Trib. Como, sentenza 23/12/2025, n. 997
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Improcedibilità per mancato esperimento mediazione

    Il giudice ha concesso termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, ma successivamente ha ritenuto la causa matura per la decisione.

  • Rigettato
    Nullità per incertezza e genericità del credito

    L'opposta ha fornito un estratto conto certificato che analiticamente dettaglia lo svolgimento del rapporto, l'importo del finanziamento, le rate pagate, i ritardi e le voci che compongono il debito finale.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva del cessionario

    La società opposta ha fornito prova documentale della titolarità del credito, producendo il contratto di cessione e la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, rendendo la cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti. L'eccezione dell'opponente è generica e non supportata da elementi concreti.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità certificazione ex art. 50 T.U.B. da soggetto non bancario

    La prerogativa processuale concessa alle banche dall'art. 50 T.U.B. si estende anche alle società veicolo cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999.

  • Accolto
    Legittimazione attiva del cessionario

    La società opposta ha fornito prova documentale della titolarità del credito, producendo il contratto di cessione e la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, rendendo la cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti. L'eccezione dell'opponente è generica e non supportata da elementi concreti.

  • Accolto
    Prova scritta del credito

    L'opposta ha depositato l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, dal quale è possibile evincere in modo analitico lo svolgimento del rapporto, l'importo del finanziamento, le rate pagate, i ritardi e le voci che compongono il debito finale. Tale documento, unitamente al contratto di finanziamento, fornisce piena prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.

  • Accolto
    Applicabilità art. 50 T.U.B.

    La prerogativa processuale concessa alle banche dall'art. 50 T.U.B. si estende anche alle società veicolo cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999.

  • Accolto
    Fondatezza della pretesa creditoria

    La società opposta ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, producendo il titolo contrattuale, la documentazione attestante la propria legittimazione attiva e l'estratto conto analitico e certificato che certifica l'ammontare del debito. L'opponente ha formulato contestazioni generiche e non ha fornito prova di fatti estintivi o modificativi del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Como, sentenza 23/12/2025, n. 997
    Giurisdizione : Trib. Como
    Numero : 997
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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