TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.5272/2021 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
TO MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 20 agosto 2021 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5272 dell'anno 2021, condotta da altro magistrato ed assegnata allo scrivente con decreto emesso il 12 settembre 2024 dal Presidente della Seconda Sezione Civile, e vertente
T R A
(cf.: ) elettivamente domiciliato in Taranto, via Calabria n.28, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv.Vincenzo Pulito ( cf.: ) che lo rappresenta e difende C.F._2
come da documentazione in atti;
e successivamente elettivamente domiciliato in San Giorgio Jonico, via Lecce n.35, presso lo studio dell'avv. Francesco Lentini (cf.: ) che lo C.F._3
rappresenta e difende come da comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attore
C O N T R O
(P.IVA ) – Capogruppo del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede e Direzione in Milano alla Via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Angelo Rosato ( ) ed elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA) C.F._4
alla Via Calabria 17/a presso lo studio di esso procuratore, come da documentazione in atti;
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in Taranto alla Parte_2 C.F._5
Via Veneto n. 111, presso lo studio dell'Avv. Roccaforte Mario (cod. fisc. ), C.F._6
1 che lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Convenuti
Ove all'udienza del 30 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 30 luglio e del 18 settembre c.a. ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c. e della ls 742/1969.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
2 essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1
e , chiedendo che nei loro confronti venissero accolte le Controparte_1 Parte_2
fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 seguenti conclusioni:
[1) dichiarare avvenuto per colpa di il sinistro stradale occorso il 24.8.2015 in Parte_2
Talsano, via San Donato;
per l'effetto 2) condannare congiuntamente e solidalmente Pt_2
e la . in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento in
[...] Controparte_3
favore di dei danni alla persona, per postumi invalidanti permanenti residuati, danno Parte_1
biologico, invalidità permanente, itp., ita., e comunque in tutte le sue componenti, nessuna esclusa, nonché al rimborso delle spese affrontate per le cure, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare le parti convenute, congiuntamente e solidalmente tra di loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste l'attore:
[a. il giorno 24.8.2015 percorreva via San Domenico in Talsano, alla guida del Parte_1
motoveicolo tg. AY88562; b. giunto all'altezza di via Cofano, nel percorrere il tratto in curva, veniva urtato dall'autovettura tg. CF209RW, condotta dal prorpietario , assicurata con Parte_2
polizza n.7400130000141597 della .; c. l'impatto avveniva in quanto l'auto Controparte_3
condotta da , che procedeva in senso contrario, direttrice Talsano - Lama, Parte_2
nell'affrontare la curva invadeva la corsia percorsa dalla moto condotta da;
d. Parte_1
l'impatto tra i due veicoli avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte anteriore
- laterale sinistra del motoveicolo;
e. a seguito dell'impatto riportava lesioni personali Parte_1
per le quali si rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto dove gli venivano riscontrate la frattura scomposta ed esposta arto inferiore sinistro, frattura chiusa perone
e tibia, frattura biossea pluriframmentaria e scomposta terzo medio tibia e perone, frattura spiroide primo metacarpo, sospetto distacco parcellare malleolo tibiale (all.1); f. per la guarigione è stata necessaria una lunga degenza e si sono resi indispensabili svariati interventi chirurgici attestati dalle rispettive cartelle cliniche, che si riserva di esibire nel corso del giudizio;
g. a carico del ono Pt_1
residuati postumi invalidanti, riconosciuti nelle relazioni medico legali redatte dai dottori Per_1
(all.2), (all.3) e (all.ti 4 - 5); h. inutili sono state le richieste di risarcimento avanzate Per_2 Per_3
5 alla già in data 1.9.15, a mezzo racc.ar (all.6), e le altre formali richieste che hanno Controparte_4
fatto seguito, così come senza esito è rimasto l'invito alla negoziazione assistita recapitato a mezzo pec in data 2.8.21 alla e a mezzo racc.ar del 3.8.21 a Controparte_1 Parte_2
(all.7);]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[1) Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dell'attore che, nelle note circostanze di tempo e di luogo, alla guida del proprio
CP_ motociclo, invadeva la corsia di pertinenza della condannando il medesimo alla rifusione delle spese di lite;
2) In via gradata considerare il concorso di colpa prevalente dell'attore, compensando le spese di lite;
3) In via ancor più gradata, applicare al caso l'art. 2054 II cc con compensazione delle spese di lite.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la spa Controparte_1
[1) ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELL'ATTORE NELLA VERIFICAZIONE DEL
SINISTRO
Il sinistro per cui è causa, diversamente da quanto detto nel libello introduttivo del giudizio, si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attore; al contrario nessun motivo di rimprovero, neppure in via residua e concorsuale è ravvisabile nella condotta di guida del convenuto che, invece, fu incolpevole vittima dei fatti per cui è causa.
Di tanto v'è autorevole conferma nel rapporto redatto dal Corpo di Polizia locale di Taranto che, ricostruiva la dinamica del sinistro scrivendo che il sig. BI A. ,.., alla guida del motociclo, .., proveniente dalla Via per Lama, percorreva la Via San Domenico in direzione Via ED
(Talsano). Lo stesso, approssimandosi al tratto curvilineo destrorso a medio raggio, pur procedendo
a velocità moderata, …, impegnava l'arco sinuoso portandosi verso il centro della carreggiata , probabilmente a causa delle pessime condizioni del manto stradale, maggiormente dissestato nella corsia di sua pertinenza e per la piantumazione di alberi lungo il suo margine che ne limitava la
6 visuale. Il centauro impegnando il tratto di strada curvo, a causa del manto stradale dissestato, .., probabilmente perdeva aderenza al suolo e veniva indotto ad invadere parzialmente la semicarreggiata opposta , proprio nel momento in cui sopraggiungeva il veicolo FI Stilo.
All'immediato pericolo, .., il centauro non era in grado di controllare adeguatamente il mezzo tantomeno effettuare manovre diversive, data l'imprevedibilità e rapidità dell'evento e veniva in collisione con l'auto.
Nella fase antecedente il sinistro, la FI ,.., proveniente dalla Via ED percorreva il tratto in discesa della Via San Domenico. Lo stesso quando si approssimava al tratto di strada curva per lui ad andamento sinistrorso, vedeva improvvisamente la propria traiettoria di marcia ostacolata dal motociclo antagonista per le ragioni descritte. All'immediato pericolo, per il breve spazio intercorrente, …, pur deviando verso il suo margine destro, per la imprevedibilità e rapidità dell'evento non riusciva ad evitare la collisione. L'impatto avveniva di striscio tra i due veicolo e si verificava sulla semicarreggiata della FI.
Non comprendiamo, quindi, sulla base di quali evidenze empiriche, l'attore accusi il convenuto dell'invasione di semicarreggiata, in realtà imputabile in via esclusiva all'attore medesimo!
Del resto, dalla ricostruzione certosina effettuata dai Verbalizzanti comprendiamo pure che, a differenza del centauro, l'automobilista convenuto, aveva anche la prontezza di spirito di impostare un tentativo estremo di deviazione (manovra emergenziale) per scongiurare lo scontro, obiettivo che, però, veniva frustrato dalla rapidità ed imprevedibilità dell'evento (cit. rapp VVUU).
Nel caso di specie, quindi, risulta ampiamente superata anche la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. poiché alla condotta del convenuto non presenta alcuna venatura di disvalore.
Il conducente della FI Stilo, nelle note circostanze di tempo e di luogo, procedendo a velocità moderata, si vedeva improvvisamente, all'uscita di una curva, la carreggiata invasa dal motociclo condotto dall'attore e nulla poteva fare per evitare l'impatto determinato dalla condotta altamente e gravemente colposa del centauro.
2) ULTERIORE COLPA DEL CENTAURO – LA STRADA DISSESTATA
7 Dal rapporto delle autorità, inoltre, emerge un altro elemento la cui considerazione non può che acuire il rimprovero nei confronti del motocilista.
I Vigili riportano che il manto stradale della strada in questione, all'epoca dei fatti, si presentava in pessime condizioni di manutenzione , il manto della Via San Domenico non è uniforme perché presenta numerosissime sconnessioni motivati da avvallamenti,.., che raggiungono la profondità anche di 5 cm.
Lo stato della strada, inoltre, presenta una limitazione della visibilità determinata dalla piantumazione di alberi (tratto di strada verso Talsano).
Pertanto non si pensa di proferire eresia, affermando che, con un fondo stradale così disastrato e con una visibilità cosi limitata, il sig. avrebbe dovuto informare il la propria condotta ad Pt_1
ancor più stringenti regole di prudenza;
avrebbe dovuto tenere un a velocità non solo moderata, bensì particolarmente moderata, avrebbe dovuto abbordare la curva probabilmente a passo d'uomo poiché così facendo non avrebbe “perso aderenza” e non avrebbe invaso con la propria moto la corsia della FI.
Nella dinamica sopra descritta, infine, si coglie anche la responsabilità del per la tenuta del CP_6
manto stradale (violazione del principio del neminem leadere) e non si comprende perché l'attore non abbia evocato in giudizio anche l'amministrazione , scegliendo di perseguire il conducente della
, francamente esente da ogni addebito nel determinismo del sinistro per cui è lite. Pt_3
3) SUL QUANTUM - CONTESTAZIONI
Nel libello introduttivo del giudizio si chiede genericamente la condanna della compagnia al risarcimento di tutti i danno riconnessi alle lesioni subite dall'esponente ma non è contenuta alcuna quantificazione delle pretese menomazioni.
In questa sede, assorbente tutto quanto innanzi detto, si richiama la equilibrata valutazione dle dott.
che valutava detti postumi nel 16% di IP. ] Per_2
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
8 [1. Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
2. Condannare l'attore al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Parte_2
[Con il presente atto si costituisce in giudizio il Sig. , come sopra rappresentato, il Parte_2
quale contesta le circostanze narrate e la pretesa giuridica azionata dall'attrice, nei termini che seguono. 1 – SULL' AN DEL RISARCIMENTO Il sinistro per cui è causa, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione, si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attore, poiché nessuna censura può essere mossa alla condotta di guida del convenuto. In particolare, come risulta accertato dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, il sig. percorreva la propria Parte_2
corsia di marcia e non invadeva la corsia opposta. Di tale prospettazione vi è conferma nel rapporto della Polizia Municipale, che così ricostruiva la dinamica del sinistro: “il sig. . ... alla guida Pt_1
del motociclo ... proveniente dalla Via per Lama, percorreva la Via San Domenico in direzione Via
ED (Talsano). Lo stesso, approssimandosi al tratto curvilineo destrorso a medio raggio, pur procedendo a velocità moderata … impegnava l'arco sinuoso portandosi verso il centro della carreggiata, probabilmente a causa delle pessime condizioni del manto stradale, maggiormente dissestato nella corsia di sua pertinenza e per la piantumazione di alberi lungo il suo margine che ne limitava la visuale. Il centauro impegnando il tratto di strada curvo, a causa del manto stradale dissestato ... probabilmente perdeva aderenza al suolo e veniva indotto ad invadere parzialmente la semicarreggiata opposta, proprio nel momento in cui sopraggiungeva il veicolo FI Stilo.
All'immediato pericolo ... il centauro non era in grado di controllare adeguatamente il mezzo tantomeno effettuare manovre diversive, data l'imprevedibilità e rapidità dell'evento e veniva in collisione con l'auto. Nella fase antecedente il sinistro, la FI ... proveniente dalla Via ED percorreva il tratto in discesa della Via San Domenico. Lo stesso quando si approssimava al tratto di strada curva per lui ad andamento sinistrorso, vedeva improvvisamente la propria traiettoria di marcia ostacolata dal motociclo antagonista per le ragioni descritte. All'immediato pericolo, per il breve spazio intercorrente … pur deviando verso il suo margine destro, per la imprevedibilità e
9 rapidità dell'evento non riusciva ad evitare la collisione. L'impatto avveniva di striscio tra i due veicolo e si verificava sulla semicarreggiata della FI.”. Alla luce di quanto accertato dalla Polizia
Locale intervenuta, nessun comportamento colposo (o doloso) può essere addebitabile all'odierno convenuto, che è quindi totalmente esente da responsabilità, neppure in forma sfumata o concorsuale, non avendo potuto egli, in alcun modo, impedire l'evento.
Invero, il conducente della FI Stilo, procedendo a velocità moderata, si vedeva improvvisamente
(all'uscita di una curva) la carreggiata invasa dal motociclo condotto dall'attore e nulla poteva fare per evitare l'urto improvviso, determinato dalla condotta altamente e gravemente colposa del detto motociclista. Inoltre, si fa rilevare che l'odierno convenuto è stato integralmente risarcito del danno subito dalla controparte. 2 – SUL QUANTUM DEL RISARCIMENTO Sul quantum si contesta la pretesa, in quanto indimostrata ed eccessiva rispetto ai danni riporati.]
Motivi della decisione
I.- Dalla disamina della relazione di intervento elevata dalla Polizia Locale del si Controparte_7
evince quanto segue.
Il sig. procedendo lungo la via S.Domenico in direzione Talsano (Ta) con a bordo del proprio Pt_1
motociclo la sig.ra dovendo affrontare una curva destrorsa, non manteneva il Parte_4
margine destro della carreggiata spostandosi progressivamente verso la mezzeria della arteria a doppio senso di marcia, verosimilmente sia a causa del pessimo stato di conservazione e manutenzione del fondo stradale, accertato dalla Polizia Locale che rilevava asportazioni dell'asfalto con rilievi pari anche a 5 centimetri di profondità, sia a causa della vegetazione presente lungo il lato destro della strada e che, ostacolando la visibilità, provocava istintivamente l'allontanamento dei conducenti, sia a causa della possibile velocità eccedente quella prudenziale imposta dall'art. 142 comma V e comma VIII del C.d.S.
La Polizia Locale intervenuta sui luoghi constatava che l'impatto si era verificata nella semicarreggiata percorsa dalla FI Stilo condotta dal sig. , particolare che rende del Parte_2
tutto verosimile l'ipotesi di uno sconfinamento del motociclo Ducati condotto dal sig. ltre la Pt_1
mezzerìa ideale che separava le due corsie di marcia con invasione di quella percorsa dalla FI Stilo;
10 la posizione di quiete del motociclo rilevata dalla Polizia Locale sembra poter escludere l'ipotesi inversa che sia stato il veicolo condotto dal sig. ad ostacolare la marcia del motociclo Ducati Pt_2
con a bordo il sig. la sig.ra . Pt_1 Parte_4
Invero quest'ultimo appariva riverso all'interno della corsia di marcia percorsa dalla FI Stilo in direzione Talsano e coricato sul fianco destro in posizione trasversale rispetto alla direttrice di marcia;
tanto è coerente con un urto avvenuto con modalità di strisciamento e che abbia impresso al motociclo una emirotazione sul suo asse fino a porlo in posizione ortogonale rispetto all'asse della carreggiata ed a farlo adagiare sul lato destro a seguito della perdita dell'equilibrio provocata dall'impatto.
In tal senso le cattive condizioni del fondo stradale e le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante la strada, con presenza di vegetazione latistante idonea a limitare la visibilità, erano circostanze verificabili in tempo utile dall'utente al fine di conformare la propria condotta di guida a criteri prudenziali più stringenti e ridurre i pericoli naturalmente connessi con lo status quo dei luoghi.
La Polizia Locale del rilevava pure come nel sopralluogo eseguito dopo Controparte_7
l'accaduto la vegetazione latistante il margine destro della carreggiata nel senso percorso dal sig. osse stata asportata in parte. Pt_1
11 Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa in fattispecie del tutto simile in punto di fatto:
[III.- Dalle allegazioni di parte attrice, dalla disamina delle fotografie prodotte dalla medesima, e dal rapporto elevato dai Carabinieri intervenuti sul posto, si evince che l'incidente si è verificato alle ore 15,30 del 31-07-2002, in condizioni di perfetta visibilità naturale, e su di un tratto di strada caratterizzato dal fondo bagnato per la pioggia caduta, e costeggiato da fitta vegetazione ad alto fusto con rami frondosi in parte aggettanti sulla banchina latistante la carreggiata.
E certamente il conducente che avesse percorso quel tratto prestando alle condizioni della viabilità la dovuta attenzione imposta dalle regole di comune cautela e prudenza imposte dall'art.141 del
D.Lvo n.285/1992, avrebbe potuto scorgere agevolmente quell'ostacolo in tempo utile all'arresto del veicolo.
Deve infatti considerarsi come, in un contesto ambientale caratterizzato da una strada di montagna inerpicantesi tra gole scavate tra i costoloni rocciosi dei monti, con una fitta vegetazione di alberi di alto fusto con rami aggettanti sulla banchina stradale, la presenza di pozzanghere, allagamenti, cumuli di aghi di pino resinosi sul fondo stradale battuto da pioggia sia evento di per sé prevedibile come naturale conseguenza prodotta secondo le leggi fisiche dalla caduta di precipitazioni e dai
12 colpi di vento10, e non può essere intesa come caso fortuito imprevedibile in quanto nient'affatto estraneo alla sequenza normale degli accadimenti11 ma, al contrario, caratteristica intrinseca dell'ambiente naturale circostante, che certamente la P.A. non avrebbe potuto eliminare se non a prezzo di effettuare non già una ordinaria manutenzione, quanto, piuttosto, una trasformazione dell'ambiente naturale, mediante recisione dei rami e dei tronchi di pino, con grave compromissione dell'equilibrio ambientale e paesaggistico dei luoghi.
E certamente il conducente che avesse percorso quel tratto prestando alle condizioni della viabilità la dovuta attenzione imposta dalle regole di comune cautela e prudenza imposte dall'art.141 del
D.Lvo n.285/1992, moderando la velocità nei limiti di quella prudenziale imposta dall'art. 142 comma 5 del C.d.S., avrebbe potuto scorgere agevolmente il tratto di strada interessato dalla presenza di aghi di pino, ed in tempo utile all'arresto del veicolo in condizioni di piena sicurezza.]
(Così il giudice unico dott. TO MU nella sentenza monocratica emessa in data 05 marzo 2007 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 67/04 r.g. Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di
Fasano).
II.- Il Tribunale ritiene che la collisione sia avvenuta per la perdita di controllo del motociclo Ducati da parte del conducente sig. he invadeva parzialmente la opposta corsia di marcia a causa Pt_1
delle condizioni del tratto di strada a cui non si adeguava in tempo utile, urtando di striscio la FI
Stilo condotta dal sig. Pt_2
III.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
IV.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'attore a rifondere spese e competenze di lite in favore della , liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'attore a rifondere spese e competenze di lite in favore
DI , liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come Parte_2
per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in comparsa di costituzione e risposta;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 06 ottobre 2025;
Il giudice dott. TO MU
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli 3 10 “In tema di responsabilità da sinistro stradale il fatto che la strada sia resa sdrucciolevole dal bagnato e dalla presenza di terriccio umido, non costituisce causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell''rt. 45 c.p., non trattandosi di evento imprevisto ed imprevedibile, ma di una situazione di pericolo manifesta che, comunque, rientra nelle naturali possibilità di previsione ed alla quale il conducente, pertanto, deve adeguare il suo comportamento.”(Cass.Pen.Sez.IV n.8879 del 01-09-1986 imp.Bianchi). 11 “Tutto ciò che costituisce l'ambiente normale in cui una determinata attività è costretta ad esplicarsi, quale la strada per il conducente di un autoveicolo, condiziona l'azione ed inerisce alla stessa, con la conseguenza che l'agente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, come la sdrucciolevolezza della carreggiata per la presenza di fango, ghiaccio o macchie d'olio, mentre il fatto deve ritenersi ascrivibile a caso fortuito se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l'ambiente debba ritenersi modificato da elementi ad esso del tutto estranei.”(Cass.Civ.Sez.III n.1214 del 20-02-1984 c. . Per_4 Per_5 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
TO MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 20 agosto 2021 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5272 dell'anno 2021, condotta da altro magistrato ed assegnata allo scrivente con decreto emesso il 12 settembre 2024 dal Presidente della Seconda Sezione Civile, e vertente
T R A
(cf.: ) elettivamente domiciliato in Taranto, via Calabria n.28, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv.Vincenzo Pulito ( cf.: ) che lo rappresenta e difende C.F._2
come da documentazione in atti;
e successivamente elettivamente domiciliato in San Giorgio Jonico, via Lecce n.35, presso lo studio dell'avv. Francesco Lentini (cf.: ) che lo C.F._3
rappresenta e difende come da comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attore
C O N T R O
(P.IVA ) – Capogruppo del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede e Direzione in Milano alla Via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Angelo Rosato ( ) ed elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA) C.F._4
alla Via Calabria 17/a presso lo studio di esso procuratore, come da documentazione in atti;
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in Taranto alla Parte_2 C.F._5
Via Veneto n. 111, presso lo studio dell'Avv. Roccaforte Mario (cod. fisc. ), C.F._6
1 che lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Convenuti
Ove all'udienza del 30 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 30 luglio e del 18 settembre c.a. ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c. e della ls 742/1969.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
2 essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1
e , chiedendo che nei loro confronti venissero accolte le Controparte_1 Parte_2
fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 seguenti conclusioni:
[1) dichiarare avvenuto per colpa di il sinistro stradale occorso il 24.8.2015 in Parte_2
Talsano, via San Donato;
per l'effetto 2) condannare congiuntamente e solidalmente Pt_2
e la . in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento in
[...] Controparte_3
favore di dei danni alla persona, per postumi invalidanti permanenti residuati, danno Parte_1
biologico, invalidità permanente, itp., ita., e comunque in tutte le sue componenti, nessuna esclusa, nonché al rimborso delle spese affrontate per le cure, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare le parti convenute, congiuntamente e solidalmente tra di loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste l'attore:
[a. il giorno 24.8.2015 percorreva via San Domenico in Talsano, alla guida del Parte_1
motoveicolo tg. AY88562; b. giunto all'altezza di via Cofano, nel percorrere il tratto in curva, veniva urtato dall'autovettura tg. CF209RW, condotta dal prorpietario , assicurata con Parte_2
polizza n.7400130000141597 della .; c. l'impatto avveniva in quanto l'auto Controparte_3
condotta da , che procedeva in senso contrario, direttrice Talsano - Lama, Parte_2
nell'affrontare la curva invadeva la corsia percorsa dalla moto condotta da;
d. Parte_1
l'impatto tra i due veicoli avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte anteriore
- laterale sinistra del motoveicolo;
e. a seguito dell'impatto riportava lesioni personali Parte_1
per le quali si rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto dove gli venivano riscontrate la frattura scomposta ed esposta arto inferiore sinistro, frattura chiusa perone
e tibia, frattura biossea pluriframmentaria e scomposta terzo medio tibia e perone, frattura spiroide primo metacarpo, sospetto distacco parcellare malleolo tibiale (all.1); f. per la guarigione è stata necessaria una lunga degenza e si sono resi indispensabili svariati interventi chirurgici attestati dalle rispettive cartelle cliniche, che si riserva di esibire nel corso del giudizio;
g. a carico del ono Pt_1
residuati postumi invalidanti, riconosciuti nelle relazioni medico legali redatte dai dottori Per_1
(all.2), (all.3) e (all.ti 4 - 5); h. inutili sono state le richieste di risarcimento avanzate Per_2 Per_3
5 alla già in data 1.9.15, a mezzo racc.ar (all.6), e le altre formali richieste che hanno Controparte_4
fatto seguito, così come senza esito è rimasto l'invito alla negoziazione assistita recapitato a mezzo pec in data 2.8.21 alla e a mezzo racc.ar del 3.8.21 a Controparte_1 Parte_2
(all.7);]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[1) Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dell'attore che, nelle note circostanze di tempo e di luogo, alla guida del proprio
CP_ motociclo, invadeva la corsia di pertinenza della condannando il medesimo alla rifusione delle spese di lite;
2) In via gradata considerare il concorso di colpa prevalente dell'attore, compensando le spese di lite;
3) In via ancor più gradata, applicare al caso l'art. 2054 II cc con compensazione delle spese di lite.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la spa Controparte_1
[1) ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELL'ATTORE NELLA VERIFICAZIONE DEL
SINISTRO
Il sinistro per cui è causa, diversamente da quanto detto nel libello introduttivo del giudizio, si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attore; al contrario nessun motivo di rimprovero, neppure in via residua e concorsuale è ravvisabile nella condotta di guida del convenuto che, invece, fu incolpevole vittima dei fatti per cui è causa.
Di tanto v'è autorevole conferma nel rapporto redatto dal Corpo di Polizia locale di Taranto che, ricostruiva la dinamica del sinistro scrivendo che il sig. BI A. ,.., alla guida del motociclo, .., proveniente dalla Via per Lama, percorreva la Via San Domenico in direzione Via ED
(Talsano). Lo stesso, approssimandosi al tratto curvilineo destrorso a medio raggio, pur procedendo
a velocità moderata, …, impegnava l'arco sinuoso portandosi verso il centro della carreggiata , probabilmente a causa delle pessime condizioni del manto stradale, maggiormente dissestato nella corsia di sua pertinenza e per la piantumazione di alberi lungo il suo margine che ne limitava la
6 visuale. Il centauro impegnando il tratto di strada curvo, a causa del manto stradale dissestato, .., probabilmente perdeva aderenza al suolo e veniva indotto ad invadere parzialmente la semicarreggiata opposta , proprio nel momento in cui sopraggiungeva il veicolo FI Stilo.
All'immediato pericolo, .., il centauro non era in grado di controllare adeguatamente il mezzo tantomeno effettuare manovre diversive, data l'imprevedibilità e rapidità dell'evento e veniva in collisione con l'auto.
Nella fase antecedente il sinistro, la FI ,.., proveniente dalla Via ED percorreva il tratto in discesa della Via San Domenico. Lo stesso quando si approssimava al tratto di strada curva per lui ad andamento sinistrorso, vedeva improvvisamente la propria traiettoria di marcia ostacolata dal motociclo antagonista per le ragioni descritte. All'immediato pericolo, per il breve spazio intercorrente, …, pur deviando verso il suo margine destro, per la imprevedibilità e rapidità dell'evento non riusciva ad evitare la collisione. L'impatto avveniva di striscio tra i due veicolo e si verificava sulla semicarreggiata della FI.
Non comprendiamo, quindi, sulla base di quali evidenze empiriche, l'attore accusi il convenuto dell'invasione di semicarreggiata, in realtà imputabile in via esclusiva all'attore medesimo!
Del resto, dalla ricostruzione certosina effettuata dai Verbalizzanti comprendiamo pure che, a differenza del centauro, l'automobilista convenuto, aveva anche la prontezza di spirito di impostare un tentativo estremo di deviazione (manovra emergenziale) per scongiurare lo scontro, obiettivo che, però, veniva frustrato dalla rapidità ed imprevedibilità dell'evento (cit. rapp VVUU).
Nel caso di specie, quindi, risulta ampiamente superata anche la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. poiché alla condotta del convenuto non presenta alcuna venatura di disvalore.
Il conducente della FI Stilo, nelle note circostanze di tempo e di luogo, procedendo a velocità moderata, si vedeva improvvisamente, all'uscita di una curva, la carreggiata invasa dal motociclo condotto dall'attore e nulla poteva fare per evitare l'impatto determinato dalla condotta altamente e gravemente colposa del centauro.
2) ULTERIORE COLPA DEL CENTAURO – LA STRADA DISSESTATA
7 Dal rapporto delle autorità, inoltre, emerge un altro elemento la cui considerazione non può che acuire il rimprovero nei confronti del motocilista.
I Vigili riportano che il manto stradale della strada in questione, all'epoca dei fatti, si presentava in pessime condizioni di manutenzione , il manto della Via San Domenico non è uniforme perché presenta numerosissime sconnessioni motivati da avvallamenti,.., che raggiungono la profondità anche di 5 cm.
Lo stato della strada, inoltre, presenta una limitazione della visibilità determinata dalla piantumazione di alberi (tratto di strada verso Talsano).
Pertanto non si pensa di proferire eresia, affermando che, con un fondo stradale così disastrato e con una visibilità cosi limitata, il sig. avrebbe dovuto informare il la propria condotta ad Pt_1
ancor più stringenti regole di prudenza;
avrebbe dovuto tenere un a velocità non solo moderata, bensì particolarmente moderata, avrebbe dovuto abbordare la curva probabilmente a passo d'uomo poiché così facendo non avrebbe “perso aderenza” e non avrebbe invaso con la propria moto la corsia della FI.
Nella dinamica sopra descritta, infine, si coglie anche la responsabilità del per la tenuta del CP_6
manto stradale (violazione del principio del neminem leadere) e non si comprende perché l'attore non abbia evocato in giudizio anche l'amministrazione , scegliendo di perseguire il conducente della
, francamente esente da ogni addebito nel determinismo del sinistro per cui è lite. Pt_3
3) SUL QUANTUM - CONTESTAZIONI
Nel libello introduttivo del giudizio si chiede genericamente la condanna della compagnia al risarcimento di tutti i danno riconnessi alle lesioni subite dall'esponente ma non è contenuta alcuna quantificazione delle pretese menomazioni.
In questa sede, assorbente tutto quanto innanzi detto, si richiama la equilibrata valutazione dle dott.
che valutava detti postumi nel 16% di IP. ] Per_2
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
8 [1. Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
2. Condannare l'attore al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Parte_2
[Con il presente atto si costituisce in giudizio il Sig. , come sopra rappresentato, il Parte_2
quale contesta le circostanze narrate e la pretesa giuridica azionata dall'attrice, nei termini che seguono. 1 – SULL' AN DEL RISARCIMENTO Il sinistro per cui è causa, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione, si è verificato per responsabilità esclusiva dell'attore, poiché nessuna censura può essere mossa alla condotta di guida del convenuto. In particolare, come risulta accertato dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, il sig. percorreva la propria Parte_2
corsia di marcia e non invadeva la corsia opposta. Di tale prospettazione vi è conferma nel rapporto della Polizia Municipale, che così ricostruiva la dinamica del sinistro: “il sig. . ... alla guida Pt_1
del motociclo ... proveniente dalla Via per Lama, percorreva la Via San Domenico in direzione Via
ED (Talsano). Lo stesso, approssimandosi al tratto curvilineo destrorso a medio raggio, pur procedendo a velocità moderata … impegnava l'arco sinuoso portandosi verso il centro della carreggiata, probabilmente a causa delle pessime condizioni del manto stradale, maggiormente dissestato nella corsia di sua pertinenza e per la piantumazione di alberi lungo il suo margine che ne limitava la visuale. Il centauro impegnando il tratto di strada curvo, a causa del manto stradale dissestato ... probabilmente perdeva aderenza al suolo e veniva indotto ad invadere parzialmente la semicarreggiata opposta, proprio nel momento in cui sopraggiungeva il veicolo FI Stilo.
All'immediato pericolo ... il centauro non era in grado di controllare adeguatamente il mezzo tantomeno effettuare manovre diversive, data l'imprevedibilità e rapidità dell'evento e veniva in collisione con l'auto. Nella fase antecedente il sinistro, la FI ... proveniente dalla Via ED percorreva il tratto in discesa della Via San Domenico. Lo stesso quando si approssimava al tratto di strada curva per lui ad andamento sinistrorso, vedeva improvvisamente la propria traiettoria di marcia ostacolata dal motociclo antagonista per le ragioni descritte. All'immediato pericolo, per il breve spazio intercorrente … pur deviando verso il suo margine destro, per la imprevedibilità e
9 rapidità dell'evento non riusciva ad evitare la collisione. L'impatto avveniva di striscio tra i due veicolo e si verificava sulla semicarreggiata della FI.”. Alla luce di quanto accertato dalla Polizia
Locale intervenuta, nessun comportamento colposo (o doloso) può essere addebitabile all'odierno convenuto, che è quindi totalmente esente da responsabilità, neppure in forma sfumata o concorsuale, non avendo potuto egli, in alcun modo, impedire l'evento.
Invero, il conducente della FI Stilo, procedendo a velocità moderata, si vedeva improvvisamente
(all'uscita di una curva) la carreggiata invasa dal motociclo condotto dall'attore e nulla poteva fare per evitare l'urto improvviso, determinato dalla condotta altamente e gravemente colposa del detto motociclista. Inoltre, si fa rilevare che l'odierno convenuto è stato integralmente risarcito del danno subito dalla controparte. 2 – SUL QUANTUM DEL RISARCIMENTO Sul quantum si contesta la pretesa, in quanto indimostrata ed eccessiva rispetto ai danni riporati.]
Motivi della decisione
I.- Dalla disamina della relazione di intervento elevata dalla Polizia Locale del si Controparte_7
evince quanto segue.
Il sig. procedendo lungo la via S.Domenico in direzione Talsano (Ta) con a bordo del proprio Pt_1
motociclo la sig.ra dovendo affrontare una curva destrorsa, non manteneva il Parte_4
margine destro della carreggiata spostandosi progressivamente verso la mezzeria della arteria a doppio senso di marcia, verosimilmente sia a causa del pessimo stato di conservazione e manutenzione del fondo stradale, accertato dalla Polizia Locale che rilevava asportazioni dell'asfalto con rilievi pari anche a 5 centimetri di profondità, sia a causa della vegetazione presente lungo il lato destro della strada e che, ostacolando la visibilità, provocava istintivamente l'allontanamento dei conducenti, sia a causa della possibile velocità eccedente quella prudenziale imposta dall'art. 142 comma V e comma VIII del C.d.S.
La Polizia Locale intervenuta sui luoghi constatava che l'impatto si era verificata nella semicarreggiata percorsa dalla FI Stilo condotta dal sig. , particolare che rende del Parte_2
tutto verosimile l'ipotesi di uno sconfinamento del motociclo Ducati condotto dal sig. ltre la Pt_1
mezzerìa ideale che separava le due corsie di marcia con invasione di quella percorsa dalla FI Stilo;
10 la posizione di quiete del motociclo rilevata dalla Polizia Locale sembra poter escludere l'ipotesi inversa che sia stato il veicolo condotto dal sig. ad ostacolare la marcia del motociclo Ducati Pt_2
con a bordo il sig. la sig.ra . Pt_1 Parte_4
Invero quest'ultimo appariva riverso all'interno della corsia di marcia percorsa dalla FI Stilo in direzione Talsano e coricato sul fianco destro in posizione trasversale rispetto alla direttrice di marcia;
tanto è coerente con un urto avvenuto con modalità di strisciamento e che abbia impresso al motociclo una emirotazione sul suo asse fino a porlo in posizione ortogonale rispetto all'asse della carreggiata ed a farlo adagiare sul lato destro a seguito della perdita dell'equilibrio provocata dall'impatto.
In tal senso le cattive condizioni del fondo stradale e le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante la strada, con presenza di vegetazione latistante idonea a limitare la visibilità, erano circostanze verificabili in tempo utile dall'utente al fine di conformare la propria condotta di guida a criteri prudenziali più stringenti e ridurre i pericoli naturalmente connessi con lo status quo dei luoghi.
La Polizia Locale del rilevava pure come nel sopralluogo eseguito dopo Controparte_7
l'accaduto la vegetazione latistante il margine destro della carreggiata nel senso percorso dal sig. osse stata asportata in parte. Pt_1
11 Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa in fattispecie del tutto simile in punto di fatto:
[III.- Dalle allegazioni di parte attrice, dalla disamina delle fotografie prodotte dalla medesima, e dal rapporto elevato dai Carabinieri intervenuti sul posto, si evince che l'incidente si è verificato alle ore 15,30 del 31-07-2002, in condizioni di perfetta visibilità naturale, e su di un tratto di strada caratterizzato dal fondo bagnato per la pioggia caduta, e costeggiato da fitta vegetazione ad alto fusto con rami frondosi in parte aggettanti sulla banchina latistante la carreggiata.
E certamente il conducente che avesse percorso quel tratto prestando alle condizioni della viabilità la dovuta attenzione imposta dalle regole di comune cautela e prudenza imposte dall'art.141 del
D.Lvo n.285/1992, avrebbe potuto scorgere agevolmente quell'ostacolo in tempo utile all'arresto del veicolo.
Deve infatti considerarsi come, in un contesto ambientale caratterizzato da una strada di montagna inerpicantesi tra gole scavate tra i costoloni rocciosi dei monti, con una fitta vegetazione di alberi di alto fusto con rami aggettanti sulla banchina stradale, la presenza di pozzanghere, allagamenti, cumuli di aghi di pino resinosi sul fondo stradale battuto da pioggia sia evento di per sé prevedibile come naturale conseguenza prodotta secondo le leggi fisiche dalla caduta di precipitazioni e dai
12 colpi di vento10, e non può essere intesa come caso fortuito imprevedibile in quanto nient'affatto estraneo alla sequenza normale degli accadimenti11 ma, al contrario, caratteristica intrinseca dell'ambiente naturale circostante, che certamente la P.A. non avrebbe potuto eliminare se non a prezzo di effettuare non già una ordinaria manutenzione, quanto, piuttosto, una trasformazione dell'ambiente naturale, mediante recisione dei rami e dei tronchi di pino, con grave compromissione dell'equilibrio ambientale e paesaggistico dei luoghi.
E certamente il conducente che avesse percorso quel tratto prestando alle condizioni della viabilità la dovuta attenzione imposta dalle regole di comune cautela e prudenza imposte dall'art.141 del
D.Lvo n.285/1992, moderando la velocità nei limiti di quella prudenziale imposta dall'art. 142 comma 5 del C.d.S., avrebbe potuto scorgere agevolmente il tratto di strada interessato dalla presenza di aghi di pino, ed in tempo utile all'arresto del veicolo in condizioni di piena sicurezza.]
(Così il giudice unico dott. TO MU nella sentenza monocratica emessa in data 05 marzo 2007 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 67/04 r.g. Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di
Fasano).
II.- Il Tribunale ritiene che la collisione sia avvenuta per la perdita di controllo del motociclo Ducati da parte del conducente sig. he invadeva parzialmente la opposta corsia di marcia a causa Pt_1
delle condizioni del tratto di strada a cui non si adeguava in tempo utile, urtando di striscio la FI
Stilo condotta dal sig. Pt_2
III.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
IV.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'attore a rifondere spese e competenze di lite in favore della , liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'attore a rifondere spese e competenze di lite in favore
DI , liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come Parte_2
per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in comparsa di costituzione e risposta;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 06 ottobre 2025;
Il giudice dott. TO MU
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli 3 10 “In tema di responsabilità da sinistro stradale il fatto che la strada sia resa sdrucciolevole dal bagnato e dalla presenza di terriccio umido, non costituisce causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell''rt. 45 c.p., non trattandosi di evento imprevisto ed imprevedibile, ma di una situazione di pericolo manifesta che, comunque, rientra nelle naturali possibilità di previsione ed alla quale il conducente, pertanto, deve adeguare il suo comportamento.”(Cass.Pen.Sez.IV n.8879 del 01-09-1986 imp.Bianchi). 11 “Tutto ciò che costituisce l'ambiente normale in cui una determinata attività è costretta ad esplicarsi, quale la strada per il conducente di un autoveicolo, condiziona l'azione ed inerisce alla stessa, con la conseguenza che l'agente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, come la sdrucciolevolezza della carreggiata per la presenza di fango, ghiaccio o macchie d'olio, mentre il fatto deve ritenersi ascrivibile a caso fortuito se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l'ambiente debba ritenersi modificato da elementi ad esso del tutto estranei.”(Cass.Civ.Sez.III n.1214 del 20-02-1984 c. . Per_4 Per_5 13