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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/09/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1069/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Calolziocorte, Via Santi Cosma e Damiano n. 76, con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI CHIARA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
Calolziocorte in Via Mazzini n. 26, con il patrocinio dell'avv. POPPA SAVERIO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Comune di Calolziocorte in data
31.8.2009, iscritto come segue: Atto n. 16 parte 1 anno 2009 hanno contratto matrimonio civile in
Comune di Calolziocorte in data 31.8.2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Calolziocorte, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b) regolare i rapporti giuridici tra le parti alle seguenti condizioni da considerarsi anche quali conclusioni:
*****
1) Dandosi atto che i coniugi hanno già posto in essere tutto quanto previsto in separazione e che le condizioni della separazione, nessuna esclusa, sono funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale, anche in ottica divorzile, le parti reciprocamente confermano che nulla hanno a che pretendere dall'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, mantenimento periodico o una tantum o a qualsiasi altra ragione.
2) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione del patrimonio mobiliare, compresi i c/c, dichiarando che null'altro deve essere diviso o regolamentato.
3) I coniugi entrambi indipendenti economicamente, dichiarano di aver già definito tutte le altre questioni economiche sussistenti tra di essi e dichiarano che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno periodico o una tantum per il reciproco mantenimento o divorzile.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile il 31/08/2009 al Comune di CALOLZIOCORTE e dalla loro unione non sono nati figli.
Il procedimento di separazione personale si è concluso in forza della sentenza del Tribunale di Lecco
n. 99/2024, pubblicata il 10.07.2024 alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
15/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a CALOLZIOCORTE il
31/08/2009 tra e iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte I, numero 16;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12 settembre 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1069/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Calolziocorte, Via Santi Cosma e Damiano n. 76, con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI CHIARA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
Calolziocorte in Via Mazzini n. 26, con il patrocinio dell'avv. POPPA SAVERIO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Comune di Calolziocorte in data
31.8.2009, iscritto come segue: Atto n. 16 parte 1 anno 2009 hanno contratto matrimonio civile in
Comune di Calolziocorte in data 31.8.2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Calolziocorte, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b) regolare i rapporti giuridici tra le parti alle seguenti condizioni da considerarsi anche quali conclusioni:
*****
1) Dandosi atto che i coniugi hanno già posto in essere tutto quanto previsto in separazione e che le condizioni della separazione, nessuna esclusa, sono funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale, anche in ottica divorzile, le parti reciprocamente confermano che nulla hanno a che pretendere dall'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, mantenimento periodico o una tantum o a qualsiasi altra ragione.
2) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione del patrimonio mobiliare, compresi i c/c, dichiarando che null'altro deve essere diviso o regolamentato.
3) I coniugi entrambi indipendenti economicamente, dichiarano di aver già definito tutte le altre questioni economiche sussistenti tra di essi e dichiarano che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno periodico o una tantum per il reciproco mantenimento o divorzile.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile il 31/08/2009 al Comune di CALOLZIOCORTE e dalla loro unione non sono nati figli.
Il procedimento di separazione personale si è concluso in forza della sentenza del Tribunale di Lecco
n. 99/2024, pubblicata il 10.07.2024 alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
15/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a CALOLZIOCORTE il
31/08/2009 tra e iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte I, numero 16;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12 settembre 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada