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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 825 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa su domanda congiunta da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi CP_1 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Perugini e Pasquale Vaccaro;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, e che dalla predetta unione nasceva il figlio (il 16.5.2022), chiedevano il recepimento Per_1 dell'accordo in tema di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore di cui al ricorso.
All'udienza del 21.3.2025, sentite le parti personalmente, il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio alle conclusioni rassegnate in tale sede.
**************
Il Collegio omologa l'accordo intervenuto tra le parti in relazione al figlio minore, il quale, in particolare, prevede l'affidamento condiviso dello stesso, con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre da esercitarsi in forma libera presso la casa familiare, con l'impegno da parte del sig. di preavviso anche telefonico e, in ogni caso, CP_1 nel rispetto dello stato di salute del minore, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse del minore.
Il Collegio recepisce altresì quanto concordato in ordine agli aspetti patrimoniali, ponendo a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per il minore di € 150,00 mensile CP_1
(importo da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, importo da ritenersi equo in considerazione dell'attuale situazione reddituale.
Nulla a provvedere sulle spese trattandosi di giudizio promosso su domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M.:
- omologa gli accordi relativi al figlio minore alle condizioni di cui in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 825 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa su domanda congiunta da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi CP_1 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Perugini e Pasquale Vaccaro;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, e che dalla predetta unione nasceva il figlio (il 16.5.2022), chiedevano il recepimento Per_1 dell'accordo in tema di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore di cui al ricorso.
All'udienza del 21.3.2025, sentite le parti personalmente, il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio alle conclusioni rassegnate in tale sede.
**************
Il Collegio omologa l'accordo intervenuto tra le parti in relazione al figlio minore, il quale, in particolare, prevede l'affidamento condiviso dello stesso, con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre da esercitarsi in forma libera presso la casa familiare, con l'impegno da parte del sig. di preavviso anche telefonico e, in ogni caso, CP_1 nel rispetto dello stato di salute del minore, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse del minore.
Il Collegio recepisce altresì quanto concordato in ordine agli aspetti patrimoniali, ponendo a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per il minore di € 150,00 mensile CP_1
(importo da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, importo da ritenersi equo in considerazione dell'attuale situazione reddituale.
Nulla a provvedere sulle spese trattandosi di giudizio promosso su domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M.:
- omologa gli accordi relativi al figlio minore alle condizioni di cui in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma