CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1275/2022 ( a cui è riunita la causa 1589/22) R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente
dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Consigliere Relatore dott.ssa Paola Caporali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 07/07/2022 al n. 1275/2022 r.g. (a cui
è stata riunita la causa n° 1589/22 r.g.) promossa da:
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ) con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A1201846233, con il patrocinio dell'avv. Frank Jorg Geffers
e dall'avv. Lorenzo Ranieri elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE-
contro
(C.F. P.IVA_2 ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Golini, elettivamente domiciliato Controparte_2
come da procura in atti
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
contro
C.F. 1 con il patrocinio degli Avv.ti Paola CP_3 (CF:
Belmonte e Daniele Bielli, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonchè ON (P. IVA PartitaIVA_3 ) con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. A818B0201B22A9A, A8NBLYJAAAA, A8PBFKNAAAA,
/quale successore ex art. 111 c.p.c. di A8QBDDYAAAA e CP_5 Controparte_6
T_ che avevano assunto il rischio per i medesimi certificati, con il patrocinio dell'Avv.
Jody Guetta, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e
C.F._2 ); Controparte_7 (c.f.
(c.f. P.IVA_4 ) Controparte_8
-PARTI APPELLATE CONTUMACI-
avverso la sentenza n. 458/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 04/06/2022;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30/04/2025 comunicata dalla Cancelleria in data 02/05/2025, sulle seguenti conclusioni:
ONPer la parte appellante: "Voglia Codesta
Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza n. 458/2022 emessa dal Tribunale di Siena a definizione del procedimento RG n. 826/2019, pubblicata in data 4.06.2022
e non notificata:
In via preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 283 cpc, la sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza di primo grado, per la sussistenza dei gravi motivi indicati in premessa;
In via principale, nel merito:
• In parziale riforma della sentenza di primo grado, modificare il capo della sentenza qui impugnato relativo alla domanda di manleva avanzata dal Controparte_1 a carico degli esponenti, nel senso di respingerla in toto per tutte le cause di inoperatività espresse in narrativa e negli scritti difensivi del precedente grado di giudizio;
• In parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'appellante;
• In caso di appelli incidentali, ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello, si richiamano in ogni caso le conclusioni rassegnate dall'appellante nel primo grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, con conseguente revisione della statuizione sulle spese di lite di cui alla sentenza qui impugnata, nel senso di revocare la disposizione secondo cui l'Esponente veniva condannato a rifondere 1/3 delle spese legali in favore della sig.ra CP e le spese legali del _1 _1
Per la parte appellata: "e appellante incidentale ": Controparte_1
quanto al procedimento r.g.n. 1275/2022:
- respingere l'appello proposto da ON
- accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 458/2022 del Tribunale di Siena: in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana sulle domande formulate dalla signora nei confronti del [...] CP
; nel merito: in tesi, rigettare tutte le domande formulate dalla signora _1
nei confronti del perché infondate in fatto e inControparte_1 CP
diritto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla signora CP nei confronti del Controparte_1
limitare per le ragioni esposte in atti dall'Amministrazione comparente la condanna al
_1 senz'altro risarcimento richiesto alla quota di responsabilità imputabile al
Controparte_7 e dello inferiore a quella dell'arch. Controparte_9
[...] con condanna dell'arch. Controparte_7 (c.f. C.F. 3 ) in proprio e dello Controparte_9 (p.iva P.IVA_4 ), in
_10 e geom. CP 11persona degli associati arch. Controparte_7 geom.
[...] con sede in Montalcino (SI), via S. Saloni n. 49, in via riconvenzionale e di regresso, anche in solido tra loro, a corrispondere all'Amministrazione comunale di
Montalcino, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, le eventuali maggiori somme di cui fosse tenuta a farsi carico rispetto alla quota del danno ad essa imputabile;
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- quanto al procedimento r.g.n. 1589/2022:
- in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sulle domande formulate dalla signora CP nei confronti del Controparte_1 ;
- nel merito: in tesi, rigettare tutte le domande formulate dalla signora CP nei confronti del perché infondate in fatto e in diritto;
in Controparte_1
/
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla signora CP nei confronti del Controparte_1
/limitare per le ragioni esposte in atti dall'Amministrazione comparente la condanna al risarcimento richiesto alla quota di responsabilità imputabile al _1 senz'altro inferiore a quella dell'arch. Controparte_7 e dello Controparte_9
[...] con condanna dell'arch. Controparte_7 (c.f. C.F. 3 ) in proprio e dello Controparte_9 (p.iva P.IVA_4 ), in persona degli associati arch. Controparte_7 geom. _10 e geom. _11
[...] con sede in Montalcino (SI), via S. Saloni n. 49, in via riconvenzionale e di regresso, anche in solido tra loro, a corrispondere all'Amministrazione comunale di
Montalcino, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, le eventuali maggiori somme di cui fosse tenuta a farsi carico rispetto alla quota del danno ad essa imputabile, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la domanda di garanzia formulata nei confronti degli Parte_2 del
ONcertificato assicurativo n. A1201846233 ovvero ora;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio";
Per la parte appellata : "Voglia l'Ill.mo Corte ON
d'appello di Firenze, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutti i motivi d'appello proposti dal CP_1
[...] e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese di giudizio".
CPPer la parte appellata Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, eventuali appelli principali e incidentali, così giudicare: ▶rigettare, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello incidentale proposti dal [...]
_1 confermando la sentenza n. 458/2022, resa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 04.06.202, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
▶respingere con la miglior formula, tutte le domande svolte nell'appello e appello incidentale, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese,
compensi e rimborso forfettario".
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON (conCon atto di citazione ritualmente notificato, riferimento al rischio assunto nei confronti del _1 ha convenuto in giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze CP il l'Arch. [...] Controparte_1
nonché gli CP_7 lo Controparte_8 Parte_2
(con riferimento al rischio assunto nei confronti dei professionisti convenuti) proponendo gravame avverso la sentenza n. 458/2022 con la quale il Tribunale di Siena, affermata preliminarmente la propria giurisdizione, aveva riconosciuto la responsabilità
(d'ora in avanti anche a titolo contrattuale dello Controparte_8
CP_9 e dell'Arch. Controparte_7 nonché la responsabilità a titolo solo
Controparte_1extracontrattuale del in ragione di 1/3 ciascuno, per i danni patiti dalla Sig.ra CP conseguenti sia al rilascio di un titolo abilitativo illegittimo da parte dell'ente pubblico, sia della progettazione ed esecuzione, da parte dei professionisti convenuti, di lavori edilizi abusivi sul Podere di sua proprietà "SA
NIno", sito nel Comune di SA NI d'SO (oggi fuso con il CP_1
[...] ). CP_3In particolare il primo giudice, sulla premessa che risultava pacificamente che la aveva conferito allo studio di progettazione CP_9 e al socio Controparte_7
l'incarico di redazione del progetto delle opere di ricostruzione del suo compendio immobiliare ubicato in via SA NIno in Colle, nominando il CP_7 anche direttore dei lavori, affermava che, sulla base, sia della consulenza resa nel procedimento penale, sia della espletata CTU, doveva ritenersi il grave inadempimento dei suddetti professionisti, che non avevano verificato la conformità urbanistica dell'immobile preesistente e non avevano tenuto conto delle fasce di rispetto esistenti.
Rilevava altresì il Tribunale che gli accertamenti espletati dal CTU dimostravano che l'intero iter amministrativo volto all'emissione del permesso di costruire era stato gravemente viziato da carenze procedurali e sostanziali, di talchè l'attrice era stata lesa nel suo patrimonio per aver fatto affidamento nella legittimità del provvedimento rilasciato dalla PA e successivamente da questa annullato in autotutela.
Per l'effetto, il Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 614.012,38, oltre a dichiarare la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra la CP e lo CP_9 e l'Arch. CP_7 con condanna dei professionisti alla restituzione dei compensi professionali medio tempore ricevuti, pari ad € 8.897,40.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale aveva respinto le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa per reticenza informativa dell'assicurato (ex art. 1892 c.c. e artt.
1, 22 e 23 c.g.a.) sollevate dagli terza chiamata in causa dal Parte_2 ' convenuto in forza della polizza n. A1201846233, per la Controparte_1 '
responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione con copertura retroattiva illimitata (c.d. contratto a copertura claims made), con il conseguente accoglimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato e la condanna della compagnia di assicurazione a tenerlo indenne da tutte le somme che questi era stato a sua volta condannato a pagare all'attrice, oltre alle spese di lite dal medesimo sostenute.
Del pari, il Tribunale aveva accolto la domanda di manleva formulata dallo CP_9
e dall'Arch. CP_7 nei confronti degli Parte_2 'terza chiamata in causa,
_12sulla scorta delle polizze n. A818B0201B22A9A, A8NBLYJAAAA,
'_13 ritenute anch'esse operative nel caso di specie, e CP_5
condannando per l'effetto la compagnia assicuratrice a tenere indenni i professionisti convenuti.
I convenuti erano stati infine condannati, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, oltre alle spese di CTU, con riferimento alle quali era stata accolta la domanda di manleva nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazioni.
Esponeva l'appellante principale che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) omesso e/o erroneo esame del contenuto del contratto assicurativo e, in particolare, erronea applicazione dell'art. 1892 c.c. e degli artt. 1, 22 e 23 delle condizioni della polizza stipulata con il e conseguente errore nell'aver accolto la Controparte_1 domanda di manleva formulata dall'assicurato; in particolare, errore per aver ritenuto operativa la copertura assicurativa nonostante il Controparte_1 avesse omesso
di comunicare all'assicuratore, al momento della stipula della polizza, di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dei danni da parte della Sig.ra CP in aperta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 22 e 23 della polizza stessa, secondo le quali la copertura era garantita solo per i fatti denunciati durante il periodo di copertura e a condizione che non fossero già noti all'assicurato prima della sottoscrizione del contratto;
2) erronea condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Controparte_1 cheRadicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il contestava le censure mosse dalla parte appellante avverso la sentenza impugnata, nei confronti della quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1) errore per aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
CP 3 nei favore del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria avanzata dalla confronti dell'Amministrazione comunale;
2) errore per aver ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale del [...]
_1 nella causazione dei danni lamentati dalla CP in quanto l'operato dell'Amministrazione era stato fuorviato dalle carenze, omissioni e dagli errori commessi dall'arch. CP_7 nella documentazione progettuale prodotta al fine di ottenere il permesso a costruire;
3) erronea quantificazione delle quote di responsabilità dei convenuti operata in parti uguali (ovvero 1/3 a carico di ciascuna parte convenuta) dal giudice di prime cure, in quanto le quote di danno imputabili allo CP_7 dovevano e all'Arch. CP_9 essere individuate in misura senz'altro maggiore rispetto a quella da attribuirsi, nella denegata ipotesi di condanna, in capo al Controparte_1
Si costituiva altresì contestando le censure mosse dall'appellante CP
incidentale Controparte_1 avverso la sentenza di cui chiedeva la conferma.
Si costituiva infine ON quale successore ex art. 111 c.p.c. compagnia chiamata in garanzia dall'Arch. CP_7 e dallo di Parte_2 '
CP_9 eccependo in via preliminare la tardività dell'appello proposto in via principale dal nella causa n. 1589/2022 RG (di cui infra) in quanto Controparte_1 notificato oltre 30 giorni dalla notifica del primo gravame, evidenziando che, conseguentemente, doveva essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile anche l'appello successivamente proposto dal medesimo comune in via incidentale;
nel merito, contestava le censure mosse dal _1 avverso la sentenza di cui chiedeva la conferma.
Non si costituivano, invece, Controparte_7 e lo CP_9 i quali sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 30.01.2024.
Avverso la medesima sentenza ha proposto anche autonomo appello il CP_1
[...] , dando vita così all'autonomo procedimento n° 1589/2022 RG, per i seguenti motivi (analoghi a quelli proposti nel già descritto appello in via incidentale):
1)erronea affermazione della giurisdizione del giudice ordinario;
2) erronea affermazione della responsabilità del _1
3) violazione dell'art. 2055 c.c. ed erronea attribuzione di pari responsabilità a tutte le parti convenute, essendo maggiore la gravità delle condotte tenute dai professionisti rispetto a quella del comune.
Nel suddetto procedimento si costituiva unicamente ON con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A1201846233 nella qualità di successore nella titolarità dei contratti degli Assicuratori membri del mercato dei T_ , eccependo preliminarmente l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto in via principale dal _1 potendosi lo stesso considerare al più quale gravame incidentale rispetto al proprio appello, già proposto in separato procedimento con il quale si chiedeva la riunione.
Previa riunione alla causa 1275/22 R.G. del giudizio di appello di cui al procedimento n.
1589/2022 RG, in quanto aventi ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del
30/04/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, in data 14/10/2013, aveva acquistato il CP
compendio immobiliare "SA NIno", sito in Via SA NIno in Colle n. 44,
Comune di SA NI d'SO (SI), successivamente fusosi con il _1
CP_9 e. Non è del pari controverso che la CP aveva incaricato lo
[...]
l'Arch. Controparte_7 (facente parte del medesimo studio associato) della progettazione e realizzazione delle opere di ricostruzione e sostituzione edilizia del compendio. Risulta provato documentalmente che, in data 15/11/2013, l'architetto
Controparte_7 in qualità di progettista e direttore dei lavori, presentava presso il
Comune di SA NI D'SO la domanda di 'permesso a costruire' per la
"sostituzione edilizia di immobile residenziale", che prevedeva la demolizione del vecchio podere SA NIno e la costruzione di un nuovo edificio con un volume equivalente, in una posizione più elevata, con annessa piscina di pertinenza e locali accessori. In data 25/11/2023, il Comune rilasciava quindi il permesso a costruire n.
Nume_1 a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Dott. Persona_1
È poi documentato in atti che, a fronte di un sopralluogo eseguito, in data 13/02/2016, da parte del Comando Provinciale della Guardia Forestale veniva accertata l'illegittimità delle opere realizzate nonché degli stessi titoli edilizi rilasciati dal Comune ed era conseguentemente iscritto un procedimento penale nei confronti della Sig.ra CP
Persona_1 , per i reati di cui all'art. 44 lett.dell'Arch. Controparte_7 e del Sig.
c) del DPR 380/2001, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 483 c.p., nel contesto del quale il fabbricato in corso di realizzazione veniva sottoposto a sequestro preventivo. Esercitata
l'azione penale, il conseguente processo si concludeva in primo grado con la sentenza n. 514/2020 con cui il Tribunale di Siena riteneva colpevoli Controparte_7 e Per_1
[...] del reato di cui all'art. 44 lett. b) DPR 380/2001 e il solo Controparte_7
colpevole anche del reato di falso di cui all'art. 20, comma 13, DPR 380/2001, condannando il primo alla pena di un anno e due mesi di reclusione, e il secondo alla pena di tre mesi di arresto ed € 15.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena per entrambi, mentre CP era stata completamente assolta da tutte le accuse perché il fatto non costituiva reato.
A seguito di gravame proposto dal Pubblico Ministero e dagli imputati CP_7 e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 3172/2021, assolveva il CP_7 Per_1
[...] dal reato a lui contestato sub b) e, conseguentemente, rideterminava nei suoi confronti la pena per il reato sub a) in mesi tre di arresto ed € 15.000,00 di ammenda,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Risulta quindi dalla documentazione allegata che, nelle more, con determinazione n.
213 del 04.03.2018, il Comune di _1 provvedeva d'ufficio all'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 17 del 25.11.2013 e della successiva S.C.I.A. di variante in corso d'opera allo stesso PdC ricevuta con prot. n. 923 in data 17/03/2015.
Non è in questa sede in contestazione, non essendo stata attinta da alcun motivo di appello, la sussistenza della responsabilità professionale dello CP_9 e dell'arch
CP_7 affermata dal Tribunale per avere i medesimi professionisti commesso gravi negligenze nell'espletamento della commissionata attività di progettazione,
predisposizione della pratica amministrativa e direzione lavori. Risulta altresì coperta dal giudicato la pronuncia di condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore di
CP nonché la quantificazione del risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, oltre alla pronuncia di risoluzione del contratto d'opera e la condanna dei professionisti alla restituzione dei compensi professionali ricevuti.
Parimenti, risulta ormai coperta dal giudicato ed è dunque in questa sede irretrattabile, la statuizione con cui il primo giudice ha accolto la domanda di manleva formulata dallo
Parte_2 con riferimento CP_9 e dall'Arch. CP_7 nei confronti degli ai certificati assicurativi inter partes.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto, oltre che la stessa giurisdizione del giudice adito, l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del _1
CP[...] nella causazione dei danni lamentati da nonché la stessa ripartizione interna della responsabilità tra l'ente pubblico ed i professionisti chiamati a rispondere e condannati per lo stesso fatto. Dall'altro lato, premesso che non è contestata la stipula inter partes, né la validità e il contenuto del contratto assicurativo tra il _1 e la propria compagnia assicuratrice, è invece controversa l'operatività e la sussistenza della copertura assicurativa relativa alla suddetta polizza, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1892 c.c. e 1, 22 e 23 c.g.a.
2.L'eccezione di tardività dell'appello principale proposto dal _1 e di improcedibilità dell'appello incidentale – Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto in via principale dal _1
-- dando vita alla ritenendo che lo causa n. 1589/2022 RG - sollevata da parte Parte_2 stesso gravame sarebbe tardivo in quanto successivo ai trenta giorni decorrenti dalla notifica del primo appello, proposto in separata causa dai T_
Nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta essere stata notificata dalla parte
CP nei confronti di tutte le parti via pec in data 4.06.2022 (data che si riferisce al momento in cui la parte notificante ha proceduto alla notifica, non anche al suo perfezionamento, verificatosi per il CP_1 il 12.07.2022, come specificato di seguito). hanno proposto, avverso la detta sentenza, autonomo appelloGli Parte_2 principale notificato alle parti il 4.07.2022 (incardinando così il primo giudizio di gravame n° 1275/2022 RG). Il Controparte_1 ha a sua volta proposto avverso la medesima sentenza autonomo atto di appello notificato in data 9.09.2022 (dando vita al proc. 1589/2022
RG). Il _1 si è quindi costituito nel procedimento introdotto con l'appello principale di
T_ , con comparsa depositata il 22.12.2023, proponendo in tale sede appello incidentale per i medesimi motivi di cui all'appello principale già proposto separatamente in via principale.
I Pt 1 , sul presupposto della equivalenza, ai fini del termine breve per impugnare, della notifica dell'impugnazione rispetto alla notifica della sentenza, hanno eccepito la tardività dell'appello principale proposto dal _1 rilevando che 'la notificazione del primo appello, da parte di ON è avvenuta il 4.07.2022, mentre l'odierno gravame è stato notificato il 9.9.2022, quindi - anche a voler considerare i termini della sospensione feriale ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.' Ne
-
facevano discendere quindi che l'impugnazione principale del CP_1 doveva essere considerata ammissibile unicamente quale impugnazione incidentale c.d. "tardiva", con
"l'unica conseguenza sfavorevole che potrebbe perdere efficacia se l'impugnazione principale venisse dichiarata inammissibile".
Il _1 resisteva a tale eccezione, sostenendo la tempestività del proprio appello principale, ritenendo il relativo termine decorrente dal perfezionamento della notifica della sentenza, avvenuta nei suoi confronti in data 12.07.2022. Aggiungeva di aver comunque nel frattempo proposto appello incidentale tardivo nel procedimento introdotto dall'appello dei T_ nel rispetto dei termini di cui all'art. 343 c.p.c. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Dibattuta è, in giurisprudenza, l'equiparazione tra la notifica della sentenza e la notifica dell'impugnazione, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre una seconda impugnazione;
segnatamente, controverso è se detta "equipollenza" possa sostenersi solo per colui che abbia proposto l'impugnazione principale oppure si estenda anche al destinatario della notifica dell'atto di impugnativa.
Secondo, invero, parte della giurisprudenza di legittimità, va affermata la relazione di equipollenza tra notifica della sentenza e notifica dell'atto di impugnativa (dal quale si evincerebbe la conoscenza legale del provvedimento da impugnare), perché trattasi di due atti affidati entrambi al medesimo organo, aventi identico carattere di ufficialità ed idonei, quindi, a conferire analogo grado di certezza legale.
Alla stregua di tale orientamento, è dalla disposizione di cui al 2° comma dell'art. 326
c.p.c. (secondo cui, nel caso previsto dall'art. 332 - notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili - l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti), che andrebbe tratto il principio generale per il quale la notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della legale conoscenza, alla notificazione della sentenza.
In diverse occasioni, la Suprema Corte ha, infatti, osservato - stabilendo il principio della c.d. "equipollenza bilaterale" - che la predetta regola dell'art. 326, 2° comma,
c.p.c. è applicabile tanto al soccombente, che dopo aver proposto una prima impugnazione ne proponga un'altra davanti al medesimo organo giurisdizionale, o con altro mezzo davanti ad un organo diverso, quanto alla parte destinataria della notifica dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 20912/2005; Cass. n. 16207/2007; Cass.
n.17309/2017; Cass. n. 26427/2020; si veda, altresì, Cass., Sez. Unite, n. 32114/2019:
"La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale -sia perla parte notificante che per la destinataria- alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione ..."). Il suddetto orientamento appare poggiare sul seguente sillogismo: se in forza dell'effetto c.d. bilaterale, la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., produce i suoi effetti tanto per il notificante quanto per il destinatario (sull'efficacia bilaterale "sincrona" della notifica della sentenza e la unicità del termine per impugnare si veda anche Cass., Sez. Un., n. 6278/2019) e se, in forza del principio di equipollenza, la notifica dell'impugnazione equivale - sempre ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. alla notifica della sentenza, la gradata conseguenza è che la notifica dell'impugnazione, così come la notifica della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre una diversa impugnazione tanto per il notificante, quanto per la parte destinataria della notifica dell'impugnazione.
Secondo altro orientamento della Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza, nelle forme di cui all'art. 285
c.p.c., non ammetterebbe invece equipollenti, neppure con riferimento alla conoscenza che la parte abbia, comunque, acquisito in via di fatto;
sicchè, secondo tale seconda impostazione, la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non determinerebbe la legale conoscenza della sentenza impugnata né la farebbe presupporre, essendo, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve di
impugnazione. Tale diversa prospettazione muove dai seguenti argomenti:
1) il carattere assoluto ed inderogabile della norma dell'art. 326, comma 1, c.p.c., quanto alla identificazione della notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 285 e
170 c.p.c., come atto idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione;
2) la inutilizzabilità, in senso contrario, della disposizione contenuta nell'art. 326 comma 2, c.p.c., la quale, diretta ad assicurare la simultaneità del processo in fase di impugnazione, si riferisce alla pendenza di un processo con pluralità di parti su cause scindibili e alla impugnazione valida;
la stessa, pertanto, avrebbe una portata eccezionale, non invocabile come espressione di un principio generale.
Tanto premesso, deve ritenersi che tale secondo orientamento non tenga nella debita considerazione la pronuncia delle Sezioni Unite n° 12084/2016, secondo cui la notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicchè la notifica, da parte sua, di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità
o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello. Priva di concreti appigli interpretativi appare l'indirizzo che, per sostenere l'impossibilità di considerare il momento della notifica del primo appello ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dei successivi appelli eventualmente proposti in via autonoma, ha inteso il citato dictum delle sezioni unite limitato alla sola posizione di colui che abbia proposto l'impugnazione principale, ma non estensibile anche al destinatario della notifica (cfr. Cass. n. 18184/2010; Cass.
n.31251/2018 che hanno ripreso Cass. n. 5851/1987; Cass. n. 8881/1987; Cass. n.
5421/1997). Peraltro molte delle più recenti sentenze in tal senso (cfr. Cass. n.
31251/2018 e Cass. n.18184/2010 cit.) hanno ritenuto che, sebbene il principio di
"equipollenza bilaterale" non possa intendersi come principio di carattere generale, lo stesso può, comunque, essere oggetto di valutazione caso per caso, ed essere, in buona sostanza, circoscritto alle sole ipotesi in cui l'impugnativa ha, effettivamente, costituito il mezzo attraverso cui l'intera sentenza è stata portata a conoscenza di chi ha subito l'impugnazione, o perchè è stata sottoposta a gravame in tutti i suoi capi, o perchè è stata trascritta integralmente nell'atto di impugnazione.
Il primo degli orientamenti citati ha invece il pregio di meglio coordinarsi con i principi generali dell'ordinamento, laddove ritiene (cfr. Cass. n. 3129/2017), che "l'art.
333c.p.c., quando prescrive che "le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo", si riferisce tanto alla notificazione di una prima impugnazione effettuata a tutte le parti ai sensi dell'art. 330 c.p.c., quanto alle notificazioni, effettuate successivamente alla notificazione dell'impugnazione principale notificata soltanto ad alcune parti, ai sensi dell'art. 331c.p.c. e 332 c.p.c.. Ne consegue che, quando un'impugnazione è notificata di iniziativa dell'impugnante a tutte le parti del grado precedente, realizzandosi così la situazione dell'art. 330 c.p.c., le parti destinatarie della notificazione dell'impugnazione, qualora rivestano, per effetto della statuizione della sentenza impugnata, una posizione di soccombenza effettiva, debbono proporre, indipendentemente dal se l'impugnazione principale le abbia coinvolte a norma dell'art. 331 c.p.c. o a norma dell'art. 332 c.p.c., la loro impugnazione contro le statuizioni che le vedano soccombenti, nel termine breve dalla notificazione dell'impugnazione principale".
A ribadire che la notifica di un'impugnazione equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione prevista dalla legge' anche Cass n° 23457/2018, che ha quindi specificato come rappresenti principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro si converte in appello incidentale: resta ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c.,
l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all'interesse di tale parte.
Pertanto, le impugnazioni proposte successivamente alla prima, pur potendo rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 334 c.p.c. ossia ritenersi indiscriminatamente incidentali tardive con l'unico nocumento rappresentato dall'ultimo comma della norma (e cioè essere dichiarate inefficaci ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile)
- devono ammettersi, purché siano rispettati i termini di cui agli art. 166 e 343 c.p.c. per la costituzione in giudizio che assurgono a regole generali di contenimento del sistema.
Dunque, nel caso di specie, l'appello proposto in via principale autonoma dal _1 per quanto detto, deve essere ritenuto tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notifica del precedente appello proposto in via principale da Pt 1 , ma al contempo deve essere considerato convertito in appello incidentale rispetto al primo appello proposto dalla compagnia di assicurazioni, in conformità all'art 334 c.p.c. (nel quale procedimento in _1 ha comunque proposto altro appello incidentale tardivo per i medesimi motivi). seppure sub specie di appello incidentale In tal senso, dunque, il gravame del CP_1 tardivo, deve essere esaminato nel merito.
3.Il primo motivo di appello del CP_1 la giurisdizione - Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella di gravame il Controparte_1
parte in cui ha stabilito che la domanda risarcitoria dell'attrice rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anziché in quella del giudice amministrativo.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto, ha chiarito che "la controversia [...] rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un comportamento illecito della P.A. per violazione del principio del "neminem laedere", cioè di quei doveri di comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche la P.A., come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare;
in questi casi, infatti, il danneggiato non è tenuto a domandare al giudice amministrativo un accertamento della illegittimità del suddetto comportamento, che ha invece interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato e che può solo subire".
Nell'appello incidentale del _1 si sostiene come la decisione della controversia in oggetto presupponga la valutazione della legittimità ed efficacia dell'azione amministrativa, a fronte di decisioni adottate in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Lo stesso ha quindi citato una serie di pronunce della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8057/16; Cass. SS.UU. n. 13454/17;
Cass. SS.UU. 21 settembre 2018, n. 22432) corroborate anche dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 20 del 29 novembre 2021, per sostenere che, nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità dell'atto amministrativo poi annullato, rientri nella cognizione del giudice amministrativo.
Il motivo è infondato.
Con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10880 del 24/04/2023, si ribadisce l'ormai costante indirizzo - già espresso dall'ordinanza a Sezioni Unite 17586 del 2015, nel solco di Cass. SU nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 secondo cui le controversie per danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, poi legittimamente annullato (o in sede di autotutela, o in sede giurisdizionale) rientrano nella giurisdizione del g.o. perchè hanno ad oggetto la lesione non già di un interesse legittimo pretensivo, bensì di un diritto soggettivo.
In detta sentenza le Sezioni Unite, ponendosi su una scia da ultimo consolidata da ripetute pronunce a Sezioni Unite tra le altre anche Cass. S.U. n. 14231 del 2020,
-
Cass. S.U. n. 14324 del 2021 e Cass. S.U. n. 7515 del 2022 - hanno precisato che i principi già affermati con le sentenze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 non si pongono affatto in contrasto con la disciplina del processo amministrativo (dec. lgs. 104/10) ed in particolare con l'art. 7 della stessa perché, nel caso in cui il comportamento della PA abbia leso l'affidamento del privato, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento della pubblica amministrazione e l'esercizio del potere amministrativo.
In particolare le Sezioni Unite hanno rilevato che il provvedimento ampliativo, ancorché illegittimo, non produce ex se alcun nocumento al suo destinatario/beneficiario, in quanto il danno deriva non dal provvedimento (come accade quando il bene della vita sia stato illegittimamente negato), ma viceversa dalla caducazione del medesimo, in quanto in questo caso si verifica una fattispecie complessa (costituita dall'emanazione dell'atto favorevole illegittimo, dall'incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e dal successivo legittimo annullamento dell'atto stesso); pertanto, spiegano le SSUU che "non si tratta di degradare il provvedimento a mero fatto, bensì di individuare, ai fini dell'identificazione della situazione giuridica soggettiva lesa, il fatto dannoso, che è diverso a seconda che il provvedimento illegittimo abbia negato o abbia attribuito il bene della vita ambito dal privato".
Con la detta Pronuncia la Suprema Corte a Sezioni Unite ha inoltre espressamente smentito la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato che, nella pronuncia n. 20 del
29.11.2021 dell'Adunanza Plenaria, ha sostenuto come, in fattispecie come quella in esame, il privato non avrebbe solo interesse all'emissione, ma anche alla conservazione di un provvedimento a sé favorevole, cosicchè l'annullamento di quest'ultimo lederebbe un interesse legittimo pretensivo. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione questa tesi sembra infatti non considerare che l'azione risarcitoria del privato è sempre necessariamente successiva all'annullamento dell'atto amministrativo, di talchè "Chi agisce, in sostanza, non mette in discussione l'illegittimità del provvedimento a sé favorevole, né deduce di essere titolare di un interesse legittimo al mantenimento del bene della vita acquisito con tale provvedimento (e perduto con la relativa caducazione).
Egli non si duole, cioè, della lesione di una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conservazione del bene della vita concessogli con il provvedimento illegittimo (e, perciò, successivamente caducato), ma si duole del fatto che l'amministrazione lo ha indotto, con l'emissione di un provvedimento illegittimo, a sostenere spese e a compiere attività che la successiva caducazione del medesimo provvedimento ha reso inutili. Alla luce della considerazione svolta nel paragrafo che precede, il Collegio ritiene, dunque, di dover mantenere fermo il principio che la situazione giuridica la cui lesione costituisce la causa della pretesa del privato di vedersi risarciti i danni causati dall'annullamento di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica non è l'interesse legittimo alla conservazione del bene della vita acquisito con tale provvedimento, bensì l'affidamento
(incolpevole) dal medesimo riposto nella legittimità di tale provvedimento".
Questo specifico e particolare tipo di situazione giuridica soggettiva ricade dunque secondo le S.U. nell'ambito del diritto soggettivo, perché "il fatto che nell'esercizio del proprio potere pubblico l'amministrazione sia tenuta ad osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo - ed al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo - non esclude che essa sia tenuta ad osservare anche le regole generali di correttezza e buona fede. La tecnica di protezione giuridica dell'interesse all'altrui correttezza e buona fede, d'altra parte, è quella del diritto soggettivo... Se infatti è vero, come è stato osservato in dottrina, che un provvedimento amministrativo illegittimamente emesso (e perciò successivamente caducato) costituisce comunque un atto di esercizio del potere amministrativo, è vero anche che nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da lesione dell'affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento caducato perché illegittimo non è in questione l'esercizio del potere amministrativo... Le suddette controversie non hanno ad oggetto le modalità di esercizio del potere amministrativo e non ineriscono a situazioni soggettive che, ancorché aventi consistenza di diritti, siano state tuttavia incise dalla spendita di poteri pubblici;
ma riguardano il complessivo modus agendi dell'amministrazione, che si assume contrario a regole comportamentali di buona fede e correttezza e nel cui ambito il provvedimento illegittimo e la sua caducazione (in autotutela o ope judicis) rilevano come meri fatti storici.
In sintesi, l'oggetto del giudizio di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica che sia stato annullato, in autotutela o dal giudice amministrativo, non è il modo in cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento poi annullato, né
è il modo in cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento di annullamento del primo (ove l'annullamento sia avvenuto in autotutela e non in sede giurisdizionale). L'illegittimità del provvedimento annullato (e la legittimità dell'eventuale provvedimento di annullamento in autotutela) costituiscono, infatti, presupposti della lite, che restano all'esterno del perimetro della regiudicanda. L'oggetto del suddetto giudizio, invece, è il modo in cui l'amministrazione - nonché, va aggiunto, lo stesso privato destinatario del provvedimento hanno o non hanno osservato le regole di correttezza nei reciproci rapporti. Tali regole, ricorda la stessa sentenza
20/2021 (p. 13), operano su piani distinti rispetto alle regole di legittimità amministrativa, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l'altro fonte invece di responsabilità per l'amministrazione".
Deve aggiungersi che quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10880/23 è stato confermato da una ulteriore decisione delle Sezioni Unite, di poco successiva, ossia l'ordinanza n. 25324 del 28/08/2023, con la quale si è riaffermato il principio che
"appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della p.a., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza
l'emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell'atto".
A tale proposito merita infine sottolineare che, in tema di giurisdizione, l'obiettivo contrasto tra le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e quelle del Consiglio di Stato va risolto senz'altro nel senso di dare prevalenza alle prime, poiché, oltre al prevalente rilievo nomofilattico delle pronunce delle SSUU, secondo l'art. 111 della Costituzione le sentenze del Consiglio di Stato sono comunque pur sempre impugnabili per Cassazione proprio "per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".
Alla luce di quanto sopra il primo motivo di gravame del _1 deve dunque essere respinto, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice adito.
4. Il secondo motivo di appello incidentale: l'an della responsabilità del
- Passando ora al merito della vicenda, con il secondo motivoControparte_1 di appello incidentale il _1 lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità extracontrattuale dell'Ente pubblico per aver concesso il permesso a costruire n. 17/2023, successivamente annullato dal medesimo
Ente in autotutela in quanto illegittimo.
In ordine all'an della responsabilità del il Tribunale ha così Controparte_1
argomentato: "le risultanze della relazione di consulenza tecnica resa in sede di indagini dinanzi al P.M. e delle sentenze penali di condanna confermano gli accertamenti espletati in questa sede dal C.T.U., dimostrano come l'intero iter amministrativo volto all'emissione del permesso di costruire sia stato gravemente viziato da carenze procedurali e sostanziali. Infatti, il tecnico del Comune ha rilasciato il permesso suddetto
Per_2 e, inoltre, "ha in tempi brevissimi (evidenziati come anomali anche dall'Arch. rilasciato il suddetto parere favorevole senza la preventiva consultazione della prescritta
Commissione Edilizia;
in fase di istruttoria, non ha richiesto al Progettista nessuna dimostrazione della conformità urbanistica degli immobili dapprima esistenti;
non ha inviato all' Amministrazione Provinciale la richiesta del necessario parere relativo alla
Valutazione di Incidenza, benché alla pratica presentata fosse allegata relativa documentazione;
non ha verificato che il nuovo edificio ricadeva nella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale;
non ha verificato l'entità della volumetria da realizzare, interrata e fuori terra;
non ha considerato che, in base alla previsione dello strumento urbanistico vigente, nella zona di ubicazione dell'immobile non era ammessa la sostituzione edilizia ed era prevista la procedura SIC-ZSC" (cfr. C.T.U. pag. 10)" (cfr sentenza pag. 11).
Vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado ha quindi precisato che "sussiste, nel caso di specie, la lesione di una situazione soggettiva di vantaggio meritevole di tutela risarcitoria: l'attrice è stata infatti lesa nel suo diritto alla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. Come si vedrà, la CP ha sostenuto ingenti spese per procedere alla demolizione e ricostruzione dell'immobile, vedendosi poi pregiudicare il buon esito dell'operazione proprio per la condotta concorrente sia dei professionisti incaricati che del tecnico del Comune. Del fatto del funzionario deve rispondere il _1 ai sensi dell'art. 28 Cost
[...] Nel caso di specie è innegabile che le illegittimità delle condotte del tecnico sia stata resa possibile proprio dall'inserimento organico e dall'assegnazione in capo ai singoli delle specifiche funzioni nell'ambito dell'organizzazione comunale, con specifico riguardo alle attribuzioni pertinenti al vaglio di legittimità delle richieste di permesso di costruire e al rilascio del provvedimento conclusivo. Quanto ai profili di colpa, ribadito che la stessa illegittimità formale degli atti amministrativi ne costituisce un primo indizio, pur se da valutare in base a tutte le circostanze concrete, si rileva che il rilascio del permesso di costruire sia stata il frutto di una condotta negligente attribuibile al funzionario, il quale, con estrema superficialità ha omesso di effettuare il necessario controllo di regolarità e legittimità sulla pratica avviata, e quindi in innegabile violazione delle regole di buon andamento ed imparzialità e delle previsioni che presiedono all'esercizio delle funzioni amministrative in materia edilizia. Sussiste infine il nesso di causalità tra l'illegittimo rilascio del permesso a costruire e le opere realizzate a spese dell'attrice, posto che queste ultime non si sarebbero concretizzate in assenza del primo, il quale ne ha quindi costituito un antefatto essenziale.
D'altra parte, il _1 non può dirsi esonerato dal comportamento indubbiamente negligente posto in essere dai professionisti che hanno presentato il Progetto poi autorizzato, posto che è indubbio che sulla pubblica amministrazione gravi un dovere di agire secondo correttezza anche in ipotesi simili, onde evitare una completa deresponsabilizzazione dell'apparato pubblico. Si ribadisce, difatti, che il progetto presentato era manchevole di diversi elementi ed informazioni e ciononostante alcuna richiesta di integrazione perveniva dall'Ente; in sostanza, alle iniziali manchevolezze emerse nell'operato dei progettisti, il personale della P.A. non ha saputo opporre necessarie azioni di verifica, trascurando anche di reperire importanti pareri di altri organi, quali la Commissione Edilizia e la Provincia di Siena" (cfr. pp. 12-14 sentenza
Tribunale).
Il Comune di _1 sostiene, al contrario, che non vi sarebbe alcun legittimo affidamento della CP 3 meritevole di essere tutelato in ordine all'efficacia dei titoli edilizi ottenuti e ciò, in quanto il Comune avrebbe provveduto all'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi precedentemente concessi proprio a seguito delle gravi carenze, omissioni e dichiarazioni mendaci riscontrate nella documentazione prodotta dall'arch.
CP_7 al fine di ottenere il permesso a costruire. Invero, secondo la tesi dell'appellante incidentale, "a fronte dell'evidente illegittimità dei titoli edilizi ottenuti dalla signora CP sulla base di un progetto e di una documentazione inficiata da errori e mendaci attestazioni - tant'è che la stessa controparte neppure si è opposta al loro annullamento da parte del _1 - era ed è da escludere in radice la sussistenza di un affidamento incolpevole. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è, in primo luogo, predicabile l'esistenza di un "danno ingiusto" da risarcire, venendo meno l'antigiuridicità del fatto in conseguenza del comportamento tenuto dal titolare del diritto asseritamente leso. Né è comunque sostenibile l'esistenza di un nesso causale tra il danno subito dalla signora CP e l'operato dell'Amministrazione, in quanto il danno
è conseguenza dell'inadempiente condotta dei tecnici incaricati dalla controparte (e il cui operato è ad essa riferibile) di predisporre il progetto e la documentazione necessari ad ottenere il rilascio del permesso di costruire".
Tanto premesso, il motivo è infondato per come di seguito specificato.
Risulta dagli atti prodotti e non è oggetto di contestazione che in data 15.11.2013
CP per il tramite del proprio tecnico incaricato, arch. CP_7 presentava al Comune di SA NI d'SO (in seguito assorbito dal Comune di _1 ) la domanda per il rilascio di un permesso a costruire per "sostituzione edilizia di immobile residenziale" implicante la demolizione del vecchio fabbricato del podere SA
NIno' (costituito da un fabbricato a due piani fuori terra con annesso fienile) e la costruzione di un nuovo edificio con ottimizzazione dell'esistente consistenza volumetrica, ma in una posizione più elevata, con annessa piscina di pertinenza e locali accessori di cui alla pratica edilizia n. 24/2013, prot. n. 4139.-
Il 18 Novembre 2013, il responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica del detto Comune esprimeva parere favorevole all'approvazione della richiesta e trasmetteva il conteggio degli oneri concessori da corrispondere all'Amministrazione.
In data 25 Novembre 2013, pagati gli oneri, veniva rilasciato il relativo permesso a costruire n. 17/2013.
Il CTU ha in proposito rilevato senza che ciò sia in questa sede oggetto di alcuna contestazione che il tecnico comunale responsabile del servizio aveva rilasciato il
-
suddetto parere senza la preventiva consultazione, come invece previsto dall'art 17 del vigente regolamento urbanistico (e comunque opportuno vista l'entità e le caratteristiche della pratica), della Commissione Edilizia, senza effettuare alcuna istruttoria (nonostante il progetto presentato risultasse mancante degli elaborati grafici, delle sezioni con quote assolute e dei profili altimetrici dell'area, come osservato nella consulenza della Procura cit.) e, in particolare, senza richiedere al progettista la dimostrazione della affermata conformità urbanistica degli immobili preesistenti, realizzati sulla base di una autorizzazione edilizia rilasciata nel 1958 (come ricostruito dal CTU), in assoluta difformità rispetto agli esistenti vincoli cimiteriali, che non erano stati oggetto di alcuna verifica neppure in sede di rilascio del titolo edilizio in esame, pur ricadendo il nuovo immobile da realizzare nella relativa fascia di rispetto (l'edificio preesistente risultava posizionato entro il raggio di 200 mt dall'area cimiteriale di rispetto in violazione dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Infine, il tecnico comunale risultava aver omesso di inviare all'Amministrazione provinciale la richiesta del necessario parere di 'valutazione di incidenza', non verificando neppure l'entità della volumetria da realizzare, in parte interrata, in parte fuori terra e, infine, non considerando che, in base alla previsione dello strumento urbanistico vigente ratione temporis, nella zona di ubicazione dell'immobile non era comunque ammessa la sostituzione edilizia ed era altresì prevista la procedura 'SIC-ZSC'.
Iniziati i lavori in data 2.12.2013, nel corso dei quali erano apportate alcune varianti al progetto originario, come da SCIA prot 923 del 17.03.2015, in data 12.02.2016 sul cantiere in oggetto veniva effettuato un sopralluogo da parte del Comando Provinciale della Guardia Forestale, che disponeva una verifica della regolarità dei titoli edilizi, all'esito della quale la locale Procura della Repubblica apriva un procedimento carico della CP dell'arch. CP_7 e del tecnico comunale Per_1 per i reati di cui all'art. 44 lett. c) del DPR 380/2001, D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e 483 c.p.
Il 22 settembre 2017, il Controparte_1 comunicava alla CP e all'arch.
CP_7 l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio del permesso di costruire n.
17/2013 e della SCIA Prot. n. 923, che culminava con la determina n° 213 in data
4.03.2018, di annullamento di entrambi i titoli. Avverso tale provvedimento l'arch.
CP_7 proponeva impugnazione davanti al Consiglio di Stato che, con provvedimento in data 4.04.2020, respingeva il ricorso. Il CP_7 proponeva altresì ricorso straordinario al capo dello Stato all'esito del quale veniva emesso il parere del Consiglio di Stato che si esprimeva in termini di rigetto del ricorso.
Se non è in questa sede controverso ed è anzi coperto da giudicato che la condotta dei professionisti che hanno fatto la progettazione e presentato la richiesta di titolo amministrativo hanno operato negligentemente (non verificando la conformità urbanistica degli immobili preesistenti, non tenendo conto che anche l'immobile di nuova progettazione ricadeva nella fascia di rispetto cimiteriale, non considerando lo strumento urbanistico vigente e in particolare il fatto che la richiesta sostituzione urbanistica non era consentita, progettando altresì l'edificio con una volumetria superiore al consentito), è altresì vero che la Pubblica Amministrazione investita della richiesta, non ha posto in essere nessuna delle necessarie azioni di verifica che gli competevano, trascurando anche di richiedere importanti pareri di altri organi, quali la
Commissione Edilizia e la Provincia di Siena, i cui contributi tecnici avrebbero presumibilmente permesso di evidenziare le numerose e macroscopiche problematiche esistenti, invece emerse solo successivamente, a seguito di un controllo di polizia, a titolo ormai rilasciato e lavori iniziati.
Tanto premesso in fatto, sul punto oggetto della doglianza espressa con il motivo di appello in esame, appare allora opportuno ripercorrere per sommi capi la giurisprudenza in tema di responsabilità da lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la pubblica amministrazione.
E' ormai da tempo (cfr. già Cass. Sezioni Unite 6594/11, 6595/11 e 6596/11) che si ritiene risarcibile il danno patito dal privato che provveda a sostenere spese di edificazione (e poi di demolizione) sulla base di un provvedimento autorizzatorio della
P.A., che si riveli poi illegittimo, nel presupposto dell'illiceità del comportamento della
P.A. per violazione del principio del 'neminem laedere', cioè di quei doveri di condotta il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile.
Con la pronuncia a Sezioni Unite 17586/15, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto risarcitorio del privato si fonda su di una "fattispecie complessa", rappresentata: a) dall'essere stato il provvedimento ampliativo emesso illegittimamente, con dolo o colpa dell'amministrazione; b) dall'essere stato l'agire della P.A. nella sua adozione, in ragione delle circostanze concrete, determinativo di affidamento incolpevole;
c) dall'essere stato il provvedimento illegittimo rimosso in quanto illegittimo.
I principi sopra espressi hanno trovato ulteriore sviluppo in numerose pronunce della
Cassazione (cfr. ex plurimis Cass., Sez. un., 22.05.2017 n. 12799; Cass., Sez. un.,
23.01.2018 n. 1654; Cass., Sez. un., 8.03.2019 n. 6885), che hanno confermato la possibilità di riconoscere tutela al privato che sia stato condizionato nelle proprie scelte dall'affidamento riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo poi posto nel nulla in via d'autotutela o in sede giudiziaria con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio. Si tratta, in particolare, del danno per avere egli sopportato, a causa dell'agire della P.A., perdite e/o mancati guadagni, correlati all'aver confidato, senza colpa, nella legittimità del provvedimento, non immaginando che sarebbe stato caducato in quanto illegittimo.
In tempi ancora più recenti, la Suprema Corte è giunta a riconoscere tutela risarcitoria all'affidamento riposto dal privato nel comportamento della P.A. finanche in assenza di un provvedimento ampliativo della sfera del privato, in presenza cioè di meri comportamenti dell'amministrazione, che si caratterizzino per superficialità o negligenza
(cfr. Cass., Sez. un. 28.04.2020 n. 8236), rilevando che l'affidamento "si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta;
si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede".
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha addirittura ricostruito la fattispecie come
"responsabilità da contatto sociale qualificato dallo status della pubblica amministrazione quale soggetto tenuto all'osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti", inquadrandola "nell'ambito della responsabilità contrattuale;
con l'avvertenza che tale inquadramento, come segnalato da autorevole dottrina, non si riferisce al contratto come atto ma al rapporto obbligatorio, pur quando esso non abbia fonte in un contratto" (cfr. Cass., Sez. un., 8236/2020; Cass. 6649/2023).
Questo essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si deve ritenere corretta la statuizione sul punto del primo giudice nel senso della sussistenza di un legittimo affidamento del privato leso dalla condotta illecita della PA e suscettibile di risarcimento.
La macroscopicità delle violazioni, sia con riferimento alla abusività degli edifici preesistenti, sia alla zona di rispetto cimiteriale che andava ad interessare anche la nuova edificazione, non permettono infatti di ritenere il profilo causale in questione assorbito dalla condotta, pur colpevole, dei professionisti incaricati della progettazione, rilevandosi una grave negligenza anche da parte dell'ente pubblico territoriale, soprattutto se si tiene conto, come sottolineato anche dal CTU, da una parte della rilevanza dell'intervento richiesto e dall'altra della frettolosità e superficialità con cui la relativa pratica era stata evasa (12 giorni in tutto per il rilascio del titolo, omessa ogni interlocuzione e bypassata completamente l'istruttoria).
Neppure nel caso di specie è possibile dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, sotto il profilo della negligenza della condotta della PA., ravvisabile, come detto, nella mancanza di qualsiasi verifica, anche di fronte ad una richiesta che riguardava una zona sottoposta a vincoli e nella quale non era consentito l'intervento di sostituzione edilizia oggetto dell'istanza. L'estrema velocità, senza che sussistessero profili di urgenza, con cui è stata evasa la pratica, è elemento sintomatico dell'atteggiamento assolutamente superficiale con il quale è stata trattata la vicenda, senza porsi nessuna problematica e senza attivare né una interlocuzione con i professionisti richiedenti, né un confronto con le commissioni deputate a verifiche e pareri specifici.
Deve infine rilevarsi come nel caso di specie il contegno della parte committente sia da ritenere tale da ingenerare quell'affidamento incolpevole oggetto della suesposta tutela.
L'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia del 2021, nella seconda parte della motivazione in cui, dopo la questione di giurisdizione, ha affrontato nel merito l'individuazione dei presupposti della fattispecie risarcitoria in esame, definendo i limiti entro i quali è possibile parlare di affidamento 'incolpevole' del privato,
è giunta alla conclusione che l'affidamento incolpevole è strettamente correlato alla riconoscibilità dei vizi di cui è affetto l'atto amministrativo. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che l'affidamento risarcibile "deve fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato", precisando anche che "la tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse".
In questa prospettiva secondo il Consiglio di Stato "il grado della colpa dell'amministrazione - e dunque la misura in cui l'operato di questa è rimproverabile - va correlato al profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento. Al riguardo va ricordato che nel giudizio di annullamento la colpa dell'amministrazione è elemento costitutivo della responsabilità
dell'amministrazione nei confronti del ricorrente che agisce contro il provvedimento a sé sfavorevole, sebbene essa sia presuntivamente correlata all'illegittimità del provvedimento, per cui spetta all'amministrazione dare la prova contraria dell'errore scusabile. Trattasi pertanto di una colpa valutata in senso oggettivo, pur sempre nell'ambito di una fattispecie di responsabilità a base colposa. Sulla base di questa presunzione, per il danno da lesione dell'affidamento da provvedimento favorevole, poi annullato, la manifesta illegittimità del provvedimento favorevole al suo destinatario, che consenta di ritenere che egli ne potesse pertanto essere consapevole, è un elemento che incide, per escluderla o attenuarla, la colpa dell'amministrazione.
Come infatti esposto in precedenza, la tutela dell'affidamento si fonda sui principi di correttezza e buona fede che regolano l'esercizio del pubblico potere ma anche la posizione del privato, con la conseguenza che tale tutela postula che l'aspettativa sul risultato utile o sulla conservazione dell'utilità ottenuta sia sorretta da circostanze che obiettivamente la giustifichino.
Un affidamento incolpevole non è predicabile innanzitutto nel caso estremo ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, in cui sia il privato ad avere indotto dolosamente l'amministrazione ad emanare il provvedimento. Altrettanto è a dirsi se l'illegittimità del provvedimento era evidente e avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario, in conformità a una regola di carattere generale, espressamente richiamata in ambito civilistico (art. 1147, comma 2, c.c.), secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave".
Il Cds ha quindi esaminato i riflessi del giudizio di annullamento dell'atto amministrativo sullo stato soggettivo del privato beneficiario dell'atto stesso, statuendo che "con l'esercizio dell'azione di annullamento quest'ultimo è quindi posto nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità del provvedimento a sé favorevole, per giunta entro il ristretto arco temporale dato dal termine di decadenza entro cui, ai sensi dell'art. 29
c.p.a., l'azione deve essere proposta e di difenderlo. La situazione che viene così a crearsi induce per un verso ad escludere un affidamento incolpevole, dal momento che l'annullamento dell'atto per effetto dell'accoglimento del ricorso diviene un'evenienza non imprevedibile, di cui il destinatario non può non tenere conto ed addirittura da questo avversata allorché deve resistere all'altrui ricorso;
per altro verso porta ad ipotizzare un affidamento tutelabile prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio".
In definitiva nella predetta sentenza, l'Adunanza Plenaria del CdS ha concluso affermando il seguente principio di diritto: "la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento".
Applicando questi principi al concreto caso di specie, deve ritenersi che quello della
CP fosse un affidamento incolpevole: la conformità edilizia del fabbricato principale preesistente, acquistato dall'attrice, risultava dal titolo amministrativo del 1958, a suo tempo rilasciato dall'amministrazione comunale, ancorchè senza tenere conto dei vincoli cimiteriali sussistenti nella zona (dunque in violazione dell'art. 338 del R.D. 27 luglio
1934, n. 1265). Tale elemento, unitamente alle attestazioni di conformità contenute nel contratto di compravendita (in cui le parti venditrici risultano aver attestato la regolarità urbanistica del compendio e risulta allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'ufficio tecnico del comune di SA NI d'SO in data 27.09.2013), hanno indubbiamente contribuito a creare l'apparenza di legittimità della 'sostituzione edilizia con riutilizzo della precedente volumetria in un'area limitrofa (distante dalla precedente corca ml 60 come da consulenza del PM in atti), in cui la committente aveva chiesto fosse collocata la nuova costruzione. A fronte di ciò, può ritenersi che la CP abbia ragionevolmente e incolpevolmente confidato nella legittimità del permesso di costruire che le era stato rilasciato - dopo che aveva nominato dei tecnici specificamente incaricati questi sì di verificare e approfondire tutta la situazione - che aveva ad oggetto la demolizione e ricostruzione nella stessa area.
Per quanto detto anche tale motivo di appello merita di essere respinto.
5. Il terzo motivo di appello incidentale: la quota di responsabilità imputabile
- Con l'ultimo motivo di appello incidentale, l' _14al Controparte_1
[...] ha contestato l'erronea graduazione delle quote di responsabilità, pari ad
1/3, per ciascuna parte convenuta.
Sul punto il Tribunale ha così argomentato: "E', d'altra parte, noto che in caso di impossibilità oggettiva di attribuire a ciascun fattore concausale una precisa quota di responsabilità, il giudice deve applicare il disposto di cui all'art. 2055 c.c., comma 3, a tenore del quale ove non sia possibile provare la gravità delle colpe dei corresponsabili le stesse si presumono uguali (Cass. n. 31066 del 28/11/2019). Giova, peraltro, ricordare che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41
c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, per cui la determinazione del grado delle colpe concorrenti è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito (ex plurimis cfr. Cass. 10/01/2017, n. 272;
Cass. 27/08/2015, n. 17240; Cass. 30/11/2009, n. 25236). Si aggiunga che grava su chi intende superare la presunzione di pari responsabilità l'onere di provare le circostanze idonee (Cass. n. 3626 del 10/02/2017). Nel caso di specie, difettano indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose;
si ritiene, infatti, che in corso di causa nessuno abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico con riferimento alla determinazione delle quote di responsabilità ascrivibile ad ognuno dei convenuti, i quali, a dire il vero, hanno sul punto formulato allegazioni del tutto generiche. Pertanto, il Tribunale, valutate le condotte dei convenuti, in considerazione delle singole colpe, che si presumono eguali, e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ritiene che la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno sia pari a 1/3″ (cfr. pp. 15-16).
CP_9Secondo, invece, la tesi dell'appellante incidentale, l'arch. CP_7 e lo dovrebbero rispondere (se non integralmente) quantomeno per una quota di danno maggiore dei due terzi dell'intero, attesa la loro esclusiva responsabilità professionale per aver erroneamente predisposto il progetto e la documentazione edilizia necessaria ai fini del rilascio del permesso a costruire.
Invero ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità contrattuale ed
-
extracontrattuale in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, implicando che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (cfr. Cass. SS.UU. 13143/2022).
Ciò posto, l'accertamento delle rispettive responsabilità, nei rapporti fra le parti danneggianti in questo caso i professionisti e il _1 - attiene unicamente all'azione
-
di regresso disciplinata dall'art. 2055 co 2 c.c., così che il giudice è tenuto a compierlo soltanto con riferimento ed in relazione ai rapporti tra i condebitori solidali e tra ciascuno di essi ed eventuali soggetti tenuti a garantirli (cfr. Cass. 5475/2023: 'La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili...). Il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità di 1/3 a ciascuna delle tre parti condannate a risarcire il danno all'attrice, ritenendo non superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2055 c.c.
Tanto premesso, nel caso in esame deve essere confermata la pari responsabilità riconosciuta tra le parti, atteso che la modalità di ripartizione della colpa così come affermata dal Tribunale (1/3 allo studio professionale, 1/3 all'arch CP_7 e 1/3 al comune) da una parte poggia sul corretto rilievo che nessuna delle tre parti convenute ha offerto elementi per ritenere il proprio apporto meno grave degli altri, così come previsto dalla norma di riferimento, dall'altro già, comunque, pone la Pubblica
Amministrazione in una posizione di minor gravosità – con riferimento ai rapporti interni
- rispetto a quella dei professionisti, che nel loro complesso rispondono per i 2/3 (ovvero
1/3 ciascuno), coerentemente alla sommatoria dei ruoli dagli stessi svolti come progettisti, direttore dei lavori e promotore della richiesta del permesso a costruire di cui è controversia.
Anche detto motivo deve pertanto essere respinto.
6. Il primo motivo di appello principale di T_ : la copertura assicurativa -
Col primo motivo di gravame principale, l'appellante T_ ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato di non ritenere sussistenti i presupposti per escludere la copertura assicurativa con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 1892 c.c. e artt. 1, 22 e 23 c.g.a., con il conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza stipulata inter partes e accoglimento della domanda di manleva avanzata dal Controparte_1 nei confronti della propria assicurazione.
Sotto tale profilo, il Tribunale, chiarendo innanzitutto che il contratto assicurativo in questione è un contratto a copertura c.d. claims made, così argomentava: "va in primo luogo rilevata a fronte di specifica eccezione sul punto sollevata dal _1
l'inefficacia della clausola n. 22 già citata, in quanto essa esclude un determinato rischio dall'operatività dell'assicurazione e ha pertanto natura vessatoria ma, ciononostante, non è stata approvata con le formalità previste dall'art. 1341, c. 2, c.c. (disciplina che si applica a qualsiasi tipo di contraente e non soltanto al "consumatore"), posto che non risulta richiamata nell'elenco delle clausole da sottoporre a specifica approvazione (v. pag. 14 del doc. 5 del fascicolo di parte). Infatti, come noto, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito (come nel caso di specie), mentre attengono all'oggetto del contratto e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia
-
assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. dell'11/06/2019,
n.15598). Quanto all'eccezione di inoperatività dell'assicurazione in virtù di quanto pattuito all'art. 1 (che richiama gli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.) del contratto, deve in effetti condividersi quanto dedotto dal CP_1 in quanto la compagnia non ha dimostrato che non avrebbe dato il suo consenso eventualmente solo alle medesime
-
condizioni - né, invero, allegato quale sarebbe stato il premio convenuto ove avesse conosciuto il vero stato delle cose, così non fornendo al Tribunale gli elementi necessari per effettuare quella riduzione prevista dall'art. 1893 c.c.. Si precisa d'altronde che, ai fini dell'operatività di quanto disposto dall'art. 1892 c.c., devono sussistere tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che l'inesattezza o la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (Cass. n. 12086/2015).
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza delle tre condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass. III, n. 11905/2020; Cass. III, n. 16769/2006). Anche ai fini dell'operatività dell'art. 1893 c.c. sarebbe spettato all'assicuratore provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto (Cass. n. 15939/2000). Nel caso di specie, dunque, l'assicurazione non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente".
Analoghe considerazioni vengono svolte dal giudice di primo grado con riferimento all'art. 23 della polizza, il quale anch'esso richiama la disciplina di cui agli artt. 1892 e
1893 c.c.
Secondo l'appellante, invece, il Tribunale sarebbe incorso in un duplice errore, in primo luogo, perché ha ritenuto vessatoria la clausola di cui all'art. 22, intitolato "rischi esclusi dall'assicurazione", il quale prevede, alla lettera h), che l'assicurazione non vale per i sinistri relativi a "fatti o circostanze pregresse già note all' Parte_3 e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto". A tale proposito l'appellante principale sostiene che si tratterebbe di una mera clausola delimitativa dell'oggetto della copertura assicurativa e che, in ogni caso, non potrebbe invocarsi la normativa sulla vessatorietà delle clausole in quanto l'Ente comunale non rientrerebbe comunque nella qualifica di 'consumatore'. In secondo luogo, l'appellante ha lamentato una reticenza informativa dell'assicurato, in quanto il _1 nonostante avesse ricevuto in data
27/09/2017 una richiesta di risarcimento dei danni da parte della CP avrebbe omesso di comunicare tale sinistro alla compagnia assicuratrice al momento della stipula del contratto assicurativo, successivamente sottoscritto in data 29.01.2019,
commettendo in tal modo una chiara violazione delle disposizioni contrattuali.
In particolare, l'appellante deduce l'inoperatività della copertura assicurativa per violazione dell'art. 1 (secondo cui "le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell' Parte_3 relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 1894 c.c."), dell'art. 22 (secondo cui l'assicurazione è esclusa per i sinistri relativi a "h) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto") e dell'art. 23 delle condizioni del contratto (secondo cui "l'Assicurazione è prestata in forma claims made, e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo sesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere da uno o da più del Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura, purché tali Sinistri non siano già noti all' Parte_3 O già sottoposti all'esame della Corte dei Conti. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt.
1892, 1893, c.C., l' Parte_3 dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento '
della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza").
Tanto premesso, quanto alla parte del motivo di appello con cui si è censurata l'erroneità della dichiarata vessatorietà della clausola di cui all'art. 22 lett h) della polizza, ritenendola conseguentemente inefficace per mancata approvazione scritta ex art. 1341
c.c., la stessa è fondata per come di seguito specificato.
Il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made
(altrimenti detta 'a richiesta fatta'), come quello in esame, si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza/efficacia della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno", sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, rappresenta dunque una deroga convenzionale all'art. 1917, co I c.c., consentita dall'art. 1932 c.c. e riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni;
pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, co II c.C., ma unicamente alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, co I c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale: tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti (cfr. Cass. SSUU n°
22437/2018, conf. Cass. n° 12981/2022).
Schematizzando, le clausole claims made appaiono sussumibili essenzialmente in due categorie: a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l'operatività della copertura assicurativa solo quando, tanto il fatto illecito, quanto la richiesta risarcitoria, intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, anche alle condotte poste in essere anteriormente;
b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Nel caso in esame siamo chiaramente di fronte ad una clausola claims made c.d. pura, in cui la limitazione della copertura è ancorata unicamente al momento di presentazione della richiesta risarcitoria, durante il periodo di efficacia del contratto, senza considerare in tal senso anche la verificazione del sinistro.
Al fine di confrontarsi con la censura di vessatorietà e dunque di nullità di detta clausola
(con particolare riferimento all'art 22 che della pattuizione claims made rappresenta una esplicazione), si tratta in primo luogo di stabilire se la stessa possa essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., ovvero dell'oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (cfr. Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783;
Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741). In siffatta prospettiva si ha delimitazione dell'oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha invece l'effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell'oggetto, sarebbe altrimenti insorta. Dunque nel caso di una clausola claims made pura, con delimitazione della garanzia ai danni per i quali la richiesta risarcitoria sia pervenuta durante l'efficacia del contratto e non prima, si ha una specificazione del rischio garantito e dunque una delimitazione dell'oggetto, ponendosi dunque, già solo per questo, al di fuori del concetto di vessatorietà (cfr. in tal senso anche Cass SSUU n° 9140/2016).
Va dunque esclusa la vessatorietà della clausola di cui all'art 22 lett h) della polizza stipulata dalla compagnia di assicurazione con il CP_1
Venendo al secondo aspetto trattato nel medesimo motivo di appello, va verificato se sussistesse la copertura assicurativa del _1 con riferimento al sinistro per cui è
causa.
A tale proposito si osserva come l'art 23 della polizza inter partes prevede che
"l'Assicurazione è prestata in forma claims made, e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere da uno o da più del Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura, purché tali Sinistri non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893, c.C., | Parte 3 , dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza..."
A completamento ed in linea con detta previsione, all'art 22 del contratto assicurativo - di cui si è detto sopra - è precisato, alla lettera h), che dovevano essere ritenuti esclusi Par dalla copertura assicurativa "i fatti e circostanze pregresse già noti all'assicurato denunciate prima della data di inizio della durata del contratto".
Dalla lettura di entrambi gli articoli del contratto, nei quali è declinata l'applicazione della clausola claims made c.d. pura, si ricava che la copertura assicurativa è prevista per i fatti denunciati nel periodo di copertura assicurativa (dunque a prescindere dalla loro verificazione, anche antecedente alla stipula contrattuale), a condizione che non fossero già noti alla parte assicurata o non fossero stati già denunciati dall'assicurato.
"Infine all'art 1 è previsto che le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' Parte_3 relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.C.'
Nel caso di specie in sede di conclusione del contratto (stipulato in data 29.01.2019) risulta che era stato dato atto (art 23 co II) che agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l'assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un sinistro quale definito in questa polizza'.
Dalla documentazione in atti risulta che la denuncia di sinistro veniva fatta dal _1
nei confronti dell'assicurazione il 15.03.2019, con apertura della relativa pratica, come da documento allegato, in data 22.03.2019.
Alla data della stipula dell'assicurazione in questione era già avvenuta da tempo l'ispezione del cantiere da parte del Corpo Forestale dello Stato (13.02.2016) da cui era derivata la verifica della illegittimità dei titoli edilizi, nonché la comunicazione di notizia di reato alla locale Procura che aveva iscritto procedimento penale nei confronti sia dei professionisti incaricati, sia del funzionario comunale che aveva rilasciato il permesso a costruire, con successivo sequestro conservativo del compendio immobiliare. Al momento in cui concludeva il contratto di assicurazione, il _1 aveva altresì già provveduto ad annullare in autotutela (con determina de 4.03.2018) i provvedimenti edilizi risultati illegittimi.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice in primo grado (all 13) risulta inoltre che con comunicazione via pec in data 27.09.2017 aveva formulato nei CP
Controparte_1 richiesta di risarcimento danni e formale atto di confronti del messa in mora con riferimento alle condotte per cui è causa.
Dunque, in primo luogo non risulta che il _1 avesse provveduto, al momento della stipula della polizza in questione, a comunicare la richiesta di risarcimento danni già ricevuta circa due anni prima, ricevuta con riferimento al sinistro in esame. Ciò rappresenta una chiara violazione dell'art. 1 della polizza ('le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.') nonché dello stesso disposto di cui all'art. 1892 c.c.
Inoltre il fatto che per il sinistro in questione il comune, al momento della stipula, avesse già ricevuto una formale richiesta di risarcimento danni, già per questo lo esclude dalla copertura assicurativa sia con riferimento all'art 23 della polizza, sia al già citato art. 22 lett h), secondo i quali sono esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri che ancorché denunciati nel periodo di validità della polizza, indipendentemente dalla loro verificazione, fossero già noti, nonché i sinistri che al momento della stipula fossero già stati denunciati all'assicurato. Nel caso di specie per quanto sopra risulta per tabulas che al momento della conclusione del contratto di assicurazione il _1 già aveva avuto contezza del sinistro in questione e gli era anche già pervenuta una formale richiesta di risarcimento danni.
Dal chè l'accoglimento del motivo di appello e per l'effetto l'esclusione della copertura assicurativa del _1 con conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della propria compagnia assicurativa.
7.Il secondo motivo di appello principale T_ : le spese di lite di primo grado
- Il secondo motivo di appello, con il quale T_ ha contestato la statuizione relativa alla sua condanna alle spese di lite di primo grado, come conseguenza del rigetto delle sue eccezioni di inoperatività della polizza, risulta assorbito dall'effetto di cui all'art. 336
c.p.c. scaturente dalla parziale riforma della sentenza impugnata, per come di seguito specificato.
8.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3-,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Sulla base di quanto appena detto, la nuova regolamentazione delle spese di lite del
T_ (con primo grado deve aver luogo unicamente tra la compagnia di assicurazioni riferimento al certificato di assicurazione n. A1201846233) ed il _1
In tale prospettiva, considerato il rigetto della domanda di manleva proposta dall'ente pubblico assicurato, il _1 deve essere condannato a rifondere a Pt_1 (con riferimento al certificato di assicurazione n. A1201846233) le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento a tutte le altre posizioni, essendo stata per il resto confermata la pronuncia di primo grado, non si fa luogo ad alcuna nuova regolamentazione delle spese di primo grado, procedendosi unicamente alla disciplina delle spese del presente grado.
A tale proposito, in applicazione del principio di soccombenza, il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite del secondo grado sia nei confronti di CP sia nei confronti di ON (con riferimento al '
rischio assunto con i certificati nn. A818B0201B22A9A, A8NBLYJAAAA, A8PBFKNAAAA,
A8QBDDYAAAA e A8OBJLKAAAA). A tale ultimo proposito si osserva che, pur non essendo il gravame incidentale del _1 direttamente rivolto alla compagnia di assicurazione dei professionisti, il fatto che i motivi di appello concernessero l'esclusione della responsabilità del _1 e/o una diversa ripartizione interna della responsabilità ex art. 2055 c.c. ha determinato la necessaria costituzione e difesa in appello anche di questa parte (senza contare l'eccepita inammissibilità dell'appello principale del risultata fondata nei termini di seguito specificati)._1
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum e del quantum appellatum
(ricompreso nello scaglione di valore superiore ad euro 520.000 e fino ad euro
1.000.000, dunque con aumento del 30% del valore medio dello scaglione tra euro
260.000 ed euro 520.000 in applicazione dell'art. 6 D.L.v0 55/2014 e succ modif) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante ove dovuto, Controparte_1 '
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) dichiara inammissibile per tardività l'appello proposto in via principale dal _1
[...] nella causa n. 1589/2022 RG, riunita alla presente;
2) respinge l'appello proposto in via incidentale dal Controparte_1 nella presente causa n. 1275/2022;
3)accoglie l'appello principale proposto da ON con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A1201846233 e, per l'effetto, respinge la domanda di manleva assicurativa proposta nei suoi confronti dal CP_1 _1 sia con
_1 è stato riferimento al danno, sia con riferimento alle spese di lite e di CTU che il condannato a rifondere alla CP
4) conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) condanna il Controparte_1 a rifondere a ON con
riferimento al rischio assunto con il certificato n. A1201846233, le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano: quanto al primo grado in euro 29194,10 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 18.510,70 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) condanna il Controparte_1 a rifondere a CP ed a Pt 1 CP_4
[...] con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. A818B0201B22A9A,
A8NBLYJAAAA, A8PBFKNAAAA, A8QBDDYAAAA e A8OBJLKAAAA, le spese di lite del secondo grado che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 18.510,70 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aControparte_1 '
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.07.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente
dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Consigliere Relatore dott.ssa Paola Caporali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 07/07/2022 al n. 1275/2022 r.g. (a cui
è stata riunita la causa n° 1589/22 r.g.) promossa da:
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ) con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A1201846233, con il patrocinio dell'avv. Frank Jorg Geffers
e dall'avv. Lorenzo Ranieri elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE-
contro
(C.F. P.IVA_2 ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Golini, elettivamente domiciliato Controparte_2
come da procura in atti
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
contro
C.F. 1 con il patrocinio degli Avv.ti Paola CP_3 (CF:
Belmonte e Daniele Bielli, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonchè ON (P. IVA PartitaIVA_3 ) con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. A818B0201B22A9A, A8NBLYJAAAA, A8PBFKNAAAA,
/quale successore ex art. 111 c.p.c. di A8QBDDYAAAA e CP_5 Controparte_6
T_ che avevano assunto il rischio per i medesimi certificati, con il patrocinio dell'Avv.
Jody Guetta, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e
C.F._2 ); Controparte_7 (c.f.
(c.f. P.IVA_4 ) Controparte_8
-PARTI APPELLATE CONTUMACI-
avverso la sentenza n. 458/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 04/06/2022;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30/04/2025 comunicata dalla Cancelleria in data 02/05/2025, sulle seguenti conclusioni:
ONPer la parte appellante: "Voglia Codesta
Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza n. 458/2022 emessa dal Tribunale di Siena a definizione del procedimento RG n. 826/2019, pubblicata in data 4.06.2022
e non notificata:
In via preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 283 cpc, la sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza di primo grado, per la sussistenza dei gravi motivi indicati in premessa;
In via principale, nel merito:
• In parziale riforma della sentenza di primo grado, modificare il capo della sentenza qui impugnato relativo alla domanda di manleva avanzata dal Controparte_1 a carico degli esponenti, nel senso di respingerla in toto per tutte le cause di inoperatività espresse in narrativa e negli scritti difensivi del precedente grado di giudizio;
• In parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'appellante;
• In caso di appelli incidentali, ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello, si richiamano in ogni caso le conclusioni rassegnate dall'appellante nel primo grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, con conseguente revisione della statuizione sulle spese di lite di cui alla sentenza qui impugnata, nel senso di revocare la disposizione secondo cui l'Esponente veniva condannato a rifondere 1/3 delle spese legali in favore della sig.ra CP e le spese legali del _1 _1
Per la parte appellata: "e appellante incidentale ": Controparte_1
quanto al procedimento r.g.n. 1275/2022:
- respingere l'appello proposto da ON
- accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 458/2022 del Tribunale di Siena: in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana sulle domande formulate dalla signora nei confronti del [...] CP
; nel merito: in tesi, rigettare tutte le domande formulate dalla signora _1
nei confronti del perché infondate in fatto e inControparte_1 CP
diritto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla signora CP nei confronti del Controparte_1
limitare per le ragioni esposte in atti dall'Amministrazione comparente la condanna al
_1 senz'altro risarcimento richiesto alla quota di responsabilità imputabile al
Controparte_7 e dello inferiore a quella dell'arch. Controparte_9
[...] con condanna dell'arch. Controparte_7 (c.f. C.F. 3 ) in proprio e dello Controparte_9 (p.iva P.IVA_4 ), in
_10 e geom. CP 11persona degli associati arch. Controparte_7 geom.
[...] con sede in Montalcino (SI), via S. Saloni n. 49, in via riconvenzionale e di regresso, anche in solido tra loro, a corrispondere all'Amministrazione comunale di
Montalcino, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, le eventuali maggiori somme di cui fosse tenuta a farsi carico rispetto alla quota del danno ad essa imputabile;
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- quanto al procedimento r.g.n. 1589/2022:
- in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sulle domande formulate dalla signora CP nei confronti del Controparte_1 ;
- nel merito: in tesi, rigettare tutte le domande formulate dalla signora CP nei confronti del perché infondate in fatto e in diritto;
in Controparte_1
/
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla signora CP nei confronti del Controparte_1
/limitare per le ragioni esposte in atti dall'Amministrazione comparente la condanna al risarcimento richiesto alla quota di responsabilità imputabile al _1 senz'altro inferiore a quella dell'arch. Controparte_7 e dello Controparte_9
[...] con condanna dell'arch. Controparte_7 (c.f. C.F. 3 ) in proprio e dello Controparte_9 (p.iva P.IVA_4 ), in persona degli associati arch. Controparte_7 geom. _10 e geom. _11
[...] con sede in Montalcino (SI), via S. Saloni n. 49, in via riconvenzionale e di regresso, anche in solido tra loro, a corrispondere all'Amministrazione comunale di
Montalcino, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, le eventuali maggiori somme di cui fosse tenuta a farsi carico rispetto alla quota del danno ad essa imputabile, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la domanda di garanzia formulata nei confronti degli Parte_2 del
ONcertificato assicurativo n. A1201846233 ovvero ora;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio";
Per la parte appellata : "Voglia l'Ill.mo Corte ON
d'appello di Firenze, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutti i motivi d'appello proposti dal CP_1
[...] e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese di giudizio".
CPPer la parte appellata Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, eventuali appelli principali e incidentali, così giudicare: ▶rigettare, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello incidentale proposti dal [...]
_1 confermando la sentenza n. 458/2022, resa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 04.06.202, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
▶respingere con la miglior formula, tutte le domande svolte nell'appello e appello incidentale, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese,
compensi e rimborso forfettario".
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON (conCon atto di citazione ritualmente notificato, riferimento al rischio assunto nei confronti del _1 ha convenuto in giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze CP il l'Arch. [...] Controparte_1
nonché gli CP_7 lo Controparte_8 Parte_2
(con riferimento al rischio assunto nei confronti dei professionisti convenuti) proponendo gravame avverso la sentenza n. 458/2022 con la quale il Tribunale di Siena, affermata preliminarmente la propria giurisdizione, aveva riconosciuto la responsabilità
(d'ora in avanti anche a titolo contrattuale dello Controparte_8
CP_9 e dell'Arch. Controparte_7 nonché la responsabilità a titolo solo
Controparte_1extracontrattuale del in ragione di 1/3 ciascuno, per i danni patiti dalla Sig.ra CP conseguenti sia al rilascio di un titolo abilitativo illegittimo da parte dell'ente pubblico, sia della progettazione ed esecuzione, da parte dei professionisti convenuti, di lavori edilizi abusivi sul Podere di sua proprietà "SA
NIno", sito nel Comune di SA NI d'SO (oggi fuso con il CP_1
[...] ). CP_3In particolare il primo giudice, sulla premessa che risultava pacificamente che la aveva conferito allo studio di progettazione CP_9 e al socio Controparte_7
l'incarico di redazione del progetto delle opere di ricostruzione del suo compendio immobiliare ubicato in via SA NIno in Colle, nominando il CP_7 anche direttore dei lavori, affermava che, sulla base, sia della consulenza resa nel procedimento penale, sia della espletata CTU, doveva ritenersi il grave inadempimento dei suddetti professionisti, che non avevano verificato la conformità urbanistica dell'immobile preesistente e non avevano tenuto conto delle fasce di rispetto esistenti.
Rilevava altresì il Tribunale che gli accertamenti espletati dal CTU dimostravano che l'intero iter amministrativo volto all'emissione del permesso di costruire era stato gravemente viziato da carenze procedurali e sostanziali, di talchè l'attrice era stata lesa nel suo patrimonio per aver fatto affidamento nella legittimità del provvedimento rilasciato dalla PA e successivamente da questa annullato in autotutela.
Per l'effetto, il Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 614.012,38, oltre a dichiarare la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra la CP e lo CP_9 e l'Arch. CP_7 con condanna dei professionisti alla restituzione dei compensi professionali medio tempore ricevuti, pari ad € 8.897,40.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale aveva respinto le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa per reticenza informativa dell'assicurato (ex art. 1892 c.c. e artt.
1, 22 e 23 c.g.a.) sollevate dagli terza chiamata in causa dal Parte_2 ' convenuto in forza della polizza n. A1201846233, per la Controparte_1 '
responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione con copertura retroattiva illimitata (c.d. contratto a copertura claims made), con il conseguente accoglimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato e la condanna della compagnia di assicurazione a tenerlo indenne da tutte le somme che questi era stato a sua volta condannato a pagare all'attrice, oltre alle spese di lite dal medesimo sostenute.
Del pari, il Tribunale aveva accolto la domanda di manleva formulata dallo CP_9
e dall'Arch. CP_7 nei confronti degli Parte_2 'terza chiamata in causa,
_12sulla scorta delle polizze n. A818B0201B22A9A, A8NBLYJAAAA,
'_13 ritenute anch'esse operative nel caso di specie, e CP_5
condannando per l'effetto la compagnia assicuratrice a tenere indenni i professionisti convenuti.
I convenuti erano stati infine condannati, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, oltre alle spese di CTU, con riferimento alle quali era stata accolta la domanda di manleva nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazioni.
Esponeva l'appellante principale che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) omesso e/o erroneo esame del contenuto del contratto assicurativo e, in particolare, erronea applicazione dell'art. 1892 c.c. e degli artt. 1, 22 e 23 delle condizioni della polizza stipulata con il e conseguente errore nell'aver accolto la Controparte_1 domanda di manleva formulata dall'assicurato; in particolare, errore per aver ritenuto operativa la copertura assicurativa nonostante il Controparte_1 avesse omesso
di comunicare all'assicuratore, al momento della stipula della polizza, di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dei danni da parte della Sig.ra CP in aperta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 22 e 23 della polizza stessa, secondo le quali la copertura era garantita solo per i fatti denunciati durante il periodo di copertura e a condizione che non fossero già noti all'assicurato prima della sottoscrizione del contratto;
2) erronea condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Controparte_1 cheRadicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il contestava le censure mosse dalla parte appellante avverso la sentenza impugnata, nei confronti della quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1) errore per aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
CP 3 nei favore del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria avanzata dalla confronti dell'Amministrazione comunale;
2) errore per aver ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale del [...]
_1 nella causazione dei danni lamentati dalla CP in quanto l'operato dell'Amministrazione era stato fuorviato dalle carenze, omissioni e dagli errori commessi dall'arch. CP_7 nella documentazione progettuale prodotta al fine di ottenere il permesso a costruire;
3) erronea quantificazione delle quote di responsabilità dei convenuti operata in parti uguali (ovvero 1/3 a carico di ciascuna parte convenuta) dal giudice di prime cure, in quanto le quote di danno imputabili allo CP_7 dovevano e all'Arch. CP_9 essere individuate in misura senz'altro maggiore rispetto a quella da attribuirsi, nella denegata ipotesi di condanna, in capo al Controparte_1
Si costituiva altresì contestando le censure mosse dall'appellante CP
incidentale Controparte_1 avverso la sentenza di cui chiedeva la conferma.
Si costituiva infine ON quale successore ex art. 111 c.p.c. compagnia chiamata in garanzia dall'Arch. CP_7 e dallo di Parte_2 '
CP_9 eccependo in via preliminare la tardività dell'appello proposto in via principale dal nella causa n. 1589/2022 RG (di cui infra) in quanto Controparte_1 notificato oltre 30 giorni dalla notifica del primo gravame, evidenziando che, conseguentemente, doveva essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile anche l'appello successivamente proposto dal medesimo comune in via incidentale;
nel merito, contestava le censure mosse dal _1 avverso la sentenza di cui chiedeva la conferma.
Non si costituivano, invece, Controparte_7 e lo CP_9 i quali sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 30.01.2024.
Avverso la medesima sentenza ha proposto anche autonomo appello il CP_1
[...] , dando vita così all'autonomo procedimento n° 1589/2022 RG, per i seguenti motivi (analoghi a quelli proposti nel già descritto appello in via incidentale):
1)erronea affermazione della giurisdizione del giudice ordinario;
2) erronea affermazione della responsabilità del _1
3) violazione dell'art. 2055 c.c. ed erronea attribuzione di pari responsabilità a tutte le parti convenute, essendo maggiore la gravità delle condotte tenute dai professionisti rispetto a quella del comune.
Nel suddetto procedimento si costituiva unicamente ON con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A1201846233 nella qualità di successore nella titolarità dei contratti degli Assicuratori membri del mercato dei T_ , eccependo preliminarmente l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto in via principale dal _1 potendosi lo stesso considerare al più quale gravame incidentale rispetto al proprio appello, già proposto in separato procedimento con il quale si chiedeva la riunione.
Previa riunione alla causa 1275/22 R.G. del giudizio di appello di cui al procedimento n.
1589/2022 RG, in quanto aventi ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del
30/04/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, in data 14/10/2013, aveva acquistato il CP
compendio immobiliare "SA NIno", sito in Via SA NIno in Colle n. 44,
Comune di SA NI d'SO (SI), successivamente fusosi con il _1
CP_9 e. Non è del pari controverso che la CP aveva incaricato lo
[...]
l'Arch. Controparte_7 (facente parte del medesimo studio associato) della progettazione e realizzazione delle opere di ricostruzione e sostituzione edilizia del compendio. Risulta provato documentalmente che, in data 15/11/2013, l'architetto
Controparte_7 in qualità di progettista e direttore dei lavori, presentava presso il
Comune di SA NI D'SO la domanda di 'permesso a costruire' per la
"sostituzione edilizia di immobile residenziale", che prevedeva la demolizione del vecchio podere SA NIno e la costruzione di un nuovo edificio con un volume equivalente, in una posizione più elevata, con annessa piscina di pertinenza e locali accessori. In data 25/11/2023, il Comune rilasciava quindi il permesso a costruire n.
Nume_1 a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Dott. Persona_1
È poi documentato in atti che, a fronte di un sopralluogo eseguito, in data 13/02/2016, da parte del Comando Provinciale della Guardia Forestale veniva accertata l'illegittimità delle opere realizzate nonché degli stessi titoli edilizi rilasciati dal Comune ed era conseguentemente iscritto un procedimento penale nei confronti della Sig.ra CP
Persona_1 , per i reati di cui all'art. 44 lett.dell'Arch. Controparte_7 e del Sig.
c) del DPR 380/2001, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 483 c.p., nel contesto del quale il fabbricato in corso di realizzazione veniva sottoposto a sequestro preventivo. Esercitata
l'azione penale, il conseguente processo si concludeva in primo grado con la sentenza n. 514/2020 con cui il Tribunale di Siena riteneva colpevoli Controparte_7 e Per_1
[...] del reato di cui all'art. 44 lett. b) DPR 380/2001 e il solo Controparte_7
colpevole anche del reato di falso di cui all'art. 20, comma 13, DPR 380/2001, condannando il primo alla pena di un anno e due mesi di reclusione, e il secondo alla pena di tre mesi di arresto ed € 15.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena per entrambi, mentre CP era stata completamente assolta da tutte le accuse perché il fatto non costituiva reato.
A seguito di gravame proposto dal Pubblico Ministero e dagli imputati CP_7 e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 3172/2021, assolveva il CP_7 Per_1
[...] dal reato a lui contestato sub b) e, conseguentemente, rideterminava nei suoi confronti la pena per il reato sub a) in mesi tre di arresto ed € 15.000,00 di ammenda,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Risulta quindi dalla documentazione allegata che, nelle more, con determinazione n.
213 del 04.03.2018, il Comune di _1 provvedeva d'ufficio all'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 17 del 25.11.2013 e della successiva S.C.I.A. di variante in corso d'opera allo stesso PdC ricevuta con prot. n. 923 in data 17/03/2015.
Non è in questa sede in contestazione, non essendo stata attinta da alcun motivo di appello, la sussistenza della responsabilità professionale dello CP_9 e dell'arch
CP_7 affermata dal Tribunale per avere i medesimi professionisti commesso gravi negligenze nell'espletamento della commissionata attività di progettazione,
predisposizione della pratica amministrativa e direzione lavori. Risulta altresì coperta dal giudicato la pronuncia di condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore di
CP nonché la quantificazione del risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, oltre alla pronuncia di risoluzione del contratto d'opera e la condanna dei professionisti alla restituzione dei compensi professionali ricevuti.
Parimenti, risulta ormai coperta dal giudicato ed è dunque in questa sede irretrattabile, la statuizione con cui il primo giudice ha accolto la domanda di manleva formulata dallo
Parte_2 con riferimento CP_9 e dall'Arch. CP_7 nei confronti degli ai certificati assicurativi inter partes.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto, oltre che la stessa giurisdizione del giudice adito, l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del _1
CP[...] nella causazione dei danni lamentati da nonché la stessa ripartizione interna della responsabilità tra l'ente pubblico ed i professionisti chiamati a rispondere e condannati per lo stesso fatto. Dall'altro lato, premesso che non è contestata la stipula inter partes, né la validità e il contenuto del contratto assicurativo tra il _1 e la propria compagnia assicuratrice, è invece controversa l'operatività e la sussistenza della copertura assicurativa relativa alla suddetta polizza, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1892 c.c. e 1, 22 e 23 c.g.a.
2.L'eccezione di tardività dell'appello principale proposto dal _1 e di improcedibilità dell'appello incidentale – Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto in via principale dal _1
-- dando vita alla ritenendo che lo causa n. 1589/2022 RG - sollevata da parte Parte_2 stesso gravame sarebbe tardivo in quanto successivo ai trenta giorni decorrenti dalla notifica del primo appello, proposto in separata causa dai T_
Nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta essere stata notificata dalla parte
CP nei confronti di tutte le parti via pec in data 4.06.2022 (data che si riferisce al momento in cui la parte notificante ha proceduto alla notifica, non anche al suo perfezionamento, verificatosi per il CP_1 il 12.07.2022, come specificato di seguito). hanno proposto, avverso la detta sentenza, autonomo appelloGli Parte_2 principale notificato alle parti il 4.07.2022 (incardinando così il primo giudizio di gravame n° 1275/2022 RG). Il Controparte_1 ha a sua volta proposto avverso la medesima sentenza autonomo atto di appello notificato in data 9.09.2022 (dando vita al proc. 1589/2022
RG). Il _1 si è quindi costituito nel procedimento introdotto con l'appello principale di
T_ , con comparsa depositata il 22.12.2023, proponendo in tale sede appello incidentale per i medesimi motivi di cui all'appello principale già proposto separatamente in via principale.
I Pt 1 , sul presupposto della equivalenza, ai fini del termine breve per impugnare, della notifica dell'impugnazione rispetto alla notifica della sentenza, hanno eccepito la tardività dell'appello principale proposto dal _1 rilevando che 'la notificazione del primo appello, da parte di ON è avvenuta il 4.07.2022, mentre l'odierno gravame è stato notificato il 9.9.2022, quindi - anche a voler considerare i termini della sospensione feriale ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.' Ne
-
facevano discendere quindi che l'impugnazione principale del CP_1 doveva essere considerata ammissibile unicamente quale impugnazione incidentale c.d. "tardiva", con
"l'unica conseguenza sfavorevole che potrebbe perdere efficacia se l'impugnazione principale venisse dichiarata inammissibile".
Il _1 resisteva a tale eccezione, sostenendo la tempestività del proprio appello principale, ritenendo il relativo termine decorrente dal perfezionamento della notifica della sentenza, avvenuta nei suoi confronti in data 12.07.2022. Aggiungeva di aver comunque nel frattempo proposto appello incidentale tardivo nel procedimento introdotto dall'appello dei T_ nel rispetto dei termini di cui all'art. 343 c.p.c. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Dibattuta è, in giurisprudenza, l'equiparazione tra la notifica della sentenza e la notifica dell'impugnazione, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre una seconda impugnazione;
segnatamente, controverso è se detta "equipollenza" possa sostenersi solo per colui che abbia proposto l'impugnazione principale oppure si estenda anche al destinatario della notifica dell'atto di impugnativa.
Secondo, invero, parte della giurisprudenza di legittimità, va affermata la relazione di equipollenza tra notifica della sentenza e notifica dell'atto di impugnativa (dal quale si evincerebbe la conoscenza legale del provvedimento da impugnare), perché trattasi di due atti affidati entrambi al medesimo organo, aventi identico carattere di ufficialità ed idonei, quindi, a conferire analogo grado di certezza legale.
Alla stregua di tale orientamento, è dalla disposizione di cui al 2° comma dell'art. 326
c.p.c. (secondo cui, nel caso previsto dall'art. 332 - notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili - l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti), che andrebbe tratto il principio generale per il quale la notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della legale conoscenza, alla notificazione della sentenza.
In diverse occasioni, la Suprema Corte ha, infatti, osservato - stabilendo il principio della c.d. "equipollenza bilaterale" - che la predetta regola dell'art. 326, 2° comma,
c.p.c. è applicabile tanto al soccombente, che dopo aver proposto una prima impugnazione ne proponga un'altra davanti al medesimo organo giurisdizionale, o con altro mezzo davanti ad un organo diverso, quanto alla parte destinataria della notifica dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 20912/2005; Cass. n. 16207/2007; Cass.
n.17309/2017; Cass. n. 26427/2020; si veda, altresì, Cass., Sez. Unite, n. 32114/2019:
"La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale -sia perla parte notificante che per la destinataria- alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione ..."). Il suddetto orientamento appare poggiare sul seguente sillogismo: se in forza dell'effetto c.d. bilaterale, la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., produce i suoi effetti tanto per il notificante quanto per il destinatario (sull'efficacia bilaterale "sincrona" della notifica della sentenza e la unicità del termine per impugnare si veda anche Cass., Sez. Un., n. 6278/2019) e se, in forza del principio di equipollenza, la notifica dell'impugnazione equivale - sempre ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. alla notifica della sentenza, la gradata conseguenza è che la notifica dell'impugnazione, così come la notifica della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre una diversa impugnazione tanto per il notificante, quanto per la parte destinataria della notifica dell'impugnazione.
Secondo altro orientamento della Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza, nelle forme di cui all'art. 285
c.p.c., non ammetterebbe invece equipollenti, neppure con riferimento alla conoscenza che la parte abbia, comunque, acquisito in via di fatto;
sicchè, secondo tale seconda impostazione, la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non determinerebbe la legale conoscenza della sentenza impugnata né la farebbe presupporre, essendo, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve di
impugnazione. Tale diversa prospettazione muove dai seguenti argomenti:
1) il carattere assoluto ed inderogabile della norma dell'art. 326, comma 1, c.p.c., quanto alla identificazione della notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 285 e
170 c.p.c., come atto idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione;
2) la inutilizzabilità, in senso contrario, della disposizione contenuta nell'art. 326 comma 2, c.p.c., la quale, diretta ad assicurare la simultaneità del processo in fase di impugnazione, si riferisce alla pendenza di un processo con pluralità di parti su cause scindibili e alla impugnazione valida;
la stessa, pertanto, avrebbe una portata eccezionale, non invocabile come espressione di un principio generale.
Tanto premesso, deve ritenersi che tale secondo orientamento non tenga nella debita considerazione la pronuncia delle Sezioni Unite n° 12084/2016, secondo cui la notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicchè la notifica, da parte sua, di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità
o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello. Priva di concreti appigli interpretativi appare l'indirizzo che, per sostenere l'impossibilità di considerare il momento della notifica del primo appello ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dei successivi appelli eventualmente proposti in via autonoma, ha inteso il citato dictum delle sezioni unite limitato alla sola posizione di colui che abbia proposto l'impugnazione principale, ma non estensibile anche al destinatario della notifica (cfr. Cass. n. 18184/2010; Cass.
n.31251/2018 che hanno ripreso Cass. n. 5851/1987; Cass. n. 8881/1987; Cass. n.
5421/1997). Peraltro molte delle più recenti sentenze in tal senso (cfr. Cass. n.
31251/2018 e Cass. n.18184/2010 cit.) hanno ritenuto che, sebbene il principio di
"equipollenza bilaterale" non possa intendersi come principio di carattere generale, lo stesso può, comunque, essere oggetto di valutazione caso per caso, ed essere, in buona sostanza, circoscritto alle sole ipotesi in cui l'impugnativa ha, effettivamente, costituito il mezzo attraverso cui l'intera sentenza è stata portata a conoscenza di chi ha subito l'impugnazione, o perchè è stata sottoposta a gravame in tutti i suoi capi, o perchè è stata trascritta integralmente nell'atto di impugnazione.
Il primo degli orientamenti citati ha invece il pregio di meglio coordinarsi con i principi generali dell'ordinamento, laddove ritiene (cfr. Cass. n. 3129/2017), che "l'art.
333c.p.c., quando prescrive che "le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo", si riferisce tanto alla notificazione di una prima impugnazione effettuata a tutte le parti ai sensi dell'art. 330 c.p.c., quanto alle notificazioni, effettuate successivamente alla notificazione dell'impugnazione principale notificata soltanto ad alcune parti, ai sensi dell'art. 331c.p.c. e 332 c.p.c.. Ne consegue che, quando un'impugnazione è notificata di iniziativa dell'impugnante a tutte le parti del grado precedente, realizzandosi così la situazione dell'art. 330 c.p.c., le parti destinatarie della notificazione dell'impugnazione, qualora rivestano, per effetto della statuizione della sentenza impugnata, una posizione di soccombenza effettiva, debbono proporre, indipendentemente dal se l'impugnazione principale le abbia coinvolte a norma dell'art. 331 c.p.c. o a norma dell'art. 332 c.p.c., la loro impugnazione contro le statuizioni che le vedano soccombenti, nel termine breve dalla notificazione dell'impugnazione principale".
A ribadire che la notifica di un'impugnazione equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione prevista dalla legge' anche Cass n° 23457/2018, che ha quindi specificato come rappresenti principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro si converte in appello incidentale: resta ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c.,
l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all'interesse di tale parte.
Pertanto, le impugnazioni proposte successivamente alla prima, pur potendo rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 334 c.p.c. ossia ritenersi indiscriminatamente incidentali tardive con l'unico nocumento rappresentato dall'ultimo comma della norma (e cioè essere dichiarate inefficaci ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile)
- devono ammettersi, purché siano rispettati i termini di cui agli art. 166 e 343 c.p.c. per la costituzione in giudizio che assurgono a regole generali di contenimento del sistema.
Dunque, nel caso di specie, l'appello proposto in via principale autonoma dal _1 per quanto detto, deve essere ritenuto tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notifica del precedente appello proposto in via principale da Pt 1 , ma al contempo deve essere considerato convertito in appello incidentale rispetto al primo appello proposto dalla compagnia di assicurazioni, in conformità all'art 334 c.p.c. (nel quale procedimento in _1 ha comunque proposto altro appello incidentale tardivo per i medesimi motivi). seppure sub specie di appello incidentale In tal senso, dunque, il gravame del CP_1 tardivo, deve essere esaminato nel merito.
3.Il primo motivo di appello del CP_1 la giurisdizione - Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella di gravame il Controparte_1
parte in cui ha stabilito che la domanda risarcitoria dell'attrice rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anziché in quella del giudice amministrativo.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto, ha chiarito che "la controversia [...] rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un comportamento illecito della P.A. per violazione del principio del "neminem laedere", cioè di quei doveri di comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche la P.A., come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare;
in questi casi, infatti, il danneggiato non è tenuto a domandare al giudice amministrativo un accertamento della illegittimità del suddetto comportamento, che ha invece interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato e che può solo subire".
Nell'appello incidentale del _1 si sostiene come la decisione della controversia in oggetto presupponga la valutazione della legittimità ed efficacia dell'azione amministrativa, a fronte di decisioni adottate in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Lo stesso ha quindi citato una serie di pronunce della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8057/16; Cass. SS.UU. n. 13454/17;
Cass. SS.UU. 21 settembre 2018, n. 22432) corroborate anche dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 20 del 29 novembre 2021, per sostenere che, nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità dell'atto amministrativo poi annullato, rientri nella cognizione del giudice amministrativo.
Il motivo è infondato.
Con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10880 del 24/04/2023, si ribadisce l'ormai costante indirizzo - già espresso dall'ordinanza a Sezioni Unite 17586 del 2015, nel solco di Cass. SU nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 secondo cui le controversie per danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, poi legittimamente annullato (o in sede di autotutela, o in sede giurisdizionale) rientrano nella giurisdizione del g.o. perchè hanno ad oggetto la lesione non già di un interesse legittimo pretensivo, bensì di un diritto soggettivo.
In detta sentenza le Sezioni Unite, ponendosi su una scia da ultimo consolidata da ripetute pronunce a Sezioni Unite tra le altre anche Cass. S.U. n. 14231 del 2020,
-
Cass. S.U. n. 14324 del 2021 e Cass. S.U. n. 7515 del 2022 - hanno precisato che i principi già affermati con le sentenze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 non si pongono affatto in contrasto con la disciplina del processo amministrativo (dec. lgs. 104/10) ed in particolare con l'art. 7 della stessa perché, nel caso in cui il comportamento della PA abbia leso l'affidamento del privato, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento della pubblica amministrazione e l'esercizio del potere amministrativo.
In particolare le Sezioni Unite hanno rilevato che il provvedimento ampliativo, ancorché illegittimo, non produce ex se alcun nocumento al suo destinatario/beneficiario, in quanto il danno deriva non dal provvedimento (come accade quando il bene della vita sia stato illegittimamente negato), ma viceversa dalla caducazione del medesimo, in quanto in questo caso si verifica una fattispecie complessa (costituita dall'emanazione dell'atto favorevole illegittimo, dall'incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e dal successivo legittimo annullamento dell'atto stesso); pertanto, spiegano le SSUU che "non si tratta di degradare il provvedimento a mero fatto, bensì di individuare, ai fini dell'identificazione della situazione giuridica soggettiva lesa, il fatto dannoso, che è diverso a seconda che il provvedimento illegittimo abbia negato o abbia attribuito il bene della vita ambito dal privato".
Con la detta Pronuncia la Suprema Corte a Sezioni Unite ha inoltre espressamente smentito la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato che, nella pronuncia n. 20 del
29.11.2021 dell'Adunanza Plenaria, ha sostenuto come, in fattispecie come quella in esame, il privato non avrebbe solo interesse all'emissione, ma anche alla conservazione di un provvedimento a sé favorevole, cosicchè l'annullamento di quest'ultimo lederebbe un interesse legittimo pretensivo. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione questa tesi sembra infatti non considerare che l'azione risarcitoria del privato è sempre necessariamente successiva all'annullamento dell'atto amministrativo, di talchè "Chi agisce, in sostanza, non mette in discussione l'illegittimità del provvedimento a sé favorevole, né deduce di essere titolare di un interesse legittimo al mantenimento del bene della vita acquisito con tale provvedimento (e perduto con la relativa caducazione).
Egli non si duole, cioè, della lesione di una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conservazione del bene della vita concessogli con il provvedimento illegittimo (e, perciò, successivamente caducato), ma si duole del fatto che l'amministrazione lo ha indotto, con l'emissione di un provvedimento illegittimo, a sostenere spese e a compiere attività che la successiva caducazione del medesimo provvedimento ha reso inutili. Alla luce della considerazione svolta nel paragrafo che precede, il Collegio ritiene, dunque, di dover mantenere fermo il principio che la situazione giuridica la cui lesione costituisce la causa della pretesa del privato di vedersi risarciti i danni causati dall'annullamento di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica non è l'interesse legittimo alla conservazione del bene della vita acquisito con tale provvedimento, bensì l'affidamento
(incolpevole) dal medesimo riposto nella legittimità di tale provvedimento".
Questo specifico e particolare tipo di situazione giuridica soggettiva ricade dunque secondo le S.U. nell'ambito del diritto soggettivo, perché "il fatto che nell'esercizio del proprio potere pubblico l'amministrazione sia tenuta ad osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo - ed al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo - non esclude che essa sia tenuta ad osservare anche le regole generali di correttezza e buona fede. La tecnica di protezione giuridica dell'interesse all'altrui correttezza e buona fede, d'altra parte, è quella del diritto soggettivo... Se infatti è vero, come è stato osservato in dottrina, che un provvedimento amministrativo illegittimamente emesso (e perciò successivamente caducato) costituisce comunque un atto di esercizio del potere amministrativo, è vero anche che nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da lesione dell'affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento caducato perché illegittimo non è in questione l'esercizio del potere amministrativo... Le suddette controversie non hanno ad oggetto le modalità di esercizio del potere amministrativo e non ineriscono a situazioni soggettive che, ancorché aventi consistenza di diritti, siano state tuttavia incise dalla spendita di poteri pubblici;
ma riguardano il complessivo modus agendi dell'amministrazione, che si assume contrario a regole comportamentali di buona fede e correttezza e nel cui ambito il provvedimento illegittimo e la sua caducazione (in autotutela o ope judicis) rilevano come meri fatti storici.
In sintesi, l'oggetto del giudizio di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica che sia stato annullato, in autotutela o dal giudice amministrativo, non è il modo in cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento poi annullato, né
è il modo in cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento di annullamento del primo (ove l'annullamento sia avvenuto in autotutela e non in sede giurisdizionale). L'illegittimità del provvedimento annullato (e la legittimità dell'eventuale provvedimento di annullamento in autotutela) costituiscono, infatti, presupposti della lite, che restano all'esterno del perimetro della regiudicanda. L'oggetto del suddetto giudizio, invece, è il modo in cui l'amministrazione - nonché, va aggiunto, lo stesso privato destinatario del provvedimento hanno o non hanno osservato le regole di correttezza nei reciproci rapporti. Tali regole, ricorda la stessa sentenza
20/2021 (p. 13), operano su piani distinti rispetto alle regole di legittimità amministrativa, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l'altro fonte invece di responsabilità per l'amministrazione".
Deve aggiungersi che quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10880/23 è stato confermato da una ulteriore decisione delle Sezioni Unite, di poco successiva, ossia l'ordinanza n. 25324 del 28/08/2023, con la quale si è riaffermato il principio che
"appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della p.a., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza
l'emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell'atto".
A tale proposito merita infine sottolineare che, in tema di giurisdizione, l'obiettivo contrasto tra le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e quelle del Consiglio di Stato va risolto senz'altro nel senso di dare prevalenza alle prime, poiché, oltre al prevalente rilievo nomofilattico delle pronunce delle SSUU, secondo l'art. 111 della Costituzione le sentenze del Consiglio di Stato sono comunque pur sempre impugnabili per Cassazione proprio "per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".
Alla luce di quanto sopra il primo motivo di gravame del _1 deve dunque essere respinto, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice adito.
4. Il secondo motivo di appello incidentale: l'an della responsabilità del
- Passando ora al merito della vicenda, con il secondo motivoControparte_1 di appello incidentale il _1 lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità extracontrattuale dell'Ente pubblico per aver concesso il permesso a costruire n. 17/2023, successivamente annullato dal medesimo
Ente in autotutela in quanto illegittimo.
In ordine all'an della responsabilità del il Tribunale ha così Controparte_1
argomentato: "le risultanze della relazione di consulenza tecnica resa in sede di indagini dinanzi al P.M. e delle sentenze penali di condanna confermano gli accertamenti espletati in questa sede dal C.T.U., dimostrano come l'intero iter amministrativo volto all'emissione del permesso di costruire sia stato gravemente viziato da carenze procedurali e sostanziali. Infatti, il tecnico del Comune ha rilasciato il permesso suddetto
Per_2 e, inoltre, "ha in tempi brevissimi (evidenziati come anomali anche dall'Arch. rilasciato il suddetto parere favorevole senza la preventiva consultazione della prescritta
Commissione Edilizia;
in fase di istruttoria, non ha richiesto al Progettista nessuna dimostrazione della conformità urbanistica degli immobili dapprima esistenti;
non ha inviato all' Amministrazione Provinciale la richiesta del necessario parere relativo alla
Valutazione di Incidenza, benché alla pratica presentata fosse allegata relativa documentazione;
non ha verificato che il nuovo edificio ricadeva nella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale;
non ha verificato l'entità della volumetria da realizzare, interrata e fuori terra;
non ha considerato che, in base alla previsione dello strumento urbanistico vigente, nella zona di ubicazione dell'immobile non era ammessa la sostituzione edilizia ed era prevista la procedura SIC-ZSC" (cfr. C.T.U. pag. 10)" (cfr sentenza pag. 11).
Vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado ha quindi precisato che "sussiste, nel caso di specie, la lesione di una situazione soggettiva di vantaggio meritevole di tutela risarcitoria: l'attrice è stata infatti lesa nel suo diritto alla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. Come si vedrà, la CP ha sostenuto ingenti spese per procedere alla demolizione e ricostruzione dell'immobile, vedendosi poi pregiudicare il buon esito dell'operazione proprio per la condotta concorrente sia dei professionisti incaricati che del tecnico del Comune. Del fatto del funzionario deve rispondere il _1 ai sensi dell'art. 28 Cost
[...] Nel caso di specie è innegabile che le illegittimità delle condotte del tecnico sia stata resa possibile proprio dall'inserimento organico e dall'assegnazione in capo ai singoli delle specifiche funzioni nell'ambito dell'organizzazione comunale, con specifico riguardo alle attribuzioni pertinenti al vaglio di legittimità delle richieste di permesso di costruire e al rilascio del provvedimento conclusivo. Quanto ai profili di colpa, ribadito che la stessa illegittimità formale degli atti amministrativi ne costituisce un primo indizio, pur se da valutare in base a tutte le circostanze concrete, si rileva che il rilascio del permesso di costruire sia stata il frutto di una condotta negligente attribuibile al funzionario, il quale, con estrema superficialità ha omesso di effettuare il necessario controllo di regolarità e legittimità sulla pratica avviata, e quindi in innegabile violazione delle regole di buon andamento ed imparzialità e delle previsioni che presiedono all'esercizio delle funzioni amministrative in materia edilizia. Sussiste infine il nesso di causalità tra l'illegittimo rilascio del permesso a costruire e le opere realizzate a spese dell'attrice, posto che queste ultime non si sarebbero concretizzate in assenza del primo, il quale ne ha quindi costituito un antefatto essenziale.
D'altra parte, il _1 non può dirsi esonerato dal comportamento indubbiamente negligente posto in essere dai professionisti che hanno presentato il Progetto poi autorizzato, posto che è indubbio che sulla pubblica amministrazione gravi un dovere di agire secondo correttezza anche in ipotesi simili, onde evitare una completa deresponsabilizzazione dell'apparato pubblico. Si ribadisce, difatti, che il progetto presentato era manchevole di diversi elementi ed informazioni e ciononostante alcuna richiesta di integrazione perveniva dall'Ente; in sostanza, alle iniziali manchevolezze emerse nell'operato dei progettisti, il personale della P.A. non ha saputo opporre necessarie azioni di verifica, trascurando anche di reperire importanti pareri di altri organi, quali la Commissione Edilizia e la Provincia di Siena" (cfr. pp. 12-14 sentenza
Tribunale).
Il Comune di _1 sostiene, al contrario, che non vi sarebbe alcun legittimo affidamento della CP 3 meritevole di essere tutelato in ordine all'efficacia dei titoli edilizi ottenuti e ciò, in quanto il Comune avrebbe provveduto all'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi precedentemente concessi proprio a seguito delle gravi carenze, omissioni e dichiarazioni mendaci riscontrate nella documentazione prodotta dall'arch.
CP_7 al fine di ottenere il permesso a costruire. Invero, secondo la tesi dell'appellante incidentale, "a fronte dell'evidente illegittimità dei titoli edilizi ottenuti dalla signora CP sulla base di un progetto e di una documentazione inficiata da errori e mendaci attestazioni - tant'è che la stessa controparte neppure si è opposta al loro annullamento da parte del _1 - era ed è da escludere in radice la sussistenza di un affidamento incolpevole. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è, in primo luogo, predicabile l'esistenza di un "danno ingiusto" da risarcire, venendo meno l'antigiuridicità del fatto in conseguenza del comportamento tenuto dal titolare del diritto asseritamente leso. Né è comunque sostenibile l'esistenza di un nesso causale tra il danno subito dalla signora CP e l'operato dell'Amministrazione, in quanto il danno
è conseguenza dell'inadempiente condotta dei tecnici incaricati dalla controparte (e il cui operato è ad essa riferibile) di predisporre il progetto e la documentazione necessari ad ottenere il rilascio del permesso di costruire".
Tanto premesso, il motivo è infondato per come di seguito specificato.
Risulta dagli atti prodotti e non è oggetto di contestazione che in data 15.11.2013
CP per il tramite del proprio tecnico incaricato, arch. CP_7 presentava al Comune di SA NI d'SO (in seguito assorbito dal Comune di _1 ) la domanda per il rilascio di un permesso a costruire per "sostituzione edilizia di immobile residenziale" implicante la demolizione del vecchio fabbricato del podere SA
NIno' (costituito da un fabbricato a due piani fuori terra con annesso fienile) e la costruzione di un nuovo edificio con ottimizzazione dell'esistente consistenza volumetrica, ma in una posizione più elevata, con annessa piscina di pertinenza e locali accessori di cui alla pratica edilizia n. 24/2013, prot. n. 4139.-
Il 18 Novembre 2013, il responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica del detto Comune esprimeva parere favorevole all'approvazione della richiesta e trasmetteva il conteggio degli oneri concessori da corrispondere all'Amministrazione.
In data 25 Novembre 2013, pagati gli oneri, veniva rilasciato il relativo permesso a costruire n. 17/2013.
Il CTU ha in proposito rilevato senza che ciò sia in questa sede oggetto di alcuna contestazione che il tecnico comunale responsabile del servizio aveva rilasciato il
-
suddetto parere senza la preventiva consultazione, come invece previsto dall'art 17 del vigente regolamento urbanistico (e comunque opportuno vista l'entità e le caratteristiche della pratica), della Commissione Edilizia, senza effettuare alcuna istruttoria (nonostante il progetto presentato risultasse mancante degli elaborati grafici, delle sezioni con quote assolute e dei profili altimetrici dell'area, come osservato nella consulenza della Procura cit.) e, in particolare, senza richiedere al progettista la dimostrazione della affermata conformità urbanistica degli immobili preesistenti, realizzati sulla base di una autorizzazione edilizia rilasciata nel 1958 (come ricostruito dal CTU), in assoluta difformità rispetto agli esistenti vincoli cimiteriali, che non erano stati oggetto di alcuna verifica neppure in sede di rilascio del titolo edilizio in esame, pur ricadendo il nuovo immobile da realizzare nella relativa fascia di rispetto (l'edificio preesistente risultava posizionato entro il raggio di 200 mt dall'area cimiteriale di rispetto in violazione dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Infine, il tecnico comunale risultava aver omesso di inviare all'Amministrazione provinciale la richiesta del necessario parere di 'valutazione di incidenza', non verificando neppure l'entità della volumetria da realizzare, in parte interrata, in parte fuori terra e, infine, non considerando che, in base alla previsione dello strumento urbanistico vigente ratione temporis, nella zona di ubicazione dell'immobile non era comunque ammessa la sostituzione edilizia ed era altresì prevista la procedura 'SIC-ZSC'.
Iniziati i lavori in data 2.12.2013, nel corso dei quali erano apportate alcune varianti al progetto originario, come da SCIA prot 923 del 17.03.2015, in data 12.02.2016 sul cantiere in oggetto veniva effettuato un sopralluogo da parte del Comando Provinciale della Guardia Forestale, che disponeva una verifica della regolarità dei titoli edilizi, all'esito della quale la locale Procura della Repubblica apriva un procedimento carico della CP dell'arch. CP_7 e del tecnico comunale Per_1 per i reati di cui all'art. 44 lett. c) del DPR 380/2001, D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e 483 c.p.
Il 22 settembre 2017, il Controparte_1 comunicava alla CP e all'arch.
CP_7 l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio del permesso di costruire n.
17/2013 e della SCIA Prot. n. 923, che culminava con la determina n° 213 in data
4.03.2018, di annullamento di entrambi i titoli. Avverso tale provvedimento l'arch.
CP_7 proponeva impugnazione davanti al Consiglio di Stato che, con provvedimento in data 4.04.2020, respingeva il ricorso. Il CP_7 proponeva altresì ricorso straordinario al capo dello Stato all'esito del quale veniva emesso il parere del Consiglio di Stato che si esprimeva in termini di rigetto del ricorso.
Se non è in questa sede controverso ed è anzi coperto da giudicato che la condotta dei professionisti che hanno fatto la progettazione e presentato la richiesta di titolo amministrativo hanno operato negligentemente (non verificando la conformità urbanistica degli immobili preesistenti, non tenendo conto che anche l'immobile di nuova progettazione ricadeva nella fascia di rispetto cimiteriale, non considerando lo strumento urbanistico vigente e in particolare il fatto che la richiesta sostituzione urbanistica non era consentita, progettando altresì l'edificio con una volumetria superiore al consentito), è altresì vero che la Pubblica Amministrazione investita della richiesta, non ha posto in essere nessuna delle necessarie azioni di verifica che gli competevano, trascurando anche di richiedere importanti pareri di altri organi, quali la
Commissione Edilizia e la Provincia di Siena, i cui contributi tecnici avrebbero presumibilmente permesso di evidenziare le numerose e macroscopiche problematiche esistenti, invece emerse solo successivamente, a seguito di un controllo di polizia, a titolo ormai rilasciato e lavori iniziati.
Tanto premesso in fatto, sul punto oggetto della doglianza espressa con il motivo di appello in esame, appare allora opportuno ripercorrere per sommi capi la giurisprudenza in tema di responsabilità da lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la pubblica amministrazione.
E' ormai da tempo (cfr. già Cass. Sezioni Unite 6594/11, 6595/11 e 6596/11) che si ritiene risarcibile il danno patito dal privato che provveda a sostenere spese di edificazione (e poi di demolizione) sulla base di un provvedimento autorizzatorio della
P.A., che si riveli poi illegittimo, nel presupposto dell'illiceità del comportamento della
P.A. per violazione del principio del 'neminem laedere', cioè di quei doveri di condotta il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile.
Con la pronuncia a Sezioni Unite 17586/15, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto risarcitorio del privato si fonda su di una "fattispecie complessa", rappresentata: a) dall'essere stato il provvedimento ampliativo emesso illegittimamente, con dolo o colpa dell'amministrazione; b) dall'essere stato l'agire della P.A. nella sua adozione, in ragione delle circostanze concrete, determinativo di affidamento incolpevole;
c) dall'essere stato il provvedimento illegittimo rimosso in quanto illegittimo.
I principi sopra espressi hanno trovato ulteriore sviluppo in numerose pronunce della
Cassazione (cfr. ex plurimis Cass., Sez. un., 22.05.2017 n. 12799; Cass., Sez. un.,
23.01.2018 n. 1654; Cass., Sez. un., 8.03.2019 n. 6885), che hanno confermato la possibilità di riconoscere tutela al privato che sia stato condizionato nelle proprie scelte dall'affidamento riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo poi posto nel nulla in via d'autotutela o in sede giudiziaria con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio. Si tratta, in particolare, del danno per avere egli sopportato, a causa dell'agire della P.A., perdite e/o mancati guadagni, correlati all'aver confidato, senza colpa, nella legittimità del provvedimento, non immaginando che sarebbe stato caducato in quanto illegittimo.
In tempi ancora più recenti, la Suprema Corte è giunta a riconoscere tutela risarcitoria all'affidamento riposto dal privato nel comportamento della P.A. finanche in assenza di un provvedimento ampliativo della sfera del privato, in presenza cioè di meri comportamenti dell'amministrazione, che si caratterizzino per superficialità o negligenza
(cfr. Cass., Sez. un. 28.04.2020 n. 8236), rilevando che l'affidamento "si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta;
si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede".
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha addirittura ricostruito la fattispecie come
"responsabilità da contatto sociale qualificato dallo status della pubblica amministrazione quale soggetto tenuto all'osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti", inquadrandola "nell'ambito della responsabilità contrattuale;
con l'avvertenza che tale inquadramento, come segnalato da autorevole dottrina, non si riferisce al contratto come atto ma al rapporto obbligatorio, pur quando esso non abbia fonte in un contratto" (cfr. Cass., Sez. un., 8236/2020; Cass. 6649/2023).
Questo essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si deve ritenere corretta la statuizione sul punto del primo giudice nel senso della sussistenza di un legittimo affidamento del privato leso dalla condotta illecita della PA e suscettibile di risarcimento.
La macroscopicità delle violazioni, sia con riferimento alla abusività degli edifici preesistenti, sia alla zona di rispetto cimiteriale che andava ad interessare anche la nuova edificazione, non permettono infatti di ritenere il profilo causale in questione assorbito dalla condotta, pur colpevole, dei professionisti incaricati della progettazione, rilevandosi una grave negligenza anche da parte dell'ente pubblico territoriale, soprattutto se si tiene conto, come sottolineato anche dal CTU, da una parte della rilevanza dell'intervento richiesto e dall'altra della frettolosità e superficialità con cui la relativa pratica era stata evasa (12 giorni in tutto per il rilascio del titolo, omessa ogni interlocuzione e bypassata completamente l'istruttoria).
Neppure nel caso di specie è possibile dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, sotto il profilo della negligenza della condotta della PA., ravvisabile, come detto, nella mancanza di qualsiasi verifica, anche di fronte ad una richiesta che riguardava una zona sottoposta a vincoli e nella quale non era consentito l'intervento di sostituzione edilizia oggetto dell'istanza. L'estrema velocità, senza che sussistessero profili di urgenza, con cui è stata evasa la pratica, è elemento sintomatico dell'atteggiamento assolutamente superficiale con il quale è stata trattata la vicenda, senza porsi nessuna problematica e senza attivare né una interlocuzione con i professionisti richiedenti, né un confronto con le commissioni deputate a verifiche e pareri specifici.
Deve infine rilevarsi come nel caso di specie il contegno della parte committente sia da ritenere tale da ingenerare quell'affidamento incolpevole oggetto della suesposta tutela.
L'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia del 2021, nella seconda parte della motivazione in cui, dopo la questione di giurisdizione, ha affrontato nel merito l'individuazione dei presupposti della fattispecie risarcitoria in esame, definendo i limiti entro i quali è possibile parlare di affidamento 'incolpevole' del privato,
è giunta alla conclusione che l'affidamento incolpevole è strettamente correlato alla riconoscibilità dei vizi di cui è affetto l'atto amministrativo. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che l'affidamento risarcibile "deve fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato", precisando anche che "la tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse".
In questa prospettiva secondo il Consiglio di Stato "il grado della colpa dell'amministrazione - e dunque la misura in cui l'operato di questa è rimproverabile - va correlato al profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento. Al riguardo va ricordato che nel giudizio di annullamento la colpa dell'amministrazione è elemento costitutivo della responsabilità
dell'amministrazione nei confronti del ricorrente che agisce contro il provvedimento a sé sfavorevole, sebbene essa sia presuntivamente correlata all'illegittimità del provvedimento, per cui spetta all'amministrazione dare la prova contraria dell'errore scusabile. Trattasi pertanto di una colpa valutata in senso oggettivo, pur sempre nell'ambito di una fattispecie di responsabilità a base colposa. Sulla base di questa presunzione, per il danno da lesione dell'affidamento da provvedimento favorevole, poi annullato, la manifesta illegittimità del provvedimento favorevole al suo destinatario, che consenta di ritenere che egli ne potesse pertanto essere consapevole, è un elemento che incide, per escluderla o attenuarla, la colpa dell'amministrazione.
Come infatti esposto in precedenza, la tutela dell'affidamento si fonda sui principi di correttezza e buona fede che regolano l'esercizio del pubblico potere ma anche la posizione del privato, con la conseguenza che tale tutela postula che l'aspettativa sul risultato utile o sulla conservazione dell'utilità ottenuta sia sorretta da circostanze che obiettivamente la giustifichino.
Un affidamento incolpevole non è predicabile innanzitutto nel caso estremo ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, in cui sia il privato ad avere indotto dolosamente l'amministrazione ad emanare il provvedimento. Altrettanto è a dirsi se l'illegittimità del provvedimento era evidente e avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario, in conformità a una regola di carattere generale, espressamente richiamata in ambito civilistico (art. 1147, comma 2, c.c.), secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave".
Il Cds ha quindi esaminato i riflessi del giudizio di annullamento dell'atto amministrativo sullo stato soggettivo del privato beneficiario dell'atto stesso, statuendo che "con l'esercizio dell'azione di annullamento quest'ultimo è quindi posto nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità del provvedimento a sé favorevole, per giunta entro il ristretto arco temporale dato dal termine di decadenza entro cui, ai sensi dell'art. 29
c.p.a., l'azione deve essere proposta e di difenderlo. La situazione che viene così a crearsi induce per un verso ad escludere un affidamento incolpevole, dal momento che l'annullamento dell'atto per effetto dell'accoglimento del ricorso diviene un'evenienza non imprevedibile, di cui il destinatario non può non tenere conto ed addirittura da questo avversata allorché deve resistere all'altrui ricorso;
per altro verso porta ad ipotizzare un affidamento tutelabile prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio".
In definitiva nella predetta sentenza, l'Adunanza Plenaria del CdS ha concluso affermando il seguente principio di diritto: "la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento".
Applicando questi principi al concreto caso di specie, deve ritenersi che quello della
CP fosse un affidamento incolpevole: la conformità edilizia del fabbricato principale preesistente, acquistato dall'attrice, risultava dal titolo amministrativo del 1958, a suo tempo rilasciato dall'amministrazione comunale, ancorchè senza tenere conto dei vincoli cimiteriali sussistenti nella zona (dunque in violazione dell'art. 338 del R.D. 27 luglio
1934, n. 1265). Tale elemento, unitamente alle attestazioni di conformità contenute nel contratto di compravendita (in cui le parti venditrici risultano aver attestato la regolarità urbanistica del compendio e risulta allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'ufficio tecnico del comune di SA NI d'SO in data 27.09.2013), hanno indubbiamente contribuito a creare l'apparenza di legittimità della 'sostituzione edilizia con riutilizzo della precedente volumetria in un'area limitrofa (distante dalla precedente corca ml 60 come da consulenza del PM in atti), in cui la committente aveva chiesto fosse collocata la nuova costruzione. A fronte di ciò, può ritenersi che la CP abbia ragionevolmente e incolpevolmente confidato nella legittimità del permesso di costruire che le era stato rilasciato - dopo che aveva nominato dei tecnici specificamente incaricati questi sì di verificare e approfondire tutta la situazione - che aveva ad oggetto la demolizione e ricostruzione nella stessa area.
Per quanto detto anche tale motivo di appello merita di essere respinto.
5. Il terzo motivo di appello incidentale: la quota di responsabilità imputabile
- Con l'ultimo motivo di appello incidentale, l' _14al Controparte_1
[...] ha contestato l'erronea graduazione delle quote di responsabilità, pari ad
1/3, per ciascuna parte convenuta.
Sul punto il Tribunale ha così argomentato: "E', d'altra parte, noto che in caso di impossibilità oggettiva di attribuire a ciascun fattore concausale una precisa quota di responsabilità, il giudice deve applicare il disposto di cui all'art. 2055 c.c., comma 3, a tenore del quale ove non sia possibile provare la gravità delle colpe dei corresponsabili le stesse si presumono uguali (Cass. n. 31066 del 28/11/2019). Giova, peraltro, ricordare che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41
c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, per cui la determinazione del grado delle colpe concorrenti è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito (ex plurimis cfr. Cass. 10/01/2017, n. 272;
Cass. 27/08/2015, n. 17240; Cass. 30/11/2009, n. 25236). Si aggiunga che grava su chi intende superare la presunzione di pari responsabilità l'onere di provare le circostanze idonee (Cass. n. 3626 del 10/02/2017). Nel caso di specie, difettano indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose;
si ritiene, infatti, che in corso di causa nessuno abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico con riferimento alla determinazione delle quote di responsabilità ascrivibile ad ognuno dei convenuti, i quali, a dire il vero, hanno sul punto formulato allegazioni del tutto generiche. Pertanto, il Tribunale, valutate le condotte dei convenuti, in considerazione delle singole colpe, che si presumono eguali, e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ritiene che la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno sia pari a 1/3″ (cfr. pp. 15-16).
CP_9Secondo, invece, la tesi dell'appellante incidentale, l'arch. CP_7 e lo dovrebbero rispondere (se non integralmente) quantomeno per una quota di danno maggiore dei due terzi dell'intero, attesa la loro esclusiva responsabilità professionale per aver erroneamente predisposto il progetto e la documentazione edilizia necessaria ai fini del rilascio del permesso a costruire.
Invero ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità contrattuale ed
-
extracontrattuale in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, implicando che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (cfr. Cass. SS.UU. 13143/2022).
Ciò posto, l'accertamento delle rispettive responsabilità, nei rapporti fra le parti danneggianti in questo caso i professionisti e il _1 - attiene unicamente all'azione
-
di regresso disciplinata dall'art. 2055 co 2 c.c., così che il giudice è tenuto a compierlo soltanto con riferimento ed in relazione ai rapporti tra i condebitori solidali e tra ciascuno di essi ed eventuali soggetti tenuti a garantirli (cfr. Cass. 5475/2023: 'La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili...). Il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità di 1/3 a ciascuna delle tre parti condannate a risarcire il danno all'attrice, ritenendo non superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2055 c.c.
Tanto premesso, nel caso in esame deve essere confermata la pari responsabilità riconosciuta tra le parti, atteso che la modalità di ripartizione della colpa così come affermata dal Tribunale (1/3 allo studio professionale, 1/3 all'arch CP_7 e 1/3 al comune) da una parte poggia sul corretto rilievo che nessuna delle tre parti convenute ha offerto elementi per ritenere il proprio apporto meno grave degli altri, così come previsto dalla norma di riferimento, dall'altro già, comunque, pone la Pubblica
Amministrazione in una posizione di minor gravosità – con riferimento ai rapporti interni
- rispetto a quella dei professionisti, che nel loro complesso rispondono per i 2/3 (ovvero
1/3 ciascuno), coerentemente alla sommatoria dei ruoli dagli stessi svolti come progettisti, direttore dei lavori e promotore della richiesta del permesso a costruire di cui è controversia.
Anche detto motivo deve pertanto essere respinto.
6. Il primo motivo di appello principale di T_ : la copertura assicurativa -
Col primo motivo di gravame principale, l'appellante T_ ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato di non ritenere sussistenti i presupposti per escludere la copertura assicurativa con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 1892 c.c. e artt. 1, 22 e 23 c.g.a., con il conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza stipulata inter partes e accoglimento della domanda di manleva avanzata dal Controparte_1 nei confronti della propria assicurazione.
Sotto tale profilo, il Tribunale, chiarendo innanzitutto che il contratto assicurativo in questione è un contratto a copertura c.d. claims made, così argomentava: "va in primo luogo rilevata a fronte di specifica eccezione sul punto sollevata dal _1
l'inefficacia della clausola n. 22 già citata, in quanto essa esclude un determinato rischio dall'operatività dell'assicurazione e ha pertanto natura vessatoria ma, ciononostante, non è stata approvata con le formalità previste dall'art. 1341, c. 2, c.c. (disciplina che si applica a qualsiasi tipo di contraente e non soltanto al "consumatore"), posto che non risulta richiamata nell'elenco delle clausole da sottoporre a specifica approvazione (v. pag. 14 del doc. 5 del fascicolo di parte). Infatti, come noto, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito (come nel caso di specie), mentre attengono all'oggetto del contratto e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia
-
assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. dell'11/06/2019,
n.15598). Quanto all'eccezione di inoperatività dell'assicurazione in virtù di quanto pattuito all'art. 1 (che richiama gli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.) del contratto, deve in effetti condividersi quanto dedotto dal CP_1 in quanto la compagnia non ha dimostrato che non avrebbe dato il suo consenso eventualmente solo alle medesime
-
condizioni - né, invero, allegato quale sarebbe stato il premio convenuto ove avesse conosciuto il vero stato delle cose, così non fornendo al Tribunale gli elementi necessari per effettuare quella riduzione prevista dall'art. 1893 c.c.. Si precisa d'altronde che, ai fini dell'operatività di quanto disposto dall'art. 1892 c.c., devono sussistere tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che l'inesattezza o la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (Cass. n. 12086/2015).
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza delle tre condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass. III, n. 11905/2020; Cass. III, n. 16769/2006). Anche ai fini dell'operatività dell'art. 1893 c.c. sarebbe spettato all'assicuratore provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto (Cass. n. 15939/2000). Nel caso di specie, dunque, l'assicurazione non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente".
Analoghe considerazioni vengono svolte dal giudice di primo grado con riferimento all'art. 23 della polizza, il quale anch'esso richiama la disciplina di cui agli artt. 1892 e
1893 c.c.
Secondo l'appellante, invece, il Tribunale sarebbe incorso in un duplice errore, in primo luogo, perché ha ritenuto vessatoria la clausola di cui all'art. 22, intitolato "rischi esclusi dall'assicurazione", il quale prevede, alla lettera h), che l'assicurazione non vale per i sinistri relativi a "fatti o circostanze pregresse già note all' Parte_3 e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto". A tale proposito l'appellante principale sostiene che si tratterebbe di una mera clausola delimitativa dell'oggetto della copertura assicurativa e che, in ogni caso, non potrebbe invocarsi la normativa sulla vessatorietà delle clausole in quanto l'Ente comunale non rientrerebbe comunque nella qualifica di 'consumatore'. In secondo luogo, l'appellante ha lamentato una reticenza informativa dell'assicurato, in quanto il _1 nonostante avesse ricevuto in data
27/09/2017 una richiesta di risarcimento dei danni da parte della CP avrebbe omesso di comunicare tale sinistro alla compagnia assicuratrice al momento della stipula del contratto assicurativo, successivamente sottoscritto in data 29.01.2019,
commettendo in tal modo una chiara violazione delle disposizioni contrattuali.
In particolare, l'appellante deduce l'inoperatività della copertura assicurativa per violazione dell'art. 1 (secondo cui "le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell' Parte_3 relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 1894 c.c."), dell'art. 22 (secondo cui l'assicurazione è esclusa per i sinistri relativi a "h) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto") e dell'art. 23 delle condizioni del contratto (secondo cui "l'Assicurazione è prestata in forma claims made, e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo sesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere da uno o da più del Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura, purché tali Sinistri non siano già noti all' Parte_3 O già sottoposti all'esame della Corte dei Conti. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt.
1892, 1893, c.C., l' Parte_3 dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento '
della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza").
Tanto premesso, quanto alla parte del motivo di appello con cui si è censurata l'erroneità della dichiarata vessatorietà della clausola di cui all'art. 22 lett h) della polizza, ritenendola conseguentemente inefficace per mancata approvazione scritta ex art. 1341
c.c., la stessa è fondata per come di seguito specificato.
Il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made
(altrimenti detta 'a richiesta fatta'), come quello in esame, si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza/efficacia della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno", sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, rappresenta dunque una deroga convenzionale all'art. 1917, co I c.c., consentita dall'art. 1932 c.c. e riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni;
pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, co II c.C., ma unicamente alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, co I c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale: tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti (cfr. Cass. SSUU n°
22437/2018, conf. Cass. n° 12981/2022).
Schematizzando, le clausole claims made appaiono sussumibili essenzialmente in due categorie: a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l'operatività della copertura assicurativa solo quando, tanto il fatto illecito, quanto la richiesta risarcitoria, intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, anche alle condotte poste in essere anteriormente;
b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Nel caso in esame siamo chiaramente di fronte ad una clausola claims made c.d. pura, in cui la limitazione della copertura è ancorata unicamente al momento di presentazione della richiesta risarcitoria, durante il periodo di efficacia del contratto, senza considerare in tal senso anche la verificazione del sinistro.
Al fine di confrontarsi con la censura di vessatorietà e dunque di nullità di detta clausola
(con particolare riferimento all'art 22 che della pattuizione claims made rappresenta una esplicazione), si tratta in primo luogo di stabilire se la stessa possa essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., ovvero dell'oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (cfr. Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783;
Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741). In siffatta prospettiva si ha delimitazione dell'oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha invece l'effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell'oggetto, sarebbe altrimenti insorta. Dunque nel caso di una clausola claims made pura, con delimitazione della garanzia ai danni per i quali la richiesta risarcitoria sia pervenuta durante l'efficacia del contratto e non prima, si ha una specificazione del rischio garantito e dunque una delimitazione dell'oggetto, ponendosi dunque, già solo per questo, al di fuori del concetto di vessatorietà (cfr. in tal senso anche Cass SSUU n° 9140/2016).
Va dunque esclusa la vessatorietà della clausola di cui all'art 22 lett h) della polizza stipulata dalla compagnia di assicurazione con il CP_1
Venendo al secondo aspetto trattato nel medesimo motivo di appello, va verificato se sussistesse la copertura assicurativa del _1 con riferimento al sinistro per cui è
causa.
A tale proposito si osserva come l'art 23 della polizza inter partes prevede che
"l'Assicurazione è prestata in forma claims made, e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere da uno o da più del Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura, purché tali Sinistri non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893, c.C., | Parte 3 , dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza..."
A completamento ed in linea con detta previsione, all'art 22 del contratto assicurativo - di cui si è detto sopra - è precisato, alla lettera h), che dovevano essere ritenuti esclusi Par dalla copertura assicurativa "i fatti e circostanze pregresse già noti all'assicurato denunciate prima della data di inizio della durata del contratto".
Dalla lettura di entrambi gli articoli del contratto, nei quali è declinata l'applicazione della clausola claims made c.d. pura, si ricava che la copertura assicurativa è prevista per i fatti denunciati nel periodo di copertura assicurativa (dunque a prescindere dalla loro verificazione, anche antecedente alla stipula contrattuale), a condizione che non fossero già noti alla parte assicurata o non fossero stati già denunciati dall'assicurato.
"Infine all'art 1 è previsto che le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' Parte_3 relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.C.'
Nel caso di specie in sede di conclusione del contratto (stipulato in data 29.01.2019) risulta che era stato dato atto (art 23 co II) che agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l'assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un sinistro quale definito in questa polizza'.
Dalla documentazione in atti risulta che la denuncia di sinistro veniva fatta dal _1
nei confronti dell'assicurazione il 15.03.2019, con apertura della relativa pratica, come da documento allegato, in data 22.03.2019.
Alla data della stipula dell'assicurazione in questione era già avvenuta da tempo l'ispezione del cantiere da parte del Corpo Forestale dello Stato (13.02.2016) da cui era derivata la verifica della illegittimità dei titoli edilizi, nonché la comunicazione di notizia di reato alla locale Procura che aveva iscritto procedimento penale nei confronti sia dei professionisti incaricati, sia del funzionario comunale che aveva rilasciato il permesso a costruire, con successivo sequestro conservativo del compendio immobiliare. Al momento in cui concludeva il contratto di assicurazione, il _1 aveva altresì già provveduto ad annullare in autotutela (con determina de 4.03.2018) i provvedimenti edilizi risultati illegittimi.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice in primo grado (all 13) risulta inoltre che con comunicazione via pec in data 27.09.2017 aveva formulato nei CP
Controparte_1 richiesta di risarcimento danni e formale atto di confronti del messa in mora con riferimento alle condotte per cui è causa.
Dunque, in primo luogo non risulta che il _1 avesse provveduto, al momento della stipula della polizza in questione, a comunicare la richiesta di risarcimento danni già ricevuta circa due anni prima, ricevuta con riferimento al sinistro in esame. Ciò rappresenta una chiara violazione dell'art. 1 della polizza ('le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.') nonché dello stesso disposto di cui all'art. 1892 c.c.
Inoltre il fatto che per il sinistro in questione il comune, al momento della stipula, avesse già ricevuto una formale richiesta di risarcimento danni, già per questo lo esclude dalla copertura assicurativa sia con riferimento all'art 23 della polizza, sia al già citato art. 22 lett h), secondo i quali sono esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri che ancorché denunciati nel periodo di validità della polizza, indipendentemente dalla loro verificazione, fossero già noti, nonché i sinistri che al momento della stipula fossero già stati denunciati all'assicurato. Nel caso di specie per quanto sopra risulta per tabulas che al momento della conclusione del contratto di assicurazione il _1 già aveva avuto contezza del sinistro in questione e gli era anche già pervenuta una formale richiesta di risarcimento danni.
Dal chè l'accoglimento del motivo di appello e per l'effetto l'esclusione della copertura assicurativa del _1 con conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della propria compagnia assicurativa.
7.Il secondo motivo di appello principale T_ : le spese di lite di primo grado
- Il secondo motivo di appello, con il quale T_ ha contestato la statuizione relativa alla sua condanna alle spese di lite di primo grado, come conseguenza del rigetto delle sue eccezioni di inoperatività della polizza, risulta assorbito dall'effetto di cui all'art. 336
c.p.c. scaturente dalla parziale riforma della sentenza impugnata, per come di seguito specificato.
8.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3-,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Sulla base di quanto appena detto, la nuova regolamentazione delle spese di lite del
T_ (con primo grado deve aver luogo unicamente tra la compagnia di assicurazioni riferimento al certificato di assicurazione n. A1201846233) ed il _1
In tale prospettiva, considerato il rigetto della domanda di manleva proposta dall'ente pubblico assicurato, il _1 deve essere condannato a rifondere a Pt_1 (con riferimento al certificato di assicurazione n. A1201846233) le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento a tutte le altre posizioni, essendo stata per il resto confermata la pronuncia di primo grado, non si fa luogo ad alcuna nuova regolamentazione delle spese di primo grado, procedendosi unicamente alla disciplina delle spese del presente grado.
A tale proposito, in applicazione del principio di soccombenza, il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite del secondo grado sia nei confronti di CP sia nei confronti di ON (con riferimento al '
rischio assunto con i certificati nn. A818B0201B22A9A, A8NBLYJAAAA, A8PBFKNAAAA,
A8QBDDYAAAA e A8OBJLKAAAA). A tale ultimo proposito si osserva che, pur non essendo il gravame incidentale del _1 direttamente rivolto alla compagnia di assicurazione dei professionisti, il fatto che i motivi di appello concernessero l'esclusione della responsabilità del _1 e/o una diversa ripartizione interna della responsabilità ex art. 2055 c.c. ha determinato la necessaria costituzione e difesa in appello anche di questa parte (senza contare l'eccepita inammissibilità dell'appello principale del risultata fondata nei termini di seguito specificati)._1
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum e del quantum appellatum
(ricompreso nello scaglione di valore superiore ad euro 520.000 e fino ad euro
1.000.000, dunque con aumento del 30% del valore medio dello scaglione tra euro
260.000 ed euro 520.000 in applicazione dell'art. 6 D.L.v0 55/2014 e succ modif) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante ove dovuto, Controparte_1 '
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) dichiara inammissibile per tardività l'appello proposto in via principale dal _1
[...] nella causa n. 1589/2022 RG, riunita alla presente;
2) respinge l'appello proposto in via incidentale dal Controparte_1 nella presente causa n. 1275/2022;
3)accoglie l'appello principale proposto da ON con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A1201846233 e, per l'effetto, respinge la domanda di manleva assicurativa proposta nei suoi confronti dal CP_1 _1 sia con
_1 è stato riferimento al danno, sia con riferimento alle spese di lite e di CTU che il condannato a rifondere alla CP
4) conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) condanna il Controparte_1 a rifondere a ON con
riferimento al rischio assunto con il certificato n. A1201846233, le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano: quanto al primo grado in euro 29194,10 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 18.510,70 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) condanna il Controparte_1 a rifondere a CP ed a Pt 1 CP_4
[...] con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. A818B0201B22A9A,
A8NBLYJAAAA, A8PBFKNAAAA, A8QBDDYAAAA e A8OBJLKAAAA, le spese di lite del secondo grado che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 18.510,70 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aControparte_1 '
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.07.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni