Ordinanza 23 gennaio 2018
Massime • 1
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stato annullato un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato e questi subisca la lesione di un diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del proprio patrimonio, per avere sopportato perdite o mancati guadagni a causa dell'operato della P.A., che, oltre ad avere adottato un provvedimento illegittimo, abbia anche ingenerato un affidamento, disatteso a seguito dell'annullamento, tenuto conto che la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore, e di completamento, rispetto a quello demolitorio. (Nella specie, la S.C., ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento all'azione proposta da un consorzio di cooperative edilizie per il risarcimento dei danni conseguenti all'affidamento ingenerato da un Comune in ordine alla legittimità degli atti amministrativi adottati, concernenti la realizzazione di fabbricati di tipo economico popolare, oggetto di un'originaria convenzione, più volte modificata, e poi annullati in via di autotutela).
Commentari • 5
- 1. Risarcimento e giurisdizione. Rimessione alla plenaria sul danno da provvedimento favorevole annullato (nota a Cons. Stato, II, ord. 9 marzo 2021, n. 2013)Clara Napolitano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Brevi considerazioni sulla differenza tra responsabilità precontrattuale della P.A. e responsabilità da provvedimento illegittimo (nota a Consiglio di Stato, sez.…Gianluigi Delle Cave · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Gianluigi Delle Cave Sommario: 1. La questione in sintesi. – 2. La responsabilità “precontrattuale” della P.A.: inquadramento giurisprudenziale. – 3. Note sulla responsabilità da “provvedimento illegittimo”. – 4. Le responsabilità “a confronto”: differenze e dissomiglianze secondo i giudici amministrativi – 5. Riflessioni conclusive. 1. La questione in sintesi. Muovendo da una controversia relativa alla materia dei contratti pubblici , il Consiglio di Stato si è nuovamente espresso sulla portata e i confini della responsabilità “precontrattuale” della P.A., configurabile - in estrema sintesi - quando l'amministrazione agisce in violazione del canone della buona fede e commette, …
Leggi di più… - 3. Risarcimento e giurisdizione. Rimessione alla plenaria sul danno da provvedimento favorevole annullato (nota a Cons. Stato, II, ord. 9 marzo 2021, n. 2013)Clara Napolitano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Risarcimento e giurisdizione. Rimessione alla plenaria sul danno da provvedimento favorevole annullato (nota a Cons. Stato, II, ord. 9 marzo 2021, n. 2013) di Clara Napolitano Sommario: 1. Il caso dinanzi al G.a. e l'ordinanza di rimessione. – 2. Giudice adito, questione di giurisdizione in appello e abuso del processo. – 3. La giurisdizione sulla richiesta risarcitoria per lesione del legittimo affidamento da provvedimento annullato in via giurisdizionale. – 4. Segue: i presupposti della tutela. – 5. Conclusioni interlocutorie in attesa della Plenaria. 1. Il caso dinanzi al G.a. e l'ordinanza di rimessione. L'ordinanza in commento origina da un giudizio nel quale la società ricorrente …
Leggi di più… - 4. Brevi considerazioni sulla differenza tra responsabilità precontrattuale della P.A. e responsabilità da provvedimento illegittimo (nota a Consiglio di Stato, sez.…Gianluigi Delle Cave · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Gianluigi Delle Cave Sommario: 1. La questione in sintesi. – 2. La responsabilità “precontrattuale” della P.A.: inquadramento giurisprudenziale. – 3. Note sulla responsabilità da “provvedimento illegittimo”. – 4. Le responsabilità “a confronto”: differenze e dissomiglianze secondo i giudici amministrativi – 5. Riflessioni conclusive. 1. La questione in sintesi. Muovendo da una controversia relativa alla materia dei contratti pubblici , il Consiglio di Stato si è nuovamente espresso sulla portata e i confini della responsabilità “precontrattuale” della P.A., configurabile - in estrema sintesi - quando l'amministrazione agisce in violazione del canone della buona fede e commette, …
Leggi di più… - 5. Brevi considerazioni sulla differenza tra responsabilità precontrattuale della P.A. e responsabilità da provvedimento illegittimo (nota a Consiglio di Stato, sez.…Gianluigi Delle Cave · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 15 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/01/2018, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2018 |
Testo completo
N° 1 6 54-1 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - GIURISDIZIONE STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 21/11/2017 - BRUNO BIANCHINI - Rel. Consigliere - CC R.G.N. 24916/2016 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - cean. 1651, ULIANA ARMANO - Consigliere Rep. eu + G ANTONIO MANNA - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24916-2016 proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA PARMENSE NAPOLI CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE IN LIQUIDAZIONE, CON.C.AB. A R.L. CONSORZIO COOPERATIVE D'ABITAZIONE IN L.C.A., in persona dei rispettivi Liquidatori pro tempore, PL BA S.R.L. (già RENO società cooperativa edilizia), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPPONI, che li rappresenta e difende Gaucher at 730 17 unitamente agli avvocati DOMENICO DI FALCO, GENNARO MICILLO e RAFFAELE FEROLA;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MARIA FERRARI;
