte_1
Con sentenza n. 1160/2021, pubblicata il 26 aprile 2021, il Tribunale di
Brescia rigettava la domanda proposta da accogliendo, Parte_1 invece, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_3
condannava a corrispondere a favore di quest'ultimo Controparte_1
l'importo di € 46.000,00, con interessi dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, premetteva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, senza che la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, valga ad invertire l'onere della prova, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale.
Nel caso di specie, riteneva che all'esito dell'espletata Parte_1
istruttoria, non avesse provato la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto di mutuo.
Invero, evidenziava che, oltre all'assenza di prova scritta del rapporto negoziale dedotto in giudizio, nessuno dei testi introdotti dall'attore era stato in grado di riferire che, tra le parti, fosse intercorso un accordo circa la restituzione delle somme. Rilevava, in particolare, che le deposizioni di
[...]
e in quanto de relato ex parte actoris, fossero Tes_1 Testimone_2 inidonee a provare il prestito dedotto in giudizio dall'attore. Sottolineava, inoltre, che il fatto che avesse sconsigliato a Testimone_2 Parte_1
di corrispondere somme di denaro a favore di e della ditta Controparte_1
“Linee” non risultasse, comunque, incompatibile con la tesi della convenuta circa l'esistenza di una società di fatto.
Quanto alla causale “prestito”, apposta ad alcuni dei bonifici effettuati, riteneva che la stessa non fosse idonea, di per sé, a provare il mutuo, tenuto conto della qualificazione unilaterale e del contesto in cui si erano svolti i fatti, caratterizzato da legami affettivi.
Valorizzava, quindi, che, anche a prescindere dall'accertamento
6 dell'esistenza di una società di fatto tra e Parte_1 Controparte_1
i testi escussi avevano offerto ampia prova della collaborazione di a favore dell'impresa (trattava con alcuni clienti e Parte_1
fornitori, senza che risultasse delegato da trattava con le Controparte_1
banche; si consultava con l'amico contabile circa l'andamento Testimone_2
e i progetti per la ditta Linee), sicché non poteva escludersi che i versamenti fossero stati effettuati a fondo perduto per aiutare l'azienda di famiglia in difficoltà, oppure che lo stesso “avesse un tornaconto Parte_1
diverso, irrilevante ai fini del decidere.”.
Accoglieva, invece, la domanda proposta da . Parte_3
Riteneva, infatti, che la prospettazione della convenuta non fosse convincente, atteso che, se avesse effettivamente Parte_3
voluto beneficiare il fratello, avrebbe disposto direttamente a suo favore, mentre risultava provato documentalmente che la somma era stata erogata direttamente a favore di la quale risultava, quindi, la Controparte_1
legittimata passiva della richiesta. Pertanto condannava la convenuta alla restituzione a favore di della somma da questi mutuata, Parte_3
con interessi legali dalla domanda al saldo.
Proponeva appello affidandosi a sei motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello avversario e, Controparte_1
in via incidentale, la condanna di alla rifusione delle spese Parte_1
di lite del primo grado. Formulava, inoltre, appello incidentale tardivo nei confronti di . Parte_3
Con ordinanza del 23 marzo 2022, la Corte disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Parte_3
Si costituiva eccependo, in via preliminare, Parte_3
l'inammissibilità dell'appello incidentale avversario perché tardivo e recante domande nuove e nel merito domandandone il rigetto.
All'udienza del 28 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 febbraio 2025.
7 A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con decreto dell'8 maggio 2025, la Corte, rilevato che parte appellante, con nota depositata il 5 maggio 2025, aveva rappresentato che il dott. CP_4
era stato giudice istruttore della causa di primo grado dal 30
[...]
settembre 2015 al 3 gennaio 2018 e che tale circostanza era già stata segnalata, stabiliva che, pur non versandosi in ipotesi di incompatibilità, fosse opportuno che il Presidente non facesse parte del collegio. La CP_4
Corte, quindi, rimetteva la causa in istruttoria, rinviando per nuova precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura il capo della sentenza Parte_1
appellata con cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore non fosse riuscito a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto di mutuo.
Rappresenta, infatti, che la causale “prestito”, apposta ai bonifici, era indicativa della natura di mutuo e che, comunque, ad essa si sarebbe dovuto attribuire valore di proposta contrattuale: a seguito dell'accreditamento dei bonifici in questione sul conto corrente e dell'utilizzo delle relative somme, avrebbe manifestato la volontà di accettare la proposta di Controparte_1
così concludendo un contratto di mutuo, pur senza Parte_1
individuazione della data di restituzione dell'importo, come consentito dall'art. 1817 cod. civ..
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per contraddittorietà laddove, pur affermando che “la circostanza che siano trascorsi oltre nove anni dall'erogazione di importanti somme senza richiesta di restituzione fa deporre nel senso che vi fossero precisi accordi circa la restituzione in sé della somma: cioè che si trattava di somme che dovevano essere anzitutto restituite, al di là dell'accordo circa i tempi e i
8 modi di restituzione”, ha ritenuto che le somme in questione potessero essere state versate a fondo perduto.
Con il terzo motivo lamenta che, a fronte dell'esplicita Parte_1
imputazione dei versamenti come “prestito” e ferma la mancata tempestiva contestazione dell'imputazione suddetta, sarebbe stato onere di CP_1
fornire la prova che il pagamento in questione avesse una causale
[...]
differente da quella espressamente indicata nei vari bonifici.
Con il quarto motivo parte appellante rappresenta che anche i versamenti effettuati a mezzo assegno, pur non sorretti formalmente da causale o da altro documento scritto che attestino il “prestito”, vanno ricondotti all'istituto del mutuo, perché tale carenza formale trova la sua giustificazione nel particolare rapporto affettivo tra gli interessati.
Con il quinto motivo contesta, anche in questa sede, la Parte_1
ricostruzione avversaria per cui tra le parti sarebbe esistita una società di fatto, evidenziando, in ogni caso, che tale circostanza sarebbe comunque ininfluente stante la prova dei versamenti effettuati a favore dell'appellata a titolo di mutuo.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta che le deposizioni rese dai testi e pur de relato ex parte actoris, avrebbero Testimone_1 Testimone_2
dovuto essere valorizzate dal Tribunale, perché suffragate dalla causale
“prestito” apposta ai bonifici e, pertanto, credibili.
Con l'appello incidentale chiede la condanna di Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite del primo grado, in ragione Parte_1
del rigetto della domanda attorea quanto al rimborso della somma pari ad
€243.705,99.
Con l'appello incidentale tardivo censura il capo della Controparte_1
sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di un contratto di mutuo tra la convenuta e . Rappresenta, invero, che Parte_3 anche tale versamento andrebbe ricondotto all'esercizio, di fatto, di attività
d'impresa da parte di in “Linee di NA LE”: Parte_1
sarebbe stato proprio quest'ultimo a convincere il fratello (dietro
9 prospettazione di compensazione in sede ereditaria) a effettuare il prestito in questione a favore dell'impresa, sicché non sussisterebbe la legittimazione passiva di Controparte_1
La Corte, ritenuta la connessione dei motivi di appello formulati da reputa necessario effettuare una trattazione congiunta Parte_1
degli stessi.
L'appello è infondato e va respinto.
Per ragioni di ordine logico-giuridico deve, preliminarmente, esaminarsi la tesi dedotta da per cui sarebbe esistita una società di fatto Controparte_1
tra lei e Parte_1
Tale prospettazione, come emerso nel corso dell'istruttoria documentale e testimoniale in prime cure, è fondata.
Rileva la Corte che, per costante giurisprudenza, la società di fatto può sorgere in base ad una intesa verbale oppure ad un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l'intento delle parti di stipulare un accordo per l'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Al fine del riconoscimento di una società di fatto, deve verificarsi la sussistenza di un fondo patrimoniale comune, dell'alea comune nei guadagni e nelle perdite, di un fine sociale, dell'affectio societatis. La società di fatto, inoltre, come ogni altra società, è dotata di soggettività giuridica, da ciò conseguendo che alla medesima sono riconducibili posizioni giuridiche attive e passive, crediti e debiti, diritti ed obblighi. Tuttavia, non essendo prevista per questo tipo di società l'iscrizione – avente natura costitutiva – nel registro delle imprese, ad essa non è attribuibile il carattere della personalità giuridica. (cfr. Cass. 16 febbraio 1970, n. 361; Cass. 26 marzo 1994, n. 2985; Cass. 29 dicembre
2009, n. 27564).
Nel caso in esame, il relativo contratto si è perfezionato per fatti concludenti.
Va, in primo luogo, valorizzato l'incontro tenutosi presso la sede della ditta
“Linee di NA LE” in data 17/09/2005, come riportato dalle testimonianze di e rese nel corso delle udienze Testimone_3 Tes_4
del 14 giugno 2017 e del 25 ottobre 2017.
10 È stato accertato che in tale occasione il sig. si presentava Parte_1
in ufficio e, in presenza di e , Controparte_1 Tes_4 Testimone_3
affermava: “oggi ci dobbiamo parlare, per recuperare i soldi che ho messo in azienda da oggi la “Linee” la porto avanti io, da oggi decido tutto io, tu
abbassi la testa, stai fuori da qui e vai a cercare i clienti e non Tes_4
azzardarti a guardare il registro dei conti. Tu da oggi fai quello CP_1
che ti dico io perché qui ci sono progetti importanti da portare avanti e ci penso io.” (ciò risulta dalle dichiarazioni rese da e Testimone_3 Tes_4
che hanno confermato il capitolo di prova n. 15 di parte convenuta).
[...]
Nello specifico, il teste (sentito sui capitoli 15 e 20 di parte Tes_4
convenuta1, nonché sui capitoli di prova formulati ex art. 281 ter c.p.c.2) dichiarava: “Preciso che mia sorella disse al sig. se voleva accettare Pt_1
di prendere la società esclusivamente e lui rispose che si sarebbe occupato al 90% e per un 10% e che lui si sarebbe assunto in tale CP_1
percentuale la responsabilità di crediti e debiti e che io avrei dovuto occuparmi solo della rappresentanza come procacciatore di clienti.”; “Come ho già detto gli accordi sono stati definiti inizialmente e quando si CP_1 lamentava perché vedeva l'indicazione prestito sui bonifici lui rispondeva: non preoccuparti perché gli accordi sono quelli presi inizialmente. I soldi che metto sono quelli per completare la quota capitale. Ho assistito a queste discussioni tra mia sorella e il .”. Pt_1 La teste (sentita sul capitolo 13 di parte convenuta3, nonché Testimone_3
sui capitoli di prova formulati ex art. 281 c.p.c.) dichiarava: “Aggiungo che quando il sig. si è offerto di aiutare con i due assegni di cui Pt_1 CP_1 sopra aveva detto che da quel momento si sarebbe occupato lui dell'azienda al 90% e per il 10% se ne sarebbe occupata . si voleva CP_1 CP_1
ritirare, ma lui le disse di no e di non preoccuparsi perché avrebbe pensato
a tutto lui e disse a che avrebbe dovuto occuparsi dei clienti”; “E' vero Tes_4
difatti il sig. aveva dichiarato che lui avrebbe avuto il Parte_1
90% e la il 10% anche perché la serviva in ufficio e lui CP_1 CP_1
dava disposizioni come andare in banca e altro. Ricordo che un giorno
ha chiesto al come mai c'erano tanti movimenti bancari e CP_1 Pt_1
lui rispose di non preoccuparsi che pensava a tutto lui. Preciso che Pt_1 dava disposizioni a tutti”; “E' vero, la partecipazione era del 90% a
[...]
e del 10% a ; “Tale circostanza è avvenuta Parte_1 Controparte_1 nell'occasione in cui il sig. ha messo a disposizione i Parte_1
20.000,00 euro e in tale occasione aveva detto penso a tutto io e faccio tutto io e voi fate tutto quello che dico io… Mi ricordo che il diceva spesso Pt_1 comando io e fate quello che dico io e che nell'occasione in cui CP_1
aveva chiesto che cosa erano tutti quei movimenti bancari di cui ho parlato sopra, lui aveva risposto di non preoccuparsi che ci pensava lui.”.
A partire da tale data e nei cinque anni successivi, risulta Parte_1
aver rappresentato in via autonoma la ditta “Linee di LE NA”, come comprovato dalle prove documentali e testimoniali assunte.
In particolare:
- il teste (conoscente di sentito, nel corso Testimone_2 Parte_1
dell'udienza del 14 giugno 2017, sui capitoli 16 e 18 di parte convenuta4) dichiarava: “… posso dire che (il ndr) mi chiamava e mi Parte_1
Testimone_ 3 13) vero che la sig.ra ha prestato la propria attività lavorativa presso la ditta Linee di NA LE fino alla fine dell'anno 2005 quando il sig. decise che non doveva più andare lì a lavorare “perché costava Parte_1Testimone_ troppo” (testi: , ); Tes_4 4 16) vero che dalla data del 17/9/2005 e fino al marzo 2010 il sig. occupò l'ufficio della ditta Linee di Parte_1 NA LE quotidianamente per 5 o 6 ore al giorno seduto alla scrivania, incontrando clienti e fornitori e rispondendo Testimone_ al telefono (testi: , , ); Tes_4 Testimone_5 18) vero che nel mese di dicembre 2005 il sig. iniziò un rapporto di collaborazione, per le competenze Parte_1 Testimone contabili e amministrative relative alla ditta Linee di NA LE, con il sig. che incontrava una sera alla Testimone settimana o il sabato mattina presso l'ufficio della stessa azienda (testi: e ); Tes_4 12 diceva di andare in azienda. In tali occasioni mi informava dell'andamento
e dei progetti che aveva lui per la ditta Linee. Preciso che ero titubante sui progetti. Pensava che così facendo avrebbe risolto o mitigato i problemi economici della ditta Linee. Io ero un po' titubante e gli dicevo che i prezzi erano bassi e che non sarebbero riusciti a coprire i costi. Gli dissi che dubitavo che sarebbe riuscito ad ottenere utili sufficienti per coprire le perdite.”; “ […] Io guardavo gli acquisti e i costi in modo grossolano. Il sig.
mi aveva detto se potevo dargli una mano per controllare Parte_1
la redditività. Ogni tanto mi recavo spontaneamente presso la Linee, verso sera, quando avevo finito il lavoro, ero a circa 50 metri e a volte mi chiamava il sig. .”; Parte_1
- la teste (dipendente della ditta Linee, sentita, nel corso Testimone_6 dell'udienza del 18 aprile 2018, sul capitolo 25 di parte convenuta5) dichiarava: “E' vero la persona che mi ha ricevuto si è presentata come
e si è presentato come il titolare dell'azienda”; Parte_1
- il teste (dipendente della ditta Linee, sentito, nel corso Testimone_5
dell'udienza del 18 aprile 2018, sui capitoli 16, 22 e 23 di parte convenuta6) dichiarava: “E' vero io lavoravo come consulente tecnico commerciale, ogni tanto andavo di sopra e quindi vedevo il sig. in ufficio Parte_1 seduto alla scrivania”; “Con il sig. ho avuto un colloquio Parte_1
verbale, il quale mi chiese se ero disponibile ad andare a lavorare da lui come consulente tecnico commerciale, mentre il contratto che ho firmato era stato stipulato a nome di Linee di NA LE”; “E' vero si trattava di una collaborazione e ricevevo delle indicazioni su quello che dovevo fare sia da che da sia dal fratello della signora Parte_1 Controparte_1 Preciso che mi veniva detto qual era la consistenza dell'ordine e io CP_1
sapevo cosa fare”;
- quanto ai rapporti con gli istituti di credito presso cui erano aperti i conti correnti della ditta “Linee di NA LE” (Banco di Brescia - Agenzia di Manerba del Garda;
Banca Popolare di Cremona - Agenzia di Lumezzane;
Banca di Credito Cooperativo (BCC) - Agenzia di Sarezzo), lo stesso
(rispondendo all'interrogatorio formale, nel corso Parte_1 dell'udienza del 24 maggio 2017, sui capitoli 27 e 29 di parte convenuta7) dichiarava: “E' vero … preciso che i conti c/o Banco di Brescia e BCC li ho fatti aprire io garantendo personalmente”; “Avevo la firma sui conti correnti……”;
- sul punto, il teste (già direttore della filiale di Lumezzane della Tes_8
Banca Popolare di Cremona, sentito, nel corso dell'udienza del 26 luglio
2017, sul capitolo 8 di parte attrice8) dichiarava: “ricordo di avere parlato di una eventuale fideiussione con il sig. per la ditta Linee di Parte_1
NA, non ricordo se , non ricordo se poi sia stato concesso il CP_1
fido con la garanzia fideiussoria, ricordo che la concessione era subordinata alla garanzia fideiussoria del sig. ”; Pt_1
- sempre sul punto, il teste (responsabile dell'agenzia di Tes_9
Manerba del Garda del Banco di Brescia dal 2002 al 2010, sentito, nel corso dell'udienza del 26 luglio 2017, sul capitolo 8 di parte attrice) dichiarava: “è vero, ricordo che il sig. era venuto in banca per chiedere una Pt_1
concessione di fido per la ditta Linee di NA LE, ditta che aveva detto di conoscere e che avrebbe garantito. Ricordo che il fido era stato concesso, dietro garanzia di titoli e denaro di che era già cliente della Pt_1
banca. Poi il sig. ci ha presentato la alla quale Pt_1 Controparte_1
abbiamo aperto il conto corrente con la linea di credito e la garanzia di
Controparte 7 27) vero che il sig. , in nome e per conto della ditta Linee di , dal settembre 2005 al marzo Parte_1 2010 ha intrattenuto direttamente rapporti settimanali con gli istituti bancari presso cui erano aperti conti correnti della stessa impresa: Banco di Brescia agenzia di Manerba d/G, Banca Popolare di Cremona Agenzia di Lumezzane, Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Brescia Agenzia di Sarezzo (testi: , , ); Tes_4 Tes_9 Tes_8 29) vero che il sig. ha sottoscritto in mia presenza la documentazione prodotta sub doc. 15-19 (parte Parte_1 convenuta) che testè mi viene mostrata (teste: ); Tes_8 8 8) La Banca di Credito Cooperativo (BCC) Agenzia di Sarezzo, la Banca Popolare di Cremona agenzia di Lumezzane e il Banco di Brescia agenzia di Manerba del Garda subordinarono la concessione di linee di credito in favore della Linee di NA LE alla pattuizione di idonee garanzie.
14 ”; Pt_1
- quanto ai rapporti con consulenti, agenzie del lavoro e spedizionieri, sono stati prodotti: documenti comprovanti rapporti tra - per Parte_1 conto della ditta “Linee di NA LE” - e due diverse agenzie del lavoro (vd. docc. 22 e 23 del fascicolo di parte allora convenuta); bolla di consegna UPS del 14/10/2008 e documenti doganali UPS del 14/7/2008 e del
5/3/2008, tutti apparentemente sottoscritti da e non Parte_1
disconosciuti (docc. 24-26 del fascicolo di parte allora convenuta);
- quanto ai rapporti con i clienti, il teste (sentito, nel corso Testimone_2
dell'udienza del 14 giugno 2017, sul cap. 42 di parte convenuta9) dichiarava:
“E' vero, ho visto il sig. che preparava gli ordini e strutturava i prezzi Pt_1
di vendita, ho visto quando tornavo la sera in azienda.”;
- quanto ai rapporti con i fornitori, il teste (sentito, Testimone_10
nel corso dell'udienza del 26 luglio 2018, sul capitolo 39 di parte convenuta10) dichiarava: “conosco il sig. , posso dire che Parte_1
ho avuto dei rapporti con lui, con la mia ditta Inox Botti per la ditta Linee di
NA LE nel periodo a partire dal 2009 al 2012, preciso che la Inox
Botti era un fornitore della Linee di NA, i rapporti riguardavano trattative commerciali relativamente al prezzo della fornitura, non so che rapporti o cariche avesse il sig. con la ditta Linee di NA, so che Pt_1
lui viveva con la mamma di . Preciso di non aver avuto Controparte_1 rapporti di lavoro con che neppure conoscevo”; Controparte_1
- sul punto, il teste (sentito, nel corso dell'udienza del 26 luglio Tes_11
2018, sul capitolo 39 di parte convenuta) dichiarava: “Abbiamo avuto rapporti di lavoro nel 2009, ricordo di aver parlato con il sig.
[...]
, per conto della ditta Linee di NA, telefonate, visite presso la Parte_1
nostra azienda, per verificare la realizzazione di un progetto che si chiamava
“progetto goccia della posata”, si trattava del rivestimento plastico della posata. Preciso di avere sempre parlato con il e con il suo Parte_1
tecnico.”;
- sempre sul punto, il teste (sentito, nel corso dell'udienza del CP_6
18 aprile 2018, sui capitoli 39 e 41 di parte convenuta11) dichiarava: “trattavo con il sig. e fatturavamo a Linee di . Non Parte_1 Controparte_1 conoscevo , in quel periodo, il periodo è 2005-2006”; Controparte_1
“Vero, ricordo che il era venuto da noi e mi disse che da Parte_1
quel momento avrei dovuto parlare solo con lui perché avrebbe gestito tutto lui per la Linee di . Mi disse anche di non parlare con Controparte_1
era circa ottobre 2005, da quel momento abbiamo iniziato a Persona_1
fatturare. Preciso che il sig. in realtà si chiama . Il sig. Persona_1 Tes_4
disse anche che da quel momento garantiva lui per la ditta Linee di Pt_1
NA LE.”.
Da ultimo, deve valorizzarsi come le stesse causali dei bonifici del 14/5/2009
e del 8/10/2010, rispettivamente "bonifico in qualità di garante" e "estinzione conto corrente Linee NA", sono coerenti con il ruolo gestorio assunto dal all'interno della Linee NA. Pt_1
Per tutte queste ragioni, è provata la sussistenza di una società di fatto tra e Controparte_1 Parte_1
Su queste basi la domanda di condanna formulata da nnei Parte_1
confronti di in relazione al rimborso dell'asserito prestito Controparte_1
per cui è causa, non merita accoglimento.
Invero, per tutti i pagamenti azionati riportanti la causale “prestito”, proprio in ragione della dimostrata esistenza di una società di fatto tra le parti, va evidenziato come l'indicazione “prestito” abbia natura “ibrida”, sicché, anche ammettendo che tali importi - e solo essi - siano stati versati a titolo di mutuo, parte appellante non ha provato che il prestito fosse effettivamente a favore di personalmente e non a favore della società di Controparte_1 fatto.
A ulteriore dimostrazione dell'assunto, va valorizzata la testimonianza di che dichiarava: “il Sig. mi aveva detto che Testimone_2 Parte_1 prestava dei soldi alla ditta Linee, non ricordo quanti fossero” (verbale - redatto a mano - per l'udienza del 14 giugno 2017, capitolo 20 di parte convenuta), dal che risulterebbe, appunto, che, se un prestito vi è stato, a beneficiarne era l'impresa.
Pertanto, avendo nel resistere all'avversa pretesa, eccepito Controparte_1
e dimostrato la qualità di socio occulto di nella sua ditta Parte_1
individuale, stante la natura “ibrida” della causale “prestito”, non avendo dimostrato che il mutuo fosse a favore di Parte_1 Controparte_1
personalmente ed, anzi, apparendo - quanto meno - probabile che beneficiaria fosse la società di fatto, risulta il difetto di titolarità passiva in capo a del credito restituorio, per essere la società di fatto soggetto Controparte_1
giuridico diverso e distinto rispetto ai soci.
Il rigetto della domanda di restituzione proposta contro è, a Controparte_1
maggior ragione, fondato, per tutti i versamenti non sorretti dalla causale
“prestito” potendosi, anzi, presumere l'assenza di un obbligo restitutorio, non essendo nemmeno stato indicato nella causale. Non risulta, quindi, provata la ragione concreta alla base della dazione.
Per tutte queste ragioni, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
L'appello incidentale proposto da volto a ottenere la di Controparte_1
condanna di alla rifusione delle spese di lite del primo Parte_1
grado è infondato.
Ritiene la Corte pienamente condivisibile la decisione del Tribunale che, sul punto, nel respingere la domanda di e nell'accogliere Parte_1
quella di , ha compensato integralmente le spese di lite Parte_3
tra le parti.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente valutato in maniera complessiva e unitaria la pretesa azionata dai fratelli che, in primo Pt_1
grado, hanno promosso insieme l'azione, assistiti dal medesimo difensore,
17 risultando, così, coerente col bilanciamento complessivo degli interessi, la compensazione integrale delle spese di lite.
L'appello incidentale tardivo formulato da nei confronti di Controparte_1
è inammissibile. Parte_3
Tale gravame è, infatti, tardivo, in quanto, per mezzo dello stesso, l'appellata
/ appellante incidentale non censura i capi di sentenza relativi all'appellante principale, bensì la propria condanna a corrispondere a Parte_3
l'importo di € 46.000,00, statuizione che, non essendo oggetto dell'appello principale, è coperta da giudicato.
Rileva, in ogni caso, la Corte che tale appello incidentale risulta, altresì, inammissibile perché fondato su fatti nuovi, dal momento che, in primo grado, la convenuta eccepiva semplicemente che l'importo di € 46.000,00, azionato da costituisse un prestito effettuato in via Parte_3
esclusiva nei confronti del fratello , mentre in questa sede Parte_1
riconduce anche tale versamento all'esercizio, di fatto, di attività d'impresa da parte di in “Linee di NA ”. Parte_1 CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00 quanto a in ragione della pretesa azionata con appello principale, Parte_1
scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00 quanto a in Controparte_1
ragione della pretesa azionata con appello incidentale) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da avverso la sentenza del Parte_1
18 Tribunale di Brescia, n. 1160/2021, pubblicata il 26 aprile 2021;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 2.977,00 Controparte_1 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale, proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1160/2021, pubblicata
[...]
il 26 aprile 2021;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore di , che si liquidano in € Parte_3
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di Parte_1
e
[...] Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Cesare Massetti
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 15) vero che in data 17/9/2005 il sig. si presentava in ufficio presso la sede della ditta Linee di Parte_1 [...] Controparte Testimone_
in Lumezzane, Via Zanagnolo, 10/L e in presenza di , e diceva “Oggi CP_1 Tes_4 ci dobbiamo parlare, per recuperare i soldi che ho messo in azienda da oggi la “Linee” la porto avanti io, da oggi decido tutto Tes io, tu abbassi la testa, stai fuori da qui e vai a cercare i clienti e non azzardarti a guardare il registro dei conti. Tu
da oggi fai quello che ti dico io perché qui ci sono progetti importanti da portare avanti e ci penso io”(testi: CP_1 Tes_4 Testimone_
e );
[...] Controparte Testimone 20) vero che nelle circostanze di cui al capitolo n. 1 la sig.ra chiese al sig. perché nei bonifici bancari effettuati dal sig. venisse utilizzata la dicitura “prestiti” e lo stesso sig. sempre ha spiegato Parte_1 Tes_2 che “era l'unico modo per acquisire, nel rispetto formale, finanziamenti esterni alla ditta Linee di NA LE da parte Testimone del sig. , perchè quest'ultimo non figurava ufficialmente in azienda (testi: e ); Parte_1 Tes_4 2 A) < Controparte_ signor e la convenuta signora si accordarono nel senso che, in caso di impossibilità o di Parte_1 grave difficoltà di restituzione delle somme poste a disposizione dal signor tra quest'ultimo e la Parte_1Controparte_ beneficiaria signora si sarebbe venuta a costituire di fatto una società commerciale, pur formalmente permanendo l'iscrizione alla camera di commercio dell'impresa individuale della convenuta>>; B) << vero che le somme in tal modo erogate avrebbero costituito, secondo gli accordi tra le parti, il conferimento in capitale apportato dal signor Controparte_ ; C) < Parte_1 Controparte_ avrebbe partecipato ad utili e perdite dell'attività di impresa in precedenza svolta dalla sola signora secondo la percentuale di partecipazione concordemente definita tra le parti in funzione dell'entità dei singoli conferimenti>>; D)
<>; E) < ragioni della sua personale conoscenza di detti accordi>>
11 5 25) vero che la sig.ra nel mese di febbraio 2010 si è presentata presso la ditta Linee di NA LE Testimone_6 per sostenere un collo ne ricevuta dal sig. che le fece alcune domande e si presentò Parte_1 come “titolare dell'azienda” Linee di NA LE (teste: ); Testimone_6 6 16) vero che dalla data del 17/9/2005 e fino al marzo 2010 il sig. occupò l'ufficio della ditta Linee di Parte_1 NA LE quotidianamente per 5 o 6 ore al giorno seduto alla scrivania, incontrando clienti e fornitori e rispondendo Testimone_ al telefono (testi: , , ); Tes_4 Testimone_5 22) vero che nel mese di luglio 2006 il sig. stipulò un contratto di collaborazione professionale con il sig. Parte_1
che prestò la sua attività operando quotidianamente presso l'azienda Linee di NA LE fino Testimone_5 all'ottobre 2008 con la qualifica di responsabile del reparto magazzino e imballaggio (testi: , e Testimone_5 Tes_4
); Tes_7 23) vero che nel periodo dal luglio 2006 all'ottobre 2008 il sig. ha lavorato all'interno della ditta Linee di Testimone_5 NA LE ricevendo dal sig. le disposizioni e le “consegne” scritte dei pezzi che bisognava Parte_1 assemblare, imballare e consegnare ai clienti (testi: , , ); Testimone_5 Tes_4 Tes_7 13 9 42) vero che nel periodo dal settembre 2005 al marzo 2010 il sig. nel rapporto con i fornitori della ditta Parte_1 Linee di NA LE predisponeva di suo pugno anche gli ordini relativi alle forniture che poi passava al sig.
[...]
(testi: , ); Tes_5 Testimone_5 Tes_4
39) vero che nel periodo dal settembre 2005 al marzo 2010 il sig. ha intrattenuto rapporti telefonici e Parte_1 personali quotidianamente con i fornitori della ditta Linee di NA LE (testi: della ditta Inox Botti, Tes_10 [...] Co della srl MAC. ; della srl Coltellerie Nember;
Tes_11 CP_6 15 11 39) vero che nel periodo dal settembre 2005 al marzo 2010 il sig. ha intrattenuto rapporti telefonici e Parte_1 personali quotidianamente con i fornitori della ditta Linee di NA LE (testi: della ditta Inox Botti, Tes_10 [...] della srl MAC.PRO; della srl Coltellerie Nember;
Tes_11 CP_6 41) vero che nel mese di ottobre 2005 il sig. si recò presso la sede della srl Coltellerie Nember in Parte_1 Lumezzane e disse al titolare sig. che da quel momento gestiva tutto lui per la ditta Linee di NA LE CP_6 e bisognava fare riferimento soltanto a lui che gestiva e rispondeva per tale impresa (teste: della srl Coltellerie CP_6 Nember);
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