Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 01882/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2023, proposto da
RE GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Sallemi e Maria Pia Nicosia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RZ di IC TA (già RZ di IC n. 8 di Ragusa), non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 694/2020 in data 9 ottobre 2020 del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 31 marzo 2023, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 694/2020 in data 9 ottobre 2020 del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro.
Il ricorrente ha anche chiesto la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 5 novembre 2020, con la conseguenza che, quando il ricorso in ottemperanza è stato proposto, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquistato l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione sulla definitiva esecutorietà del decreto versata in atti.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto, dovendo ordinarsi al RZ di IC TA (già RZ n. 8 di Ragusa) di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità e del modesto importo della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina al RZ di IC TA (già RZ n. 8 di Ragusa) di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale del Comune di Siracusa - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO