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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1510/2019
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in SS TT Parte_1 Parte_2
(Gr) presso lo studio dell'Avv. Roberto Fivizzani, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTI APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in OS, presso lo studio dell'avv. Tommaso CP_1
Galletti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA PRINCIPALE ed appellante incidentale
e eredità giacente di ed eredità giacente di , in persona _1 Persona_2
ciascuna del Curatore, Avv. Riccardo IN.
APPELLATI contumaci
avverso la sentenza n. 230/2019 emessa dal Tribunale di OS e pubblicata in data 28 marzo
2019
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni altra diversa o contraria domanda, richiesta , istanza , rigettata o disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 230/ 2019 del 29.3.2019 del Tribunale di OS, nel merito 1) dichiarare tenuti e condannare, per il titolo di cui alla narrativa dell'atto introduttivo di citazione ( risarcimento danni subiti e subendi ) la curatela delle eredità giacenti dei coniugi c.f. : e c.f. : _1 CodiceFiscale_1 Persona_2 [...]
res. in SS TT , Piazza XXIV Maggio 3 nonché ex art. 111/ C.F._2
terzo comma c.p.c. quale avente causa a titolo particolare per atto fra vivi o in alternativa quale erede, nato a [...] il [...], c,f.: CP_1 [...]
al pagamento in solido fra loro in favore di nata a [...]F._3 Parte_1
SS TT il 25.3.1948 , codice fiscale e C.F._4 Parte_2
nato a [...] il [...] , codice fiscale ,
[...] CodiceFiscale_5
nella loro qualità di figli ed eredi universali dei loro genitori e nato Persona_3
a SS TT il 1.1.1924, deceduto il 18.6.2012, e nata Persona_4
a SS TT il 2.12.1925, deceduta il 18.6.2016, della somma di Euro 60.000,
(sessantamila) per il deprezzamento dell'immobile, anche per perdita di luminosità e veduta, a causa della sopraelevazione nonché della somma di Euro 8.800,00 per realizzazione maggiore cubatura (come già statuito in primo grado), rispetto alla superficie di loro proprietà, nonché ancora della somma di Euro 20.000,00 (ventimila) per la realizzazione del garage, a distanza inferiore a quella legale, e per la sua permanenza sino alla sua demolizione o arretramento e così in totale Euro 88.800,00
(ottantottomilaottocento/00), salvo diversa valutazione anche equitativa della Corte adita, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
2) dichiarare tenuto e condannare CP_1 alla riduzione in pristino dei luoghi tramite l'arretramento del garage, posto
[...]
in SS TT Piazza XXIV Maggio 3, al catasto urbano al foglio 144, mappale 528, sub. 2, Cat. C/6, Classe 7, m.20, R.C. Euro 51,65; 3) provvedere a diversa liquidazione delle spese di primo grado a carico delle parti convenute rispetto alla sentenza impugnata, secondo i criteri indicati nel relativo motivo di appello che precede;
in via subordinata ed istruttoria, disporre nuovamente CT allo scopo di riquantificare il danno
2 subito dagli attori alla luce delle note critiche del 24.3.2012 nonché del supplemento alle predette note critiche parte integrante del verbale d'udienza del 9.10.2012 , alle conclusioni di primo grado e all'atto di appello Con vittoria di spese, compensi di causa, rimborso forfettario spese , Cap come per legge”.
Per la parte appellata “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni CP_1
contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa: 1) dichiarare
l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti per la prima volta da parte appellante;
2) respingere la domanda di condanna di al pagamento della somma di € CP_1
88.800,00 o della minor somma di € 28.000,00 riconosciuta dal Giudice di prime cure, nei soli confronti di e , siccome inammissibile, infondata e _1 Persona_2
prescritta; in subordinata e denegata ipotesi, laddove per assurdo ritenuta fondata la domanda verso Voglia ridurre la somma da riconoscersi rispetto alle CP_1
richieste degli appellanti;
3) respingere, siccome inammissibili ed infondate, le ulteriori domande e motivi di appello inerenti la richiesta di arretramento del garage nonchè la maggiore quantificazione delle spese di lite del primo grado a cui non CP_1
ha preso parte;
in subordine accertare e dichiarare che il garage di proprietà di CP_1
può essere legittimamente costruito sul confine e condannare parte appellata ad
[...]
adeguarsi in tal senso;
nonchè, in accoglimento dei motivi di appello incidentale: 4) laddove, per assurdo, ritenuto tenuto al pagamento della somma di € CP_1
28.000 oltre interessi che i coniugi e sono stati condannati a pagare ai Per_1 Per_2
Signori e nel giudizio di primo grado, in riforma parziale della Pt_1 Per_4
sentenza appellata, accertare e dichiarare che il risarcimento riconosciuto dal Tribunale di OS in € 28.000,00, di cui € 19.200,00 per la ritenuta illegittima collocazione della sopraelevazione sul confine ed € 8.800,00 per la sottrazione di cubatura, non è dovuto poiché la sopraelevazione è stata edificata a norma di legge e regolamenti locali e poiché, in ogni caso, totalmente o parzialmente prescritta;
in subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, le cui conclusioni sono esposte ai punti B.
1.3. e B.2.3.,
Voglia ridurre la somma di € 19200,00 di almeno 1/3 ed escludere la somma di € 8.800;
5) in riforma parziale della appellata sentenza, ritenuta l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da e nella propria comparsa _1 Persona_2
di costituzione nel giudizio di primo grado, dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di del diritto di superficie relativo al marciapiede edificato CP_1
nella porzione di terreno (dimensione di metri 13,60 x 0,85) di proprietà di Parte_2
e ed adiacente al fabbricato di proprietà di
[...] Parte_1 CP_1
ovvero, in subordine, l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio sulla medesima
3 porzione di terreno o il diritto di uso di quella. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e (in Parte_1 Parte_2
qualità di eredi universali dei genitori e , già attori in Persona_3 Persona_4
prime cure), hanno proposto appello avverso la sentenza n. 230/2019 del Tribunale di
OS, con la quale i convenuti e erano stati condannati, in _1 CP_2
solido tra loro, al versamento in favore dei coniugi di una somma pari Controparte_3
ad € 28.000,00 a titolo di risarcimento danni, da maggiorare di interessi legali dalla prima formale richiesta al saldo. Compensate le spese di lite per metà, gli stessi coniugi erano stati condannati altresì al pagamento delle restanti spese di lite, Parte_3 liquidate “in € 5.440,00 a titolo di compenso professionale, € 414,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge”, mentre le spese di c.t.u. erano state suddivise in egual misura tra le parti.
1.1) La causa era stata instaurata da e che, nel Persona_3 Persona_4
convenire in giudizio e avevano addotto: _1 Persona_2
• di essere proprietari di un fabbricato con annesso resede collocato in SS
TT, piazza XXIV Maggio, n. 3, confinante con quello dei convenuti;
• che, in data 07.08.1982, il comune di SS TT aveva rilasciato ai coniugi una concessione edilizia (n. 73) al fine di eseguire la sopraelevazione Parte_3 dell'edificio di loro proprietà, pur realizzata a distanza inferiore di cinque metri dal confine, in violazione del regolamento edilizio vigente e senza il consenso degli attori predetti, nonostante che per il rilascio di tale concessione fosse stata espressamente prevista (dal Sindaco) la necessaria previa stipula di una
“convenzione per atto pubblico” con i proprietari confinanti;
• che, in data 14.8.1982, aveva manifestato il proprio dissenso (con Persona_3 lettera raccomandata all'amministrazione comunale) relativamente alla costruzione della sopraelevazione ad una distanza inferiore dai confini, comunicando peraltro che circa 40 metri, tra quelli dichiarati essere nella proprietà dei convenuti, erano al contrario di proprietà del Per_3
• che il Tribunale di OS, con sentenza n. 876 del 14.10.2002, aveva riconosciuto la proprietà in capo ai della striscia di terreno Controparte_3 posta fra l'edificio dei convenuti e la rete, allora esistente, a confine con la
4 proprietà degli stessi condannando i convenuti al rilascio di Controparte_3
tale area di terreno in favore dei predetti attori;
• che i convenuti, coniugi e dichiarandosi proprietari di suddetta Per_1 Per_2
superficie avevano potuto usufruire di una cubatura superiore a quella che sarebbe stata loro concessa (ai fini della sopraelevazione del fabbricato di loro proprietà) se avessero reso dichiarazioni veritiere;
• che, inoltre, i sigg.ri avevano realizzato una sopraelevazione “a filo” Parte_3
del preesistente edificio, e quindi in violazione delle prescrizioni del Regolamento
Edilizio del Comune di SS TT, che contemplavano per le nuove costruzioni una distanza minima di cinque metri;
• che, a causa della realizzazione della sopraelevazione di un edificio con maggiore volume rispetto a quello dovuto, gli attori avevano subito un danno che poteva essere quantificato in € 200.000,00, comprensivo di deprezzamento commerciale della proprietà e delle limitazioni al pieno godimento del fondo;
• che, a causa della costruzione di un garage sul confine, ad opera dei convenuti e in violazione del regolamento edilizio all'epoca vigente, gli attori avevano subito un ulteriore danno, quantificabile in € 20.000,00;
• che la gronda del tetto dell'edificio di proprietà dei convenuti scaricava acqua piovana sulla proprietà di parte attrice, provocando fastidiosi ristagni d'acqua;
• che il cornicione del tetto dell'edificio dei convenuti sporgeva sulla striscia di terreno riconosciuta dal Tribunale di OS con sentenza del 2002 di proprietà
Controparte_3
• che i convenuti non avevano eliminato a loro spese e cure il marciapiede sulla striscia di terreno riconosciuta con la suddetta sentenza dal Tribunale di proprietà di parte attrice.
1.1.1) Su queste basi, i coniugi avevano chiesto: “Piaccia al Controparte_3
Tribunale di OS, ogni diversa o contraria domanda, richiesta, istanza, rigettata o disattesa: 1) dichiarare tenuti e condannare per il titolo di cui alla narrativa dell'atto introduttivo di citazione (risarcimento danni subiti e subendi) i coniugi e _1
al pagamento in solido fra loro in favore dei coniugi e Persona_2 Persona_3
della somma di Euro 220.000,00 (duecentoventimila), salvo diversa Persona_4
valutazione anche equitativa del Tribunale adito, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
2) dichiarare tenuti e condannare gli stessi e : a) _1 Persona_2 alla riduzione in pristino dei luoghi tramite l'arretramento del garage;
b) a spostare altrove la loro gronda, lato proprietà degli attori, ovvero in ipotesi ad opportunamente canalizzarla;
c) ad eliminare il cornicione del tetto del loro edificio che sporge sopra la
5 striscia di terreno riconosciuta da cotesto Tribunale con sentenza del 2002 di proprietà
d) ad eliminare a loro cura e spese il marciapiede già da essi messo Controparte_3
in opera sulla striscia di terreno riconosciuta dal Tribunale di proprietà degli attori. Con vittoria di spese, funzioni, onorari di causa”.
1.2) Si erano costituiti in giudizio i sigg. e , i quali _1 Persona_2
avevano contestato le domande attoree, formulando domanda riconvenzionale ed esponendo in particolare che:
▪ la striscia di terreno, oggetto della sentenza del 2002 del Tribunale di OS, era stata edificata e trasformata in marciapiede dalla dante causa dei coniugi sig.ra Parte_3 Persona_5
▪ l'area di suddetta striscia era inedificabile;
▪ i convenuti avevano avanzato una proposta conciliativa per il suo acquisto ad un prezzo triplo rispetto al valore di mercato;
▪ stante il mancato accordo era interesse dei convenuti chiedere l'accertamento dell'usucapione in loro favore del “diritto di superficie o della servitù di passo delle costruzioni (marciapiede e cornicione) realizzate su detta striscia di terreno”;
▪ il garage, di cui gli attori avevano chiesto l'arretramento, era stato costruito in ossequio alla normativa urbanistica e codicistica vigente all'epoca della costruzione;
▪ erano prive di fondamento, oltre che oltremodo esose, le richieste di risarcimento formulate dagli attori (di cui veniva peraltro eccepita la prescrizione), adducendo inoltre che il fabbricato di loro proprietà (escludendo la sopraelevazione), comprensivo di luci e vedute prospicienti la proprietà degli attori, era stato costruito dal loro dante causa e che pertanto avevano usucapito ogni diritto sulla proprietà.
1.3) Il Tribunale di OS aveva infine ritenuto:
− infondata l'eccezione avanzata da parte convenuta in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento, che avrebbe dovuto decorrere alla scadenza “...del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto reale di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova (Sez. 2, Sentenza n. 594 del 30/01/1990, Rv. 465051 -
01). Nel caso di specie, posto che è pacifico che la sopraelevazione non venne realizzata prima dell'agosto 1982 e considerato che prima del 2002 non poteva considerarsi maturata una eventuale usucapione ventennale del diritto di mantenere la costruzione, gli attori interruppero la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. con la lettera raccomandata del 22.1.2005 (doc. 2 parte attrice) e
6 con l'istanza di conciliazione in sede non contenziosa davanti al Giudice di Pace di SS TT del 30.01.2006 (doc. 3 parte attrice); dopodiché veniva instaurato il presente giudizio con atto di citazione del febbraio 2009”;
− fondata la domanda attorea di risarcimento danni e per l'effetto, la richiesta di condanna dei convenuti al pagamento di € 28.000,00, più interessi dalla domanda al saldo, come quantificato da c.t.u. (sulla base delle seguenti osservazioni:
“l'attività edificatoria svolta da parte convenuta ha sottratto parte della potenzialità edificatoria spettante alla proprietà degli attori”; “la quantificazione del danno resta ferma anche se la sovraelevazione fosse da arretrarsi di oltre tre metri dal confine (che è il riferimento preso dal consulente), in quanto la maggior luce e veduta ottenuta con l'arretramento di tre metri non migliorerebbe sensibilmente con un ulteriore arretramento”);
− infondata la domanda attorea relativa al garage interrato, in ragione delle dichiarazioni, ritenute aventi valore confessorio, fatte nell'atto di citazione, “circa il fatto che il manufatto in questione sia stato costruito dai coniugi e Per_1 Per_2
“in prossimità della loro abitazione, ma in appoggio al muro di proprietà dei sigg.
e (atto di citazione p. 4)”, sì che la costruzione “essendo stata Per_3 Per_4 costruita in appoggio all'edificio preesistente realizzato sul confine”, era pertanto
“conforme al regolamento edilizio vigente all'epoca (doc. 8 parte convenuta) e all'art. 873 c.c.”;
− infondate le domande attoree in ordine alla gronda ed al cornicione sporgenti sulla loro proprietà, in quanto non era stato dimostrato dagli attori il pregiudizio in concreto subito, anche alla luce di una funzione di salvaguardia delle murature del fabbricato, riconosciuta dal c.t.u. al cornicione;
− infondata la domanda attorea concernente il marciapiede “...che ricade sulla striscia di terreno riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di OS come di proprietà degli attori”, in quanto “...venne fatto costruire dalla dante causa degli odierni convenuti e pertanto quest'ultimi non possono essere condannati all'eliminazione, a loro cura e spese, del suddetto marciapiede”;
− inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti, in quanto coperta da precedente giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di
OS n.876/2002, che aveva avuto ad oggetto una vera e propria azione di rivendicazione, con valutazione dei titoli di acquisto, e non, come da iscrizione, un semplice regolamento dei confini: “ciò preclude che in un successivo giudizio fra le stesse parti il convenuto soccombente possa far valere un diritto reale di godimento su quel bene, rimettendo in discussione la natura indebita del proprio
7 possesso, atteso che questa è necessariamente presupposta da detto giudicato (Sez.
2, Sentenza n. 4824 del 14/07/1983, Rv. 429711 - 01)”.
− sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite e di c.t.u. nella misura di ½, con condanna dei convenuti al pagamento del residuo, liquidate come in dispositivo.
1.3.1) Il Tribunale di OS aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il
Tribunale di OS, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 28.000,00, oltre interessi legali dal
22.1.2005 al saldo;
2) respinge le domande degli attori inerenti la gronda, il cornicione del terreno sporgente sulla loro proprietà ed il garage seminterrato;
3) respinge la domanda degli attori avente ad oggetto il marciapiede posizionato sulla striscia di terreno già riconosciuta dal Tribunale di OS di proprietà degli attori medesimi;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti. 5)
Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle restanti spese di lite che liquida in € 5.440,00 a titolo di compenso professionale, € 414,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed
IVA come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa definitivamente a carico delle parti in misura paritaria”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno, come detto, proposto appello Parte_1
e (quali eredi dei coniugi medio tempore
[...] Parte_2 Controparte_3
deceduti), nei confronti sia dei coniugi che del sig. , in qualità Parte_3 CP_1
di donatario della nuda proprietà di taluni degli immobili posti in SS TT, Piazza
XXIV Maggio 3, ed espressamente dichiarando “...di proporre, come propongono, appello avverso il punto n. 1) della sentenza (cfr numerazione dispositivo), nella parte in cui essa ha condannato i convenuti al pagamento della minore somma in linea capitale di
Euro 28.000,00, in luogo della maggiore somma ad essi dovuta, che appresso quantificano in Euro 68,800,00, salvo diversa valutazione anche in via equitatva della
Corte; e avverso il punto n. 2) relativamente alla domanda di arretramento del garage seminterrato e correlativa domanda di risarcimento danni in relazione al periodo di illegittima permanenza del garage nel punto in cui si trova”.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Sul quantum dovuto agli attori a titolo risarcimento danni per la sopraelevazione realizzata a distanza inferiore a quella legale”, contestando la valutazione effettuata in prime cure dal c.t.u., adducendo che lo stesso, nella quantificazione del danno, aveva preso in considerazione esclusivamente la minore luminosità
8 derivante dalla sopraelevazione e non anche le conseguenze derivanti dalla distanza effettiva dal confine che le costruzioni avrebbero dovuto rispettare (nel caso di specie dieci metri), con conseguente necessità del ricalcolo del danno;
2°. “Sulla domanda di arretramento del garage e al risarcimento del danno”, contestando l'errata qualificazione della dichiarazione effettuata da parte attrice con atto di citazione, in relazione alla costruzione del manufatto, e considerata dal giudice di prime cure come avente valore confessorio: tale dichiarazione non era infatti caratterizzata dagli elementi soggettivi e oggettivi tipici della confessione e l'intenzione degli attori era solo quella di rendere una dichiarazione approssimativa, da valutarsi concretamente in giudizio, avulsa da una qualsivoglia conferma dei reali fatti o “delle modalità di costruzione del manufatto”.
3°. “In punto di liquidazione compensi relativi al procedimento in primo grado”, rilevando come la liquidazione delle spese di lite fosse errata ed evidenziando che, comunque, l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre all'eliminazione della compensazione parziale disposta dal giudice di prime cure.
2.1.1) Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le seguenti conclusioni: “Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, ogni altra diversa o contraria domanda, richiesta, istanza, rigettata o disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 230/ 2019 del 29.3.2019 del Tribunale di OS, nel merito 1) dichiarare tenuti e condannare, per il titolo di cui alla narrativa dell'atto introduttivo di citazione (risarcimento danni subiti e subendi i coniugi _1
c.f. : e c.f. : res. CodiceFiscale_1 Persona_2 CodiceFiscale_2
in SS TT , Piazza XXIV Maggio 3 nonché ex art. 111/ terzo comma c.p.c.
l'avente causa a titolo particolare per atto fra vivi, nato a [...]_1
TT il 19.7.1972, c,f.: al pagamento in solido fra loro in CodiceFiscale_3
favore di nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
e nato a [...] il [...], C.F._4 Parte_2
codice fiscale , nella loro qualità di figli ed eredi universali dei CodiceFiscale_5
loro genitori e nato a [...] il [...] , deceduto il Persona_3
18.6.2012, e nata a [...] il [...], deceduta Persona_4
il 18.6.2016, della somma di Euro 60.000, (sessantamila) per il deprezzamento dell'immobile, anche per perdita di luminosità e veduta, a causa della sopraelevazione nonché della somma di Euro 8.800,00 per realizzazione maggiore cubatura (come già statuito in primo grado), rispetto alla superficie di loro proprietà, nonché ancora della somma di Euro 20.000,00 (ventimila) per la realizzazione del garage, a distanza inferiore
a quella legale, e per la sua permanenza sino alla sua demolizione o arretramento e così
9 in totale Euro 88.800,00 (ottantottomilaottocento/00), salvo diversa valutazione anche equitativa della Corte adita, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
2) dichiarare tenuto e condannare alla riduzione in pristino dei luoghi tramite CP_1
l'arretramento del garage, posto in SS TT Piazza XXIV Maggio 3, al catasto urbano al foglio 144, mappale 528 , sub. 2, Cat. C/6 , Classe 7, m.20, R.C. Euro 51,65; 3) provvedere a diversa liquidazione delle spese di primo grado a carico delle parti convenute rispetto alla sentenza impugnata, secondo i criteri indicati nel relativo motivo di appello che precede;
in via subordinata ed istruttoria, disporre nuovamente CT allo scopo di riquantificare il danno subito dagli attori alla luce delle note critiche del
24.3.2012 nonché del supplemento alle predette note critiche parte integrante del verbale
d'udienza del 9.10.2012, alle conclusioni di primo grado e all'atto di appello Con vittoria di spese, compensi di causa, rimborso forfettario spese, Cap come per legge”.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, , e _1 Persona_2 CP_1
hanno contestato la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, eccependone peraltro anche l'inammissibilità, e proponendo a propria volta appello incidentale, sulla scorta dei seguenti motivi:
a) “CON RIFERIMENTO AL RICONOSCIMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA
SOPRAELEVAZIONE RISPETTO ALLA DISTANZA DAL CONFINE:
VIOLAZIONE DELL'ART. 99 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE
CON RIFERIMENTO ALL'ART. 877 C.C. E FALSA Controparte_4
APPLICAZIONE DELLE N.T.A. - INSUSSISTENZA DEL DANNO LIQUIDATO;
IN SUBORDINE SUA RIDUZIONE”, contestando la condanna al risarcimento dei danni emessa dal Tribunale di OS e rilevando la violazione dell'art. 99 del
Regolamento del Comune di SS TT e del principio della prevenzione, con riferimento alla costruzione della sopraelevazione sul confine ed in aderenza, per 50 cm, al magazzino di proprietà dei anch'esso sul confine;
Per_3
b) “NELLA PARTE IN CUI, QUANTO AI DANNI PER SOPRAELEVATO CP_5
SFRUTTANDO LA POTENZIALITA' EDIFICATORIA DEL MARCIAPIEDE CHE
E' STATO RICONOSCIUTO DI PROPRIETA' DEGLI APPELLANTI, LA
SENTENZA DI PRIME CURE HA INDIVIDUATO COME TERMINE DI
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE LA MATURAZIONE
DELL'USUCAPIONE DEL DIRITTO A MANTENERE IL MANUFATTO
ILLEGITTIMO ANZICHE' DAL TERMINE DEI LAVORI OVVERO DALLA
PERDITA DELLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA DEL TERRENO DI
PROPRIETA' DEGLI APPELLANTI”, contestando la decisione del giudice di prime cure di condannare i sigg.ri al pagamento dell'importo di € Parte_3
10 8.800,00 facendo decorrere il termine di prescrizione dal compimento del termine per la maturazione dell'usucapione (ritenendo che la violazione delle norme urbanistiche rappresentasse un illecito permanente) e non dalla costruzione del manufatto;
c) “NELLA PARTE IN CUI LA SENTENZA IMPUGNATA HA RICONOSCIUTO
ALLA LETTERA DEL 22.1.05 (DOC. 2 CONTROPARTE) E ALLA ISTANZA DI
CONCILIAZIONE DEL 30.01.06 (DOC. 3 CONTROPARTE) EFFICACIA DI
ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE”, lamentando la decisione del
Tribunale di OS di ritenere validi atti interruttivi della prescrizione sia la lettera del 22.1.05 (doc. 2 parte attrice) che l'istanza di conciliazione del 30.01.06
(doc. 3 di parte attrice), con riferimento ai danni per la sopraelevazione (e con particolare riferimento ai danni richiesti con il primo motivo di appello principale);
d) “NELLA PARTE IN CUI LA SENTENZA IMPUGNATA HA DICHIARATO
INAMMISSIBILE LA DOMANDA RICONVENZIONALE” avanzata dai convenuti in prime cure, rilevando in proposito come la sentenza 876/2002 del Tribunale di
OS, posta a fondamento della ritenuta inammissibilità della predetta domanda, non avesse natura di azione di rivendicazione e non si fosse occupata dell'accertamento di diritti reali “minori” sul marciapiede oggetto di causa.
2.2.1) Gli appellati hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa: 1) dichiarare l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti per la prima volta da parte appellante;
2) respingere la domanda di condanna della parte appellata al pagamento della somma di € 88.800,00 in luogo della minor somma di € 28.000,00 riconosciuta dal Giudice di prime cure siccome inammissibile, infondata e prescritta;
in subordinata e denegata ipotesi, ridurre la somma da riconoscersi rispetto alle richieste degli appellanti ed escludere il convenuto in appello dalla condanna al risarcimento di qualsivoglia danno;
3) respingere, CP_1
siccome inammissibili ed infondati, le ulteriori domande e motivi di appello inerenti la richiesta di arretramento del garage nonchè la maggiore quantificazione delle spese di lite;
in subordine accertare e dichiarare che il garage di proprietà di parte appellata può essere legittimamente costruito sul confine e condannare parte appellata ad adeguarsi in tal senso;
nonché, in accoglimento dei motivi di appello incidentale: 4) in riforma parziale della sentenza appellata, accertare e dichiarare che il risarcimento riconosciuto dal Tribunale di OS in € 28.000,00, di cui € 19.200,00 per la ritenuta illegittima collocazione della sopraelevazione sul confine ed € 8.800,00 per la sottrazione di cubatura, non è dovuta poiché la sopraelevazione è stata edificata a norma di legge e
11 regolamenti locali e poiché, in ogni caso, totalmente o parzialmente prescritta;
in subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, le cui conclusioni sono esposte ai punti B.
1.3. e B.2.3., Voglia ridurre la somma di € 19200,00 di almeno 1/3 ed escludere la somma di € 8.800; 5) in riforma parziale della appellata sentenza, ritenuta
l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da e _1 [...]
nella propria comparsa di costituzione, dichiarare l'avvenuto acquisto per Per_2
usucapione da parte degli esponenti, nella rispettive qualità di usufruttuari e nudo proprietario (quanto al , del diritto di superficie relativo al marciapiede CP_1
edificato nella porzione di terreno (dimensione di metri 13,60 x 0,85) di attuale proprietà
e ed adiacente al fabbricato di proprietà, attualmente, Parte_2 Parte_1
di gravato da usufrutto a favore di e , CP_1 _1 Persona_2
ovvero in subordine l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio sulla medesima porzione di terreno o il diritto di uso di quella. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
3) Con provvedimento del 7.12.2021 la Corte d'Appello ha poi dichiarato l'interruzione del processo, in conseguenza del decesso di e di _1 [...]
come dichiarato dal difensore. Per_2
3.1) La causa è stata quindi riassunta dai sigg.ri nei confronti di Per_3 CP_1
oltre che nei confronti degli eredi di e degli eredi di
[...] _1 [...]
rilevando che, mentre la notifica agli eredi di poteva essere Per_2 Persona_2 effettuata impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta, la notifica agli eredi di necessitava del preliminare esperimento di azione interrogatoria (ex artt. 481 _1
c.c. e 749 cpc) onde ottenere la fissazione di un termine entro il quale i chiamati all'eredità potessero dichiarare se accettare o rinunciare all'eredità dello stesso . _1
3.2) Con atto dimesso in Cancelleria in data 10.1.2023, gli appellanti hanno operato produzione documentale indicando che “Quanto a eredi di : 1) Persona_2
atto di riassunzione notificato impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio della defunta in SS TT piazza XXIV Maggio n. 3 a mezzo di Ufficiale
Giudiziario ai sensi dell'art.140 cpc, unitamente al certificato di stato di famiglia storico, certificato di morte e a avviso di ricevimento e cartolina ritorno relativi al precedente tentativo di notifica a mezzo posta rimasto infruttuoso del 24.3.22; 2) istanza proroga termine con provvedimento di differimento udienza notificato a eredi di Persona_2
impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio della defunta in SS TT piazza XXIV Maggio n. 3 a mezzo di Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art.140 cpc del
31.5.22; quanto ai chiamati alla eredità di chiamati per rappresentazione dei _1
di lui fratelli premorti: 3) ricorso ex art 481 c.c.con autorizzazione alla notifica per
12 pubblici proclami notificato in data 13.4.22; 4) notifica ricorso ex art 481 c.c. a CP_6
con relativa cartolina di ritorno del 10.3.2022; 5) notifica fissazione termine con
[...]
autorizzazione a notifica per pubblici proclami del 19.8.2022; 6) notifica a CP_6
fissazione termine in data 11.7.2022 con relativa cartolina di ritorno;
7) notifica
[...]
a mezzo pec riassunzione a Avv. Galletti per;
8) notifica a mezzo pec a CP_1
Avv. Galletti per proroga termine e nuova fissazione udienza;
9) CP_1
certificazione negativa Tribunale di OS del 15.12.2021; 10) certificazione negativa
Tribunale di OS – Registro testamenti- del 19.12. 2022; 11) certificazione negativa
Agenzia delle Entrate successiva alla domanda del 16.12.2021; 12) certificazione negativa Agenzia delle Entrate successiva alla domanda del 12.12.2022. Ciò premesso, considerato che il termine per accettare l'eredità fissato in tre mesi con provvedimento del
30.6.2022 , è scaduto per gli eredi di in data 19.11.2022 e quanto ad _1
è scaduto il 11.10.2022;
considerato che
gli eredi di Controparte_6 Persona_2
hanno depositato atto notarile di rinuncia alla eredità, non si fa luogo alla notifica dell'atto di riassunzione ad ulteriori soggetti”.
3.3) Con provvedimento del 12.4.2023, la Corte d'Appello ha rilevato che, stante la rinuncia all'eredità, l'atto di riassunzione doveva essere notificato nei confronti del curatore dell'eredità giacente, disponendo quindi in tal senso.
Con produzione documentale effettuata in data 14.12.2023, gli appellanti hanno dimesso le notificazioni effettuate nei confronti dell'Avv. Riccardo IN, quale curatore dell'eredità giacente sia di sia di _1 Persona_2
Nessuno si è poi costituito per tali curatele, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3.4) La causa è stata infine trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come ricordate in epigrafe.
4) Preliminarmente all'analisi dei motivi di gravame, di cui all'appello principale ed all'appello incidentale, occorre procedere ad alcune valutazioni concernenti la dinamica dei rapporti successori insorti tra le originarie parti del processo e che presentano ricadute sul piano processuale, con specifico riferimento alle domande che, tuttora, costituiscono oggetto del presente grado di giudizio.
4.1) Le domande in questione risultano allo stato costituite:
A) quanto agli appellanti, da:
− la richiesta di risarcimento del danno (oggetto del primo motivo dell'appello principale) derivante dall'opera di sopraelevazione originariamente posta in essere dai sigg.ri (oggetto di contestazione da parte degli appellanti in Parte_3
13 quanto il giudice di prime cure avrebbe determinato una misura del risarcimento inferiore a quella dovuta);
− la domanda di arretramento del garage (oggetto del secondo motivo del gravame principale), parimenti realizzato dai sigg.ri ed il correlato Parte_3
risarcimento (respinta dal giudice di prime cure in quanto ritenuta regolare la realizzazione di tale garage);
B) quanto all'appellato (l'unico ormai ritualmente costituito in causa), da: CP_1
− la domanda di intervenuto acquisto per usucapione del marciapiede in precedenza menzionato (oggetto del quarto motivo dell'appello incidentale).
4.2) Quanto invece alla posizione degli originari appellati, sigg.ri e _1
deve ricordarsi come, all'esito dell'interruzione del processo e della Persona_2
relativa riassunzione, non sia avvenuta la costituzione in giudizio delle curatele delle rispettive eredità dei predetti sigg.ri e Per_1 Per_2
4.2.1) In proposito va anzitutto rilevato come non possano essere prese in considerazione le allegazioni operate da parte appellante nel contesto delle note dimesse in data 1.4.2024 (in riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni), nel cui ambito
è indicato che la predetta parte “preliminarmente: deposita n. 2 istanze notificategli, con pec del 7.3.2024 successivamente alla notifica ad esso dell'atto di riassunzione, dal curatore della eredità giacente di e della eredità giacente di _1 [...]
, Avv. Riccardo IN, con la quale il curatore chiede al giudice della Per_2
Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di OS di essere autorizzato a costituirsi nel presente giudizio, chiedendo quindi la sua estromissione e in ipotesi di non costituirsi, per le ragioni indicate nella domanda, vale a dire inesistenza di beni (denaro e immobili)
e per difetto di legittimazione passiva, essendo risultato avere disposto di CP_1
denaro della eredità e quindi dovendo considerarsi erede. L'Avv. Fivizzani chiede quindi rinvio onde consentire al giudice della V.G. presso il Tribunale di OS di pronunciarsi sulle due istanze del curatore delle eredità giacenti e _1 [...]
”. Per_2
Sconoscendosi il titolo in forza del quale parte appellante ha operato una richiesta di rinvio nell'interesse di soggetti non costituiti in causa e rilevando come non sia mai stato ritualmente allegato, eccepito, dedotto e, tantomeno, dimostrato che il sig. CP_1
abbia assunto la qualità di erede dei sigg.ri le allegazioni e le istanze Persona_6
predette non possono, in radice, trovare margini di considerazione.
4.2.2.) Occorre poi evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia approfondito il portato applicativo dell'art. 303 c.p.c., indicando (cfr Cass. 10445 del
15.4.2019, in motivazione) che:
14 → “L'art. 303, comma quarto, c.p.c., stabilisce che, quando il processo sia stato interrotto ed una delle parti abbia notificato a tutte le altri il ricorso in riassunzione col pedissequo decreto, "se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia". Già durante i lavori preparatori del codice di rito, la dottrina non mancò di segnalare
l'ambiguità di tale disposizione. Essa, infatti, è destinata a disciplinare con una norma apparentemente unica due fattispecie concrete ben diverse: l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d'una delle parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d'una delle parti)”;
→ “Nel caso di riassunzione modificativa, la previsione di cui all'art. 303, comma quarto, c.p.c., è perfettamente coerente col sistema: poiché parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia. Non altrettanto può dirsi nel caso di riassunzione non modificativa: in questo caso, infatti, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, e potrebbe restare invariato sinanche il suo difensore, come accade nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell'atto di riassunzione, ometta di "costituirsi".”;
→ “Per superare tale ambiguità autorevolissima dottrina, già all'indomani dell'entrata in vigore del codice di rito, propose che la mancata comparizione, dopo l'interruzione e la riassunzione del processo, della parte già costituita e non colpita dall'evento interruttivo, dovesse definirsi "assenza", piuttosto che
"contumacia". E sebbene tale proposta non abbia avuto seguito, la dottrina è pressoché concorde nel ritenere che la parte non colpita dall'evento interruttivo, quando avvenga la riassunzione del processo, non abbia l'onere di costituirsi ex novo, per la semplice ragione che l'interruzione del processo non ha fatto venir meno né la capacità di stare in giudizio di quella parte;
né la legittimazione del suo difensore;
né gli effetti delle domande proposte o delle eccezioni sollevate”;
→ “Tali insegnamenti dottrinari sono stati da tempo recepiti da questa Corte, la quale ha già ripetutamente affermato (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 14351 del
19.6.2009) che nel caso di interruzione del processo e sua riassunzione c.d. non modificativa, restano ferme le domande e le eccezioni già sollevate dalle parti, anche quando queste non si costituiscano dopo la riassunzione”.
L'architettura ermeneutica in cui si alloca il ragionamento ricostruttivo prospettato dalla Suprema Corte porta dunque a concludere che, nell'ipotesi in cui venga in rilievo
15 una riassunzione “modificativa” (e cioè tale per cui “parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario”), allora “...è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c.,”, dovendosi altrimenti procedere alla declaratoria di contumacia del soggetto che, tenuto a siffatta costituzione, non vi abbia dato corso.
4.2.2.1) Nell'ottica ricostruttiva espressa al paragrafo che precede deve quindi rilevarsi, con riferimento alla fattispecie qui in esame, come l'intervenuto decesso dei siggi.ri e abbia generato un'interruzione del processo cui è seguita una Per_1 Per_2
riassunzione c.d. “modificativa” (nei termini illustrati in precedenza), in quanto all'esito di tale dichiarazione è intervenuto un mutamento soggettivo nelle parti, con ingresso nel processo di soggetto diversi (le curatele delle eredità di e di _1 [...]
rispetto a quelli originari (gli stessi sigg.ri e . Per_2 Per_1 Per_2
Ne deriva come, in conseguenza della riassunzione operata dagli appellanti, le eredità giacenti predette avrebbero dovuto costituirsi nel processo riassunto, con apposita comparsa.
Non essendo ciò accaduto, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia delle curatele stesse, come già indicato in precedenza al paragrafo 3.3.
4.2.2.2) Vanno quindi prese in considerazione le conseguenze derivanti da tale dichiarazione di contumacia e dai presupposti per cui si è dato corso alla stessa.
Nelle statuizioni della giurisprudenza di legittimità risultano infatti rinvenibili pronunce per le quali è “...richiamato correttamente il principio di cui alla sentenza 26 novembre 1991, n. 12638, di questa Corte - secondo cui la parte costituita che non rinnova il proprio atto di costituzione dopo la riassunzione del processo interrotto deve essere dichiarata contumace”, con rilievo per cui è stato “...correttamente stabilito che contumacia non equivale ad abbandono delle relative domande (sentenza 30 settembre
2008, n. 24331)” (così Cass. 26372 del 16.12.2014).
L'analisi delle fattispecie concretamente prese in considerazione nel contesto di tale statuizione (e di quella di cui a Cass. 24331/2008), tuttavia, consente di evincere come si trattasse ivi di ipotesi di riassunzioni “non modificative”, nel senso già sopra delineato.
Dunque, del tutto coerentemente è stato ritenuto che, in tali casi, la mancata rinnovazione della costituzione ad opera della parte non attinta dall'evento modificativo non dovesse sfociare – nonostante la dichiarazione di contumacia – nella conclusione per cui la parte stessa aveva rinunciato alle proprie domande.
Anzi, nell'ottica del più recente orientamento giurisprudenziale (quello di cui alla sopra ricordata Cass. 10445 del 15.4.2019), in tali casi non sarebbe neppure dato procedere alla dichiarazione di contumacia.
16 Diverso, invece, il caso trattato da Cass. 12638/1991, effettivamente attinente ad un'ipotesi di riassunzione “modificativa” (ma in cui l'oggetto del contendere era rappresentato dalla necessità di individuare se il “riassumente” avesse proposto domande nuove, come tali oggetto di necessaria notifica alle parti rimaste contumaci - e formalmente dichiarate tali - dopo la riassunzione).
4.2.2.2.1) Deve pertanto prendersi in considerazione il profilo problematico rappresentato dalla sorte delle domande (già) proposte dalla parte che sia poi stata attinta da un evento tale da comportare un mutamento soggettivo della parte stessa (e quindi sfociante in una riassunzione “modificativa”), non seguito tuttavia da una costituzione del nuovo soggetto.
Ciò, in effetti, è quanto accaduto nella vicenda processuale qui in esame.
In quest'ottica va quindi rilevato come la Suprema Corte abbia ritenuto (Cass.
19613 del 26.9.2011, resa in fattispecie in cui il processo, in appello, era stato interrotto per il decesso del procuratore di una delle parti) che la mancata costituzione di una delle appellanti incidentali (peraltro non assistita dal difensore deceduto) era stata correttamente valorizzata dalla Corte d'Appello onde ritenere improcedibile il gravame incidentale da essa proposto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti esposto che “...il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di quanto affermato da Cass. n. 12638 del 1991, per cui la parte contro la quale il ricorso va riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad esso è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto dovendosi applicare le disposizioni di cui al giudizio in contumacia tra le quali l'art. 292 cpc, e perché nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale il che non è avvenuto nel caso di specie”.
Si è visto, tuttavia, come l'assunto interpretativo di cui alla sentenza menzionata in tale ultima statuizione (e cioè quella di Cass. 12638/1991) fosse effettivamente relativo ad un'ipotesi di riassunzione “modificativa”, mentre tale non è quella presa in considerazione nella pronuncia ora citata (Cass. 19613/2011), sì che il principio espresso in quest'ultima pronuncia non appare proficuamente utilizzabile ai fini della soluzione da individuare per il caso qui in esame, se nell'ottica di una sua valorizzazione “a contrario”.
Ritiene infatti il collegio che, premesso e ribadito che nella presente fattispecie si verte in tema di riassunzione “modificativa”, le conclusioni raggiunte dalla Cassazione nella pronuncia 19613/2011 siano condivisibili nella misura in cui le stesse si riferiscano, appunto, ad un'ipotesi di riassunzione “modificativa”. Così come lo sono quelle di cui alla
17 pronuncia 12638/1991 e, soprattutto, quelle esposte nella sopra ricordata pronuncia
10445/2019 (entrambe correlate ad ipotesi di riassunzione di tal genere).
Nei casi, infatti, in cui l'evento modificativo abbia attinto direttamente la parte, comportandone una modifica soggettiva, la conseguente necessità che il soggetto subentrato a quello originariamente presente nel processo proceda a nuova costituzione, a pena altrimenti della sua dichiarazione di contumacia, implica strutturalmente che, qualora tale nuova costituzione non avvenga, le domande proposte dalla parte originaria non possano più essere prese in considerazione.
Delle due, infatti, l'una: o in tali casi si ritiene che la (nuova) parte debba costituirsi dopo la riassunzione, essendo altrimenti dichiarata contumace, ed allora le domande originarie non potranno più essere prese in considerazione (essendo peraltro venuto meno il soggetto che le aveva avanzate) o si ritiene che tale onere non esista, ed allora le domande originarie vanno ritenute come idonee a mantenere la loro efficacia.
La convincente impostazione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte nella pronuncia 10445/2019 rende pressoché inevitabile aderire alla prima impostazione.
Dunque, il “precipitato giuridico” di tali considerazioni, applicato al presente giudizio, comporta l'impossibilità di prendere in considerazione le domande originariamente avanzate dai sigg.ri e e, in particolare, l'appello incidentale Per_1 Per_2
da essi proposto, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
5) Ciò stabilito, e procedendosi quindi all'analisi del merito del contezioso in oggetto, occorre anzitutto prendere in considerazione l'appello principale proposto dai sigg.ri Per_3
5.1) Con il primo motivo è stata, come sopra accennato, contestata la quantificazione del danno operata dal Tribunale di OS con riferimento alla sopraelevazione operata dai convenuti in prime cure.
5.1.1) Tale censura è stata articolata secondo il seguente iter espositivo:
− il predetto tribunale aveva correttamente ritenuto che la sopraelevazione dell'edificio dei convenuti dovesse qualificarsi come “nuova costruzione” ma aveva errato nel ritenere che tale opera avrebbe dovuto rispettare la distanza di 5 metri dal confine (in applicazione delle n.t.a. del P.R.G. del Comune di SS
TT vigente nel 1982), quantificando poi il danno cagionato da tale intervento avendo a riferimento la distanza in questione;
o la distanza da rispettare, invece, avrebbe dovuto essere di 10 metri dalle costruzioni esistenti (oltre che di 5 metri dal confine), come previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale di SS
TT;
18 − il CT nominato in prime cure aveva esposto che la quantificazione del danno non sarebbe cambiata anche avendo a riferimento distanze differenti, in quanto il danno lamentato sarebbe ascrivibile ad una minore luminosità e veduta (a carico degli allora attori), che non migliorerebbe arretrando la sopraelevazione di oltre tre metri;
o tale valutazione non era condivisibile in quanto la giurisprudenza di legittimità era consolidata nel senso che il deprezzamento commerciale derivante dalla violazione delle distanze legali era da considerarsi in re ipsa, e dunque “...se infatti il danno da mancato rispetto delle distanze è in re ipsa e se per legge, il soggetto danneggiato ha diritto a che queste siano osservate nella loro interezza, se ne deduce che, se la distanza da osservarsi è di dieci metri, per dieci metri non vi debbono essere costruzioni. Conseguentemente, ai fini della quantificazione del danno non
è soltanto la minore luminosità da prendersi in considerazione ma anche il diritto in sé e per sé considerato a non avere costruzioni a distanza minore di quella prescritta”;
o “Non corrisponde poi a criteri di logica la considerazione fatta dal CT secondo cui il danno subito dagli attori rimarrebbe lo stesso anche se la distanza che i convenuti avrebbero dovuto osservare fosse stata maggiore.
Avendo il CT precedentemente quantificato il danno proporzionalmente alla volumetria realizzata in più dai convenuti per una profondità di tre metri , corrispondenti alla distanza rimasta inosservata dagli stessi;
è evidente, per logica incontestabile, che se la distanza rimasta inosservata è stata non di tre, ma di dieci metri, che il danno vada quantificato proporzionalmente alla volumetria fabbricata in più in relazione a questa maggiore profondità”.
5.1.2) Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
5.1.2.1) Deve in primo luogo rilevarsi come gli attori in prime cure avessero espressamente allegato, quanto alla violazione delle distanze legali per effetto della sopraelevazione operata dai vicini (convenuti in primo grado), che costoro avevano
“...realizzato la sopraelevazione a filo del preesistente edificio, e quindi in violazione del regolamento Edilizio del Comune di SS TT che prescrive che le nuove costruzioni debbano stare dal confine ad una distanza di metri cinque” (così alla seconda pagina dell'atto di citazione), senza nulla ulteriormente allegare in proposito nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. (ultimo atto suscettibile di apportare modifiche al thema decidendum) e, comunque, neppure nella seconda e nella
19 terza memoria dimesse ai sensi di tale norma (ed anzi rimarcandosi, in tale ultima memoria, la necessità del rispetto delle distanze “dai confini”).
Solo, per la prima volta, nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure era stata dedotta, da parte degli allora attori, la necessità del rispetto della distanza di 10 metri dalle costruzioni esistenti, con riferimento alla sopraelevazione oggetto di causa,
Sul punto, il Tribunale di OS ha del resto espressamente evidenziato che “La sopraelevazione realizzata dai convenuti avrebbe dovuto essere arretrata quindi di almeno cinque metri dal confine;
a tale distanza dal confine la volumetria in sopraelevazione avrebbe rispettato anche la distanza minima tra pareti finestrate, stabilita in 10 metri dall'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, considerato che il magazzino non ha vedute verso la proprietà ed il fabbricato più vicino è posto alla Per_3 Per_1
distanza di 23 metri (p. 4 relazione c.t.u.); peraltro, gli attori non si erano mai lamentati, prima che la questione emergesse nel corso delle operazioni peritali, e dunque non era stata mai fatta una allegazione in questi termini, nell'atto di citazione o nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., tale da meritare un approfondimento istruttorio, della violazione del sopracitato D.M. e pertanto la circostanza che la proprietà abbia al Per_1
primo piano una parete finestrata (se con ciò ci si vuole riferire alla nuova costruzione e non all'edificio dei convenuti già esistente) è rimasta sfornita di prova” (così a pg. 5 della sentenza, con sottolineatura del collegio).
Tuttavia, nonostante la novità dell'allegazione in questione, essa non comporta l'inammissibilità della doglianza in esame.
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di rilevare che “La domanda di demolizione di una costruzione per la generica violazione delle norme in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronunciarsi sulla legittimità dell'opera avuto riguardo alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma anche dal confine, nonché a quelle stabilite della normativa cosiddetta antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, senza per questo incorrere in violazione dell'art.
112 cod. proc. civ.” (così Cass. 15105 del 2.7.2014, seguita pedissequamente da Cass.
10069 del 28.5.2020), con espressione di un principio suscettibile di trovare applicazione anche alla presente fattispecie, trattandosi dei presupposti della domanda degli appellanti
(così come dagli stessi prospettata).
5.1.2.2) Rilevata quindi l'astratta ammissibilità della censura, deve invece evidenziarsene l'infondatezza in concreto, in forza di un duplice ordine di considerazioni.
A) Anzitutto, va rilevato come le doglianze degli appellanti risultino fondate (alla stregua delle stesse prospettazioni operate nel gravame) sulla valorizzazione del portato
20 prescrittivo delle norme tecniche di attuazione allegate alla variante di P.R.G. del Comune di SS TT dell'agosto del 1990, con approvazione definitiva il 4.4.1991 (cfr doc.
12 di parte appellante).
In proposito occorre evidenziare, dunque, come tali prescrizioni non risultino suscettibili di applicazione alla sopraelevazione realizzata dai sigg.ri ed Parte_3
oggetto delle doglianze dei sigg. (prima) e degli odierni appellanti Controparte_3
(poi), in quanto tale opera risulta realizzata nei primi anni '80, come allegato dagli stessi attori in prime cure e ribadito nell'atto di appello.
Dunque, del tutto condivisibile risulta la decisione del Tribunale di OS di fare applicazione – nel caso di specie – delle n.t.a. del P.R.G. del Comune di SS TT vigente nel 1982.
B) In secondo luogo, deve evidenziarsi come la domanda correlata alla violazione delle distanze in questione attenga unicamente al risarcimento del danno.
In tale prospettiva risulta (risulterebbe, anzi, dato che le NTA invocate dagli appellanti non si applicano al caso di specie) irrilevante che la violazione delle distanze sia allocata nell'ambito delle distanze tra i fabbricati, piuttosto che in quello delle distanze dal confine, dal momento che ciò che rileva è il danno arrecato alla proprietà della parte che ha subito la violazione in questione, con concreto riferimento alla specifica distanza a cui la nuova costruzione è stata effettuata.
In quest'ottica risultano dunque tuttora condivisibili le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure che, sul punto specifico, ha condivisibilmente ritenuto (nel contesto dei chiarimenti resi nel febbraio 2013) che “Nel caso in cui la distanza da rispettare per la sopraelevazione dovesse essere maggiore di 3
m., il danno conseguente alla sopraelevazione non può stimarsi per una cifra maggiore a quanto già stimato nella precedente CT, del gennaio 2012, ovvero pari ad € 19.2000,00.
Questo poiché il danno lamentato deriva dalla minor luminosità e veduta subita dagli attori a seguito della sopraelevazione. Nel caso in cui la sopraelevazione fosse da arretrarsi di oltre 3 metri, non vi sarebbe ulteriore giovamento da parte degli attori: la maggiore luce e veduta ottenuta con l'arretramento di tre metri non migliorerebbe sensibilmente con un ulteriore arretramento”.
5.2) Il secondo motivo dell'appello principale attiene poi alla reiezione, da parte del Tribunale di OS, della domanda di arretramento del garage seminterrato
(realizzato dai sigg.ri ed alla correlata domanda di risarcimento danni, Parte_3
avanzate in prime cure dai sigg.ri Controparte_3
5.2.1) Tali domande sono state respinte dal giudice di prime cure rilevando che
“Quanto alla realizzazione del garage interrato, si osserva che ha valore confessorio la
21 dichiarazione contenuta nell'atto di citazione, sottoscritto personalmente anche dalle parti (Sez. 1 - , Sentenza n. 4908 del 27/02/2017, Rv. 644313 – 02; Sez. 1 - , Sentenza n.
24539 del 01/12/2016, Rv. 642806 – 02), circa il fatto che il manufatto in questione sia stato costruito dai coniugi e “in prossimità della loro abitazione, ma in Per_1 Per_2 appoggio al muro di proprietà dei sigg. e (atto di citazione p. 4); ciò Per_3 Per_4 considerato pertanto la nuova costruzione, essendo stata costruita in appoggio all'edificio preesistente realizzato sul confine, risulta conforme al regolamento edilizio vigente all'epoca (doc. 8 parte convenuta) e all'art. 873 c.c.”.
5.2.2) A censura della predetta valutazione gli appellanti hanno esposto le seguenti considerazioni:
− gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio avevano consentito di appurare che il garage non era costruito in aderenza al muro di proprietà degli attori in prime cure, risultandone distanziato di circa 90 cm e non essendo rilevante, a tal fine, che l'intercapedine esistente tra le due strutture fosse stata riempita con materiali inerti e/o leganti;
− la confessione era una dichiarazione di scienza “...per cui nessuna “confessione” è possibile, qualora il fatto non rientri nella diretta conoscenza di colui che rende la dichiarazione, come è il caso degli attori la cui conoscenza della reale situazione del garage in relazione alla loro proprietà, non poteva essere che approssimativa ed imperfetta, e quindi sottoposta ad errore, trattandosi di manufatto seminterrato, quindi non del tutto esposto alla vista, non essendo stati loro a costruirlo, né avendone la disponibilità, ed avendo i loro vicini ricorso all'artificio , rilevato dal
CT , di riempire il vuoto fra le due strutture con “ inerti o leganti”, così da vieppiù nascondere o falsificare la realtà dei luoghi”;
− con la dichiarazione in questione, i sigg.ri non avevano inteso Controparte_3 riconoscere un fatto a loro sfavorevole, “...interpretando (come tutt'ora continuano ad interpretare) l'art. 99 del regolamento edilizio del Comune di SS TT
(doc. n 8 di controparte), nel senso che esso, difformemente da come l'ha poi interpretato il giudice, non autorizzava affatto i convenuti a costruire il garage in appoggio o in aderenza, dovendo comunque essi rispettare le norme sulle distanze previste dal codice civile, siccome norma derogata, come avanti meglio diremo, dalla variante al PRGC dell'agosto 1990”;
− “...i convenuti, né nell'atto di costituzione e risposta, né nella successiva seconda memoria ex art. 183 cpc (l'unica delle tre memorie ex art. 183 cpc da essi presentata), presero mai posizione, confermandola o contestandola , essendosi limitati ad eccepire genericamente che “il garage seminterrato del quale è stata
22 chiesta la demolizione, è stato costruito in perfetta osservanza delle norme urbanistiche e del codice civile, come sarà provato in corso di causa” (pag. 2), per cui le modalità di costruzione del manufatto non divennero specificatamente oggetto di contestazione e controversia, come richiesto dalla interpretazione giurisprudenziale (e dalla buona logica), tant' è che per accertarle il giudice ritenne opportuno disporre CT”;
− la confessione del fatto che il garage seminterrato non era stato costruito in aderenza al fabbricato degli attori in prime cure emergeva anche dall'atto di donazione del 14.11.2012 a favore del sig. (odierno appellato), in cui era CP_1
evidenziato come il garage stesso fosse staccato dal predetto manufatto;
− in ogni caso, quand'anche si fosse inteso continuare a ritenere l'allegazione attorea in prime cure nei termini formali di una “confessione”, la stessa veniva revocata ex art. 2732 c.c. ed impugnata “...siccome difforme dal vero (come acclarato dalla
CT) e frutto di errore derivante dal fatto che (come già sopra rilevato) trattasi di manufatto seminterrato, quindi non del tutto esposto alla vista, non essendo stati loro a costruirlo, né avendone la disponibilità, ed avendo i loro vicini ricorso all'artificio , rilevato dal CT , di riempire il vuoto fra le due strutture con “inerti
o leganti”, come peraltro, per fatti concludenti, tale affermazione fu revocata e impugnata già in primo grado, con le nostre “note supplementari alle note critiche alla CT “del 24.2.2011 (in atti , doc. n 5), ed infine con la comparsa conclusionale e la successiva memoria di replica, in cui il dato di fatto considerato
, a seguito delle risultanze della CT, era divenuto ormai quello della distanza del garage a 90 centimetri dal preesistente edificio ; Per_3
− infine, anche ritenendo incontestabile il fatto che il garage in questione era stato costruito in appoggio al fabbricato degli attori (in prime cure) ed oggi degli odierni appellanti, il garage in questione doveva ritenersi realizzato a distanza inferiore a quella legale, pari a 5 metri dal confine o a 10 metri dalle costruzioni.
5.2.3) Il motivo è infondato.
5.2.3.1) In primo luogo va rilevato come nella giurisprudenza di legittimità sia riscontrabile una certa oscillazione interpretativa con riferimento al valore confessorio delle dichiarazioni contenute negli atti difensivi.
Secondo un primo orientamento, infatti, tali dichiarazioni avrebbero efficacia confessoria tout court (cfr Cass. n. 2721 del 5.2.2013, secondo la quale – in massima –
“Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con "animus confitendi" e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato;
ne consegue
23 che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice”, mentre nella motivazione è dato individuare il passaggio argomentativo per cui “Secondo la giurisprudenza di questa
Corte (richiamata anche nella sentenza impugnata), essendo la citazione atto di parte, le circostanze in essa riportate sono necessariamente addotte con animus confitendi e costituiscono quindi confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto notificato, anche in giudizio diverso da quello in cui la confessione voglia farsi valere
(Cass. n. 4241/81; conformi, Cass. nn. 3143/82, 845/77, 1758/74 e 2283/68)”.
In base ad un secondo orientamento invece (riscontrabile peraltro nelle più recenti statuizioni e caratterizzato da maggior riscontro) invece “Le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente” (cfr Cass. n. 4908 del 27.2.2017), operando dunque una distinzione tra le ipotesi in cui:
a) l'atto sia sottoscritto solo da difensore, nel qual caso le affermazioni ivi contenute possono essere qualificati in termini meramente indiziari;
b) l'atto sia sottoscritto anche dalla parte, assurgendo in tal caso a valore confessorio.
Tale approccio risulta ribadito in varie altre pronunce della Suprema Corte (da
Cass. 6750 del 5.5.2003 – secondo la quale “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem" non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Ne consegue che incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'"animus confitendi", mentre è configurabile vizio di motivazione allorché, mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dalla ammissione del procuratore, tralasciando completamente altre risultanze probatorie (nella specie: una prova testimoniale) di segno contrario” –, a Cass. 24539 dell'1.12.2016 – per cui “Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la
24 comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente,
è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato”).
Premesso che il collegio ritiene maggiormente convincente il secondo degli orientamenti ora menzionati, deve peraltro rilevarsi come – nel caso di specie – la questione risulti in concreto superata per effetto della constatazione del fatto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure risulta sottoscritto anche dai sigg.ri e . Persona_3 Persona_4
Ne consegue, dunque, come la dichiarazione contenuta nell'atto di citazione stesso
(“...qualche anno fa i coniugi e hanno costruito in prossimità della loro Per_1 Per_2
abitazione, ma in appoggio al muro di proprietà dei sigg. e posto sul Per_3 Per_4 confine tra le proprietà, un locale ad uso garage”) risulti effettivamente connotarsi nei termini di una confessione, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
5.2.3.2) In tale prospettiva, poi, deve rilevarsi come non possano trovare accoglimento, in concreto, le pur astrattamente condivisibili argomentazioni degli appellanti secondo cui la confessione ha natura di dichiarazione di scienza e non potrebbe dunque configurarsi nel caso di specie, atteso che la conoscenza dei sigg.ri e Per_3
“della reale situazione del garage in relazione alla loro proprietà”, lungi Per_4 dall'essere completa “non poteva essere che approssimativa ed imperfetta”.
Tale assunto non appare condivisibile in concreto, stante il suo carattere apodittico, atteso che l'argomentazione secondo cui i sigg.ri e non potessero che Per_3 Per_4
avere una conoscenza imperfetta della situazione della loro proprietà, con riferimento al contesto analizzato, risulta integrare una petizione di principio svincolata non solo da ogni riscontro ma, a monte, pure da allegazioni che consentano anche solo di ipotizzare in forza di quale massima di esperienza la conoscenza in questione dovrebbe ritenersi gravata da siffatti margini di oscurità.
Ciò anche in considerazione del fatto che, al momento della proposizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure (nel gennaio 2009), erano passati circa
27 anni dal momento in cui i rapporti tra le parti si erano deteriorati (dal 1982, per espressa allegazione degli stessi attori), con insorgenza di contenziosi amministrativi e di cause civili, in alcuni casi concernenti proprio la rispondenza a verità fattuale delle dichiarazioni rese a fini amministrativi (come la consistenza in metri quadri della proprietà dei sigg.ri al fine del rilascio delle concessioni per l'esecuzione degli Parte_3
25 interventi edilizi contestati dai sigg.ri , sì che appare del tutto privo di Controparte_3 plausibilità che l'introduzione del giudizio di primo grado, nel presente contenzioso, fosse stata operata sulla scorta di una conoscenza necessariamente “approssimativa ed imperfetta” dello stato dei luoghi di causa.
5.2.3.3) In quest'ottica perdono di rilievo le ulteriori argomentazioni critiche sollevate dagli appellati nel contesto del motivo di gravame in analisi, dovendosi in proposito evidenziare che:
A) è irrilevante, ai fini in questione, il riferimento degli appellanti alla volontà dei sigg.ri in ordine al portato applicativo dell'art. 99 del Regolamento Controparte_3
Edilizio del Comune di SS TT, in quanto tale profilo può essere preso in considerazione solo nell'ottica per cui, una volta ritenuta sussistente la confessione circa la costruzione in aderenza sopra menzionata, occorra verificare se anche tale forma di edificazione risulti operata in violazione delle previsioni urbanistiche applicabili al caso concreto;
né può trascurarsi (come più ampiamente indicato infra) che la domanda degli attori in prime cure era fondata proprio sulla premessa fattuale della costruzione “in aderenza” del garage in questione al muro di proprietà degli attori e, dunque, l'allegazione in questione non concretava in alcun modo un errore fattuale ma l'allegazione fondativa del diritto vantato dagli attori stessi;
B) è irrilevante che i convenuti in prime cure non abbiano mai preso posizione nei confronti della dichiarazione in questione (“...confermandola o contestandola...”, precisano gli appellanti) dal momento che tale aspetto non svolge alcun ruolo in ordine alla ravvisabilità della confessione;
C) è, in concreto, privo di valenza il fatto che gli odierni appellanti abbiano dichiarato di revocare ex art. 2732 c.c. la confessione in oggetto dal momento che (a prescindere dal fatto che il soggetto che intende revocare la dichiarazione è diverso da quello che ha reso la dichiarazione stessa) per giurisprudenza della Corte di Cassazione,
“La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (cfr Cass. 17716 del 25.8.2020, in adesione a Cass. 15618 dell'11.8.2004, con affermazione di un principio che rende irrilevanti anche le valorizzazioni istruttorie operate dagli odierni appellanti con riferimento alle risultanze della CT o degli atti dimessi in causa), osservando quindi come non consti alcuna dimostrazione (e, a monte,
26 allegazione) dell'errore di fatto o della violenza che avrebbero cagionato il carattere non veritiero della dichiarazione in oggetto.
5.2.3.4) Occorre invece prendere in specifica considerazione, in quanto profilo avulso dalle problematiche correlate alla perdurante efficacia della dichiarazione confessoria predetta, l'aspetto relativo alla dedotta ravvisabilità, da parte appellante, di una violazione delle distanze legali per effetto della realizzazione del garage interrato, con riferimento proprio alla sua costruzione in aderenza al fabbricato originariamente dei sigg.ri Controparte_3
5.2.3.4.1) In proposito va riassuntivamente rilevato che:
− la domanda originariamente avanzata nel contesto dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio risulta imperniata sul fatto che, essendo il garage in questione stato costruito in aderenza al muro di proprietà dei predetti sigg.ri con ciò era stato violato il Regolamento Edilizio che Controparte_3
“...non consentiva di costruire sul confine, ma prevedeva, anche per le pertinenze, il rispetto delle distanze dal confine e dalle costruzioni (cfr Variante al PRGC agosto 1990)”;
− il Tribunale di OS ha respinto la domanda in esame ritenendo che:
o fosse ravvisabile la predetta confessione in ordine alla costruzione in aderenza al muro degli attori;
o “...pertanto la nuova costruzione, essendo stata costruita in appoggio all'edificio preesistente realizzato sul confine, risulta conforme al regolamento edilizio vigente all'epoca (doc. 8 parte convenuta) e all'art.
873 c.c.”;
− gli odierni appellanti hanno contestato tale valutazione (al netto della questione concernente la sussistenza di una confessione, nei termini già in precedenza affrontati e risolti) adducendo che:
o doveva richiamarsi la valutazione compiuta dal tecnico di parte incaricato dagli attori in prime cure, ed in particolare quella per cui “...l'indicazione contenuta nella relazione tecnica redatta a richiesta degli attori dal Geom.
(doc. n. 1 nel nostro fascicolo processuale), che era Controparte_7
partito dal presupposto – poi acclarato come erroneo dalla CT – che il garage fosse stato edificato “in adiacenza al muro di confine di e Per_3
senza alcuna autorizzazione dei confinanti. La autorimessa Per_4
poteva essere costruita solo alla distanza di mt. 5 dal confine e a mt.10 da altri fabbricati esistenti. In conseguenza di ciò deriva il danno che i signori
27 e se in futuro vorranno costruire dovranno stare alla Per_3 Per_4 distanza di mt.10 dalla soprannominata autorimessa”;
o “...la norma regolamentare comunale di riferimento è la “Variante al
Piano Regolatore Generale Comunale dell'Agosto 1990” (Norme tecniche di attuazione che con riguardo alla “ sottozona B2” prevede che “Per i fabbricati esistenti sprovvisti di locali- garages, è comunque ammessa la costruzione (anche in ampliamento) di tali pertinenze nella misura massima di un locale garage di mc. 40 per ogni unità abitativa, in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura, sempreché risultino rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge. Tale disposizione non si applica per interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici”;
o tale previsione era “...manifestamente una norma “speciale” applicantesi alla edificazione di garages in deroga agli indici di zona, e conseguentemente prevalente – sempre quanto alla realizzazione di garages, sull'art. 99 del regolamento edilizio (approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 105 del 16.6.1979) che è perciò stato erroneamente ritenuto dal giudice applicarsi alla fattispecie. In realtà la disposizione della “Variante”, che era quella che doveva essere applicata, non prevede affatto, come il citato art. 99, la possibilità di costruire in appoggio, ma impone che siano “rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge. In sostanza la “Variante al P.R.G.C.” (recependo l'indicazione della c.d. legge “Tognoli” n. 122/1989), prevede bensì dei benefici per chi voglia realizzare, pertinenzialmente ad edifici esistenti, garages – e dunque posti auto, e ciò allo scopo di decongestionare le vie cittadine dal traffico automobilistico – ma a tutela delle proprietà altrui, entro limiti ancora più rigorosi di quelli previsti dal Regolamento generale, che – sempre a tenore della “Variante” ritorna ad essere la normativa di pieno riferimento in caso di “interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici” che però non rappresenta il caso nostro”.
5.2.3.4.2) Con riferimento ai rilievi sopra svolti deve quindi evidenziarsi come la questione in analisi attenga, essenzialmente, al rapporto tra le previsioni di cui al
Regolamento Edilizio del Comune di SS TT e le previsioni di cui alla variante di P.R.G. del Comune di SS TT dell'agosto del 1990, trattandosi in questo caso
(a differenza della sopraelevazione del fabbricato in precedenza presa in analisi) di intervento attuato dopo il 2001.
28 L'art. 99 del vigente (all'epoca) Regolamento Edilizio prevedeva infatti che, in ipotesi di nuova costruzione, se i preesistenti “...edifici confinanti sono stati costruiti sul confine, il nuovo edificio potrà essere costruito in appoggio a quelli già esistenti, in modo che il nuovo edificio ed il preesistente non presentino pareti cieche sul confine”.
Le NTA predette, invece, prevedevano (per la sotto-zona considerata, classificata
B2) che “Per i fabbricati esistenti sprovvisti di locali-garages, è comunque ammessa la costruzione (anche in ampliamento) di tali pertinenze nella misura massima di un locale- garage di mc. 40 per ogni unità abitativa, in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura, sempreché risultino rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge. Tale disposizione non si applica per interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici”.
5.2.3.4.3) Occorre poi rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto di indicare che “In tema di distanze, sia le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 c.c. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sicché sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Ne consegue che la prevalenza delle diverse prescrizioni è, in materia, affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali” (così Cass. 3241 del 2.2.2022, in massima, contenente la precisazione, in motivazione, per cui “Occorre invero considerare che sia le norme tecniche di attuazione del PRG che i regolamenti edilizi hanno valenza integrativa dell'art. 873 c.c., sicché la prevalenza delle diverse prescrizioni è - in materia
- affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che regolamenti edilizi comunali e le prescrizioni generali ed astratte dei piani regolatori generali e delle relative norme tecniche, avendo entrambe natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati (Consiglio di Stato 2707/2012; Tar Brescia 1629/2011; Tar Firenze 2439/2008).
Si è perciò riconosciuto che , è munita di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini "ex novo" tutta la materia delle distanze, con conseguente venir meno di una precedente disposizione derogatoria contenuta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale (Consiglio di Stato 104/1994”).
5.2.3.4.4) Rilevata dunque la ravvisabilità, sia per la categoria delle norme urbanistiche (quali le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali) che per quella delle norme edilizie (quali le previsioni dei regolamenti edilizi), dell'attitudine ad integrare le previsioni codicistiche, ed in particolare, l'art. 873 c.c., deve poi osservarsi
29 come nel caso di specie non sia comunque in effetti dato ravvisare un contrasto tra le previsioni sopra ricordate.
A) Al riguardo va anzitutto osservato come la previsione delle predette NTA (e cioè la base normativa invocata da parte appellante a sostegno delle proprie deduzioni) risulti strutturata secondo una serie articolata di eccezioni e
contro
-eccezioni applicative.
In particolare:
− con riferimento agli edifici esistenti, sprovvisti di garage, è prevista la possibilità di costruzione di una tale pertinenza (con i limiti dimensionali indicati) anche “in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura”;
− ciò, tuttavia, “sempreché risultino rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge”;
− e, comunque, con la precisazione che “Tale disposizione non si applica per interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici”.
La previsione in oggetto non appare particolarmente nitida con riferimento al portato semantico delle espressioni utilizzate, dovendosi in proposito evidenziare che:
a) l'inciso finale, nel riferirsi a “tale disposizione”, non appare circoscrivibile solo all'ultima precedente previsione (e, cioè, il richiamo al rispetto delle distanze), dovendosi invece ritenere riferito a tutta la disposizione complessivamente intesa, nel senso dunque che la previsione concernente la possibilità di costruzione di garage in deroga rispetto agli indici di zona ed al rapporto di copertura, ma salvo il rispetto delle distanze, si applica solo agli edifici esistenti e non a quelli integralmente demoliti e poi ricostruiti;
b) l'eccezione ancorata alla necessità del rispetto de “le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge” è riferita alla possibilità di costruire un garage “nella misura massima di 40 mc per ogni unità abitativa, in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura” (per gli edifici già esistenti che fossero privi di garage), e non alla possibilità tout court di costruire un garage.
Così intesa, allora, la previsione in oggetto non risulta prendere in considerazione in termini generali il profilo concernente la possibilità di costruzione di un garage, ma solo la questione, ben più specifica, relativa alla costruzione di un garage avente una dimensione sino a 40 metri cubi (per ogni unità abitativa) in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura.
B) In quest'ottica, pertanto, la previsione in esame risulta effettivamente assumere i connotati di una “norma speciale”, come prospettato dagli appellanti, anche se non nel senso postulato da questi ultimi.
30 Una piana interpretazione del rapporto tra le due previsioni in precedenza menzionate porta dunque a concludere che, mentre il Regolamento Edilizio sopra menzionato attiene alle costruzioni in genere, tra cui i garages, la predetta previsione delle
NTA concerne lo specifico caso della costruzione di garages con le caratteristiche precipue predette.
Del resto, non risulta neppure chiaro in forza di quali considerazioni la costruzione di un garage “non in deroga” (per usare le espressioni delle NTA) dovrebbe essere sottoposta a previsioni sulle distanze più stringenti di una qualsivoglia altra costruzione.
Dunque, nel caso di specie, non constando che si sia trattato della costruzione di un garage “in deroga” e pertanto suscettibile di essere ricondotto all'alveo applicativo delle predette NTA (non sussistendo alcuna allegazione e/o riscontro in proposito), deve trovare applicazione il già menzionato art. 99 del Regolamento Edilizio, con conseguente possibilità di realizzare il garage in questione, in quanto “costruzione”, “in appoggio” alle altre costruzioni già esistenti (quale il manufatto degli attori in prime cure), come già ritenuto dal Tribunale di OS.
5.3) Infine, con il terzo ed ultimo motivo dell'appello principale, è stata contestata la decisione assunta in ordine alla regolazione delle spese di lite.
5.3.1) Tale motivo risulta declinato secondo un duplice ordine argomentativo.
5.3.1.1) Anzitutto, è stata contestata la quantificazione delle spese di lite operata dal Tribunale di OS.
In particolare, parte appellante ha rilevato che:
− “Anche facendo riferimento all'importo di Euro 28.000,00 in linea capitale (oltre a interessi legali dal 22.1.2005 al saldo) liquidato dal giudice come risarcimento del danno in favore degli attori, per l'illecita sopraelevazione, lo scaglione della vigente tabella da considerare, sarebbe stato quello (il quarto) da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00 per complessivi Euro 7.254,00 (relativi a tutte le fasi processuali oltre accessori (valori medi), e non Euro 5.440,00 liquidati dal
Giudice, il quale, per stare aderente al “decisum” (assegnati agli attori a titolo risarcitorio Euro 28.000,00), avrebbe dovuto, come compensi, liquidare cifra non inferiore a quella di Euro 7.254,00 suddetta”;
− “salvo ragioni diverse per procedere a diversa liquidazione che il Giudice non ha tuttavia esplicitato ed anche la compensazione da esso effettuata avrebbe dovuto avvenire su Euro 7.254,00 oltre accessori e non su Euro 5.440,000”;
− “Di fatto, la causa si è trascinata del tempo, molte sono state le udienze, le memorie, le osservazioni alla CT e supplementi di CT, vi è stata anche una
31 prova per testi, per cui non vi era ragione di determinare i compensi al di sotto dei valori medi”.
5.3.1.1.1) La censura è infondata, sol che si consideri come il giudice di prime cure abbia ritenuto che “Infine, le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate per 1/2, con condanna dei convenuti al pagamento della restante parte così come liquidato in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto a tali fini, per la determinazione del valore della controversia, del principio secondo cui in caso di accoglimento solo in parte della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum") e non la somma inizialmente richiesta dall'attore e ritenuta eccessiva, (Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765 -
01): € 1.215,00 per fase studio, € 860,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.290,00 per fase istruttoria, € 2.075,00 per fase decisionale, oltre spese e accessori di legge;
le spese di c.t.u. già liquidate in corso di causa devono essere poste a carico delle parti in misura paritaria”, conseguentemente statuendo: “Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle restanti spese di lite che liquida in € 5.440,00 a titolo di compenso professionale, € 414,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa definitivamente a carico delle parti in misura paritaria”.
Il Tribunale di OS ha dunque condannato i convenuti, una volta già operata la compensazione parziale nella misura di ½, al pagamento del residuo importo di €
5.440,00, come nitidamente emerge dall'espressione “Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle restanti spese di lite...”.
L'importo di € 5.440,00 rappresenta pertanto il 50% dell'importo originario liquidato dal giudice e, quindi, dimidiato in forza della compensazione ritenuta da applicare, sì che l'importo preso in considerazione ai fini dell'applicazione della compensazione parziale predetta era originariamente pari ad € 10.880,00.
Ne consegue come tale ammontare sia superiore, in effetti, a quello stesso indicato dagli appellanti come congruo, con riferimento allo scaglione applicabile (€ 7.254,00), con conseguente radicale infondatezza della contestazione in esame.
5.3.1.2) In secondo luogo, parte appellante ha argomentato che la fondatezza dei motivi di gravame avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle correlate domande gli appellanti medesimi e, per l'effetto, ad una revisione della decisione in questione, anche con riferimento al profilo della compensazione parziale delle spese disposta in prime cure.
Tale rilievo risulta dunque assorbito per effetto della reiezione degli altri motivi di gravame.
32 5.4) In base ai rilievi sin qui esposti, dunque, e con l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini sopra indicati, l'appello principale deve trovare integrale reiezione.
6) Passando a prendere in considerazione l'appello incidentale, deve preliminarmente osservarsi come il sig. abbia precisato le proprie conclusioni CP_1
chiedendo (oltre alla declaratoria di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dagli appellanti, profilo peraltro assorbito dal tenore delle conclusioni sopra ricordate):
a) la reiezione dell'appello principale, con specifico riferimento alle domande suscettibili di essere avanzate nei confronti dello stesso sig. e dunque: CP_1
a. la condanna al risarcimento del danno derivante dalla sopraelevazione del fabbricato, in qualsivoglia importo determinata, in quanto domanda inammissibile nei confronti dello stesso sig. CP_1
b. la richiesta di arretramento del garage e di risarcimento del danno;
b) in sede di appello incidentale:
a. nel caso di ritenuta ammissibilità della domanda risarcitoria correlata alla sopraelevazione del fabbricato, nei confronti del sig. l'accertamento CP_1
della non debenza di alcun importo a tale titolo o, in ipotesi, la sua riduzione;
b. la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in prime cure in ordine all'intervenuto acquisto per usucapione: 1) del diritto di superficie relativo al marciapiede adiacente
(allo stato) al fabbricato di proprietà dello stesso o, in subordine 2) CP_1
della servitù di passaggio sulla medesima porzione di terreno, o il diritto di uso della stessa.
6.1) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come le domande risarcitorie originariamente avanzate in prime cure dai sigg.ri e nei confronti dei Per_3 Per_4 sigg.ri e (per l'opera di sopraelevazione attuata sul fabbricato di questi ultimi Per_1 Per_2
e per la realizzazione del garage seminterrato, sopra ricordate) non possano ritenersi suscettibili di essere prese in considerazione anche nei confronti del sig. CP_1
Il sig. risulta infatti nudo proprietario dei beni stessi, per effetto di atto di CP_1
donazione disposto a suo favore dagli originari convenuti in prime cure (ben) dopo la realizzazione delle opere edili poste dagli attori a fondamento delle proprie richieste risarcitorie.
Il sig. è dunque qualificabile come successore a titolo particolare nel diritto CP_1
di (nuda) proprietà, ma non come successore nel diritto controverso, assoggettato ex art. 2909 c.c. agli effetti della sentenza passata in giudicato.
33 Nel caso di specie, infatti, il credito vantato è un credito di natura risarcitoria ancorato alla realizzazione delle opere edilizie in questione, che non è dunque suscettibile di essere azionato nei confronti dei successivi titolari dei beni sui quali tali opere sono state eseguite, divenuti titolari dei beni stessi a processo iniziato.
Con una pronuncia risalente nel tempo, ma che si presenta tuttora pienamente convincente, la Corte di Cassazione ha in effetti avuto modo di indicare che “L'alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non può, per se sola, determinare il trasferimento all'acquirente della obbligazione di risarcire i danni cagionati da un'indebita attività dell'alienante, avente ad oggetto la cosa stessa. Invero, l'ultimo comma dell'art 111 cod proc civ, per il quale la sentenza pronunziata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva
l'oggetto immediato dell'accertamento giurisdizionale” (così Cass. 790 del 25.3.1970, resa in fattispecie “...in cui il precedente proprietario di un fondo, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti al vicino da inosservanza delle distanze prescritte per
l'esecuzione di lavori di scavo e spianamento, aveva alienato, in corso di causa, il fondo
Co stesso, la ha ritenuto che detta identificazione non si rinvenisse, osservando che oggetto dell'accertamento giurisdizionale era il rapporto, di natura obbligatoria e non reale, attinente al risarcimento dei danni da illecito, mentre la dedotta violazione delle distanze legali rappresentava soltanto la ragione giustificatrice della responsabilità per danni)”, con enucleazione di un principio interpretativo perfettamente applicabile al caso qui in esame.
6.2) La ritenuta non assoggettabilità del sig. alle domande avanzate a titolo CP_1
risarcitorio dai sigg.ri e nei confronti dei sigg.ri e ed ora Per_3 Per_4 Per_1 Per_2
proseguite dagli odierni appellanti, comporta che lo stesso sig. difetti di interesse ex CP_1
art. 100 c.p.c. a proporre contestazioni nei confronti di tali domande.
6.2.1) Da tale conclusione, oltre che dalla già in precedenza ricordata declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale originariamente avanzato da e _1
(nei termini indicati al pregresso paragrafo 4.2.2.2.1), deriva dunque Persona_2
come non possa più essere presa in considerazione alcuna contestazione mossa all'esistenza del credito risarcitorio vantato dagli attori in prime cure - ed adesso dagli odierni appellanti - con riferimento alla sopraelevazione del fabbricato e, dunque, né con riferimento all'esistenza dei presupposti legittimanti tale sopraelevazione, né con riferimento all'esistenza di cause incidenti sulla perdurante esistenza di tale diritto (come,
34 ad es, l'eccepita prescrizione), né, infine, con riferimento a richieste di rideterminazione al ribasso del quantum risarcitorio in questione.
Le richieste risarcitorie correlate invece alla realizzazione del garage, invece, risultano di per sé superate per effetto della reiezione del secondo motivo dell'appello principale.
6.2.2) Alla stregua e nell'ottica delle considerazioni ora espresse, risulta dunque come non risultino più suscettibili di essere presi in considerazione i seguenti motivi dell'appello incidentale, in quanto inammissibili ove proposti dal sig. (e già CP_1
dichiarati inammissibili con riferimento alle domande originarie dei sigg.ri : Parte_3
→ il primo motivo, in quanto attinente alla contestazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente un credito risarcitorio in capo agli attori in prime cure per effetto della sopraelevazione del fabbricato posto in essere dai sigg.ri
(assumendosi invece che tale sopraelevazione doveva invece ritenersi Parte_3
legittimamente eseguita);
→ il secondo motivo, in quanto parimenti attinente alla contestata sussistenza del diritto di credito risarcitorio predetto, ritenuto non prescritto in forza del dies a quo individuato dal giudice di prime per il decorso della prescrizione stessa ed invece da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione;
→ il terzo motivo, in quanto nuovamente concernente una contestazione mossa all'esistenza del diritto di credito risarcitorio predetto, in questo caso imperniata sulla negazione della validità degli atti interruttivi della prescrizione ritenuti invece tali dal Tribunale di OS.
6.2.3) Dunque, dei motivi d'appello incidentale, risulta tuttora suscettibile di essere preso in considerazione unicamente il quarto degli stessi.
6.3) Con il quarto motivo dell'appello incidentale è stata infatti contestata la decisione del Tribunale di OS di ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione avanzata in prime cure dai sigg.ri Parte_3
6.3.1) Tale domanda riconvenzionale, si ricorda, era stata avanzata dai predetti convenuti adducendo che:
• esisteva una striscia di terreno adiacente al fabbricato di proprietà dei convenuti stessi, che era stata trasformata in un marciapiede ad opera della dante causa dei sigg.ri sig.ra ; Parte_3 Persona_5
• in ordine a tale marciapiede era stato usucapito il diritto di superficie o, in subordine, della servitù di passaggio;
• non era di ostacolo a tale acquisto per usucapione la sentenza 876/2002 del
Tribunale di OS (resa a definizione della causa 489/1984 RG insorta tra le
35 stesse parti), in quanto non si era trattato di causa emessa su una domanda di rivendica, ma di mero regolamento dei confini.
6.3.2) Il Tribunale di OS, con la sentenza impugnata, aveva invece respinto la domanda riconvenzionale predetta ritenendo che:
o “La sentenza n. 876/2002 del Tribunale di OS, passata in giudicato, ha accertato il confine fra le rispettive proprietà, ma anche che gli attori sono proprietari della striscia di terreno m. 13,60 x 0,85, catastalmente censita al
N.C.T. foglio 144, particella 295, ordinando ai convenuti al rilascio del suddetto bene”;
o “Come si evince dalla motivazione della sentenza, per quanto la causa fosse stata iscritta come azione di regolamento di confini, il Tribunale ha dovuto in realtà, non soltanto determinare quantitativamente l'oggetto della proprietà dei fondi confinanti, bensì dirimere un vero e proprio contrasto tra i rispettivi titoli di acquisto, arrivando ad affermare che la predetta striscia era ricompresa nei contratti con cui la proprietà del bene era pervenuta agli attori e non nel contratto di acquisto in favore dei convenuti (“Come detto, infatti, non vi fu mai il preteso trasferimento della striscia di terreno de quo dal Comune alla e da questa Per_5 ai sigg. , p. 5 della sentenza). Da ciò che deriva che si è trattato di una vera Per_1
e propria azione di rivendicazione (Sez. 2, Sentenza n. 15013 del 21/11/2000, Rv.
541945 - 01); ciò preclude che in un successivo giudizio fra le stesse parti il convenuto soccombente possa far valere un diritto reale di godimento su quel bene rimettendo in discussione la natura indebita del proprio possesso, atteso che questa è necessariamente presupposta da detto giudicato (Sez. 2, Sentenza n. 4824 del 14/07/1983, Rv. 429711 - 01)”;
o “La domanda deve essere quindi dichiarata inammissibile, in quanto coperta dal precedente giudicato”.
6.3.3) Con il motivo di appello incidentale in esame la decisione in questione è stata censurata “...sia per l'aver qualificato come azione di rivendica una sentenza, la n.
876/2002, invece, di regolamento di confini, andando ben oltre a quanto espressamente dichiarato in quella sentenza, sia per l'aver ritenuto coperto dal giudicato una domanda giudiziale che, in ogni caso, aveva un petitum diverso rispetto a quella formulata nel giudizio n. 489/84 in cui fu, poi, emessa la predetta sentenza del 2002”.
In particolare, il motivo di gravame in oggetto risulta così strutturato:
− nella sentenza n. 876/2002 del Tribunale di OS era contenuto l'inciso per cui
“in merito alle spese di lite, attese le reciproche soccombenze e la natura dell'azione principale - di regolamento di confini - non mutata né per la
36 contestuale proposizione della domanda di rilascio, né per la proposizione in via riconvenzionale della domanda di accertamento dell'intervenuta usucuapione ...”, così escludendo che si fosse al cospetto di una domanda di rivendica;
− il principio interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4284 del 14.7.1983 (richiamato nella sentenza impugnata a sostegno della decisione raggiunta) non era dunque suscettibile di applicazione alla fattispecie in esame, in quanto concernente appunto un'ipotesi di giudicato formatosi su una domanda di rivendica;
− la qualificazione espressamente fornita nella sentenza 876/2002 (e non impugnata) non poteva oggi essere mutata nel contesto di altro processo;
− in ogni caso, l'eventuale giudicato formatosi con riferimento alla sentenza
876/2002 non poteva precludere la proposizione, in altra causa, di una domanda di usucapione avente ad oggetto un petitum diverso rispetto a quello oggetto della domanda di usucapione avanzata nella causa 489/1984 RG;
− “Mentre, infatti, nella causa introdotta nel 1984 si discuteva, al limite, della proprietà della striscia di terreno, in quella iniziata nel 1999, invece, il petitum riguardava il diritto di superficie o di servitù. E, poi, non solo il petitum tra le due cause è diverso ma diversa è anche la causa petendi. Sebbene, infatti, in entrambe le cause è stato dedotto come fatto costitutivo dell'acquisto del diritto reale il possesso ad usucapionem, nel giudizio del 1984 si disquisiva del possesso ad immagine della proprietà mentre in quello del 1999 ad immagine di un diritto reale minore che, per sua natura, si differenza dall'altra tipologia di possesso sia per il contenuto delle facoltà esercitate sul bene che per il suo difetto di esclusività”.
6.3.4) Il motivo è fondato in astratto, ma infondato in concreto.
6.3.4.1) A prescindere dalla qualificazione giuridica da attribuire alla sentenza
876/2002 del Tribunale di OS, resa nella causa 489/1984 RG, ciò che preme rilevare
è che, in tale causa, i sigg.ri ebbero a proporre domanda di accertamento Parte_3 dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della striscia di terreno sopra ricordata e che tale domanda ebbe ad essere respinta, in merito, con accertamento della proprietà della predetta striscia di terreno in capo agli (allora) attori e Persona_3
. Parte_4
Il giudicato maturato in ordine a tale domanda, peraltro, si estende a tutti i possibili titoli di acquisto della proprietà della striscia di terreno in questione, in forza dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati
37 in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto
-, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto” (così, tra tante, Cass. n. 22591 del 16.10.2020).
Il giudicato in questione, tuttavia, non si estende alle domande di acquisto per usucapione di altri diritti reali (diversi cioè dal diritto di proprietà) sul bene in oggetto.
Ne consegue come la domanda di usucapione in oggetto, avanzata in prime cure dai sigg.ri e con riferimento all'intervenuto acquisto del diritto di superficie Per_1 Per_2
o, in subordine, della servitù di passaggio sulla striscia di terreno in questione, avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile e, quindi, valutata nel merito.
6.3.4.2) Con riferimento, dunque, al merito della domanda riconvenzionale in oggetto deve anzitutto rilevarsi che:
A) nella comparsa di costituzione e risposta dimessa in prime cure dai sigg.ri
è stato allegato che: CP_9
→ sulla striscia di terreno in oggetto era stato edificato un marciapiede da parte della dante causa degli stessi sigg.ri CP_9
→ tale striscia di terreno faceva parte di un'area indicata come non edificabile;
→ i predetti convenuti si erano offerti, ma inutilmente, di acquistare tale area ad un prezzo triplo rispetto a quello di mercato;
→ era interesse dei convenuti far dichiarare il loro intervenuto acquisto per usucapione del diritto di superficie su tale area o, in subordine, della servitù di passaggio o del diritto di uso, “...Con ogni riserva di meglio illustrare il fondamento delle suddette riconvenzionali”;
B) non risulta depositata in prime cure la prima memoria ex art. 183, VI° comma,
c.p.c. (non sussistendone copia né nel fascicolo cartaceo, né nel fascicolo telematico del primo grado di giudizio, né nella produzione documentale depositata digitalmente nel presente grado di appello, né, infine, risultando essere mai avvenuto tale deposito in base allo “storico” digitale del fascicolo d'ufficio del primo grado – da cui risulta invece il deposito della seconda e della terza delle memorie dimesse ex art. 183, VI° comma, c.p.c.
–).
6.3.4.3) La domanda in oggetto, dunque, deve essere respinta in considerazione della circostanza per cui non consta sulla scorta di quali allegazioni in fatto (che la parte si
38 era espressamente riservata di “meglio illustrare”) sarebbe ravvisabile l'intervenuta maturazione dell'acquisto per usucapione del diritto di superficie e/o della servitù di passaggio sull'area in questione. Ciò, in particolare, con riferimento alla tipologia delle condotte poste in essere (modalità di utilizzo, arco cronologico di estrinsecazione, eventuali elementi di caratterizzazione, ecc.) onde consentire di ravvisare l'usucapione predetta.
In presenza di tale deficit, che attiene alla definizione del thema decidendum, non risultano neppure ammissibili i mezzi di prova chiesti da parte dei sigg.ri (di Parte_3
fatto consistenti nella richiesta di acquisizione dei verbali istruttori della già menzionata causa 489/1984 RG, senza – anche in questo caso – che nella presente causa risultino formulati capitoli di prova in ordine alle circostanze sopra evidenziate).
6.4) Anche l'appello incidentale tuttora oggetto delle istanze del sig. CP_1
dunque, deve essere respinto, previa integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati nella presente motivazione.
7) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio si osserva che, in considerazione dell'intervenuta reiezione sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, ed al netto dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto in origine dai sigg.ri e sussistono i presupposti per Per_1 Per_2
ravvisare profili di soccombenza reciproca atti a consentire di compensare integralmente tra le parti le spese in questione.
7.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte degli appellanti principali e , sia da Parte_5 Parte_2 parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni da loro rispettivamente proposte ed integralmente rigettate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 230/2019 emessa dal Tribunale di OS e pubblicata in
[...]
data 28 marzo 2019, previa integrazione della motivazione di tale sentenza nei termini esposti nella presente, così statuisce:
39 1) dichiara la contumacia dell'eredità giacente di , in persona del Curatore, _1
Avv. Riccardo IN, e dell'eredità giacente di in persona del Persona_2
Curatore, Avv. Riccardo IN;
2) respinge l'appello principale proposto da e;
Parte_1 Parte_2
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto in origine da e _1
Persona_2
4) respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
6) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame principale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13;
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a CP_1
quello, ove dovuto, per il gravame incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1510/2019
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in SS TT Parte_1 Parte_2
(Gr) presso lo studio dell'Avv. Roberto Fivizzani, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTI APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in OS, presso lo studio dell'avv. Tommaso CP_1
Galletti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA PRINCIPALE ed appellante incidentale
e eredità giacente di ed eredità giacente di , in persona _1 Persona_2
ciascuna del Curatore, Avv. Riccardo IN.
APPELLATI contumaci
avverso la sentenza n. 230/2019 emessa dal Tribunale di OS e pubblicata in data 28 marzo
2019
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni altra diversa o contraria domanda, richiesta , istanza , rigettata o disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 230/ 2019 del 29.3.2019 del Tribunale di OS, nel merito 1) dichiarare tenuti e condannare, per il titolo di cui alla narrativa dell'atto introduttivo di citazione ( risarcimento danni subiti e subendi ) la curatela delle eredità giacenti dei coniugi c.f. : e c.f. : _1 CodiceFiscale_1 Persona_2 [...]
res. in SS TT , Piazza XXIV Maggio 3 nonché ex art. 111/ C.F._2
terzo comma c.p.c. quale avente causa a titolo particolare per atto fra vivi o in alternativa quale erede, nato a [...] il [...], c,f.: CP_1 [...]
al pagamento in solido fra loro in favore di nata a [...]F._3 Parte_1
SS TT il 25.3.1948 , codice fiscale e C.F._4 Parte_2
nato a [...] il [...] , codice fiscale ,
[...] CodiceFiscale_5
nella loro qualità di figli ed eredi universali dei loro genitori e nato Persona_3
a SS TT il 1.1.1924, deceduto il 18.6.2012, e nata Persona_4
a SS TT il 2.12.1925, deceduta il 18.6.2016, della somma di Euro 60.000,
(sessantamila) per il deprezzamento dell'immobile, anche per perdita di luminosità e veduta, a causa della sopraelevazione nonché della somma di Euro 8.800,00 per realizzazione maggiore cubatura (come già statuito in primo grado), rispetto alla superficie di loro proprietà, nonché ancora della somma di Euro 20.000,00 (ventimila) per la realizzazione del garage, a distanza inferiore a quella legale, e per la sua permanenza sino alla sua demolizione o arretramento e così in totale Euro 88.800,00
(ottantottomilaottocento/00), salvo diversa valutazione anche equitativa della Corte adita, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
2) dichiarare tenuto e condannare CP_1 alla riduzione in pristino dei luoghi tramite l'arretramento del garage, posto
[...]
in SS TT Piazza XXIV Maggio 3, al catasto urbano al foglio 144, mappale 528, sub. 2, Cat. C/6, Classe 7, m.20, R.C. Euro 51,65; 3) provvedere a diversa liquidazione delle spese di primo grado a carico delle parti convenute rispetto alla sentenza impugnata, secondo i criteri indicati nel relativo motivo di appello che precede;
in via subordinata ed istruttoria, disporre nuovamente CT allo scopo di riquantificare il danno
2 subito dagli attori alla luce delle note critiche del 24.3.2012 nonché del supplemento alle predette note critiche parte integrante del verbale d'udienza del 9.10.2012 , alle conclusioni di primo grado e all'atto di appello Con vittoria di spese, compensi di causa, rimborso forfettario spese , Cap come per legge”.
Per la parte appellata “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni CP_1
contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa: 1) dichiarare
l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti per la prima volta da parte appellante;
2) respingere la domanda di condanna di al pagamento della somma di € CP_1
88.800,00 o della minor somma di € 28.000,00 riconosciuta dal Giudice di prime cure, nei soli confronti di e , siccome inammissibile, infondata e _1 Persona_2
prescritta; in subordinata e denegata ipotesi, laddove per assurdo ritenuta fondata la domanda verso Voglia ridurre la somma da riconoscersi rispetto alle CP_1
richieste degli appellanti;
3) respingere, siccome inammissibili ed infondate, le ulteriori domande e motivi di appello inerenti la richiesta di arretramento del garage nonchè la maggiore quantificazione delle spese di lite del primo grado a cui non CP_1
ha preso parte;
in subordine accertare e dichiarare che il garage di proprietà di CP_1
può essere legittimamente costruito sul confine e condannare parte appellata ad
[...]
adeguarsi in tal senso;
nonchè, in accoglimento dei motivi di appello incidentale: 4) laddove, per assurdo, ritenuto tenuto al pagamento della somma di € CP_1
28.000 oltre interessi che i coniugi e sono stati condannati a pagare ai Per_1 Per_2
Signori e nel giudizio di primo grado, in riforma parziale della Pt_1 Per_4
sentenza appellata, accertare e dichiarare che il risarcimento riconosciuto dal Tribunale di OS in € 28.000,00, di cui € 19.200,00 per la ritenuta illegittima collocazione della sopraelevazione sul confine ed € 8.800,00 per la sottrazione di cubatura, non è dovuto poiché la sopraelevazione è stata edificata a norma di legge e regolamenti locali e poiché, in ogni caso, totalmente o parzialmente prescritta;
in subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, le cui conclusioni sono esposte ai punti B.
1.3. e B.2.3.,
Voglia ridurre la somma di € 19200,00 di almeno 1/3 ed escludere la somma di € 8.800;
5) in riforma parziale della appellata sentenza, ritenuta l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da e nella propria comparsa _1 Persona_2
di costituzione nel giudizio di primo grado, dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di del diritto di superficie relativo al marciapiede edificato CP_1
nella porzione di terreno (dimensione di metri 13,60 x 0,85) di proprietà di Parte_2
e ed adiacente al fabbricato di proprietà di
[...] Parte_1 CP_1
ovvero, in subordine, l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio sulla medesima
3 porzione di terreno o il diritto di uso di quella. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e (in Parte_1 Parte_2
qualità di eredi universali dei genitori e , già attori in Persona_3 Persona_4
prime cure), hanno proposto appello avverso la sentenza n. 230/2019 del Tribunale di
OS, con la quale i convenuti e erano stati condannati, in _1 CP_2
solido tra loro, al versamento in favore dei coniugi di una somma pari Controparte_3
ad € 28.000,00 a titolo di risarcimento danni, da maggiorare di interessi legali dalla prima formale richiesta al saldo. Compensate le spese di lite per metà, gli stessi coniugi erano stati condannati altresì al pagamento delle restanti spese di lite, Parte_3 liquidate “in € 5.440,00 a titolo di compenso professionale, € 414,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge”, mentre le spese di c.t.u. erano state suddivise in egual misura tra le parti.
1.1) La causa era stata instaurata da e che, nel Persona_3 Persona_4
convenire in giudizio e avevano addotto: _1 Persona_2
• di essere proprietari di un fabbricato con annesso resede collocato in SS
TT, piazza XXIV Maggio, n. 3, confinante con quello dei convenuti;
• che, in data 07.08.1982, il comune di SS TT aveva rilasciato ai coniugi una concessione edilizia (n. 73) al fine di eseguire la sopraelevazione Parte_3 dell'edificio di loro proprietà, pur realizzata a distanza inferiore di cinque metri dal confine, in violazione del regolamento edilizio vigente e senza il consenso degli attori predetti, nonostante che per il rilascio di tale concessione fosse stata espressamente prevista (dal Sindaco) la necessaria previa stipula di una
“convenzione per atto pubblico” con i proprietari confinanti;
• che, in data 14.8.1982, aveva manifestato il proprio dissenso (con Persona_3 lettera raccomandata all'amministrazione comunale) relativamente alla costruzione della sopraelevazione ad una distanza inferiore dai confini, comunicando peraltro che circa 40 metri, tra quelli dichiarati essere nella proprietà dei convenuti, erano al contrario di proprietà del Per_3
• che il Tribunale di OS, con sentenza n. 876 del 14.10.2002, aveva riconosciuto la proprietà in capo ai della striscia di terreno Controparte_3 posta fra l'edificio dei convenuti e la rete, allora esistente, a confine con la
4 proprietà degli stessi condannando i convenuti al rilascio di Controparte_3
tale area di terreno in favore dei predetti attori;
• che i convenuti, coniugi e dichiarandosi proprietari di suddetta Per_1 Per_2
superficie avevano potuto usufruire di una cubatura superiore a quella che sarebbe stata loro concessa (ai fini della sopraelevazione del fabbricato di loro proprietà) se avessero reso dichiarazioni veritiere;
• che, inoltre, i sigg.ri avevano realizzato una sopraelevazione “a filo” Parte_3
del preesistente edificio, e quindi in violazione delle prescrizioni del Regolamento
Edilizio del Comune di SS TT, che contemplavano per le nuove costruzioni una distanza minima di cinque metri;
• che, a causa della realizzazione della sopraelevazione di un edificio con maggiore volume rispetto a quello dovuto, gli attori avevano subito un danno che poteva essere quantificato in € 200.000,00, comprensivo di deprezzamento commerciale della proprietà e delle limitazioni al pieno godimento del fondo;
• che, a causa della costruzione di un garage sul confine, ad opera dei convenuti e in violazione del regolamento edilizio all'epoca vigente, gli attori avevano subito un ulteriore danno, quantificabile in € 20.000,00;
• che la gronda del tetto dell'edificio di proprietà dei convenuti scaricava acqua piovana sulla proprietà di parte attrice, provocando fastidiosi ristagni d'acqua;
• che il cornicione del tetto dell'edificio dei convenuti sporgeva sulla striscia di terreno riconosciuta dal Tribunale di OS con sentenza del 2002 di proprietà
Controparte_3
• che i convenuti non avevano eliminato a loro spese e cure il marciapiede sulla striscia di terreno riconosciuta con la suddetta sentenza dal Tribunale di proprietà di parte attrice.
1.1.1) Su queste basi, i coniugi avevano chiesto: “Piaccia al Controparte_3
Tribunale di OS, ogni diversa o contraria domanda, richiesta, istanza, rigettata o disattesa: 1) dichiarare tenuti e condannare per il titolo di cui alla narrativa dell'atto introduttivo di citazione (risarcimento danni subiti e subendi) i coniugi e _1
al pagamento in solido fra loro in favore dei coniugi e Persona_2 Persona_3
della somma di Euro 220.000,00 (duecentoventimila), salvo diversa Persona_4
valutazione anche equitativa del Tribunale adito, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
2) dichiarare tenuti e condannare gli stessi e : a) _1 Persona_2 alla riduzione in pristino dei luoghi tramite l'arretramento del garage;
b) a spostare altrove la loro gronda, lato proprietà degli attori, ovvero in ipotesi ad opportunamente canalizzarla;
c) ad eliminare il cornicione del tetto del loro edificio che sporge sopra la
5 striscia di terreno riconosciuta da cotesto Tribunale con sentenza del 2002 di proprietà
d) ad eliminare a loro cura e spese il marciapiede già da essi messo Controparte_3
in opera sulla striscia di terreno riconosciuta dal Tribunale di proprietà degli attori. Con vittoria di spese, funzioni, onorari di causa”.
1.2) Si erano costituiti in giudizio i sigg. e , i quali _1 Persona_2
avevano contestato le domande attoree, formulando domanda riconvenzionale ed esponendo in particolare che:
▪ la striscia di terreno, oggetto della sentenza del 2002 del Tribunale di OS, era stata edificata e trasformata in marciapiede dalla dante causa dei coniugi sig.ra Parte_3 Persona_5
▪ l'area di suddetta striscia era inedificabile;
▪ i convenuti avevano avanzato una proposta conciliativa per il suo acquisto ad un prezzo triplo rispetto al valore di mercato;
▪ stante il mancato accordo era interesse dei convenuti chiedere l'accertamento dell'usucapione in loro favore del “diritto di superficie o della servitù di passo delle costruzioni (marciapiede e cornicione) realizzate su detta striscia di terreno”;
▪ il garage, di cui gli attori avevano chiesto l'arretramento, era stato costruito in ossequio alla normativa urbanistica e codicistica vigente all'epoca della costruzione;
▪ erano prive di fondamento, oltre che oltremodo esose, le richieste di risarcimento formulate dagli attori (di cui veniva peraltro eccepita la prescrizione), adducendo inoltre che il fabbricato di loro proprietà (escludendo la sopraelevazione), comprensivo di luci e vedute prospicienti la proprietà degli attori, era stato costruito dal loro dante causa e che pertanto avevano usucapito ogni diritto sulla proprietà.
1.3) Il Tribunale di OS aveva infine ritenuto:
− infondata l'eccezione avanzata da parte convenuta in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento, che avrebbe dovuto decorrere alla scadenza “...del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto reale di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova (Sez. 2, Sentenza n. 594 del 30/01/1990, Rv. 465051 -
01). Nel caso di specie, posto che è pacifico che la sopraelevazione non venne realizzata prima dell'agosto 1982 e considerato che prima del 2002 non poteva considerarsi maturata una eventuale usucapione ventennale del diritto di mantenere la costruzione, gli attori interruppero la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. con la lettera raccomandata del 22.1.2005 (doc. 2 parte attrice) e
6 con l'istanza di conciliazione in sede non contenziosa davanti al Giudice di Pace di SS TT del 30.01.2006 (doc. 3 parte attrice); dopodiché veniva instaurato il presente giudizio con atto di citazione del febbraio 2009”;
− fondata la domanda attorea di risarcimento danni e per l'effetto, la richiesta di condanna dei convenuti al pagamento di € 28.000,00, più interessi dalla domanda al saldo, come quantificato da c.t.u. (sulla base delle seguenti osservazioni:
“l'attività edificatoria svolta da parte convenuta ha sottratto parte della potenzialità edificatoria spettante alla proprietà degli attori”; “la quantificazione del danno resta ferma anche se la sovraelevazione fosse da arretrarsi di oltre tre metri dal confine (che è il riferimento preso dal consulente), in quanto la maggior luce e veduta ottenuta con l'arretramento di tre metri non migliorerebbe sensibilmente con un ulteriore arretramento”);
− infondata la domanda attorea relativa al garage interrato, in ragione delle dichiarazioni, ritenute aventi valore confessorio, fatte nell'atto di citazione, “circa il fatto che il manufatto in questione sia stato costruito dai coniugi e Per_1 Per_2
“in prossimità della loro abitazione, ma in appoggio al muro di proprietà dei sigg.
e (atto di citazione p. 4)”, sì che la costruzione “essendo stata Per_3 Per_4 costruita in appoggio all'edificio preesistente realizzato sul confine”, era pertanto
“conforme al regolamento edilizio vigente all'epoca (doc. 8 parte convenuta) e all'art. 873 c.c.”;
− infondate le domande attoree in ordine alla gronda ed al cornicione sporgenti sulla loro proprietà, in quanto non era stato dimostrato dagli attori il pregiudizio in concreto subito, anche alla luce di una funzione di salvaguardia delle murature del fabbricato, riconosciuta dal c.t.u. al cornicione;
− infondata la domanda attorea concernente il marciapiede “...che ricade sulla striscia di terreno riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di OS come di proprietà degli attori”, in quanto “...venne fatto costruire dalla dante causa degli odierni convenuti e pertanto quest'ultimi non possono essere condannati all'eliminazione, a loro cura e spese, del suddetto marciapiede”;
− inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti, in quanto coperta da precedente giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di
OS n.876/2002, che aveva avuto ad oggetto una vera e propria azione di rivendicazione, con valutazione dei titoli di acquisto, e non, come da iscrizione, un semplice regolamento dei confini: “ciò preclude che in un successivo giudizio fra le stesse parti il convenuto soccombente possa far valere un diritto reale di godimento su quel bene, rimettendo in discussione la natura indebita del proprio
7 possesso, atteso che questa è necessariamente presupposta da detto giudicato (Sez.
2, Sentenza n. 4824 del 14/07/1983, Rv. 429711 - 01)”.
− sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite e di c.t.u. nella misura di ½, con condanna dei convenuti al pagamento del residuo, liquidate come in dispositivo.
1.3.1) Il Tribunale di OS aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il
Tribunale di OS, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 28.000,00, oltre interessi legali dal
22.1.2005 al saldo;
2) respinge le domande degli attori inerenti la gronda, il cornicione del terreno sporgente sulla loro proprietà ed il garage seminterrato;
3) respinge la domanda degli attori avente ad oggetto il marciapiede posizionato sulla striscia di terreno già riconosciuta dal Tribunale di OS di proprietà degli attori medesimi;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti. 5)
Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle restanti spese di lite che liquida in € 5.440,00 a titolo di compenso professionale, € 414,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed
IVA come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa definitivamente a carico delle parti in misura paritaria”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno, come detto, proposto appello Parte_1
e (quali eredi dei coniugi medio tempore
[...] Parte_2 Controparte_3
deceduti), nei confronti sia dei coniugi che del sig. , in qualità Parte_3 CP_1
di donatario della nuda proprietà di taluni degli immobili posti in SS TT, Piazza
XXIV Maggio 3, ed espressamente dichiarando “...di proporre, come propongono, appello avverso il punto n. 1) della sentenza (cfr numerazione dispositivo), nella parte in cui essa ha condannato i convenuti al pagamento della minore somma in linea capitale di
Euro 28.000,00, in luogo della maggiore somma ad essi dovuta, che appresso quantificano in Euro 68,800,00, salvo diversa valutazione anche in via equitatva della
Corte; e avverso il punto n. 2) relativamente alla domanda di arretramento del garage seminterrato e correlativa domanda di risarcimento danni in relazione al periodo di illegittima permanenza del garage nel punto in cui si trova”.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Sul quantum dovuto agli attori a titolo risarcimento danni per la sopraelevazione realizzata a distanza inferiore a quella legale”, contestando la valutazione effettuata in prime cure dal c.t.u., adducendo che lo stesso, nella quantificazione del danno, aveva preso in considerazione esclusivamente la minore luminosità
8 derivante dalla sopraelevazione e non anche le conseguenze derivanti dalla distanza effettiva dal confine che le costruzioni avrebbero dovuto rispettare (nel caso di specie dieci metri), con conseguente necessità del ricalcolo del danno;
2°. “Sulla domanda di arretramento del garage e al risarcimento del danno”, contestando l'errata qualificazione della dichiarazione effettuata da parte attrice con atto di citazione, in relazione alla costruzione del manufatto, e considerata dal giudice di prime cure come avente valore confessorio: tale dichiarazione non era infatti caratterizzata dagli elementi soggettivi e oggettivi tipici della confessione e l'intenzione degli attori era solo quella di rendere una dichiarazione approssimativa, da valutarsi concretamente in giudizio, avulsa da una qualsivoglia conferma dei reali fatti o “delle modalità di costruzione del manufatto”.
3°. “In punto di liquidazione compensi relativi al procedimento in primo grado”, rilevando come la liquidazione delle spese di lite fosse errata ed evidenziando che, comunque, l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre all'eliminazione della compensazione parziale disposta dal giudice di prime cure.
2.1.1) Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le seguenti conclusioni: “Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, ogni altra diversa o contraria domanda, richiesta, istanza, rigettata o disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 230/ 2019 del 29.3.2019 del Tribunale di OS, nel merito 1) dichiarare tenuti e condannare, per il titolo di cui alla narrativa dell'atto introduttivo di citazione (risarcimento danni subiti e subendi i coniugi _1
c.f. : e c.f. : res. CodiceFiscale_1 Persona_2 CodiceFiscale_2
in SS TT , Piazza XXIV Maggio 3 nonché ex art. 111/ terzo comma c.p.c.
l'avente causa a titolo particolare per atto fra vivi, nato a [...]_1
TT il 19.7.1972, c,f.: al pagamento in solido fra loro in CodiceFiscale_3
favore di nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
e nato a [...] il [...], C.F._4 Parte_2
codice fiscale , nella loro qualità di figli ed eredi universali dei CodiceFiscale_5
loro genitori e nato a [...] il [...] , deceduto il Persona_3
18.6.2012, e nata a [...] il [...], deceduta Persona_4
il 18.6.2016, della somma di Euro 60.000, (sessantamila) per il deprezzamento dell'immobile, anche per perdita di luminosità e veduta, a causa della sopraelevazione nonché della somma di Euro 8.800,00 per realizzazione maggiore cubatura (come già statuito in primo grado), rispetto alla superficie di loro proprietà, nonché ancora della somma di Euro 20.000,00 (ventimila) per la realizzazione del garage, a distanza inferiore
a quella legale, e per la sua permanenza sino alla sua demolizione o arretramento e così
9 in totale Euro 88.800,00 (ottantottomilaottocento/00), salvo diversa valutazione anche equitativa della Corte adita, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
2) dichiarare tenuto e condannare alla riduzione in pristino dei luoghi tramite CP_1
l'arretramento del garage, posto in SS TT Piazza XXIV Maggio 3, al catasto urbano al foglio 144, mappale 528 , sub. 2, Cat. C/6 , Classe 7, m.20, R.C. Euro 51,65; 3) provvedere a diversa liquidazione delle spese di primo grado a carico delle parti convenute rispetto alla sentenza impugnata, secondo i criteri indicati nel relativo motivo di appello che precede;
in via subordinata ed istruttoria, disporre nuovamente CT allo scopo di riquantificare il danno subito dagli attori alla luce delle note critiche del
24.3.2012 nonché del supplemento alle predette note critiche parte integrante del verbale
d'udienza del 9.10.2012, alle conclusioni di primo grado e all'atto di appello Con vittoria di spese, compensi di causa, rimborso forfettario spese, Cap come per legge”.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, , e _1 Persona_2 CP_1
hanno contestato la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, eccependone peraltro anche l'inammissibilità, e proponendo a propria volta appello incidentale, sulla scorta dei seguenti motivi:
a) “CON RIFERIMENTO AL RICONOSCIMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA
SOPRAELEVAZIONE RISPETTO ALLA DISTANZA DAL CONFINE:
VIOLAZIONE DELL'ART. 99 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE
CON RIFERIMENTO ALL'ART. 877 C.C. E FALSA Controparte_4
APPLICAZIONE DELLE N.T.A. - INSUSSISTENZA DEL DANNO LIQUIDATO;
IN SUBORDINE SUA RIDUZIONE”, contestando la condanna al risarcimento dei danni emessa dal Tribunale di OS e rilevando la violazione dell'art. 99 del
Regolamento del Comune di SS TT e del principio della prevenzione, con riferimento alla costruzione della sopraelevazione sul confine ed in aderenza, per 50 cm, al magazzino di proprietà dei anch'esso sul confine;
Per_3
b) “NELLA PARTE IN CUI, QUANTO AI DANNI PER SOPRAELEVATO CP_5
SFRUTTANDO LA POTENZIALITA' EDIFICATORIA DEL MARCIAPIEDE CHE
E' STATO RICONOSCIUTO DI PROPRIETA' DEGLI APPELLANTI, LA
SENTENZA DI PRIME CURE HA INDIVIDUATO COME TERMINE DI
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE LA MATURAZIONE
DELL'USUCAPIONE DEL DIRITTO A MANTENERE IL MANUFATTO
ILLEGITTIMO ANZICHE' DAL TERMINE DEI LAVORI OVVERO DALLA
PERDITA DELLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA DEL TERRENO DI
PROPRIETA' DEGLI APPELLANTI”, contestando la decisione del giudice di prime cure di condannare i sigg.ri al pagamento dell'importo di € Parte_3
10 8.800,00 facendo decorrere il termine di prescrizione dal compimento del termine per la maturazione dell'usucapione (ritenendo che la violazione delle norme urbanistiche rappresentasse un illecito permanente) e non dalla costruzione del manufatto;
c) “NELLA PARTE IN CUI LA SENTENZA IMPUGNATA HA RICONOSCIUTO
ALLA LETTERA DEL 22.1.05 (DOC. 2 CONTROPARTE) E ALLA ISTANZA DI
CONCILIAZIONE DEL 30.01.06 (DOC. 3 CONTROPARTE) EFFICACIA DI
ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE”, lamentando la decisione del
Tribunale di OS di ritenere validi atti interruttivi della prescrizione sia la lettera del 22.1.05 (doc. 2 parte attrice) che l'istanza di conciliazione del 30.01.06
(doc. 3 di parte attrice), con riferimento ai danni per la sopraelevazione (e con particolare riferimento ai danni richiesti con il primo motivo di appello principale);
d) “NELLA PARTE IN CUI LA SENTENZA IMPUGNATA HA DICHIARATO
INAMMISSIBILE LA DOMANDA RICONVENZIONALE” avanzata dai convenuti in prime cure, rilevando in proposito come la sentenza 876/2002 del Tribunale di
OS, posta a fondamento della ritenuta inammissibilità della predetta domanda, non avesse natura di azione di rivendicazione e non si fosse occupata dell'accertamento di diritti reali “minori” sul marciapiede oggetto di causa.
2.2.1) Gli appellati hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa: 1) dichiarare l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti per la prima volta da parte appellante;
2) respingere la domanda di condanna della parte appellata al pagamento della somma di € 88.800,00 in luogo della minor somma di € 28.000,00 riconosciuta dal Giudice di prime cure siccome inammissibile, infondata e prescritta;
in subordinata e denegata ipotesi, ridurre la somma da riconoscersi rispetto alle richieste degli appellanti ed escludere il convenuto in appello dalla condanna al risarcimento di qualsivoglia danno;
3) respingere, CP_1
siccome inammissibili ed infondati, le ulteriori domande e motivi di appello inerenti la richiesta di arretramento del garage nonchè la maggiore quantificazione delle spese di lite;
in subordine accertare e dichiarare che il garage di proprietà di parte appellata può essere legittimamente costruito sul confine e condannare parte appellata ad adeguarsi in tal senso;
nonché, in accoglimento dei motivi di appello incidentale: 4) in riforma parziale della sentenza appellata, accertare e dichiarare che il risarcimento riconosciuto dal Tribunale di OS in € 28.000,00, di cui € 19.200,00 per la ritenuta illegittima collocazione della sopraelevazione sul confine ed € 8.800,00 per la sottrazione di cubatura, non è dovuta poiché la sopraelevazione è stata edificata a norma di legge e
11 regolamenti locali e poiché, in ogni caso, totalmente o parzialmente prescritta;
in subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, le cui conclusioni sono esposte ai punti B.
1.3. e B.2.3., Voglia ridurre la somma di € 19200,00 di almeno 1/3 ed escludere la somma di € 8.800; 5) in riforma parziale della appellata sentenza, ritenuta
l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da e _1 [...]
nella propria comparsa di costituzione, dichiarare l'avvenuto acquisto per Per_2
usucapione da parte degli esponenti, nella rispettive qualità di usufruttuari e nudo proprietario (quanto al , del diritto di superficie relativo al marciapiede CP_1
edificato nella porzione di terreno (dimensione di metri 13,60 x 0,85) di attuale proprietà
e ed adiacente al fabbricato di proprietà, attualmente, Parte_2 Parte_1
di gravato da usufrutto a favore di e , CP_1 _1 Persona_2
ovvero in subordine l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio sulla medesima porzione di terreno o il diritto di uso di quella. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
3) Con provvedimento del 7.12.2021 la Corte d'Appello ha poi dichiarato l'interruzione del processo, in conseguenza del decesso di e di _1 [...]
come dichiarato dal difensore. Per_2
3.1) La causa è stata quindi riassunta dai sigg.ri nei confronti di Per_3 CP_1
oltre che nei confronti degli eredi di e degli eredi di
[...] _1 [...]
rilevando che, mentre la notifica agli eredi di poteva essere Per_2 Persona_2 effettuata impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta, la notifica agli eredi di necessitava del preliminare esperimento di azione interrogatoria (ex artt. 481 _1
c.c. e 749 cpc) onde ottenere la fissazione di un termine entro il quale i chiamati all'eredità potessero dichiarare se accettare o rinunciare all'eredità dello stesso . _1
3.2) Con atto dimesso in Cancelleria in data 10.1.2023, gli appellanti hanno operato produzione documentale indicando che “Quanto a eredi di : 1) Persona_2
atto di riassunzione notificato impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio della defunta in SS TT piazza XXIV Maggio n. 3 a mezzo di Ufficiale
Giudiziario ai sensi dell'art.140 cpc, unitamente al certificato di stato di famiglia storico, certificato di morte e a avviso di ricevimento e cartolina ritorno relativi al precedente tentativo di notifica a mezzo posta rimasto infruttuoso del 24.3.22; 2) istanza proroga termine con provvedimento di differimento udienza notificato a eredi di Persona_2
impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio della defunta in SS TT piazza XXIV Maggio n. 3 a mezzo di Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art.140 cpc del
31.5.22; quanto ai chiamati alla eredità di chiamati per rappresentazione dei _1
di lui fratelli premorti: 3) ricorso ex art 481 c.c.con autorizzazione alla notifica per
12 pubblici proclami notificato in data 13.4.22; 4) notifica ricorso ex art 481 c.c. a CP_6
con relativa cartolina di ritorno del 10.3.2022; 5) notifica fissazione termine con
[...]
autorizzazione a notifica per pubblici proclami del 19.8.2022; 6) notifica a CP_6
fissazione termine in data 11.7.2022 con relativa cartolina di ritorno;
7) notifica
[...]
a mezzo pec riassunzione a Avv. Galletti per;
8) notifica a mezzo pec a CP_1
Avv. Galletti per proroga termine e nuova fissazione udienza;
9) CP_1
certificazione negativa Tribunale di OS del 15.12.2021; 10) certificazione negativa
Tribunale di OS – Registro testamenti- del 19.12. 2022; 11) certificazione negativa
Agenzia delle Entrate successiva alla domanda del 16.12.2021; 12) certificazione negativa Agenzia delle Entrate successiva alla domanda del 12.12.2022. Ciò premesso, considerato che il termine per accettare l'eredità fissato in tre mesi con provvedimento del
30.6.2022 , è scaduto per gli eredi di in data 19.11.2022 e quanto ad _1
è scaduto il 11.10.2022;
considerato che
gli eredi di Controparte_6 Persona_2
hanno depositato atto notarile di rinuncia alla eredità, non si fa luogo alla notifica dell'atto di riassunzione ad ulteriori soggetti”.
3.3) Con provvedimento del 12.4.2023, la Corte d'Appello ha rilevato che, stante la rinuncia all'eredità, l'atto di riassunzione doveva essere notificato nei confronti del curatore dell'eredità giacente, disponendo quindi in tal senso.
Con produzione documentale effettuata in data 14.12.2023, gli appellanti hanno dimesso le notificazioni effettuate nei confronti dell'Avv. Riccardo IN, quale curatore dell'eredità giacente sia di sia di _1 Persona_2
Nessuno si è poi costituito per tali curatele, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3.4) La causa è stata infine trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come ricordate in epigrafe.
4) Preliminarmente all'analisi dei motivi di gravame, di cui all'appello principale ed all'appello incidentale, occorre procedere ad alcune valutazioni concernenti la dinamica dei rapporti successori insorti tra le originarie parti del processo e che presentano ricadute sul piano processuale, con specifico riferimento alle domande che, tuttora, costituiscono oggetto del presente grado di giudizio.
4.1) Le domande in questione risultano allo stato costituite:
A) quanto agli appellanti, da:
− la richiesta di risarcimento del danno (oggetto del primo motivo dell'appello principale) derivante dall'opera di sopraelevazione originariamente posta in essere dai sigg.ri (oggetto di contestazione da parte degli appellanti in Parte_3
13 quanto il giudice di prime cure avrebbe determinato una misura del risarcimento inferiore a quella dovuta);
− la domanda di arretramento del garage (oggetto del secondo motivo del gravame principale), parimenti realizzato dai sigg.ri ed il correlato Parte_3
risarcimento (respinta dal giudice di prime cure in quanto ritenuta regolare la realizzazione di tale garage);
B) quanto all'appellato (l'unico ormai ritualmente costituito in causa), da: CP_1
− la domanda di intervenuto acquisto per usucapione del marciapiede in precedenza menzionato (oggetto del quarto motivo dell'appello incidentale).
4.2) Quanto invece alla posizione degli originari appellati, sigg.ri e _1
deve ricordarsi come, all'esito dell'interruzione del processo e della Persona_2
relativa riassunzione, non sia avvenuta la costituzione in giudizio delle curatele delle rispettive eredità dei predetti sigg.ri e Per_1 Per_2
4.2.1) In proposito va anzitutto rilevato come non possano essere prese in considerazione le allegazioni operate da parte appellante nel contesto delle note dimesse in data 1.4.2024 (in riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni), nel cui ambito
è indicato che la predetta parte “preliminarmente: deposita n. 2 istanze notificategli, con pec del 7.3.2024 successivamente alla notifica ad esso dell'atto di riassunzione, dal curatore della eredità giacente di e della eredità giacente di _1 [...]
, Avv. Riccardo IN, con la quale il curatore chiede al giudice della Per_2
Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di OS di essere autorizzato a costituirsi nel presente giudizio, chiedendo quindi la sua estromissione e in ipotesi di non costituirsi, per le ragioni indicate nella domanda, vale a dire inesistenza di beni (denaro e immobili)
e per difetto di legittimazione passiva, essendo risultato avere disposto di CP_1
denaro della eredità e quindi dovendo considerarsi erede. L'Avv. Fivizzani chiede quindi rinvio onde consentire al giudice della V.G. presso il Tribunale di OS di pronunciarsi sulle due istanze del curatore delle eredità giacenti e _1 [...]
”. Per_2
Sconoscendosi il titolo in forza del quale parte appellante ha operato una richiesta di rinvio nell'interesse di soggetti non costituiti in causa e rilevando come non sia mai stato ritualmente allegato, eccepito, dedotto e, tantomeno, dimostrato che il sig. CP_1
abbia assunto la qualità di erede dei sigg.ri le allegazioni e le istanze Persona_6
predette non possono, in radice, trovare margini di considerazione.
4.2.2.) Occorre poi evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia approfondito il portato applicativo dell'art. 303 c.p.c., indicando (cfr Cass. 10445 del
15.4.2019, in motivazione) che:
14 → “L'art. 303, comma quarto, c.p.c., stabilisce che, quando il processo sia stato interrotto ed una delle parti abbia notificato a tutte le altri il ricorso in riassunzione col pedissequo decreto, "se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia". Già durante i lavori preparatori del codice di rito, la dottrina non mancò di segnalare
l'ambiguità di tale disposizione. Essa, infatti, è destinata a disciplinare con una norma apparentemente unica due fattispecie concrete ben diverse: l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d'una delle parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d'una delle parti)”;
→ “Nel caso di riassunzione modificativa, la previsione di cui all'art. 303, comma quarto, c.p.c., è perfettamente coerente col sistema: poiché parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia. Non altrettanto può dirsi nel caso di riassunzione non modificativa: in questo caso, infatti, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, e potrebbe restare invariato sinanche il suo difensore, come accade nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell'atto di riassunzione, ometta di "costituirsi".”;
→ “Per superare tale ambiguità autorevolissima dottrina, già all'indomani dell'entrata in vigore del codice di rito, propose che la mancata comparizione, dopo l'interruzione e la riassunzione del processo, della parte già costituita e non colpita dall'evento interruttivo, dovesse definirsi "assenza", piuttosto che
"contumacia". E sebbene tale proposta non abbia avuto seguito, la dottrina è pressoché concorde nel ritenere che la parte non colpita dall'evento interruttivo, quando avvenga la riassunzione del processo, non abbia l'onere di costituirsi ex novo, per la semplice ragione che l'interruzione del processo non ha fatto venir meno né la capacità di stare in giudizio di quella parte;
né la legittimazione del suo difensore;
né gli effetti delle domande proposte o delle eccezioni sollevate”;
→ “Tali insegnamenti dottrinari sono stati da tempo recepiti da questa Corte, la quale ha già ripetutamente affermato (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 14351 del
19.6.2009) che nel caso di interruzione del processo e sua riassunzione c.d. non modificativa, restano ferme le domande e le eccezioni già sollevate dalle parti, anche quando queste non si costituiscano dopo la riassunzione”.
L'architettura ermeneutica in cui si alloca il ragionamento ricostruttivo prospettato dalla Suprema Corte porta dunque a concludere che, nell'ipotesi in cui venga in rilievo
15 una riassunzione “modificativa” (e cioè tale per cui “parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario”), allora “...è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c.,”, dovendosi altrimenti procedere alla declaratoria di contumacia del soggetto che, tenuto a siffatta costituzione, non vi abbia dato corso.
4.2.2.1) Nell'ottica ricostruttiva espressa al paragrafo che precede deve quindi rilevarsi, con riferimento alla fattispecie qui in esame, come l'intervenuto decesso dei siggi.ri e abbia generato un'interruzione del processo cui è seguita una Per_1 Per_2
riassunzione c.d. “modificativa” (nei termini illustrati in precedenza), in quanto all'esito di tale dichiarazione è intervenuto un mutamento soggettivo nelle parti, con ingresso nel processo di soggetto diversi (le curatele delle eredità di e di _1 [...]
rispetto a quelli originari (gli stessi sigg.ri e . Per_2 Per_1 Per_2
Ne deriva come, in conseguenza della riassunzione operata dagli appellanti, le eredità giacenti predette avrebbero dovuto costituirsi nel processo riassunto, con apposita comparsa.
Non essendo ciò accaduto, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia delle curatele stesse, come già indicato in precedenza al paragrafo 3.3.
4.2.2.2) Vanno quindi prese in considerazione le conseguenze derivanti da tale dichiarazione di contumacia e dai presupposti per cui si è dato corso alla stessa.
Nelle statuizioni della giurisprudenza di legittimità risultano infatti rinvenibili pronunce per le quali è “...richiamato correttamente il principio di cui alla sentenza 26 novembre 1991, n. 12638, di questa Corte - secondo cui la parte costituita che non rinnova il proprio atto di costituzione dopo la riassunzione del processo interrotto deve essere dichiarata contumace”, con rilievo per cui è stato “...correttamente stabilito che contumacia non equivale ad abbandono delle relative domande (sentenza 30 settembre
2008, n. 24331)” (così Cass. 26372 del 16.12.2014).
L'analisi delle fattispecie concretamente prese in considerazione nel contesto di tale statuizione (e di quella di cui a Cass. 24331/2008), tuttavia, consente di evincere come si trattasse ivi di ipotesi di riassunzioni “non modificative”, nel senso già sopra delineato.
Dunque, del tutto coerentemente è stato ritenuto che, in tali casi, la mancata rinnovazione della costituzione ad opera della parte non attinta dall'evento modificativo non dovesse sfociare – nonostante la dichiarazione di contumacia – nella conclusione per cui la parte stessa aveva rinunciato alle proprie domande.
Anzi, nell'ottica del più recente orientamento giurisprudenziale (quello di cui alla sopra ricordata Cass. 10445 del 15.4.2019), in tali casi non sarebbe neppure dato procedere alla dichiarazione di contumacia.
16 Diverso, invece, il caso trattato da Cass. 12638/1991, effettivamente attinente ad un'ipotesi di riassunzione “modificativa” (ma in cui l'oggetto del contendere era rappresentato dalla necessità di individuare se il “riassumente” avesse proposto domande nuove, come tali oggetto di necessaria notifica alle parti rimaste contumaci - e formalmente dichiarate tali - dopo la riassunzione).
4.2.2.2.1) Deve pertanto prendersi in considerazione il profilo problematico rappresentato dalla sorte delle domande (già) proposte dalla parte che sia poi stata attinta da un evento tale da comportare un mutamento soggettivo della parte stessa (e quindi sfociante in una riassunzione “modificativa”), non seguito tuttavia da una costituzione del nuovo soggetto.
Ciò, in effetti, è quanto accaduto nella vicenda processuale qui in esame.
In quest'ottica va quindi rilevato come la Suprema Corte abbia ritenuto (Cass.
19613 del 26.9.2011, resa in fattispecie in cui il processo, in appello, era stato interrotto per il decesso del procuratore di una delle parti) che la mancata costituzione di una delle appellanti incidentali (peraltro non assistita dal difensore deceduto) era stata correttamente valorizzata dalla Corte d'Appello onde ritenere improcedibile il gravame incidentale da essa proposto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti esposto che “...il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di quanto affermato da Cass. n. 12638 del 1991, per cui la parte contro la quale il ricorso va riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad esso è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto dovendosi applicare le disposizioni di cui al giudizio in contumacia tra le quali l'art. 292 cpc, e perché nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale il che non è avvenuto nel caso di specie”.
Si è visto, tuttavia, come l'assunto interpretativo di cui alla sentenza menzionata in tale ultima statuizione (e cioè quella di Cass. 12638/1991) fosse effettivamente relativo ad un'ipotesi di riassunzione “modificativa”, mentre tale non è quella presa in considerazione nella pronuncia ora citata (Cass. 19613/2011), sì che il principio espresso in quest'ultima pronuncia non appare proficuamente utilizzabile ai fini della soluzione da individuare per il caso qui in esame, se nell'ottica di una sua valorizzazione “a contrario”.
Ritiene infatti il collegio che, premesso e ribadito che nella presente fattispecie si verte in tema di riassunzione “modificativa”, le conclusioni raggiunte dalla Cassazione nella pronuncia 19613/2011 siano condivisibili nella misura in cui le stesse si riferiscano, appunto, ad un'ipotesi di riassunzione “modificativa”. Così come lo sono quelle di cui alla
17 pronuncia 12638/1991 e, soprattutto, quelle esposte nella sopra ricordata pronuncia
10445/2019 (entrambe correlate ad ipotesi di riassunzione di tal genere).
Nei casi, infatti, in cui l'evento modificativo abbia attinto direttamente la parte, comportandone una modifica soggettiva, la conseguente necessità che il soggetto subentrato a quello originariamente presente nel processo proceda a nuova costituzione, a pena altrimenti della sua dichiarazione di contumacia, implica strutturalmente che, qualora tale nuova costituzione non avvenga, le domande proposte dalla parte originaria non possano più essere prese in considerazione.
Delle due, infatti, l'una: o in tali casi si ritiene che la (nuova) parte debba costituirsi dopo la riassunzione, essendo altrimenti dichiarata contumace, ed allora le domande originarie non potranno più essere prese in considerazione (essendo peraltro venuto meno il soggetto che le aveva avanzate) o si ritiene che tale onere non esista, ed allora le domande originarie vanno ritenute come idonee a mantenere la loro efficacia.
La convincente impostazione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte nella pronuncia 10445/2019 rende pressoché inevitabile aderire alla prima impostazione.
Dunque, il “precipitato giuridico” di tali considerazioni, applicato al presente giudizio, comporta l'impossibilità di prendere in considerazione le domande originariamente avanzate dai sigg.ri e e, in particolare, l'appello incidentale Per_1 Per_2
da essi proposto, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
5) Ciò stabilito, e procedendosi quindi all'analisi del merito del contezioso in oggetto, occorre anzitutto prendere in considerazione l'appello principale proposto dai sigg.ri Per_3
5.1) Con il primo motivo è stata, come sopra accennato, contestata la quantificazione del danno operata dal Tribunale di OS con riferimento alla sopraelevazione operata dai convenuti in prime cure.
5.1.1) Tale censura è stata articolata secondo il seguente iter espositivo:
− il predetto tribunale aveva correttamente ritenuto che la sopraelevazione dell'edificio dei convenuti dovesse qualificarsi come “nuova costruzione” ma aveva errato nel ritenere che tale opera avrebbe dovuto rispettare la distanza di 5 metri dal confine (in applicazione delle n.t.a. del P.R.G. del Comune di SS
TT vigente nel 1982), quantificando poi il danno cagionato da tale intervento avendo a riferimento la distanza in questione;
o la distanza da rispettare, invece, avrebbe dovuto essere di 10 metri dalle costruzioni esistenti (oltre che di 5 metri dal confine), come previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale di SS
TT;
18 − il CT nominato in prime cure aveva esposto che la quantificazione del danno non sarebbe cambiata anche avendo a riferimento distanze differenti, in quanto il danno lamentato sarebbe ascrivibile ad una minore luminosità e veduta (a carico degli allora attori), che non migliorerebbe arretrando la sopraelevazione di oltre tre metri;
o tale valutazione non era condivisibile in quanto la giurisprudenza di legittimità era consolidata nel senso che il deprezzamento commerciale derivante dalla violazione delle distanze legali era da considerarsi in re ipsa, e dunque “...se infatti il danno da mancato rispetto delle distanze è in re ipsa e se per legge, il soggetto danneggiato ha diritto a che queste siano osservate nella loro interezza, se ne deduce che, se la distanza da osservarsi è di dieci metri, per dieci metri non vi debbono essere costruzioni. Conseguentemente, ai fini della quantificazione del danno non
è soltanto la minore luminosità da prendersi in considerazione ma anche il diritto in sé e per sé considerato a non avere costruzioni a distanza minore di quella prescritta”;
o “Non corrisponde poi a criteri di logica la considerazione fatta dal CT secondo cui il danno subito dagli attori rimarrebbe lo stesso anche se la distanza che i convenuti avrebbero dovuto osservare fosse stata maggiore.
Avendo il CT precedentemente quantificato il danno proporzionalmente alla volumetria realizzata in più dai convenuti per una profondità di tre metri , corrispondenti alla distanza rimasta inosservata dagli stessi;
è evidente, per logica incontestabile, che se la distanza rimasta inosservata è stata non di tre, ma di dieci metri, che il danno vada quantificato proporzionalmente alla volumetria fabbricata in più in relazione a questa maggiore profondità”.
5.1.2) Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
5.1.2.1) Deve in primo luogo rilevarsi come gli attori in prime cure avessero espressamente allegato, quanto alla violazione delle distanze legali per effetto della sopraelevazione operata dai vicini (convenuti in primo grado), che costoro avevano
“...realizzato la sopraelevazione a filo del preesistente edificio, e quindi in violazione del regolamento Edilizio del Comune di SS TT che prescrive che le nuove costruzioni debbano stare dal confine ad una distanza di metri cinque” (così alla seconda pagina dell'atto di citazione), senza nulla ulteriormente allegare in proposito nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. (ultimo atto suscettibile di apportare modifiche al thema decidendum) e, comunque, neppure nella seconda e nella
19 terza memoria dimesse ai sensi di tale norma (ed anzi rimarcandosi, in tale ultima memoria, la necessità del rispetto delle distanze “dai confini”).
Solo, per la prima volta, nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure era stata dedotta, da parte degli allora attori, la necessità del rispetto della distanza di 10 metri dalle costruzioni esistenti, con riferimento alla sopraelevazione oggetto di causa,
Sul punto, il Tribunale di OS ha del resto espressamente evidenziato che “La sopraelevazione realizzata dai convenuti avrebbe dovuto essere arretrata quindi di almeno cinque metri dal confine;
a tale distanza dal confine la volumetria in sopraelevazione avrebbe rispettato anche la distanza minima tra pareti finestrate, stabilita in 10 metri dall'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, considerato che il magazzino non ha vedute verso la proprietà ed il fabbricato più vicino è posto alla Per_3 Per_1
distanza di 23 metri (p. 4 relazione c.t.u.); peraltro, gli attori non si erano mai lamentati, prima che la questione emergesse nel corso delle operazioni peritali, e dunque non era stata mai fatta una allegazione in questi termini, nell'atto di citazione o nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., tale da meritare un approfondimento istruttorio, della violazione del sopracitato D.M. e pertanto la circostanza che la proprietà abbia al Per_1
primo piano una parete finestrata (se con ciò ci si vuole riferire alla nuova costruzione e non all'edificio dei convenuti già esistente) è rimasta sfornita di prova” (così a pg. 5 della sentenza, con sottolineatura del collegio).
Tuttavia, nonostante la novità dell'allegazione in questione, essa non comporta l'inammissibilità della doglianza in esame.
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di rilevare che “La domanda di demolizione di una costruzione per la generica violazione delle norme in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronunciarsi sulla legittimità dell'opera avuto riguardo alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma anche dal confine, nonché a quelle stabilite della normativa cosiddetta antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, senza per questo incorrere in violazione dell'art.
112 cod. proc. civ.” (così Cass. 15105 del 2.7.2014, seguita pedissequamente da Cass.
10069 del 28.5.2020), con espressione di un principio suscettibile di trovare applicazione anche alla presente fattispecie, trattandosi dei presupposti della domanda degli appellanti
(così come dagli stessi prospettata).
5.1.2.2) Rilevata quindi l'astratta ammissibilità della censura, deve invece evidenziarsene l'infondatezza in concreto, in forza di un duplice ordine di considerazioni.
A) Anzitutto, va rilevato come le doglianze degli appellanti risultino fondate (alla stregua delle stesse prospettazioni operate nel gravame) sulla valorizzazione del portato
20 prescrittivo delle norme tecniche di attuazione allegate alla variante di P.R.G. del Comune di SS TT dell'agosto del 1990, con approvazione definitiva il 4.4.1991 (cfr doc.
12 di parte appellante).
In proposito occorre evidenziare, dunque, come tali prescrizioni non risultino suscettibili di applicazione alla sopraelevazione realizzata dai sigg.ri ed Parte_3
oggetto delle doglianze dei sigg. (prima) e degli odierni appellanti Controparte_3
(poi), in quanto tale opera risulta realizzata nei primi anni '80, come allegato dagli stessi attori in prime cure e ribadito nell'atto di appello.
Dunque, del tutto condivisibile risulta la decisione del Tribunale di OS di fare applicazione – nel caso di specie – delle n.t.a. del P.R.G. del Comune di SS TT vigente nel 1982.
B) In secondo luogo, deve evidenziarsi come la domanda correlata alla violazione delle distanze in questione attenga unicamente al risarcimento del danno.
In tale prospettiva risulta (risulterebbe, anzi, dato che le NTA invocate dagli appellanti non si applicano al caso di specie) irrilevante che la violazione delle distanze sia allocata nell'ambito delle distanze tra i fabbricati, piuttosto che in quello delle distanze dal confine, dal momento che ciò che rileva è il danno arrecato alla proprietà della parte che ha subito la violazione in questione, con concreto riferimento alla specifica distanza a cui la nuova costruzione è stata effettuata.
In quest'ottica risultano dunque tuttora condivisibili le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure che, sul punto specifico, ha condivisibilmente ritenuto (nel contesto dei chiarimenti resi nel febbraio 2013) che “Nel caso in cui la distanza da rispettare per la sopraelevazione dovesse essere maggiore di 3
m., il danno conseguente alla sopraelevazione non può stimarsi per una cifra maggiore a quanto già stimato nella precedente CT, del gennaio 2012, ovvero pari ad € 19.2000,00.
Questo poiché il danno lamentato deriva dalla minor luminosità e veduta subita dagli attori a seguito della sopraelevazione. Nel caso in cui la sopraelevazione fosse da arretrarsi di oltre 3 metri, non vi sarebbe ulteriore giovamento da parte degli attori: la maggiore luce e veduta ottenuta con l'arretramento di tre metri non migliorerebbe sensibilmente con un ulteriore arretramento”.
5.2) Il secondo motivo dell'appello principale attiene poi alla reiezione, da parte del Tribunale di OS, della domanda di arretramento del garage seminterrato
(realizzato dai sigg.ri ed alla correlata domanda di risarcimento danni, Parte_3
avanzate in prime cure dai sigg.ri Controparte_3
5.2.1) Tali domande sono state respinte dal giudice di prime cure rilevando che
“Quanto alla realizzazione del garage interrato, si osserva che ha valore confessorio la
21 dichiarazione contenuta nell'atto di citazione, sottoscritto personalmente anche dalle parti (Sez. 1 - , Sentenza n. 4908 del 27/02/2017, Rv. 644313 – 02; Sez. 1 - , Sentenza n.
24539 del 01/12/2016, Rv. 642806 – 02), circa il fatto che il manufatto in questione sia stato costruito dai coniugi e “in prossimità della loro abitazione, ma in Per_1 Per_2 appoggio al muro di proprietà dei sigg. e (atto di citazione p. 4); ciò Per_3 Per_4 considerato pertanto la nuova costruzione, essendo stata costruita in appoggio all'edificio preesistente realizzato sul confine, risulta conforme al regolamento edilizio vigente all'epoca (doc. 8 parte convenuta) e all'art. 873 c.c.”.
5.2.2) A censura della predetta valutazione gli appellanti hanno esposto le seguenti considerazioni:
− gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio avevano consentito di appurare che il garage non era costruito in aderenza al muro di proprietà degli attori in prime cure, risultandone distanziato di circa 90 cm e non essendo rilevante, a tal fine, che l'intercapedine esistente tra le due strutture fosse stata riempita con materiali inerti e/o leganti;
− la confessione era una dichiarazione di scienza “...per cui nessuna “confessione” è possibile, qualora il fatto non rientri nella diretta conoscenza di colui che rende la dichiarazione, come è il caso degli attori la cui conoscenza della reale situazione del garage in relazione alla loro proprietà, non poteva essere che approssimativa ed imperfetta, e quindi sottoposta ad errore, trattandosi di manufatto seminterrato, quindi non del tutto esposto alla vista, non essendo stati loro a costruirlo, né avendone la disponibilità, ed avendo i loro vicini ricorso all'artificio , rilevato dal
CT , di riempire il vuoto fra le due strutture con “ inerti o leganti”, così da vieppiù nascondere o falsificare la realtà dei luoghi”;
− con la dichiarazione in questione, i sigg.ri non avevano inteso Controparte_3 riconoscere un fatto a loro sfavorevole, “...interpretando (come tutt'ora continuano ad interpretare) l'art. 99 del regolamento edilizio del Comune di SS TT
(doc. n 8 di controparte), nel senso che esso, difformemente da come l'ha poi interpretato il giudice, non autorizzava affatto i convenuti a costruire il garage in appoggio o in aderenza, dovendo comunque essi rispettare le norme sulle distanze previste dal codice civile, siccome norma derogata, come avanti meglio diremo, dalla variante al PRGC dell'agosto 1990”;
− “...i convenuti, né nell'atto di costituzione e risposta, né nella successiva seconda memoria ex art. 183 cpc (l'unica delle tre memorie ex art. 183 cpc da essi presentata), presero mai posizione, confermandola o contestandola , essendosi limitati ad eccepire genericamente che “il garage seminterrato del quale è stata
22 chiesta la demolizione, è stato costruito in perfetta osservanza delle norme urbanistiche e del codice civile, come sarà provato in corso di causa” (pag. 2), per cui le modalità di costruzione del manufatto non divennero specificatamente oggetto di contestazione e controversia, come richiesto dalla interpretazione giurisprudenziale (e dalla buona logica), tant' è che per accertarle il giudice ritenne opportuno disporre CT”;
− la confessione del fatto che il garage seminterrato non era stato costruito in aderenza al fabbricato degli attori in prime cure emergeva anche dall'atto di donazione del 14.11.2012 a favore del sig. (odierno appellato), in cui era CP_1
evidenziato come il garage stesso fosse staccato dal predetto manufatto;
− in ogni caso, quand'anche si fosse inteso continuare a ritenere l'allegazione attorea in prime cure nei termini formali di una “confessione”, la stessa veniva revocata ex art. 2732 c.c. ed impugnata “...siccome difforme dal vero (come acclarato dalla
CT) e frutto di errore derivante dal fatto che (come già sopra rilevato) trattasi di manufatto seminterrato, quindi non del tutto esposto alla vista, non essendo stati loro a costruirlo, né avendone la disponibilità, ed avendo i loro vicini ricorso all'artificio , rilevato dal CT , di riempire il vuoto fra le due strutture con “inerti
o leganti”, come peraltro, per fatti concludenti, tale affermazione fu revocata e impugnata già in primo grado, con le nostre “note supplementari alle note critiche alla CT “del 24.2.2011 (in atti , doc. n 5), ed infine con la comparsa conclusionale e la successiva memoria di replica, in cui il dato di fatto considerato
, a seguito delle risultanze della CT, era divenuto ormai quello della distanza del garage a 90 centimetri dal preesistente edificio ; Per_3
− infine, anche ritenendo incontestabile il fatto che il garage in questione era stato costruito in appoggio al fabbricato degli attori (in prime cure) ed oggi degli odierni appellanti, il garage in questione doveva ritenersi realizzato a distanza inferiore a quella legale, pari a 5 metri dal confine o a 10 metri dalle costruzioni.
5.2.3) Il motivo è infondato.
5.2.3.1) In primo luogo va rilevato come nella giurisprudenza di legittimità sia riscontrabile una certa oscillazione interpretativa con riferimento al valore confessorio delle dichiarazioni contenute negli atti difensivi.
Secondo un primo orientamento, infatti, tali dichiarazioni avrebbero efficacia confessoria tout court (cfr Cass. n. 2721 del 5.2.2013, secondo la quale – in massima –
“Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con "animus confitendi" e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato;
ne consegue
23 che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice”, mentre nella motivazione è dato individuare il passaggio argomentativo per cui “Secondo la giurisprudenza di questa
Corte (richiamata anche nella sentenza impugnata), essendo la citazione atto di parte, le circostanze in essa riportate sono necessariamente addotte con animus confitendi e costituiscono quindi confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto notificato, anche in giudizio diverso da quello in cui la confessione voglia farsi valere
(Cass. n. 4241/81; conformi, Cass. nn. 3143/82, 845/77, 1758/74 e 2283/68)”.
In base ad un secondo orientamento invece (riscontrabile peraltro nelle più recenti statuizioni e caratterizzato da maggior riscontro) invece “Le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente” (cfr Cass. n. 4908 del 27.2.2017), operando dunque una distinzione tra le ipotesi in cui:
a) l'atto sia sottoscritto solo da difensore, nel qual caso le affermazioni ivi contenute possono essere qualificati in termini meramente indiziari;
b) l'atto sia sottoscritto anche dalla parte, assurgendo in tal caso a valore confessorio.
Tale approccio risulta ribadito in varie altre pronunce della Suprema Corte (da
Cass. 6750 del 5.5.2003 – secondo la quale “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem" non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Ne consegue che incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'"animus confitendi", mentre è configurabile vizio di motivazione allorché, mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dalla ammissione del procuratore, tralasciando completamente altre risultanze probatorie (nella specie: una prova testimoniale) di segno contrario” –, a Cass. 24539 dell'1.12.2016 – per cui “Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la
24 comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente,
è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato”).
Premesso che il collegio ritiene maggiormente convincente il secondo degli orientamenti ora menzionati, deve peraltro rilevarsi come – nel caso di specie – la questione risulti in concreto superata per effetto della constatazione del fatto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure risulta sottoscritto anche dai sigg.ri e . Persona_3 Persona_4
Ne consegue, dunque, come la dichiarazione contenuta nell'atto di citazione stesso
(“...qualche anno fa i coniugi e hanno costruito in prossimità della loro Per_1 Per_2
abitazione, ma in appoggio al muro di proprietà dei sigg. e posto sul Per_3 Per_4 confine tra le proprietà, un locale ad uso garage”) risulti effettivamente connotarsi nei termini di una confessione, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
5.2.3.2) In tale prospettiva, poi, deve rilevarsi come non possano trovare accoglimento, in concreto, le pur astrattamente condivisibili argomentazioni degli appellanti secondo cui la confessione ha natura di dichiarazione di scienza e non potrebbe dunque configurarsi nel caso di specie, atteso che la conoscenza dei sigg.ri e Per_3
“della reale situazione del garage in relazione alla loro proprietà”, lungi Per_4 dall'essere completa “non poteva essere che approssimativa ed imperfetta”.
Tale assunto non appare condivisibile in concreto, stante il suo carattere apodittico, atteso che l'argomentazione secondo cui i sigg.ri e non potessero che Per_3 Per_4
avere una conoscenza imperfetta della situazione della loro proprietà, con riferimento al contesto analizzato, risulta integrare una petizione di principio svincolata non solo da ogni riscontro ma, a monte, pure da allegazioni che consentano anche solo di ipotizzare in forza di quale massima di esperienza la conoscenza in questione dovrebbe ritenersi gravata da siffatti margini di oscurità.
Ciò anche in considerazione del fatto che, al momento della proposizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure (nel gennaio 2009), erano passati circa
27 anni dal momento in cui i rapporti tra le parti si erano deteriorati (dal 1982, per espressa allegazione degli stessi attori), con insorgenza di contenziosi amministrativi e di cause civili, in alcuni casi concernenti proprio la rispondenza a verità fattuale delle dichiarazioni rese a fini amministrativi (come la consistenza in metri quadri della proprietà dei sigg.ri al fine del rilascio delle concessioni per l'esecuzione degli Parte_3
25 interventi edilizi contestati dai sigg.ri , sì che appare del tutto privo di Controparte_3 plausibilità che l'introduzione del giudizio di primo grado, nel presente contenzioso, fosse stata operata sulla scorta di una conoscenza necessariamente “approssimativa ed imperfetta” dello stato dei luoghi di causa.
5.2.3.3) In quest'ottica perdono di rilievo le ulteriori argomentazioni critiche sollevate dagli appellati nel contesto del motivo di gravame in analisi, dovendosi in proposito evidenziare che:
A) è irrilevante, ai fini in questione, il riferimento degli appellanti alla volontà dei sigg.ri in ordine al portato applicativo dell'art. 99 del Regolamento Controparte_3
Edilizio del Comune di SS TT, in quanto tale profilo può essere preso in considerazione solo nell'ottica per cui, una volta ritenuta sussistente la confessione circa la costruzione in aderenza sopra menzionata, occorra verificare se anche tale forma di edificazione risulti operata in violazione delle previsioni urbanistiche applicabili al caso concreto;
né può trascurarsi (come più ampiamente indicato infra) che la domanda degli attori in prime cure era fondata proprio sulla premessa fattuale della costruzione “in aderenza” del garage in questione al muro di proprietà degli attori e, dunque, l'allegazione in questione non concretava in alcun modo un errore fattuale ma l'allegazione fondativa del diritto vantato dagli attori stessi;
B) è irrilevante che i convenuti in prime cure non abbiano mai preso posizione nei confronti della dichiarazione in questione (“...confermandola o contestandola...”, precisano gli appellanti) dal momento che tale aspetto non svolge alcun ruolo in ordine alla ravvisabilità della confessione;
C) è, in concreto, privo di valenza il fatto che gli odierni appellanti abbiano dichiarato di revocare ex art. 2732 c.c. la confessione in oggetto dal momento che (a prescindere dal fatto che il soggetto che intende revocare la dichiarazione è diverso da quello che ha reso la dichiarazione stessa) per giurisprudenza della Corte di Cassazione,
“La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (cfr Cass. 17716 del 25.8.2020, in adesione a Cass. 15618 dell'11.8.2004, con affermazione di un principio che rende irrilevanti anche le valorizzazioni istruttorie operate dagli odierni appellanti con riferimento alle risultanze della CT o degli atti dimessi in causa), osservando quindi come non consti alcuna dimostrazione (e, a monte,
26 allegazione) dell'errore di fatto o della violenza che avrebbero cagionato il carattere non veritiero della dichiarazione in oggetto.
5.2.3.4) Occorre invece prendere in specifica considerazione, in quanto profilo avulso dalle problematiche correlate alla perdurante efficacia della dichiarazione confessoria predetta, l'aspetto relativo alla dedotta ravvisabilità, da parte appellante, di una violazione delle distanze legali per effetto della realizzazione del garage interrato, con riferimento proprio alla sua costruzione in aderenza al fabbricato originariamente dei sigg.ri Controparte_3
5.2.3.4.1) In proposito va riassuntivamente rilevato che:
− la domanda originariamente avanzata nel contesto dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio risulta imperniata sul fatto che, essendo il garage in questione stato costruito in aderenza al muro di proprietà dei predetti sigg.ri con ciò era stato violato il Regolamento Edilizio che Controparte_3
“...non consentiva di costruire sul confine, ma prevedeva, anche per le pertinenze, il rispetto delle distanze dal confine e dalle costruzioni (cfr Variante al PRGC agosto 1990)”;
− il Tribunale di OS ha respinto la domanda in esame ritenendo che:
o fosse ravvisabile la predetta confessione in ordine alla costruzione in aderenza al muro degli attori;
o “...pertanto la nuova costruzione, essendo stata costruita in appoggio all'edificio preesistente realizzato sul confine, risulta conforme al regolamento edilizio vigente all'epoca (doc. 8 parte convenuta) e all'art.
873 c.c.”;
− gli odierni appellanti hanno contestato tale valutazione (al netto della questione concernente la sussistenza di una confessione, nei termini già in precedenza affrontati e risolti) adducendo che:
o doveva richiamarsi la valutazione compiuta dal tecnico di parte incaricato dagli attori in prime cure, ed in particolare quella per cui “...l'indicazione contenuta nella relazione tecnica redatta a richiesta degli attori dal Geom.
(doc. n. 1 nel nostro fascicolo processuale), che era Controparte_7
partito dal presupposto – poi acclarato come erroneo dalla CT – che il garage fosse stato edificato “in adiacenza al muro di confine di e Per_3
senza alcuna autorizzazione dei confinanti. La autorimessa Per_4
poteva essere costruita solo alla distanza di mt. 5 dal confine e a mt.10 da altri fabbricati esistenti. In conseguenza di ciò deriva il danno che i signori
27 e se in futuro vorranno costruire dovranno stare alla Per_3 Per_4 distanza di mt.10 dalla soprannominata autorimessa”;
o “...la norma regolamentare comunale di riferimento è la “Variante al
Piano Regolatore Generale Comunale dell'Agosto 1990” (Norme tecniche di attuazione che con riguardo alla “ sottozona B2” prevede che “Per i fabbricati esistenti sprovvisti di locali- garages, è comunque ammessa la costruzione (anche in ampliamento) di tali pertinenze nella misura massima di un locale garage di mc. 40 per ogni unità abitativa, in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura, sempreché risultino rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge. Tale disposizione non si applica per interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici”;
o tale previsione era “...manifestamente una norma “speciale” applicantesi alla edificazione di garages in deroga agli indici di zona, e conseguentemente prevalente – sempre quanto alla realizzazione di garages, sull'art. 99 del regolamento edilizio (approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 105 del 16.6.1979) che è perciò stato erroneamente ritenuto dal giudice applicarsi alla fattispecie. In realtà la disposizione della “Variante”, che era quella che doveva essere applicata, non prevede affatto, come il citato art. 99, la possibilità di costruire in appoggio, ma impone che siano “rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge. In sostanza la “Variante al P.R.G.C.” (recependo l'indicazione della c.d. legge “Tognoli” n. 122/1989), prevede bensì dei benefici per chi voglia realizzare, pertinenzialmente ad edifici esistenti, garages – e dunque posti auto, e ciò allo scopo di decongestionare le vie cittadine dal traffico automobilistico – ma a tutela delle proprietà altrui, entro limiti ancora più rigorosi di quelli previsti dal Regolamento generale, che – sempre a tenore della “Variante” ritorna ad essere la normativa di pieno riferimento in caso di “interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici” che però non rappresenta il caso nostro”.
5.2.3.4.2) Con riferimento ai rilievi sopra svolti deve quindi evidenziarsi come la questione in analisi attenga, essenzialmente, al rapporto tra le previsioni di cui al
Regolamento Edilizio del Comune di SS TT e le previsioni di cui alla variante di P.R.G. del Comune di SS TT dell'agosto del 1990, trattandosi in questo caso
(a differenza della sopraelevazione del fabbricato in precedenza presa in analisi) di intervento attuato dopo il 2001.
28 L'art. 99 del vigente (all'epoca) Regolamento Edilizio prevedeva infatti che, in ipotesi di nuova costruzione, se i preesistenti “...edifici confinanti sono stati costruiti sul confine, il nuovo edificio potrà essere costruito in appoggio a quelli già esistenti, in modo che il nuovo edificio ed il preesistente non presentino pareti cieche sul confine”.
Le NTA predette, invece, prevedevano (per la sotto-zona considerata, classificata
B2) che “Per i fabbricati esistenti sprovvisti di locali-garages, è comunque ammessa la costruzione (anche in ampliamento) di tali pertinenze nella misura massima di un locale- garage di mc. 40 per ogni unità abitativa, in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura, sempreché risultino rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge. Tale disposizione non si applica per interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici”.
5.2.3.4.3) Occorre poi rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto di indicare che “In tema di distanze, sia le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 c.c. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sicché sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Ne consegue che la prevalenza delle diverse prescrizioni è, in materia, affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali” (così Cass. 3241 del 2.2.2022, in massima, contenente la precisazione, in motivazione, per cui “Occorre invero considerare che sia le norme tecniche di attuazione del PRG che i regolamenti edilizi hanno valenza integrativa dell'art. 873 c.c., sicché la prevalenza delle diverse prescrizioni è - in materia
- affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che regolamenti edilizi comunali e le prescrizioni generali ed astratte dei piani regolatori generali e delle relative norme tecniche, avendo entrambe natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati (Consiglio di Stato 2707/2012; Tar Brescia 1629/2011; Tar Firenze 2439/2008).
Si è perciò riconosciuto che , è munita di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini "ex novo" tutta la materia delle distanze, con conseguente venir meno di una precedente disposizione derogatoria contenuta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale (Consiglio di Stato 104/1994”).
5.2.3.4.4) Rilevata dunque la ravvisabilità, sia per la categoria delle norme urbanistiche (quali le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali) che per quella delle norme edilizie (quali le previsioni dei regolamenti edilizi), dell'attitudine ad integrare le previsioni codicistiche, ed in particolare, l'art. 873 c.c., deve poi osservarsi
29 come nel caso di specie non sia comunque in effetti dato ravvisare un contrasto tra le previsioni sopra ricordate.
A) Al riguardo va anzitutto osservato come la previsione delle predette NTA (e cioè la base normativa invocata da parte appellante a sostegno delle proprie deduzioni) risulti strutturata secondo una serie articolata di eccezioni e
contro
-eccezioni applicative.
In particolare:
− con riferimento agli edifici esistenti, sprovvisti di garage, è prevista la possibilità di costruzione di una tale pertinenza (con i limiti dimensionali indicati) anche “in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura”;
− ciò, tuttavia, “sempreché risultino rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge”;
− e, comunque, con la precisazione che “Tale disposizione non si applica per interventi di totale demolizione e ricostruzione degli edifici”.
La previsione in oggetto non appare particolarmente nitida con riferimento al portato semantico delle espressioni utilizzate, dovendosi in proposito evidenziare che:
a) l'inciso finale, nel riferirsi a “tale disposizione”, non appare circoscrivibile solo all'ultima precedente previsione (e, cioè, il richiamo al rispetto delle distanze), dovendosi invece ritenere riferito a tutta la disposizione complessivamente intesa, nel senso dunque che la previsione concernente la possibilità di costruzione di garage in deroga rispetto agli indici di zona ed al rapporto di copertura, ma salvo il rispetto delle distanze, si applica solo agli edifici esistenti e non a quelli integralmente demoliti e poi ricostruiti;
b) l'eccezione ancorata alla necessità del rispetto de “le distanze dai confini e dai fabbricati previsti per legge” è riferita alla possibilità di costruire un garage “nella misura massima di 40 mc per ogni unità abitativa, in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura” (per gli edifici già esistenti che fossero privi di garage), e non alla possibilità tout court di costruire un garage.
Così intesa, allora, la previsione in oggetto non risulta prendere in considerazione in termini generali il profilo concernente la possibilità di costruzione di un garage, ma solo la questione, ben più specifica, relativa alla costruzione di un garage avente una dimensione sino a 40 metri cubi (per ogni unità abitativa) in deroga agli indici di zona ed al rapporto di copertura.
B) In quest'ottica, pertanto, la previsione in esame risulta effettivamente assumere i connotati di una “norma speciale”, come prospettato dagli appellanti, anche se non nel senso postulato da questi ultimi.
30 Una piana interpretazione del rapporto tra le due previsioni in precedenza menzionate porta dunque a concludere che, mentre il Regolamento Edilizio sopra menzionato attiene alle costruzioni in genere, tra cui i garages, la predetta previsione delle
NTA concerne lo specifico caso della costruzione di garages con le caratteristiche precipue predette.
Del resto, non risulta neppure chiaro in forza di quali considerazioni la costruzione di un garage “non in deroga” (per usare le espressioni delle NTA) dovrebbe essere sottoposta a previsioni sulle distanze più stringenti di una qualsivoglia altra costruzione.
Dunque, nel caso di specie, non constando che si sia trattato della costruzione di un garage “in deroga” e pertanto suscettibile di essere ricondotto all'alveo applicativo delle predette NTA (non sussistendo alcuna allegazione e/o riscontro in proposito), deve trovare applicazione il già menzionato art. 99 del Regolamento Edilizio, con conseguente possibilità di realizzare il garage in questione, in quanto “costruzione”, “in appoggio” alle altre costruzioni già esistenti (quale il manufatto degli attori in prime cure), come già ritenuto dal Tribunale di OS.
5.3) Infine, con il terzo ed ultimo motivo dell'appello principale, è stata contestata la decisione assunta in ordine alla regolazione delle spese di lite.
5.3.1) Tale motivo risulta declinato secondo un duplice ordine argomentativo.
5.3.1.1) Anzitutto, è stata contestata la quantificazione delle spese di lite operata dal Tribunale di OS.
In particolare, parte appellante ha rilevato che:
− “Anche facendo riferimento all'importo di Euro 28.000,00 in linea capitale (oltre a interessi legali dal 22.1.2005 al saldo) liquidato dal giudice come risarcimento del danno in favore degli attori, per l'illecita sopraelevazione, lo scaglione della vigente tabella da considerare, sarebbe stato quello (il quarto) da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00 per complessivi Euro 7.254,00 (relativi a tutte le fasi processuali oltre accessori (valori medi), e non Euro 5.440,00 liquidati dal
Giudice, il quale, per stare aderente al “decisum” (assegnati agli attori a titolo risarcitorio Euro 28.000,00), avrebbe dovuto, come compensi, liquidare cifra non inferiore a quella di Euro 7.254,00 suddetta”;
− “salvo ragioni diverse per procedere a diversa liquidazione che il Giudice non ha tuttavia esplicitato ed anche la compensazione da esso effettuata avrebbe dovuto avvenire su Euro 7.254,00 oltre accessori e non su Euro 5.440,000”;
− “Di fatto, la causa si è trascinata del tempo, molte sono state le udienze, le memorie, le osservazioni alla CT e supplementi di CT, vi è stata anche una
31 prova per testi, per cui non vi era ragione di determinare i compensi al di sotto dei valori medi”.
5.3.1.1.1) La censura è infondata, sol che si consideri come il giudice di prime cure abbia ritenuto che “Infine, le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate per 1/2, con condanna dei convenuti al pagamento della restante parte così come liquidato in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto a tali fini, per la determinazione del valore della controversia, del principio secondo cui in caso di accoglimento solo in parte della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum") e non la somma inizialmente richiesta dall'attore e ritenuta eccessiva, (Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765 -
01): € 1.215,00 per fase studio, € 860,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.290,00 per fase istruttoria, € 2.075,00 per fase decisionale, oltre spese e accessori di legge;
le spese di c.t.u. già liquidate in corso di causa devono essere poste a carico delle parti in misura paritaria”, conseguentemente statuendo: “Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle restanti spese di lite che liquida in € 5.440,00 a titolo di compenso professionale, € 414,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa definitivamente a carico delle parti in misura paritaria”.
Il Tribunale di OS ha dunque condannato i convenuti, una volta già operata la compensazione parziale nella misura di ½, al pagamento del residuo importo di €
5.440,00, come nitidamente emerge dall'espressione “Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle restanti spese di lite...”.
L'importo di € 5.440,00 rappresenta pertanto il 50% dell'importo originario liquidato dal giudice e, quindi, dimidiato in forza della compensazione ritenuta da applicare, sì che l'importo preso in considerazione ai fini dell'applicazione della compensazione parziale predetta era originariamente pari ad € 10.880,00.
Ne consegue come tale ammontare sia superiore, in effetti, a quello stesso indicato dagli appellanti come congruo, con riferimento allo scaglione applicabile (€ 7.254,00), con conseguente radicale infondatezza della contestazione in esame.
5.3.1.2) In secondo luogo, parte appellante ha argomentato che la fondatezza dei motivi di gravame avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle correlate domande gli appellanti medesimi e, per l'effetto, ad una revisione della decisione in questione, anche con riferimento al profilo della compensazione parziale delle spese disposta in prime cure.
Tale rilievo risulta dunque assorbito per effetto della reiezione degli altri motivi di gravame.
32 5.4) In base ai rilievi sin qui esposti, dunque, e con l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini sopra indicati, l'appello principale deve trovare integrale reiezione.
6) Passando a prendere in considerazione l'appello incidentale, deve preliminarmente osservarsi come il sig. abbia precisato le proprie conclusioni CP_1
chiedendo (oltre alla declaratoria di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dagli appellanti, profilo peraltro assorbito dal tenore delle conclusioni sopra ricordate):
a) la reiezione dell'appello principale, con specifico riferimento alle domande suscettibili di essere avanzate nei confronti dello stesso sig. e dunque: CP_1
a. la condanna al risarcimento del danno derivante dalla sopraelevazione del fabbricato, in qualsivoglia importo determinata, in quanto domanda inammissibile nei confronti dello stesso sig. CP_1
b. la richiesta di arretramento del garage e di risarcimento del danno;
b) in sede di appello incidentale:
a. nel caso di ritenuta ammissibilità della domanda risarcitoria correlata alla sopraelevazione del fabbricato, nei confronti del sig. l'accertamento CP_1
della non debenza di alcun importo a tale titolo o, in ipotesi, la sua riduzione;
b. la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in prime cure in ordine all'intervenuto acquisto per usucapione: 1) del diritto di superficie relativo al marciapiede adiacente
(allo stato) al fabbricato di proprietà dello stesso o, in subordine 2) CP_1
della servitù di passaggio sulla medesima porzione di terreno, o il diritto di uso della stessa.
6.1) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come le domande risarcitorie originariamente avanzate in prime cure dai sigg.ri e nei confronti dei Per_3 Per_4 sigg.ri e (per l'opera di sopraelevazione attuata sul fabbricato di questi ultimi Per_1 Per_2
e per la realizzazione del garage seminterrato, sopra ricordate) non possano ritenersi suscettibili di essere prese in considerazione anche nei confronti del sig. CP_1
Il sig. risulta infatti nudo proprietario dei beni stessi, per effetto di atto di CP_1
donazione disposto a suo favore dagli originari convenuti in prime cure (ben) dopo la realizzazione delle opere edili poste dagli attori a fondamento delle proprie richieste risarcitorie.
Il sig. è dunque qualificabile come successore a titolo particolare nel diritto CP_1
di (nuda) proprietà, ma non come successore nel diritto controverso, assoggettato ex art. 2909 c.c. agli effetti della sentenza passata in giudicato.
33 Nel caso di specie, infatti, il credito vantato è un credito di natura risarcitoria ancorato alla realizzazione delle opere edilizie in questione, che non è dunque suscettibile di essere azionato nei confronti dei successivi titolari dei beni sui quali tali opere sono state eseguite, divenuti titolari dei beni stessi a processo iniziato.
Con una pronuncia risalente nel tempo, ma che si presenta tuttora pienamente convincente, la Corte di Cassazione ha in effetti avuto modo di indicare che “L'alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non può, per se sola, determinare il trasferimento all'acquirente della obbligazione di risarcire i danni cagionati da un'indebita attività dell'alienante, avente ad oggetto la cosa stessa. Invero, l'ultimo comma dell'art 111 cod proc civ, per il quale la sentenza pronunziata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva
l'oggetto immediato dell'accertamento giurisdizionale” (così Cass. 790 del 25.3.1970, resa in fattispecie “...in cui il precedente proprietario di un fondo, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti al vicino da inosservanza delle distanze prescritte per
l'esecuzione di lavori di scavo e spianamento, aveva alienato, in corso di causa, il fondo
Co stesso, la ha ritenuto che detta identificazione non si rinvenisse, osservando che oggetto dell'accertamento giurisdizionale era il rapporto, di natura obbligatoria e non reale, attinente al risarcimento dei danni da illecito, mentre la dedotta violazione delle distanze legali rappresentava soltanto la ragione giustificatrice della responsabilità per danni)”, con enucleazione di un principio interpretativo perfettamente applicabile al caso qui in esame.
6.2) La ritenuta non assoggettabilità del sig. alle domande avanzate a titolo CP_1
risarcitorio dai sigg.ri e nei confronti dei sigg.ri e ed ora Per_3 Per_4 Per_1 Per_2
proseguite dagli odierni appellanti, comporta che lo stesso sig. difetti di interesse ex CP_1
art. 100 c.p.c. a proporre contestazioni nei confronti di tali domande.
6.2.1) Da tale conclusione, oltre che dalla già in precedenza ricordata declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale originariamente avanzato da e _1
(nei termini indicati al pregresso paragrafo 4.2.2.2.1), deriva dunque Persona_2
come non possa più essere presa in considerazione alcuna contestazione mossa all'esistenza del credito risarcitorio vantato dagli attori in prime cure - ed adesso dagli odierni appellanti - con riferimento alla sopraelevazione del fabbricato e, dunque, né con riferimento all'esistenza dei presupposti legittimanti tale sopraelevazione, né con riferimento all'esistenza di cause incidenti sulla perdurante esistenza di tale diritto (come,
34 ad es, l'eccepita prescrizione), né, infine, con riferimento a richieste di rideterminazione al ribasso del quantum risarcitorio in questione.
Le richieste risarcitorie correlate invece alla realizzazione del garage, invece, risultano di per sé superate per effetto della reiezione del secondo motivo dell'appello principale.
6.2.2) Alla stregua e nell'ottica delle considerazioni ora espresse, risulta dunque come non risultino più suscettibili di essere presi in considerazione i seguenti motivi dell'appello incidentale, in quanto inammissibili ove proposti dal sig. (e già CP_1
dichiarati inammissibili con riferimento alle domande originarie dei sigg.ri : Parte_3
→ il primo motivo, in quanto attinente alla contestazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente un credito risarcitorio in capo agli attori in prime cure per effetto della sopraelevazione del fabbricato posto in essere dai sigg.ri
(assumendosi invece che tale sopraelevazione doveva invece ritenersi Parte_3
legittimamente eseguita);
→ il secondo motivo, in quanto parimenti attinente alla contestata sussistenza del diritto di credito risarcitorio predetto, ritenuto non prescritto in forza del dies a quo individuato dal giudice di prime per il decorso della prescrizione stessa ed invece da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione;
→ il terzo motivo, in quanto nuovamente concernente una contestazione mossa all'esistenza del diritto di credito risarcitorio predetto, in questo caso imperniata sulla negazione della validità degli atti interruttivi della prescrizione ritenuti invece tali dal Tribunale di OS.
6.2.3) Dunque, dei motivi d'appello incidentale, risulta tuttora suscettibile di essere preso in considerazione unicamente il quarto degli stessi.
6.3) Con il quarto motivo dell'appello incidentale è stata infatti contestata la decisione del Tribunale di OS di ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione avanzata in prime cure dai sigg.ri Parte_3
6.3.1) Tale domanda riconvenzionale, si ricorda, era stata avanzata dai predetti convenuti adducendo che:
• esisteva una striscia di terreno adiacente al fabbricato di proprietà dei convenuti stessi, che era stata trasformata in un marciapiede ad opera della dante causa dei sigg.ri sig.ra ; Parte_3 Persona_5
• in ordine a tale marciapiede era stato usucapito il diritto di superficie o, in subordine, della servitù di passaggio;
• non era di ostacolo a tale acquisto per usucapione la sentenza 876/2002 del
Tribunale di OS (resa a definizione della causa 489/1984 RG insorta tra le
35 stesse parti), in quanto non si era trattato di causa emessa su una domanda di rivendica, ma di mero regolamento dei confini.
6.3.2) Il Tribunale di OS, con la sentenza impugnata, aveva invece respinto la domanda riconvenzionale predetta ritenendo che:
o “La sentenza n. 876/2002 del Tribunale di OS, passata in giudicato, ha accertato il confine fra le rispettive proprietà, ma anche che gli attori sono proprietari della striscia di terreno m. 13,60 x 0,85, catastalmente censita al
N.C.T. foglio 144, particella 295, ordinando ai convenuti al rilascio del suddetto bene”;
o “Come si evince dalla motivazione della sentenza, per quanto la causa fosse stata iscritta come azione di regolamento di confini, il Tribunale ha dovuto in realtà, non soltanto determinare quantitativamente l'oggetto della proprietà dei fondi confinanti, bensì dirimere un vero e proprio contrasto tra i rispettivi titoli di acquisto, arrivando ad affermare che la predetta striscia era ricompresa nei contratti con cui la proprietà del bene era pervenuta agli attori e non nel contratto di acquisto in favore dei convenuti (“Come detto, infatti, non vi fu mai il preteso trasferimento della striscia di terreno de quo dal Comune alla e da questa Per_5 ai sigg. , p. 5 della sentenza). Da ciò che deriva che si è trattato di una vera Per_1
e propria azione di rivendicazione (Sez. 2, Sentenza n. 15013 del 21/11/2000, Rv.
541945 - 01); ciò preclude che in un successivo giudizio fra le stesse parti il convenuto soccombente possa far valere un diritto reale di godimento su quel bene rimettendo in discussione la natura indebita del proprio possesso, atteso che questa è necessariamente presupposta da detto giudicato (Sez. 2, Sentenza n. 4824 del 14/07/1983, Rv. 429711 - 01)”;
o “La domanda deve essere quindi dichiarata inammissibile, in quanto coperta dal precedente giudicato”.
6.3.3) Con il motivo di appello incidentale in esame la decisione in questione è stata censurata “...sia per l'aver qualificato come azione di rivendica una sentenza, la n.
876/2002, invece, di regolamento di confini, andando ben oltre a quanto espressamente dichiarato in quella sentenza, sia per l'aver ritenuto coperto dal giudicato una domanda giudiziale che, in ogni caso, aveva un petitum diverso rispetto a quella formulata nel giudizio n. 489/84 in cui fu, poi, emessa la predetta sentenza del 2002”.
In particolare, il motivo di gravame in oggetto risulta così strutturato:
− nella sentenza n. 876/2002 del Tribunale di OS era contenuto l'inciso per cui
“in merito alle spese di lite, attese le reciproche soccombenze e la natura dell'azione principale - di regolamento di confini - non mutata né per la
36 contestuale proposizione della domanda di rilascio, né per la proposizione in via riconvenzionale della domanda di accertamento dell'intervenuta usucuapione ...”, così escludendo che si fosse al cospetto di una domanda di rivendica;
− il principio interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4284 del 14.7.1983 (richiamato nella sentenza impugnata a sostegno della decisione raggiunta) non era dunque suscettibile di applicazione alla fattispecie in esame, in quanto concernente appunto un'ipotesi di giudicato formatosi su una domanda di rivendica;
− la qualificazione espressamente fornita nella sentenza 876/2002 (e non impugnata) non poteva oggi essere mutata nel contesto di altro processo;
− in ogni caso, l'eventuale giudicato formatosi con riferimento alla sentenza
876/2002 non poteva precludere la proposizione, in altra causa, di una domanda di usucapione avente ad oggetto un petitum diverso rispetto a quello oggetto della domanda di usucapione avanzata nella causa 489/1984 RG;
− “Mentre, infatti, nella causa introdotta nel 1984 si discuteva, al limite, della proprietà della striscia di terreno, in quella iniziata nel 1999, invece, il petitum riguardava il diritto di superficie o di servitù. E, poi, non solo il petitum tra le due cause è diverso ma diversa è anche la causa petendi. Sebbene, infatti, in entrambe le cause è stato dedotto come fatto costitutivo dell'acquisto del diritto reale il possesso ad usucapionem, nel giudizio del 1984 si disquisiva del possesso ad immagine della proprietà mentre in quello del 1999 ad immagine di un diritto reale minore che, per sua natura, si differenza dall'altra tipologia di possesso sia per il contenuto delle facoltà esercitate sul bene che per il suo difetto di esclusività”.
6.3.4) Il motivo è fondato in astratto, ma infondato in concreto.
6.3.4.1) A prescindere dalla qualificazione giuridica da attribuire alla sentenza
876/2002 del Tribunale di OS, resa nella causa 489/1984 RG, ciò che preme rilevare
è che, in tale causa, i sigg.ri ebbero a proporre domanda di accertamento Parte_3 dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della striscia di terreno sopra ricordata e che tale domanda ebbe ad essere respinta, in merito, con accertamento della proprietà della predetta striscia di terreno in capo agli (allora) attori e Persona_3
. Parte_4
Il giudicato maturato in ordine a tale domanda, peraltro, si estende a tutti i possibili titoli di acquisto della proprietà della striscia di terreno in questione, in forza dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati
37 in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto
-, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto” (così, tra tante, Cass. n. 22591 del 16.10.2020).
Il giudicato in questione, tuttavia, non si estende alle domande di acquisto per usucapione di altri diritti reali (diversi cioè dal diritto di proprietà) sul bene in oggetto.
Ne consegue come la domanda di usucapione in oggetto, avanzata in prime cure dai sigg.ri e con riferimento all'intervenuto acquisto del diritto di superficie Per_1 Per_2
o, in subordine, della servitù di passaggio sulla striscia di terreno in questione, avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile e, quindi, valutata nel merito.
6.3.4.2) Con riferimento, dunque, al merito della domanda riconvenzionale in oggetto deve anzitutto rilevarsi che:
A) nella comparsa di costituzione e risposta dimessa in prime cure dai sigg.ri
è stato allegato che: CP_9
→ sulla striscia di terreno in oggetto era stato edificato un marciapiede da parte della dante causa degli stessi sigg.ri CP_9
→ tale striscia di terreno faceva parte di un'area indicata come non edificabile;
→ i predetti convenuti si erano offerti, ma inutilmente, di acquistare tale area ad un prezzo triplo rispetto a quello di mercato;
→ era interesse dei convenuti far dichiarare il loro intervenuto acquisto per usucapione del diritto di superficie su tale area o, in subordine, della servitù di passaggio o del diritto di uso, “...Con ogni riserva di meglio illustrare il fondamento delle suddette riconvenzionali”;
B) non risulta depositata in prime cure la prima memoria ex art. 183, VI° comma,
c.p.c. (non sussistendone copia né nel fascicolo cartaceo, né nel fascicolo telematico del primo grado di giudizio, né nella produzione documentale depositata digitalmente nel presente grado di appello, né, infine, risultando essere mai avvenuto tale deposito in base allo “storico” digitale del fascicolo d'ufficio del primo grado – da cui risulta invece il deposito della seconda e della terza delle memorie dimesse ex art. 183, VI° comma, c.p.c.
–).
6.3.4.3) La domanda in oggetto, dunque, deve essere respinta in considerazione della circostanza per cui non consta sulla scorta di quali allegazioni in fatto (che la parte si
38 era espressamente riservata di “meglio illustrare”) sarebbe ravvisabile l'intervenuta maturazione dell'acquisto per usucapione del diritto di superficie e/o della servitù di passaggio sull'area in questione. Ciò, in particolare, con riferimento alla tipologia delle condotte poste in essere (modalità di utilizzo, arco cronologico di estrinsecazione, eventuali elementi di caratterizzazione, ecc.) onde consentire di ravvisare l'usucapione predetta.
In presenza di tale deficit, che attiene alla definizione del thema decidendum, non risultano neppure ammissibili i mezzi di prova chiesti da parte dei sigg.ri (di Parte_3
fatto consistenti nella richiesta di acquisizione dei verbali istruttori della già menzionata causa 489/1984 RG, senza – anche in questo caso – che nella presente causa risultino formulati capitoli di prova in ordine alle circostanze sopra evidenziate).
6.4) Anche l'appello incidentale tuttora oggetto delle istanze del sig. CP_1
dunque, deve essere respinto, previa integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati nella presente motivazione.
7) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio si osserva che, in considerazione dell'intervenuta reiezione sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, ed al netto dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto in origine dai sigg.ri e sussistono i presupposti per Per_1 Per_2
ravvisare profili di soccombenza reciproca atti a consentire di compensare integralmente tra le parti le spese in questione.
7.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte degli appellanti principali e , sia da Parte_5 Parte_2 parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni da loro rispettivamente proposte ed integralmente rigettate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 230/2019 emessa dal Tribunale di OS e pubblicata in
[...]
data 28 marzo 2019, previa integrazione della motivazione di tale sentenza nei termini esposti nella presente, così statuisce:
39 1) dichiara la contumacia dell'eredità giacente di , in persona del Curatore, _1
Avv. Riccardo IN, e dell'eredità giacente di in persona del Persona_2
Curatore, Avv. Riccardo IN;
2) respinge l'appello principale proposto da e;
Parte_1 Parte_2
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto in origine da e _1
Persona_2
4) respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_1
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
6) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame principale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13;
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a CP_1
quello, ove dovuto, per il gravame incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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