Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9597/2021 del R.G., pendente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Paolo Parlato, Email_1
Attrice
E
in persona dell'amministratore pro TE tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorella Montemurro,
Email_2
Convenuto
NONCHÉ
., P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Famiglietti,
Email_3
Convenuta chiamata in manleva
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il in Parte_1 TE CP_1 in persona dell'amministratore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per le riportate lesioni alla persona a seguito della caduta dalle scale del palazzo condominiale per la presenza di acqua sul pianerottolo antistante il proprio appartamento, dovuta alle infiltrazioni
manutenzione.
Si è costituito in giudizio il (d'ora in poi: TE
, il quale ha contestato la domanda, evidenziando che l'evento era da attribuire a CP_1
circostanze accidentali, nonché alla condotta imprudente della danneggiata, che non ha adottato le dovute cautele. Ha eccepito, altresì, il caso fortuito, costituito dalle avverse condizioni meteorologiche, quale causa esterna ed imprevedibile, per cui alcuna responsabilità era ascrivibile ad esso per i danni subiti dall'attrice. Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto CP_1 dell'avversa domanda e ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni al fine di vedersi manlevare dall'obbligo di pagamento conseguente Controparte_2
ad un eventuale condanna in virtù della polizza stipulata.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la compagnia , la quale ha Controparte_2 eccepito la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa per violazione degli artt. 163 e 164 cpc;
l'inammissibilità della chiamata in garanzia per intempestività della denuncia. Ha eccepito, altresì, la violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione lite di cui all'art.13 delle condizioni generali di contratto, nonché l'insufficiente scopertura assicurativa. Sulla fondatezza della pretesa attorea ha sostanzialmente aderito alle eccezioni del . CP_1
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie e subentrato, all'esito, questo giudice nel ruolo, la causa è stata istruita con prove orali ed espletamento di consulenza medico legale d'ufficio, affidata al Dott. Persona_1
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dallo scambio cartolare di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata.
L'azione spiegata da parte attrice va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (ex multis Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. civ. n.ri 2480, 2481, 2482 del 2018).
Dal predetto inquadramento normativo derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che inserendosi nel decorso causale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n.
2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, ed è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenze gemelle n. 2480-2481-
2482/2018).
Tali principi sono stati ribaditi recentemente anche dalle S.U. della Suprema Corte (sent. n.
20943/2022, espressasi sulla responsabilità del gestore di una diga), le quali hanno affermato che
“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
Ciò premesso, passando a valutare il caso in esame, parte attrice ha dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, per cui, in base a quanto previsto dall' art. 2051 c.c., gravava sul convenuto l'onere di provare la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito.
Va, in primo luogo, evidenziato che il fatto storico dedotto in citazione non è contestato. Invero, risulta provato e non è in contestazione che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, ovvero il 16.11.2019, alle prime ore del mattino, è caduta sul Parte_1 pianerottolo antistante il proprio appartamento, scivolando per l'intera rampa di scale del
, ed in tale occorso ha riportato la frattura dell'ultima vertebra sacrale come CP_1 diagnosticata dai sanitari del Pronto Soccorso del C.T.O. – . Per_2 Per_3
Dai rilievi fotografici depositati in atti, non contestati, si evince la presenza di infiltrazioni dal soffitto del vano scale con relativo gocciolamento di acqua, nonché la presenza di chiazze d'acqua sul pianerottolo/ballatoio delle scale e sull'intera rampa di gradini.
L'attrice ha dedotto che la presenza di acqua sul pianerottolo e sulle scale era dovuta alle infiltrazioni provenienti dal lastrico, causate dalle fessurazioni della guaina impermeabile posta a protezione dello stesso.
Tale circostanza trova ampio riscontro nelle risultanze istruttorie. Specificatamente dal verbale dei
Vigili del Fuoco - redatto a seguito di intervento effettuato in data 26.5.2019, su richiesta di alcuni condomini per la presenza di infiltrazioni di acqua piovana all'interno dello stabile – si rileva il notevole stato di dissesto della porzione di guaina impermeabilizzante distesa a copertura del lastrico, in particolare presso il torrino sommitale del vano scale, che lasciava trapelare le acque meteoriche ivi precipitanti (cfr. verbale di intervento dei Vigili del Fuoco). In tale occasione i Vigili del Fuoco avevano evidenziato la necessità di provvedere ad un celere intervento di ripristino della copertura, onde evitare l'eventuale possibile aggravarsi del fenomeno accertato.
Nonostante ciò, alcun intervento di rispristino della guaina posta a copertura del lastrico solare risulta posta in essere dal in particolare presso il torrino sommitale del vano scale, per CP_1
cui ricorre la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, responsabile circa la CP_1
mancata prevenzione e/o eliminazione della situazione di pericolo.
Invero, non può porsi in dubbio che con il passare del tempo la situazione già precaria in cui versava la copertura del lastrico di proprietà sia andata ulteriormente ad aggravarsi. Parte_2
I testi escussi hanno confermato il verificarsi dell'evento dannoso. La teste Testimone_1 sentita all'udienza del 20.9.2023, ha confermato che la signora il mattino del 16 novembre Pt_1
2019, avendo riscontrato la presenza di infiltrazioni di acqua con relativo gocciolamento nel vano cucina dell'appartamento in cui vi abita unitamente al figlio minore, nell'uscire sul pianerottolo antistante l'ingresso per chiedere aiuto era scivolata per tutta la scale cadendo fino alla fine della rampa;
che la sorella era caduta non appena uscita dalla porta di casa a causa dell'acqua presente sul pianerottolo e che le scale erano vicinissime alla porta di ingresso dell'appartamento. Il teste ha precisato che l'acqua presente in cucina proveniva dal lastrico solare perché stava piovendo ma che dopo che era uscita sul pianerottolo aveva visto l'acqua cadere anche dalle scale;
che l'acqua piovana cadeva a causa di infiltrazioni dal lastrico solare. Ha, inoltre, confermato che la sorella a seguito della caduta rimaneva semi-paralizzata; che era stata soccorsa dai vicini condomini e trasportata in ospedale.
La presenza di acqua sul pianerottolo antistante l'ingresso dell'appartamento dell'attrice e sulle scale è stata confermata anche dal teste , il quale ha precisato che la caduta della Testimone_2
signora si è verificata verso le 8.00 del mattino di un fine settimana. Pt_1
Ulteriore conferma dei fatti è data dalla circostanza che il , sempre a causa delle CP_1 infiltrazioni d'acqua verificatesi il mattino del 16 novembre 2019 provenienti dal lastrico, ebbe a risarcire integralmente i danni subiti all'immobile di proprietà del figlio della signora come Pt_1
risulta dal verbale di assemblea del 28 ottobre 2020 allegato alla produzione di parte attrice e non oggetto di contestazione.
Orbene, in ordine all'eziologia del fenomeno infiltrativo e quindi alla presenza di acqua nel vano scale, la difesa del è stata meramente di stile, essendosi limitata a contestare CP_1
genericamente i fatti, invocando il caso fortuito ma senza darne alcuna prova.
L'esclusione della responsabilità del custode esige un duplice accertamento: i) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
ii) che quella condotta non fosse prevedibile. In particolare, “la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr. Cass. n.
25837/2017).
In proposito, non risulta alcun imprevedibile fattore esterno o comportamento di terzi configurabile come caso fortuito. Né pare nella specie ravvisabile il cd. fortuito incidentale, costituito da una condotta colposa della danneggiata che si ponga in esclusivo rapporto causale con l'evento dannoso.
In particolare, non possono in tale prospettiva condividersi le osservazioni svolte dal CP_1
circa la possibilità per la danneggiata di percepire le condizioni di pericolosità della scala e di adeguare ad esse il proprio comportamento. Non si comprende, invero, quale diversa condotta, idonea ad evitare lo scivolamento, la danneggiata avrebbe potuto tenere nella specie, posto che il pianerottolo era l'unico percorso di uscita dal proprio appartamento e che era difficilmente prevedibile la presenza di acqua sul ballatoio/pianerottolo e sulle scale del palazzo. Va, quindi, affermata la ricorrenza della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. a carico del convenuto
, senza che possa neanche farsi applicazione - in mancanza di prova di un qualsiasi CP_1 concorso colposo della danneggiata nella produzione dell'evento – del primo comma dell'art. 1227
c.c. al fine di una mera riduzione del risarcimento dovuto.
Con riguardo al quantum di danno risarcibile per le riportate lesioni alla persona, si rileva che la
CTU espletata in corso di causa ha accertato che, a seguito dell'incidente occorsole il 16.11.2019,
l'attrice, di anni 40 all'epoca dei fatti, ha riportato la “frattura dell'ultima vertebra sacrale” come refertata presso il CTO di ove veniva sottoposta alle prime cure in pari data. CP_1
Il consulente di ufficio ha, altresì, precisato che le lesioni riportate dalla signora sono Pt_1 compatibili con la dinamica di produzione dei fatti, poiché la stessa “a seguito della caduta/scivolata nel pianerottolo di casa a seguito di ingente allagamento di acqua proveniente dal lastrico soprastante, ha riportata un trauma al rachide sacrale (frattura dell'ultima vertebra). Le lesioni sono avvenute in parte da meccanismo diretto ed in parte indiretto (contraccolpo). Esiste quindi nesso di causalità, tra evento traumatico e lesioni indicate (cronologico, topografico e dell'efficienza quali e quantitativa) del trauma vertebrale” (cfr. pag. 5 dell'elaborato peritale).
Il CTU ha valutato il danno biologico nella misura del 3-4%; ha evidenziato che l'inabilità temporanea si è protratta per un totale di 80 giorni, così suddivisi: 20 giorni al 75%; 30 giorni al
50%; 30 giorni al 25%, mentre non ha dato luogo alla quantificazione delle spese mediche in quanto non documentate. Ha ritenuto, inoltre, che i postumi non hanno inciso sull'attività lavorativa di stilista svolta dall'attrice e né in quella ludica e familiare.
Si ritiene di dover condividere la valutazione espressa dal CTU in maniera puntuale, in quanto l'iter motivazionale appare logico e scevro da vizi, e, tra l'altro, non oggetto di contestazione, non essendo state proposte osservazioni alla bozza trasmessa alle parti.
Procedendo quindi alla liquidazione del danno, in difetto di diverse previsioni e parametri che si applicano ai casi particolari, questo Tribunale ritiene - per la liquidazione del danno non patrimoniale (comprensivo di quello biologico, nel suo aspetto statico e dinamico-relazionale standard, nonché del danno morale soggettivo normalmente connesso al grado di gravità delle lesioni riportate dal danneggiato) - applicabili i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, nella versione aggiornata al 2024. I detti parametri conducono a riconoscere all'attrice di anni 40 alla data del sinistro, l'importo complessivo di euro 4.312,50in moneta attuale per ciò che riguarda l'invalidità temporanea, reputandosi equo calcolare un valore di euro 115.00 pro die, alla luce dell'accertamento del ctu) e di euro 7.992,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di euro 12.304,50. Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad euro 12.304,50, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (16.11.2019) - giungendo quindi alla somma di euro 10.392,31 - e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal 16.11.2019 fino alla presente sentenza per arrivare ad un totale di euro 13.420,14, sulla quale decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Questo Giudice ritiene che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attrice né a titolo di danno patrimoniale, pur richiesto, ma non documentato, né a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Da ultimo, deve essere accolta la domanda di manleva formulata dal che per questo CP_1
motivo ha chiamato in garanzia, ex art. 106 c.p.c., la . Controparte_2
Al riguardo devono rigettarsi le eccezioni tutte sollevate dalla terza chiamata in quanto prive di fondamento.
Va infatti, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt.163
e164 c.p.c. formulata dalla risultando dall'atto di chiamata in causa Controparte_3
adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata.
Risulta, poi, versata in atti la denuncia del sinistro effettuata dall'amministratore del Condominio alla compagnia assicurativa. Tuttavia quest'ultima non ha dedotto né tantomeno ha provato l'asserita intempestività della denuncia di sinistro ricevuta (atteso che l'art.1913 c.c. impone all'assicurato di avvisare l'assicuratore del sinistro entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza), nonché poi quale sia stato il pregiudizio da essa subito per l'accertamento dei fatti considerato che dagli atti del processo emerge che il ha provveduto a realizzare i lavori di ripristino nel corso dell'anno 2020. CP_1
Quanto all'asserita violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione lite di cui all'art.13 delle condizioni generali di contratto, va evidenziato che l'eccezione sollevata non è pertinente, atteso che dalla polizza prodotta dalla compagnia assicurativa non risulta previsto all'art. 13 delle condizioni generali di contratto alcun patto di gestione della lite mentre per ciò che concerne l'insufficiente scopertura assicurativa nella misura del 32,78%, pur eccepita dall'assicurazione, si rileva che dall'esame della predetta polizza non emergono elementi per non far ritenere interamente operante la polizza stipulata dal (all'articolo 10 è previsto che se l'assicurazione è CP_1 stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti), considerato anche che il massimale di polizza ivi indicato per i danni a terzi
è pari ad euro 500.000,00 (per cui deve essere considerata pienamente operativa e idonea a garantire per intero l'onere risarcitorio dell'assicurato, comprese le spese di lite e di CTU.
va, pertanto, condanna a manlevare il Controparte_2 TE
da qualsivoglia esborso conseguente alla presente sentenza, entro il limite di
[...]
massimale di polizza innanzi indicato.
Le spese del presente giudizio vengono poste a carico del convenuto stante la CP_1
soccombenza e liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, quantificato sulla base della somma complessivamente riconosciuta in favore di parte attrice all'esito del giudizio, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Nel rapporto processuale tra il e la terza chiamata le spese di lite vanno invece CP_1
interamente compensate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del quale soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
in con la chiamata in causa di TE CP_1 Controparte_2
così provvede:
[...] 1) accertata la responsabilità del convenuto ai TE
sensi dell'art. 2051 c.c. nella determinazione dell'evento lesivo occorso in data 16.11.2019;
2) condanna il al pagamento in favore TE
di della somma di euro 13.420,14 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_1
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna il al pagamento in favore TE
di delle spese di lite, liquidandole in euro 580,00 per spese ed euro Parte_1
4.600,00per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
4) condanna a manlevare e garantire il Controparte_2 TE
da qualsivoglia esborso conseguente alla presente sentenza, entro il
[...]
limite di massimale di polizza di euro 500.000,00;
5) compensa interamente le spese di lite fra il e la terza chiamata CP_1 Controparte_2
[...]
6) pone definitivamente a carico del in le TE CP_1
spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, da versarsi a cura delle Controparte_2
chiamata in manleva dal CP_1
Così deciso in Napoli il 09/04/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro