TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1765 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 24.10.2024, promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Trebbi e Matteo C.F._2
Carboni presso il cui studio sito a Pesaro, via Porta Rimini 5 hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce al ricorso
- attori -
pagina 1 di 14
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, presso il P.IVA_2
cui indirizzo hanno eletto Email_1
domicilio in virtù di deleghe poste in calce alla comparsa di risposta
- convenute -
In punto a: rapporti bancari.
Conclusioni
Per gli attori:
“1) in via principale: stante la chiusura del conto corrente acceso presso CP_2
derivante dal conto corrente n.8522 precedentemente acceso presso Banca
[...]
delle Marche spa, si chiede la condanna di , CP CP_4
e in solido tra loro, al pagamento della somma
[...] CP_2
di € 47.103,75, oltre rivalutazione monetaria dal 23.11.2020 ed interessi a far
data dal 30.06.2016, in favore dei signori (C.F. Parte_1
) e ( ). stante C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'ordinanza ex art.186 ter cpc cron. 14369 rep 922/2023 del 20.11.2023 a fronte
pagina 2 di 14 della quale i resistenti hanno versato la sorte di euro 47.103.75 oltre gli interessi
dalla data della istanza ex art 186 ter cpc (06.06.2023) al saldo e alle spese
liquidate, si chiede che la condanna venga limitata al pagamento, in favore dei
ricorrenti, degli interessi legali a far data dal 30.06.2016, oltre rivalutazione
monetaria dal 23.11.2020, data della pubblicazione della sentenza del tribunale di
Pesaro fino AL 06.06.2023; 2) Sempre in via principale, condannare CP
, e in solido tra loro, al
[...] Controparte_4 CP_2
pagamento in favore di e del risarcimento del Parte_2 Parte_1
danno che si quantifica in via equitativa in € 20.000,00 o in altra minore o
maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, stante l'ingiustificato rifiuto da
parte degli istituti di credito di ottemperare alla chiusura del conto corrente n.85-
22, il ritardo nel procedere al pagamento della somma di € 47.103,75, somma
indicata nella sentenza n.808/2020 del Tribunale di Pesaro, passata in giudicato,
nonché per il mancato accordo avanti l'Organismo di mediazione della
Fondazione di Pesaro n.20/2022; 3) In ogni caso condannare, ex art.96 co. 1 cpc,
, e in solido tra CP Controparte_4 CP_2
loro, per aver resistito con malafede e/o colpa grave considerata l'infondatezza
pagina 3 di 14 delle difese avversarie a fronte delle legittime ragioni dei ricorrenti nascenti dalla
sentenza del Tribunale di Pesaro n.808/2020, passata in giudicato, e per non
aver ottemperato alla chiusura del conto corrente entro 30 gg dalla richiesta. Con
vittoria di spese e compenso professionale di lite, compreso il compenso per il
procedimento di mediazione n. 20/22”.
Per le convenute:
“1) Dichiarare inammissibile la domanda di rideterminazione del saldo di cui al
pt.
1 - di cui alla comparsa di costituzione - perché già oggetto di giudicato;
2)
Rigettare tutte le domande attrici perché inammissibili, carenti di prova, nonché
infondate in fatto e diritto;
3) Con condanna al pagamento del compenso e delle
spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 26.7.2021 e Parte_1
esponevano che il tribunale di Pesaro con sentenza n. 808 del Parte_2
2020 aveva rideterminato, nel secondo capo della decisione, in €.47.130,75 a credito del correntista il saldo del conto corrente n. 8522 intestato al per Pt_1
il quale la aveva prestato fideiussione;
che , succeduta a Parte_2 CP
pagina 4 di 14 , poi incorporata in non aveva Controparte_5 Controparte_4
proceduto alla rideterminazione del saldo, né alla chiusura del conto;
che CP_2
era succeduta ad a seguito di cessione di ramo
[...] Controparte_4
d'azienda.
Domandavano, pertanto, di “ordinare a Controparte_3 CP_4
e in solido tra loro, l'esecuzione del capo 2 della
[...] Controparte_2
sentenza”, nonché la “chiusura di ogni rapporto ancora esistente intestato ai ricorrenti”, incluso quelli aventi n. 42929971 e n.8522 con condanna al risarcimento dei danni in €.20.000,00 o nella diversa misura dovuta.
Disposta la comparizione delle parti, si costituivano con unico atto di risposta e nella dichiarate rispettive Controparte_1 Controparte_2
qualità di incorporante di e di cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_3
e quindi succeduta nel rapporto oggetto di causa, le quali Controparte_3
contestavano le domande, eccependo che la domanda di rideterminazione del saldo era inammissibile in quanto oggetto di giudicato;
che il conto corrente n.
pagina 5 di 14 correntista;
che generica era la domanda di risarcimento del danno non provato.
Concludevano, pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Disposto mutamento di rito, con memoria ai sensi dell'art. 183 comma 1
c.p.c. gli attori, in luogo dell'originaria domanda di esecuzione della sentenza e chiusura del conto, domandavano la condanna di Controparte_6
e in solido tra loro, al pagamento di
[...] Controparte_2
€.47.103,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., sulla sola istruzione documentale,
la causa passava in decisione all'udienza del 24.10.2024.
2 – Parte attrice ha proposto, con prima memoria ex art. 183 c.p.c.,
domanda di pagamento di €.47.103,75, oltre rivalutazione ed interessi, quale saldo attivo del conto corrente n. 8522 (divenuto n. 42929971: v. note attori),
come da sentenza di questo tribunale n. 808/2020 (v. doc. 1 attori), di cui è
certificato il passaggio in giudicato (v. doc. 2 attori).
Sulla questione dell'ammissibilità della domanda, occorre considerare che,
secondo noto arresto delle Sezioni Unite, “la modificazione della domanda
ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli
pagina 6 di 14 elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la
domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale
dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle
potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi
processuali” (S.u. n. 12310 del 2015).
A tale stregua, non ha rilievo che la modificazione della domanda intervenuta nella prima memoria trovi giustificazione nella sopravvenienza di un
“fatto nuovo”, né ha rilevanza che la domanda nuova consequenziale sia proposta in prima udienza o nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Come
affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scia dell'indicata pronuncia delle S.U.,” ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l.
n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del
1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore,
ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle
eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai
sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio” (Cass.
pagina 7 di 14 Sulla base dei suesposti principi, la domanda modificata proposta dagli attori è ammissibile, in quanto non si aggiunge a quelle iniziali, ma le sostituisce con mutamento di causa petendi e petitum consentito dalla connessione della nuova pretesa alla vicenda sostanziale (rapporto di conto corrente) dedotta in giudizio.
Parte convenuta assume, nondimeno, che la domanda sarebbe inammissibile in quanto proposta - con la prima memoria ai sensi dell'art. 183
c.p.c. - dopo il disposto passaggio al rito di cognizione piena (art. 702 ter, comma
3 c.p.c., applicabile ratione temporis).
Al riguardo, si rileva:
- che non è pertinente il richiamo, operato dalla difesa convenuta, al mutamento di rito di cui all'art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011, avendo quest'ultimo riguardo alle conseguenze dell'errore nel rito prescelto, mentre l'art. 702 ter citato ha presupposti del tutto diversi, che attengono alla necessità di un'istruzione non sommaria;
il rito sommario è, invero, solo un modo alternativo di proposizione della domanda, e dunque non è assimilabile, in caso di passaggio alla cognizione piena, ad un rito erroneamente introdotto;
pagina 8 di 14 - che il regime delle preclusioni nel passaggio del rito sommario a quello a cognizione piena è regolato dal principio per cui “le preclusioni maturate nella
fase sommaria del procedimento non rilevano nel giudizio ordinario a cognizione
piena che si instaura all'esito della conversione del rito sommario, nulla al
riguardo in tal senso disponendo l'art. 702 bis c.p.c., che trova nella specie
applicazione, laddove allorquando ha voluto diversamente disporre il legislatore
ha introdotto espressa eccezione alla suindicata regola generale (es., art. 4,
comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, relativo a procedimenti diversi da quello oggetto
del presente giudizio )” (Cass. 2020 n. 13879 in motivazione);
- che, peraltro, il rito sommario regolato dagli artt. 702 ss c.p.c. – a differenza di quanto stabilito dai novellati artt. 281 decies ss. c.p.c. in tema di procedimento semplificato di cognizione – neppure prevede una preclusione riguardo alla modificazione delle domande, che legittimamente può essere operata, in caso di passaggio alla cognizione piena, con la prima memoria ex art.
pagina 9 di 14 Ciò detto sul piano processuale, nel merito si osserva che il credito dedotto, liquido ed esigibile (art. 1852 c.c.), è fondato su prova scritta, costituita dalla sentenza irrevocabile, che costituisce documento di fede privilegiata.
Riguardo alla titolarità passiva del rapporto – il cui difetto è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti (cfr. Cass. sez. un. 2016 n. 2951) – si rileva, come già evidenziato in corso di causa, che parte legittimata è Controparte_2
quale “cessionaria” – per concordi deduzioni delle parti – “del ramo di azienda di
Contr e quindi ad essa subentrata nel presente rapporto” (v. CP_2
comparsa di risposta pg. 1).
La domanda di pagamento della somma di €.47.130,75 va, dunque,
accolta nei confronti di Controparte_2
Trattandosi di debito di valuta che, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c. E nella specie pagina 10 di 14 nessuna prova, né alcuna specifica allegazione, è stata formulata al riguardo,
talché il risarcimento del maggior danno (“rivalutazione”) non è dovuto.
Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi, che in difetto di altre indicazioni “va intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi
corrispettivi” (cfr. Cass. 2015 n. 20868), si rileva che “qualora sia stato concluso
un contratto di conto corrente a norma degli artt 1823 e segg cod civ, il saldo,
risultante a favore di una delle parti, costituisce un credito pecuniario che, in
mancanza di patto contrario, produce interessi legali corrispettivi dal giorno della
chiusura del conto, senza necessita di costituzione in mora” (Cass. 1976 n.
3807). Invero, come esattamente rilevato dalla stessa difesa attrice “soltanto con la chiusura dei rapporti il credito dei correntisti diventa esigibile” (terza memoria pg. 2), e può dare luogo alla maturazione degli interessi corrispettivi, i quali,
secondo principio della Suprema Corte, “decorrono dalla data in cui il credito è
divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il
pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione” (Cass. 2011
n. 28204).
pagina 11 di 14 Gli interessi al tasso legale vanno, dunque, riconosciuti dal 20.5.2021, data di chiusura del conto (pacifico: v. verbale 14.12.2021; v. estratto doc. 12
convenute) – sino alla data del 5.6.2023, avendo parte attrice dato atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa, a seguito di ordinanza ingiuntiva, sia del capitale sia degli interessi dal 6.6.2023.
In questi termini va espressa la pronuncia di condanna, restando assorbite le questioni inerenti la preclusione da giudicato, pertinenti alle originarie domande sostituite.
3 - Va, invece, respinta la domanda di risarcimento per difetto di prova del danno genericamente allegato, in termini di “spese, mancati investimenti, mancati interessi, perdita del potere di acquisto”.
Parimenti infondata, per i medesimi motivi, è la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 12 di 14 Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP
e così provvede:
[...] Controparte_2
1) dichiara che e hanno diritto al pagamento di Parte_1 Parte_2
€.47.130,75, oltre interessi legali dal 20.5.2021 al saldo, nei confronti di
[...]
e, dato atto dell'avvenuto pagamento della somma indicata e degli CP_2
interessi dal 6.6.2023, condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali residui su
€.47.130,75 dal 20.5.2021 al 5.6.2023;
2) respinge nel resto le domande di e;
Parte_1 Parte_2
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€.7.616,00 per compensi, €.1.607,00 per il procedimento di mediazione, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Pesaro in data 1.4.2025.
Il giudice pagina 13 di 14 dr. Fabrizio Melucci
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8522 (divenuto n. 42929971) era stato “estinto” il 25.5.2021 su recesso del
2022 n. 9978).
183 c.p.c., come avvenuto nella fattispecie.