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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1523/2024 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASILE FILIPPO e dell'avv.
[...] P.IVA_1
ZANOTTI GESSICA, elettivamente domiciliato in VIA CADOPPI N. 14 REGGIO
EMILIA presso il difensore avv. RASILE FILIPPO.
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
FRANZONI GIANNI, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI MANFREDI N.8
42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. FRANZONI GIANNI.
pagina 1 di 9 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. NERI ALBERTO, elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA E. CHE GUEVARA N. 2 42123 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. NERI ALBERTO.
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, in via telematica, il 27/1/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 73/2024, resa in data 13/09/2024, in accoglimento dell'istanza avanzata da quale creditore dell delle somme di Controparte_2 Controparte_3
€ 7.572,29 e € 22.955,87, in forza, rispettivamente, di decreto ingiuntivo n. 158/2020 del
22 giugno 2020 e di sentenza n. 3/2022 del 13 gennaio 2022, il Tribunale di Reggio
Emilia ha dichiarato nei confronti della suddetta debitrice e nella contumacia della stessa, l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale, ritenendo la sussistenza in capo alla menzionata ASD dei requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti dagli artt. 121 e
2 CCII, e, in particolare, della qualità di “imprenditore commerciale”, dello stato di insolvenza e dei limiti dimensionali di “fallibilità”.
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, l Controparte_3 ha proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, reclamo avverso la suddetta sentenza, evocando in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, il creditore istante e Controparte_2
la menzionata Liquidazione Giudiziale.
In particolare, la reclamante, quali motivi di gravame, ha dedotto : 1) insussistenza della qualità di imprenditore commerciale;
2) il difetto dei requisiti di fallibilità richiesti dalla citata normativa;
3) inammissibilità della disposta procedura concorsuale per decorso del termine di cui all'art. 33 CCII, e, concludendo, ha chiesto, testualmente, che l'adìta
pagina 2 di 9 Corte d'Appello “revochi la sentenza emessa il 13 settembre 2024 dal Tribunale di
Reggio Emilia (sent. n. 73/2024 pubblicata in data 13/09/2024) con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'
[...]
con ogni conseguente statuizione”. Controparte_4
Con separate comparse di risposta ritualmente depositate, i reclamati e Controparte_2 la , in persona del suo Controparte_5
Liquidatore Giudiziale, si sono costituiti in giudizio, chiedendo, concordemente, il rigetto del reclamo ex adverso proposto e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta, in modalità cartolare a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in data 28/1/2025, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, dall'ASD sia meritevole di Controparte_3
accoglimento.
Contr Ed invero, con il primo motivo di gravame, l' reclamante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza in capo alla menzionata debitrice della qualità di “imprenditore commerciale” che, come noto, costituisce, ex art. 1 CCII, presupposto indefettibile ai fini della declaratoria di apertura della procedura concorsuale di Liquidazione Giudiziale.
In particolare, la reclamante ha negato di svolgere attività di impresa, in modo esclusivo o, quantomeno, prevalente, evidenziando, al riguardo, di esercitare, senza fine di lucro, soltanto attività di promozione e organizzazione di pratiche sportive e, in particolare, di quella golfistica, principalmente a favore dei propri associati, dietro pagamento delle previste quote associative, e, ma solo marginalmente, anche a favore di terzi, di non erogare e/o gestire altri servizi a titolo oneroso, quali ristorazione, bar, foresteria et pagina 3 di 9 similia, di non essere iscritta a Registro Imprese ma soltanto al REA quale impresa non commerciale e di presentare le relative dichiarazioni di reddito in tale ultima veste senza ricevere alcun rilievo, sul punto, da parte della competente Agenzia delle Entrate, e, infine, di realizzare ricavi in modo preponderante attraverso la riscossione delle suddette quote associative.
Orbene, premesso che l'adìta Corte d'Appello non ignora l'ormai costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le associazioni sportive dilettantistiche, pur non perseguendo fine/scopo di lucro sono assoggettabili a procedure concorsuali come quella per cui è causa.
Infatti, (v. ad es. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/10/2020, n. 21145), “lo scopo di lucro
(c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)”.
Il Giudice di prime cure, ha, sul punto, motivato, affermando, testualmente, che “in questa prospettiva, l'Associazione Sportiva Dilettantistica San Valentino Golf Club è soggetta alle disposizioni del ccii (art. 1), essendo organizzata in forma di ente collettivo e svolgendo attività commerciale (noleggio campi golf e attrezzature golfistiche;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicchè non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 ccii”.
Come in precedenza esposto, l'affermata assoggettabilità, in generale, dell'ASD alle evocate disposizioni del CCII non è in alcun modo contestata né è fondatamente contestabile.
Quel che, invece, non appare sufficientemente argomentato e dimostrato è lo svolgimento, in concreto, da parte dell'odierna reclamante di una attività di impresa.
In parte qua, infatti, il primo Giudice si è limitato a recepire il dato evincibile dalla visura camerale dell laddove si indica, quale oggetto Controparte_3
pagina 4 di 9 sociale, il noleggio di campi da golf e di attrezzature sportive, valorizzando, inoltre, la persistente iscrizione della stessa a Registro Imprese.
Tuttavia, le circostanze di fatto poste dal Giudice di primo grado a supporto della affermazione in commento non sono pienamente corrette e, di per sé, comunque sufficienti ai fini del riconoscimento in capo alla debitrice della qualità di imprenditore commerciale.
Infatti, secondo il già richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, “ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che, in concreto, svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale” (v. anche Cass. Civ.
n. 8374/2000; n. 9659/1993).
E', poi, onere del creditore istante fornire prova adeguata della ricorrenza della condizione soggettiva de qua.
Nella fattispecie in esame, il dato relativo all'oggetto sociale è apprezzato dal primo
Giudice in modo, come detto, non del tutto corretto, in quanto, per tabulas e per non confutata allegazione della reclamante, i campi da golf e le attrezzature sportive non Contr erano ab origine di proprietà dell e da questa poi noleggiati a terzi a titolo oneroso, ma sono dalla stessa presi a noleggio per essere successivamente messi a disposizione dei propri associati e, talvolta, di terzi, per lo svolgimento delle istituzionali attività di promozione e pratica dello sport golfistico.
Si tratta, quindi, di attività non aventi natura imprenditoriale/commerciale in senso stretto, bensì di attività conformi agli obiettivi e scopi tipici di un ente associativo che intende, appunto per fini istituzionali, promuovere la suddetta attività sportiva, utilizzando a tal fine, in modo preponderante, i proventi rinvenienti dalle quote associative periodicamente versate dai propri iscritti e, come risulta dai dati contabili e di bilancio offerti dalla reclamante, solo in minima parte anche da terzi che, occasionalmente, accedono, dietro pagamento, ai servizi esclusivamente sportivi offerti Contr dall in perfetta conformità ai perseguiti scopi di istituto.
pagina 5 di 9 Ad ulteriore, sia pure indiretta, conferma del superiore assunto, deve rilevarsi come il credito vantato dall'originario istante derivi non da attività Controparte_2
commerciale, bensì da un rapporto di lavoro subordinato inter partes, e, inoltre, come la Contr complessiva esposizione debitoria gravante sulla sia composta, per la quasi totalità, da debiti verso l'Erario (previdenziali e fiscali) e, quindi, anche in questo caso, non direttamente conseguente all'esercizio di attività imprenditoriale.
Quanto all'iscrizione dell'ASD a Registro Imprese, anche tale circostanza non appare, in sé e per sé, significativa, in quanto, come puntualmente documentato dalla reclamante, quest'ultima non è propriamente iscritta al Registro delle Imprese (commerciali), bensì al REA (Repertorio Economico Amministrativo), il quale è un archivio di dati, collegato al Registro delle Imprese e gestito secondo tecniche informatiche, nel quale devono essere iscritti i soggetti economici per i quali non sussistono i presupposti di legge per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e contiene le informazioni essenziali sull'attività svolta dal soggetto ivi obbligatoriamente iscritto.
E sono tenuti a iscriversi al REA associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente;
imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprono un'unità locale in Italia.
Del resto, in conformità al proprio status di ente che non esercita una esclusiva o, quantomeno, prevalente attività economica, la reclamante ha allegato e provato di aver presentato, fino alla data di cessazione della propria attività, la dichiarazione redditi degli enti non commerciali ed equiparati (c.d. mod. redditi ENC).
Il primo Giudice, quindi, ricorrendo ad enunciazioni di puro diritto e ad affermazioni di per sé generiche, apodittiche e, in ogni caso, non decisive, ha omesso di indicare in concreto gli elementi documentali e fattuali sulla base dei quali poter fondatamente affermare l'obiettiva economicità della gestione e, soprattutto, il prevalente esercizio di attività commerciale rispetto alle attività c.d. istituzionali.
In particolare, non sono stati correttamente specificati i servizi e/o le prestazioni aventi una sostanziale economicità, e, inoltre, non risulta precisato se ed in che misura le pagina 6 di 9 relative entrate impattassero sulla gestione dell'ASD, il che non consente di effettuare attendibili valutazioni improntate all'evocato criterio dell'obiettiva economicità dell'attività di fatto esercitata.
Né le allegazioni e le deduzioni svolte sul punto dal creditore e dall'odierna CP_2
reclamata Liquidazione Giudiziale consentono di colmare il sopra rilevato deficit argomentativo, e, in particolare, di ritenere soddisfatto il relativo onere probatorio che, in parte qua, grava comunque sul soggetto che chiede la declaratoria di apertura della procedura concorsuale in questione ovvero la sua conferma.
Infatti, sul punto, lo stesso Liquidatore Giudiziale, alla pari del creditore procedente, nel replicare alle allegazioni svolte in questa sede da controparte, si è limitato ad evidenziare
“come dal bilancio 2019 emergano crediti verso non soci per un valore maggiore dei crediti verso soci (€ 116.237,10 rispetto a € 106.925,25), nonché crediti per fatture da emettere non meglio specificati (contrariamente a quanto asserito ex adverso) per €
407.226,59”, ribadendo quanto già dedotto in primo grado circa l'oggetto delle attività Contr svolte dall e l'iscrizione di questa a Registro Imprese.
Tuttavia, richiamato quanto già affermato in merito alle circostanze sopra ribadite dai reclamati (oggetto sociale e iscrizione a REA), in ordine ai suddetti dati di bilancio, deve, invece, rilevarsi come essi non siano affatto sintomatici dell'economicità Contr dell'attività svolta dall , in quanto, da un lato, non dimostrano la prevalenza delle sue attività eventualmente extra-istituzionali, e, dall'altro, per non confutata allegazione della reclamante, concernono, in modo alquanto preponderante, i crediti maturati per quote associative non versate dai propri iscritti rimasti inadempienti, ovvero, servizi non commerciali (utenze) o, comunque, strettamente connessi a quelli più propriamente istituzionali, come le sponsorizzazioni indispensabili per lo svolgimento delle gare organizzate dall'ente.
Inoltre, va sottolineato come non sia stata fornita alcuna prova circa un eventuale sistematico ricorso dell'ASD al credito bancario o della ricezione da parte della stessa di ingenti finanziamenti (ulteriori e diversi rispetto alle quote versate dagli associati o alle pagina 7 di 9 menzionate sponsorizzazioni sportive), quali sintomatiche circostanze di fatto dell'economicità della sottostante attività espletata dall'ente e, quindi, della sua effettiva natura di imprenditore commerciale.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del primo ed assorbente motivo di reclamo, deve disporsi la revoca della disposta Liquidazione
Giudiziale.
Infine, per quel che concerne le spese processuali, in considerazione della mancata Contr costituzione dell nel procedimento di primo grado nonostante regolare notifica della vocatio in ius e della peculiare opacità della vicenda che ha portato al subentro di una società di capitali, oggettivamente e soggettivamente, sovrapponibile all'odierna reclamante nella gestione dell'attività in passato facente capo a quest'ultima, ritiene la
Corte che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporne l'integrale compensazione in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del reclamo proposto, ex art. 51CCII, da Controparte_3
e in riforma della reclamata sentenza,
REVOCA
la Liquidazione Giudiziale disposta dal Tribunale di Parma con sentenza n. 73/2024, resa in data 13/09/2024, nei confronti della menzionata reclamante.
DISPONE tra le parti l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 14/02/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1523/2024 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASILE FILIPPO e dell'avv.
[...] P.IVA_1
ZANOTTI GESSICA, elettivamente domiciliato in VIA CADOPPI N. 14 REGGIO
EMILIA presso il difensore avv. RASILE FILIPPO.
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
FRANZONI GIANNI, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI MANFREDI N.8
42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. FRANZONI GIANNI.
pagina 1 di 9 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. NERI ALBERTO, elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA E. CHE GUEVARA N. 2 42123 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. NERI ALBERTO.
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, in via telematica, il 27/1/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 73/2024, resa in data 13/09/2024, in accoglimento dell'istanza avanzata da quale creditore dell delle somme di Controparte_2 Controparte_3
€ 7.572,29 e € 22.955,87, in forza, rispettivamente, di decreto ingiuntivo n. 158/2020 del
22 giugno 2020 e di sentenza n. 3/2022 del 13 gennaio 2022, il Tribunale di Reggio
Emilia ha dichiarato nei confronti della suddetta debitrice e nella contumacia della stessa, l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale, ritenendo la sussistenza in capo alla menzionata ASD dei requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti dagli artt. 121 e
2 CCII, e, in particolare, della qualità di “imprenditore commerciale”, dello stato di insolvenza e dei limiti dimensionali di “fallibilità”.
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, l Controparte_3 ha proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, reclamo avverso la suddetta sentenza, evocando in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, il creditore istante e Controparte_2
la menzionata Liquidazione Giudiziale.
In particolare, la reclamante, quali motivi di gravame, ha dedotto : 1) insussistenza della qualità di imprenditore commerciale;
2) il difetto dei requisiti di fallibilità richiesti dalla citata normativa;
3) inammissibilità della disposta procedura concorsuale per decorso del termine di cui all'art. 33 CCII, e, concludendo, ha chiesto, testualmente, che l'adìta
pagina 2 di 9 Corte d'Appello “revochi la sentenza emessa il 13 settembre 2024 dal Tribunale di
Reggio Emilia (sent. n. 73/2024 pubblicata in data 13/09/2024) con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'
[...]
con ogni conseguente statuizione”. Controparte_4
Con separate comparse di risposta ritualmente depositate, i reclamati e Controparte_2 la , in persona del suo Controparte_5
Liquidatore Giudiziale, si sono costituiti in giudizio, chiedendo, concordemente, il rigetto del reclamo ex adverso proposto e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta, in modalità cartolare a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in data 28/1/2025, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, dall'ASD sia meritevole di Controparte_3
accoglimento.
Contr Ed invero, con il primo motivo di gravame, l' reclamante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza in capo alla menzionata debitrice della qualità di “imprenditore commerciale” che, come noto, costituisce, ex art. 1 CCII, presupposto indefettibile ai fini della declaratoria di apertura della procedura concorsuale di Liquidazione Giudiziale.
In particolare, la reclamante ha negato di svolgere attività di impresa, in modo esclusivo o, quantomeno, prevalente, evidenziando, al riguardo, di esercitare, senza fine di lucro, soltanto attività di promozione e organizzazione di pratiche sportive e, in particolare, di quella golfistica, principalmente a favore dei propri associati, dietro pagamento delle previste quote associative, e, ma solo marginalmente, anche a favore di terzi, di non erogare e/o gestire altri servizi a titolo oneroso, quali ristorazione, bar, foresteria et pagina 3 di 9 similia, di non essere iscritta a Registro Imprese ma soltanto al REA quale impresa non commerciale e di presentare le relative dichiarazioni di reddito in tale ultima veste senza ricevere alcun rilievo, sul punto, da parte della competente Agenzia delle Entrate, e, infine, di realizzare ricavi in modo preponderante attraverso la riscossione delle suddette quote associative.
Orbene, premesso che l'adìta Corte d'Appello non ignora l'ormai costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le associazioni sportive dilettantistiche, pur non perseguendo fine/scopo di lucro sono assoggettabili a procedure concorsuali come quella per cui è causa.
Infatti, (v. ad es. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/10/2020, n. 21145), “lo scopo di lucro
(c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)”.
Il Giudice di prime cure, ha, sul punto, motivato, affermando, testualmente, che “in questa prospettiva, l'Associazione Sportiva Dilettantistica San Valentino Golf Club è soggetta alle disposizioni del ccii (art. 1), essendo organizzata in forma di ente collettivo e svolgendo attività commerciale (noleggio campi golf e attrezzature golfistiche;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicchè non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 ccii”.
Come in precedenza esposto, l'affermata assoggettabilità, in generale, dell'ASD alle evocate disposizioni del CCII non è in alcun modo contestata né è fondatamente contestabile.
Quel che, invece, non appare sufficientemente argomentato e dimostrato è lo svolgimento, in concreto, da parte dell'odierna reclamante di una attività di impresa.
In parte qua, infatti, il primo Giudice si è limitato a recepire il dato evincibile dalla visura camerale dell laddove si indica, quale oggetto Controparte_3
pagina 4 di 9 sociale, il noleggio di campi da golf e di attrezzature sportive, valorizzando, inoltre, la persistente iscrizione della stessa a Registro Imprese.
Tuttavia, le circostanze di fatto poste dal Giudice di primo grado a supporto della affermazione in commento non sono pienamente corrette e, di per sé, comunque sufficienti ai fini del riconoscimento in capo alla debitrice della qualità di imprenditore commerciale.
Infatti, secondo il già richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, “ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che, in concreto, svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale” (v. anche Cass. Civ.
n. 8374/2000; n. 9659/1993).
E', poi, onere del creditore istante fornire prova adeguata della ricorrenza della condizione soggettiva de qua.
Nella fattispecie in esame, il dato relativo all'oggetto sociale è apprezzato dal primo
Giudice in modo, come detto, non del tutto corretto, in quanto, per tabulas e per non confutata allegazione della reclamante, i campi da golf e le attrezzature sportive non Contr erano ab origine di proprietà dell e da questa poi noleggiati a terzi a titolo oneroso, ma sono dalla stessa presi a noleggio per essere successivamente messi a disposizione dei propri associati e, talvolta, di terzi, per lo svolgimento delle istituzionali attività di promozione e pratica dello sport golfistico.
Si tratta, quindi, di attività non aventi natura imprenditoriale/commerciale in senso stretto, bensì di attività conformi agli obiettivi e scopi tipici di un ente associativo che intende, appunto per fini istituzionali, promuovere la suddetta attività sportiva, utilizzando a tal fine, in modo preponderante, i proventi rinvenienti dalle quote associative periodicamente versate dai propri iscritti e, come risulta dai dati contabili e di bilancio offerti dalla reclamante, solo in minima parte anche da terzi che, occasionalmente, accedono, dietro pagamento, ai servizi esclusivamente sportivi offerti Contr dall in perfetta conformità ai perseguiti scopi di istituto.
pagina 5 di 9 Ad ulteriore, sia pure indiretta, conferma del superiore assunto, deve rilevarsi come il credito vantato dall'originario istante derivi non da attività Controparte_2
commerciale, bensì da un rapporto di lavoro subordinato inter partes, e, inoltre, come la Contr complessiva esposizione debitoria gravante sulla sia composta, per la quasi totalità, da debiti verso l'Erario (previdenziali e fiscali) e, quindi, anche in questo caso, non direttamente conseguente all'esercizio di attività imprenditoriale.
Quanto all'iscrizione dell'ASD a Registro Imprese, anche tale circostanza non appare, in sé e per sé, significativa, in quanto, come puntualmente documentato dalla reclamante, quest'ultima non è propriamente iscritta al Registro delle Imprese (commerciali), bensì al REA (Repertorio Economico Amministrativo), il quale è un archivio di dati, collegato al Registro delle Imprese e gestito secondo tecniche informatiche, nel quale devono essere iscritti i soggetti economici per i quali non sussistono i presupposti di legge per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e contiene le informazioni essenziali sull'attività svolta dal soggetto ivi obbligatoriamente iscritto.
E sono tenuti a iscriversi al REA associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente;
imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprono un'unità locale in Italia.
Del resto, in conformità al proprio status di ente che non esercita una esclusiva o, quantomeno, prevalente attività economica, la reclamante ha allegato e provato di aver presentato, fino alla data di cessazione della propria attività, la dichiarazione redditi degli enti non commerciali ed equiparati (c.d. mod. redditi ENC).
Il primo Giudice, quindi, ricorrendo ad enunciazioni di puro diritto e ad affermazioni di per sé generiche, apodittiche e, in ogni caso, non decisive, ha omesso di indicare in concreto gli elementi documentali e fattuali sulla base dei quali poter fondatamente affermare l'obiettiva economicità della gestione e, soprattutto, il prevalente esercizio di attività commerciale rispetto alle attività c.d. istituzionali.
In particolare, non sono stati correttamente specificati i servizi e/o le prestazioni aventi una sostanziale economicità, e, inoltre, non risulta precisato se ed in che misura le pagina 6 di 9 relative entrate impattassero sulla gestione dell'ASD, il che non consente di effettuare attendibili valutazioni improntate all'evocato criterio dell'obiettiva economicità dell'attività di fatto esercitata.
Né le allegazioni e le deduzioni svolte sul punto dal creditore e dall'odierna CP_2
reclamata Liquidazione Giudiziale consentono di colmare il sopra rilevato deficit argomentativo, e, in particolare, di ritenere soddisfatto il relativo onere probatorio che, in parte qua, grava comunque sul soggetto che chiede la declaratoria di apertura della procedura concorsuale in questione ovvero la sua conferma.
Infatti, sul punto, lo stesso Liquidatore Giudiziale, alla pari del creditore procedente, nel replicare alle allegazioni svolte in questa sede da controparte, si è limitato ad evidenziare
“come dal bilancio 2019 emergano crediti verso non soci per un valore maggiore dei crediti verso soci (€ 116.237,10 rispetto a € 106.925,25), nonché crediti per fatture da emettere non meglio specificati (contrariamente a quanto asserito ex adverso) per €
407.226,59”, ribadendo quanto già dedotto in primo grado circa l'oggetto delle attività Contr svolte dall e l'iscrizione di questa a Registro Imprese.
Tuttavia, richiamato quanto già affermato in merito alle circostanze sopra ribadite dai reclamati (oggetto sociale e iscrizione a REA), in ordine ai suddetti dati di bilancio, deve, invece, rilevarsi come essi non siano affatto sintomatici dell'economicità Contr dell'attività svolta dall , in quanto, da un lato, non dimostrano la prevalenza delle sue attività eventualmente extra-istituzionali, e, dall'altro, per non confutata allegazione della reclamante, concernono, in modo alquanto preponderante, i crediti maturati per quote associative non versate dai propri iscritti rimasti inadempienti, ovvero, servizi non commerciali (utenze) o, comunque, strettamente connessi a quelli più propriamente istituzionali, come le sponsorizzazioni indispensabili per lo svolgimento delle gare organizzate dall'ente.
Inoltre, va sottolineato come non sia stata fornita alcuna prova circa un eventuale sistematico ricorso dell'ASD al credito bancario o della ricezione da parte della stessa di ingenti finanziamenti (ulteriori e diversi rispetto alle quote versate dagli associati o alle pagina 7 di 9 menzionate sponsorizzazioni sportive), quali sintomatiche circostanze di fatto dell'economicità della sottostante attività espletata dall'ente e, quindi, della sua effettiva natura di imprenditore commerciale.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del primo ed assorbente motivo di reclamo, deve disporsi la revoca della disposta Liquidazione
Giudiziale.
Infine, per quel che concerne le spese processuali, in considerazione della mancata Contr costituzione dell nel procedimento di primo grado nonostante regolare notifica della vocatio in ius e della peculiare opacità della vicenda che ha portato al subentro di una società di capitali, oggettivamente e soggettivamente, sovrapponibile all'odierna reclamante nella gestione dell'attività in passato facente capo a quest'ultima, ritiene la
Corte che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporne l'integrale compensazione in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del reclamo proposto, ex art. 51CCII, da Controparte_3
e in riforma della reclamata sentenza,
REVOCA
la Liquidazione Giudiziale disposta dal Tribunale di Parma con sentenza n. 73/2024, resa in data 13/09/2024, nei confronti della menzionata reclamante.
DISPONE tra le parti l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 14/02/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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