Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 206/2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Bassi, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dello stesso, come da procura in atti
Attrice - Opponente
E
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Sulmona (AQ), presso lo studio dell'avv. Valentino Zurlo, procuratore e difensore in virtù di procura in atti
Convenuto - Opposto
NONCHE'
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e
[...]
[...]
- Contumaci Controparte_5
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 30/2023 emesso nei confronti della stessa e del sig. dal Tribunale di Sulmona, nel procedimento monitorio R.G. n. 79/2023, in Controparte_6 favore del per il pagamento, in solido tra loro, della Controparte_1 complessiva somma di € 6.351,14, oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione ed oltre alle successive occorrende, lamentando:
1
[...] Persona_1 deceduto in data 21.01.2018;
- la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori quattro figli ed eredi del de cuius Persona_1
- la limitazione di responsabilità della opponente, avendo la stessa accettato l'eredità del padre sig. con beneficio di inventario. Persona_1 Tanto premesso, l'opponente chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- autorizzare ai sensi dell'art 269 c.p.c e per i motivi sopra dedotti, la chiamata del terzo e precisamente dei coeredi:
- nata a [...], il [...], residente in [...] B 00165 CP_2
Roma;
- nato a [...], il [...] c/o esercente potestà genitoriale sig.ra Controparte_3
(madre del minore), Via Giuseppe Prinotti 81 00188 Roma;
Persona_2
- nato a [...], il [...] c/o esercente potestà Controparte_4 genitoriale sig.ra (madre del minore) Via Dodecanesco 11 00148 Roma;
Persona_3
- nata a [...], il [...] c/o esercente potestà genitoriale sig.ra Controparte_5
(madre della minore), Castel De Ceveri 56 Formello (RM). Persona_4
e contestualmente si fa espressa richiesta di spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dell'art. 163 bis c.p.c. Sempre in via preliminare: sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 30/2023 (n.r.g. 79/2023), emesso dal Tribunale Civile di Sulmona, depositato in cancelleria in data 8 febbraio 2023, sussistendo gravi motivi per quanto sopra dedotto in via principale: In ogni caso, riconosciuta ed accertata la qualità di erede accettante con beneficio d'inventario della sig.ra dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata Parte_1 Parte_1 opposizione e nel merito, revocare e/o annullare l'opposto decreto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e rigettare nella interezza le domande proposte dal per tutti i motivi CP_1 sopra esposti.”. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi indicati, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.09.2023, il opposto, contestava la domanda attrice, CP_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 27.09.2023 veniva disposta la sospensione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sola opponente ed assegnato termine alla parte Parte_1 opposta per l'attivazione della obbligatoria procedura di mediazione. Veniva quindi esperita detta procedura, ma con esito negativo (come da verbale in atti); nonostante la regolarità della notifica ai terzi degli atti di chiamata in causa, gli stessi non si costituivano in giudizio. Istruita soltanto con le produzioni documentali, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni, come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 171 ter c.p.c. di entrambe le parti nei seguenti termini: per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona:
- Revocare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di
Sulmona n.30/2023 (n.r.g. 79/2023), depositato in cancelleria in data 08.02.2023 nei confronti della sig.ra Parte_1
2
- Condannare in solido il sig. (c.f. ) e la sig.ra Controparte_6 C.F._2 (c.f. ), quest'ultima non in proprio, ma Parte_1 C.F._1 esclusivamente quale erede con beneficio d'inventario del sig. al Persona_1 pagamento in favore del (c.f. della somma di CP_1 Controparte_1 P.IVA_1 euro 6.351,14 per le quote condominiali.
– Compensare tra le parti tutte le spese giudiziali.”; per parte opposta:
“Voglia l'On Tribunale di Sulmona: a) Revocare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di
Sulmona n.30/2023 (n.r.g. 79/2023), depositato in cancelleria in data 08.02.2023 nei confronti della sig.ra Parte_1
b) Condannare in solido il sig. (c.f. ) e la sig.ra Controparte_6 C.F._2 (c.f. ), quest'ultima non in proprio ma Parte_1 C.F._1 esclusivamente quale erede con beneficio d'inventario del sig. al Persona_1 pagamento in favore del (c.f. della somma di Controparte_1 P.IVA_1 euro 6.351,14 per le quote condominiali. c) Compensare tra le parti tutte le spese giudiziali””. Tanto premesso, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei terzi chiamati che, nonostante la ritualità della notifica degli atti di chiamata in causa, non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza. Venendo al merito, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto dalle parti costituite, che hanno espressamente dichiarato nelle note di udienza di aver appianato ogni divergenza in ordine alle questioni ed eccezioni oggetto del presente giudizio. Le stesse hanno pertanto precisato le conclusioni nei medesimi termini, come sopra riportati, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna comunque al pagamento delle quote condominiali, relative all'appartamento A/20 facente parte del Condominio opposto ed oggetto dell'ingiunzione, a carico della parte opponente, ma non in proprio, bensì esclusivamente quale erede con beneficio di inventario del sig. (nato a [...] - RM il 24.03.1958 e deceduto il Persona_1
21.01.2018 in Formello - RM) comproprietario al 50% con il sig. Controparte_6 dell'appartamento in questione, circostanze tutte risultanti dalla documentazione in atti. Le spese giudiziali, viste le ragioni della decisione e l'accordo delle parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da (c.f. Parte_1
) e per l'effetto revoca nei soli confronti della stessa il decreto C.F._1 ingiuntivo opposto n.30/2023, emesso dal Tribunale di Sulmona in data 8.02.2023 a carico dell'attuale opponente e di (c.f. ) nel procedimento Controparte_6 C.F._2 monitorio R.G. n.79/2023;
- condanna, in solido con l' opponente non Controparte_6 Parte_1 in proprio ma esclusivamente quale erede con beneficio di inventario del sig. Per_1
al pagamento in favore dell'opposto (c.f.
[...] Controparte_1
) della somma di € 6.351,14 per le quote condominiali;
P.IVA_1
3 - compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali.
Sulmona, 22.05.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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