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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8851/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._1
a Casalecchio in via Fausto Coppi n. 8 e
nato a [...] il [...], c.f. entrambi resistenti a CP_2 C.F._2
Casalecchio (BO) in via Fausto Coppi n.8,
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 10-9-2024
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi
Il Tribunale, vista la domanda cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
congiuntamente depositata da entrambi i coniugi con ricorso del 18 luglio 2024 ,
Preso atto delle note di trattazione scritta depositate all'udienza cartolare del 3.12.24, dalle quali è
emerso che le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non riconciliarsi;
-rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 3 ottobre 2001 a Napoli
(NA) iscritto nel registro degli atti di detto Comune al n. 85 parte 2 serie A - anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
pagina 1 di 4 -rilevato che dall'unione coniugale è nato l'unico figlio nato a [...] il Persona_1
21/03/08;
-visto che gli atti sono stati tempestivamente comunicati al PM
-visto che le condizioni di separazione sono conformi alla legge e all'interesse del minore;
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2
della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi,
se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Controparte_1
14/02/1971, c.f. ed il SI. nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_2
entrambi resistenti a Casalecchio (BO) in via Fausto Coppi n.8, i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio concordatario il giorno 3 ottobre 2001 a Napoli (NA) iscritto nel registro degli pagina 2 di 4 atti di detto Comune al n. 85 parte 2 serie A - anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della
Sentenza; - prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) Il SI. si trasferirà a Parma nell'immobile già reperito in locazione sito in via CP_2
Zaniboni n.9 ;
2) Il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e salute dei minori sono assunte di comune accordo dai genitori;
3) frequenterà il padre a weekend alterni, a partire dal sabato sera fino alla domenica sera, Per_1
oltre a due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola all'ora di cena, in cui il padre sarà a
Bologna e trascorrerà del tempo con il figlio presso la casa coniugale;
4) Durante il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà tre settimane con il padre, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio, inoltre, il minore trascorrerà metà del periodo delle vacanze natalizie e pasquali con il padre.
5) La casa familiare sita in via Fausto Coppi n.8 a Casalecchio di Reno (BO) viene assegnata alla
SI.ra , presso la quale il figlio è collocato;
Controparte_1
6) La SI.ra provvederà all'intestazione delle utenze domestiche a sé stessa (luce, acqua) CP_1
e continuerà a provvedere al pagamento delle stesse in via esclusiva, sostenendo altresì le spese condominiali ordinarie. Il SI. corrisponderà metà del rateo mensile del mutuo CP_2
contratto con la Banca CREDEM, facendosi altresì carico delle spese condominiali straordinarie dell'appartamento.
7) Il Sig. provvederà al versamento, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del CP_2
pagina 3 di 4 figlio minore , della somma mensile di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
tale somma sarà versata entro il 30 del mese di pertinenza a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie, come identificate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno sostenute al 60% da parte del SI. previa esibizione dei necessari giustificativi, entro i CP_2
primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
8) Le spese mediche, da concordarsi come da Protocollo, potranno essere coperte dall'assicurazione sanitaria aziendale PreviassCare intestata al Sig. finché questa sarà CP_2
in vigore
9) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
10) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Francesca Neri.
Così è deciso in Bologna, nella camera di conSIlio del 4-12- 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8851/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._1
a Casalecchio in via Fausto Coppi n. 8 e
nato a [...] il [...], c.f. entrambi resistenti a CP_2 C.F._2
Casalecchio (BO) in via Fausto Coppi n.8,
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 10-9-2024
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi
Il Tribunale, vista la domanda cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
congiuntamente depositata da entrambi i coniugi con ricorso del 18 luglio 2024 ,
Preso atto delle note di trattazione scritta depositate all'udienza cartolare del 3.12.24, dalle quali è
emerso che le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non riconciliarsi;
-rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 3 ottobre 2001 a Napoli
(NA) iscritto nel registro degli atti di detto Comune al n. 85 parte 2 serie A - anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
pagina 1 di 4 -rilevato che dall'unione coniugale è nato l'unico figlio nato a [...] il Persona_1
21/03/08;
-visto che gli atti sono stati tempestivamente comunicati al PM
-visto che le condizioni di separazione sono conformi alla legge e all'interesse del minore;
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2
della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi,
se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Controparte_1
14/02/1971, c.f. ed il SI. nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_2
entrambi resistenti a Casalecchio (BO) in via Fausto Coppi n.8, i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio concordatario il giorno 3 ottobre 2001 a Napoli (NA) iscritto nel registro degli pagina 2 di 4 atti di detto Comune al n. 85 parte 2 serie A - anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della
Sentenza; - prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) Il SI. si trasferirà a Parma nell'immobile già reperito in locazione sito in via CP_2
Zaniboni n.9 ;
2) Il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e salute dei minori sono assunte di comune accordo dai genitori;
3) frequenterà il padre a weekend alterni, a partire dal sabato sera fino alla domenica sera, Per_1
oltre a due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola all'ora di cena, in cui il padre sarà a
Bologna e trascorrerà del tempo con il figlio presso la casa coniugale;
4) Durante il periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà tre settimane con il padre, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio, inoltre, il minore trascorrerà metà del periodo delle vacanze natalizie e pasquali con il padre.
5) La casa familiare sita in via Fausto Coppi n.8 a Casalecchio di Reno (BO) viene assegnata alla
SI.ra , presso la quale il figlio è collocato;
Controparte_1
6) La SI.ra provvederà all'intestazione delle utenze domestiche a sé stessa (luce, acqua) CP_1
e continuerà a provvedere al pagamento delle stesse in via esclusiva, sostenendo altresì le spese condominiali ordinarie. Il SI. corrisponderà metà del rateo mensile del mutuo CP_2
contratto con la Banca CREDEM, facendosi altresì carico delle spese condominiali straordinarie dell'appartamento.
7) Il Sig. provvederà al versamento, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del CP_2
pagina 3 di 4 figlio minore , della somma mensile di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
tale somma sarà versata entro il 30 del mese di pertinenza a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie, come identificate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno sostenute al 60% da parte del SI. previa esibizione dei necessari giustificativi, entro i CP_2
primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
8) Le spese mediche, da concordarsi come da Protocollo, potranno essere coperte dall'assicurazione sanitaria aziendale PreviassCare intestata al Sig. finché questa sarà CP_2
in vigore
9) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
10) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Francesca Neri.
Così è deciso in Bologna, nella camera di conSIlio del 4-12- 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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