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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6614/2023 vertente tra:
Controparte_1 opponente
e
Controparte_2 opposta contumace
Avv. Domenico Tartaglione
opposto non costituito
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6614/2023 R.G., vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Grieco e Vincenzo Pasquarella, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore indicato in San Nicola La Strada, Via
Duca D'Aosta n. 1, in virtù di procure allegate agli atti;
opponente
e
Controparte_2 opposta contumace
Avv. Domenico Tartaglione
opposto non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con n. 2 atti di precetto notificati in data 7.9.2023, e l'Avv. Domenico Controparte_2
Tartaglione – rispettivamente sulla base della sentenza n. 2099/2017, resa dall'intestato Tribunale in data 24.2-28.6.2017 e sulla base della sentenza n. 3260/2023 resa dall'intestato Tribunale in data 6-
7.9.2023 – intimavano a il pagamento dei seguenti importi: € 165.011,52 Controparte_1
(intimazione di pagamento ad istanza di ) ed € 4.163,36 (intimazione di Controparte_2
2 pagamento ad istanza dell'Avv. Domenico Tartaglione, quale distrattario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite liquidate).
Avverso tali atti di precetto spiegava opposizione l'intimato che deduceva quanto segue: “… la sentenza n. 2099/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è inutiliter data per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto la citata ordinanza presidenziale del 04.07.2014 non è mai stata ritualmente notificata al sig. ; … avverso la prefata sentenza n. 2099/2017, Controparte_1 proponeva appello il sig. (RG 4538/2017 RG della Corte d'appello di Napoli) e il giudice CP_1 del gravame con ordinanza del 13.06.2018, sospendeva il giudizio di appello, assegnando all'appellate termine di mesi tre per la proposizione della querela di falso innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto l'avviso di ricevimento della raccomandata n.
763469446749 relativa alla notifica dell'ordinanza presidenziale del 04.07.2014; … il procedimento per querela di falso si è concluso con sentenza n. 3260/2023, con la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ha dichiarato inammissibile la domanda (con condanna del alla rifusione CP_1 delle spese di lite con distrazione, pure intimate con il precitato atto di precetto), assumendo che non sarebbe stata necessaria la querela di falso, in quanto la sottoscrizione apposta da chi aveva ritirato il plico (rectius ordinanza presidenziale) non aveva natura fidefacente;
… il ha già CP_1 presentato istanza di prosecuzione del giudizio di appello, con udienza fissata per il giorno
15.12.2023, nonché istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in attesa di fissazione di udienza …” (cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Sulla premessa delle anzidette argomentazioni l'istante – con specifico riguardo al precetto intimato da – deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo azionato e – in relazione a quello Controparte_2 intimato dall'Avv. Ventriglia – eccepiva l'omessa notificazione del titolo esecutivo, nonché
l'estinzione del credito per intervenuto pagamento prima della notificazione dell'atto di precetto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Con deposito del 9.4.2024, l'Avv. Pasquarella allegava ordinanza della CdA di Napoli del 25-
26.10.2023, R.G. 4534/2017, che accoglieva l'istanza di sospensione avanzata da Controparte_1
“dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.
Appurato che risultava inibita la efficacia esecutiva della sola sentenza n. 2099/2017 (sottesa al precetto intimato da ) e preso, dunque, atto della sospensione della efficacia Controparte_2 esecutiva di essa sentenza ad opera della CDA, il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
a. Precetto intimato ad istanza di Controparte_2
Come accennato, nelle more del presente procedimento, l'efficacia esecutiva sentenza n. 2099/2017, resa dall'intestato Tribunale in data 24.2-28.6.2017 veniva sospesa ex art. 283 c.p.c..
3 Allo stato degli atti, dunque, il titolo sotteso all'atto di precetto opposto, intimato ad istanza di
[...] risulta privato della efficacia esecutiva, condizione imprescindibile per la azionabilità di CP_2 esso.
Ebbene, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, a tenore del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. sul punto Cass. 11 novembre 2011, n.
23621; Cass. N. 12002 del 28.5.2014; Cass. SS. UU n. 9936 del 8.5.2014 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., SS.UU. 12 ottobre 2011 n.
20932; Cass. SS.UU. 9 ottobre 2008 n. 24883; Cass. SS.UU.18 dicembre 2008 n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356) va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Essa pronuncia costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, costituito nella specie dalla intervenuta caducazione dei titoli nei termini innanzi indicati.
Trattasi di questione di carattere dirimente: l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, così come la sopravvenuta caducazione o sospensione dell'efficacia esecutiva di esso comportano l'illegittimità dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento, nonché di tutti gli atti conseguenziali posti in essere.
Ne deriva che, sebbene l'opposizione all'esecuzione si configuri come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti (i quali non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio), il principio della domanda e quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato devono confrontarsi con il potere-dovere del giudice di verificare, anche ex officio, la validità ed efficacia del titolo esecutivo.
Ed invero, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” in quanto, l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.
In particolare, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come prius logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610), dacché il giudice dell'opposizione all'esecuzione - nell'ambito della doverosa verifica demandatagli - può rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità del precetto o del pignoramento opposto (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
19/05/2011, n. 11021).
4 Giova, altresì, richiamare la sentenza della Corte di cassazione, Sez. III, n. 3977 del 13.3.2012 che in motivazione afferma “… Nell'aderire all'indirizzo che appare prevalente, il Collegio precisa che - sebbene l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si configuri come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio - in subiecta materia, il principio della domanda e quello della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato devono confrontarsi con il potere-dovere del giudice di verificare anche ex officio la validità ed efficacia del titolo esecutivo. Se è vero, infatti, che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, deve, necessariamente, convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice (Cass. 7 febbraio 2000, n. 1337). In particolare - mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva
è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione - in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare
l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. 28 luglio 2011, n.
16610). Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc
(Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
3.3. Ciò premesso, ritiene il
Collegio che, nel caso all'esame, la decisione impugnata erroneamente si soffermi sulla disamina dei motivi di opposizione, con cui si contestava l'efficacia esecutiva del titolo, posto che, per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo in questione, i suddetti motivi risultavano superati e, in definitiva, assorbiti;
per altro verso, focalizzando l'indagine sugli originari motivi di opposizione, i giudici di appello hanno omesso di considerare che, quali che fossero le ragioni per cui era stata contestata l'efficacia del titolo azionato, nel momento in cui essi decidevano, quel titolo era stato rimosso con efficacia ex tunc dalla realtà giuridica, sicchè l'opposizione risultava fondata.
E' stato, infatti, rilevato da questa Corte in una fattispecie analoga a quella all'esame (in cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta cessazione dell'efficacia del titolo conseguente alla cassazione della sentenza d'appello) che l'opposizione, con cui si contesta il diritto a procedere all'esecuzione forzata perchè il credito di chi la minaccia o la
5 inizia non è assistito da titolo esecutivo, se il titolo esecutivo, pur esistendo in origine, perde tale efficacia prima che il giudizio sull'opposizione si chiuda, è un'opposizione che non è già infondata, ma fondata (cfr. Cass. 25 maggio 2009, n. 12089 in motivazione). …”.
In applicazione dei menzionati principi al caso di specie, si deve pertanto rilevare che successivamente alla instaurazione del presente giudizio è stata sospesa la efficacia esecutiva della sentenza sottesa all'atto di precetto intimato da . Controparte_2
La considerazione che precede si reputa dirimente e determina la declaratoria di cessata della materia del contendere, con assorbimento delle censure spiegate.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite va osservato che, in adesione al ragionamento operato dai giudici di legittimità nella richiamata pronuncia del 2012, la declaratoria di cessata materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta,
l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità “ex tunc” dell'esecuzione.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza della parte opposta, , e si Controparte_2 liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 con riguardo al relativo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
b. Precetto intimato ad istanza dell'Avv. Domenico Tartaglione
In via preliminare va, altresì, dichiarata la contumacia dell'Avv. Domenico Tartaglione – destinatario della notificazione della opposizione anche nelle vesti di intimante (cfr. pag. 3 atto introduttivo, ove si legge: “… nonché spiega opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ed ex art. 615 comma 1 cpc, avverso l'atto di precetto notificato dall'avv. Domenico Tartaglione in proprio, quale distrattario delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 3260/2023 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere …”) - non costituitosi in giudizio.
In punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass.,
20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta in parte nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis ed in parte – con specifico riguardo alla contestata notificazione del titolo esecutivo – nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.,
6 involgendo quomodo della incipienda esecuzione.
Venendo alla gradata disamina delle censure, giova evidenziare – con specifico riguardo del motivo inerente l'omessa notificazione del titolo - che dall'atto di precetto opposto si evince che l'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 3260/2023 resa dall'intestato Tribunale in data
6-7.9.2023 (peraltro, allegata agli atti del giudizio dallo stesso istante), dacché non può dubitarsi della possibilità per il precettato di identificare senza incertezze il titolo azionato.
Inoltre, l'opposizione di merito proposta dalla parte intimata costituisce prova evidente che la finalità dell'atto di precetto è stata raggiunta, con conseguente sanatoria di eventuali vizi formali (cfr. Cass.
Civ. n. 15378 del 2006).
A ciò si aggiunga, altresì, che la parte istante si è limitata a dolersi dell'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza allegare uno specifico pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/07/2018, n.19105).
Il motivo in esame, per tutto quanto innanzi detto, va dunque respinto.
Con riguardo poi alla censura inerente l'an della intrapresa esecuzione, è noto che l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione di accertamento negativo del credito, volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo
(cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent.,
13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Ne deriva che mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.
Nella specie, precisamente, la parte opponente ha dedotto della esistenza di un fatto estintivo sopravvenuto, allegando agli atti copia di una ricevuta di pagamento relativa al bonifico ordinario effettuato in data 14.9.2023 (e, dunque – stando alle allegazioni della stessa parte istante – successivamente alla notificazione dell'atto di precetto ad opera dell'Avv. Tartaglione, asseritamente notificato in data 7.9.2023) in favore dell'Avv. Tartaglione Domenico per “Spese e comp sentenza
3260/23” dell'importo di € 3.054,16.
Al riguardo deve osservarsi che la sentenza sottesa al precetto opposto recava la condanna di
[...]
“… al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che liquida in € CP_1 Controparte_2
2.540,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore, anticipatario …”.
Il motivo di opposizione - in ragione della univocità degli elementi agli atti di causa, nonché in difetto di elementi di segno contrario - si reputa fondato e va, dunque, accolto.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta, Avv. Tartaglione Domenico;
tuttavia,
l'accoglimento della opposizione limitatamente alla seconda doglianza, unitamente alla circostanza che il fatto estintivo si verificava – contrariamente a quanto asserito dalla parte opponente ed in contrasto con le sue stesse allegazioni (avendo, si ribadisce, affermato di avere avuto conoscenza dei precetti in data 7.9.2023) – in data successiva alla notificazione dell'atto di precetto, inducono il
Tribunale – nei rapporti tra l'opponente e l'opposto difensore intimante – a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6614/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine alla opposizione spiegata da avverso il precetto intimato ad istanza di;
Controparte_1 Controparte_2
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 quella opponente, che liquida - al netto della riduzione ex art. 4 nella misura percentuale indicata in parte motiva - in € 4.762,00, di cui € 545,00 per spese ed € 4.217,00 per onorari
(di cui € 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva ed € 2.127,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c. dell'importo di cui al capo che precede in favore dei procuratori costituiti dell'opponente, dichiaratisi antistatari;
- ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione spiegata da avverso il Controparte_1 precetto intimato ad istanza dell'Avv. Domenico Tartaglione;
- DICHIARA – nei rapporti tra l'opponente ed il predetto intimante – l'integrale compensazione delle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6614/2023 vertente tra:
Controparte_1 opponente
e
Controparte_2 opposta contumace
Avv. Domenico Tartaglione
opposto non costituito
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6614/2023 R.G., vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Grieco e Vincenzo Pasquarella, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore indicato in San Nicola La Strada, Via
Duca D'Aosta n. 1, in virtù di procure allegate agli atti;
opponente
e
Controparte_2 opposta contumace
Avv. Domenico Tartaglione
opposto non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con n. 2 atti di precetto notificati in data 7.9.2023, e l'Avv. Domenico Controparte_2
Tartaglione – rispettivamente sulla base della sentenza n. 2099/2017, resa dall'intestato Tribunale in data 24.2-28.6.2017 e sulla base della sentenza n. 3260/2023 resa dall'intestato Tribunale in data 6-
7.9.2023 – intimavano a il pagamento dei seguenti importi: € 165.011,52 Controparte_1
(intimazione di pagamento ad istanza di ) ed € 4.163,36 (intimazione di Controparte_2
2 pagamento ad istanza dell'Avv. Domenico Tartaglione, quale distrattario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite liquidate).
Avverso tali atti di precetto spiegava opposizione l'intimato che deduceva quanto segue: “… la sentenza n. 2099/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è inutiliter data per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto la citata ordinanza presidenziale del 04.07.2014 non è mai stata ritualmente notificata al sig. ; … avverso la prefata sentenza n. 2099/2017, Controparte_1 proponeva appello il sig. (RG 4538/2017 RG della Corte d'appello di Napoli) e il giudice CP_1 del gravame con ordinanza del 13.06.2018, sospendeva il giudizio di appello, assegnando all'appellate termine di mesi tre per la proposizione della querela di falso innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto l'avviso di ricevimento della raccomandata n.
763469446749 relativa alla notifica dell'ordinanza presidenziale del 04.07.2014; … il procedimento per querela di falso si è concluso con sentenza n. 3260/2023, con la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ha dichiarato inammissibile la domanda (con condanna del alla rifusione CP_1 delle spese di lite con distrazione, pure intimate con il precitato atto di precetto), assumendo che non sarebbe stata necessaria la querela di falso, in quanto la sottoscrizione apposta da chi aveva ritirato il plico (rectius ordinanza presidenziale) non aveva natura fidefacente;
… il ha già CP_1 presentato istanza di prosecuzione del giudizio di appello, con udienza fissata per il giorno
15.12.2023, nonché istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in attesa di fissazione di udienza …” (cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Sulla premessa delle anzidette argomentazioni l'istante – con specifico riguardo al precetto intimato da – deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo azionato e – in relazione a quello Controparte_2 intimato dall'Avv. Ventriglia – eccepiva l'omessa notificazione del titolo esecutivo, nonché
l'estinzione del credito per intervenuto pagamento prima della notificazione dell'atto di precetto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Con deposito del 9.4.2024, l'Avv. Pasquarella allegava ordinanza della CdA di Napoli del 25-
26.10.2023, R.G. 4534/2017, che accoglieva l'istanza di sospensione avanzata da Controparte_1
“dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.
Appurato che risultava inibita la efficacia esecutiva della sola sentenza n. 2099/2017 (sottesa al precetto intimato da ) e preso, dunque, atto della sospensione della efficacia Controparte_2 esecutiva di essa sentenza ad opera della CDA, il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
a. Precetto intimato ad istanza di Controparte_2
Come accennato, nelle more del presente procedimento, l'efficacia esecutiva sentenza n. 2099/2017, resa dall'intestato Tribunale in data 24.2-28.6.2017 veniva sospesa ex art. 283 c.p.c..
3 Allo stato degli atti, dunque, il titolo sotteso all'atto di precetto opposto, intimato ad istanza di
[...] risulta privato della efficacia esecutiva, condizione imprescindibile per la azionabilità di CP_2 esso.
Ebbene, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, a tenore del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. sul punto Cass. 11 novembre 2011, n.
23621; Cass. N. 12002 del 28.5.2014; Cass. SS. UU n. 9936 del 8.5.2014 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., SS.UU. 12 ottobre 2011 n.
20932; Cass. SS.UU. 9 ottobre 2008 n. 24883; Cass. SS.UU.18 dicembre 2008 n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356) va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Essa pronuncia costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, costituito nella specie dalla intervenuta caducazione dei titoli nei termini innanzi indicati.
Trattasi di questione di carattere dirimente: l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, così come la sopravvenuta caducazione o sospensione dell'efficacia esecutiva di esso comportano l'illegittimità dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento, nonché di tutti gli atti conseguenziali posti in essere.
Ne deriva che, sebbene l'opposizione all'esecuzione si configuri come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti (i quali non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio), il principio della domanda e quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato devono confrontarsi con il potere-dovere del giudice di verificare, anche ex officio, la validità ed efficacia del titolo esecutivo.
Ed invero, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” in quanto, l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.
In particolare, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come prius logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610), dacché il giudice dell'opposizione all'esecuzione - nell'ambito della doverosa verifica demandatagli - può rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità del precetto o del pignoramento opposto (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
19/05/2011, n. 11021).
4 Giova, altresì, richiamare la sentenza della Corte di cassazione, Sez. III, n. 3977 del 13.3.2012 che in motivazione afferma “… Nell'aderire all'indirizzo che appare prevalente, il Collegio precisa che - sebbene l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si configuri come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio - in subiecta materia, il principio della domanda e quello della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato devono confrontarsi con il potere-dovere del giudice di verificare anche ex officio la validità ed efficacia del titolo esecutivo. Se è vero, infatti, che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, deve, necessariamente, convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice (Cass. 7 febbraio 2000, n. 1337). In particolare - mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva
è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione - in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare
l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. 28 luglio 2011, n.
16610). Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc
(Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
3.3. Ciò premesso, ritiene il
Collegio che, nel caso all'esame, la decisione impugnata erroneamente si soffermi sulla disamina dei motivi di opposizione, con cui si contestava l'efficacia esecutiva del titolo, posto che, per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo in questione, i suddetti motivi risultavano superati e, in definitiva, assorbiti;
per altro verso, focalizzando l'indagine sugli originari motivi di opposizione, i giudici di appello hanno omesso di considerare che, quali che fossero le ragioni per cui era stata contestata l'efficacia del titolo azionato, nel momento in cui essi decidevano, quel titolo era stato rimosso con efficacia ex tunc dalla realtà giuridica, sicchè l'opposizione risultava fondata.
E' stato, infatti, rilevato da questa Corte in una fattispecie analoga a quella all'esame (in cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta cessazione dell'efficacia del titolo conseguente alla cassazione della sentenza d'appello) che l'opposizione, con cui si contesta il diritto a procedere all'esecuzione forzata perchè il credito di chi la minaccia o la
5 inizia non è assistito da titolo esecutivo, se il titolo esecutivo, pur esistendo in origine, perde tale efficacia prima che il giudizio sull'opposizione si chiuda, è un'opposizione che non è già infondata, ma fondata (cfr. Cass. 25 maggio 2009, n. 12089 in motivazione). …”.
In applicazione dei menzionati principi al caso di specie, si deve pertanto rilevare che successivamente alla instaurazione del presente giudizio è stata sospesa la efficacia esecutiva della sentenza sottesa all'atto di precetto intimato da . Controparte_2
La considerazione che precede si reputa dirimente e determina la declaratoria di cessata della materia del contendere, con assorbimento delle censure spiegate.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite va osservato che, in adesione al ragionamento operato dai giudici di legittimità nella richiamata pronuncia del 2012, la declaratoria di cessata materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta,
l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità “ex tunc” dell'esecuzione.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza della parte opposta, , e si Controparte_2 liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 con riguardo al relativo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
b. Precetto intimato ad istanza dell'Avv. Domenico Tartaglione
In via preliminare va, altresì, dichiarata la contumacia dell'Avv. Domenico Tartaglione – destinatario della notificazione della opposizione anche nelle vesti di intimante (cfr. pag. 3 atto introduttivo, ove si legge: “… nonché spiega opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ed ex art. 615 comma 1 cpc, avverso l'atto di precetto notificato dall'avv. Domenico Tartaglione in proprio, quale distrattario delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 3260/2023 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere …”) - non costituitosi in giudizio.
In punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass.,
20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta in parte nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis ed in parte – con specifico riguardo alla contestata notificazione del titolo esecutivo – nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.,
6 involgendo quomodo della incipienda esecuzione.
Venendo alla gradata disamina delle censure, giova evidenziare – con specifico riguardo del motivo inerente l'omessa notificazione del titolo - che dall'atto di precetto opposto si evince che l'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 3260/2023 resa dall'intestato Tribunale in data
6-7.9.2023 (peraltro, allegata agli atti del giudizio dallo stesso istante), dacché non può dubitarsi della possibilità per il precettato di identificare senza incertezze il titolo azionato.
Inoltre, l'opposizione di merito proposta dalla parte intimata costituisce prova evidente che la finalità dell'atto di precetto è stata raggiunta, con conseguente sanatoria di eventuali vizi formali (cfr. Cass.
Civ. n. 15378 del 2006).
A ciò si aggiunga, altresì, che la parte istante si è limitata a dolersi dell'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza allegare uno specifico pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/07/2018, n.19105).
Il motivo in esame, per tutto quanto innanzi detto, va dunque respinto.
Con riguardo poi alla censura inerente l'an della intrapresa esecuzione, è noto che l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione di accertamento negativo del credito, volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo
(cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent.,
13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Ne deriva che mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.
Nella specie, precisamente, la parte opponente ha dedotto della esistenza di un fatto estintivo sopravvenuto, allegando agli atti copia di una ricevuta di pagamento relativa al bonifico ordinario effettuato in data 14.9.2023 (e, dunque – stando alle allegazioni della stessa parte istante – successivamente alla notificazione dell'atto di precetto ad opera dell'Avv. Tartaglione, asseritamente notificato in data 7.9.2023) in favore dell'Avv. Tartaglione Domenico per “Spese e comp sentenza
3260/23” dell'importo di € 3.054,16.
Al riguardo deve osservarsi che la sentenza sottesa al precetto opposto recava la condanna di
[...]
“… al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che liquida in € CP_1 Controparte_2
2.540,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore, anticipatario …”.
Il motivo di opposizione - in ragione della univocità degli elementi agli atti di causa, nonché in difetto di elementi di segno contrario - si reputa fondato e va, dunque, accolto.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta, Avv. Tartaglione Domenico;
tuttavia,
l'accoglimento della opposizione limitatamente alla seconda doglianza, unitamente alla circostanza che il fatto estintivo si verificava – contrariamente a quanto asserito dalla parte opponente ed in contrasto con le sue stesse allegazioni (avendo, si ribadisce, affermato di avere avuto conoscenza dei precetti in data 7.9.2023) – in data successiva alla notificazione dell'atto di precetto, inducono il
Tribunale – nei rapporti tra l'opponente e l'opposto difensore intimante – a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6614/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine alla opposizione spiegata da avverso il precetto intimato ad istanza di;
Controparte_1 Controparte_2
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 quella opponente, che liquida - al netto della riduzione ex art. 4 nella misura percentuale indicata in parte motiva - in € 4.762,00, di cui € 545,00 per spese ed € 4.217,00 per onorari
(di cui € 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva ed € 2.127,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c. dell'importo di cui al capo che precede in favore dei procuratori costituiti dell'opponente, dichiaratisi antistatari;
- ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione spiegata da avverso il Controparte_1 precetto intimato ad istanza dell'Avv. Domenico Tartaglione;
- DICHIARA – nei rapporti tra l'opponente ed il predetto intimante – l'integrale compensazione delle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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