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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 489/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARNEVALI ROBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA MACINA 3
43100 PARMApresso il difensore avv. CARNEVALI ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUCCI Controparte_1 P.IVA_1
DONATI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA DEI CONTI N.3 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. DUCCI DONATI BEATRICE
APPELLATO
In punto a: appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Parma RG 4196/2020, rep. N. 118-2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proponeva nei Parte_2 confronti di domanda di restituzione delle somme accreditate Controparte_2 sul conto corrente bancario n. 7290963 già intestato al defunto , pari ad € 282.779,61, Parte_1 previo accertamento della estinzione del predetto rapporto a seguito del decesso del correntista.
2. A fondamento della domanda parte ricorrente esponeva che:
- era deceduto in Parma il 03.08.2010; Parte_1
- su istanza di un creditore del defunto veniva nominato un curatore dell'eredità giacente;
pagina 1 di 6 - dall'esame dell'estratto conto bancario del de cuius al 31.08.2010 (doc.3) emergeva che Pt_1
era titolare in vita del c.c. 7290963, acceso con l'istituto di credito
[...] Controparte_1
;
[...]
- nei giorni immediatamente successivi alla data del decesso, per l'esattezza il 20.08.2010, erano stati accreditati sul conto corrente del € 282.779,61 derivanti dallo svincolo delle gestioni n.263433 Pt_1
e 264478;
- sempre con valuta 20.08.2010 la aveva azzerato le predette posizioni attive del de cuius CP_2 compensandole con non meglio specificate posizioni debitorie;
- al 31.08.2010 risultava pertanto sul conto un saldo finale pari a zero;
- la compensazione effettuata dalla risultava illegittima e priva di causa in quanto al contratto di CP_2 conto corrente bancario, quale contratto innominato misto con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato, doveva essere applicato l'art..1722 comma 1 c.c. che prevede l'estinzione del mandato in seguito al decesso del mandante (Cass. 21.04.2000, n.5264; Cass.04.12.1992, n.12921;
ABF Milano n.9469/2019; ABF Milano 1931/2014; ABF Milano 2790/2011; ABF Napoli
n.2189/2016).
3. Si costituiva chiedendo, previa conversione del Controparte_2 rito, il rigetto del ricorso, per essere lo stesso infondato.
4. In particolare, la deduceva che: CP_2
- aveva eseguito precise disposizioni date dal correntista (cfr. missiva-richiesta del 15/7/2010 [..] doc. 6
e 7) della cui morte non era stata resa edotta, nulla rilevando se gli esiti di alcune delle relative operazioni, seppur subito disposte conformemente a quanto si è documentato essere stato pattuito [..] possano poi essere state annotate in tempi di poco successivi al decesso del cliente;
- all'art. 5 del contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza 72909 sottoscritto il 9
Dicembre 1998 (doc. 12) tra i mezzi di tutela dei crediti della banca pattuiti era prevista la compensazione (ndr. Quando esistono tra la ed il Correntista più rapporti o più conti di CP_2 qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni effetto;
- le somme che erano state utilizzate per procedere a liquidare i debiti del erano giunte anche Pt_1 dalle escussioni e realizzazione dei 'Pegni di titoli somme oggetto del servizio “Gestione
Patrimoniale” che egli aveva in essere presso er garantirsi quelle aperture di credito delle CP_3 quali aveva avuto bisogno (doc. 14 pegno 13.09.2004 per € 160.000,00, doc. 15 pegno 28.01.2005 per
€ 14.000,00, doc. 16 pegno 17.06.2005 per € 50.000,00. Doc. 17 pegno 13.09.2006 per € 150.00,00).
5. Il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese di lite nella misura del 50% e, per la restante parte, condannando a rimborsare a Parte_3 CP_2
tali spese. Controparte_1
pagina 2 di 6 6. Il Tribunale poneva a fondamento della pronuncia la Decisione N. 24360 del 06 novembre 2019 del
Collegio di coordinamento, riportata testualmente, che aveva enunciato il seguente principio di diritto:
"Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”. [..]Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, il Collegio perviene alla conclusione che il rapporto di conto corrente sia rimasto in essere dopo la morte della correntista, non essendo stato esercitato il recesso da parte dell'erede. Risultano legittimi, pertanto, gli addebiti per l'invio degli estratti conto e delle comunicazioni e per i canoni per la tenuta del conto corrente”.
7. Secondo il Tribunale, nel rapporto di conto corrente bancario non era ravvisabile l'intuitus personae generalmente sotteso alla scelta del mandatario, non essendovi quindi alcuna ragione per uscire dal tracciato della regola generale di trasmissibilità mortis causa di tutti i rapporti contrattuali in capo al de cuius. E ciò valeva a maggior ragione quando gli atti che la banca fosse chiamata a eseguire altro non erano che adempimenti di debiti contratti in vita dal de cuius.
8. In ogni caso, anche volendo aderire alla tesi della automatica estinzione del conto corrente, nell'eredità confluivano il saldo del conto corrente, nonché la titolarità dei debiti, nella consistenza che essi avevano alla data dell'apertura della successione oppure del successivo momento in cui l'intermediario era venuto con certezza a conoscenza del decesso del correntista.
9. Nel caso di specie, volendo adottare il primo criterio, alla data della morte il saldo del era Pt_1 comunque passivo;
volendo invece adottare il secondo criterio (nell'ipotesi, preferibile per le ragioni individuate dal Collegio di coordinamento, non potendo essere posto a carico della banca l'onere di monitorare le vicende personali dei correntisti), doveva ritenersi che parimenti alla data in cui l'intermediario era venuto con certezza a conoscenza del decesso del correntista il saldo fosse passivo, Contr giacché al rilievo di di aver annotato in conto le operazioni nella inconsapevolezza del decesso del non era seguita alcuna contestazione da parte della ricorrente. Pt_1
10. Inoltre, anche qualora si aderisse alla tesi dell'automaticità dell'estinzione, a seconda delle circostanze del caso concreto, potevano considerarsi comunque non ripetibili i pagamenti fatti allo scopo di evitare un pregiudizio alle ragioni stesse del patrimonio del de cuius, sussistendo gli estremi della negotiorum gestio, laddove l'automatica estinzione del rapporto di conto dal momento della morte o della conoscenza della morte avrebbe determinato la cessazione dei pagamenti che il defunto aveva dato mandato di eseguire, anche qualora questi fossero nell'interesse della eredità.
11. Posto che anche gli accrediti in conto corrente di cui la ricorrente chiedeva la refusione erano avvenuti in data successiva al decesso, non si ravvisavano per quanto sopra ragioni per ritenere illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca, né erano state dettagliate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede dopo l'acquisizione della conoscenza del decesso del correntista, la cui data mai era stata allegata nel presente processo, avendo la banca tra l'altro dato esecuzione a disposizioni dello stesso Pt_1 nonché precedentemente pattuito la compensazione.
12. Proponeva appello EREDITÀ rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1 pagina 3 di 6 “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Parma in data 03.12.2022 (R.G. 4196/2020), accertata l'estinzione del rapporto di conto corrente bancario 7790963, in essere tra il sig. e a seguito del decesso del correntista, Parte_1 Controparte_2 condannare alla restituzione, a favore dell'eredità giacente del Controparte_2 sig. , delle somme accreditate sul predetto conto corrente a seguito della liquidazione Parte_1 del patrimonio mobiliare del correntista, pari ad euro 282.779,61 o a quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 20.08.2010 al saldo effettivo. Con il favore delle spese di causa e del compenso di avvocato dei due gradi del giudizio, oltre maggiorazione 15% iva e c.p.a. come per legge”.
Contr 13. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così disporre: In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla curatela dell'eredità giacente di in persona del curatore Dott.ssa in Parte_1 Persona_1 quanto notificato in data 08.03.2022 ovvero oltre il termine ex lege di trenta giorni per l'appello dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. e ciò ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., attesa la comunicazione/pubblicazione di Cancelleria ai legali delle parti della ordinanza n. 118/2022, avvenuta in data 27.01.2022 comunicazione che nel rito ex art. 702 bis/ter c.p.c. tiene luogo della notificazione di parte. In via preliminare ulteriore: dichiarare inammissibile ed inefficace l'appello proposto dalla curatela dell'eredità giacente di in persona del curatore Dott.ssa Parte_1 in quanto proposto in assenza della previa specifica e necessaria autorizzazione alla Persona_1 presente azione che doveva essere conferita al curatore dal Giudice delle Successioni del Tribunale di
Parma. Nel merito: in denegata ipotesi di valutazione nel merito, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna respingere i motivi d'appello proposti dalla eredità giacente di in persona del Parte_1 curatore Dott.ssa avverso l'ordinanza n. 118/2022 del Giudice del Tribunale di Persona_1
Parma, depositata in data 03.02.2021 e pubblicata in data 27.01.2022 poiché infondati in fatto ed in diritto, nulla escluso, con conferma in ogni sua parte della Ordinanza n. 118/2022 del Giudice del
Tribunale di Parma in quanto conforme alla più recente giurisprudenza bancaria in materia, confermando altresì nel merito tutte le conclusioni di cui al giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorarî.
14. Quanto alla tardività dell'appello, parte appellata deduceva quanto segue:
“IN VIA PRELIMINARE Tardività dell'appello. Ai sensi e per gli effetti dell'art.702 quater c.p.c. il presente appello è inammissibile poiché è stata notificata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma all'allora legale della in data 27.01.2022 così come in pari Controparte_2 data è stata notificata al legale della curatela (poiché le comunicazioni via pec della Cancelleria vengono inviate simultaneamente a tutti i procuratori costituiti e ciò ex art. 133 c.p.c.) l'ordinanza di rigetto del Giudice del Tribunale di Parma n. 118/2022 che è stata emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. in data 03.12.2021 e comunicata/pubblicata dalla Cancelleria in data 27.01.2022 così che il termine ex lege di giorni trenta per l'impugnazione andava a scadere il 28.02.2022 (il 26.02.2022 era sabato) mentre l'atto di appello è stato notificato in data 08.03.2022. Pertanto, tutto quanto ivi indicato risulta coperto da giudicato ex art. 2909 c.c. che si è maturato a tale data poiché tale termine di giorni trenta per l'appello datato alla comunicazione di pubblicazione della Cancelleria è, ex lege, il 26/28.02.2022 (il 26.02.2022 era sabato). L'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna Vorrà verificare che il presente giudizio risulta proposto del tutto tardivamente ed è pertanto inammissibile per intervenuto giudicato della ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., già maturatosi all'atto della notifica dell'atto di appello del 08.03.2022 di cui al presente giudizio.
15. Parte appellante ha controdedotto quanto segue (vedi comparsa conclusionale).
pagina 4 di 6 “Nel caso di notifica telematica la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, ossia dai documenti informatici veri e propri che devono sempre essere depositati in formato digitale. Come stabilito dalla Suprema Corte “le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano per via telematica, all'indirizzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo postale, in base alle disposizioni di cui al d.pr. n.68/2005, il cui art.6 prevede che il gestore della pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente la cd ricevuta di avvenuta consegna (Rac9 che rappresenta quindi il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informativo è pervenuto nella Pec del destinatario”. La prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute in formato eml o msg ed il file dati atto xml, contenente egli identificativi delle predette ricevute (Cass. 16189/2023).
16. L'appello è tardivo e dunque inammissibile.
17. L'ordinanza impugnata è stata comunicata alle parti (compresa parte appellante e per essa all'avvocato costituito Carnevali Roberto) dalla cancelleria ex art. 702 quater c.p.c. in data 27.01.2022, come dedotto e comprovato da parte appellata e comunque desumibile dalla diretta consultazione dei registri informatici (SICID e consolle del magistrato), che si trovano nella diretta disponibilità del collegio giudicante.
In particolare, dal registro SICID si evince l'esistenza del documento telematico, rappresentato dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo PEC all'avv. Carnevali, il giorno
27/01/2022 alle ore 12:50:48:
“Il giorno 27/01/2022 alle ore 12:50:48 (+0100) il messaggio "COMUNICAZIONE
4196/2020/CC" proveniente da tribunale. tel.giustiziacert.it" ed indirizzato a Email_1
" è stato consegnato nella casella di destinazione. Email_2
Identificativo messaggio: . CodiceFiscale_2
18. Ai sensi della norma richiamata, l'ordinanza doveva essere impugnata nel termine di 30 giorni, decorrente dal 27.01.2022 e dunque entro il 28 febbraio 2022 (lunedì, quale primo giorno non festivo dopo la scadenza del termine il sabato precedente, equiparato a giorno festivo).
La citazione in appello, come si desume chiaramente dalla documentazione in atti, è stata notificata a mezzo PEC da parte appellante in data 8 marzo 2022 e dunque tardivamente. L'iscrizione a ruolo della causa di appello è poi avvenuta il 17 marzo 2022.
L'impugnazione è stata fatta correttamente con lo strumento della citazione (in tal senso sez. 6-3,
Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020, “L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011”).
pagina 5 di 6 Peraltro, la forma della citazione imponeva il rispetto della relativa disciplina e dunque la notifica della medesima prima dello spirare del termine per l'appello.
19. Le argomentazioni opposte da parte appellante non sono condivisibili.
Gli oneri di produzione documentale, cui parte appellante ha fatto cenno in comparsa conclusionale, devono intendersi sussistenti soltanto nei casi in cui la parte interessata sia onerata di provare i tempi e le modalità di una notificazione eseguita a istanza della medesima parte.
Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie, si controverta di una comunicazione di cancelleria
(quella eseguita in data 27 gennaio 2022), la prova dei tempi e delle modalità della medesima può essere tratta ex officio dal giudice mediante accesso diretto ai registri informatici, che si trovano nella sua disponibilità e che comunque sono liberamente consultabili anche dalle parti medesime.
20. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara la inammissibilità dell'appello;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 14.000,00 per compenso, oltre al 15% Controparte_1 di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 489/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARNEVALI ROBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA MACINA 3
43100 PARMApresso il difensore avv. CARNEVALI ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUCCI Controparte_1 P.IVA_1
DONATI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA DEI CONTI N.3 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. DUCCI DONATI BEATRICE
APPELLATO
In punto a: appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Parma RG 4196/2020, rep. N. 118-2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proponeva nei Parte_2 confronti di domanda di restituzione delle somme accreditate Controparte_2 sul conto corrente bancario n. 7290963 già intestato al defunto , pari ad € 282.779,61, Parte_1 previo accertamento della estinzione del predetto rapporto a seguito del decesso del correntista.
2. A fondamento della domanda parte ricorrente esponeva che:
- era deceduto in Parma il 03.08.2010; Parte_1
- su istanza di un creditore del defunto veniva nominato un curatore dell'eredità giacente;
pagina 1 di 6 - dall'esame dell'estratto conto bancario del de cuius al 31.08.2010 (doc.3) emergeva che Pt_1
era titolare in vita del c.c. 7290963, acceso con l'istituto di credito
[...] Controparte_1
;
[...]
- nei giorni immediatamente successivi alla data del decesso, per l'esattezza il 20.08.2010, erano stati accreditati sul conto corrente del € 282.779,61 derivanti dallo svincolo delle gestioni n.263433 Pt_1
e 264478;
- sempre con valuta 20.08.2010 la aveva azzerato le predette posizioni attive del de cuius CP_2 compensandole con non meglio specificate posizioni debitorie;
- al 31.08.2010 risultava pertanto sul conto un saldo finale pari a zero;
- la compensazione effettuata dalla risultava illegittima e priva di causa in quanto al contratto di CP_2 conto corrente bancario, quale contratto innominato misto con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato, doveva essere applicato l'art..1722 comma 1 c.c. che prevede l'estinzione del mandato in seguito al decesso del mandante (Cass. 21.04.2000, n.5264; Cass.04.12.1992, n.12921;
ABF Milano n.9469/2019; ABF Milano 1931/2014; ABF Milano 2790/2011; ABF Napoli
n.2189/2016).
3. Si costituiva chiedendo, previa conversione del Controparte_2 rito, il rigetto del ricorso, per essere lo stesso infondato.
4. In particolare, la deduceva che: CP_2
- aveva eseguito precise disposizioni date dal correntista (cfr. missiva-richiesta del 15/7/2010 [..] doc. 6
e 7) della cui morte non era stata resa edotta, nulla rilevando se gli esiti di alcune delle relative operazioni, seppur subito disposte conformemente a quanto si è documentato essere stato pattuito [..] possano poi essere state annotate in tempi di poco successivi al decesso del cliente;
- all'art. 5 del contratto di accensione del conto corrente di corrispondenza 72909 sottoscritto il 9
Dicembre 1998 (doc. 12) tra i mezzi di tutela dei crediti della banca pattuiti era prevista la compensazione (ndr. Quando esistono tra la ed il Correntista più rapporti o più conti di CP_2 qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni effetto;
- le somme che erano state utilizzate per procedere a liquidare i debiti del erano giunte anche Pt_1 dalle escussioni e realizzazione dei 'Pegni di titoli somme oggetto del servizio “Gestione
Patrimoniale” che egli aveva in essere presso er garantirsi quelle aperture di credito delle CP_3 quali aveva avuto bisogno (doc. 14 pegno 13.09.2004 per € 160.000,00, doc. 15 pegno 28.01.2005 per
€ 14.000,00, doc. 16 pegno 17.06.2005 per € 50.000,00. Doc. 17 pegno 13.09.2006 per € 150.00,00).
5. Il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese di lite nella misura del 50% e, per la restante parte, condannando a rimborsare a Parte_3 CP_2
tali spese. Controparte_1
pagina 2 di 6 6. Il Tribunale poneva a fondamento della pronuncia la Decisione N. 24360 del 06 novembre 2019 del
Collegio di coordinamento, riportata testualmente, che aveva enunciato il seguente principio di diritto:
"Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”. [..]Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, il Collegio perviene alla conclusione che il rapporto di conto corrente sia rimasto in essere dopo la morte della correntista, non essendo stato esercitato il recesso da parte dell'erede. Risultano legittimi, pertanto, gli addebiti per l'invio degli estratti conto e delle comunicazioni e per i canoni per la tenuta del conto corrente”.
7. Secondo il Tribunale, nel rapporto di conto corrente bancario non era ravvisabile l'intuitus personae generalmente sotteso alla scelta del mandatario, non essendovi quindi alcuna ragione per uscire dal tracciato della regola generale di trasmissibilità mortis causa di tutti i rapporti contrattuali in capo al de cuius. E ciò valeva a maggior ragione quando gli atti che la banca fosse chiamata a eseguire altro non erano che adempimenti di debiti contratti in vita dal de cuius.
8. In ogni caso, anche volendo aderire alla tesi della automatica estinzione del conto corrente, nell'eredità confluivano il saldo del conto corrente, nonché la titolarità dei debiti, nella consistenza che essi avevano alla data dell'apertura della successione oppure del successivo momento in cui l'intermediario era venuto con certezza a conoscenza del decesso del correntista.
9. Nel caso di specie, volendo adottare il primo criterio, alla data della morte il saldo del era Pt_1 comunque passivo;
volendo invece adottare il secondo criterio (nell'ipotesi, preferibile per le ragioni individuate dal Collegio di coordinamento, non potendo essere posto a carico della banca l'onere di monitorare le vicende personali dei correntisti), doveva ritenersi che parimenti alla data in cui l'intermediario era venuto con certezza a conoscenza del decesso del correntista il saldo fosse passivo, Contr giacché al rilievo di di aver annotato in conto le operazioni nella inconsapevolezza del decesso del non era seguita alcuna contestazione da parte della ricorrente. Pt_1
10. Inoltre, anche qualora si aderisse alla tesi dell'automaticità dell'estinzione, a seconda delle circostanze del caso concreto, potevano considerarsi comunque non ripetibili i pagamenti fatti allo scopo di evitare un pregiudizio alle ragioni stesse del patrimonio del de cuius, sussistendo gli estremi della negotiorum gestio, laddove l'automatica estinzione del rapporto di conto dal momento della morte o della conoscenza della morte avrebbe determinato la cessazione dei pagamenti che il defunto aveva dato mandato di eseguire, anche qualora questi fossero nell'interesse della eredità.
11. Posto che anche gli accrediti in conto corrente di cui la ricorrente chiedeva la refusione erano avvenuti in data successiva al decesso, non si ravvisavano per quanto sopra ragioni per ritenere illegittimi gli addebiti effettuati dalla banca, né erano state dettagliate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede dopo l'acquisizione della conoscenza del decesso del correntista, la cui data mai era stata allegata nel presente processo, avendo la banca tra l'altro dato esecuzione a disposizioni dello stesso Pt_1 nonché precedentemente pattuito la compensazione.
12. Proponeva appello EREDITÀ rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1 pagina 3 di 6 “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Parma in data 03.12.2022 (R.G. 4196/2020), accertata l'estinzione del rapporto di conto corrente bancario 7790963, in essere tra il sig. e a seguito del decesso del correntista, Parte_1 Controparte_2 condannare alla restituzione, a favore dell'eredità giacente del Controparte_2 sig. , delle somme accreditate sul predetto conto corrente a seguito della liquidazione Parte_1 del patrimonio mobiliare del correntista, pari ad euro 282.779,61 o a quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 20.08.2010 al saldo effettivo. Con il favore delle spese di causa e del compenso di avvocato dei due gradi del giudizio, oltre maggiorazione 15% iva e c.p.a. come per legge”.
Contr 13. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così disporre: In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla curatela dell'eredità giacente di in persona del curatore Dott.ssa in Parte_1 Persona_1 quanto notificato in data 08.03.2022 ovvero oltre il termine ex lege di trenta giorni per l'appello dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. e ciò ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., attesa la comunicazione/pubblicazione di Cancelleria ai legali delle parti della ordinanza n. 118/2022, avvenuta in data 27.01.2022 comunicazione che nel rito ex art. 702 bis/ter c.p.c. tiene luogo della notificazione di parte. In via preliminare ulteriore: dichiarare inammissibile ed inefficace l'appello proposto dalla curatela dell'eredità giacente di in persona del curatore Dott.ssa Parte_1 in quanto proposto in assenza della previa specifica e necessaria autorizzazione alla Persona_1 presente azione che doveva essere conferita al curatore dal Giudice delle Successioni del Tribunale di
Parma. Nel merito: in denegata ipotesi di valutazione nel merito, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna respingere i motivi d'appello proposti dalla eredità giacente di in persona del Parte_1 curatore Dott.ssa avverso l'ordinanza n. 118/2022 del Giudice del Tribunale di Persona_1
Parma, depositata in data 03.02.2021 e pubblicata in data 27.01.2022 poiché infondati in fatto ed in diritto, nulla escluso, con conferma in ogni sua parte della Ordinanza n. 118/2022 del Giudice del
Tribunale di Parma in quanto conforme alla più recente giurisprudenza bancaria in materia, confermando altresì nel merito tutte le conclusioni di cui al giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorarî.
14. Quanto alla tardività dell'appello, parte appellata deduceva quanto segue:
“IN VIA PRELIMINARE Tardività dell'appello. Ai sensi e per gli effetti dell'art.702 quater c.p.c. il presente appello è inammissibile poiché è stata notificata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma all'allora legale della in data 27.01.2022 così come in pari Controparte_2 data è stata notificata al legale della curatela (poiché le comunicazioni via pec della Cancelleria vengono inviate simultaneamente a tutti i procuratori costituiti e ciò ex art. 133 c.p.c.) l'ordinanza di rigetto del Giudice del Tribunale di Parma n. 118/2022 che è stata emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. in data 03.12.2021 e comunicata/pubblicata dalla Cancelleria in data 27.01.2022 così che il termine ex lege di giorni trenta per l'impugnazione andava a scadere il 28.02.2022 (il 26.02.2022 era sabato) mentre l'atto di appello è stato notificato in data 08.03.2022. Pertanto, tutto quanto ivi indicato risulta coperto da giudicato ex art. 2909 c.c. che si è maturato a tale data poiché tale termine di giorni trenta per l'appello datato alla comunicazione di pubblicazione della Cancelleria è, ex lege, il 26/28.02.2022 (il 26.02.2022 era sabato). L'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna Vorrà verificare che il presente giudizio risulta proposto del tutto tardivamente ed è pertanto inammissibile per intervenuto giudicato della ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., già maturatosi all'atto della notifica dell'atto di appello del 08.03.2022 di cui al presente giudizio.
