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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5707/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5707/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to BRANDANI SILVIA
ATTORE
E rappresentato e difeso dall'avv.to TARTAGLIA PAOLO Controparte_1
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
[...]
hiedendo che, accertato l'inadempimento contrattuale delle Controparte_1
imprese ( e dichiari tenuta Controparte_3 CP_4 Controparte_1
a garantire, in forza della polizza fideiussoria n. 331164137, il risarcimento dei danni subiti da – (già a Parte_1 Parte_1 Controparte_5
causa e in ragione di detto inadempimento e conseguentemente condannare la compagnia assicuratrice, a pagare la somma di € 810.247,79, o somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, in favore dell'attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
1 A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che, quale società totalmente partecipata dal che si occupa della gestione e della viabilità Controparte_6
nel territorio del comune senese, aveva indetto una gara pubblica per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale pluripiano interrato in Via Garibaldi. Pt_1
A seguito di pubblica gara di appalto, si era aggiudicata provvisoriamente la realizzazione dei lavori relativi al suddetto parcheggio un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da la capogruppo, e da Controparte_3 CP_4
Il provvedimento di aggiudicazione veniva annullato in autotutela dalla stazione appaltante a seguito dell'impugnazione proposta innanzi al Tar Toscana della seconda classificata.
Il provvedimento di aggiudicazione adottato in seguito veniva impugnato dal
[...]
e veniva annullato con sentenza n. 133/2013 emessa dal Tar Toscana. Controparte_7
Con atto prot. U/13/138 del Direttore Generale, la aveva Controparte_5
aggiudicato definitivamente l'appalto al Controparte_8
Con atto ai rogiti del Notaio di rep. 61435/24972 del 24 giugno Persona_1 Pt_1
2013 veniva stipulato il contratto di appalto con come impresa Controparte_3
capogruppo del L'aggiudicatario aveva prodotto la polizza di Controparte_8
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva sottoscritta in data 20 giugno 2013 e identificata con n. 331164137, emessa da Assicurazioni Generali s.p.a., per la somma complessiva di € 810.247,79.
In base al contratto d'appalto, l'appaltatrice avrebbe dovuto ultimare i lavori entro 570 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del cantiere. In data 8 luglio 2013 veniva redatto il verbale di consegna del cantiere. In data 31 luglio 2013 la Controparte_3
aveva presentato al Tribunale di Montepulciano istanza di ammissione al concordato
[...]
preventivo liquidatorio, dandone comunicazione alla stazione appaltante con missiva datata 14 agosto 2013. Nella comunicazione l'appaltatrice aveva dichiarato di non essere in grado di riprendere l'attività nei tempi programmati.
Nelle comunicazioni intervenute successivamente, le società e Controparte_3
avevano sostenuto che la domanda di accesso alla procedura di concordato CP_4
preventivo con finalità liquidatorie aveva comportato lo scioglimento automatico del
2 contratto di appalto in forza del combinato disposto degli artt. 38 e 140 del Codice dei contratti pubblici nonché in forza dell'art. 186 bis legge fallimentare.
Ha rappresentato altresì che in data 16 gennaio 2014 il Direttore dei lavori aveva redatto il processo verbale di constatazione dello stato dei lavori, dando atto che i lavori non erano mai iniziati e che il non aveva adempiuto nonostante l'intimazione del 10 gennaio
2014 e che in data 22 gennaio 2014 il c.d.a. della società attrice aveva adottato una delibera di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136
d.lgs. 163/2006.
In seguito a tale delibera, la società aveva escluso lo scorrimento della graduatoria poiché le imprese presenti erano in stato di decozione o interessate da procedure concorsuali e aveva altresì ritenuto di non indire una nuova gara, stante la necessità di una onerosa revisione del progetto. In seguito, aveva anche definito transando le eventuali controversie nascenti dai promissari acquirenti dei parcheggi, restituendo a tutti la caparra versata per un totale di euro 656.283,00 oltre agli interessi maturati.
Ha dedotto, quanto al danno emergente subito, che lo stesso ammonti a euro 237.580,40
e, quanto al lucro cessante, la società sulla base del proprio business Controparte_5
plan, aveva previsto un guadagno di € 783.307,00, derivante dalla differenza tra i ricavi della vendita di n. 70 box e n. 17 posti auto.
In diritto ha dedotto che la tesi sostenuta dalle due società del RTI secondo cui lo scioglimento del contratto è conseguenza automatica della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo di non è sostenibile tenuto Controparte_3
conto della circostanza che la legge 267/1942 non disciplina, diversamente dal d.lgs n.
14/2019 (c.d. Codice della crisi e dell'insolvenza) il caso che ci occupa, concernente la sorte dei contratti pendenti nel caso di accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio da parte dell'appaltatore e che l'art. 186 bis del testo normativo citato disciplina il diverso caso del concordato preventivo in continuità aziendale, stabilendo peraltro la prosecuzione di tutti i contratti pendenti senza possibilità di deroga.
Né è sostenibile che tale effetto si sia prodotto al momento della mera presentazione della domanda e non anche nel momento successivo dell'ammissione della procedura e della scelta del tipo di concordato preventivo o in continuità aziendale.
3 A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, come guida ermeneutica alla lettura delle norme vigenti ratione temporis, l'art. 97 del nuovo codice della crisi ( d.lgs.
14/2019) sulla base del Codice della crisi e dell'insolvenza, i contratti vigenti, ineseguiti o parzialmente eseguiti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato
(senza distinzione tra concordato in continuità o liquidatorio), non si sospendono e devono essere eseguiti anche durante il concordato, a meno che il debitore non chieda la sospensione o lo scioglimento cge, ove autorizzati, comporta il diritto del contraente ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno. Inoltre, ha proseguito la difesa, l'art. 94 del Codice della crisi e della insolvenza prevede espressamente la possibilità di dare esecuzione anche ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione, specificando espressamente che ciò vale anche per il concordato liquidatorio.
Ha aggiunto la difesa che, anche a voler ipotizzare l'effetto risolutivo automatico connesso alla mera presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato, il contratto di appalto era stato sottoscritto il 24 giugno 2013, con consegna del cantiere alla
[...]
l'8 luglio 2013 e la domanda di accesso al concordato era stata formulata in Controparte_3
data 31 luglio 2013 dal che si evince che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto la società era già pienamente consapevole del proprio stato di Controparte_3
insolvenza e aveva assunto delle obbligazioni contrattuali pur sapendo che non le avrebbe mai adempiute.
Ha infine dedotto che, a fronte dell'inadempimento del la Controparte_8
compagnia assicuratrice convenuta fosse tenuta a garantire parte attrice per il risarcimento dei danni subiti quale stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento contrattuale delle imprese aggiudicatarie.
Si è costituita he ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha contestato l'inadempimento del deducendo che il contratto si era automaticamente risolto per l'ingresso nella procedura di concordato liquidatorio.
4 A sostegno di tale tesi, parte convenuta ha dedotto che la normativa prevista per il fallimento, applicabile ratione temporis al caso in esame, prevedeva all'art. 81 lo scioglimento del contratto di appalto se il curatore entro un certo termine non dichiarava di voler subentrare. Nel caso in esame, gli organi della procedura non avevano mai manifestato l'intenzione di subentrare nel contratto di appalto da considerarsi risolto ex lege.
Inoltre, il aveva effettuato delle riserve nel verbale di consegna sulla base delle quali non era consentito l'avvio dei lavori.
Non era pertanto imputabile al RTI la mancata esecuzione delle opere:
-per l'impossibilità di avvalersi dello scorrimento in graduatoria risultante dal bando di gara originario poiché erano presenti società decotte o ammesse a procedure concorsuali;
-per l'introduzione di una nuova normativa antisismica entrata in vigore quasi 3 anni dopo la stipula del contratto, e che ha comportato la perdita di efficacia del permesso di costruire rilasciato a Inoltre, la scadenza del Regolamento Urbanistico era Controparte_5
avvenuta ben quasi 2 anni dopo la delibera del 22 gennaio 2014, con cui il consiglio di amministrazione della aveva deliberato la risoluzione del contratto Controparte_5
di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 D.lgs 163/2006.
Inoltre, la società attrice aveva tenuto un comportamento non improntato alla prudenza allorché aveva stipulato, in un momento in cui non vi era certezza alcuna di esecuzione delle opere, un numero notevolissimo di contratti stipulati che sono stati sottoscritti in brevissimo tempo solo sulla carta, peraltro nel 2010 ancor prima della pubblicazione del bando di gara.
Ha dedotto l'insussistenza della prova del nesso causale tra l'asserito inadempimento della impresa appaltatrice e l'insorgenza dei danni lamentati dall'attrice, eccependo l'operatività dell'art. 1227 c.c. secondo comma che esclude il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza.
Ha contestato in ultimo la quantificazione dei danni, sottolineando trattarsi di somme stimate in maniera assolutamente autonoma dall'attrice, sulla scorta di documenti di formazione unilaterale, e, quindi, non attendibili.
5 In sede di comparsa conclusionale, parte convenuta ha dedotto come l'art. 140 del codice degli appalti pubblici nella formulazione all'epoca vigente prevedeva di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario ma la stazione appaltante non aveva proseguito con lo scorrimento sino alla quinta offerente, la Parte_2
di Modena non interessata da alcuna procedura concorsuale.
[...]
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dirimente ai fini della risoluzione della controversia è la qualifica del contratto dedotto in giudizio quale contratto autonomo di garanzia, non di fideiussione, e non solo perché tra le clausole generali di polizza è inserita quella avente ad oggetto il pagamento a prima richiesta: difatti, il semplice richiamo a tale clausola, se non accompagnata ad altre locuzioni quali senza eccezioni o simili, non è di per sé sola idonea alla qualifica del contratto nei termini di contratto autonomo.
Son plurimi, e ben altri, i profili che inducono a qualificare il contratto quale garanzia autonoma.
Nel caso in questione la polizza fideiussoria, contenuta in un documento recante il logo della compagnia nella sua intestazione è qualificata quale Polizza Controparte_1
Fidejussoria ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 ed è inoltre definita come
. Parte_3
Pertanto, ed è già questo un primo elemento che la differenzia nettamente dalla fideiussione, la garanzia fideiussoria rappresenta nient'altro che una modalità sostitutiva della dazione del denaro che l'appaltatore, nell'ambito di un appalto pubblico, deve versare a titolo cauzionale alla stazione appaltante ai sensi del previgente art. 30 co II l. n.
109/1994(cauzione sotto forma di fideiussione).
Già tali osservazioni evidenziano come nella fattispecie vada esclusa la polizza in esame la qualifica di fideiussione.
6 Altro indice che consente di qualificare la polizza in questione quale contratto autonomo e rappresentato dal diverso profilo morfologico del negozio giuridico in questione
(polizza) rispetto al contratto fideiussorio, in quanto la fattispecie della polizza fideiussoria- soprattutto ricorrente nei pubblici appalti- si atteggia quale contratto in favore di terzo a mezzo del quale il garante(promittente, in genere una banca o una compagnia assicurativa), su richiesta del committente(stipulante, l'appaltatore), si impegna a pagare un determinato importo al beneficiario(appaltante) onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente(appaltatore): esattamente come nella presente fattispecie ove la polizza vede quali contraenti il garante Controparte_1
e l'appaltatore costituito in e quale beneficiario
[...] Controparte_5
totalmente partecipata dal quale committente. Controparte_6
Inoltre il fideiussore garantisce la medesima prestazione del debitore principale laddove il garante autonomo garantisce comunque il pagamento di una somma, nel caso di inadempimento dello stipulante(nel caso di specie, l'appaltatore), il che, nella fattispecie dell'appalto, e prestazione diversa da quella infungibile dovuta dall'appaltatore.
L'infungibilità della prestazione dell'appaltatore fa venir meno la solidarietà dell'obbligazione del garante e l'accessorietà della garanzia e comporta che il creditore può pretendere solo un indennizzo o un risarcimento, che è prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto (Cass. SS.UU. n. 3947/2010).
Inoltre, all'art. 4 del contratto è pattuito che il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c..
Stante ciò, il garante ha assunto un obbligo incondizionato di pagare a prima richiesta, senza la necessità di alcuna adesione da parte del soggetto garantito e senza la possibilità di esperire alcuna eccezione o riserva nei confronti del beneficiario come previsto dall'art. 1945 c.c..
Il garante non può pertanto opporre alcuna eccezione riguardante il rapporto obbligatorio principale, salva l'esperibilità dell'exceptio doli generalis seu praesentis, che l'ordinamento riconosce in suo favore nell'ipotesi in cui la richiesta di escussione si configuri come abusiva o fraudolenta nonché dell'eccezione relativa all'inesistenza del credito conseguente
7 alla nullità dovuta a violazione di norme imperative o illiceità della causa del rapporto principale.
Quanto all'exceptio doli, poi, l'opponibilità di tale eccezione presuppone però che il comportamento del beneficiario si configuri, oltre che doloso o fraudolento, anche manifestamente abusivo, necessitando di una prova certa e incontestata di una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Quanto all'altra eccezione esperibile, il garante deve fornire prova liquida e certa del fatto che il debito garantito era inesistente o che il debitore ha già adempiuto.
Venendo al caso in esame, parte convenuta si è difesa sostenendo che l'inadempimento allegato da parte attrice non è dipeso da causa al RTI imputabile poiché lo scioglimento del vincolo contrattuale era dipeso, quale effetto automatico, dalla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo della società Controparte_3
in data 31 luglio 2013.
Invero, nella legge fallimentare r.d. 267/1942 non erano disciplinati gli effetti del concordato preventivo sui rapporti contrattuali pendenti fino al 2012, con l'introduzione della previsione di cui all'art. 169 bis legge fallimentare. Prima dell'intervento del legislatore, era prevalso l'orientamento della prosecuzione dei rapporti alla luce del mancato richiamo nell'art. 169 legge fallimentare delle regole relative ai contratti pendenti per l'ipotesi del fallimento di cui agli artt. 72 e ss. testo normativo citato.
Quello che rileva, però, nel caso in esame è che, indipendentemente da come sia avvenuto lo scioglimento del vincolo contrattuale, vi è stato un inadempimento imputabile al
È circostanza pacifica tra le parti quella secondo cui i lavori non erano mai stati avviati dal le opere di cui al contratto di appalto dedotto in giudizio non erano state né eseguite né ultimate.
Porta ad una conclusione affermativa dell'imputabilità dell'inadempimento il decorso cronologico della vicenda: dopo la fase procedimentale conclusasi con l'aggiudicazione definitiva, il contratto di appalto era stato stipulato dal n data 24 Giugno 2013, ovvero un mese prima della domanda di ammissione al concordato preventivo.
8 Nella serie fattuale, poi, il verbale di consegna del cantiere veniva redatto in data 8 luglio
2013, ovvero a distanza di poche settimane dalla presentazione di una domanda di ammissione alla procedura concorsuale dalla stessa società.
Ora, la domanda di ammissione alla procedura concorsuale presentata dalla stessa società che aveva assunto l'obbligo proprio del contratto di appalto costituisce una diretta ed inequivocabile ammissione del suo stato di crisi e si deve ritenere che lo stato di crisi fosse già attuale al momento della stipula del contratto come è presumibile secondo l'id quod plerumque accidit e come si ricava dalla relazione del Commissario Giudiziale resa nella procedura concorsuale e prodotto in atti, che fa risalire che le ragioni del dissesto al biennio
2010-2012.
Né parte convenuta ha dato prova liquida delle riserve, genericamente allegate, che sarebbero state iscritte nel verbale di consegna del cantiere, momento a partire dal quale sarebbero decorsi i termini per l'esecuzione delle opere.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, parte attrice ha diritto all'escussione della polizza fideiussoria per la somma garantita. Tutte le eccezioni inerenti al quantum risarcitorio attengono al rapporto di valuta e non sono opponibili dal garante.
Il debito del garante configura un debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria. Gli interessi legali dovuti decorrono dalla scadenza del termine indicato nelle condizioni di polizza.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
ACCOGLIE la domanda formulata da parte attrice Parte_1
nei confronti di parte convenuta
[...] [...]
e, per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte CP_1
9 attrice della somma di € 810.247,79 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
CONDANNA parte convenuta alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a favore di parte attrice che si liquidano complessivamente in € 23.780,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 1.713,00.
Firenze, 15/04/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5707/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to BRANDANI SILVIA
ATTORE
E rappresentato e difeso dall'avv.to TARTAGLIA PAOLO Controparte_1
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
[...]
hiedendo che, accertato l'inadempimento contrattuale delle Controparte_1
imprese ( e dichiari tenuta Controparte_3 CP_4 Controparte_1
a garantire, in forza della polizza fideiussoria n. 331164137, il risarcimento dei danni subiti da – (già a Parte_1 Parte_1 Controparte_5
causa e in ragione di detto inadempimento e conseguentemente condannare la compagnia assicuratrice, a pagare la somma di € 810.247,79, o somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, in favore dell'attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
1 A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che, quale società totalmente partecipata dal che si occupa della gestione e della viabilità Controparte_6
nel territorio del comune senese, aveva indetto una gara pubblica per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale pluripiano interrato in Via Garibaldi. Pt_1
A seguito di pubblica gara di appalto, si era aggiudicata provvisoriamente la realizzazione dei lavori relativi al suddetto parcheggio un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da la capogruppo, e da Controparte_3 CP_4
Il provvedimento di aggiudicazione veniva annullato in autotutela dalla stazione appaltante a seguito dell'impugnazione proposta innanzi al Tar Toscana della seconda classificata.
Il provvedimento di aggiudicazione adottato in seguito veniva impugnato dal
[...]
e veniva annullato con sentenza n. 133/2013 emessa dal Tar Toscana. Controparte_7
Con atto prot. U/13/138 del Direttore Generale, la aveva Controparte_5
aggiudicato definitivamente l'appalto al Controparte_8
Con atto ai rogiti del Notaio di rep. 61435/24972 del 24 giugno Persona_1 Pt_1
2013 veniva stipulato il contratto di appalto con come impresa Controparte_3
capogruppo del L'aggiudicatario aveva prodotto la polizza di Controparte_8
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva sottoscritta in data 20 giugno 2013 e identificata con n. 331164137, emessa da Assicurazioni Generali s.p.a., per la somma complessiva di € 810.247,79.
In base al contratto d'appalto, l'appaltatrice avrebbe dovuto ultimare i lavori entro 570 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del cantiere. In data 8 luglio 2013 veniva redatto il verbale di consegna del cantiere. In data 31 luglio 2013 la Controparte_3
aveva presentato al Tribunale di Montepulciano istanza di ammissione al concordato
[...]
preventivo liquidatorio, dandone comunicazione alla stazione appaltante con missiva datata 14 agosto 2013. Nella comunicazione l'appaltatrice aveva dichiarato di non essere in grado di riprendere l'attività nei tempi programmati.
Nelle comunicazioni intervenute successivamente, le società e Controparte_3
avevano sostenuto che la domanda di accesso alla procedura di concordato CP_4
preventivo con finalità liquidatorie aveva comportato lo scioglimento automatico del
2 contratto di appalto in forza del combinato disposto degli artt. 38 e 140 del Codice dei contratti pubblici nonché in forza dell'art. 186 bis legge fallimentare.
Ha rappresentato altresì che in data 16 gennaio 2014 il Direttore dei lavori aveva redatto il processo verbale di constatazione dello stato dei lavori, dando atto che i lavori non erano mai iniziati e che il non aveva adempiuto nonostante l'intimazione del 10 gennaio
2014 e che in data 22 gennaio 2014 il c.d.a. della società attrice aveva adottato una delibera di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136
d.lgs. 163/2006.
In seguito a tale delibera, la società aveva escluso lo scorrimento della graduatoria poiché le imprese presenti erano in stato di decozione o interessate da procedure concorsuali e aveva altresì ritenuto di non indire una nuova gara, stante la necessità di una onerosa revisione del progetto. In seguito, aveva anche definito transando le eventuali controversie nascenti dai promissari acquirenti dei parcheggi, restituendo a tutti la caparra versata per un totale di euro 656.283,00 oltre agli interessi maturati.
Ha dedotto, quanto al danno emergente subito, che lo stesso ammonti a euro 237.580,40
e, quanto al lucro cessante, la società sulla base del proprio business Controparte_5
plan, aveva previsto un guadagno di € 783.307,00, derivante dalla differenza tra i ricavi della vendita di n. 70 box e n. 17 posti auto.
