Versione
1 agosto 1939
1 agosto 1939
Art. 3.
All'ispettorato generale di finanza e' affidato il compito di verificare:
1°) che l'effettuazione delle spese proceda in conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato;
2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;
3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:
1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti;
2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;
3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' generale dello Stato;
4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.
All'ispettorato generale di finanza e' affidato il compito di verificare:
1°) che l'effettuazione delle spese proceda in conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato;
2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;
3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:
1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti;
2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;
3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' generale dello Stato;
4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 17/06/1974 n. 1341 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 17 giugno 1974 · 3.6654992
[…] Amministrazione possa utilmente pronunciarsi, per il profilo fondamentale teste\' sottolineato, il Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza) cui e\' affidato, ai sensi dell\'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, il compito di curare l\'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle norme sulla contabilita\'
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Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 07/05/1993, n. 228Provvedimento: […] La Provincia ricorrente espone che con l'atto impugnato il Ministro del Tesoro ha comunicato di aver disposto - ai sensi dell'art. 29 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 - l'esecuzione, da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza, di una verifica amministrativo-contabile presso l'Unità sanitaria locale n. 2 di Merano. Tale atto risulterebbe lesivo delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia in relazione ai profili seguenti.Leggi di più...
- conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia di bolzano·
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