15. Parte appellante ha controdedotto quanto segue (vedi comparsa conclusionale).
pagina 4 di 6 “Nel caso di notifica telematica la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, ossia dai documenti informatici veri e propri che devono sempre essere depositati in formato digitale. Come stabilito dalla Suprema Corte “le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano per via telematica, all'indirizzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo postale, in base alle disposizioni di cui al d.pr. n.68/2005, il cui art.6 prevede che il gestore della pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente la cd ricevuta di avvenuta consegna (Rac9 che rappresenta quindi il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informativo è pervenuto nella Pec del destinatario”. La prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute in formato eml o msg ed il file dati atto xml, contenente egli identificativi delle predette ricevute (Cass. 16189/2023).
16. L'appello è tardivo e dunque inammissibile.
17. L'ordinanza impugnata è stata comunicata alle parti (compresa parte appellante e per essa all'avvocato costituito Carnevali Roberto) dalla cancelleria ex art. 702 quater c.p.c. in data 27.01.2022, come dedotto e comprovato da parte appellata e comunque desumibile dalla diretta consultazione dei registri informatici (SICID e consolle del magistrato), che si trovano nella diretta disponibilità del collegio giudicante.
In particolare, dal registro SICID si evince l'esistenza del documento telematico, rappresentato dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo PEC all'avv. Carnevali, il giorno
27/01/2022 alle ore 12:50:48:
“Il giorno 27/01/2022 alle ore 12:50:48 (+0100) il messaggio "COMUNICAZIONE
4196/2020/CC" proveniente da tribunale. tel.giustiziacert.it" ed indirizzato a Email_1
" è stato consegnato nella casella di destinazione. Email_2
Identificativo messaggio: . CodiceFiscale_2
18. Ai sensi della norma richiamata, l'ordinanza doveva essere impugnata nel termine di 30 giorni, decorrente dal 27.01.2022 e dunque entro il 28 febbraio 2022 (lunedì, quale primo giorno non festivo dopo la scadenza del termine il sabato precedente, equiparato a giorno festivo).
La citazione in appello, come si desume chiaramente dalla documentazione in atti, è stata notificata a mezzo PEC da parte appellante in data 8 marzo 2022 e dunque tardivamente. L'iscrizione a ruolo della causa di appello è poi avvenuta il 17 marzo 2022.
L'impugnazione è stata fatta correttamente con lo strumento della citazione (in tal senso sez. 6-3,
Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020, “L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011”).
pagina 5 di 6 Peraltro, la forma della citazione imponeva il rispetto della relativa disciplina e dunque la notifica della medesima prima dello spirare del termine per l'appello.
19. Le argomentazioni opposte da parte appellante non sono condivisibili.
Gli oneri di produzione documentale, cui parte appellante ha fatto cenno in comparsa conclusionale, devono intendersi sussistenti soltanto nei casi in cui la parte interessata sia onerata di provare i tempi e le modalità di una notificazione eseguita a istanza della medesima parte.
Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie, si controverta di una comunicazione di cancelleria
(quella eseguita in data 27 gennaio 2022), la prova dei tempi e delle modalità della medesima può essere tratta ex officio dal giudice mediante accesso diretto ai registri informatici, che si trovano nella sua disponibilità e che comunque sono liberamente consultabili anche dalle parti medesime.
20. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara la inammissibilità dell'appello;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 14.000,00 per compenso, oltre al 15% Controparte_1 di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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