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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1594/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4538/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16974/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 22 e pubblicata il 27/11/2024 Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 202474052103752106821787 IMU 2016
- PIGNORAMENTO n. 202474052103752106821787 IMU 2017
- PIGNORAMENTO n. 202474052103752106821787 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2026 depositato il 27/01/2026
Visto e letto l'atto di appello di Municipia SpA;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione nel presente grado dell'appellata ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente, con il quale si lamentava la omessa notifica degli atti prodromici di accertamento per i quali si agiva in executivis con atto di pignoramento impugnato, perché: “ In assenza della costituzione di Municipia spa, non vi è modo di verificare se gli atti prodromici siano stati notificati alla ricorrente, che lo nega, sicché il pignoramento è stato disposto in assenza di un atto della riscossione pregresso e definitivo ” ;
-che Municipia appella, depositando la intimazione di pagamento preordinata alla esecuzione notificata ed invocando la autorità della sentenza n. 15344/2024 della CGT di primo grado di Napoli deposita il 6 novembre 2024, intervenuta tra le stesse parti su impugnativa proposta dalla stessa contribuente appellata avverso la detta intimazione di pagamento, proprio per far valere la mancata notifica degli accertamenti prodromici;
-che si è costituita la appellata che ha eccepito la inammissibilità di nuovi documenti in appello in ragione dell'applicabile novellato art. 58 D.L.vo 546/1992, senza prendere alcuna posizione sulla innanzi detta sentenza della CTG di primo grado di Napoli;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato e vada accolto;
-che non è di ostacolo il novellato art. 58 D.L.vo 546/1992 (in particolare il comma 3) all'ingresso della sentenza n. 15344/2024 innanzi detta, perchè ciò che lamenta la parte appellante è la riproposizione di una impugnazione già pendente avverso proprio l'atto preliminare (la intimazione di pagamento n. 202374051907662057011454) al pignoramento, per gli stessi motivi di omessa notificazione degli atti di accertamento;
-che l'appellante, cioè, lamenta una litispendenza, la quale, per la particolarità del rito tributario (caratterizzato dalla potenziale irretrattabilità della pretesa in caso di definitività dell'atto impositivo o riscossivo), determina la inammissibilità della impugnazione successiva, rilevabile in ogni stato e grado, trattandosi di presupposto dell'azione, e che rende i documenti probatori a dimostrarne la carenza, in particolare nel caso la sentenza intervenuta sulla prima impugnazione, decisivi, indispensabili per la decisione della causa;
-che esaminata la detta sentenza n. 15344/2024 essa ha ad oggetto l'intimazione di pagamento (antecedente e preordinata al pignoramento qui impugnato) per i medesimi tre accertamenti costituenti il titolo del pignoramento e rileva la rituale notifica dei tre accertamenti;
-che quindi l'appello va accolto con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite, atteso che si tratta di inammissibile riproposizione di impugnazione già consumata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese di primo grado non vanno regolate in assenza di costituzione di Municipia, mentre le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della qualità del professionista difensore, dottore commercialista;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna la parte contribuente a rifondere a Municipia le spese del presente grado che liquida in euro 1.000,00, oltre rimb for. 10% nonché IVA e Cassa se dovuti e rimborso CUT di appello se pagato.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4538/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16974/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 22 e pubblicata il 27/11/2024 Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 202474052103752106821787 IMU 2016
- PIGNORAMENTO n. 202474052103752106821787 IMU 2017
- PIGNORAMENTO n. 202474052103752106821787 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2026 depositato il 27/01/2026
Visto e letto l'atto di appello di Municipia SpA;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione nel presente grado dell'appellata ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente, con il quale si lamentava la omessa notifica degli atti prodromici di accertamento per i quali si agiva in executivis con atto di pignoramento impugnato, perché: “ In assenza della costituzione di Municipia spa, non vi è modo di verificare se gli atti prodromici siano stati notificati alla ricorrente, che lo nega, sicché il pignoramento è stato disposto in assenza di un atto della riscossione pregresso e definitivo ” ;
-che Municipia appella, depositando la intimazione di pagamento preordinata alla esecuzione notificata ed invocando la autorità della sentenza n. 15344/2024 della CGT di primo grado di Napoli deposita il 6 novembre 2024, intervenuta tra le stesse parti su impugnativa proposta dalla stessa contribuente appellata avverso la detta intimazione di pagamento, proprio per far valere la mancata notifica degli accertamenti prodromici;
-che si è costituita la appellata che ha eccepito la inammissibilità di nuovi documenti in appello in ragione dell'applicabile novellato art. 58 D.L.vo 546/1992, senza prendere alcuna posizione sulla innanzi detta sentenza della CTG di primo grado di Napoli;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato e vada accolto;
-che non è di ostacolo il novellato art. 58 D.L.vo 546/1992 (in particolare il comma 3) all'ingresso della sentenza n. 15344/2024 innanzi detta, perchè ciò che lamenta la parte appellante è la riproposizione di una impugnazione già pendente avverso proprio l'atto preliminare (la intimazione di pagamento n. 202374051907662057011454) al pignoramento, per gli stessi motivi di omessa notificazione degli atti di accertamento;
-che l'appellante, cioè, lamenta una litispendenza, la quale, per la particolarità del rito tributario (caratterizzato dalla potenziale irretrattabilità della pretesa in caso di definitività dell'atto impositivo o riscossivo), determina la inammissibilità della impugnazione successiva, rilevabile in ogni stato e grado, trattandosi di presupposto dell'azione, e che rende i documenti probatori a dimostrarne la carenza, in particolare nel caso la sentenza intervenuta sulla prima impugnazione, decisivi, indispensabili per la decisione della causa;
-che esaminata la detta sentenza n. 15344/2024 essa ha ad oggetto l'intimazione di pagamento (antecedente e preordinata al pignoramento qui impugnato) per i medesimi tre accertamenti costituenti il titolo del pignoramento e rileva la rituale notifica dei tre accertamenti;
-che quindi l'appello va accolto con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite, atteso che si tratta di inammissibile riproposizione di impugnazione già consumata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese di primo grado non vanno regolate in assenza di costituzione di Municipia, mentre le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della qualità del professionista difensore, dottore commercialista;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna la parte contribuente a rifondere a Municipia le spese del presente grado che liquida in euro 1.000,00, oltre rimb for. 10% nonché IVA e Cassa se dovuti e rimborso CUT di appello se pagato.