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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3918/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
NC AB, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3918/2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, con assegnazione a parte appellante del termine di sessanta giorni per il deposito delle memorie conclusionali e venti per le memorie di replica, vertente
TRA
in persona del suo Sindaco Parte_1
Metropolitano p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Daniela Mauriello, i quali elettivamente domiciliano in Pomigliano D'Arco, alla via Passariello n.
128;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 C.F._1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv.to DO AR, il quale elettivamente domicilia in Scisciano alla Via Roma, 21/A ;
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Marigliano n.
1405/20 in materia di responsabilità ex art. 2051e 2043 c.p.c
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali e memorie di replica.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, Controparte_2 al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni personali
[...] subite a causa del sinistro verificatosi in data 19.12.12, alle ore 21.00, sulla SP
244 in Mariglianella. In particolare, nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, l'attrice mentre percorreva la suddetta strada, all'altezza del civico 23, cadeva al suolo a causa di una buca stradale;
1.1 Resistette alla domanda Controparte_2
1.2 Con sentenza n. 1405/20 il Giudice di Pace di Marigliano accolse la domanda, condannando al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti dall'attrice.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la
[...]
censurando in via preliminare la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva. Nel merito, ha insistito per il rigetto della domanda attorea, con riforma integrale della sentenza impugnata.
3. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, per esigenze di ruolo, veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e venti per il deposito delle memorie di replica.
- 2 -
Motivi della decisione
1.Va preliminarmente dato atto che l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., poiché dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha accolto la domanda attorea riconoscendo la titolarità passiva dell'appellante
(cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
2. Va disattesa, poi, sempre in via preliminarmente, l'eccezione di acquiescenza dedotta dall'appellato poiché per giurisprudenza costante,
l'acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione proposta, consiste nell'accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest'ultimo caso ritenersi sussistente solo qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione
(Cass., sez. un., n. 9687 del 2013; tra le pronunce delle sezioni semplici, ex plurimis, Cass. n. 4650 del 2006; Cass. n. 13 del 2007; Cass. n. 23482 del
2010; Cass. n. 13293 del 2014).
Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, anche quando la riserva d'impugnazione non venga resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare eventuali ulteriore spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass. Ordinanza n. 6258/19,
472/21).
3. Destituita di fondamento è altresì l'eccezione di titolarità passiva.
Invero, la documentazione prodotta dall'appellato, in primo grado, dimostra inconfutabilmente che la proprietà della strada in commento, via Torino altezza civico 23, è tratto di strada provinciale e pertanto, di proprietà
- 3 -
dell'appellante.
Proprietà dimostrata con la documentazione (cfr. documento 3 produzione primo grado appellato) – comunicazione del del Parte_2
15.04.2016, alla quale è allegato l'elenco delle strade provinciali – ove risulta che la stessa appellante, convenuta in primo grado, attesta che l'intero tratto di via Torino (comprensivo del civico 23), pur rientrando nel centro abitato di
Mariglianella, è un tratto di strada provinciale e di conseguenza di proprietà e competenza di Controparte_2
A tal proposito si rileva che l'art. 2 comma 7 CDS dispone che “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Nulla rileva, inoltre, la nota ( doc. relazione del 4.12.2018) prodotta da quest'ultima, con la quale attesta che il luogo del sinistro ricade nella competenza del Comune di Brusciano non solo perchè trattasi di dichiarazione unilaterale di parte appellante da cui non possono desumersi elementi a suo vantaggio, peraltro contrastanti con la precedente dichiarazione confessoria di cui all'allegato doc. 3 della produzione di primo grado dell'appellato; ma trattasi, altresì, di documentazione mai depositata in primo grado, depositata per la prima volta in appello - come si evince dal foliario del fascicolo di primo grado in cui viene riportata unicamente la nota del
20.11.2017- essendo con ciò inammissibili ai sensi dell'art. 345 comma 3
c.p.c. . La norma esclude la produzione di documenti nuovi in appello “salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
L'appellante, invero, non era nell'impossibilità di produrli tempestivamente, considerato che il sopralluogo è avvenuto in data 12.11.2018 ed il giudizio di primo grado si è concluso il 15.02.2019.
Da quanto appena esposto e provato discende, senza alcun dubbio, che l'ente
- 4 -
proprietario della strada, teatro del sinistro oggetto di causa, e quindi custode della stessa è (già Provincia di Napoli) e Parte_1 pertanto titolare passiva della pretesa.
4. Anche gli altri motivi di gravame sono infondati.
Giova premettere che ha adeguatamente assolto il proprio Controparte_1 onus probandi, con riferimento al verificarsi dell'evento dannoso ed alla riconducibilità di tale evento al dissesto del manto stradale, posto sotto la CP_ custodia dell' convenuto.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente convenuto in relazione al bene de quo.
Tale responsabilità si basa sulla sola custodia e sul nesso eziologico fra la res custodita ed il danno lamentato, ed è esclusa solo dal caso fortuito, nesso la cui interruzione va provata dal custode per la presenza di un caso fortuito o di forza maggiore (ovvero di fattori non dominabili dallo stesso), che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Nel caso di specie l'elemento del caso fortuito non è stato provato in maniera puntuale da parte appellante e anche dalla deposizione del teste, ascoltato in
- 5 -
promo grado, non emergono elementi idonei a provare la ricorrenza di una circostanza imprevedibile.
Segnatamente, il teste escusso, che ha reso dichiarazioni Testimone_1 circostanziate e concordanti sulla dinamica del sinistro, a cui ha personalmente assistito, ha riferito che nelle condizioni di Controparte_1 tempo e luogo indicate nell'atto di citazione, mentre percorreva a piedi via
Torino (altezza civico 23), mentre si accingeva ad attraversare la strada, cadeva, a causa di una buca, poco visibile per essere coperta da foglie e carta.
La teste ha inoltre riconosciuto lo stato dei luoghi nei reperti fotografici versati in atti dalla parte attrice in primo grado, in cui risulta rappresentata una insidiosa buca di piccole dimensioni, considerando altresì che l'evento si è verificato di sera, in pieno inverno, e la buca era scarsamente illuminata, così come specificato dalla teste.
Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato in primo grado, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro sopra descritta, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la anomalia della strada sulla quale camminava. Pertanto, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attrice, in primo grado, ha correttamente dimostrato quanto doveva.
Da parte sua, nessuna prova ha fornito di un Controparte_2 caso fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di causalità.
Il convenuto, odierno appellante, infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della pavimentazione della strada si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non il primo perché l'attrice stava semplicemente deambulando utilizzando il bene secondo la sua tipica destinazione;
non la seconda tant'è che la circostanza neppure è stata dedotta in primo grado.
- 6 -
Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_2
Donde, l'appello non può che essere rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dall'appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, avv.
DO AR, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5.1 Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al
30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., al pagamento delle spese in favore dell'Avv. DO AR, liquidate in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola,
Il Giudice
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dott. Andrea NC AB
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
NC AB, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3918/2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, con assegnazione a parte appellante del termine di sessanta giorni per il deposito delle memorie conclusionali e venti per le memorie di replica, vertente
TRA
in persona del suo Sindaco Parte_1
Metropolitano p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Daniela Mauriello, i quali elettivamente domiciliano in Pomigliano D'Arco, alla via Passariello n.
128;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 C.F._1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv.to DO AR, il quale elettivamente domicilia in Scisciano alla Via Roma, 21/A ;
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Marigliano n.
1405/20 in materia di responsabilità ex art. 2051e 2043 c.p.c
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali e memorie di replica.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, Controparte_2 al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni personali
[...] subite a causa del sinistro verificatosi in data 19.12.12, alle ore 21.00, sulla SP
244 in Mariglianella. In particolare, nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, l'attrice mentre percorreva la suddetta strada, all'altezza del civico 23, cadeva al suolo a causa di una buca stradale;
1.1 Resistette alla domanda Controparte_2
1.2 Con sentenza n. 1405/20 il Giudice di Pace di Marigliano accolse la domanda, condannando al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti dall'attrice.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la
[...]
censurando in via preliminare la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva. Nel merito, ha insistito per il rigetto della domanda attorea, con riforma integrale della sentenza impugnata.
3. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, per esigenze di ruolo, veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e venti per il deposito delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
1.Va preliminarmente dato atto che l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., poiché dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha accolto la domanda attorea riconoscendo la titolarità passiva dell'appellante
(cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
2. Va disattesa, poi, sempre in via preliminarmente, l'eccezione di acquiescenza dedotta dall'appellato poiché per giurisprudenza costante,
l'acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione proposta, consiste nell'accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest'ultimo caso ritenersi sussistente solo qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione
(Cass., sez. un., n. 9687 del 2013; tra le pronunce delle sezioni semplici, ex plurimis, Cass. n. 4650 del 2006; Cass. n. 13 del 2007; Cass. n. 23482 del
2010; Cass. n. 13293 del 2014).
Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, anche quando la riserva d'impugnazione non venga resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare eventuali ulteriore spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass. Ordinanza n. 6258/19,
472/21).
3. Destituita di fondamento è altresì l'eccezione di titolarità passiva.
Invero, la documentazione prodotta dall'appellato, in primo grado, dimostra inconfutabilmente che la proprietà della strada in commento, via Torino altezza civico 23, è tratto di strada provinciale e pertanto, di proprietà
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dell'appellante.
Proprietà dimostrata con la documentazione (cfr. documento 3 produzione primo grado appellato) – comunicazione del del Parte_2
15.04.2016, alla quale è allegato l'elenco delle strade provinciali – ove risulta che la stessa appellante, convenuta in primo grado, attesta che l'intero tratto di via Torino (comprensivo del civico 23), pur rientrando nel centro abitato di
Mariglianella, è un tratto di strada provinciale e di conseguenza di proprietà e competenza di Controparte_2
A tal proposito si rileva che l'art. 2 comma 7 CDS dispone che “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Nulla rileva, inoltre, la nota ( doc. relazione del 4.12.2018) prodotta da quest'ultima, con la quale attesta che il luogo del sinistro ricade nella competenza del Comune di Brusciano non solo perchè trattasi di dichiarazione unilaterale di parte appellante da cui non possono desumersi elementi a suo vantaggio, peraltro contrastanti con la precedente dichiarazione confessoria di cui all'allegato doc. 3 della produzione di primo grado dell'appellato; ma trattasi, altresì, di documentazione mai depositata in primo grado, depositata per la prima volta in appello - come si evince dal foliario del fascicolo di primo grado in cui viene riportata unicamente la nota del
20.11.2017- essendo con ciò inammissibili ai sensi dell'art. 345 comma 3
c.p.c. . La norma esclude la produzione di documenti nuovi in appello “salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
L'appellante, invero, non era nell'impossibilità di produrli tempestivamente, considerato che il sopralluogo è avvenuto in data 12.11.2018 ed il giudizio di primo grado si è concluso il 15.02.2019.
Da quanto appena esposto e provato discende, senza alcun dubbio, che l'ente
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proprietario della strada, teatro del sinistro oggetto di causa, e quindi custode della stessa è (già Provincia di Napoli) e Parte_1 pertanto titolare passiva della pretesa.
4. Anche gli altri motivi di gravame sono infondati.
Giova premettere che ha adeguatamente assolto il proprio Controparte_1 onus probandi, con riferimento al verificarsi dell'evento dannoso ed alla riconducibilità di tale evento al dissesto del manto stradale, posto sotto la CP_ custodia dell' convenuto.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente convenuto in relazione al bene de quo.
Tale responsabilità si basa sulla sola custodia e sul nesso eziologico fra la res custodita ed il danno lamentato, ed è esclusa solo dal caso fortuito, nesso la cui interruzione va provata dal custode per la presenza di un caso fortuito o di forza maggiore (ovvero di fattori non dominabili dallo stesso), che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Nel caso di specie l'elemento del caso fortuito non è stato provato in maniera puntuale da parte appellante e anche dalla deposizione del teste, ascoltato in
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promo grado, non emergono elementi idonei a provare la ricorrenza di una circostanza imprevedibile.
Segnatamente, il teste escusso, che ha reso dichiarazioni Testimone_1 circostanziate e concordanti sulla dinamica del sinistro, a cui ha personalmente assistito, ha riferito che nelle condizioni di Controparte_1 tempo e luogo indicate nell'atto di citazione, mentre percorreva a piedi via
Torino (altezza civico 23), mentre si accingeva ad attraversare la strada, cadeva, a causa di una buca, poco visibile per essere coperta da foglie e carta.
La teste ha inoltre riconosciuto lo stato dei luoghi nei reperti fotografici versati in atti dalla parte attrice in primo grado, in cui risulta rappresentata una insidiosa buca di piccole dimensioni, considerando altresì che l'evento si è verificato di sera, in pieno inverno, e la buca era scarsamente illuminata, così come specificato dalla teste.
Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato in primo grado, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro sopra descritta, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la anomalia della strada sulla quale camminava. Pertanto, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attrice, in primo grado, ha correttamente dimostrato quanto doveva.
Da parte sua, nessuna prova ha fornito di un Controparte_2 caso fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di causalità.
Il convenuto, odierno appellante, infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della pavimentazione della strada si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non il primo perché l'attrice stava semplicemente deambulando utilizzando il bene secondo la sua tipica destinazione;
non la seconda tant'è che la circostanza neppure è stata dedotta in primo grado.
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Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_2
Donde, l'appello non può che essere rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dall'appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, avv.
DO AR, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5.1 Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al
30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., al pagamento delle spese in favore dell'Avv. DO AR, liquidate in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola,
Il Giudice
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dott. Andrea NC AB
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