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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/03/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5481/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5481/2020 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti DINOI FABIO e ROMANDINI FABIO, elettivamente domiciliati presso i difensori DINOI FABIO e ROMANDINI FABIO
ATTORI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARULLI MARIANGELA, elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. CARULLI
MARIANGELA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
al fine di sentir “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la Controparte_2 responsabilità della struttura sanitaria per violazione del diritto della sig.ra Parte_1 all'interruzione della gravidanza e, per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al CP_3 risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori da valutarsi in via equitativa;
- in subordine e per le medesime ragioni, condannare la , in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti CP_4 dagli odierni attori a causa della mancata tempestiva informazione sulle condizioni di salute della nascitura , sempre da valutarsi in via equitativa”. Per_1
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda, esponevano che la loro figlia era nata senza un rene e che, nonostante Per_1 gli accertamenti strumentali eseguiti durante la gravidanza, tale malformazione non era stata correttamente Cont diagnosticata dai sanitari della deducevano inoltre che, in occasione dell'esame ecografico eseguito durante la trentunesima settimana, i sanitari - dopo aver riscontrato “l'ano perforato” – avevano escluso ogni altra malformazione;
riferivano in particolare di aver manifestato, sin dalla prima visita specialistica, la volontà di conoscere eventuali anomalie del feto anche perché il primo figlio era nato con malformazioni congenite.
Ciò premesso, ritenevano che l'errore diagnostico non avrebbe permesso alla madre di esercitare il diritto all'interruzione della gravidanza e, pertanto, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, instavano per il risarcimento del danno derivante dalla mancata informazione sulle reali condizioni del nascituro. Cont Costituitasi in giudizio, la contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto in assenza di responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. 6 co. ed istruita la causa con CTU, all'udienza del 05.12.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il
Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Prima di ripercorrere l'iter clinico della gestante, deve premettersi che il nostro ordinamento tutela il concepito e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita e non anche verso la “non nascita”, essendo configurabile un “diritto a nascere” ed a “nascere sani”, suscettibile di essere inteso esclusivamente nella sua positiva accezione, nel senso che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie (con comportamento omissivo o commissivo, colposo o doloso). Non è invece configurabile un
“diritto a non nascere” o a “non nascere se non sano”, come si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 1978, da cui si evince che: a) l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente a tale termine); b) trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclusivamente alla madre;
c) le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano esclusivamente nella misura in cui potrebbe cagionare un danno alla salute della gestante e non già in sé considerate, con riferimento cioè al nascituro (Cass. Civ., III, 29.07.2004, n. 14488).
Ne consegue che è da escludersi la configurabilità e l'ammissibilità nell'ordinamento del c.d. aborto
"eugenetico" atteso che l'interruzione della gravidanza al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 4 e 6 legge n.
194 del 1978, oltre a risultare in ogni caso in contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e di indisponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c., costituisce reato.
Ciò posto, si osserva in particolare che, in virtù dell'art. 6 L. 194/1978, l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata solo ed esclusivamente in presenza di due condizioni, e cioè: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
pagina 2 di 7 oppure: b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Ai sensi dell'art. 7 L. 194/1978 poi “I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente”. L'art 7 L. 194/78 aggiunge ancora che: “Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale”. Ed infine statuisce: “Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6
e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
Dalla normativa che disciplina l'esercizio del diritto di aborto nel nostro ordinamento si evince quindi che fino al 90esimo giorno di gravidanza vi è la facoltà per la madre di interrompere la gestazione, in virtù del richiamo contenuto nella norma alla salute psichica della donna poiché, in questo primo periodo, il legislatore ritiene prevalente il diritto alla salute della donna, consentendo la lesione del diritto alla vita del nascituro. Dopo i primi 90 giorni, invece, l'interruzione della gravidanza è autorizzata dall'ordinamento esclusivamente nella ricorrenza delle due ipotesi contemplate dall'art. 6, assumendo fondamentale rilievo la
“possibilità di vita autonoma del feto” di cui all'art. 7 L. 194/78. Ed infatti, la madre può interrompere la gravidanza solo ove siano “accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna…omissis…”; ma, qualora il feto possa sopravvivere autonomamente una volta estratto dal grembo materno, tale possibilità è dalla legge limitata al solo caso in cui sussista un grave pericolo per la (sola) vita della donna (lett. a, art. 6) , e non anche per la sua salute fisica o psichica (lett. b, art. 6 L. 194/78).
Ciò premesso e venendo al caso di specie, secondo quanto ricostruito dai CCTTUU, risulta che “la SI.ra
gravida alla 21° settimana, in data 10 Maggio 2011 fu sottoposta all'indagine ecografica Pt_1 prevista per il secondo trimestre di gravidanza presso il Presidio Ospedaliero “S. Marco” di Grottaglie.
Dall'analisi del relativo referto si apprese che mediante la sopra richiamata indagine strumentale furono valutati i principali parametri fetali nella fattispecie indicativi per la presenza di un unico feto con diametro biparietale di 51 mm;
circonferenza cranica di 191 mm;
diametro trasverso cerebellare di 22 mm;
circonferenza addominale di 156 mm;
lunghezza femorale di 38 mm;
diametro bisorbitario di 33 mm.
Tali rilievi risultarono entro i range di normalità previsti per lo sviluppo fetale in tale età gestazionale
[Snijders RJ, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet. CP_5
4(1994)34-48]. La medesima ecografia risultò altresì indicativa per la presenza di attività cardiaca e per la visualizzazione di colonna vertebrale, reni, vescica, stomaco, parete addominale, ossa lunghe ed
pagina 3 di 7 estremità. Ulteriori elementi acquisiti mediante l'esecuzione della sopra richiamata metodica diagnostica furono la presenza di liquido amniotico nella norma e placenta anteriore fundica. Sulla scorta delle sopra richiamate risultanze fu posta diagnosi di regolare accrescimento fetale biometrico corrispondente all'epoca di amenorrea. … Procedendosi con l'analisi documentale, deve segnalarsi che la SI.ra fu sottoposta, in data 2 Agosto 2011 alla 33° settimana di gestazione, all'indagine ecografica Pt_1 prevista per il terzo trimestre di gravidanza presso il medesimo nosocomio di Grottaglie. Dall'analisi del referto di tale screening ecografico emerse l'esecuzione del rilievo dei parametri fetali che confermarono la presenza di un unico feto con diametro biparietale di 84 mm;
circonferenza cranica di 312 mm;
circonferenza addominale di 284 mm;
lunghezza femorale di 69 mm. Anche i sopra richiamati rilievi risultarono nei limiti dei range di normalità previsti per lo sviluppo fetale in tale età gestazionale [Snijders
RJ, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet. 4(1994)34-48]. CP_5
L'ecografia del terzo trimestre di gravidanza evidenziò altresì una situazione fetale longitudinale con presentazione podalica, attività cardiaca presente con ritmo regolare, ventricoli cerebrali nella norma e visualizzazione di stomaco, reni regolari e vescica. Alla luce di quanto sopra e del rilievo di liquido amniotico normale e placenta posteriore, fu posta diagnosi di regolare accrescimento fetale corrispondente all'epoca di amenorrea. Giova altresì segnalarsi che l'anamnesi rilevata in sede di tale indagine ecografica risultò indicativa per la presenza di precedenti malformazioni fetali rappresentate da “ano imperforato”. Quanto emerso dalla documentazione sanitaria presente in atti così come sopra riassunta, ha trovato conferma nel racconto anamnestico reso dalla SI.ra in sede di operazioni di Pt_1 consulenza del 28 Febbraio 2022. La SI.ra nel merito riferì una prima gravidanza occorsa nel Pt_1
2002 ed una seconda gravidanza nel 2005 terminate entrambe con parto cesareo ed una terza gravidanza, oggetto del presente accertamento, anch'essa terminata con l'esecuzione di taglio cesareo. … In riferimento alla gravidanza relativa alla piccola , oggetto del presente accertamento, la SI.ra Per_1 riferì un decorso nella norma in assenza di eventuali assunzioni farmacologiche e privo di Pt_1 qualsivoglia complicanza, portato a termine alla 38° settimana. La SI.ra segnalò altresì che non Pt_1 le fu mai riferita, nel corso della gravidanza, la sussistenza di anomalie fetali e di aver appreso delle problematiche relative alla figlia solo successivamente al parto. Anche quanto sopra riportato ha Per_1 trovato diretta conferma nella documentazione sanitaria presente in atti che risultò attestare la presenza di malformazioni del prodotto del concepimento successive alla nascita della piccola . Dall'analisi di Per_1 tale documentazione si apprese che tra i mesi di Gennaio e Febbraio del 2012 fu posta diagnosi ecografica di agenesia renale destra con rene sinistro in ipertrofia compensatoria e dimensioni pari a 63,5 x 31,2 mm.
