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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. FR Clemente TT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 677/2023
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI PIETRO MARCO, GANCI FABIO e MICELI ER giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentato e difeso dai P.IVA_1
funzionari delegati - , giusta delega Controparte_2 Controparte_3
in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 5.3.2023, esponeva di essere docente Parte_1
abilitata all'insegnamento di religione, con ultima sede di servizio CP_4
di Siracusa;
di essere inoltre abilitata all'attività didattica di sostegno e di
[...]
essere stata utilizzata nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di diversi contratti Controparte_1
d'insegnamento a tempo determinato.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità che – pur essendo prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.3.2001 – veniva corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai CP_5
docenti precari, che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Rilevava che, pur avendo svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo o precari con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa - in funzione di Giudice del Lavoro, il , al fine di accertare il Controparte_1
proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 e per l'effetto, sentire condannare il
[...]
al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € Controparte_1
1.805,10.
II Resisteva il – , deducendo l'insussistenza CP_5 Controparte_1
del credito vantato dall'insegnante, l'erroneità delle somme richieste in relazione ai giorni di servizio effettivamente lavorati e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta.
Con note autorizzate depositate in data 21.10.2024, la ricorrente, a precisazione degli importi indicati in ricorso e tenuto conto delle contestazioni svolte dal CP_1
convenuto, riformulava i conteggi relativi alla retribuzione professionale maturata nella somma di € 1.767,82 (anziché € 1.805,10)
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Con la proposizione del ricorso, la docente ha agito in giudizio sul presupposto di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo,
assunti a tempo indeterminato, ed a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docenti ed ha, quindi, richiesto il riconoscimento di tale componente retributiva.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo
della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei
processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei
docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al
personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
III analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, ha poi disciplinato, nei commi successivi, le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. Nello specifico, la norma ha stabilito che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate
al servizio”, precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato
assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in
ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017); con la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è
tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili
IV per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a
meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando,
se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.;
8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né
rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr.
CGUE Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, v. Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.;
7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Sul piano nazionale, con la recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema
Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto
scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a
tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
V 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri
di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav.,
ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Tanto premesso, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, abbia reso una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, finalità in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Di contro, non risultano sussistenti significative differenziazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta esclusa la presenza di differenze nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001 e poi dall'art. 7 del d.lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
VI In definitiva, come affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che il compenso accessorio vada attribuito “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna tra gli assunti a tempo determinato ed assunti a tempo indeterminato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999. Ne deriva, quindi, che il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. D'altronde, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che il chiaro tenore della disposizione stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass.
27.7.2018, n. 20015).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento ed, in merito all'individuazione dell'importo dovuto, si impone una condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti,
quantificata in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNL 31.8.1999,
con oneri accessori come per legge, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell'importo di € 1.767,82, secondo quanto precisato nelle note autorizzate del 31.10.2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo sancito dalla L. 724/94), in quanto congruo in base ai parametri previsti dall'art. 7 comma 3 del CCNL
15.3.2001 e dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ed alle giornate di lavoro effettivamente prestate.
VII Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del;
dette spese CP_5
sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022,
in considerazione del carattere seriale della controversia e dell'assenza di attività
istruttoria nonché degli incrementi di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014
per l'impiego di tecniche informatiche, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 677/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto: condanna il a Controparte_1
corrispondere a l'importo di € 1.767,82, oltre alla maggior somma tra Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo sancito dalla L.
724/94), a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL
15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19
Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, CP_5
che liquida in € 1.340,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarsi in favore degli Avv.ti Di Pietro Marco,
NC IO e EL TE, dichiaratasi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
FR Clemente TT
VIII
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. FR Clemente TT, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 677/2023
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI PIETRO MARCO, GANCI FABIO e MICELI ER giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentato e difeso dai P.IVA_1
funzionari delegati - , giusta delega Controparte_2 Controparte_3
in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 5.3.2023, esponeva di essere docente Parte_1
abilitata all'insegnamento di religione, con ultima sede di servizio CP_4
di Siracusa;
di essere inoltre abilitata all'attività didattica di sostegno e di
[...]
essere stata utilizzata nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di diversi contratti Controparte_1
d'insegnamento a tempo determinato.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità che – pur essendo prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.3.2001 – veniva corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai CP_5
docenti precari, che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Rilevava che, pur avendo svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo o precari con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa - in funzione di Giudice del Lavoro, il , al fine di accertare il Controparte_1
proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 e per l'effetto, sentire condannare il
[...]
al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € Controparte_1
1.805,10.
II Resisteva il – , deducendo l'insussistenza CP_5 Controparte_1
del credito vantato dall'insegnante, l'erroneità delle somme richieste in relazione ai giorni di servizio effettivamente lavorati e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta.
Con note autorizzate depositate in data 21.10.2024, la ricorrente, a precisazione degli importi indicati in ricorso e tenuto conto delle contestazioni svolte dal CP_1
convenuto, riformulava i conteggi relativi alla retribuzione professionale maturata nella somma di € 1.767,82 (anziché € 1.805,10)
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Con la proposizione del ricorso, la docente ha agito in giudizio sul presupposto di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo,
assunti a tempo indeterminato, ed a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docenti ed ha, quindi, richiesto il riconoscimento di tale componente retributiva.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo
della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei
processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei
docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al
personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
III analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, ha poi disciplinato, nei commi successivi, le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. Nello specifico, la norma ha stabilito che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate
al servizio”, precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato
assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in
ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017); con la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è
tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili
IV per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a
meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando,
se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.;
8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né
rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr.
CGUE Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, v. Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.;
7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Sul piano nazionale, con la recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema
Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto
scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a
tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
V 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri
di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav.,
ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Tanto premesso, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, abbia reso una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, finalità in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Di contro, non risultano sussistenti significative differenziazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta esclusa la presenza di differenze nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001 e poi dall'art. 7 del d.lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
VI In definitiva, come affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che il compenso accessorio vada attribuito “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna tra gli assunti a tempo determinato ed assunti a tempo indeterminato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999. Ne deriva, quindi, che il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. D'altronde, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che il chiaro tenore della disposizione stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass.
27.7.2018, n. 20015).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento ed, in merito all'individuazione dell'importo dovuto, si impone una condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti,
quantificata in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNL 31.8.1999,
con oneri accessori come per legge, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell'importo di € 1.767,82, secondo quanto precisato nelle note autorizzate del 31.10.2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo sancito dalla L. 724/94), in quanto congruo in base ai parametri previsti dall'art. 7 comma 3 del CCNL
15.3.2001 e dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ed alle giornate di lavoro effettivamente prestate.
VII Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del;
dette spese CP_5
sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022,
in considerazione del carattere seriale della controversia e dell'assenza di attività
istruttoria nonché degli incrementi di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014
per l'impiego di tecniche informatiche, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 677/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto: condanna il a Controparte_1
corrispondere a l'importo di € 1.767,82, oltre alla maggior somma tra Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo sancito dalla L.
724/94), a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL
15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19
Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, CP_5
che liquida in € 1.340,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarsi in favore degli Avv.ti Di Pietro Marco,
NC IO e EL TE, dichiaratasi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
FR Clemente TT
VIII