- controricorrente -
nonchè
contro
PL BA IA S.R.L.; - intimata = per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8936/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio Cooperative di Abitazione -CON.C.AB.- in liquidazione coatta amministrativa;
la srl PL BA già RENO società cooperativa edilizia anche quale incorporante delle società ARNO - soc coop edil;
S.CIRO soc coop edil;
IREC 812 soc coop edil;
Società Cooperativa PARMENSE NAPOLI - consorzio tra cooperative edilizie in liquidazione già soc coop PARMENSE, consorzio tra Cooperative - edilizie hanno agito innanzi al Tribunale di Napoli contro il comune di quella città per il risarcimento dei danni cagionati dall'affidamento nella legittimità di atti amministrativi concernenti la realizzazione di башевки Ric. 2016 n. 24916 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- fabbricati di tipo economico popolare, oggetto di originaria convenzione con l'ente locale, più volte modificata, ed annullati in via di autotutela con delibera 3622/2007 dell'ente territoriale, impugnata innanzi al TAR ma da questo confermata in via definitiva. Il Comune di Napoli si è opposto all'accoglimento della domanda, eccependo pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, sia in considerazione della particolare materia oggetto della causa (edilizia residenziale pubblica) sia perché comunque sarebbe venuta in rilievo un'attività provvedimentale dell'ente pubblico. Intervenuta in causa la srl PL BA IA quale avente causa della CONSULCOOP e della COMPAGNIA NAZIONALE COSTRUZIONI - C.N.C. -- ( stazioni appaltanti di parte dei lavori oggetto della originaria convenzione), le parti attualmente ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, negando il fondamento dell'eccezione sollevata dal Comune di Napoli;
quest'ultimo ha svolto controricorso;
la PL BA IA non ha svolto difese;
il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI DELLA DECISIONE Le parti ricorrenti ed il Procuratore Generale, che ne condivide §1- gli approdi interpretativi, ritengono che possa invocarsi a disciplina della fattispecie quell' indirizzo di legittimità - Cass. Sez. Un. Ord nn. 6594-6596/2011 a mente del quale in tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una hauchun Ric. 2016 n. 24916 sez. SU - ud. 21-11-2017 -3- materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. § 1.1 Ritengono le Sezioni Unite di prestare adesione a tale indirizzo interpretativo, il quale ha trovato ulteriore ed argomentata conferma nella più recenti pronunce di legittimità ( vedi ex multis : Cass. Sez. Un. 2 agosto 2017 n. 19170; Cass. Sez. Un. 22 maggio 2017) nonché in Cass Sez. Un ord 4 settembre 2015 n. 17586, in cui è stato affermato che, nei casi in cui venga annullato (legittimamente) un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, quest'ultimo, a seguito dellaseguito della nuova situazione determinatasi, denuncia la lesione ( non già di un interesse legittimo pretensivo bensì) di una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del suo patrimonio che, secondo le prospettive del caso concreto, emerge laddove si deduca di aver sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell'agire della P.A. concretatosi nell'illegittima emissione del provvedimento. §1.2 Tale ultima decisione ha altresì consentito di superare le perplessità che, in dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, si erano manifestate all'indomani delle tre pronunce definitorie del 2011, atteso che ha specificato che "non basta dimostrare che si è stati beneficiari del provvedimento favorevole illegittimo per individuare la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio di cui trattasi, ma, proprio perchè tale provvedimento rileva solo se ed in quanto causativo dell'affidamento, è necessario un quid pluris, di modo che viene in rilievo una fattispecie complessa in cui il dato dell'emissione del provvedimento illegittimo favorevole si configura solo come uno dei fatti costitutivi, integratori della fattispecie". § 2 Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale le parti vanno rimesse, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Sauchies Ric. 2016 n. 24916 sez. SU - ud. 21-11-2017 -4- Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
Tribunale di Napoli che provvederà altresì alla del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 novembre 2017 Il Presidente Dr. Renato Rordorf DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 23 GEN 2018.. | Funzionano Gludiziario Dott.ssa Sabrina Racit Schie Keltr Ric. 2016 n. 24916 sez. SU - ud. 21-11-2017 rimette le parti innanzi regolazione delle spese 11 zionario Giudiziario Solve Puerto -5-