Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 11/12/2023, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 00721/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2023, proposto da IS CA, nella qualità di erede di CA VI, e da AN CA, VI CA e CA CA, nella qualità di eredi di CA AN, anch’egli erede di CA VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Di Mase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l’ottemperanza
del decreto n. 226/2018 del 17.08.2018, depositato il 21.08.2018, munito di formula esecutiva il 29.10.2018, così notificato presso la sede dell’Ente il 07.11.2018, emesso dalla Corte di Appello di Potenza nel procedimento ex art. 3 L. 89/2001, n. R.G.V.G. 271/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il decreto indicato in epigrafe il Ministero intimato è stato condannato al pagamento, in favore di CA VI, dante causa degli attuali ricorrenti, di euro 9.500,00 a titolo di equa riparazione per la violazione del principio di ragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- il titolo è passato in giudicato, come da attestazione di Cancelleria depositata in atti, ed è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione debitrice;
- con PEC in data 23/2/2021 sono state altresì presentate le dichiarazioni previste dall’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001;
- stante il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la parte ricorrente chiede, con il ricorso di ottemperanza in esame, l’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempienza, oltre al riconoscimento delle spese di lite in favore del difensore per dichiarato anticipo;
Rilevato che:
- risulta trascorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto-legge n. 669 del 1996;
- sussistono le condizioni di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 1, co. 777, della legge di stabilità n. 208 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, relative al decorso di sei mesi dalla data in cui sono stati assolti gli obblighi di dichiarazione ivi previsti;
Considerato che a fronte della pretesa vantata da parte ricorrente, nulla è provato in ordine all’adempimento, secondo i principi in materia di riparto dell’onere della prova, da parte del Ministero ritualmente intimato in giudizio (cfr. Cass., ss.uu., 30/10/2001, n. 13533);
Ritenuto pertanto che:
- va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di liquidare l’ammontare delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti nel decreto da eseguire, e di pagare quanto spettante agli eredi aventi titolo, a tal scopo assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente sentenza;
- gli interessi legali competono, nei termini indicati dal giudice civile fino al saldo, dalla data della domanda di equa riparazione e quindi, in concreto, da quella di deposito del relativo ricorso (cfr. Cass. civ., sez. II, 2/10/2017, n. 22974);
- ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. come modificato dall’art. 1, co. 781, della legge n. 208 del 2015, non è iniqua e va pertanto disposta la corresponsione di una penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute a titolo di equa riparazione comprensive degli interessi, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo;
- in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione all’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, è opportuno demandare al Capo del Dipartimento competente dello stesso Ministero intimato la nomina del Commissario ad acta , da scegliere ai sensi dell’art. 5-sexies, co. 8, della legge n. 89 del 2001, tra i dirigenti dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e dei titolari di incarichi dirigenziali generali, fermo restando il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale;
- le spese vanno poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del valore e della serialità del contenzioso, dell'applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, della natura della pretesa avanzata e del comportamento tenuto dall'amministrazione nel caso concreto (cfr. Cons. St., sez. IV, 13/4/2017, n. 1728);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e per l’effetto ordina al Ministero intimato di provvedere al pagamento, in favore di parte ricorrente, di quanto dovuto in base al giudicato, nonché a corrispondere la penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Dà mandato al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia per la nomina del Commissario ad acta , onde provvedere in via sostitutiva nel caso di perdurante inerzia dell’autorità ministeriale.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura di euro 300,00 (trecento) oltre accessori di legge, il tutto in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO