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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/12/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Como, in persona del Giudice Dr.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27/2024 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mogavero, presso il cui studio in Como viale Rosselli n. 14,
è elettivamente domiciliata.
• ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
C.f. ), con socio unico, con sede legale in Milano, alla Controparte_2 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele
RL (C.F. ) ed RE RN (C.F. presso il C.F._2 C.F._3
cui studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N è elettivamente domiciliata.
• CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo - cessione del credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'attrice opponente, : Controparte_1
pagina 1 di 9 “la SI.ra , come sopra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_1
adito, contrariis reiectis, voglia:
1. In via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
1622/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 2 novembre 2023;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e l'assenza di Controparte_2
prova scritta del credito azionato;
3. In ogni caso, rigettare la domanda monitoria per infondatezza nel merito;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per la convenuta opposta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_2
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1622/2023 del 02/11/2023
RG 3373/2023 emesso dal Tribunale di Como, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1622/2023 del 02/11/2023 RG 3373/2023 emesso dal Tribunale di Como.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la SI.ra al pagamento in Controparte_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_2
all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria pagina 2 di 9 Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 02.01.2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice Dr.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27/2024 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mogavero, presso il cui studio in Como viale Rosselli n. 14,
è elettivamente domiciliata.
• ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
C.f. ), con socio unico, con sede legale in Milano, alla Controparte_2 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele
RL (C.F. ) ed RE RN (C.F. presso il C.F._2 C.F._3
cui studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N è elettivamente domiciliata.
• CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo - cessione del credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'attrice opponente, : Controparte_1
pagina 3 di 9 “la SI.ra , come sopra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_1
adito, contrariis reiectis, voglia:
1. In via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
1622/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 2 novembre 2023;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e l'assenza di Controparte_2
prova scritta del credito azionato;
3. In ogni caso, rigettare la domanda monitoria per infondatezza nel merito;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per la convenuta opposta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_2
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1622/2023 del 02/11/2023
RG 3373/2023, emesso dal Tribunale di Como, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1622/2023 del 02/11/2023 RG 3373/2023 emesso dal Tribunale di Como.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la SI.ra al pagamento in Controparte_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_2
all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria pagina 4 di 9 Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.01.2024 proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1622/2023, emesso dal Tribunale di Como il 31.10.2023 e depositato in data
2.11.2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.664,70, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della il cui credito traeva origine dal Controparte_2
rapporto contrattuale n. 20220674999067, originariamente stipulato tra la ricorrente e la IC
Banca S.p.A., successivamente ceduto alla società opposta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130.
A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, eccepiva la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto per incertezza e genericità del credito, contestando la mancata specificazione dell'importo originario del finanziamento, delle rate pagate e di quelle insolute. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva in capo a per Controparte_2
carenza di prova circa l'effettiva inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione, nonché
l'inutilizzabilità della certificazione ex art. 50 T.U.B. da parte di un soggetto non bancario e l'inidoneità probatoria del "saldaconto" prodotto in sede monitoria. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
depositata l'11.02.2024 e contestava le difese avversarie, insistendo per la propria legittimazione attiva in forza della rituale cessione del credito. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.04.2024, il Giudice assegnava termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione e fissava nuova udienza al 24.09.2024, invitando le pagina 5 di 9 parti al deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. A seguito di riassegnazione del fascicolo, il nuovo Giudice designato, con decreto del 09.09.2024, differiva l'udienza al 13.11.2024.
Alla successiva udienza le parti insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice si riservava. A scioglimento della predetta riserva, con ordinanza emessa in pari data il Tribunale, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta altresì la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione in decisione l'udienza del 28.11.2025, da svolgersi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi conclusivi, insistendo nelle istanze già rassegnate;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente è infondata. La società opposta ha fornito prova documentale della titolarità del credito azionato, producendo sin dalla fase monitoria il contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato con l'originaria creditrice IC
Banca S.p.A. in data 29 marzo 2023. Ha inoltre documentato l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), mediante la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 44 del 13 aprile 2023 (codice redazionale
TX23AAB3871). Tale pubblicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo, è sufficiente a rendere la cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti, senza necessità di notifica individuale. Inoltre, con raccomandata a.r. del 26.4.2023 ritirata dall'attrice opponente in data 08.05.2023, l'opposta ha provato di aver anche avvisato la dell'avvenuta cessione del credito di IC (vedasi doc. 8 CP_1
fascicolo monitorio).
In merito alla specifica contestazione circa l'effettiva inclusione del credito relativo alla posizione dell'opponente nel portafoglio ceduto, si osserva che l'opposta ha prodotto, tra gli allegati al pagina 6 di 9 ricorso monitorio, la documentazione attestante l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, identificato nel rapporto contrattuale n. 20220674999067 (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo monitorio). A fronte di tale produzione documentale, l'eccezione dell'opponente si palesa come generica e meramente esplorativa, non essendo supportata da alcun elemento concreto volto a smentire l'appartenenza del proprio debito al perimetro della cessione. L'onere della prova in capo alla cessionaria deve ritenersi assolto con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con l'indicazione degli elementi identificativi del credito, spettando al debitore che contesta l'inclusione fornire elementi contrari specifici, qui del tutto assenti.
Anche le censure relative alla carenza di prova scritta del credito e all'inapplicabilità dell'art. 50
T.U.B. non meritano accoglimento.
In primo luogo, deve essere disattesa la tesi dell'inapplicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 50 T.U.B. alla società cessionaria non bancaria. Infatti, la prerogativa processuale concessa alle banche dall'art. 50 T.U.B. si estende anche alle società veicolo cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999. L'art. 4, comma 1, di tale legge, infatti, richiama l'art. 58, comma 3, T.U.B., il quale stabilisce che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Tale norma trasferisce al cessionario non solo i privilegi e le garanzie, ma anche le tutele processuali speciali legate al credito, tra cui rientra la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto conto certificato (cfr. Cass., sez. I,
19.7.2021 n. 20626 e Cass., sez. I, 3.12.2019, n. 31577).
In secondo luogo, la doglianza relativa alla presunta inidoneità della documentazione prodotta è infondata. L'opposta ha depositato, già in fase monitoria, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (doc. 7 fascicolo monitorio), dal quale è possibile evincere in modo analitico lo svolgimento del rapporto: l'importo del finanziamento erogato in data 18.06.2021 (€ 11.229,99), le singole rate pagate, i ritardi dei pagamenti e le voci che compongono il debito finale, inclusa la quota capitale residua e gli oneri per la decadenza dal beneficio del termine, dichiarata in data 05.04.2022 e comunicata in data 11.04.2022. Tale documento, unitamente al contratto di finanziamento (doc. 6 pagina 7 di 9 fascicolo monitorio), che specifica le condizioni economiche applicate (TAN, TAEG, interessi di mora), fornisce piena prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, soddisfacendo i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, come noto, dà inizio ad un ordinario processo di cognizione, l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore, onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre l'opponente assume la veste di convenuto, cui quindi spetta l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
Nel caso di specie ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, Controparte_2
producendo il titolo contrattuale da cui origina il credito, la documentazione attestante la propria legittimazione attiva e l'estratto conto analitico e certificato che certifica l'ammontare del debito.
Viceversa la ha formulato contestazioni del tutto generiche, senza mai contestare di CP_1
aver sottoscritto il contratto di finanziamento e di aver ricevuto la somma mutuata né che l'applicazione degli interessi sia avvenuta in modo non conforme a quanto contrattualmente pattuito, né ha dimostrato di aver estinto, e in che misura, l'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante quale mutuataria.
L'opponente non ha fornito alcuna prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli già registrati, né ha allegato specifiche e motivate doglianze alle singole poste contabili indicate nell'estratto conto.
Pertanto, in assenza di prova di fatti estintivi o modificativi del credito, la domanda dell'opposta deve ritenersi fondata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1622/2023.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei valori minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), dell'attività processuale svolta e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Dr.ssa Barbara
Cao, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1622/2023 RG 3373/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 31.10.2023 e depositato in data 2.11.2023;
2. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2
giudizio, che si liquidano in € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Como in data 22 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Cao
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Como, in persona del Giudice Dr.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27/2024 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mogavero, presso il cui studio in Como viale Rosselli n. 14,
è elettivamente domiciliata.
• ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
C.f. ), con socio unico, con sede legale in Milano, alla Controparte_2 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele
RL (C.F. ) ed RE RN (C.F. presso il C.F._2 C.F._3
cui studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N è elettivamente domiciliata.
• CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo - cessione del credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'attrice opponente, : Controparte_1
pagina 1 di 9 “la SI.ra , come sopra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_1
adito, contrariis reiectis, voglia:
1. In via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
1622/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 2 novembre 2023;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e l'assenza di Controparte_2
prova scritta del credito azionato;
3. In ogni caso, rigettare la domanda monitoria per infondatezza nel merito;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per la convenuta opposta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_2
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1622/2023 del 02/11/2023
RG 3373/2023 emesso dal Tribunale di Como, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1622/2023 del 02/11/2023 RG 3373/2023 emesso dal Tribunale di Como.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la SI.ra al pagamento in Controparte_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_2
all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria pagina 2 di 9 Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 02.01.2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice Dr.ssa Barbara Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27/2024 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mogavero, presso il cui studio in Como viale Rosselli n. 14,
è elettivamente domiciliata.
• ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
C.f. ), con socio unico, con sede legale in Milano, alla Controparte_2 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele
RL (C.F. ) ed RE RN (C.F. presso il C.F._2 C.F._3
cui studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N è elettivamente domiciliata.
• CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo - cessione del credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'attrice opponente, : Controparte_1
pagina 3 di 9 “la SI.ra , come sopra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_1
adito, contrariis reiectis, voglia:
1. In via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
1622/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 2 novembre 2023;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e l'assenza di Controparte_2
prova scritta del credito azionato;
3. In ogni caso, rigettare la domanda monitoria per infondatezza nel merito;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per la convenuta opposta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_2
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1622/2023 del 02/11/2023
RG 3373/2023, emesso dal Tribunale di Como, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1622/2023 del 02/11/2023 RG 3373/2023 emesso dal Tribunale di Como.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la SI.ra al pagamento in Controparte_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_2
all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria pagina 4 di 9 Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.01.2024 proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1622/2023, emesso dal Tribunale di Como il 31.10.2023 e depositato in data
2.11.2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.664,70, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della il cui credito traeva origine dal Controparte_2
rapporto contrattuale n. 20220674999067, originariamente stipulato tra la ricorrente e la IC
Banca S.p.A., successivamente ceduto alla società opposta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130.
A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, eccepiva la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto per incertezza e genericità del credito, contestando la mancata specificazione dell'importo originario del finanziamento, delle rate pagate e di quelle insolute. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva in capo a per Controparte_2
carenza di prova circa l'effettiva inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione, nonché
l'inutilizzabilità della certificazione ex art. 50 T.U.B. da parte di un soggetto non bancario e l'inidoneità probatoria del "saldaconto" prodotto in sede monitoria. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
depositata l'11.02.2024 e contestava le difese avversarie, insistendo per la propria legittimazione attiva in forza della rituale cessione del credito. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.04.2024, il Giudice assegnava termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione e fissava nuova udienza al 24.09.2024, invitando le pagina 5 di 9 parti al deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. A seguito di riassegnazione del fascicolo, il nuovo Giudice designato, con decreto del 09.09.2024, differiva l'udienza al 13.11.2024.
Alla successiva udienza le parti insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice si riservava. A scioglimento della predetta riserva, con ordinanza emessa in pari data il Tribunale, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta altresì la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione in decisione l'udienza del 28.11.2025, da svolgersi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi conclusivi, insistendo nelle istanze già rassegnate;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente è infondata. La società opposta ha fornito prova documentale della titolarità del credito azionato, producendo sin dalla fase monitoria il contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato con l'originaria creditrice IC
Banca S.p.A. in data 29 marzo 2023. Ha inoltre documentato l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), mediante la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 44 del 13 aprile 2023 (codice redazionale
TX23AAB3871). Tale pubblicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo, è sufficiente a rendere la cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti, senza necessità di notifica individuale. Inoltre, con raccomandata a.r. del 26.4.2023 ritirata dall'attrice opponente in data 08.05.2023, l'opposta ha provato di aver anche avvisato la dell'avvenuta cessione del credito di IC (vedasi doc. 8 CP_1
fascicolo monitorio).
In merito alla specifica contestazione circa l'effettiva inclusione del credito relativo alla posizione dell'opponente nel portafoglio ceduto, si osserva che l'opposta ha prodotto, tra gli allegati al pagina 6 di 9 ricorso monitorio, la documentazione attestante l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, identificato nel rapporto contrattuale n. 20220674999067 (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo monitorio). A fronte di tale produzione documentale, l'eccezione dell'opponente si palesa come generica e meramente esplorativa, non essendo supportata da alcun elemento concreto volto a smentire l'appartenenza del proprio debito al perimetro della cessione. L'onere della prova in capo alla cessionaria deve ritenersi assolto con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con l'indicazione degli elementi identificativi del credito, spettando al debitore che contesta l'inclusione fornire elementi contrari specifici, qui del tutto assenti.
Anche le censure relative alla carenza di prova scritta del credito e all'inapplicabilità dell'art. 50
T.U.B. non meritano accoglimento.
In primo luogo, deve essere disattesa la tesi dell'inapplicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 50 T.U.B. alla società cessionaria non bancaria. Infatti, la prerogativa processuale concessa alle banche dall'art. 50 T.U.B. si estende anche alle società veicolo cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999. L'art. 4, comma 1, di tale legge, infatti, richiama l'art. 58, comma 3, T.U.B., il quale stabilisce che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Tale norma trasferisce al cessionario non solo i privilegi e le garanzie, ma anche le tutele processuali speciali legate al credito, tra cui rientra la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto conto certificato (cfr. Cass., sez. I,
19.7.2021 n. 20626 e Cass., sez. I, 3.12.2019, n. 31577).
In secondo luogo, la doglianza relativa alla presunta inidoneità della documentazione prodotta è infondata. L'opposta ha depositato, già in fase monitoria, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (doc. 7 fascicolo monitorio), dal quale è possibile evincere in modo analitico lo svolgimento del rapporto: l'importo del finanziamento erogato in data 18.06.2021 (€ 11.229,99), le singole rate pagate, i ritardi dei pagamenti e le voci che compongono il debito finale, inclusa la quota capitale residua e gli oneri per la decadenza dal beneficio del termine, dichiarata in data 05.04.2022 e comunicata in data 11.04.2022. Tale documento, unitamente al contratto di finanziamento (doc. 6 pagina 7 di 9 fascicolo monitorio), che specifica le condizioni economiche applicate (TAN, TAEG, interessi di mora), fornisce piena prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, soddisfacendo i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, come noto, dà inizio ad un ordinario processo di cognizione, l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore, onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre l'opponente assume la veste di convenuto, cui quindi spetta l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
Nel caso di specie ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, Controparte_2
producendo il titolo contrattuale da cui origina il credito, la documentazione attestante la propria legittimazione attiva e l'estratto conto analitico e certificato che certifica l'ammontare del debito.
Viceversa la ha formulato contestazioni del tutto generiche, senza mai contestare di CP_1
aver sottoscritto il contratto di finanziamento e di aver ricevuto la somma mutuata né che l'applicazione degli interessi sia avvenuta in modo non conforme a quanto contrattualmente pattuito, né ha dimostrato di aver estinto, e in che misura, l'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante quale mutuataria.
L'opponente non ha fornito alcuna prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli già registrati, né ha allegato specifiche e motivate doglianze alle singole poste contabili indicate nell'estratto conto.
Pertanto, in assenza di prova di fatti estintivi o modificativi del credito, la domanda dell'opposta deve ritenersi fondata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1622/2023.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei valori minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), dell'attività processuale svolta e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Dr.ssa Barbara
Cao, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1622/2023 RG 3373/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 31.10.2023 e depositato in data 2.11.2023;
2. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2
giudizio, che si liquidano in € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Como in data 22 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Cao
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