Risulta altresì presente in atti una cartella clinica relativa al ricovero occorso alla piccola dal 26 Per_1
Febbraio al 3 Marzo 2012 presso l'Unità Operativa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, essendo quivi posta diagnosi di frenulo linguale corto ed anteriorizzazione dell'ano riscontrati dopo la nascita ed appendice preauricolare sinistra, oltre alla già nota agenesia renale destra con ipertrofia compensatoria controlaterale. Nel corso di tale periodo di
pagina 4 di 7 degenza la piccola fu sottoposta ad indagini genetiche nel sospetto di una sindrome Per_1 plurimalformativa e, a partire dal mese di Luglio del 2012, ella affrontò numerosi periodi di ricovero e di accertamenti diagnostici presso il Centro di Malattie Rare del Policlinico “Gemelli” di Roma, essendo ad oggi ancora in fase di definizione diagnostica per malattie rare”.
Gli stessi CCTTUU hanno rilevato una omissione diagnostica nel corso dell'esecuzione dello screening ecografico effettuato nel secondo trimestre di gravidanza (10 maggio 2011, alla 21esima settimana) e nel terzo trimestre di gravidanza (02 agosto 2011) relativa alla visualizzazione di entrambi i reni;
in particolare, vi è stata la mancata visualizzazione dell'agenesia renale in sede di controllo ecografico del secondo e del terzo trimestre di gravidanza in quanto l'accertamento ecografico dei reni, e quindi il mancato riscontro di agenesia renale destra, “risultava previsto dalle coeve indicazioni scientifiche sia nel corso dello screening ecografico per il secondo trimestre di gravidanza eseguito alla 21° settimana di gravidanza, sia nel corso dello screening ecografico per il terzo trimestre di gravidanza eseguito alla 33° settimana di gravidanza. -
L'agenesia renale destra cui risulta affetta la piccola sarebbe stata concretamente Persona_2 accertabile in sede di screening ecografico per il secondo trimestre di gravidanza e, quindi, dopo i 90 giorni”.
Quindi, pur essendo stato accertato il mancato riscontro della agenesia renale destra in occasione dello screening effettuato nel secondo trimestre (quindi dopo i primi novanta giorni), la SI.ra avrebbe Pt_1 potuto eseguire un'interruzione volontaria della gravidanza esclusivamente in caso di grave pericolo fisico o psichico per la propria salute, circostanza non ricorrente nel caso di specie, non essendo emersa alcuna patologia psichiatrica in mancanza di traccia documentale di eventuali percorsi volti alla cura di patologie psichiche o psichiatriche (come accertato anche dai CCTTUU, pag. 50 relazione).
Ed invero, trattandosi di aborto oltre il termine di 90 giorni, parte attrice avrebbe dovuto anche fornire l'ulteriore dimostrazione della sussistenza di un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, requisito imposto dall'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, nel caso di specie mancante, come sopra detto [cfr.
Cass. 15 gennaio 2021, n. 653 e Cass., 29/7/2004, n. 14488 secondo cui “l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente); le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano solo nei termini in cui possano cagionare il danno alla salute della gestante medesima, e non in sè e per sè considerate con riferimento al nascituro]; tra l'altro, la patologia di cui è affetta la minore, di per sé, non può essere considerata una malformazione tale da determinare un grave pericolo per la madre (cfr in un caso simile Cassazione n. 9251/2017 secondo cui “In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, la mancanza della mano sinistra del nascituro non è una malformazione idonea a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, requisito imposto dall'art. 6, lett.
b), della l. n. 194 del 1978 per far luogo all'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni dal suo inizio, sicché, non potendosi legittimamente ricorrere all'aborto, dall'omessa diagnosi dell'anomalia fetale non può derivare un danno risarcibile”).
pagina 5 di 7 Pertanto, la domanda sotto tale profilo deve essere rigettata.
Quanto alla violazione del diritto dei genitori ad essere informati non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre ma in vista della predisposizione ad affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita malformata, deve evidenziarsi che, pur essendo stata ribadita in giurisprudenza anche recente l'autonoma risarcibilità della lesione del diritto all'autodeterminazione in relazione all'omessa diagnosi di una malformazione, è pur sempre richiesto che la parte fornisca elementi assertivi e dimostrativi idonei a provare tali conseguenze dannose e la loro riconducibilità, sul piano causale, alla condotta sopra rappresentata.
In altri termini, se è vero che “in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita” (Cass. n.
2798/23), è altrettanto vero che il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione derivante dalla ritardata acquisizione della conoscenza della malformazione del nascituro, consistente nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, non solo non può mai considerarsi un danno “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato, ma deve rinvenire il suo fattore causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determinato la mancata anticipata consapevolezza dell'infermità e non nella infermità stessa [cfr Cass. n. 9706/20: “Il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione (nella specie, derivante dalla ritardata acquisizione della conoscenza della malformazione della nascitura) consiste nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto e rinviene il suo fattore causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determinato la mancata anticipata consapevolezza dell'infermità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'omessa informazione della gestante, perché le allegate alterazioni della vita dei genitori trovavano causa nella nascita della bambina, affetta dalla c.d. sindrome di "Down", e non nella ritardata conoscenza di tale circostanza”)].
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, non è stato dimostrato uno stravolgimento di vita né, tantomeno, gli attori hanno fornito la prova in relazione all'esistenza di tali circostanze essendo le prove orali sul punto del tutto generiche in quanto riferite a cure non definite e non supportate da documentazione medica (“vero che la SI.ra ha dovuto far ricorso a cure specifiche per affrontare la situazione”; “vero Parte_1 che subito dopo detta notizia, la SI.ra iniziò a perdere i capelli e ha dovuto sottoporsi ad una Pt_1 cura specifica”) .
Tra l'altro, dal raffronto tra il caso odierno e la casistica giurisprudenziale formatasi in materia di malformazioni neonatali, ben si può affermare che la presenza di un solo rene non appare qualificabile come “rilevante malformazione”. Trattasi, verosimilmente, di patologia che non impedisce e non impedirà alla bambina di crescere, di maturare a livello fisico, psichico e relazionale e di vivere una vita normale.
pagina 6 di 7 Tanto ha trovato conferma nella consulenza tecnica in cui CCTTUU, dopo aver premesso che i minori dal
25° al 75° percentile risultano avere un perfetto stato di normalità dell'accrescimento (vd. pag. 41 relazione), hanno accertato che la minore risulta al 50° percentile di peso e al 50° percentile di Per_1 altezza, con un globale quadro di sviluppo psicomotorio nella norma e con buon rendimento scolastico (vd. pag. 44 relazione).
Anche sotto questo profilo la domanda va, pertanto, rigettata.
Tenuto conto degli esiti della c.t.u. (con riguardo all'inadempimento diagnostico) e delle ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite alla luce dell'art. 92 cpc dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018); le spese di
CTU rimangono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta la domanda;
• spese di lite interamente compensate;
• spese di CTU definitivamente a carico degli attori.
Taranto, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5481/2020 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti DINOI FABIO e ROMANDINI FABIO, elettivamente domiciliati presso i difensori DINOI FABIO e ROMANDINI FABIO
ATTORI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARULLI MARIANGELA, elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. CARULLI
MARIANGELA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
al fine di sentir “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la Controparte_2 responsabilità della struttura sanitaria per violazione del diritto della sig.ra Parte_1 all'interruzione della gravidanza e, per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al CP_3 risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori da valutarsi in via equitativa;
- in subordine e per le medesime ragioni, condannare la , in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti CP_4 dagli odierni attori a causa della mancata tempestiva informazione sulle condizioni di salute della nascitura , sempre da valutarsi in via equitativa”. Per_1
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda, esponevano che la loro figlia era nata senza un rene e che, nonostante Per_1 gli accertamenti strumentali eseguiti durante la gravidanza, tale malformazione non era stata correttamente Cont diagnosticata dai sanitari della deducevano inoltre che, in occasione dell'esame ecografico eseguito durante la trentunesima settimana, i sanitari - dopo aver riscontrato “l'ano perforato” – avevano escluso ogni altra malformazione;
riferivano in particolare di aver manifestato, sin dalla prima visita specialistica, la volontà di conoscere eventuali anomalie del feto anche perché il primo figlio era nato con malformazioni congenite.
Ciò premesso, ritenevano che l'errore diagnostico non avrebbe permesso alla madre di esercitare il diritto all'interruzione della gravidanza e, pertanto, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, instavano per il risarcimento del danno derivante dalla mancata informazione sulle reali condizioni del nascituro. Cont Costituitasi in giudizio, la contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto in assenza di responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. 6 co. ed istruita la causa con CTU, all'udienza del 05.12.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il
Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Prima di ripercorrere l'iter clinico della gestante, deve premettersi che il nostro ordinamento tutela il concepito e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita e non anche verso la “non nascita”, essendo configurabile un “diritto a nascere” ed a “nascere sani”, suscettibile di essere inteso esclusivamente nella sua positiva accezione, nel senso che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie (con comportamento omissivo o commissivo, colposo o doloso). Non è invece configurabile un
“diritto a non nascere” o a “non nascere se non sano”, come si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 1978, da cui si evince che: a) l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente a tale termine); b) trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclusivamente alla madre;
c) le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano esclusivamente nella misura in cui potrebbe cagionare un danno alla salute della gestante e non già in sé considerate, con riferimento cioè al nascituro (Cass. Civ., III, 29.07.2004, n. 14488).
Ne consegue che è da escludersi la configurabilità e l'ammissibilità nell'ordinamento del c.d. aborto
"eugenetico" atteso che l'interruzione della gravidanza al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 4 e 6 legge n.
194 del 1978, oltre a risultare in ogni caso in contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e di indisponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c., costituisce reato.
Ciò posto, si osserva in particolare che, in virtù dell'art. 6 L. 194/1978, l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata solo ed esclusivamente in presenza di due condizioni, e cioè: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
pagina 2 di 7 oppure: b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Ai sensi dell'art. 7 L. 194/1978 poi “I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente”. L'art 7 L. 194/78 aggiunge ancora che: “Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale”. Ed infine statuisce: “Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6
e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
Dalla normativa che disciplina l'esercizio del diritto di aborto nel nostro ordinamento si evince quindi che fino al 90esimo giorno di gravidanza vi è la facoltà per la madre di interrompere la gestazione, in virtù del richiamo contenuto nella norma alla salute psichica della donna poiché, in questo primo periodo, il legislatore ritiene prevalente il diritto alla salute della donna, consentendo la lesione del diritto alla vita del nascituro. Dopo i primi 90 giorni, invece, l'interruzione della gravidanza è autorizzata dall'ordinamento esclusivamente nella ricorrenza delle due ipotesi contemplate dall'art. 6, assumendo fondamentale rilievo la
“possibilità di vita autonoma del feto” di cui all'art. 7 L. 194/78. Ed infatti, la madre può interrompere la gravidanza solo ove siano “accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna…omissis…”; ma, qualora il feto possa sopravvivere autonomamente una volta estratto dal grembo materno, tale possibilità è dalla legge limitata al solo caso in cui sussista un grave pericolo per la (sola) vita della donna (lett. a, art. 6) , e non anche per la sua salute fisica o psichica (lett. b, art. 6 L. 194/78).
Ciò premesso e venendo al caso di specie, secondo quanto ricostruito dai CCTTUU, risulta che “la SI.ra
gravida alla 21° settimana, in data 10 Maggio 2011 fu sottoposta all'indagine ecografica Pt_1 prevista per il secondo trimestre di gravidanza presso il Presidio Ospedaliero “S. Marco” di Grottaglie.
Dall'analisi del relativo referto si apprese che mediante la sopra richiamata indagine strumentale furono valutati i principali parametri fetali nella fattispecie indicativi per la presenza di un unico feto con diametro biparietale di 51 mm;
circonferenza cranica di 191 mm;
diametro trasverso cerebellare di 22 mm;
circonferenza addominale di 156 mm;
lunghezza femorale di 38 mm;
diametro bisorbitario di 33 mm.
Tali rilievi risultarono entro i range di normalità previsti per lo sviluppo fetale in tale età gestazionale
[Snijders RJ, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet. CP_5
4(1994)34-48]. La medesima ecografia risultò altresì indicativa per la presenza di attività cardiaca e per la visualizzazione di colonna vertebrale, reni, vescica, stomaco, parete addominale, ossa lunghe ed
pagina 3 di 7 estremità. Ulteriori elementi acquisiti mediante l'esecuzione della sopra richiamata metodica diagnostica furono la presenza di liquido amniotico nella norma e placenta anteriore fundica. Sulla scorta delle sopra richiamate risultanze fu posta diagnosi di regolare accrescimento fetale biometrico corrispondente all'epoca di amenorrea. … Procedendosi con l'analisi documentale, deve segnalarsi che la SI.ra fu sottoposta, in data 2 Agosto 2011 alla 33° settimana di gestazione, all'indagine ecografica Pt_1 prevista per il terzo trimestre di gravidanza presso il medesimo nosocomio di Grottaglie. Dall'analisi del referto di tale screening ecografico emerse l'esecuzione del rilievo dei parametri fetali che confermarono la presenza di un unico feto con diametro biparietale di 84 mm;
circonferenza cranica di 312 mm;
circonferenza addominale di 284 mm;
lunghezza femorale di 69 mm. Anche i sopra richiamati rilievi risultarono nei limiti dei range di normalità previsti per lo sviluppo fetale in tale età gestazionale [Snijders
RJ, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet. 4(1994)34-48]. CP_5
L'ecografia del terzo trimestre di gravidanza evidenziò altresì una situazione fetale longitudinale con presentazione podalica, attività cardiaca presente con ritmo regolare, ventricoli cerebrali nella norma e visualizzazione di stomaco, reni regolari e vescica. Alla luce di quanto sopra e del rilievo di liquido amniotico normale e placenta posteriore, fu posta diagnosi di regolare accrescimento fetale corrispondente all'epoca di amenorrea. Giova altresì segnalarsi che l'anamnesi rilevata in sede di tale indagine ecografica risultò indicativa per la presenza di precedenti malformazioni fetali rappresentate da “ano imperforato”. Quanto emerso dalla documentazione sanitaria presente in atti così come sopra riassunta, ha trovato conferma nel racconto anamnestico reso dalla SI.ra in sede di operazioni di Pt_1 consulenza del 28 Febbraio 2022. La SI.ra nel merito riferì una prima gravidanza occorsa nel Pt_1
2002 ed una seconda gravidanza nel 2005 terminate entrambe con parto cesareo ed una terza gravidanza, oggetto del presente accertamento, anch'essa terminata con l'esecuzione di taglio cesareo. … In riferimento alla gravidanza relativa alla piccola , oggetto del presente accertamento, la SI.ra Per_1 riferì un decorso nella norma in assenza di eventuali assunzioni farmacologiche e privo di Pt_1 qualsivoglia complicanza, portato a termine alla 38° settimana. La SI.ra segnalò altresì che non Pt_1 le fu mai riferita, nel corso della gravidanza, la sussistenza di anomalie fetali e di aver appreso delle problematiche relative alla figlia solo successivamente al parto. Anche quanto sopra riportato ha Per_1 trovato diretta conferma nella documentazione sanitaria presente in atti che risultò attestare la presenza di malformazioni del prodotto del concepimento successive alla nascita della piccola . Dall'analisi di Per_1 tale documentazione si apprese che tra i mesi di Gennaio e Febbraio del 2012 fu posta diagnosi ecografica di agenesia renale destra con rene sinistro in ipertrofia compensatoria e dimensioni pari a 63,5 x 31,2 mm.
Risulta altresì presente in atti una cartella clinica relativa al ricovero occorso alla piccola dal 26 Per_1
Febbraio al 3 Marzo 2012 presso l'Unità Operativa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, essendo quivi posta diagnosi di frenulo linguale corto ed anteriorizzazione dell'ano riscontrati dopo la nascita ed appendice preauricolare sinistra, oltre alla già nota agenesia renale destra con ipertrofia compensatoria controlaterale. Nel corso di tale periodo di
pagina 4 di 7 degenza la piccola fu sottoposta ad indagini genetiche nel sospetto di una sindrome Per_1 plurimalformativa e, a partire dal mese di Luglio del 2012, ella affrontò numerosi periodi di ricovero e di accertamenti diagnostici presso il Centro di Malattie Rare del Policlinico “Gemelli” di Roma, essendo ad oggi ancora in fase di definizione diagnostica per malattie rare”.
Gli stessi CCTTUU hanno rilevato una omissione diagnostica nel corso dell'esecuzione dello screening ecografico effettuato nel secondo trimestre di gravidanza (10 maggio 2011, alla 21esima settimana) e nel terzo trimestre di gravidanza (02 agosto 2011) relativa alla visualizzazione di entrambi i reni;
in particolare, vi è stata la mancata visualizzazione dell'agenesia renale in sede di controllo ecografico del secondo e del terzo trimestre di gravidanza in quanto l'accertamento ecografico dei reni, e quindi il mancato riscontro di agenesia renale destra, “risultava previsto dalle coeve indicazioni scientifiche sia nel corso dello screening ecografico per il secondo trimestre di gravidanza eseguito alla 21° settimana di gravidanza, sia nel corso dello screening ecografico per il terzo trimestre di gravidanza eseguito alla 33° settimana di gravidanza. -
L'agenesia renale destra cui risulta affetta la piccola sarebbe stata concretamente Persona_2 accertabile in sede di screening ecografico per il secondo trimestre di gravidanza e, quindi, dopo i 90 giorni”.
Quindi, pur essendo stato accertato il mancato riscontro della agenesia renale destra in occasione dello screening effettuato nel secondo trimestre (quindi dopo i primi novanta giorni), la SI.ra avrebbe Pt_1 potuto eseguire un'interruzione volontaria della gravidanza esclusivamente in caso di grave pericolo fisico o psichico per la propria salute, circostanza non ricorrente nel caso di specie, non essendo emersa alcuna patologia psichiatrica in mancanza di traccia documentale di eventuali percorsi volti alla cura di patologie psichiche o psichiatriche (come accertato anche dai CCTTUU, pag. 50 relazione).
Ed invero, trattandosi di aborto oltre il termine di 90 giorni, parte attrice avrebbe dovuto anche fornire l'ulteriore dimostrazione della sussistenza di un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, requisito imposto dall'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, nel caso di specie mancante, come sopra detto [cfr.
Cass. 15 gennaio 2021, n. 653 e Cass., 29/7/2004, n. 14488 secondo cui “l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente); le eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano solo nei termini in cui possano cagionare il danno alla salute della gestante medesima, e non in sè e per sè considerate con riferimento al nascituro]; tra l'altro, la patologia di cui è affetta la minore, di per sé, non può essere considerata una malformazione tale da determinare un grave pericolo per la madre (cfr in un caso simile Cassazione n. 9251/2017 secondo cui “In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, la mancanza della mano sinistra del nascituro non è una malformazione idonea a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, requisito imposto dall'art. 6, lett.
b), della l. n. 194 del 1978 per far luogo all'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni dal suo inizio, sicché, non potendosi legittimamente ricorrere all'aborto, dall'omessa diagnosi dell'anomalia fetale non può derivare un danno risarcibile”).
pagina 5 di 7 Pertanto, la domanda sotto tale profilo deve essere rigettata.
Quanto alla violazione del diritto dei genitori ad essere informati non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre ma in vista della predisposizione ad affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita malformata, deve evidenziarsi che, pur essendo stata ribadita in giurisprudenza anche recente l'autonoma risarcibilità della lesione del diritto all'autodeterminazione in relazione all'omessa diagnosi di una malformazione, è pur sempre richiesto che la parte fornisca elementi assertivi e dimostrativi idonei a provare tali conseguenze dannose e la loro riconducibilità, sul piano causale, alla condotta sopra rappresentata.
In altri termini, se è vero che “in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita” (Cass. n.
2798/23), è altrettanto vero che il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione derivante dalla ritardata acquisizione della conoscenza della malformazione del nascituro, consistente nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, non solo non può mai considerarsi un danno “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato, ma deve rinvenire il suo fattore causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determinato la mancata anticipata consapevolezza dell'infermità e non nella infermità stessa [cfr Cass. n. 9706/20: “Il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione (nella specie, derivante dalla ritardata acquisizione della conoscenza della malformazione della nascitura) consiste nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto e rinviene il suo fattore causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determinato la mancata anticipata consapevolezza dell'infermità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'omessa informazione della gestante, perché le allegate alterazioni della vita dei genitori trovavano causa nella nascita della bambina, affetta dalla c.d. sindrome di "Down", e non nella ritardata conoscenza di tale circostanza”)].
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, non è stato dimostrato uno stravolgimento di vita né, tantomeno, gli attori hanno fornito la prova in relazione all'esistenza di tali circostanze essendo le prove orali sul punto del tutto generiche in quanto riferite a cure non definite e non supportate da documentazione medica (“vero che la SI.ra ha dovuto far ricorso a cure specifiche per affrontare la situazione”; “vero Parte_1 che subito dopo detta notizia, la SI.ra iniziò a perdere i capelli e ha dovuto sottoporsi ad una Pt_1 cura specifica”) .
Tra l'altro, dal raffronto tra il caso odierno e la casistica giurisprudenziale formatasi in materia di malformazioni neonatali, ben si può affermare che la presenza di un solo rene non appare qualificabile come “rilevante malformazione”. Trattasi, verosimilmente, di patologia che non impedisce e non impedirà alla bambina di crescere, di maturare a livello fisico, psichico e relazionale e di vivere una vita normale.
pagina 6 di 7 Tanto ha trovato conferma nella consulenza tecnica in cui CCTTUU, dopo aver premesso che i minori dal
25° al 75° percentile risultano avere un perfetto stato di normalità dell'accrescimento (vd. pag. 41 relazione), hanno accertato che la minore risulta al 50° percentile di peso e al 50° percentile di Per_1 altezza, con un globale quadro di sviluppo psicomotorio nella norma e con buon rendimento scolastico (vd. pag. 44 relazione).
Anche sotto questo profilo la domanda va, pertanto, rigettata.
Tenuto conto degli esiti della c.t.u. (con riguardo all'inadempimento diagnostico) e delle ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite alla luce dell'art. 92 cpc dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018); le spese di
CTU rimangono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta la domanda;
• spese di lite interamente compensate;
• spese di CTU definitivamente a carico degli attori.
Taranto, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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