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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/07/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 531/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 531 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
, C.F. , elett.te dom.to in Benevento, al viale Parte_1 C.F._1
Mellusi n. 70, presso lo studio dell'avv. Salvatore Guadagnino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
Controparte_1
C.F. , in p.d.l.r.p.t., elett.te domiciliata in Benevento, al corso
[...] P.IVA_1
Garibaldi n. 8, presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
, C.F. , elett.te domiciliato in Paduli (Bn), alla CP_2 C.F._2
Piazza XXV Luglio n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Daniele Bonavita, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte pervenute per l'udienza cartolare del 3.4.2025, nelle quali le parti si sono riportate ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_1
deducendo: di avere acquistato dall' giusta atto per notar del CP_2 CP_1 Per_1
5.3.2018, la piena proprietà di un immobile sito in Benevento, di cui al Cat., f. 100, p.lla 580, nonché del terreno adiacente, di cui alla p.lla 581; che il aveva recintato con siepe, CP_2 rete metallica, cancelletto pedonale e cancello automatico, oltre alla p.lla 16 di proprietà del
, anche la p.lla 581, precludendo all'attore di accedere alla porta del Controparte_3 proprio immobile di cui alla p.lla 580; che, inoltre, il convenuto aveva installato anche una tettoia a ridosso del muro confinante con la p.lla 580, impedendo all'attore di potere installare sia una propria tettoia che le impalcature per la ristrutturazione dell'immobile.
Per tali motivi, chiedeva: accertarsi la proprietà delle p.lle 580 e 581 in capo a sè; condannarsi il a restituire la p.lla 581 libera da persone o cose, a rimuovere la rete metallica e la CP_2 siepe ivi apposte, nonché a restituire libera da persone o cose la legnaia della p.lla 580, oltre a rimuovere la tettoia ivi apposta;
accertarsi il suo diritto di attraversare a piedi e con mezzi meccanici la p.lla 16 per potere accedere alla porta della propria abitazione di cui alla p.lla
580; condannarsi il a rimuovere gli ostacoli di accesso alla p.lla comune 16, nonché a CP_2 rimuovere la siepe e la rete metallica e il cancello automatico per raggiungere la p.lla 580; in caso di accertamento dell'usucapione in favore del della p.lla 581, condannarsi, CP_2 comunque, questi a restituire libera da persone o cose la legnaia della p.lla 580, oltre a rimuovere la tettoia ivi apposta, e accertarsi il suo diritto di attraversare a piedi e con mezzi meccanici la p.lla 16 per potere accedere alla porta della propria abitazione di cui alla p.lla
580, nonché condannarsi il a rimuovere gli ostacoli di accesso alla p.lla comune 16 e a CP_2 rimuovere la siepe e la rete metallica e il cancello automatico per raggiungere la p.lla 580; sempre in caso di accertamento dell'usucapione in favore del della p.lla 581, CP_2 accertarsi l'evizione totale ex art. 1483 c.c. e condannarsi l' l rimborso del prezzo pari CP_1 ad € 2.500,00, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva l' la quale eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle CP_1 domande avanzate nei suoi confronti.
Si costituiva, altresì, il il quale eccepiva l'infondatezza delle domande attoree e CP_2 domandava, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione sulla p.lla 581.
Senonché, ammesse ed espletate le prove orali, la causa è stata riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, dovendo procedersi alla qualificazione delle domande attoree, non è revocabile in dubbio che l'attore, in relazione alla p.lla 580, abbia esperito un'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) e un'azione per il rispetto delle distanze (art. 873); in relazione
- Pagina 2 - alla p.lla 581, abbia esperito un'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.); in relazione alla p.lla
16, abbia esperito un'azione negatoria (art. 949 c.c.).
Difatti, per quanto concerne le p.lle 580 e 581, l'attore ha chiesto di accertarne, in suo favore, la proprietà e di condannare il a restituire la p.lla 581 libera da persone o cose, a CP_2 rimuovere la rete metallica e la siepe ivi apposte, nonché a restituire libera da persone o cose la legnaia della p.lla 580, oltre a rimuovere la tettoia ivi apposta.
Ebbene, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
7305 del 28.3.2014), costituisce azione di rivendicazione, e non di restituzione, quella con cui
l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, che dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene. In questo caso, infatti, il fondamento della domanda risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione mediante la probatio diabolica.
Tornando al caso che occupa, in relazione alla p.lla 580, entrambe le parti dato atto del rilascio della medesima, da parte del convenuto in data 1.5.2023. CP_2
Pertanto, essendo l'evento sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale (il plico contenente l'atto giudiziario è stato ritirato il 3.3.2023) ed avendo determinato l'integrale eliminazione di ogni posizione di contrasto (cfr. Cass. nn. 2038/1997, 622/1997), va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rivendicazione della p.lla 580, f. 100, Cat. Benevento.
In relazione, invece, al mancato rispetto delle distanze di legge da parte della tettoia apposta dal convenuto a ridosso del muro di confine con la p.lla 580, la domanda va accolta CP_2 con conseguente ordine di demolizione della stessa.
Invero, come noto, in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione (Cass. n.
15041/2018).
Inoltre, è altrettanto pacifico che la tettoia, comportando un aumento della sagoma d'ingombro in un edificio, quindi della volumetria, costituisce una nuova costruzione, soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali (Cass. n. 16975/2023; cfr. altresì Cass.
n. 5934/2011, 5145/2019).
- Pagina 3 - Orbene, nella comparsa di risposta, il convenuto non ha avanzato, sul punto, la benché CP_2 minima contestazione (art. 115, co. 1, c.p.c.), indi per cui va disposta la riduzione in pristino mediante demolizione integrale della tettoia (Cass. n. 30761/2018).
Passando, invece, alla p.lla 58, il convenuto ne ha avanzato, in via riconvenzionale, CP_2 domanda di usucapione.
In particolare, nella comparsa di risposta, quest'ultimo afferma che, dapprima, il dante causa
( della p.lla 6 da egli ricevuta in donazione con atto per notar del Persona_2 Per_3
22.10.2023 e, in seguito, egli stesso l'avrebbero posseduta animo domini pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente per oltre vent'anni, al punto che nel 2000 il convenuto avrebbe recintato il fondo e apposto un cancello automatico e un cancello pedonale.
Ora, è noto come al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie (Cass. 21873/2018). Difatti, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In particolare, secondo le disposizioni codicistiche, il possesso deve essere continuato (art. 1158 c.c.), non violento o clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.).
In sostanza, in relazione al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Ebbene, in disparte la genericità delle deposizioni dei testi del CP_2 Testimone_1
(cognato) e , secondo i quali dal 2000 il convenuto avrebbe recintato l'area Testimone_2 oggetto del contendere, va rilevato, come correttamente dedotto sia dall'attore che dalla convenuta che la sentenza (versata in atti da tutte le parti) n. 1673/2011, con cui il CP_1
Tribunale di Benevento ha accolto la domanda dell' contro tale , CP_1 Parte_2 rigettando altresì la domanda riconvenzionale di usucapione di questi, ha riconosciuto la piena proprietà dell' in favore della quale è stato ordinato il rilascio, della p.lla n. 5 di cui al CP_1
- Pagina 4 - f. 100, la quale, come emerge dalle visure storiche in atti, in data 19.11.2012 è stata soppressa per dare vita alle p.lle 580 e 581.
Conseguentemente, almeno dal 2007, anno di inizio del giudizio suddetto, l' ha CP_1 esercitato il possesso sulla p.lla 581, indi per cui alcun possesso del Lepore può dirsi essere stato sussistente.
La domanda riconvenzionale è, quindi, infondata.
Come noto (cfr. Cass. nn. 8806/2000, 15539/2015, 28865/2021), ora, quando il convenuto deduca con eccezione o domanda riconvenzionale di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione si attenua solamente allorquando il convenuto riconosca o non contesti che l'attore o il suo dante causa era proprietario quando il convenuto ha iniziato a possedere, in tal caso, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.
Nel caso di specie, non potendo prendersi in considerazione generiche affermazioni su un possesso del dante cause (non è neanche allegato quando avrebbe iniziato a Persona_2 possedere), il convenuto non ha contestato che prima del 2000, anno in cui egli colloca la propria adprehensio mediante recinzione e apposizione di un cancello, l' era CP_1 proprietaria.
Per contro, l'attore ha versato in atti il titolo di acquisto (atto per notar del 5.3.2018, Per_1 rep. n. 62355, racc. n. 21304) della p.lla 581 dall' dal quale si evince, altresì, che CP_1 questa la ebbe, a sua volta, a ricevere per testamento pubblico del 25.11.1988 (atto per notar
, reg. il 30.11.1988 al n. 3717) e giusta atto di accettazione dell'eredità Persona_4 per notar del 28.9.1992 (rep. 212708, trascritto a Benevento il 12.10.1992 al n. 9309 Per_5
r.g. e n. 823 r.p.).
Di conseguenza, la sussistenza di un valido titolo di acquisto, l'appartenenza del bene al dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché la sopravvista inesistenza di un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto, depongono per l'accoglimento della domanda di rivendicazione in relazione alla p.lla 581.
Conseguentemente, va ordinato al convenuto di restituire la p.lla 581 libera da CP_2 persone o cose, rimuovendo la rete metallica e la siepe ivi apposte.
Resta, quindi, assorbita la domanda di garanzia per l'evizione ex art. 1485 c.c. (ammissibile in base alla giurisprudenza della S.C.: cfr. Cass. n. 6255/1991, secondo cui l'acquirente di un
- Pagina 5 - bene immobile posseduto illegittimamente da un terzo il quale ne rifiuti il rilascio, nel promuovere l'azione di rivendica ben può chiamare in giudizio il venditore suo dante causa per eventuale garanzia nel caso in cui le pretese del possessore si rivelino fondate) formulata dal nei confronti dell' nonché quella di risarcimento. Pt_1 CP_1
È, invece, infondata la domanda di negatoria servitutis in relazione alla p.lla 16 della cui titolarità l'attore non ha fornito alcuna dimostrazione, in spregio alla giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass. nn. 2838/1999, 13212/2013, 472/2017) secondo cui l'azione negatoria, implicando il riconoscimento della libertà del fondo da qualsiasi pretesa di terzi, presuppone nell'attore la qualità di proprietario e possessore dello stesso e, pertanto, la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il bene in forza di un titolo valido, incombendo, invece, sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e il convenuto vanno compensate per Pt_1 CP_2 un terzo, stante l'accoglimento di non tutte le domande proposte (S.U. n. 32061/2022), laddove per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), come da dispositivo;
parimenti, nei rapporti tra la chiamata in evizione il convenuto seguono la soccombenza del CP_1 CP_2 convenuto in rivendicazione (Cass. n. 10767/2023: in tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo) e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione €
1.101 - € 5.200), come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rivendicazione della p.lla 580, f. 100, Cat. Benevento;
b) accoglie la domanda relativa alla mancata osservanza delle distanze legali e, per l'effetto, ordina a la demolizione integrale della tettoia costruita sulla p.lla n. CP_2
- Pagina 6 - 6, f. 100, Cat. Benevento, di sua proprietà a ridosso del muro confinante con la p.lla n. 580, f.
100, Cat. Benevento, di proprietà di;
Parte_1
c) accoglie la domanda di rivendicazione in relazione alla p.lla 581, f. 100, Cat.
Benevento e, per l'effetto, ordina a di rilasciarla in favore di CP_2 Parte_1 libera da persone o cose;
d) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della p.lla 581, f. 100, Cat.
Benevento avanzata da;
CP_2
e) dichiara assorbita sub a) e c) la domanda di evizione nei confronti dell' CP_1
e la domanda di Controparte_4 risarcimento del danno;
f) rigetta la domanda di in relazione alla p.lla 16, f. 100, Cat. Benevento;
Parte_3
g) compensa per 1/3 le spese di lite tra e e condanna Parte_1 CP_2 quest'ultimo al pagamento, nei confronti del primo, dei restanti 2/3, che liquida in € 83,33 per esborsi ed € 1.701,33 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
h) condanna al pagamento, in favore di CP_2 CP_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.127,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.
Benevento, 10.7.2025.
IL GIUDICE
dott. Leonardo Papaleo
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Luca Pio
Orlando, magistrato ordinario in tirocinio mirato, nominato con D.M. 22.10.2024.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 531 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
, C.F. , elett.te dom.to in Benevento, al viale Parte_1 C.F._1
Mellusi n. 70, presso lo studio dell'avv. Salvatore Guadagnino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
Controparte_1
C.F. , in p.d.l.r.p.t., elett.te domiciliata in Benevento, al corso
[...] P.IVA_1
Garibaldi n. 8, presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
, C.F. , elett.te domiciliato in Paduli (Bn), alla CP_2 C.F._2
Piazza XXV Luglio n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Daniele Bonavita, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte pervenute per l'udienza cartolare del 3.4.2025, nelle quali le parti si sono riportate ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_1
deducendo: di avere acquistato dall' giusta atto per notar del CP_2 CP_1 Per_1
5.3.2018, la piena proprietà di un immobile sito in Benevento, di cui al Cat., f. 100, p.lla 580, nonché del terreno adiacente, di cui alla p.lla 581; che il aveva recintato con siepe, CP_2 rete metallica, cancelletto pedonale e cancello automatico, oltre alla p.lla 16 di proprietà del
, anche la p.lla 581, precludendo all'attore di accedere alla porta del Controparte_3 proprio immobile di cui alla p.lla 580; che, inoltre, il convenuto aveva installato anche una tettoia a ridosso del muro confinante con la p.lla 580, impedendo all'attore di potere installare sia una propria tettoia che le impalcature per la ristrutturazione dell'immobile.
Per tali motivi, chiedeva: accertarsi la proprietà delle p.lle 580 e 581 in capo a sè; condannarsi il a restituire la p.lla 581 libera da persone o cose, a rimuovere la rete metallica e la CP_2 siepe ivi apposte, nonché a restituire libera da persone o cose la legnaia della p.lla 580, oltre a rimuovere la tettoia ivi apposta;
accertarsi il suo diritto di attraversare a piedi e con mezzi meccanici la p.lla 16 per potere accedere alla porta della propria abitazione di cui alla p.lla
580; condannarsi il a rimuovere gli ostacoli di accesso alla p.lla comune 16, nonché a CP_2 rimuovere la siepe e la rete metallica e il cancello automatico per raggiungere la p.lla 580; in caso di accertamento dell'usucapione in favore del della p.lla 581, condannarsi, CP_2 comunque, questi a restituire libera da persone o cose la legnaia della p.lla 580, oltre a rimuovere la tettoia ivi apposta, e accertarsi il suo diritto di attraversare a piedi e con mezzi meccanici la p.lla 16 per potere accedere alla porta della propria abitazione di cui alla p.lla
580, nonché condannarsi il a rimuovere gli ostacoli di accesso alla p.lla comune 16 e a CP_2 rimuovere la siepe e la rete metallica e il cancello automatico per raggiungere la p.lla 580; sempre in caso di accertamento dell'usucapione in favore del della p.lla 581, CP_2 accertarsi l'evizione totale ex art. 1483 c.c. e condannarsi l' l rimborso del prezzo pari CP_1 ad € 2.500,00, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva l' la quale eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle CP_1 domande avanzate nei suoi confronti.
Si costituiva, altresì, il il quale eccepiva l'infondatezza delle domande attoree e CP_2 domandava, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione sulla p.lla 581.
Senonché, ammesse ed espletate le prove orali, la causa è stata riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, dovendo procedersi alla qualificazione delle domande attoree, non è revocabile in dubbio che l'attore, in relazione alla p.lla 580, abbia esperito un'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) e un'azione per il rispetto delle distanze (art. 873); in relazione
- Pagina 2 - alla p.lla 581, abbia esperito un'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.); in relazione alla p.lla
16, abbia esperito un'azione negatoria (art. 949 c.c.).
Difatti, per quanto concerne le p.lle 580 e 581, l'attore ha chiesto di accertarne, in suo favore, la proprietà e di condannare il a restituire la p.lla 581 libera da persone o cose, a CP_2 rimuovere la rete metallica e la siepe ivi apposte, nonché a restituire libera da persone o cose la legnaia della p.lla 580, oltre a rimuovere la tettoia ivi apposta.
Ebbene, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
7305 del 28.3.2014), costituisce azione di rivendicazione, e non di restituzione, quella con cui
l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, che dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene. In questo caso, infatti, il fondamento della domanda risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione mediante la probatio diabolica.
Tornando al caso che occupa, in relazione alla p.lla 580, entrambe le parti dato atto del rilascio della medesima, da parte del convenuto in data 1.5.2023. CP_2
Pertanto, essendo l'evento sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale (il plico contenente l'atto giudiziario è stato ritirato il 3.3.2023) ed avendo determinato l'integrale eliminazione di ogni posizione di contrasto (cfr. Cass. nn. 2038/1997, 622/1997), va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rivendicazione della p.lla 580, f. 100, Cat. Benevento.
In relazione, invece, al mancato rispetto delle distanze di legge da parte della tettoia apposta dal convenuto a ridosso del muro di confine con la p.lla 580, la domanda va accolta CP_2 con conseguente ordine di demolizione della stessa.
Invero, come noto, in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione (Cass. n.
15041/2018).
Inoltre, è altrettanto pacifico che la tettoia, comportando un aumento della sagoma d'ingombro in un edificio, quindi della volumetria, costituisce una nuova costruzione, soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali (Cass. n. 16975/2023; cfr. altresì Cass.
n. 5934/2011, 5145/2019).
- Pagina 3 - Orbene, nella comparsa di risposta, il convenuto non ha avanzato, sul punto, la benché CP_2 minima contestazione (art. 115, co. 1, c.p.c.), indi per cui va disposta la riduzione in pristino mediante demolizione integrale della tettoia (Cass. n. 30761/2018).
Passando, invece, alla p.lla 58, il convenuto ne ha avanzato, in via riconvenzionale, CP_2 domanda di usucapione.
In particolare, nella comparsa di risposta, quest'ultimo afferma che, dapprima, il dante causa
( della p.lla 6 da egli ricevuta in donazione con atto per notar del Persona_2 Per_3
22.10.2023 e, in seguito, egli stesso l'avrebbero posseduta animo domini pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente per oltre vent'anni, al punto che nel 2000 il convenuto avrebbe recintato il fondo e apposto un cancello automatico e un cancello pedonale.
Ora, è noto come al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie (Cass. 21873/2018). Difatti, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In particolare, secondo le disposizioni codicistiche, il possesso deve essere continuato (art. 1158 c.c.), non violento o clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.).
In sostanza, in relazione al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Ebbene, in disparte la genericità delle deposizioni dei testi del CP_2 Testimone_1
(cognato) e , secondo i quali dal 2000 il convenuto avrebbe recintato l'area Testimone_2 oggetto del contendere, va rilevato, come correttamente dedotto sia dall'attore che dalla convenuta che la sentenza (versata in atti da tutte le parti) n. 1673/2011, con cui il CP_1
Tribunale di Benevento ha accolto la domanda dell' contro tale , CP_1 Parte_2 rigettando altresì la domanda riconvenzionale di usucapione di questi, ha riconosciuto la piena proprietà dell' in favore della quale è stato ordinato il rilascio, della p.lla n. 5 di cui al CP_1
- Pagina 4 - f. 100, la quale, come emerge dalle visure storiche in atti, in data 19.11.2012 è stata soppressa per dare vita alle p.lle 580 e 581.
Conseguentemente, almeno dal 2007, anno di inizio del giudizio suddetto, l' ha CP_1 esercitato il possesso sulla p.lla 581, indi per cui alcun possesso del Lepore può dirsi essere stato sussistente.
La domanda riconvenzionale è, quindi, infondata.
Come noto (cfr. Cass. nn. 8806/2000, 15539/2015, 28865/2021), ora, quando il convenuto deduca con eccezione o domanda riconvenzionale di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione si attenua solamente allorquando il convenuto riconosca o non contesti che l'attore o il suo dante causa era proprietario quando il convenuto ha iniziato a possedere, in tal caso, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.
Nel caso di specie, non potendo prendersi in considerazione generiche affermazioni su un possesso del dante cause (non è neanche allegato quando avrebbe iniziato a Persona_2 possedere), il convenuto non ha contestato che prima del 2000, anno in cui egli colloca la propria adprehensio mediante recinzione e apposizione di un cancello, l' era CP_1 proprietaria.
Per contro, l'attore ha versato in atti il titolo di acquisto (atto per notar del 5.3.2018, Per_1 rep. n. 62355, racc. n. 21304) della p.lla 581 dall' dal quale si evince, altresì, che CP_1 questa la ebbe, a sua volta, a ricevere per testamento pubblico del 25.11.1988 (atto per notar
, reg. il 30.11.1988 al n. 3717) e giusta atto di accettazione dell'eredità Persona_4 per notar del 28.9.1992 (rep. 212708, trascritto a Benevento il 12.10.1992 al n. 9309 Per_5
r.g. e n. 823 r.p.).
Di conseguenza, la sussistenza di un valido titolo di acquisto, l'appartenenza del bene al dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché la sopravvista inesistenza di un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto, depongono per l'accoglimento della domanda di rivendicazione in relazione alla p.lla 581.
Conseguentemente, va ordinato al convenuto di restituire la p.lla 581 libera da CP_2 persone o cose, rimuovendo la rete metallica e la siepe ivi apposte.
Resta, quindi, assorbita la domanda di garanzia per l'evizione ex art. 1485 c.c. (ammissibile in base alla giurisprudenza della S.C.: cfr. Cass. n. 6255/1991, secondo cui l'acquirente di un
- Pagina 5 - bene immobile posseduto illegittimamente da un terzo il quale ne rifiuti il rilascio, nel promuovere l'azione di rivendica ben può chiamare in giudizio il venditore suo dante causa per eventuale garanzia nel caso in cui le pretese del possessore si rivelino fondate) formulata dal nei confronti dell' nonché quella di risarcimento. Pt_1 CP_1
È, invece, infondata la domanda di negatoria servitutis in relazione alla p.lla 16 della cui titolarità l'attore non ha fornito alcuna dimostrazione, in spregio alla giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass. nn. 2838/1999, 13212/2013, 472/2017) secondo cui l'azione negatoria, implicando il riconoscimento della libertà del fondo da qualsiasi pretesa di terzi, presuppone nell'attore la qualità di proprietario e possessore dello stesso e, pertanto, la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il bene in forza di un titolo valido, incombendo, invece, sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e il convenuto vanno compensate per Pt_1 CP_2 un terzo, stante l'accoglimento di non tutte le domande proposte (S.U. n. 32061/2022), laddove per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), come da dispositivo;
parimenti, nei rapporti tra la chiamata in evizione il convenuto seguono la soccombenza del CP_1 CP_2 convenuto in rivendicazione (Cass. n. 10767/2023: in tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo) e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione €
1.101 - € 5.200), come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rivendicazione della p.lla 580, f. 100, Cat. Benevento;
b) accoglie la domanda relativa alla mancata osservanza delle distanze legali e, per l'effetto, ordina a la demolizione integrale della tettoia costruita sulla p.lla n. CP_2
- Pagina 6 - 6, f. 100, Cat. Benevento, di sua proprietà a ridosso del muro confinante con la p.lla n. 580, f.
100, Cat. Benevento, di proprietà di;
Parte_1
c) accoglie la domanda di rivendicazione in relazione alla p.lla 581, f. 100, Cat.
Benevento e, per l'effetto, ordina a di rilasciarla in favore di CP_2 Parte_1 libera da persone o cose;
d) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della p.lla 581, f. 100, Cat.
Benevento avanzata da;
CP_2
e) dichiara assorbita sub a) e c) la domanda di evizione nei confronti dell' CP_1
e la domanda di Controparte_4 risarcimento del danno;
f) rigetta la domanda di in relazione alla p.lla 16, f. 100, Cat. Benevento;
Parte_3
g) compensa per 1/3 le spese di lite tra e e condanna Parte_1 CP_2 quest'ultimo al pagamento, nei confronti del primo, dei restanti 2/3, che liquida in € 83,33 per esborsi ed € 1.701,33 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
h) condanna al pagamento, in favore di CP_2 CP_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.127,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.
Benevento, 10.7.2025.
IL GIUDICE
dott. Leonardo Papaleo
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Luca Pio
Orlando, magistrato ordinario in tirocinio mirato, nominato con D.M. 22.10.2024.
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