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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1367/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1367/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. CHIARANTANO BRUNO, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHI MARCELLO, giusta Controparte_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
RG n. 1367/2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni artt. 1905 ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzioni disattese, accogliere la domanda formulata nel presente atto e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.410693251 per il sinistro di cui è causa sia quanto ai danni materiali e diretti, sia quanto ai conseguenti danni da interruzione di esercizio e relativo Margine di Contribuzione;
2) accertare e dichiarare che il danno complessivamente subito dall'istante a causa del sinistro di cui è causa è pari ad € 1.004.897,00, al lordo di franchigie e scoperti previsti dalla relativa polizza, in quanto non applicabili al caso di specie limiti di indennizzo;
3) condannare, quindi, la compagnia al pagamento in favore Controparte_1 dell'istante dell'importo di € 723,40, al lordo della franchigia contrattuale, per il riequilibrio delle condizioni microbiologiche dell'impianto e dell'importo di € 1.002.685,00 al lordo della franchigia contrattuale per perdita di margine di contribuzione e così alla complessiva somma di € 836.507,00 al netto di scoperti e franchigie previsti dalla polizza, alla quale andrà detratto l'importo già versato soltanto in corso di causa pari ad € 40.000,00, oltre rivalutazione Istat ed interessi maturati e maturandi dall'evento al soddisfo e con vittoria delle spese di giudizio;
4) in mero subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere congruo l'importo già versato dalla compagnia condannare CP_1 comunque la stessa alle spese di giudizio in quanto intervenuto il relativo pagamento soltanto a seguito della introduzione del presente giudizio, precisamente in data 06.02.2023, alla rivalutazione Istat ed agli interessi maturati sullo stesso dall'evento al soddisfo”.
Parte convenuta ha concluso come segue: pagina 1 di 6 “Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
1) accertare e dichiarare che ai sensi di quanto pattuito con la polizza “Assicurazione Property” n. 410693251, in relazione alla fattispecie di cui è causa opera il limite di indennizzo, combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio, per singolo sinistro e per annualità assicurativa di € 40.000,00;
2) dare atto che la convenuta in data 06.02.2023 ha effettuato offerta formale in favore Controparte_1 dell'attrice di € 40.000,00 e quindi accertare e dichiarare che tale offerta è congrua e così estintiva di ogni e qualsivoglia obbligazione della convenuta dedotta nel presente giudizio e/o derivante dal fatto (evento della notte del 03.01.2021) in esso allegato;
3) respingere quindi ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'attrice contro la convenuta Parte_1 erché infondata sia in fatto che in diritto;
Controparte_1
4) con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, premettendo Parte_1 di essere una società che svolge l'attività industriale di produzione di biodiesel attraverso fonti rinnovabili (utilizzo di scarti alimentari) ed energia elettrica tramite biogas, allegava di aver sottoscritto con la compagnia assicurativa la polizza n. 410693251, con decorrenza dal Controparte_1
1.1.2021 e scadenza al 31.12.2021, per la copertura del rischio per danni materiali e danni da interruzione di esercizio (doc. 2).
Parte attrice – allegando il complesso meccanismo attraverso cui gli impianti in dotazione sono in grado di trasformare il biogas in energia elettrica - riferiva che nel mese di gennaio 2021 si era verificata l'interruzione dell'attività d'impresa in seguito al blocco del processo di depurazione anaerobico delle acque reflue, dovuto alla moria dei batteri a ciò deputati.
A seguito dell'apertura del sinistro, entrambe le parti avevano provveduto a nominare i rispettivi periti,
i quali avevano accertato che, mentre gli impianti di produzione di biodiesel erano fermi per manutenzione programmata, erano rimasti attivi e funzionanti gli ulteriori impianti di produzione di biogas e di depurazione delle acque, in fase di ricircolo.
Nella notte del 3.1.2021, tuttavia, uno sbalzo di tensione aveva provocato la rottura dell'inverter di comando delle pompe di estrazione dell'acqua dalla vasca di trattamento biologico MBBR;
le pompe erano rimaste ferme tutta la notte, la vasca MBBR1 non aveva provveduto a inviare acqua al flottatore secondario e quindi al serbatoio 51512, così determinando un rapido abbassamento del livello del serbatoio medesimo e l'avvelenamento dei batteri presenti nei digestori, così provocando la progressiva diminuzione e poi l'arresto della produzione di biogas. In data 7.1.2025 l'inverter era stato ripristinato, con conseguente lento, progressivo, riavvio degli impianti di produzione del biogas, ma l'attrice si era vista costretta a interrompere nuovamente l'attività in quanto i digestori, privi di batteri, impedivano la produzione del biogas e la depurazione delle acque, provvedendo a inoculare batteri per ristabilire l'equilibrio microbiotico. L'impianto di produzione di biogas giungeva a pieno regime produttivo solo nei primi giorni di febbraio 2021.
I periti avevano accertato concordemente che “uno sbalzo di tensione avesse provocato la rottura di una scheda dell'inverter di comando delle pompe di estrazione acqua dalla vasca di trattamento biologico MBBR” e verificato l'esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, determinato di comune accordo il valore che le medesime avevano al momento del sinistro, come da processo verbale conclusivo di perizia allegato agli atti, nei seguenti termini: - Partita “Macchinari. Attrezzature. Arredamenti”, danno accertato pari ad Euro 2.212,00;
- Partita “Danni da Interruzione di Esercizio” — Margine di Contribuzione. Danno accertato pari ad
Euro 1.002.685,00.
Parte attrice riportava inoltre che:
- secondo il perito della compagnia assicuratrice, “il danno indennizzabile resterebbe confinato entro il limite di indennizzo in combinato per i danni materiali ed i danni da interruzione di esercizio per fenomeno elettrico pari ad € 40.000,00”;
- secondo il perito dell'istante, invece, “il fenomeno elettrico verificatosi, avendo colpito e danneggiato la scheda dell'inverter di comando delle pompe di estrazione acqua dalla vasca di trattamento biologico MBBR, ancorché quantificato in € 1.489,00 e sottendente al limite di indennizzo pari ad €
40.000,00, ha direttamente causato il fermo attività e, quindi, i danni da mancato Margine di
Contribuzione sono quelli relativi alla mancata/anormale produzione di energia idrica, che non sottende al limite di indennizzo alcuno”. L'attrice reclamava la legittima prestazione di garanzia, in quanto l'art. 2, rubricato “Esclusioni”, delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali, così recita “La Società non è obbligata in alcun caso per i danni: causati da o dovuti a: - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi;
in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni”. L'attrice concludeva, quindi, ritenendo non condivisibile l'interpretazione dell'art. 2 della polizza, offerta dal perito dell'assicurazione, il quale aveva invece ritenuto l'interruzione degli impianti ricollegabile al fenomeno elettrico, con il limite indennizzo di Euro 40.000,00: era la mancata produzione di energia idrica- derivata dal fenomeno elettrico, non escluso in polizza- che aveva portato all'arresto del processo produttivo, così computando l'indennizzo, come da stima in dettaglio di perizia, in Euro 723,40 per il riequilibrio delle condizioni microbiologiche dell'impianto e in Euro
1.002.685,00 per perdita di margine di contribuzione.
L'istante insisteva quindi per la liquidazione dei danni subiti e la somma veniva così determinata in
Euro 836.507,00, al netto di limiti, scoperti e franchigie, come da polizza versata in atti.
Costituitasi in giudizio, forniva una diversa interpretazione del danno Controparte_1 indennizzabile, ritenendo la causa dell'interruzione dell'attività d'impresa riferibile esclusivamente al fenomeno elettrico, costituito dallo sbalzo di tensione (a sua volta causa della rottura dell'inverter), negando il danno materiale diretto e da interruzione di esercizio nei termini richiesti da controparte.
In particolare, parte convenuta rilevava che la polizza era sì stata sottoscritta a copertura dei danni materiali e da interruzione di esercizio, ma le condizioni di assicurazione andavano regolate secondo le previsioni per “Limiti di indennizzo – Franchigie e (pagg. 37 e 38 polizza). Per_1
Parte convenuta lamentava quindi che i limiti di indennizzo erano operanti “in combinato disposto per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio” e che “...in nessun caso la società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi: … … … € 40.000,00 per fenomeno elettrico”.
La convenuta ribadiva dunque di non essere tenuta a pagare una somma maggiore di Euro 40.000,00, in quanto il danno lamentato dall'attrice da fermo attività era direttamente ricollegabile al fenomeno pagina 3 di 6 elettrico e, in particolare, ad uno sbalzo di tensione.
La Compagnia di assicurazione conteneva quindi il suddetto limite di indennizzo, combinato per i danni materiali (fenomeno elettrico) e per i danni da interruzione di esercizio, in Euro 40.000,00, come già incassati dall'attrice a mezzo bonifico bancario versato in corso di causa, in data 6.2.2023 (doc. 3). La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 190
c.p.c., era trattenuta in decisione.
La domanda svolta dall'attrice è solo parzialmente fondata, per i motivi di seguito indicati. L'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari. Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, così come per il risarcimento del danno, come nel caso del presente giudizio, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(SS.UU. Cass. n. 13533/2001).
Applicando tali principi al caso di specie, deve anzitutto ribadirsi l'irrilevanza della prova per testi articolata dall'attrice in sede di II memoria, in quanto finalizzati esclusivamente a provare le circostanze in fatto e l'individuazione delle cause dell'arresto dell'impianto, già pacifici tra le parti e confermati dal processo verbale del 19.1.2022, allegato quale doc. 6 all'atto di citazione.
Il nodo cruciale della questione è invece ricollegabile alla divergente interpretazione contrattuale e riconducibilità del sinistro alle clausole che limitano in danno indennizzabile, come peraltro emerso già in sede di perizia, in cui si legge che:
“I sottoscritti periti hanno pertanto proceduto concordemente all'accertamento del danno nella complessiva somma di euro 1.004.897,00 al lordo di limiti, franchigie e scoperti previsti dalla polizza.
Nei prospetti di liquidazione redatti dai due periti ed allegati al presente processo verbale di perizia, sono stati applicati limiti, franchigie e scoperti di polizza in base alle garanzie ritenute operanti.
Per quanto concerne l'importo liquidabile a termini di polizza, i sottoscritti periti danno atto di una divergente posizione in merito all'attribuzione dei danni alle garanzie prestate dal contratto medesimo.
Pertanto, sentite le rispettive Mandanti, procedono con la determinazione del danno liquidabile in doppia lettura, come di seguito riportato:
Secondo il perito della Compagnia: il danno indennizzabile resta confinato entro il limite di indennizzo in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio, che, nel caso di fenomeno elettrico, è pari ad € 40.000,003 (diconsi euro quarantamila/00) e pertanto ritiene che detto importo rappresenti l'indennizzo liquidabile a termine di polizza”. Secondo il perito dell'assicurata, invece, il fenomeno elettrico – verificatosi nel caso concreto- sarebbe stata causa del danneggiamento dell'inverter (il cui danno è stimato in Euro 1.489,00 al lordo della franchigia), ma il danno da fermo attività e dunque la voce “mancato margine di contribuzione” troverebbe la sua causa nella mancata/anormale produzione di energia idrica, derivante dal citato
“fenomeno elettrico”. 3 Per il danno derivante dall'evento “fenomeno elettrico” è previsto il limite di indennizzo di Euro 40.000,00, ferma la franchigia di Euro 1.000,00 per il danno materiale. pagina 4 di 6 E cioè, la mancata/anormale produzione/distribuzione di energia idrica, provocata dal fenomeno elettrico (evento non escluso dalla copertura) avrebbe comportato l'alterazione dell'equilibrio microbiologico, portando all'arresto del processo produttivo, così non operando il limite di indennizzo di Euro 40.000,00 di cui all'art.
2. Il danno sarebbe quindi da quantificare in Euro 723,40, per il riequilibrio delle condizioni microbiologiche dell'impianto e in Euro 1.002.685,00 per perdita di margine di contribuzione, al lordo della franchigia contrattuale.
Sono gli stessi periti a rimettere alle parti ogni determinazione, vertendo la questione in punto di interpretazione contrattuale.
Dall'istruttoria documentale, risulta pacifico che l'assicurazione “ALL RISKS” copre sia i danni materiali sia i danni da interruzione di esercizio, tutelando l'assicurata dalle conseguenze economiche derivanti dall'interruzione della produzione di biodiesel/energia elettrica.
Per quanto di interesse, le clausole contrattuali che vengono in rilievo per la definizione della controversia sono le seguenti:
Art.
1- oggetto dell'assicurazione: “La società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate […] da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso”.
Art.
2- Esclusioni: “la Società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a mancata
o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi;
in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni”. Inoltre, nelle “Condizioni particolari dei danni da interruzione di esercizio”, al punto 4. “Interruzione dei servizi” è specificato ulteriormente che “La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito un impianto di produzione o distribuzione dei servizi (energia - acqua – gas), causandone interruzione o riduzione delle forniture, posto entro un raggio di 1000 metri dall'ubicazione indicata in polizza, utilizzato dall' per lo svolgimento dell'attività dichiarata. Parte_2
La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza”. Applicando l'art. 2, dunque, non vi è dubbio che la polizza oggetto di causa copra anche il sinistro in questione, trattandosi di “danno causato o dovuto a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica/idraulica” e provocato da “evento non specificamente escluso” che abbia colpito le cose assicurate: il danno è infatti stato provocato dalla rottura dell'inverter che permetteva il funzionamento delle pompe di estrazione dell'impianto di produzione del biogas e dunque dal
“fenomeno elettrico”, non escluso dalla polizza.
Il dibattito si sposta quindi, come peraltro sostenuto dalla compagnia assicurativa in sede di scritti conclusionali, sul rapporto di causalità tra l'interruzione di energia elettrica dovuta alla rottura dell'inverter della scheda e l'evento di danno (interruzione attività produttiva). Nel caso di specie, il sinistro ha colpito l'impianto di alimentazione idrica al serbatoio identificato con il numero 5151.
E' vero che l'arresto dell'intero impianto produttivo non si è verificato contestualmente alla rottura dell'inverter e solo dopo la riparazione del guasto meccanico e progressiva moria dei batteri pagina 5 di 6 fondamentali al processo produttivo, ma in termini di rapporto di causalità, origine dell'arresto e della progressiva interruzione dell'impianto produttivo è certamente la rottura dell'inverter e del mancato funzionamento delle pompe di estrazione, non potendosi scindere in due fasi l'intero evento di danno, né potendosi discutere di concause indipendenti tra loro.
E cioè, non risulta condivisibile la tesi sostenuta dall'attrice, secondo cui la causa del fermo di attività non sarebbe stata la rottura dell'inverter in sé, ma la mancata/anormale produzione/distribuzione di energia idraulica.
Per sostenere tale tesi, la parte sottolinea come- ove causa efficiente fosse stata la semplice rottura dell'inverter- sarebbe stato sufficiente sostituire la scheda dell'inverter danneggiata dallo sbalzo di tensione, per proseguire l'attività e che invece, nel caso di specie, anche dopo la riparazione del guasto meccanico, fu necessario provvedere a inoculare ulteriori batteri, stante la moria progressiva dei medesimi.
Ebbene, come anticipato, nel caso di specie la moria dei batteri necessari a garantire l'intero ciclo produttivo, è riconducibile al progressivo abbassamento del livello dell'acqua presente all'interno della vasca MBBR, a sua volta dovuto al mancato funzionamento delle pompe di estrazione in ragione della rottura dell'inverter. E cioè, a venire in rilievo è un'unica causa (fenomeno elettrico), non esclusa dalla copertura assicurativa, che ha provocato l'interruzione di energia elettrica e idraulica, così portando al progressivo arresto dell'attività produttiva. Ferma l'operatività della polizza, devono trovare applicazione anche le clausole previste- tanto per il danno materiale quanto per il danno da interruzione di esercizio- per i limiti di indennizzo.
Le somme riconosciute dall'assicurazione all'attrice, sebbene solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, devono quindi ritenersi satisfattive e la domanda svolta da deve Parte_1 essere rigettata.
Le spese di lite – tenuto conto dell'intervenuto pagamento solo in corso di causa da parte della compagnia assicurativa, nonostante l'espressa ammissione anche da parte del proprio perito di parte- devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie la domanda svolta da nei confronti di nei limiti di Parte_1 Controparte_1
Euro 40.000,00 e condanna al pagamento di Euro 40.000,00 in favore dell'attrice, Controparte_1 dando atto che la somma è già stata versata dalla convenuta in corso di causa;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, in data 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Moving Bed Biofilm Reactor”. 2 Il serbatoio di equalizzazione ed accumulo in cui giungono le acque dopo essere state depurate. pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1367/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. CHIARANTANO BRUNO, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHI MARCELLO, giusta Controparte_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
RG n. 1367/2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni artt. 1905 ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzioni disattese, accogliere la domanda formulata nel presente atto e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.410693251 per il sinistro di cui è causa sia quanto ai danni materiali e diretti, sia quanto ai conseguenti danni da interruzione di esercizio e relativo Margine di Contribuzione;
2) accertare e dichiarare che il danno complessivamente subito dall'istante a causa del sinistro di cui è causa è pari ad € 1.004.897,00, al lordo di franchigie e scoperti previsti dalla relativa polizza, in quanto non applicabili al caso di specie limiti di indennizzo;
3) condannare, quindi, la compagnia al pagamento in favore Controparte_1 dell'istante dell'importo di € 723,40, al lordo della franchigia contrattuale, per il riequilibrio delle condizioni microbiologiche dell'impianto e dell'importo di € 1.002.685,00 al lordo della franchigia contrattuale per perdita di margine di contribuzione e così alla complessiva somma di € 836.507,00 al netto di scoperti e franchigie previsti dalla polizza, alla quale andrà detratto l'importo già versato soltanto in corso di causa pari ad € 40.000,00, oltre rivalutazione Istat ed interessi maturati e maturandi dall'evento al soddisfo e con vittoria delle spese di giudizio;
4) in mero subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere congruo l'importo già versato dalla compagnia condannare CP_1 comunque la stessa alle spese di giudizio in quanto intervenuto il relativo pagamento soltanto a seguito della introduzione del presente giudizio, precisamente in data 06.02.2023, alla rivalutazione Istat ed agli interessi maturati sullo stesso dall'evento al soddisfo”.
Parte convenuta ha concluso come segue: pagina 1 di 6 “Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
1) accertare e dichiarare che ai sensi di quanto pattuito con la polizza “Assicurazione Property” n. 410693251, in relazione alla fattispecie di cui è causa opera il limite di indennizzo, combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio, per singolo sinistro e per annualità assicurativa di € 40.000,00;
2) dare atto che la convenuta in data 06.02.2023 ha effettuato offerta formale in favore Controparte_1 dell'attrice di € 40.000,00 e quindi accertare e dichiarare che tale offerta è congrua e così estintiva di ogni e qualsivoglia obbligazione della convenuta dedotta nel presente giudizio e/o derivante dal fatto (evento della notte del 03.01.2021) in esso allegato;
3) respingere quindi ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'attrice contro la convenuta Parte_1 erché infondata sia in fatto che in diritto;
Controparte_1
4) con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, premettendo Parte_1 di essere una società che svolge l'attività industriale di produzione di biodiesel attraverso fonti rinnovabili (utilizzo di scarti alimentari) ed energia elettrica tramite biogas, allegava di aver sottoscritto con la compagnia assicurativa la polizza n. 410693251, con decorrenza dal Controparte_1
1.1.2021 e scadenza al 31.12.2021, per la copertura del rischio per danni materiali e danni da interruzione di esercizio (doc. 2).
Parte attrice – allegando il complesso meccanismo attraverso cui gli impianti in dotazione sono in grado di trasformare il biogas in energia elettrica - riferiva che nel mese di gennaio 2021 si era verificata l'interruzione dell'attività d'impresa in seguito al blocco del processo di depurazione anaerobico delle acque reflue, dovuto alla moria dei batteri a ciò deputati.
A seguito dell'apertura del sinistro, entrambe le parti avevano provveduto a nominare i rispettivi periti,
i quali avevano accertato che, mentre gli impianti di produzione di biodiesel erano fermi per manutenzione programmata, erano rimasti attivi e funzionanti gli ulteriori impianti di produzione di biogas e di depurazione delle acque, in fase di ricircolo.
Nella notte del 3.1.2021, tuttavia, uno sbalzo di tensione aveva provocato la rottura dell'inverter di comando delle pompe di estrazione dell'acqua dalla vasca di trattamento biologico MBBR;
le pompe erano rimaste ferme tutta la notte, la vasca MBBR1 non aveva provveduto a inviare acqua al flottatore secondario e quindi al serbatoio 51512, così determinando un rapido abbassamento del livello del serbatoio medesimo e l'avvelenamento dei batteri presenti nei digestori, così provocando la progressiva diminuzione e poi l'arresto della produzione di biogas. In data 7.1.2025 l'inverter era stato ripristinato, con conseguente lento, progressivo, riavvio degli impianti di produzione del biogas, ma l'attrice si era vista costretta a interrompere nuovamente l'attività in quanto i digestori, privi di batteri, impedivano la produzione del biogas e la depurazione delle acque, provvedendo a inoculare batteri per ristabilire l'equilibrio microbiotico. L'impianto di produzione di biogas giungeva a pieno regime produttivo solo nei primi giorni di febbraio 2021.
I periti avevano accertato concordemente che “uno sbalzo di tensione avesse provocato la rottura di una scheda dell'inverter di comando delle pompe di estrazione acqua dalla vasca di trattamento biologico MBBR” e verificato l'esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, determinato di comune accordo il valore che le medesime avevano al momento del sinistro, come da processo verbale conclusivo di perizia allegato agli atti, nei seguenti termini: - Partita “Macchinari. Attrezzature. Arredamenti”, danno accertato pari ad Euro 2.212,00;
- Partita “Danni da Interruzione di Esercizio” — Margine di Contribuzione. Danno accertato pari ad
Euro 1.002.685,00.
Parte attrice riportava inoltre che:
- secondo il perito della compagnia assicuratrice, “il danno indennizzabile resterebbe confinato entro il limite di indennizzo in combinato per i danni materiali ed i danni da interruzione di esercizio per fenomeno elettrico pari ad € 40.000,00”;
- secondo il perito dell'istante, invece, “il fenomeno elettrico verificatosi, avendo colpito e danneggiato la scheda dell'inverter di comando delle pompe di estrazione acqua dalla vasca di trattamento biologico MBBR, ancorché quantificato in € 1.489,00 e sottendente al limite di indennizzo pari ad €
40.000,00, ha direttamente causato il fermo attività e, quindi, i danni da mancato Margine di
Contribuzione sono quelli relativi alla mancata/anormale produzione di energia idrica, che non sottende al limite di indennizzo alcuno”. L'attrice reclamava la legittima prestazione di garanzia, in quanto l'art. 2, rubricato “Esclusioni”, delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali, così recita “La Società non è obbligata in alcun caso per i danni: causati da o dovuti a: - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi;
in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni”. L'attrice concludeva, quindi, ritenendo non condivisibile l'interpretazione dell'art. 2 della polizza, offerta dal perito dell'assicurazione, il quale aveva invece ritenuto l'interruzione degli impianti ricollegabile al fenomeno elettrico, con il limite indennizzo di Euro 40.000,00: era la mancata produzione di energia idrica- derivata dal fenomeno elettrico, non escluso in polizza- che aveva portato all'arresto del processo produttivo, così computando l'indennizzo, come da stima in dettaglio di perizia, in Euro 723,40 per il riequilibrio delle condizioni microbiologiche dell'impianto e in Euro
1.002.685,00 per perdita di margine di contribuzione.
L'istante insisteva quindi per la liquidazione dei danni subiti e la somma veniva così determinata in
Euro 836.507,00, al netto di limiti, scoperti e franchigie, come da polizza versata in atti.
Costituitasi in giudizio, forniva una diversa interpretazione del danno Controparte_1 indennizzabile, ritenendo la causa dell'interruzione dell'attività d'impresa riferibile esclusivamente al fenomeno elettrico, costituito dallo sbalzo di tensione (a sua volta causa della rottura dell'inverter), negando il danno materiale diretto e da interruzione di esercizio nei termini richiesti da controparte.
In particolare, parte convenuta rilevava che la polizza era sì stata sottoscritta a copertura dei danni materiali e da interruzione di esercizio, ma le condizioni di assicurazione andavano regolate secondo le previsioni per “Limiti di indennizzo – Franchigie e (pagg. 37 e 38 polizza). Per_1
Parte convenuta lamentava quindi che i limiti di indennizzo erano operanti “in combinato disposto per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio” e che “...in nessun caso la società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi: … … … € 40.000,00 per fenomeno elettrico”.
La convenuta ribadiva dunque di non essere tenuta a pagare una somma maggiore di Euro 40.000,00, in quanto il danno lamentato dall'attrice da fermo attività era direttamente ricollegabile al fenomeno pagina 3 di 6 elettrico e, in particolare, ad uno sbalzo di tensione.
La Compagnia di assicurazione conteneva quindi il suddetto limite di indennizzo, combinato per i danni materiali (fenomeno elettrico) e per i danni da interruzione di esercizio, in Euro 40.000,00, come già incassati dall'attrice a mezzo bonifico bancario versato in corso di causa, in data 6.2.2023 (doc. 3). La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 190
c.p.c., era trattenuta in decisione.
La domanda svolta dall'attrice è solo parzialmente fondata, per i motivi di seguito indicati. L'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari. Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, così come per il risarcimento del danno, come nel caso del presente giudizio, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(SS.UU. Cass. n. 13533/2001).
Applicando tali principi al caso di specie, deve anzitutto ribadirsi l'irrilevanza della prova per testi articolata dall'attrice in sede di II memoria, in quanto finalizzati esclusivamente a provare le circostanze in fatto e l'individuazione delle cause dell'arresto dell'impianto, già pacifici tra le parti e confermati dal processo verbale del 19.1.2022, allegato quale doc. 6 all'atto di citazione.
Il nodo cruciale della questione è invece ricollegabile alla divergente interpretazione contrattuale e riconducibilità del sinistro alle clausole che limitano in danno indennizzabile, come peraltro emerso già in sede di perizia, in cui si legge che:
“I sottoscritti periti hanno pertanto proceduto concordemente all'accertamento del danno nella complessiva somma di euro 1.004.897,00 al lordo di limiti, franchigie e scoperti previsti dalla polizza.
Nei prospetti di liquidazione redatti dai due periti ed allegati al presente processo verbale di perizia, sono stati applicati limiti, franchigie e scoperti di polizza in base alle garanzie ritenute operanti.
Per quanto concerne l'importo liquidabile a termini di polizza, i sottoscritti periti danno atto di una divergente posizione in merito all'attribuzione dei danni alle garanzie prestate dal contratto medesimo.
Pertanto, sentite le rispettive Mandanti, procedono con la determinazione del danno liquidabile in doppia lettura, come di seguito riportato:
Secondo il perito della Compagnia: il danno indennizzabile resta confinato entro il limite di indennizzo in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio, che, nel caso di fenomeno elettrico, è pari ad € 40.000,003 (diconsi euro quarantamila/00) e pertanto ritiene che detto importo rappresenti l'indennizzo liquidabile a termine di polizza”. Secondo il perito dell'assicurata, invece, il fenomeno elettrico – verificatosi nel caso concreto- sarebbe stata causa del danneggiamento dell'inverter (il cui danno è stimato in Euro 1.489,00 al lordo della franchigia), ma il danno da fermo attività e dunque la voce “mancato margine di contribuzione” troverebbe la sua causa nella mancata/anormale produzione di energia idrica, derivante dal citato
“fenomeno elettrico”. 3 Per il danno derivante dall'evento “fenomeno elettrico” è previsto il limite di indennizzo di Euro 40.000,00, ferma la franchigia di Euro 1.000,00 per il danno materiale. pagina 4 di 6 E cioè, la mancata/anormale produzione/distribuzione di energia idrica, provocata dal fenomeno elettrico (evento non escluso dalla copertura) avrebbe comportato l'alterazione dell'equilibrio microbiologico, portando all'arresto del processo produttivo, così non operando il limite di indennizzo di Euro 40.000,00 di cui all'art.
2. Il danno sarebbe quindi da quantificare in Euro 723,40, per il riequilibrio delle condizioni microbiologiche dell'impianto e in Euro 1.002.685,00 per perdita di margine di contribuzione, al lordo della franchigia contrattuale.
Sono gli stessi periti a rimettere alle parti ogni determinazione, vertendo la questione in punto di interpretazione contrattuale.
Dall'istruttoria documentale, risulta pacifico che l'assicurazione “ALL RISKS” copre sia i danni materiali sia i danni da interruzione di esercizio, tutelando l'assicurata dalle conseguenze economiche derivanti dall'interruzione della produzione di biodiesel/energia elettrica.
Per quanto di interesse, le clausole contrattuali che vengono in rilievo per la definizione della controversia sono le seguenti:
Art.
1- oggetto dell'assicurazione: “La società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate […] da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso”.
Art.
2- Esclusioni: “la Società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a mancata
o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi;
in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni”. Inoltre, nelle “Condizioni particolari dei danni da interruzione di esercizio”, al punto 4. “Interruzione dei servizi” è specificato ulteriormente che “La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito un impianto di produzione o distribuzione dei servizi (energia - acqua – gas), causandone interruzione o riduzione delle forniture, posto entro un raggio di 1000 metri dall'ubicazione indicata in polizza, utilizzato dall' per lo svolgimento dell'attività dichiarata. Parte_2
La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza”. Applicando l'art. 2, dunque, non vi è dubbio che la polizza oggetto di causa copra anche il sinistro in questione, trattandosi di “danno causato o dovuto a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica/idraulica” e provocato da “evento non specificamente escluso” che abbia colpito le cose assicurate: il danno è infatti stato provocato dalla rottura dell'inverter che permetteva il funzionamento delle pompe di estrazione dell'impianto di produzione del biogas e dunque dal
“fenomeno elettrico”, non escluso dalla polizza.
Il dibattito si sposta quindi, come peraltro sostenuto dalla compagnia assicurativa in sede di scritti conclusionali, sul rapporto di causalità tra l'interruzione di energia elettrica dovuta alla rottura dell'inverter della scheda e l'evento di danno (interruzione attività produttiva). Nel caso di specie, il sinistro ha colpito l'impianto di alimentazione idrica al serbatoio identificato con il numero 5151.
E' vero che l'arresto dell'intero impianto produttivo non si è verificato contestualmente alla rottura dell'inverter e solo dopo la riparazione del guasto meccanico e progressiva moria dei batteri pagina 5 di 6 fondamentali al processo produttivo, ma in termini di rapporto di causalità, origine dell'arresto e della progressiva interruzione dell'impianto produttivo è certamente la rottura dell'inverter e del mancato funzionamento delle pompe di estrazione, non potendosi scindere in due fasi l'intero evento di danno, né potendosi discutere di concause indipendenti tra loro.
E cioè, non risulta condivisibile la tesi sostenuta dall'attrice, secondo cui la causa del fermo di attività non sarebbe stata la rottura dell'inverter in sé, ma la mancata/anormale produzione/distribuzione di energia idraulica.
Per sostenere tale tesi, la parte sottolinea come- ove causa efficiente fosse stata la semplice rottura dell'inverter- sarebbe stato sufficiente sostituire la scheda dell'inverter danneggiata dallo sbalzo di tensione, per proseguire l'attività e che invece, nel caso di specie, anche dopo la riparazione del guasto meccanico, fu necessario provvedere a inoculare ulteriori batteri, stante la moria progressiva dei medesimi.
Ebbene, come anticipato, nel caso di specie la moria dei batteri necessari a garantire l'intero ciclo produttivo, è riconducibile al progressivo abbassamento del livello dell'acqua presente all'interno della vasca MBBR, a sua volta dovuto al mancato funzionamento delle pompe di estrazione in ragione della rottura dell'inverter. E cioè, a venire in rilievo è un'unica causa (fenomeno elettrico), non esclusa dalla copertura assicurativa, che ha provocato l'interruzione di energia elettrica e idraulica, così portando al progressivo arresto dell'attività produttiva. Ferma l'operatività della polizza, devono trovare applicazione anche le clausole previste- tanto per il danno materiale quanto per il danno da interruzione di esercizio- per i limiti di indennizzo.
Le somme riconosciute dall'assicurazione all'attrice, sebbene solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, devono quindi ritenersi satisfattive e la domanda svolta da deve Parte_1 essere rigettata.
Le spese di lite – tenuto conto dell'intervenuto pagamento solo in corso di causa da parte della compagnia assicurativa, nonostante l'espressa ammissione anche da parte del proprio perito di parte- devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie la domanda svolta da nei confronti di nei limiti di Parte_1 Controparte_1
Euro 40.000,00 e condanna al pagamento di Euro 40.000,00 in favore dell'attrice, Controparte_1 dando atto che la somma è già stata versata dalla convenuta in corso di causa;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, in data 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Moving Bed Biofilm Reactor”. 2 Il serbatoio di equalizzazione ed accumulo in cui giungono le acque dopo essere state depurate. pagina 2 di 6