Sentenza 16 maggio 1975
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La domanda con la quale si chiede l'accertamento della illegittimita dell'esecuzione di uno sfratto per morosita e il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede e assolutamente improponibile, in quanto, a norma dell'art 96 cod proc civ, la liquidazione dei danni da responsabilita aggravata - tra i quali rientrano quelli derivanti da un'esecuzione forzata compiuta senza titolo - deve essere effettuata dallo stesso giudice investito della cognizione della causa, dal cui esito si pretende dedurre tale responsabilita. Tuttavia, se cio nonostante la domanda viene accolta integralmente e la sentenza viene impugnata solo a causa dell'omesso esame dell'eccepito concorso di colpa dedotto a carico del debitore, che non avrebbe segnalato tempestivamente l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo, essa deve essere cassata senza rinvio per il solo capo relativo alla condanna generica al risarcimento dei danni, rimanendo coperto dal giudicato, per Mancanza di impugnazione, il capo relativo all'accertamento della illegittimita della esecuzione forzata compiuta senza titolo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/1975, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 16 maggio 1975 |
Testo completo
La domanda con la quale si chiede l'accertamento della illegittimita dell'esecuzione di uno sfratto per morosita e il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede e assolutamente improponibile, in quanto, a norma dell'art 96 cod proc civ, la liquidazione dei danni da responsabilita aggravata - tra i quali rientrano quelli derivanti da un'esecuzione forzata compiuta senza titolo - deve essere effettuata dallo stesso giudice investito della cognizione della causa, dal cui esito si pretende dedurre tale responsabilita. Tuttavia, se cio nonostante la domanda viene accolta integralmente e la sentenza viene impugnata solo a causa dell'omesso esame dell'eccepito concorso di colpa dedotto a carico del debitore, che non avrebbe segnalato tempestivamente l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo, essa deve essere cassata senza rinvio per il solo capo relativo alla condanna generica al risarcimento dei danni, rimanendo coperto dal giudicato, per Mancanza di impugnazione, il capo relativo all'accertamento della illegittimita della esecuzione forzata compiuta senza titolo.*