Articolo 24 del Codice delle assicurazioni private
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all' ((IVASS)) , da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa ((di cui al comma 1)) puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l' ((IVASS)) attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa ((di cui al comma 1)) comunica all' ((IVASS)) , attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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