In diritto ha dedotto che la tesi sostenuta dalle due società del RTI secondo cui lo scioglimento del contratto è conseguenza automatica della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo di non è sostenibile tenuto Controparte_3
conto della circostanza che la legge 267/1942 non disciplina, diversamente dal d.lgs n.
14/2019 (c.d. Codice della crisi e dell'insolvenza) il caso che ci occupa, concernente la sorte dei contratti pendenti nel caso di accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio da parte dell'appaltatore e che l'art. 186 bis del testo normativo citato disciplina il diverso caso del concordato preventivo in continuità aziendale, stabilendo peraltro la prosecuzione di tutti i contratti pendenti senza possibilità di deroga.
Né è sostenibile che tale effetto si sia prodotto al momento della mera presentazione della domanda e non anche nel momento successivo dell'ammissione della procedura e della scelta del tipo di concordato preventivo o in continuità aziendale.
3 A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, come guida ermeneutica alla lettura delle norme vigenti ratione temporis, l'art. 97 del nuovo codice della crisi ( d.lgs.
14/2019) sulla base del Codice della crisi e dell'insolvenza, i contratti vigenti, ineseguiti o parzialmente eseguiti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato
(senza distinzione tra concordato in continuità o liquidatorio), non si sospendono e devono essere eseguiti anche durante il concordato, a meno che il debitore non chieda la sospensione o lo scioglimento cge, ove autorizzati, comporta il diritto del contraente ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno. Inoltre, ha proseguito la difesa, l'art. 94 del Codice della crisi e della insolvenza prevede espressamente la possibilità di dare esecuzione anche ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione, specificando espressamente che ciò vale anche per il concordato liquidatorio.
Ha aggiunto la difesa che, anche a voler ipotizzare l'effetto risolutivo automatico connesso alla mera presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato, il contratto di appalto era stato sottoscritto il 24 giugno 2013, con consegna del cantiere alla
[...]
l'8 luglio 2013 e la domanda di accesso al concordato era stata formulata in Controparte_3
data 31 luglio 2013 dal che si evince che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto la società era già pienamente consapevole del proprio stato di Controparte_3
insolvenza e aveva assunto delle obbligazioni contrattuali pur sapendo che non le avrebbe mai adempiute.
Ha infine dedotto che, a fronte dell'inadempimento del la Controparte_8
compagnia assicuratrice convenuta fosse tenuta a garantire parte attrice per il risarcimento dei danni subiti quale stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento contrattuale delle imprese aggiudicatarie.
Si è costituita he ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha contestato l'inadempimento del deducendo che il contratto si era automaticamente risolto per l'ingresso nella procedura di concordato liquidatorio.
4 A sostegno di tale tesi, parte convenuta ha dedotto che la normativa prevista per il fallimento, applicabile ratione temporis al caso in esame, prevedeva all'art. 81 lo scioglimento del contratto di appalto se il curatore entro un certo termine non dichiarava di voler subentrare. Nel caso in esame, gli organi della procedura non avevano mai manifestato l'intenzione di subentrare nel contratto di appalto da considerarsi risolto ex lege.
Inoltre, il aveva effettuato delle riserve nel verbale di consegna sulla base delle quali non era consentito l'avvio dei lavori.
Non era pertanto imputabile al RTI la mancata esecuzione delle opere:
-per l'impossibilità di avvalersi dello scorrimento in graduatoria risultante dal bando di gara originario poiché erano presenti società decotte o ammesse a procedure concorsuali;
-per l'introduzione di una nuova normativa antisismica entrata in vigore quasi 3 anni dopo la stipula del contratto, e che ha comportato la perdita di efficacia del permesso di costruire rilasciato a Inoltre, la scadenza del Regolamento Urbanistico era Controparte_5
avvenuta ben quasi 2 anni dopo la delibera del 22 gennaio 2014, con cui il consiglio di amministrazione della aveva deliberato la risoluzione del contratto Controparte_5
di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 D.lgs 163/2006.
Inoltre, la società attrice aveva tenuto un comportamento non improntato alla prudenza allorché aveva stipulato, in un momento in cui non vi era certezza alcuna di esecuzione delle opere, un numero notevolissimo di contratti stipulati che sono stati sottoscritti in brevissimo tempo solo sulla carta, peraltro nel 2010 ancor prima della pubblicazione del bando di gara.
Ha dedotto l'insussistenza della prova del nesso causale tra l'asserito inadempimento della impresa appaltatrice e l'insorgenza dei danni lamentati dall'attrice, eccependo l'operatività dell'art. 1227 c.c. secondo comma che esclude il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza.
Ha contestato in ultimo la quantificazione dei danni, sottolineando trattarsi di somme stimate in maniera assolutamente autonoma dall'attrice, sulla scorta di documenti di formazione unilaterale, e, quindi, non attendibili.
5 In sede di comparsa conclusionale, parte convenuta ha dedotto come l'art. 140 del codice degli appalti pubblici nella formulazione all'epoca vigente prevedeva di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario ma la stazione appaltante non aveva proseguito con lo scorrimento sino alla quinta offerente, la Parte_2
di Modena non interessata da alcuna procedura concorsuale.
[...]
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dirimente ai fini della risoluzione della controversia è la qualifica del contratto dedotto in giudizio quale contratto autonomo di garanzia, non di fideiussione, e non solo perché tra le clausole generali di polizza è inserita quella avente ad oggetto il pagamento a prima richiesta: difatti, il semplice richiamo a tale clausola, se non accompagnata ad altre locuzioni quali senza eccezioni o simili, non è di per sé sola idonea alla qualifica del contratto nei termini di contratto autonomo.
Son plurimi, e ben altri, i profili che inducono a qualificare il contratto quale garanzia autonoma.
Nel caso in questione la polizza fideiussoria, contenuta in un documento recante il logo della compagnia nella sua intestazione è qualificata quale Polizza Controparte_1
Fidejussoria ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 ed è inoltre definita come
. Parte_3
Pertanto, ed è già questo un primo elemento che la differenzia nettamente dalla fideiussione, la garanzia fideiussoria rappresenta nient'altro che una modalità sostitutiva della dazione del denaro che l'appaltatore, nell'ambito di un appalto pubblico, deve versare a titolo cauzionale alla stazione appaltante ai sensi del previgente art. 30 co II l. n.
109/1994(cauzione sotto forma di fideiussione).
Già tali osservazioni evidenziano come nella fattispecie vada esclusa la polizza in esame la qualifica di fideiussione.
6 Altro indice che consente di qualificare la polizza in questione quale contratto autonomo e rappresentato dal diverso profilo morfologico del negozio giuridico in questione
(polizza) rispetto al contratto fideiussorio, in quanto la fattispecie della polizza fideiussoria- soprattutto ricorrente nei pubblici appalti- si atteggia quale contratto in favore di terzo a mezzo del quale il garante(promittente, in genere una banca o una compagnia assicurativa), su richiesta del committente(stipulante, l'appaltatore), si impegna a pagare un determinato importo al beneficiario(appaltante) onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente(appaltatore): esattamente come nella presente fattispecie ove la polizza vede quali contraenti il garante Controparte_1
e l'appaltatore costituito in e quale beneficiario
[...] Controparte_5
totalmente partecipata dal quale committente. Controparte_6
Inoltre il fideiussore garantisce la medesima prestazione del debitore principale laddove il garante autonomo garantisce comunque il pagamento di una somma, nel caso di inadempimento dello stipulante(nel caso di specie, l'appaltatore), il che, nella fattispecie dell'appalto, e prestazione diversa da quella infungibile dovuta dall'appaltatore.
L'infungibilità della prestazione dell'appaltatore fa venir meno la solidarietà dell'obbligazione del garante e l'accessorietà della garanzia e comporta che il creditore può pretendere solo un indennizzo o un risarcimento, che è prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto (Cass. SS.UU. n. 3947/2010).
Inoltre, all'art. 4 del contratto è pattuito che il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c..
Stante ciò, il garante ha assunto un obbligo incondizionato di pagare a prima richiesta, senza la necessità di alcuna adesione da parte del soggetto garantito e senza la possibilità di esperire alcuna eccezione o riserva nei confronti del beneficiario come previsto dall'art. 1945 c.c..
Il garante non può pertanto opporre alcuna eccezione riguardante il rapporto obbligatorio principale, salva l'esperibilità dell'exceptio doli generalis seu praesentis, che l'ordinamento riconosce in suo favore nell'ipotesi in cui la richiesta di escussione si configuri come abusiva o fraudolenta nonché dell'eccezione relativa all'inesistenza del credito conseguente
7 alla nullità dovuta a violazione di norme imperative o illiceità della causa del rapporto principale.
Quanto all'exceptio doli, poi, l'opponibilità di tale eccezione presuppone però che il comportamento del beneficiario si configuri, oltre che doloso o fraudolento, anche manifestamente abusivo, necessitando di una prova certa e incontestata di una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Quanto all'altra eccezione esperibile, il garante deve fornire prova liquida e certa del fatto che il debito garantito era inesistente o che il debitore ha già adempiuto.
Venendo al caso in esame, parte convenuta si è difesa sostenendo che l'inadempimento allegato da parte attrice non è dipeso da causa al RTI imputabile poiché lo scioglimento del vincolo contrattuale era dipeso, quale effetto automatico, dalla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo della società Controparte_3
in data 31 luglio 2013.
Invero, nella legge fallimentare r.d. 267/1942 non erano disciplinati gli effetti del concordato preventivo sui rapporti contrattuali pendenti fino al 2012, con l'introduzione della previsione di cui all'art. 169 bis legge fallimentare. Prima dell'intervento del legislatore, era prevalso l'orientamento della prosecuzione dei rapporti alla luce del mancato richiamo nell'art. 169 legge fallimentare delle regole relative ai contratti pendenti per l'ipotesi del fallimento di cui agli artt. 72 e ss. testo normativo citato.
Quello che rileva, però, nel caso in esame è che, indipendentemente da come sia avvenuto lo scioglimento del vincolo contrattuale, vi è stato un inadempimento imputabile al
È circostanza pacifica tra le parti quella secondo cui i lavori non erano mai stati avviati dal le opere di cui al contratto di appalto dedotto in giudizio non erano state né eseguite né ultimate.
Porta ad una conclusione affermativa dell'imputabilità dell'inadempimento il decorso cronologico della vicenda: dopo la fase procedimentale conclusasi con l'aggiudicazione definitiva, il contratto di appalto era stato stipulato dal n data 24 Giugno 2013, ovvero un mese prima della domanda di ammissione al concordato preventivo.
8 Nella serie fattuale, poi, il verbale di consegna del cantiere veniva redatto in data 8 luglio
2013, ovvero a distanza di poche settimane dalla presentazione di una domanda di ammissione alla procedura concorsuale dalla stessa società.
Ora, la domanda di ammissione alla procedura concorsuale presentata dalla stessa società che aveva assunto l'obbligo proprio del contratto di appalto costituisce una diretta ed inequivocabile ammissione del suo stato di crisi e si deve ritenere che lo stato di crisi fosse già attuale al momento della stipula del contratto come è presumibile secondo l'id quod plerumque accidit e come si ricava dalla relazione del Commissario Giudiziale resa nella procedura concorsuale e prodotto in atti, che fa risalire che le ragioni del dissesto al biennio
2010-2012.
Né parte convenuta ha dato prova liquida delle riserve, genericamente allegate, che sarebbero state iscritte nel verbale di consegna del cantiere, momento a partire dal quale sarebbero decorsi i termini per l'esecuzione delle opere.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, parte attrice ha diritto all'escussione della polizza fideiussoria per la somma garantita. Tutte le eccezioni inerenti al quantum risarcitorio attengono al rapporto di valuta e non sono opponibili dal garante.
Il debito del garante configura un debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria. Gli interessi legali dovuti decorrono dalla scadenza del termine indicato nelle condizioni di polizza.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
ACCOGLIE la domanda formulata da parte attrice Parte_1
nei confronti di parte convenuta
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e, per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte CP_1
9 attrice della somma di € 810.247,79 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
CONDANNA parte convenuta alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a favore di parte attrice che si liquidano complessivamente in € 23.780,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 1.713,00.
Firenze, 15/04/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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